11.2011.181
Servitù di condotta necessaria
29 gennaio 2014Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2011.181
Data decisione, Autorità:
29.01.2014, ICCA
Titolo:
Servitù di condotta necessaria
SERVITÙ PREDIALE
art. 691 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2011.181
Lugano
29 gennaio
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa OA.2002.74 (azione
negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con
petizione del 24 maggio 2002 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1, e
già in
cui sono subentrati in qualità di eredi
AP 2
AP 3, e lo stesso
AP 4
(patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 23 novembre 2011
presentato da AP 4, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal Pretore il 21
ottobre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 380 RFD di __________ sorge una proprietà per
piani composta di due unità: l'una (n. 2185, pari a 500/1000) apparteneva a __________,
l'altra (n. 2186, pari a 500/1000) appartiene a AP 1. Il fondo confina a nord con la particella
n. 376, proprietà di AO 1, su cui
sorge una casa d'abitazione. Dalla particella n. 380 fuoriesce, interrata, una
condotta fognaria in cemento che penetra nella particella n. 376 e si raccorda
alla canalizzazione esistente in quel fondo, la quale corre rettilinea sotto la
casa di AO 1 fino a collegarsi con la rete fognaria comunale. Sulla particella
n. 376 non è iscritta alcuna servitù di condotta.
B. Con petizione del 24 maggio 2002 AO 1 si è rivolto al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud perché ordinasse a __________ e AP 1 di
eliminare la condotta fognaria che penetra nel suo fondo o, in via subordinata,
perché condannasse i convenuti a versargli un importo da stabilire mediante
perizia a titolo di indennità. Nella loro risposta del 26 agosto 2002 __________
e AP 4 hanno proposto di respingere la petizione, chiedendo la
costituzione di una servitù di
condotta necessaria. L'attore ha replicato il 27
settembre 2002, ribadendo le proprie domande e chiedendo di respingere quella
dei convenuti. Con duplica del 31 ottobre 2002 questi ultimi hanno riaffermato
la loro posizione.
C. L'udienza
preliminare si è tenuta il 12 dicembre 2002. __________ è deceduto il 13
settembre 2006 e nella lite gli sono subentrati lo stesso AP 4 insieme a AP 2 e
AP 3 nata __________. L'istruttoria, nel corso della quale l'ing. __________ è
stato chiamato ad allestire una perizia, è terminata il 14 ottobre 2009. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 9 novembre 2009 l'attore ha riconfermato le proprie posizioni, quantificando in fr. 30 500.– l'ammontare
dell'indennità pretesa in via subordinata. Nel loro allegato del 16 novembre
2009 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione e
di accogliere la loro domanda di condotta necessaria.
D. Statuendo
il 21 ottobre 2011, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato ai convenuti
di eliminare l'allacciamento alla canalizzazione fognaria esistente sulla particella
n. 376, respingendo la postulata servitù di condotta necessaria per non avere,
Fatti
i convenuti, offerto alcuna indennità in compensazione della richiesta. La
tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico dei
convenuti in solido, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e la CE 1 sono insorti a questa Camera con un
appello del 23 novembre 2011 per ottenere che la sentenza del Pretore sia riformata
nel senso di respingere la petizione e di accogliere la loro richiesta di
condotta necessaria, rinviando eventualmente gli atti al Pretore per determinare
– previo accertamento peritale – l'ammontare dell'indennità dovuta a AO 1 per
l'iscrizione della servitù. Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2012 AO 1
propone di respingere l'appello. Il vicepresidente di questa Camera ha prospettato
alle parti il 5 dicembre 2013 la possibile applicazione dell'art. 674
cpv. 3 CC. AP 1 e la CE 1 hanno dichiarato il 13 gennaio 2014 di conformarsi
a tale punto di vista. AO 1 ha reagito il 18 dicembre 2013, contestando invece
l'applicabilità della norma.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
che erano già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto
processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011, continuano a essere regolati
dal vecchio diritto cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si
applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della
decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni relative a rapporti di vicinato, trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di
controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il
Pretore avendo fissato tale valore in fr. 23 500.– (sentenza
impugnata, consid. 6), cifra che le parti non contestano e che appare di per sé
verosimile. Quanto alla tempestività dell'appello, la
decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 24 ottobre
2011.
(attestazione Track & Trace n. __________). Introdotto l'ultimo giorni
utile, il 23 novembre 2011, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2.
In
concreto l'appello è presentato, oltre che da AP 4,
dalla comunione ereditaria fu CE 1. Sprovvista di personalità giuridica, una comunione
ereditaria non ha tuttavia capacità
processuale attiva né passiva (Weibel in: Abt/Weibel [curatori],
Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi
riferimenti; Steinauer, Le droit
des successions, Berna 2006, pag. 559 n. 1194). Fino alla divisione i suoi
membri devono pertanto agire in comune (DTF 116 Ib 449 consid. 2). Nella
fattispecie si può desumere senza particolare difficoltà, ad ogni modo, chi siano
gli eredi fu CE 1, il certificato ereditario agli atti attestando trattarsi
dello stesso AP 4, di AP 2 e di AP 3 nata __________. L'appello è pertanto
ricevibile e il rubrum dell'incarto va modificato di conseguenza
(sentenza del Tribunale federale 1B_194/2012
del 3 agosto 2012 consid. 2.3; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2010.117 del 6 novembre 2013, consid. 2).
3.
Gli
appellanti accludono al loro memoriale due estratti del registro fondiario,
l'uno della particella n. 376 (doc. 5) e l'altro della particella n. 380
RFD di __________ (doc. 6). AO 1 propone di espungere tali documenti dagli
atti, facendo valere che essi sono a esclusivo uso notarile e contengono dati
riservati. A parte il fatto però che questa Camera è in grado di tutelare
adeguatamente legittime esigenze di confidenzialità, le iscrizioni nel registro fondiario sono notorie e la
Camera può liberamente prenderle in considerazione (cfr. DTF 138 II 564 in alto con riferimenti). A nulla servirebbe perciò estromettere quei documenti dal fascicolo
processuale.
4.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la canalizzazione interrata
nella particella n. 376 esisteva già al momento in cui l'attore ha costruito la
sua abitazione, nel 1970, e che già allora vi era raccordata la condotta
fognaria proveniente dalla particella n. 380. Se non che – egli ha soggiunto – quest'ultima non beneficia di alcuna iscrizione nel registro
fondiario. Per il Pretore l'uso della tubazione posta
sulla particella n. 376 da parte dei proprietari della particella n. 380 senza
alcun diritto costituisce una turbativa, onde il diritto di AO 1 di esigere la
rimozione dell'allacciamento. Il Pretore ha
escluso inoltre che
l'azione
negatoria costituisca nella fattispecie un abuso di diritto, la tolleranza
dell'allacciamento non potendo essere considerata un'accettazione
dello stato di fatto, ove appena si pensi che in
origine
la canalizzazione fungeva soltanto da sfogo del “troppo pieno” dal pozzo
perdente interrato nel fondo dei convenuti, mentre ora è uno scarico diretto
delle acque luride, tant'è che l'attore ha promosso causa subito dopo esserne
venuto a conoscenza.
Quanto
alla servitù di condotta necessaria, il
Pretore ha reputato la richiesta proponibile come domanda riconvenzionale e, ponderati
i contrapposti interessi, ha ritenuto prevalere quelli di AP 4 e della CE 1 anche per i costi
“non indifferenti” che questi dovrebbero sostenere
nel caso in cui fossero obbligati a costruire un nuovo sistema di
evacuazione delle acque luride, valutati dal perito tra
fr.
23.
500.– e fr. 30 500.–. Tuttavia, ha epilogato il primo giudice, i convenuti non avevano
né offerto un indennizzo alla controparte né dimostrato che l'indennizzo fosse
“pari a zero”, come pretendevano. E per quanto il fondo dell'attore non
subisca un'apparente svalutazione in seguito al passaggio della condotta,
questa genera costi di manutenzione e d'uso che “devono essere contemplati
nella nozione di danno come descritta dalla dottrina”. Spettava ai convenuti
chiedere, in ossequio all'art. 691 CC, che tale danno fosse determinato. Non avendo
essi adempiuto tale presupposto”, la servitù non poteva essere concessa. Onde
l'accoglimento dell'azione negatoria e il rigetto della riconvenzione intesa
all'ottenimento della condotta necessaria.
5.
Gli
appellanti ricordano che sulla loro proprietà si trovava in tempi passati una
fossa settica il cui scarico finiva già allora nella tubazione posta sulla
particella n. 376. A quei tempi – essi proseguono – quest'ultima particella
apparteneva alla sorella dell'attore, sicché a quel tempo un accordo poteva
ritenersi tacito senza che occorresse iscrivere una servitù di condotta. Gli
appellanti richiamano inoltre un parallelo con la costituzione, nel 1988, di
una servitù di passo in favore dell'attore, rimproverando a quest'ultimo di
avere sottaciuto l'esistenza della condotta, ciò che ha impedito di
formalizzare un accordo circa l'eventuale servitù. A mente loro pertanto
l'attore abusa dei propri diritti non solo perché ha tollerato oltre trent'anni
lo stato di fatto, ma soprattutto “nel dedurre un diritto da uno stato di fatto
causato dall'attore stesso, oltre che a chiaro scopo vessatorio e nell'intento
di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato”. Essi lamentano di
essere penalizzati per l'impossibilità di dimostrare accordi taciti presi dalle
parti originarie, di modo che trovandosi in una situazione di difficoltà
probatoria causata dall'attore la pretesa rimozione della condotta sarebbe
abusiva. A maggior ragione, essi soggiungono, ove si consideri che ciò li
costringe ad affrontare una spesa considerevole, che l'attore non subisce un
pregiudizio particolare dovuto all'aumento dell'uso della condotta rispetto ai
tempi in cui sul loro fondo si trovava un pozzo perdente e che l'allacciamento
alla rete fognaria è stato ordinato dall'autorità comunale.
6.
Nella
fattispecie AO 1 ha promosso un'azione negatoria volta alla rimozione del tubo
che dal confine con la particella limitrofa penetra nel suo fondo. I convenuti
hanno chiesto, da parte loro, la concessione di una servitù di condotta necessaria.
Fosse accolta tale domanda, l'azione negatoria andrebbe respinta. Conviene
quindi esaminarla prioritariamente. AO 1 eccepisce che una “domanda formulata
semplicemente nella risposta non è sufficiente” per essere trattata come
riconvenzione. La censura non può essere
condivisa. Nella loro risposta del 26 agosto 2002 i convenuti
avevano proposto di respingere la petizione, postulando l'iscrizione di una
servitù di condotta. Nel memoriale non figurava – maldestramente – il termine
“riconvenzione”, ma al proposito non poteva sussistere dubbio (art. 173 cpv. 1
CPC ticinese). Con la risposta un convenuto può solo determinarsi sulla pretesa
dell'attore. Se avanza sue proprie richieste di merito, si è in presenza di una
riconvenzione (DTF 124 III 208 consid. 3a). Certo, il Pretore avrebbe dovuto
assegnare all'attore un termine per rispondere alla domanda riconvenzionale
(art. 173 cpv. 2 CPC ticinese). Da tale mancanza non è derivato tuttavia a AO 1
alcun pregiudizio, poiché egli si è potuto esprimere compiutamente e ha potuto
opporre tutti i suoi mezzi di difesa, tanto da avanzare una richiesta
d'indennità nel caso in cui la servitù fosse stata concessa (analogamente: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 173; I CCA, sentenza inc. 11.2008.25
del 27 novembre 2009, consid. 4). Il richiamo
dell'interessato alla sentenza 19 giugno
2001.
inc. 11.2000.95 di questa Camera (regesto in: RtiD I-2004 pag. 605
n. 106c) non è pertinente, ove appena si pensi che in quel caso il convenuto
non aveva chiesto con la risposta alcuna servitù. Il precedente non permette
dunque alcun confronto.
7.
L'art.
691.
cpv. 1 CC imponeva a ogni proprietario l'obbligo di tollerare nel suo fondo
“le condotte di acque potabili, i tubi di fognatura o di scolo, di gas e
simili, nonché i fili di correnti elettriche aeree o sotterranee, previo
integrale risarcimento dei danni che ne risultano”, sempre che la condotta non
potesse essere compiuta senza servirsi del fondo stesso o senza spese
eccessive. Rielaborato sotto il profilo redazionale (FF 2007 pag. 4870 a metà), l'art. 691 cpv. 1 CC entrato in vigore il 1° gennaio 2012 è sostanzialmente identico.
Esso ribadisce che ogni proprietario è tenuto, “dietro piena indennità”, a
tollerare nel suo fondo le linee e condutture destinate all'allacciamento di un
altro fondo “se l'allacciamento non può essere eseguito altrimenti o può
esserlo solo con spese eccessive”. L'obbligo di tolleranza non è incondizionato.
Chi postula una servitù di condotta necessaria, intanto, non deve trovarsi in
un caso per cui il diritto federale o cantonale conceda l'espropriazione (art.
691.
cpv. 2 CC). Egli deve dimostrare inoltre di non poter eseguire
l'allacciamento in altro modo o di poter procedere in altro modo solo a spese
eccessive (“stato di necessità”). Infine deve rifondere integralmente al
proprietario del fondo gravato il danno che questi subisce.
Ciò
premesso, per giudicare se i costi di esecuzione della condotta siano “eccessivi”
nel senso dell'art. 691 cpv. 1 CC non è determinante il valore dell'opera in
sé. Il cosiddetto “stato di necessità” dipende dalla questione di sapere se
tali costi siano sproporzionati rispetto alla minore entità dell'aggravio che
il proprietario del fondo gravato della condotta è chiamato a tollerare (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 691 CC). Occorre –
in altri termini – paragonare lo svantaggio che comporta la costituzione della servitù per il proprietario tenuto a sopportare
l'esistenza della tubazione sul suo fondo e il beneficio che deriva al
proprietario del fondo vicino. Il che impone di ponderare i contrapposti
interessi delle parti nel caso specifico, valutando se l'una debba essere
tenuta a tollerare il passaggio della condotta sul proprio fondo o se appaia
più equo pretendere che l'altra ripieghi su una soluzione diversa. A tal fine
il giudice dispone di un certo margine d'apprezzamento (DTF 136 III 271 consid.
5.1
con richiami di dottrina).
8.
Il
Pretore ha accertato nella fattispecie che, dovessero raggiungere con la loro
condotta di evacuazione la rete fognaria comunale senza passare sul fondo di AO
1, AP 1 e la CE 1 dovrebbero spendere tra i fr. 23 500.– e i fr. 30 500.–. D'altro lato
il primo giudice ha considerato che AO 1 non aveva dimostrato particolari disagi
derivantigli dalla tubazione posta sul suo fondo. Paventava “problemi che
potrebbero sorgere a seguito di un'occlusione del canale”, ma nulla egli aveva
comprovato. Anzi, la condotta essendo usata anche da lui, v'era da presumere
che l'opera non gli recasse pregiudizio, né egli pareva dolersi della tubazione
in sé, lamentando piuttosto l'uso della medesima da parte dei convenuti. In
simili circostanze il Pretore ha ritenuto che l'interesse di AP 1 e della CE 1
al mantenimento della situazione attuale risultasse prevalere su quello di AO 1
inteso a ottenere la rimozione della condotta (sentenza impugnata, consid.
4.
).
Se il
Pretore ha respinto l'azione riconvenzionale, ciò non si deve pertanto
all'illegittimità della postulata condotta necessaria, ma al fatto che – come
si è accennato (consid. 4) – AP 4 e la CE 1 non avevano offerto a AO 1
indennizzo alcuno, sebbene toccasse loro provare l'entità del danno arrecato.
Quanto all'eventualità che il pregiudizio fosse “pari a zero”, spettava una
volta ancora ai convenuti dimostrare simile affermazione. Anche perché – ha
soggiunto il Pretore – la condotta implica costi di manutenzione e d'uso “che,
in quanto tali, devono essere contemplati dalla nozione di danno come
descritta dalla dottrina”. Non avendo gli attori riconvenzionali dimostrato un
presupposto cumulativo dell'art. 691 cpv. 1 CC, di conseguenza, la riconvenzione
andava respinta. Che poi un indennizzo fosse già stato versato anni addietro,
come gli interessati asserivano, era un'ipotesi priva di qualsiasi riscontro
agli atti
(sentenza impugnata, consid. 4.4 e 4.5).
9.
Nelle
osservazioni all'appello AO 1 nemmeno si confronta con l'argomentazione del
Pretore, che gli rimproverava di non avere dimostrato particolari disagi
derivantigli dall'esistenza dell'allacciamento litigioso. Invoca il diritto a
un “corretto funzionamento del proprio impianto di evacuazione, dimensionato
alle sue sole necessità, da lui costruito e pagato” (memoriale, pag. 6 in fondo), ma non pretende di avere almeno reso verosimile il rischio di intasamenti o di
occlusioni (salvo un singolo ingorgo verificatosi nel 2003: sotto, consid.
11b), di insufficiente portata o anche solo di maggiore usura o manutenzione.
Nemmeno adombra l'ipotesi che l'allacciamento nuoccia in qualche modo a un
razionale sfruttamento del fondo. In simili condizioni l'apprezzamento del
Pretore, il quale ha ritenuto prevalere l'interesse dei convenuti a evitare una
spesa tra i fr. 23 500.– e i fr. 30 500.– siccome “eccessiva” (nel senso dell'art. 691 cpv. 1 CC), non
può dirsi censurabile. Il costo di una condotta deve apparire “eccessivo”, in effetti,
per rapporto all'entità dell'onere che il proprietario del fondo gravato è
chiamato a sopportare (sopra, consid. 7). E nel caso specifico, come si è
appena visto, AO 1 non ha reso concretamente verosimile alcun onere. Su questo
punto non giova dunque diffondersi. Basti rilevare che, giustificandosi in
concreto la richiesta di condotta necessaria, l'azione negatoria dev'essere
respinta, AO 1 non potendo lamentare un'illecita turbativa.
10.
Rimane
da esaminare la questione legata all'indennizzo che il proprietario del fondo
gravato ha diritto di ricevere a piena tacitazione del danno. Per gli
appellanti tale indennità è uguale a zero, poiché l'attore non ha dimostrato
alcun pregiudizio, mentre i costi di manutenzione non vanno considerati nel
calcolo dell'indennità. Quanto a possibili costi d'uso, l'attore non ne ha reso
verosimile alcuno. Inoltre l'allacciamento non pregiudica le possibilità edificatorie
del fondo e della sua esistenza non sono responsabili i convenuti. Comunque sia
– soggiungono gli appellanti – se proprio occorre determinare un danno, si
ritornino gli atti al Pretore perché, previo accertamento peritale, verifichi
gli estremi di un pregiudizio e quantifichi l'eventuale indennità.
a) Il
proprietario chiamato a tollerare una condotta necessaria nel proprio fondo ha
diritto – come si è visto (consid. 7) – all'integrale risarcimento dei danni
che ne risultano. A tal fine fanno stato per analogia le regole sul calcolo
dell'indennità secondo il diritto espropriativo (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 232 n. 1851 in fine con richiami; Meier-Hayoz in: op. cit., n.
50.
ad art. 691; sui criteri applicabili in un caso come quello specifico v. Pradervand-Kernen, La valeur des
servitudes foncières et du droit de superficie, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007,
pag. 236 n. 865 segg.). Nella definizione del danno si tiene conto di tutti i
pregiudizi di carattere patrimoniale che il proprietario del fondo serviente è
chiamato ad assumere in seguito all'iscrizione della servitù (Meier-Hayoz, op. cit., n. 46 ad
art. 691 CC; Rey/Strebel in:
Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 10 ad art. 691).
b) Nel
caso in esame AO 1 aveva chiesto sin dall'inizio con la petizione, in via subordinata,
che qualora fosse stata concessa la servitù di condotta necessaria a __________
e AP 1, costoro fossero obbligati a versargli un'indennità da stabilire
mediante perizia. Egli non ha poi instato per alcuna perizia, ma nel memoriale
conclusivo ha precisato l'ammontare della somma in fr. 30 500.–, pari al risparmio
che conseguono gli interessati usufruendo del suo fondo. Sta di fatto che
l'indennità del diritto espropriativo non si determina in tal modo. D'altro lato
è vero che incombe a chi rivendica la servitù di condotta necessaria offrire il
risarcimento del danno, non al proprietario del fondo chiamato a tollerare la
servitù formulare domande di indennizzo (RtiD I-2004 pag. 498 n. 17c con
rinvii). Gli attori riconvenzionali però non hanno omesso di considerare
l'obbligo. Semplicemente hanno preteso che, per le particolarità della
fattispecie, nel caso precipuo tale indennità fosse uguale a zero (risposta,
pag. 8; duplica, pag. 7; memoriale conclusivo, pag. 7), tanto da rinunciare
alla perizia da loro proposta. Ciò ancora non significa, con ogni evidenza,
che simile ragionamento sia conforme ai principi del diritto espropriativo.
In
definitiva, di fronte a due tesi contrapposte sull'ammontare dell'indennizzo previsto
dall'art. 691 cpv. 1 CC, spettava al Pretore dirimere la contesa o applicando
analogicamente egli medesimo le regole del diritto espropriativo oppure interpellando
d'ufficio un perito (art. 88 lett. a e 247 cpv. 5 CPC ticinese;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.93 del 13 dicembre 2004,
consid. 10c; sentenza inc. 11.1999.64 del 6 giugno 2000, consid. 7f menzionata in: BOA n. 21 pag. 18). Al limite questa Camera potrebbe incaricare essa medesima un
perito. Si sostituisse al primo giudice, tuttavia, le parti si vedrebbero
sottrarre un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo. Giova
perciò rinviare gli atti al Pretore perché determini l'indennità spettante a AO
1, conferendo alle parti il diritto di esprimersi su eventuali accertamenti
peritali. In tale misura l'appello merita accoglimento.
11.
Si
aggiunga che nel caso particolare l'esito del giudizio non muterebbe ove si
applicasse per ipotesi alla fattispecie, in luogo dell'art. 691 cpv. 1 CC,
l'art. 674 cpv. 3 CC. Come questa Camera ha già avuto occasione di ricordare,
in effetti, una condotta può anche formare oggetto di servitù come “opera
sporgente” (RtiD I-2004 pag. 606 n. 107c; I CCA, sentenza inc.
11.2000.95
del 19 giugno 2001, consid. 7 con rinvio a Meier-Hayoz, op. cit., n. 6 ad art. 674
CC). E qualora un'opera sporgente sia eseguita senza diritto, ma il vicino non
abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito malgrado fosse
riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante
equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la
proprietà del terreno.
a) Prima
che AO 1 edificasse il fondo ricevuto in donazione, nel 1970, nella contigua
particella n. 380 era interrata una fossa settica, il cui scarico era
collegato già allora alla canalizzazione posta sulla particella n. 376, come
risulta dal catasto delle canalizzazioni del Comune di __________ e dall'ispezione
compiuta il 10 febbraio 2003 all'Ufficio tecnico comunale (verbali, pag. 2).
Tant'è che il catasto fa stato chiaramente di una canalizzazione “esistente
prima della costruzione dell'abitazione” (doc. 1ter) e raffigura il tubo che, proveniente
dalla particella n. 380, sporge nella proprietà contigua (v. anche doc. 1bis). Quando ha costruito la
sua casa d'abitazione AO 1 ha rinnovato il condotto fognario che corre attraverso
la sua proprietà e non può avere ignorato il tubo in cemento proveniente dalla
particella n. 376 che vi si raccordava. Egli medesimo non ha escluso del resto
di avere creato “un invito” per raccogliere le “acque di troppo pieno provenienti
dalla confinante proprietà vicina” (petizione, pag. 3; replica, pag. 3). Non
solo quindi egli non ha reagito alla sporgenza, ma ha collegato il tubo di
scarico sporgente dalla particella n. 380 alla propria canalizzazione.
b) AO
1.
sostiene di avere scoperto l'allacciamento alla propria tubatura dopo l'eliminazione
della fossa settica sul fondo vicino, quando sono fuoriusciti liquami in
seguito all'“occlusione del tubo di evacuazione, per cui l'acqua non defluiva,
riempiva il pozzetto e fuoriusciva dal coperchio”. Ciò si è verificato tuttavia
nel 2003 (deposizione 24 settembre 2007 di __________: verbali, pag. 2), mentre
per sua stessa ammissione egli sapeva che la fossa settica era stata eliminata
nel 1998 (petizione, punto 7). Solo l'11 dicembre 2000 però il suo
patrocinatore si è rivolto a quello dei vicini, esigendo la rimozione
dell'allacciamento (doc. G nell'inc. DI.2011.11, noto a questa Camera per avere
trattato l'inc. 11.2010.117). Per di più, contrariamente all'assunto di AO 1, l'eliminazione della fossa settica è avvenuta con il coinvolgimento del Comune, il quale vista
l'urgenza dell'intervento ne ha preso atto “senza richiedere alcun documento”
(richiamo “I” e deposizione 10 febbraio 2003 di __________: verbali,
pag. 2). L'opposizione dell'attore all'opera sporgente non può pertanto dirsi
tempestiva.
c) Quanto
all'origine della sporgenza, il tubo in cemento è stato posato dal precedente
proprietario della particella n. 376, cui apparteneva anche la particella n.
380, prima che AO 1 ricevesse il fondo in donazione. E l'art. 674 cpv. 3 CC si
applica altresì – per analogia – al caso in cui due fondi appartenessero
al medesimo proprietario al momento in cui è stata eseguita l'opera sporgente
su uno di essi e solo ulteriormente gli immobili siano passati a proprietari
diversi (DTF 97 III 98 consid. 4; sentenza del Tribunale
federale 5A_336/2010 del 30 luglio 2010, consid. 3). In tal caso nemmeno
si pone la questione della buona fede della parte convenuta (cfr. DTF 78 II 136 consid. 4 in fine; I CCA, sentenza inc. 11.1995.175
del 25 ottobre 1996, consid. 4c; Steinauer,
op. cit., pag. 140 n. 1659).
d) L'attribuzione
di un diritto di sporgenza, infine, deve giustificarsi alla luce delle
circostanze. Anche in simili condizioni il giudice deve ponderare gli interessi
in gioco, tenendo conto delle difficoltà legate alla rimozione dell'opera,
della sua durata, dell'entità del deprezzamento subìto dal fondo occupato, come
pure dell'entità della costruzione (Steinauer,
op. cit., pag. 139 n. 1655; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 69 ad art. 674 CC). Nella fattispecie nulla è dato di
sapere sul deprezzamento che potrebbe subire il fondo dell'attore. L'allacciamento
litigioso però esiste da oltre quarant'anni, lo stesso attore lo ha sistemato
quando ha edificato il proprio fondo ed è
l'unico
scarico delle acque luride della particella n. 380. Né esso consta pregiudicare
le possibilità edificatorie della particella n. 376. I
presumibili costi per eseguire un sistema di evacuazione alternativo
ammonterebbero inoltre ad almeno fr. 23 500.– (perizia del 29 maggio
2008, risposta n. 2) e il dimensionamento della condotta dell'attore non
risulta insufficiente per garantire il corretto smaltimento dei deflussi delle
due proprietà. Tutto induce a ritenere pertanto che nel caso specifico
sarebbero dati anche i presupposti per un diritto di sporgenza.
e) Quanto
all'indennità prevista dall'art. 674 cpv. 3 CC, essa non è invero un elemento
costitutivo del diritto di sporgenza (Steinauer,
op. cit., pag. 140, n. 1658a), ma va determinata in base agli stessi parametri
che governano l'indennità prevista dall'art. 691 cpv. 1 CC (Pradervand-Kernen, op. cit., pag. 68 n.
251.
con riferimenti). Anche in quest'ambito l'art. 674 cpv. 3 CC porta sostanzialmente,
di conseguenza, allo stesso risultato dell'art. 691 cpv. 1 CC.
12.
Per quel che riguarda
i costi del giudizio odierno, in tutte le cause vertenti su
servitù legali valgono per analogia, in materia di spese giudiziarie, i principi
applicabili al diritto espropriativo. Di regola, dunque, chi postula una
servitù di passo, di condotta o di fontana necessaria è tenuto a sopportare le
spese processuali e le ripetibili anche se ottiene causa vinta. Un'eccezione è
data solo qualora il convenuto pretenda un'indennità esagerata o si opponga
abusivamente alla concessione della servitù quantunque ne ricorrano con
evidenza i presupposti (RtiD I-2005 pag. 799 consid. 16). Tali principi
fanno stato anche per le spese di appello (I CCA, sentenza inc. 11.2010.113 del
13.
settembre 2013 consid. 11). In concreto gli appellanti devono farsi carico
pertanto delle spese giudiziarie a rifondere alla controparte un'adeguata
indennità per ripetibili. Relativamente agli oneri di prima sede, il
Pretore statuirà nuovamente al riguardo quando avrà definito
l'ammontare dell'eventuale indennità spettante a AO 1.
13.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro il presente giudizio (art. 122
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
riconvenzione è parzialmente accolta, nel senso che sulla particella
n. 376 RFD di __________, proprietà di AO 1, è costituita una servitù di
condotta necessaria in favore della particella n. 380 RFD di __________, proprietà di AP 4, AP 2 e AP 3 avente per
oggetto la tubazione proveniente da quest'ultimo fondo che, collegata alla
canalizzazione di AO 1, si allaccia alla rete fognaria comunale.
AO
1 è condannato a far iscrivere la servitù nel registro fondiario non appena
avrà ricevuto da AP 1, AP 2 e AP 3 l'eventuale indennità convenzionalmente
pattuita o fissata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza passata in giudicato.
Per il resto la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore
per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
II. Le spese
processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste solidalmente a carico degli
appellanti, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
2000.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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