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Decisione

11.2011.176

Rettifica del registro fondiario

17 aprile 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non sembra raggiungere la

Considerandi

soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Nell'ambito di

un eventuale ricorso in materia civile a norma dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2

LTF andrà dunque precisato in base a quali elementi il valore di fr. 30 000.– possa

ritenersi dato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.– e le spese, da anticipare dallo Stato del Cantone Ticino, sono poste solidalmente

a carico di quest'ultimo e del Comune di PI 1 in ragione di metà ciascuno. Lo Stato

del Cantone Ticino e il Comune di PI 1 rifonderanno solidalmente a AP 1, AP 2 e

AP 3 fr. 200.– complessivi per ripetibili.

II. Le spese

processuali di appello, di fr. 500.– complessivi, sono poste solidalmente a

carico dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di PI 1 in ragione di metà

ciascuno. Non si assegna­no ripetibili.

III. Notificazione:

– ;

– ufficiale del registro fondiario del Distretto

di Lugano;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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