11.2011.18
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
5 marzo 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2011.18
Data decisione, Autorità:
05.03.2012, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 241 CPC
Incarto n.
11.2011.18
Lugano
5 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2008.149 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 6 ottobre 2008 da
AO 1
(patrocinato dall'. PA 2)
contro
AP 1 ,
(patrocinata dall'. PA 1),
giudicando sull'appello del 3 febbraio 2011
presentato dalla convenuta contro la decisione emessa dal Pretore il 21 gennaio
2011;
premesso
che AO 1 (1956), vedovo, e AP 1 (1962) si sono sposati a __________ il 20 marzo
1997 e che dal matrimonio è nato E__________, il 10 dicembre 1997;
rammentato
che con decisione del 21 gennaio 2011 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito
l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato il figlio alla madre (garantendo
il più ampio diritto di visita al padre), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1905.– mensili dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio
2010, di fr. 1685.– mensili dal 1° febbraio al 10 dicembre 2010 e di fr. 1570.–
mensili in poi, oltre a uno per il figlio di fr. 615.– mensili dal 1°
agosto 2009 al 31 gennaio 2010, di fr. 540.–
mensili dal 1° febbraio al 10 dicembre 2010 e di fr. 660.– mensili
in seguito (assegni familiari compresi), ponendo la tassa di giustizia di fr. 800.–
e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili;
preso
atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del
3 febbraio 2011 volto a ottenere l'aumento del contributo alimentare per sé a
fr. 4754.55 mensili dal 1° agosto al 10 dicembre 2009, a fr. 4584.55 mensili dall'11 dicembre 2009 al 31 maggio 2010 e a fr. 4204.55 mensili in
poi, così come quello per il figlio a fr. 1105.– mensili dal 1° agosto al 10 dicembre
2009 e a fr. 1445.– mensili in seguito (assegni familiari compresi);
ricordato
Considerandi
che nelle sue osservazioni del 7 marzo 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
osservato che il 21 febbraio 2012 AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un'intesa con la controparte e dichiara di
ritirare l'appello;
constatato che, su richiesta del giudice delegato,
l'appellante ha trasmesso alla Camera il 1° marzo 2012 copia della convenzione
sugli effetti del divorzio, nella quale è pattuito – tra l'altro – il ritiro
dell'appello in materia di protezione dell'unione coniugale;
rilevato che nelle circostanze descritte
l'appello va tolto dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo stipulato dalle
parti le spese giudiziarie sono assunte da chi le ha anticipate, senza attribuzione
di ripetibili;
ritenuto che non v'è ragione di scostarsi
da quanto le parti hanno consensualmente e liberamente pattuito, fermo restando
che la tassa di giustizia va ridotta in via equitativa, dovendosi tenere conto
sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il
processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG);
decreta: 1.
Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Le spese
giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono
ripetibili.
3.
Notificazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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