11.2011.173
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
21 agosto 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2011.173
Data decisione, Autorità:
21.08.2012, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 241 CPC
Incarto n.
11.2011.173
Lugano
21 agosto
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2011.2
(provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2
febbraio 2011 dal
AP 1 , e
AP
2
(patrocinate dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 , e
AO 2
(patrocinati dall'avv. PA 2);
premesso
che con decisione del 3 novembre 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha respinto un'istanza presentata il 2 febbraio 2011 da AP 1 e AP 2 per
ottenere l'annotazione in via cautelare di una restrizione della facoltà di disporre
per 1/62 sulla quota di
comproprietà BP (2/62, intestata a AO 1) o BQ (1/62, intestata a AO 2) della proprietà per
piani n. 12 975 RFD di __________, pari a 124/1000 della particella n. 3046, ha ordinato la cancellazione “dopo la decisione su un eventuale effetto sospensivo da parte del Tribunale d'appello”
dell'annotazione avvenuta inaudita parte il 3 febbraio 2011, ponendo le spese processuali
di fr. 1350.– complessivi a carico delle istanti, tenute a rifondere ai
convenuti fr. 4000.– per ripetibili;
ricordato che contro la decisione appena
citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 14 novembre
2011, postulando la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta
la loro istanza cautelare “su uno dei posti macchina esistenti intestati ai
convenuti siti nella particella n. 3046 RFD di __________”;
rammentato
che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata accolta dal
presidente di questa Camera con decreto del 18 novembre 2011;
preso
atto che nelle loro osservazioni del 5 dicembre 2011 AO 1 e AO 2 hanno proposto
di respingere l'appello;
rilevato
che il Pretore ha trasmesso il 7 agosto 2012 a questa Camera copia di un decreto di stralcio, riguardante un'altra causa tra le parti, in cui queste ultime
risultano avere “concluso la convenzione che viene allegata come parte
integrante della presente decisione di stralcio”;
Considerandi
accertato
che nella convenzione appena citata AP 1 e AP 2 si sono impegnate, al momento
dell'accettazione dell'accordo, a ritirare l'appello “presentato contro la sentenza
del 3 novembre 2011 incarto CA.2011.2 di questa Pretura, tassa e spese di appello
a carico di chi le ha anticipate, ripetibili di appello compensate”;
constatato
che il13 agosto 2012 AP 1 e AP 2 hanno comunicato a questa Camera di ritirare
l'appello con le modalità previste nell'accordo predetto;
ritenuto
che il ritiro dell'appello configura desistenza con effetti di decisione
passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC) e che in tal caso il giudice
stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
stabilito che in materia di spese
processuali non vi sia ragione per scostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo
restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di
appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è
stralciata dai ruoli per desistenza.
2.
Le spese processuali di fr. 200.–
sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
a:
–
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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