11.2011.176
Rettifica del registro fondiario
17 aprile 2014Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2011.176
Data decisione, Autorità:
17.04.2014, ICCA
Titolo:
Rettifica del registro fondiario
RETTIFICA O RETTIFICAZIONE
art. 977 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2011.176
Lugano,
17 aprile
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2010.1461 (rettificazione
del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con petizione del 24 settembre 2010 dallo
Stato del Cantone Ticino
(rappresentato dall'ufficiale del registro fondiario
del Distretto di Lugano)
contro
AP 1
AP 2
AP 3
(rappresentati dallo stesso ing. AP 1 ) e
Comune di PI 1
(rappresentato dal Municipio e
ora patrocinato dall'avv.
RA 3 ),
giudicando
sull'appello del 20 novembre 2011 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 9 novembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 forma con i fratelli AP 2 e AP 3 la comunione ereditaria fu __________
(1907-1997), proprietaria della particella n. 371 RFD di __________ (11 555
m²), in località __________. Su tale fondo era stato iscritto il 30 marzo 1940,
al momento in cui è avvenuto l'impianto del registro fondiario definitivo, un
“onere di passo pubblico” in favore del Consorzio raggruppamento terreni di __________.
Lungo il tracciato del passo è stata intavolata nel 2003, scorporata dalla particella
n. 371, la particella n. 1193 (544 m²). Su di essa l'onere è stato riportato ed
è tuttora iscritto.
B. Il
5 ottobre 2007 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno chiesto all'ufficiale del registro
fondiario del Distretto di Lugano la cancellazione dell'onere di passo pubblico
gravante la particella n. 371, facendo valere che il Consorzio raggruppamento
terreni di __________ più non esiste. All'istanza essi hanno allegato una
lettera del 21 maggio 2007 in cui il Comune di PI 1 precisava loro, “dopo avere
consultato l'Ufficio bonifiche e catasto”, che quel Consorzio “era stato
costituito negli anni 30” ed era stato “sciolto dopo il 1940”. Sulla base di
ciò l'ufficiale del registro fondiario ha cancellato l'iscrizione.
C. Il
Comune di PI 1 si è rivolto da parte sua il 18 agosto 2008 all'ufficiale del
registro fondiario perché modificasse il beneficiario dell'onere di passo
pubblico gravante la particella n. 1193 e sostituisse il Consorzio
raggruppamento terreni di __________ con il Comune medesimo, sostenendo che i
diritti e gli oneri del primo erano passati per
legge al secondo. L'ufficiale ha eseguito la modifica il 25 agosto 2008.
Il 24 settembre successivo il Comune ha scritto all'ufficiale, manifestando
sorpresa per avere scoperto che l'onere di passo pubblico a carico della
particella n. 371 fosse stato cancellato, e ha postulato il ripristino
dell'iscrizione. L'ufficiale ha trattato la richiesta come istanza di
rettifica del registro fondiario e ha interpellato il 17 ottobre 2008 i membri
della comunione ereditaria fu __________ perché lo autorizzassero a reinscrivere
l'onere di passo pubblico sulla particella n. 371 e a indicare come beneficiario
del diritto il Comune di PI 1. AP 1, AP 2 e AP
3 hanno rifiutato.
D. Il 24
settembre 2010 l'ufficiale del registro fondiario ha promosso un'azione di
rettifica (art. 977 cpv. 1 CC) in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di essere
autorizzato a reinscrivere
l'onere di passo pubblico sulla particella n. 371 e a indicare
come avente diritto il Comune di PI 1. Al contraddittorio del 17 novembre 2010 AP
1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di respingere l'azione, mentre il Comune di PI 1 ne
ha postulato l'accoglimento. Non sono state esperite prove oltre ai documenti acquisiti.
Statuendo con sentenza del 9 novembre 2011, il Pretore ha accolto l'istanza,
nel senso che ha ordinato la reinscrizione dell'onere di passo pubblico sulla
particella n. 371, in favore però del Consorzio raggruppamento terreni di __________.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste solidalmente a
carico di AP 1, AP 2 e AP 3, tenuti a rifondere al Comune di PI 1, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 200.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un
appello del 20 novembre 2011 per ottenere che l'azione di rettifica sia respinta
e la decisione di primo grado riformata di conseguenza. Il vicepresidente della
Camera ha invitato il Pretore il 28 novembre 2011 a determinare il valore
litigioso. Con ordinanza del 10 gennaio 2012 il Pretore ha fissato tale valore in
fr. 8640.–. Un reclamo presentato il 20 gennaio 2012 da AP 1, AP 2
e AP 3 contro l'ordinanza del Pretore è stato dichiarato inammissibile dalla
terza Camera civile del Tribunale d'appello con sentenza del 3 febbraio 2012 (inc.
13.2012.3). Un ricorso sussidiario in materia costituzionale introdotto dai
reclamanti il 4 marzo 2012 al Tribunale federale contro quest'ultima decisione
ha seguito identica sorte (sentenza 5D_55/2012 del 20 marzo 2012). Invitato poi
da questa Camera a esprimersi nel merito, il Comune di PI 1 ha proposto il 21
marzo 2014 di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Identica richiesta ha formulato quello stesso giorno l'ufficiale del registro
fondiario del Distretto di Lugano.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le cause
intentate prima del 31 dicembre 2011 continuano a essere disciplinate dalla procedura cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).
Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento in cui è
comunicata la sentenza del primo giudice (art. 405 cpv. 1 CPC). Mentre in
concreto la causa davanti al Pretore dipendeva così dal vecchio rito, in
concreto l'impugnabilità della sentenza pretorile è disciplinata dal diritto
nuovo. Ora, nel cessato ordinamento ticinese le azioni di rettifica del
registro fondiario (art. 977 cpv. 1 CC) erano trattate con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 25 e 5 vLAC combinato con
gli art. 361 segg. CPC ticinese) ed erano appellabili entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Il nuovo diritto è silente al proposito, ma la
dottrina reputa tuttora applicabile la procedura sommaria (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 25 ad art. 977; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano
2011, pag. 1109). E in concreto il termine di ricorso di 10 giorni previsto
anche dalla legge nuova (art. 314 cpv. 1 CPC) è rispettato. Più delicata è la
questione del valore litigioso, poiché in conformità al nuovo diritto l'appello
è ammissibile solo – eccettuati casi estranei alla fattispecie – se davanti al
Pretore il valore della causa raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 2
CPC).
a) Chiamato
da questa Camera a determinare il valore litigioso, il Pretore lo ha fissato
con ordinanza del 10 gennaio 2012, come detto, in fr. 8640.–. A tale cifra egli
è giunto moltiplicando la superficie gravata dal passo (288 m²) per il valore venale
di fr. 30.–/m² stimato dall'Ufficio del registro fondiario, sulla particella n.
371 essendo iscritti anche altre servitù analoghe, oltre a un diritto di
condotta. AP 1, AP 2 e AP 3 obiettano che l'area gravata dal passo non può essere stimata meno di fr. 50.–/m², onde un valore litigioso
di almeno fr. 15 000.–, e che il deprezzamento del terreno residuo ammonterebbe finanche
a fr. 25 000.–, il tracciato tagliando il fondo in due (reclamo del 20
gennaio 2012). La terza Camera civile non è entrata nel merito del reclamo né
il Tribunale federale è entrato nel merito del ricorso sussidiario in materia
costituzionale esperito dai reclamanti (sopra, lett. E). Giustamente incombe
pertanto a questa Camera vagliare la questione, anche perché il Pretore avrebbe
dovuto indicare il valore litigioso nella sentenza impugnata e la sua “ordinanza”
non costituisce altro che
un'integrazione di tale sentenza.
b) Un
onere di passo pubblico è equiparabile a una servitù (sentenza del Tribunale
federale 5A_181/2011 del 3 maggio 2011, consid. 2.1), in specie a una
servitù personale irregolare (art. 781 cpv. 1 CC: I CCA, sentenza inc.
11.2010.42 del 6 novembre 2012, consid. 7 con rinvio a Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 119 n. 2575a; Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,
4ª edizione, pag. 387 n. 1432). Nelle cause relative a servitù il valore litigioso è quello che il diritto reale limitato ha per il
fondo dominante – rispettivamente quello che ha per il beneficiario,
trattandosi di una servitù personale – o quello della svalutazione causata al
fondo serviente, se essa è maggiore (Tappy
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 73 ad art. 91; v. anche FF 2006 pag. 6662 in basso; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 378; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18d ad art.
91).
c) Sul
deprezzamento che l'onere di passo pubblico comporta nel caso specifico per la
particella n. 371 si può opinare, il valore della superficie interessata dal
percorso che l'ufficiale del registro fondiario prospetta (fr. 30.–/m²) non potendosi necessariamente presumere
oggettivo (l'ufficiale è parte in causa). Inoltre v'è da domandarsi se il criterio
adottato dal primo giudice per definire il minor valore del fondo gravato, metodo
che dovrebbe attenersi ai principi del diritto espropriativo, sia pertinente. Sta
di fatto che, qualunque sia l'ammontare del deprezzamento, in concreto il passo
pubblico rientra nella rete viaria pedonale prevista dal piano regolatore del
Comune di PI 1 e potrebbe ovviare – in qualche modo – alla formazione di un
marciapiede lungo la pubblica via, “estremamente costoso” secondo la stessa
affermazione del sindaco (verbale del 17 novembre 2010, pag. 3;
appello, pag. 3 punto 8 in fine). In simili condizioni si può ragionevolmente
supporre che per il Comune di PI 1, beneficiario dell'onere, l'interesse
all'ottenimento del passo raggiunga e addirittura superi fr. 10 000.–. Anche sotto
questo profilo l'appello in esame va quindi considerato ricevibile.
2. Nelle
osservazioni all'appello il Comune di PI 1 reputa che AP 1 non sia abilitato a
rappresentare gli altri due membri della comunione ereditaria fu __________ perché
all'appello allega una procura risalente al 30 marzo 2007 (memoriale, pag. 3).
Sta di fatto che quella procura non limitava i poteri di AP 1 alla difesa dei
litisconsorti davanti al primo grado di giurisdizione, né dagli atti traspaiono
indizi suscettibili di denotare cambiamenti di situazione o di alimentare dubbi
sulle facoltà del rappresentante in appello. Sollecitare l'invio di una nuova
procura (art. 132 cpv. 1 prima frase CPC) si
esaurirebbe pertanto in un esercizio di forma.
3. Gli
appellanti chiedono che si richiami dall'Ufficio del registro fondiario del
Distretto di Lugano e dal Comune di PI 1 “l'intero incarto e tutte le
corrispondenze scambiate a proposito della questione del passo in discussione
dall'ottobre 2007 fino alla decisione (...) impugnata”, come pure che il Comune
di PI 1 sia tenuto a produrre le risoluzioni con cui l'assemblea comunale ha autorizzato
il Municipio “ad accettare il trapasso della titolarità dei beni immobili nonché
dei diritti reali limitati già del Consorzio raggruppamento terreni” (memoriale,
pag. 4 in fondo). A parte il fatto però che – come si vedrà oltre – simili
documenti non appaiono di rilievo per il giudizio, l'applicazione dell'art. 977
cpv. 1 CC non essendovi correlata, gli appellanti non pretendono che dinanzi al
Pretore fosse loro impossibile instare per l'assunzione delle citate prove o
che ciò non si potesse ragionevolmente esigere da loro (art. 317 cpv. 1 lett. b
CPC). La richiesta che essi formulano in appello è quindi tardiva, e come tale
improponibile.
4. Nella
fattispecie l'ufficiale del registro fondiario ha promosso causa in rappresentanza
dello Stato del Cantone Ticino valendosi esplicitamente dell'art. 977 cpv. 1 CC
(istanza, 2° foglio in basso). Tale norma prescrive che una rettificazione del
registro può avvenire solo con l'assenso scritto degli interessati o, in
mancanza di assenso, “per disposizione del giudice”. In realtà l'ufficiale può
procedere a rettifiche anche senza avvertire gli interessati, a condizione che l'inesattezza
riscontrata non incida sul contenuto materiale del diritto o che di tale
inesattezza gli interessati non abbiano ancora avuto conoscenza (Steinauer, op. cit., pag. 351 n. 998 con
richiami). Nel caso in rassegna però la rettifica non si limita alla correzione
di un errore di scrittura. Per di più, il Comune di PI 1 si è rivolto il 24 settembre
2008 all'ufficiale dopo essersi accorto che l'onere di passo pubblico a carico
della particella n. 371 era stato cancellato. La reinscrizione non poteva più avvenire
quindi senza il consenso scritto dei proprietari del fondo, salvo autorizzazione
del giudice.
a) L'applicazione
dell'art. 977 cpv. 1 CC soggiace a tre presupposti cumulativi: anzitutto i
documenti giustificativi sottoposti all'ufficiale avrebbero dovuto consentire
un'iscrizione (o una cancellazione) esatta; in secondo luogo l'iscrizione (o la
cancellazione) deve rivelarsi viziata fin dall'inizio; infine l'operato dell'ufficiale
deve ricondursi a una svista, ossia a una manchevole trascrizione dei documenti giustificativi eseguita per inavvertenza
(Steinauer, op. cit., pag.
342 n. 967 a 969). Il procedimento di rettifica essendo di mera indole
amministrativa (DTF 123 III 349 in fondo), nel quadro dell'art. 977 cpv. 2 CC il
giudice non statuisce sull'esistenza o l'inesistenza del diritto o dell'onere
oggetto della rettifica. Se accoglie l'azione, egli ordina unicamente il
ripristino della situazione anteriore, giusta o sbagliata che fosse (RtiD
II-2011 pag. 709 consid. 7 con richiami). In ciò l'azione dell'art. 977 cpv. 1
CC si distingue da quella fondata sull'art. 975 cpv. 1 CC, nel cui ambito
il giudice esamina se l'operazione dell'ufficiale sia avvenuta senza causa
legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali
(perché il titolo era nullo o perché all'istante mancava il potere di disposizione:
ZBGR 92/2011 pag. 112 consid. 3.2 con riferimenti;
RtiD I-2008 pag. 1031 consid. 5). L'azione dell'art. 975 cpv. 1 CC,
tuttavia, è data solo a chi “sia pregiudicato nei propri diritti reali”. Non compete
quindi all'ufficiale del registro fondiario.
b) Che
in concreto i documenti giustificativi presentati all'ufficiale il 5 ottobre
2007 fossero validi e completi può anche darsi. AP 1, AP 2 e AP 3 si limitavano
a far valere infatti, con l'istanza di cancellazione, che il Consorzio
raggruppamento terreni di __________ non esiste più. La lettera del 21 maggio
2007 da loro prodotta a tal fine, in cui il Comune di PI 1 attestava, dopo
avere consultato l'Ufficio bonifiche e
catasto, che il Consorzio era stato sciolto “dopo il 1940” poteva anche dirsi
sufficiente. Che la cancellazione eseguita dall'ufficiale poi fosse viziata fin
dall'inizio (sempre che fosse viziata) è possibile, non risultando ch'essa sia
divenuta indebita solo in un secondo tempo.
Quanto
nella fattispecie fa totale difetto, per contro, è – come sottolineano gli
appellanti – il terzo requisito preposto all'applicazione dell'art. 977 cpv. 2
CC, ossia l'esistenza di una svista. “Svista” non è, contrariamente a quanto
crede il Pretore, sinonimo di “errore” (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo),
bensì di inavvertenza. E in concreto l'ufficiale non ha mai evocato una propria
inavvertenza, non avendo mai preteso di avere eseguito la cancellazione dell'onere
involontariamente. Nell'istanza del 24 settembre 2010 al Pretore egli ammetteva
soltanto di essersi sbagliato, poiché secondo gli art. 18 LRPT e 17 del
regolamento LRPT i diritti del Consorzio raggruppamento terreni dovevano essere
passati al Comune (2° foglio a metà). Mai egli ha asserito tuttavia di avere
eseguito accidentalmente una cancellazione non conforme alla richiesta dei
proprietari. Certo, dopo avere radiato l'onere di passo pubblico egli si è
verosimilmente ricreduto, soprattutto di fronte alla lettera del 24 settembre
2008 con cui il Comune ne postulava la reinscrizione. Ciò non significa tuttavia
che al momento di eseguire la cancellazione egli abbia agito per svista. Egli
ha deliberatamente eseguito, in conformità alla richiesta, quanto chiedevano i
proprietari della particella gravata. E un successivo ravvedimento non può
essere fatto passare per un'inavvertenza.
c)
Si aggiunga che nel caso precipuo l'esigenza di una svista (e non di un semplice errore) ai fini dell'art.
977 cpv. 2 CC non poteva sfuggire all'ufficiale del registro fondiario.
Già in una sentenza del 7 febbraio 2000 (inc. 11.1998.114), comunicata allo
stesso ufficiale, questa Camera aveva ricordato che una rettifica del registro
fondiario in forza dell'art. 977 cpv. 1 CC presuppone un'inavvertenza (consid.
1 e 2), ovvero un'operazione che l'ufficiale ha eseguito, ma che in realtà a
quel momento egli non intendeva svolgere, per lo meno in tal modo. Identico
principio è poi stato ripetuto in una successiva sentenza del 12 gennaio 2004
(inc. 11.2001.32), notificata all'ufficiale medesimo come rappresentante del Cantone
Ticino (parte in causa), allorché la Camera ha ribadito l'esigenza di una “svista”
per l'applicazione dell'art. 977 cpv. 1 CC (consid. 10, pubblicato in:
RtiD II-2011 pag. 709). Quando ha adito il Pretore, il 24 settembre 2010, l'ufficiale
non poteva dunque ignorare che valersi di un semplice sbaglio non bastava per
ottenere una rettifica del registro fondiario in virtù dell'art. 977 cpv.
1 CC. Eppure ha promosso causa ugualmente.
5. Se
ne conclude che, mancando in concreto una premessa materiale per l'applicazione
dell'art. 977 cpv. 1 CC su cui era fondata l'istanza del 24 settembre 2010, il
Pretore avrebbe dovuto respingere l'azione. L'appello merita quindi
accoglimento già per tale motivo, ciò che rende superfluo vagliare le altre
censure mosse dagli appellanti alla sentenza impugnata. L'esito del giudizio odierno
non impedisce, manifestamente, che il Comune di PI 1 chieda esso medesimo la
reinscrizione dell'onere di passo pubblico facendo capo all'art. 975 cpv. 1 CC.
Tale azione è imprescrittibile (Schmid,
op. cit., n. 7 ad art. 975 CC) e nella prospettiva di tale norma non occorre che
l'ufficiale abbia agito per inavvertenza. È sufficiente che una giusta iscrizione
sia stata cancellata indebitamente. Inoltre l'azione fondata sull'art. 975 cpv.
1 CC non è un procedimento di carattere amministrativo, di modo che il giudice
esamina anche l'esistenza o l'inesistenza del diritto o dell'onere oggetto
della rettifica (cfr. Steinauer,
op. cit., pag. 332 n. 954a), in particolare – per quanto riguarda il caso
specifico – il problema di sapere se il diritto in questione sia passato per
legge al Comune dopo il formale scioglimento del Consorzio raggruppamento
terreni di __________ da parte del Consiglio di Stato con risoluzione del 2
giugno 1959 (doc. C, 7° foglio). Sempre che – con ogni evidenza – la questione
possa essere risolta nell'ambito di una procedura sommaria come quella che
governa l'art. 975 cpv. 1 CC, dovendosi avviare in caso contrario un'azione di
merito (Schmid, op. cit., n. 9 ad
art. 975 CC).
6. Le
spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dello Stato del Cantone Ticino,
che per il tramite dell'ufficiale del registro fondiario ha proposto a torto di
respingere l'appello, e del Comune di PI 1, che attraverso la sua legale ha
fatto altrettanto (art. 106 cpv. 1 CPC). Non soccorrono invece le condizioni
per attribuire un'indennità d'inconvenienza agli appellanti (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC), AP 1 avendo potuto redigere il memoriale da sé, senza incontrare
disagi d'ordine professionale o affrontare esborsi di rilievo o sopportare perdite
di guadagno.
Il
pronunciato odierno influisce altresì sul dispositivo inerente agli oneri
processuali e alle ripetibili di primo grado. La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese che il Pretore ha posto a carico di AP 1, AP 2 e AP 3 vanno
quindi addebitate allo Stato del Cantone Ticino, che l'ufficiale del registro
fondiario rappresenta, e al Comune di PI 1, che aveva proposto a torto di
accogliere l'istanza di rettifica. Quanto alle ripetibili, il Pretore ha
condannato AP 1, AP 2 e AP 3 a versare fr. 200.– al Comune di PI 1. L'azione
dovendo essere respinta, lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di PI 1 rifonderanno
a AP 1, AP 2 e AP 3 fr. 200.– per ripetibili, il cui ammontare e la cui attribuzione
non è rimessa in causa, nell'eventualità in cui l'appello fosse stato accolto, né
dall'ufficiale del registro fondiario (osservazioni del 21 marzo 2014) né dal Comune
di PI 1 (osservazioni di quello stesso giorno).
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non sembra raggiungere la
Considerandi
soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Nell'ambito di
un eventuale ricorso in materia civile a norma dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2
LTF andrà dunque precisato in base a quali elementi il valore di fr. 30 000.– possa
ritenersi dato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.– e le spese, da anticipare dallo Stato del Cantone Ticino, sono poste solidalmente
a carico di quest'ultimo e del Comune di PI 1 in ragione di metà ciascuno. Lo Stato
del Cantone Ticino e il Comune di PI 1 rifonderanno solidalmente a AP 1, AP 2 e
AP 3 fr. 200.– complessivi per ripetibili.
II. Le spese
processuali di appello, di fr. 500.– complessivi, sono poste solidalmente a
carico dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di PI 1 in ragione di metà
ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
– ;
– ufficiale del registro fondiario del Distretto
di Lugano;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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