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Decisione

11.2011.178

Esecuzione diretta di una decisione: richiesta di sospensione

10 dicembre 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa SO.2011.4247 (sospensione

dell'esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, promossa con istanza del 30 settembre 2011 dall'

avv. AP 1

contro

AO 1 e

AO 2

(patrocinate dall'avv. dott. PA 1 ),

giudicando

sul reclamo (“appello”) del 18 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione

emessa dal Pretore il 28 ottobre 2011;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare del 30 maggio 2011, emanato in una procedura

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 1, ha ordinato all'avv. AP 1 di consegnare immediatamente alla AO

1 i rapporti di revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni fiscali 2008 e le

ultime tassazioni, come pure il partitario contabile completo 2008 e 2009 della

società, sotto la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni

giorno d'inadempimento (dispositivi n. 2 e 2.1). Contestualmente egli ha

ordinato all'avv. AP 1, nel merito, di consegnare entro dieci giorni alla AO 1

tutta la documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto

comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'ina­dem­pimento

(dispositivi n. 1 e 1.1). All'avv. AP 1 il Pretore ha vietato inoltre di

disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in

suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n. 3 e 3.1). Le

spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dell'avv. AP 1,

condannata a rifondere all'istante fr. 1300.– per ripetibili. Impugnata senza

successo davanti a questa Camera (sentenza inc. 11.2011.102 del 24 agosto 2011)

e davanti al Tribunale federale (sentenza 4A_613/2011 del 30 novembre 2011), tale

decisione è passata in giudicato.

B. Con

decreto cautelare del 31 maggio 2011, emanato in una procedura di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti, il medesimo Pretore ha ordinato all'avv. AP 1 di consegnare

immediatamente alla AO 1 i rapporti di revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni

fiscali 2008 e le ultime tassazioni, come pure il partitario contabile completo

2008 e 2009 della società, sotto la comminatoria di una multa disciplinare di

fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento (dispositivi n. 2 e 2.1). Contestualmente

egli ha ordinato all'avv. AP 1, nel merito, di consegnare entro dieci giorni

alla AO 1 tutta la documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto

comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'ina­dem­pimento

(dispositivi n. 1 e 1.1). All'avv. AP 1 il Pretore ha vietato inoltre di

disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in

suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n. 3 e 3.1). Le

spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dell'avv. AP 1,

condannata a rifondere all'istante fr. 1300.– per ripetibili. Impugnata

senza successo davanti a questa Camera (sentenza inc. 11.2011.103 del 24 agosto

2011) e davanti al Tribunale federale (sentenza 4A_615/2011 del 30 novembre

2011), tale decisione è passata in giudicato.

C. Nel

frattempo, il 30 settembre 2011, l'avv. AP 1 si è rivolta al Pretore perché sopprimesse

– subordinatamente sospendesse – ex tunc le misure d'esecuzione disposte

nelle citate decisioni del 30 e del 31 maggio 2011. Con osservazioni del 24

ottobre 2011 la AO 1 e la AO 2 hanno proposto di respingere la richiesta. Statuendo

il 28 ottobre 2011, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che

ha sospeso definitivamente dal 27 settembre 2011 le misure d'ese­cuzione

comminate nelle due decisioni. Le spese giudiziarie di fr. 300.– sono

state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alle società convenute

fr. 500.– complessivi per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata l'avv. AP 1 è insorta a questa Camera con un appello

del 18 novembre 2011 per ottenere che il giudizio del Pretore sia annullato.

Nelle loro osservazioni del 23 dicembre 2011 la AO 1 e la AO 2 hanno concluso

per la reiezione dell'appello. L'appellante ha introdotto il 16 gennaio 2012

una replica spontanea (“controsser­vazioni”) in cui ribadisce la sua posizione.

L'11 aprile 2012 le assemblee generali della AO 1 e della AO 2 hanno deciso lo

scioglimento delle società.

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione può essere

eseguita direttamente se il giudice che l'ha pronunciata ha già ordinato

misure d'esecuzione (art. 337 cpv. 1 con rinvio all'art. 236 cpv. 3 CPC). È

quanto ha fatto il Pretore con le decisioni del 30 e del 31 maggio 2011, allorché

ha munito le ingiunzioni all'avv. AP 1 di comminatorie consistenti in multe disciplinari

per ogni giorno d'inadempimento (art. 343 cpv. 1 lett. c CPC) e nella sanzione

dell'art. 292 CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). Ciò premesso, una “parte soccombente”

può sempre chiedere al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione

stessa – a titolo provvisorio o definitivo – per circostanze intervenute dopo

la decisione, “in particolare l'adempimento, la concessione di una dilazione,

la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta” (art. 337 cpv. 2 CPC

con rinvio all'art. 341 cpv. 3 per analogia). La decisione del giudice dell'esecuzione

non è suscettibile di appello (art. 309 lett. a CPC). Può dunque essere

impugnata solo con reclamo (art. 319 lett. a CPC), come ha indicato il Pretore

nella decisione impugnata. Ne segue che in concreto l'appello pre­sentato dall'istante

può essere trattato solo come reclamo (art. 48 lett. a n. 8 LOG).

2.

In

sede di reclamo non sono ammesse – per principio – nuove conclusioni né l'allegazione

di fatti nuovi o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Il caso in rassegna non sfugge a tale regola. Le richieste contenute

nell'“appello” e nella replica spontanea perché siano richiamati incarti dal

Pretore e dal Ministero pubblico non sono pertanto ricevibili. La sentenza di

questa Camera deve intervenire sulla scorta dell'identico materiale processuale

esaminato dal primo giudice.

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 337 cpv. 2 CC

consente di sospendere, ma non di sopprimere ex tunc l'esecuzione di una

sentenza. E una sospensione – egli ha proseguito – entra in linea di conto solo

“a condizione che si realizzi una delle costellazioni codificate all'art. 341

cpv. 3 CPC”. La sola circostanza di rilievo che l'istante faceva valere sotto

questo profilo era di avere finalmente ottemperato il 28 settembre 2011 alle

ingiunzioni contenute nelle decisioni del 30 e del 31 maggio 2011. Le società

convenute ammettendo ciò, il Pretore ha sospeso definitivamente le misure

d'esecuzione disposte in tali decisioni, ma solo dal 27 settembre 2011. Prima

di allora – egli ha epilogato – le multe disciplinari per ogni giorno di

renitenza sono piena­mente dovute, le decisioni del 30 e del 31 maggio

2011.

non potendo essere ridiscusse se non attraverso l'istituto della revisione,

di cui l'istante nemmeno si prevaleva.

4.

Nell'“appello”

l'istante sostiene – in sintesi – che il convincimento del Pretore, a parere

del quale un'esecuzione può essere sospesa solo ove ricorrano i presupposti dell'art.

341.

cpv. 3 CPC, trascende nel formalismo eccessivo. Stando all'interessata, l'art.

337.

cpv. 2 CPC consente non solo di chiedere la sospensione, ma anche la

soppres­sione di misure d'esecuzione, come pure di ridiscutere le misure stesse

per ragioni sostanziali. Essa ribadisce che le assemblee generali della AO 1 e

della AO 2 tenutesi il 3 gennaio 2011 l'hanno illegalmente rimossa dalla carica

di amministratrice unica, onde la nullità di tali risoluzioni, come essa medesima

ha chiesto al Pretore di accertare nel frattempo con una procedura a tutela

giurisdizionale nei casi manifesti avviata il 10 febbraio 2012, tuttora

pendente. Infine l'istante critica le misure d'esecuzione disposte dal Pretore

nelle decisioni del 30 e 31 maggio 2011, definendole ingiustificate e destinate

unicamente a esercitare pressioni nei suoi confronti.

5.

Dall'opinione

secondo cui si possa rimettere in discussione, nel quadro di un'esecuzione

diretta o indiretta, la decisione da eseguire o le misure di esecuzione che tale

decisione prevede va subito sgombrato il campo. La decisione da eseguire può essere

contestata solo mediante i normali mezzi d'impugnazione (se non è ancora

passata in giudicato) o mediante una domanda di revisione (se è passata in giudicato:

art. 328 CPC). L'istante non può pertanto far valere in questa sede che le decisioni

emesse dal Pretore il 30 e il 31 maggio 2011 sono illegittime perché il 3 gennaio

2011.

le assemblee generali della AO 1 e della AO 2 l'hanno destituita illegalmente dalla carica di amministratrice unica o perché le misure d'esecuzione

sono ingiustificate. Ai fini del presente giudizio basti accertare che davanti

al giudice dell'esecuzione possono essere addotte unicamente – come ha ricordato

il Pretore – circostanze intervenute dopo la comunicazione della

decisione da eseguire, l'art. 337 cpv. 2 CPC (che rinvia esplicitamente

all'art. 341 cpv. 3) costituendo un mero “freno d'emergenza” analogo a quello

dell'art. 85 LEF (FF 2006 pag. 6755 nel mezzo). E l'unica circostanza che

l'istante allega dopo la comunicazione delle citate decisioni è di avere

ottemperato il 28 settembre 2011 a quanto le veniva ingiunto.

6.

Non si disconosce che nel frattempo l'istante ha avviato,

il 10 febbraio 2012, una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti

per far accertare la nullità delle due assemblee generali

(istanza

che il Pretore ha dichiarato inammissibile con decisione del 18 maggio 2012,

appellata dall'istante davanti alla seconda Camera civile: inc. 12.2012.94). Attendere

l'esito di tale procedura – come chiede l'interessata – non inciderebbe tuttavia

sull'attuale giudizio. Quand'anche dovesse ottenere causa vinta nella causa tendente

a far dichiarare nulle le due assemblee generali, in effetti, l'istante dovrà

ancora postulare la revisione delle due decisioni pretorili da eseguire, intervenute

il 30 e il 31 maggio 2011. E l'esito di una tale domanda non può essere

pronosticato sin d'ora.

7.

Obietta

la reclamante di avere “sempre consegnato copia di ogni singolo documento o

atto o evidenza di prestazione al cliente” (“appello”, pag. 9 a metà), di modo che la rimessa della documentazione è “avvenuta puntualmente e cronologicamente da

sempre”. L'argomentazione cade nel vuoto, giacché un conto è trasmettere a un avente

diritto copie di documenti e un altro è far seguire gli originali, oggetto

delle ingiunzioni giudiziarie. Certo, l'interessata afferma che nel caso

specifico la documentazione da consegnare era pronta anche prima del 28

settembre 2011, ma di avere aspettato “la data per l'incontro conveniente all'avv.

PA 1” (“appello”, pag. 10). Essa non pretende tuttavia che le sia mai stata accordata

una dilazione. Accenna a trattative intercorse con le due società, le quali si

sarebbero impegnate in virtù dell'accordo ad appoggiare una sua richiesta volta

a far annullare le multe disciplinari. Sta di fatto che non risulta essere

stata raggiunta alcuna intesa. Privo di consistenza anche su questo punto, il

reclamo si rivela così destinato all'insuccesso.

8.

Entrambe

le parti chiedono reciprocamente l'irrogazione di sanzioni disciplinari a norma

dell'art. 128 CPC, i legali rimproverandosi vicendevolmente di avere offeso le

convenienze processuali. Per quanto riguarda l'istante, il tenore dei memoriali

è invero al limite dell'accettabile. L'“appello” e soprattutto la replica spontanea

(pag. 5 in specie) denotano invero toni accesi, se non astiosi e inutilmente

irriguardosi verso il patrocinatore delle controparti, ciò che mal si addice a un

avvocato professionista. Per questa volta si transige sull'applicazione

dell'art. 128 CPC in considerazione del fatto che, senza un rappresentante in

giudizio, una parte in causa può anche finire per trasferire il contenzioso sul

piano personale e dar sfogo a contumelie scritte (di cui la vecchia procedura

consentiva l'intersecazione: art. 68 cpv. 3 CPC ticinese). L'istante è

avvertita, ad ogni modo, che in futuro non potrà più contare sulla provvidenza

di questa Camera. Per quel che è della “malafede” imputata alla controparte,

l'istante dimentica che non può dar prova di malafede processuale chi fa uso

dei suoi diritti legittimi, valendosi di decisioni passate in giudicato come

quelle emanate dal Pretore il 30 e il 31 maggio 2011. Per quanto attiene invece

al patrocinatore delle società, l'istante si duole ch'egli abbia qualificato come

“farneticanti strali” certe sue malevoli insinuazioni circa l'imparzialità del

Pretore, ma tale apprezzamento – quantunque duro – non basta per integrare un'offesa

delle convenienze. Al proposito gli estremi dell'art. 128 CPC non entrano

dunque in linea di conto.

9.

Le spese del giudizio odierno seguono la

soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le controparti, che

hanno formulato osservazioni al reclamo tramite un legale, hanno diritto a

un'equa indennità per ripetibili.

10.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili a livello federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la

soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in

materia civile, ove appena si consideri l'entità della multa disciplinare.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese

processuali di fr. 1000.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà

alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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