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Decisione

11.2011.173

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

21 agosto 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2011.2

(provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2

febbraio 2011 dal

AP 1 , e

AP

2

(patrocinate dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 , e

AO 2

(patrocinati dall'avv. PA 2);

premesso

che con decisione del 3 novembre 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna ha respinto un'istanza pre­sentata il 2 febbraio 2011 da AP 1 e AP 2 per

ottenere l'annotazione in via cautelare di una restrizione della facoltà di disporre

per 1/62 sulla quota di

comproprietà BP (2/62, intestata a AO 1) o BQ (1/62, intestata a AO 2) della proprietà per

piani n. 12 975 RFD di __________, pari a 124/1000 della particella n. 3046, ha ordinato la cancellazione “dopo la decisione su un eventuale effetto sospensivo da parte del Tribunale d'appello”

dell'annotazione avvenuta inaudita parte il 3 febbraio 2011, ponendo le spese processuali

di fr. 1350.– complessivi a carico delle istanti, tenute a rifondere ai

convenuti fr. 4000.– per ripetibili;

ricordato che contro la decisione appena

citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 14 novembre

2011, postulando la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta

la loro istanza cautelare “su uno dei posti macchina esistenti intestati ai

convenuti siti nella particella n. 3046 RFD di __________”;

rammentato

che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata accolta dal

presidente di questa Camera con decreto del 18 novembre 2011;

preso

atto che nelle loro osservazioni del 5 dicembre 2011 AO 1 e AO 2 hanno proposto

di respingere l'appello;

rilevato

che il Pretore ha trasmesso il 7 agosto 2012 a questa Camera copia di un decreto di stralcio, riguardante un'altra causa tra le parti, in cui queste ultime

risultano avere “concluso la convenzione che viene allegata come parte

integrante della presente decisione di stralcio”;

Considerandi

accertato

che nella convenzione appena citata AP 1 e AP 2 si sono impegnate, al momento

dell'accettazione dell'accordo, a ritirare l'appello “presentato contro la sentenza

del 3 novembre 2011 incarto CA.2011.2 di questa Pretura, tassa e spese di appello

a carico di chi le ha anticipate, ripetibili di appello compensate”;

constatato

che il13 agosto 2012 AP 1 e AP 2 hanno comunicato a questa Camera di ritirare

l'appello con le modalità previste nell'accordo predetto;

ritenuto

che il ritiro dell'appello configura desistenza con effetti di decisione

passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC) e che in tal caso il giudice

stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

stabilito che in materia di spese

processuali non vi sia ragione per scostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo

restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di

appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è

stralciata dai ruoli per desistenza.

2.

Le spese processuali di fr. 200.–

sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

a:

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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