11.2011.178
Esecuzione diretta di una decisione: richiesta di sospensione
10 dicembre 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2011.178
Data decisione, Autorità:
10.12.2012, ICCA
Ricorso:
TF,4A_68/2013, 8.7.2013
Titolo:
Esecuzione diretta di una decisione: richiesta di sospensione
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
art. 337 cpv. 2 CPC
Incarto n.
11.2011.178
Lugano,
10 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa SO.2011.4247 (sospensione
dell'esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con istanza del 30 settembre 2011 dall'
avv. AP 1
contro
AO 1 e
AO 2
(patrocinate dall'avv. dott. PA 1 ),
giudicando
sul reclamo (“appello”) del 18 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa dal Pretore il 28 ottobre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 30 maggio 2011, emanato in una procedura
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, ha ordinato all'avv. AP 1 di consegnare immediatamente alla AO
1 i rapporti di revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni fiscali 2008 e le
ultime tassazioni, come pure il partitario contabile completo 2008 e 2009 della
società, sotto la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni
giorno d'inadempimento (dispositivi n. 2 e 2.1). Contestualmente egli ha
ordinato all'avv. AP 1, nel merito, di consegnare entro dieci giorni alla AO 1
tutta la documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto
comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento
(dispositivi n. 1 e 1.1). All'avv. AP 1 il Pretore ha vietato inoltre di
disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in
suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n. 3 e 3.1). Le
spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dell'avv. AP 1,
condannata a rifondere all'istante fr. 1300.– per ripetibili. Impugnata senza
successo davanti a questa Camera (sentenza inc. 11.2011.102 del 24 agosto 2011)
e davanti al Tribunale federale (sentenza 4A_613/2011 del 30 novembre 2011), tale
decisione è passata in giudicato.
B. Con
decreto cautelare del 31 maggio 2011, emanato in una procedura di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti, il medesimo Pretore ha ordinato all'avv. AP 1 di consegnare
immediatamente alla AO 1 i rapporti di revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni
fiscali 2008 e le ultime tassazioni, come pure il partitario contabile completo
2008 e 2009 della società, sotto la comminatoria di una multa disciplinare di
fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento (dispositivi n. 2 e 2.1). Contestualmente
egli ha ordinato all'avv. AP 1, nel merito, di consegnare entro dieci giorni
alla AO 1 tutta la documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto
comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento
(dispositivi n. 1 e 1.1). All'avv. AP 1 il Pretore ha vietato inoltre di
disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in
suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n. 3 e 3.1). Le
spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dell'avv. AP 1,
condannata a rifondere all'istante fr. 1300.– per ripetibili. Impugnata
senza successo davanti a questa Camera (sentenza inc. 11.2011.103 del 24 agosto
2011) e davanti al Tribunale federale (sentenza 4A_615/2011 del 30 novembre
2011), tale decisione è passata in giudicato.
C. Nel
frattempo, il 30 settembre 2011, l'avv. AP 1 si è rivolta al Pretore perché sopprimesse
– subordinatamente sospendesse – ex tunc le misure d'esecuzione disposte
nelle citate decisioni del 30 e del 31 maggio 2011. Con osservazioni del 24
ottobre 2011 la AO 1 e la AO 2 hanno proposto di respingere la richiesta. Statuendo
il 28 ottobre 2011, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che
ha sospeso definitivamente dal 27 settembre 2011 le misure d'esecuzione
comminate nelle due decisioni. Le spese giudiziarie di fr. 300.– sono
state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alle società convenute
fr. 500.– complessivi per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata l'avv. AP 1 è insorta a questa Camera con un appello
del 18 novembre 2011 per ottenere che il giudizio del Pretore sia annullato.
Nelle loro osservazioni del 23 dicembre 2011 la AO 1 e la AO 2 hanno concluso
per la reiezione dell'appello. L'appellante ha introdotto il 16 gennaio 2012
una replica spontanea (“controsservazioni”) in cui ribadisce la sua posizione.
L'11 aprile 2012 le assemblee generali della AO 1 e della AO 2 hanno deciso lo
scioglimento delle società.
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione può essere
eseguita direttamente se il giudice che l'ha pronunciata ha già ordinato
misure d'esecuzione (art. 337 cpv. 1 con rinvio all'art. 236 cpv. 3 CPC). È
quanto ha fatto il Pretore con le decisioni del 30 e del 31 maggio 2011, allorché
ha munito le ingiunzioni all'avv. AP 1 di comminatorie consistenti in multe disciplinari
per ogni giorno d'inadempimento (art. 343 cpv. 1 lett. c CPC) e nella sanzione
dell'art. 292 CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). Ciò premesso, una “parte soccombente”
può sempre chiedere al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione
stessa – a titolo provvisorio o definitivo – per circostanze intervenute dopo
la decisione, “in particolare l'adempimento, la concessione di una dilazione,
la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta” (art. 337 cpv. 2 CPC
con rinvio all'art. 341 cpv. 3 per analogia). La decisione del giudice dell'esecuzione
non è suscettibile di appello (art. 309 lett. a CPC). Può dunque essere
impugnata solo con reclamo (art. 319 lett. a CPC), come ha indicato il Pretore
nella decisione impugnata. Ne segue che in concreto l'appello presentato dall'istante
può essere trattato solo come reclamo (art. 48 lett. a n. 8 LOG).
2.
In
sede di reclamo non sono ammesse – per principio – nuove conclusioni né l'allegazione
di fatti nuovi o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Il caso in rassegna non sfugge a tale regola. Le richieste contenute
nell'“appello” e nella replica spontanea perché siano richiamati incarti dal
Pretore e dal Ministero pubblico non sono pertanto ricevibili. La sentenza di
questa Camera deve intervenire sulla scorta dell'identico materiale processuale
esaminato dal primo giudice.
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 337 cpv. 2 CC
consente di sospendere, ma non di sopprimere ex tunc l'esecuzione di una
sentenza. E una sospensione – egli ha proseguito – entra in linea di conto solo
“a condizione che si realizzi una delle costellazioni codificate all'art. 341
cpv. 3 CPC”. La sola circostanza di rilievo che l'istante faceva valere sotto
questo profilo era di avere finalmente ottemperato il 28 settembre 2011 alle
ingiunzioni contenute nelle decisioni del 30 e del 31 maggio 2011. Le società
convenute ammettendo ciò, il Pretore ha sospeso definitivamente le misure
d'esecuzione disposte in tali decisioni, ma solo dal 27 settembre 2011. Prima
di allora – egli ha epilogato – le multe disciplinari per ogni giorno di
renitenza sono pienamente dovute, le decisioni del 30 e del 31 maggio
2011.
non potendo essere ridiscusse se non attraverso l'istituto della revisione,
di cui l'istante nemmeno si prevaleva.
4.
Nell'“appello”
l'istante sostiene – in sintesi – che il convincimento del Pretore, a parere
del quale un'esecuzione può essere sospesa solo ove ricorrano i presupposti dell'art.
341.
cpv. 3 CPC, trascende nel formalismo eccessivo. Stando all'interessata, l'art.
337.
cpv. 2 CPC consente non solo di chiedere la sospensione, ma anche la
soppressione di misure d'esecuzione, come pure di ridiscutere le misure stesse
per ragioni sostanziali. Essa ribadisce che le assemblee generali della AO 1 e
della AO 2 tenutesi il 3 gennaio 2011 l'hanno illegalmente rimossa dalla carica
di amministratrice unica, onde la nullità di tali risoluzioni, come essa medesima
ha chiesto al Pretore di accertare nel frattempo con una procedura a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti avviata il 10 febbraio 2012, tuttora
pendente. Infine l'istante critica le misure d'esecuzione disposte dal Pretore
nelle decisioni del 30 e 31 maggio 2011, definendole ingiustificate e destinate
unicamente a esercitare pressioni nei suoi confronti.
5.
Dall'opinione
secondo cui si possa rimettere in discussione, nel quadro di un'esecuzione
diretta o indiretta, la decisione da eseguire o le misure di esecuzione che tale
decisione prevede va subito sgombrato il campo. La decisione da eseguire può essere
contestata solo mediante i normali mezzi d'impugnazione (se non è ancora
passata in giudicato) o mediante una domanda di revisione (se è passata in giudicato:
art. 328 CPC). L'istante non può pertanto far valere in questa sede che le decisioni
emesse dal Pretore il 30 e il 31 maggio 2011 sono illegittime perché il 3 gennaio
2011.
le assemblee generali della AO 1 e della AO 2 l'hanno destituita illegalmente dalla carica di amministratrice unica o perché le misure d'esecuzione
sono ingiustificate. Ai fini del presente giudizio basti accertare che davanti
al giudice dell'esecuzione possono essere addotte unicamente – come ha ricordato
il Pretore – circostanze intervenute dopo la comunicazione della
decisione da eseguire, l'art. 337 cpv. 2 CPC (che rinvia esplicitamente
all'art. 341 cpv. 3) costituendo un mero “freno d'emergenza” analogo a quello
dell'art. 85 LEF (FF 2006 pag. 6755 nel mezzo). E l'unica circostanza che
l'istante allega dopo la comunicazione delle citate decisioni è di avere
ottemperato il 28 settembre 2011 a quanto le veniva ingiunto.
6.
Non si disconosce che nel frattempo l'istante ha avviato,
il 10 febbraio 2012, una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti
per far accertare la nullità delle due assemblee generali
(istanza
che il Pretore ha dichiarato inammissibile con decisione del 18 maggio 2012,
appellata dall'istante davanti alla seconda Camera civile: inc. 12.2012.94). Attendere
l'esito di tale procedura – come chiede l'interessata – non inciderebbe tuttavia
sull'attuale giudizio. Quand'anche dovesse ottenere causa vinta nella causa tendente
a far dichiarare nulle le due assemblee generali, in effetti, l'istante dovrà
ancora postulare la revisione delle due decisioni pretorili da eseguire, intervenute
il 30 e il 31 maggio 2011. E l'esito di una tale domanda non può essere
pronosticato sin d'ora.
7.
Obietta
la reclamante di avere “sempre consegnato copia di ogni singolo documento o
atto o evidenza di prestazione al cliente” (“appello”, pag. 9 a metà), di modo che la rimessa della documentazione è “avvenuta puntualmente e cronologicamente da
sempre”. L'argomentazione cade nel vuoto, giacché un conto è trasmettere a un avente
diritto copie di documenti e un altro è far seguire gli originali, oggetto
delle ingiunzioni giudiziarie. Certo, l'interessata afferma che nel caso
specifico la documentazione da consegnare era pronta anche prima del 28
settembre 2011, ma di avere aspettato “la data per l'incontro conveniente all'avv.
PA 1” (“appello”, pag. 10). Essa non pretende tuttavia che le sia mai stata accordata
una dilazione. Accenna a trattative intercorse con le due società, le quali si
sarebbero impegnate in virtù dell'accordo ad appoggiare una sua richiesta volta
a far annullare le multe disciplinari. Sta di fatto che non risulta essere
stata raggiunta alcuna intesa. Privo di consistenza anche su questo punto, il
reclamo si rivela così destinato all'insuccesso.
8.
Entrambe
le parti chiedono reciprocamente l'irrogazione di sanzioni disciplinari a norma
dell'art. 128 CPC, i legali rimproverandosi vicendevolmente di avere offeso le
convenienze processuali. Per quanto riguarda l'istante, il tenore dei memoriali
è invero al limite dell'accettabile. L'“appello” e soprattutto la replica spontanea
(pag. 5 in specie) denotano invero toni accesi, se non astiosi e inutilmente
irriguardosi verso il patrocinatore delle controparti, ciò che mal si addice a un
avvocato professionista. Per questa volta si transige sull'applicazione
dell'art. 128 CPC in considerazione del fatto che, senza un rappresentante in
giudizio, una parte in causa può anche finire per trasferire il contenzioso sul
piano personale e dar sfogo a contumelie scritte (di cui la vecchia procedura
consentiva l'intersecazione: art. 68 cpv. 3 CPC ticinese). L'istante è
avvertita, ad ogni modo, che in futuro non potrà più contare sulla provvidenza
di questa Camera. Per quel che è della “malafede” imputata alla controparte,
l'istante dimentica che non può dar prova di malafede processuale chi fa uso
dei suoi diritti legittimi, valendosi di decisioni passate in giudicato come
quelle emanate dal Pretore il 30 e il 31 maggio 2011. Per quanto attiene invece
al patrocinatore delle società, l'istante si duole ch'egli abbia qualificato come
“farneticanti strali” certe sue malevoli insinuazioni circa l'imparzialità del
Pretore, ma tale apprezzamento – quantunque duro – non basta per integrare un'offesa
delle convenienze. Al proposito gli estremi dell'art. 128 CPC non entrano
dunque in linea di conto.
9.
Le spese del giudizio odierno seguono la
soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le controparti, che
hanno formulato osservazioni al reclamo tramite un legale, hanno diritto a
un'equa indennità per ripetibili.
10.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili a livello federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la
soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in
materia civile, ove appena si consideri l'entità della multa disciplinare.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese
processuali di fr. 1000.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà
alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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