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Decisione

11.2011.18

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

5 marzo 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DI.2008.149 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 6 ottobre 2008 da

AO 1

(patrocinato dall'. PA 2)

contro

AP 1 ,

(patrocinata dall'. PA 1),

giudicando sull'appello del 3 febbraio 2011

presentato dalla convenuta contro la decisione emessa dal Pretore il 21 gennaio

2011;

premesso

che AO 1 (1956), vedovo, e AP 1 (1962) si sono sposati a __________ il 20 marzo

1997 e che dal matrimonio è nato E__________, il 10 dicembre 1997;

rammentato

che con decisione del 21 gennaio 2011 il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito

l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato il figlio alla madre (garantendo

il più ampio diritto di visita al padre), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1905.– mensili dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio

2010, di fr. 1685.– mensili dal 1° febbraio al 10 dicembre 2010 e di fr. 1570.–

mensili in poi, oltre a uno per il figlio di fr. 615.– mensili dal 1°

agosto 2009 al 31 gennaio 2010, di fr. 540.–

mensili dal 1° febbraio al 10 dicembre 2010 e di fr. 660.– mensili

in seguito (assegni familiari compresi), ponendo la tassa di giustizia di fr. 800.–

e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili;

preso

atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del

3 febbraio 2011 volto a ottenere l'aumento del contributo alimentare per sé a

fr. 4754.55 mensili dal 1° agosto al 10 dicembre 2009, a fr. 4584.55 mensili dall'11 dicembre 2009 al 31 maggio 2010 e a fr. 4204.55 mensili in

poi, così come quello per il figlio a fr. 1105.– mensili dal 1° agosto al 10 dicembre

2009 e a fr. 1445.– mensili in seguito (assegni familiari compresi);

ricordato

Considerandi

che nelle sue osservazioni del 7 marzo 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

osservato che il 21 febbraio 2012 AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un'intesa con la controparte e dichiara di

ritirare l'appello;

constatato che, su richiesta del giudice delegato,

l'appellante ha trasmesso alla Camera il 1° marzo 2012 copia della convenzione

sugli effetti del divorzio, nella quale è pattuito – tra l'altro – il ritiro

dell'appello in materia di protezione dell'unione coniugale;

rilevato che nelle circostanze descritte

l'appello va tolto dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo stipulato dalle

parti le spese giudiziarie sono assunte da chi le ha anticipate, senza attribuzione

di ripetibili;

ritenuto che non v'è ragione di scostarsi

da quanto le parti hanno consensualmente e liberamente pattuito, fermo restando

che la tassa di giustizia va ridotta in via equitativa, dovendosi tenere conto

sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il

processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG);

decreta: 1.

Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Le spese

giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono

ripetibili.

3.

Notificazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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