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Decisione

11.2011.181

Servitù di condotta necessaria

29 gennaio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, offerto alcuna indennità in compensazione della richiesta. La

tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico dei

convenuti in solido, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 e la CE 1 sono insorti a questa Camera con un

appello del 23 novembre 2011 per ottenere che la sentenza del Pretore sia riformata

nel senso di respingere la petizione e di accogliere la loro richiesta di

condotta necessaria, rinviando eventualmente gli atti al Pretore per determinare

– previo accertamento peritale – l'ammontare dell'indennità dovuta a AO 1 per

l'iscrizione della servitù. Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2012 AO 1

propone di respingere l'appello. Il vicepresidente di questa Camera ha prospettato

alle parti il 5 di­cembre 2013 la possibile applicazione dell'art. 674

cpv. 3 CC. AP 1 e la CE 1 hanno dichiarato il 13 gennaio 2014 di conformarsi

a tale punto di vista. AO 1 ha reagito il 18 dicembre 2013, contestando invece

l'applicabilità della norma.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti

che erano già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto

processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011, continuano a essere regolati

dal vecchio diritto cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si

applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della

decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni relative a rapporti di vicinato, trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di

controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il

Pretore avendo fissato tale valore in fr. 23 500.– (sentenza

impugnata, consid. 6), cifra che le parti non contestano e che appare di per sé

verosimile. Quanto alla tempestività dell'appello, la

decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 24 ottobre

2011.

(attestazione Track & Trace n. __________). Introdotto l'ultimo giorni

utile, il 23 novembre 2011, l'appello in esame è dunque tempestivo.

2.

In

concreto l'appello è presentato, oltre che da AP 4,

dalla comunione ereditaria fu CE 1. Sprovvista di personalità giuridica, una comunione

ereditaria non ha tuttavia capacità

processuale attiva né passiva (Weibel in: Abt/Weibel [curatori],

Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi

riferimenti; Steinauer, Le droit

des successions, Berna 2006, pag. 559 n. 1194). Fino alla divisione i suoi

membri devono pertanto agire in comune (DTF 116 Ib 449 consid. 2). Nella

fattispecie si può desumere senza particolare difficoltà, ad ogni modo, chi siano

gli eredi fu CE 1, il certificato ereditario agli atti attestando trattarsi

dello stesso AP 4, di AP 2 e di AP 3 nata __________. L'appello è pertanto

ricevibile e il rubrum dell'incarto va modificato di conseguenza

(sentenza del Tribunale federale 1B_194/2012

del 3 agosto 2012 consid. 2.3; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2010.117 del 6 novembre 2013, consid. 2).

3.

Gli

appellanti accludono al loro memoriale due estratti del registro fondiario,

l'uno della particella n. 376 (doc. 5) e l'altro della particella n. 380

RFD di __________ (doc. 6). AO 1 propone di espungere tali documenti dagli

atti, facendo valere che essi sono a esclusivo uso notarile e contengono dati

riservati. A parte il fatto però che questa Camera è in grado di tutelare

adeguatamente legittime esigenze di confidenzialità, le iscrizioni nel registro fondiario sono notorie e la

Camera può liberamente prenderle in considerazione (cfr. DTF 138 II 564 in alto con riferimenti). A nulla servirebbe perciò estromettere quei documenti dal fascicolo

processuale.

4.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la canalizzazione interrata

nella particella n. 376 esisteva già al momento in cui l'attore ha costruito la

sua abitazione, nel 1970, e che già allora vi era raccordata la condotta

fognaria proveniente dalla particella n. 380. Se non che – egli ha soggiunto – quest'ultima non beneficia di alcuna iscrizione nel registro

fondiario. Per il Pretore l'uso della tubazione posta

sulla particella n. 376 da parte dei proprietari della particella n. 380 senza

alcun diritto costituisce una turbativa, onde il diritto di AO 1 di esigere la

rimozione dell'allacciamento. Il Pretore ha

escluso inoltre che

l'azione

negatoria costituisca nella fattispecie un abuso di diritto, la tolleranza

dell'allacciamento non potendo essere considerata un'accettazione

dello stato di fatto, ove appena si pensi che in

origine

la canalizzazione fungeva soltanto da sfogo del “troppo pieno” dal pozzo

perdente interrato nel fondo dei convenuti, mentre ora è uno scarico diretto

delle acque luride, tant'è che l'attore ha promosso causa subito dopo esserne

venuto a conoscenza.

Quanto

alla servitù di condotta necessaria, il

Pretore ha reputato la richiesta proponibile come domanda riconvenzionale e, ponderati

i contrapposti interessi, ha ritenuto prevalere quelli di AP 4 e della CE 1 anche per i costi

“non indifferenti” che questi dovrebbero sostenere

nel caso in cui fossero obbligati a costruire un nuovo sistema di

evacuazione delle acque luride, valutati dal perito tra

fr.

23.

500.– e fr. 30 500.–. Tuttavia, ha epilogato il primo giudice, i convenuti non avevano

né offerto un indennizzo alla controparte né dimostrato che l'indennizzo fosse

“pari a zero”, come pretendevano. E per quanto il fondo dell'attore non

subisca un'apparente svalutazione in seguito al passaggio della condotta,

questa genera costi di manutenzione e d'uso che “devono essere contemplati

nella nozione di danno come descritta dalla dottrina”. Spettava ai convenuti

chiedere, in ossequio all'art. 691 CC, che tale danno fosse determinato. Non avendo

essi adempiuto tale presupposto”, la servitù non poteva essere concessa. Onde

l'accoglimento dell'azione negatoria e il rigetto della riconvenzione intesa

all'ottenimento della condotta necessaria.

5.

Gli

appellanti ricordano che sulla loro proprietà si trovava in tempi passati una

fossa settica il cui scarico finiva già allora nella tubazione posta sulla

particella n. 376. A quei tempi – essi proseguono – quest'ultima particella

apparteneva alla sorella dell'attore, sicché a quel tempo un accordo poteva

ritenersi tacito senza che occorresse iscrivere una servitù di condotta. Gli

appellanti richiamano inoltre un parallelo con la costituzione, nel 1988, di

una servitù di passo in favore dell'attore, rimproverando a quest'ultimo di

avere sottaciuto l'esistenza della condotta, ciò che ha impedito di

formalizzare un accordo circa l'eventuale servitù. A mente loro pertanto

l'attore abusa dei propri diritti non solo perché ha tollerato oltre trent'anni

lo stato di fatto, ma soprattutto “nel dedurre un diritto da uno stato di fatto

causato dall'attore stesso, oltre che a chiaro scopo vessatorio e nell'intento

di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato”. Essi lamentano di

essere penalizzati per l'impossibilità di dimostrare accordi taciti presi dalle

parti originarie, di modo che trovandosi in una situazione di difficoltà

probatoria causata dall'attore la pretesa rimozione della condotta sarebbe

abusiva. A maggior ragione, essi soggiungono, ove si consideri che ciò li

costringe ad affrontare una spesa considerevole, che l'attore non subisce un

pregiudizio particolare dovuto all'aumento dell'uso della condotta rispetto ai

tempi in cui sul loro fondo si trovava un pozzo perdente e che l'allacciamento

alla rete fognaria è stato ordinato dall'autorità comunale.

6.

Nella

fattispecie AO 1 ha promosso un'azione negatoria volta alla rimozione del tubo

che dal confine con la particella limitrofa penetra nel suo fondo. I convenuti

hanno chiesto, da parte loro, la concessione di una servitù di condotta necessaria.

Fosse accolta tale domanda, l'azione negatoria andrebbe respinta. Conviene

quindi esaminarla prioritariamente. AO 1 eccepisce che una “domanda formulata

semplicemente nella risposta non è sufficiente” per essere trattata come

riconvenzione. La censura non può essere

condivisa. Nella loro risposta del 26 ago­sto 2002 i convenuti

avevano proposto di respingere la petizione, postulando l'iscrizione di una

servitù di condotta. Nel memoriale non figurava – maldestramente – il termine

“riconvenzione”, ma al proposito non poteva sussistere dubbio (art. 173 cpv. 1

CPC ticinese). Con la risposta un convenuto può solo determinarsi sulla pretesa

dell'attore. Se avanza sue proprie richieste di merito, si è in presenza di una

riconvenzione (DTF 124 III 208 consid. 3a). Certo, il Pretore avrebbe dovuto

assegnare all'attore un termine per rispondere alla domanda riconvenzionale

(art. 173 cpv. 2 CPC ticinese). Da tale mancanza non è derivato tuttavia a AO 1

alcun pregiudizio, poiché egli si è potuto esprimere compiutamente e ha potuto

opporre tutti i suoi mezzi di difesa, tanto da avanzare una richiesta

d'indennità nel caso in cui la servitù fosse stata concessa (analogamente: Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 173; I CCA, sentenza inc. 11.2008.25

del 27 novembre 2009, consid. 4). Il richiamo

dell'interessato alla sentenza 19 giugno

2001.

inc. 11.2000.95 di questa Camera (regesto in: RtiD I-2004 pag. 605

n. 106c) non è pertinente, ove appena si pensi che in quel caso il convenuto

non aveva chiesto con la risposta alcuna servitù. Il precedente non permette

dunque alcun confronto.

7.

L'art.

691.

cpv. 1 CC imponeva a ogni proprietario l'obbligo di tollerare nel suo fondo

“le condotte di acque potabili, i tubi di fognatura o di scolo, di gas e

simili, nonché i fili di correnti elettriche aeree o sotterranee, previo

integrale risarcimento dei danni che ne risultano”, sempre che la condotta non

potesse essere compiuta senza servirsi del fondo stesso o senza spese

eccessive. Rielaborato sotto il profilo redazionale (FF 2007 pag. 4870 a metà), l'art. 691 cpv. 1 CC entrato in vigore il 1° gennaio 2012 è sostanzialmente identico.

Esso ribadisce che ogni proprietario è tenuto, “dietro piena indennità”, a

tollerare nel suo fondo le linee e condutture destinate all'allacciamento di un

altro fondo “se l'allacciamento non può essere eseguito altrimenti o può

esserlo solo con spese eccessive”. L'obbligo di tolleranza non è incondizionato.

Chi postula una servitù di condotta necessaria, intanto, non deve trovarsi in

un caso per cui il diritto federale o cantonale conceda l'espropriazione (art.

691.

cpv. 2 CC). Egli deve dimostrare inoltre di non poter eseguire

l'allacciamento in altro modo o di poter procedere in altro modo solo a spese

eccessive (“stato di necessità”). Infine deve rifondere integralmente al

proprietario del fondo gravato il danno che questi subisce.

Ciò

premesso, per giudicare se i costi di esecuzione della condotta siano “eccessivi”

nel senso dell'art. 691 cpv. 1 CC non è determinante il valore dell'opera in

sé. Il cosiddetto “stato di necessità” dipende dalla questione di sapere se

tali costi siano sproporzionati rispetto alla minore entità dell'aggravio che

il proprietario del fondo gravato della condotta è chiamato a tollerare (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 691 CC). Occorre –

in altri termini – paragonare lo svantaggio che comporta la costituzione della servitù per il proprietario tenuto a sopportare

l'esistenza della tubazione sul suo fondo e il beneficio che deriva al

proprietario del fondo vicino. Il che impone di ponderare i contrapposti

interessi delle parti nel caso specifico, valutando se l'una debba essere

tenuta a tollerare il passaggio della condotta sul proprio fondo o se appaia

più equo pretendere che l'altra ripieghi su una soluzione diversa. A tal fine

il giudice dispone di un certo margine d'apprezzamento (DTF 136 III 271 consid.

5.1

con richiami di dottrina).

8.

Il

Pretore ha accertato nella fattispecie che, dovessero raggiungere con la loro

condotta di evacuazione la rete fognaria comunale senza passare sul fondo di AO

1, AP 1 e la CE 1 dovrebbero spendere tra i fr. 23 500.– e i fr. 30 500.–. D'altro lato

il primo giudice ha considerato che AO 1 non aveva dimostrato particolari disagi

derivantigli dalla tubazione posta sul suo fondo. Paventava “problemi che

potrebbero sorgere a seguito di un'occlusione del canale”, ma nulla egli aveva

comprovato. Anzi, la condotta essendo usata anche da lui, v'era da presumere

che l'opera non gli recasse pregiudizio, né egli pareva dolersi della tubazione

in sé, lamentando piuttosto l'uso della medesima da parte dei convenuti. In

simili circostanze il Pretore ha ritenuto che l'interesse di AP 1 e della CE 1

al mantenimento della situazione attuale risultasse prevalere su quello di AO 1

inteso a ottenere la rimozione della condotta (sentenza impugnata, consid.

4.

).

Se il

Pretore ha respinto l'azione riconvenzionale, ciò non si deve pertanto

all'illegittimità della postulata condotta necessaria, ma al fatto che – come

si è accennato (consid. 4) – AP 4 e la CE 1 non ave­vano offerto a AO 1

indennizzo alcuno, sebbene toccasse loro provare l'entità del danno arrecato.

Quanto all'eventualità che il pregiudizio fosse “pari a zero”, spettava una

volta ancora ai convenuti dimostrare simile affermazione. Anche perché – ha

soggiunto il Pretore – la condotta implica costi di manutenzione e d'uso “che,

in quanto tali, devono essere contemplati dalla nozio­ne di danno come

descritta dalla dottrina”. Non avendo gli attori riconvenzionali dimostrato un

presupposto cumulativo dell'art. 691 cpv. 1 CC, di conseguenza, la riconvenzione

andava respinta. Che poi un indennizzo fosse già stato versato anni addietro,

come gli interessati asserivano, era un'ipotesi priva di qualsiasi riscontro

agli atti

(sentenza impugnata, consid. 4.4 e 4.5).

9.

Nelle

osservazioni all'appello AO 1 nemmeno si confronta con l'argomentazione del

Pretore, che gli rimproverava di non avere dimostrato particolari disagi

derivantigli dall'esistenza dell'allacciamento litigioso. Invoca il diritto a

un “corretto funzionamento del proprio impianto di evacuazione, dimensionato

alle sue sole necessità, da lui costruito e pagato” (memoriale, pag. 6 in fondo), ma non pretende di avere almeno reso verosimile il rischio di intasamenti o di

occlusioni (salvo un singolo ingorgo verificatosi nel 2003: sotto, consid.

11b), di insufficiente portata o anche solo di maggiore usura o manutenzione.

Nemmeno adom­bra l'ipotesi che l'allacciamento nuoccia in qualche modo a un

razionale sfruttamento del fondo. In simili condizioni l'apprezzamento del

Pretore, il quale ha ritenuto prevalere l'interesse dei convenuti a evitare una

spesa tra i fr. 23 500.– e i fr. 30 500.– siccome “eccessiva” (nel senso dell'art. 691 cpv. 1 CC), non

può dirsi censurabile. Il costo di una condotta deve apparire “eccessivo”, in effetti,

per rapporto all'entità dell'onere che il proprietario del fondo gravato è

chiamato a sopportare (sopra, consid. 7). E nel caso specifico, come si è

appena visto, AO 1 non ha reso concretamente verosimile alcun onere. Su questo

punto non giova dunque diffondersi. Basti rilevare che, giustificandosi in

concreto la richiesta di condotta necessaria, l'azione negatoria dev'essere

respinta, AO 1 non potendo lamentare un'illecita turbativa.

10.

Rimane

da esaminare la questione legata all'indennizzo che il proprietario del fondo

gravato ha diritto di ricevere a piena tacitazione del danno. Per gli

appellanti tale indennità è uguale a zero, poiché l'attore non ha dimostrato

alcun pregiudizio, mentre i costi di manutenzione non vanno considerati nel

calcolo dell'indennità. Quanto a possibili costi d'uso, l'attore non ne ha reso

verosimile alcuno. Inoltre l'allacciamento non pregiudica le possibilità edificatorie

del fondo e della sua esistenza non sono responsabili i convenuti. Comunque sia

– soggiungono gli appellanti – se proprio occorre determinare un danno, si

ritornino gli atti al Pretore perché, previo accertamento peritale, verifichi

gli estremi di un pregiudizio e quantifichi l'eventuale indennità.

a) Il

proprietario chiamato a tollerare una condotta necessaria nel proprio fondo ha

diritto – come si è visto (consid. 7) – all'integrale risarcimento dei danni

che ne risultano. A tal fine fanno stato per analogia le regole sul calcolo

dell'indennità secondo il diritto espropriativo (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 232 n. 1851 in fine con richiami; Meier-Hayoz in: op. cit., n.

50.

ad art. 691; sui criteri applicabili in un caso come quello specifico v. Pradervand-Kernen, La valeur des

servitudes foncières et du droit de superficie, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007,

pag. 236 n. 865 segg.). Nella definizione del danno si tiene conto di tutti i

pregiudizi di carattere patrimoniale che il proprietario del fondo serviente è

chiamato ad assumere in seguito all'iscrizione della servitù (Meier-Hayoz, op. cit., n. 46 ad

art. 691 CC; Rey/Strebel in:

Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 10 ad art. 691).

b) Nel

caso in esame AO 1 aveva chiesto sin dall'inizio con la petizione, in via subordinata,

che qualora fosse stata concessa la servitù di condotta necessaria a __________

e AP 1, costoro fossero obbligati a versargli un'indennità da stabilire

mediante perizia. Egli non ha poi instato per alcuna perizia, ma nel memoriale

conclusivo ha precisato l'am­montare della somma in fr. 30 500.–, pari al risparmio

che conseguono gli interessati usufruendo del suo fondo. Sta di fatto che

l'indennità del diritto espropriativo non si determina in tal modo. D'altro lato

è vero che incombe a chi rivendica la servitù di condotta necessaria offrire il

risarcimento del danno, non al proprietario del fondo chiamato a tollerare la

servitù formulare domande di indennizzo (RtiD I-2004 pag. 498 n. 17c con

rinvii). Gli attori riconvenzionali però non hanno omesso di considerare

l'obbligo. Semplicemente hanno preteso che, per le particolarità della

fattispecie, nel caso precipuo tale indennità fosse uguale a zero (risposta,

pag. 8; duplica, pag. 7; memoriale conclusivo, pag. 7), tanto da rinunciare

alla perizia da loro proposta. Ciò ancora non significa, con ogni evidenza,

che simile ragionamento sia conforme ai principi del diritto espropriativo.

In

definitiva, di fronte a due tesi contrapposte sull'ammontare dell'indennizzo previsto

dall'art. 691 cpv. 1 CC, spettava al Pretore dirimere la contesa o applicando

analogicamente egli medesimo le regole del diritto espropriativo oppure interpellando

d'ufficio un perito (art. 88 lett. a e 247 cpv. 5 CPC ticinese;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.93 del 13 dicembre 2004,

consid. 10c; sentenza inc. 11.1999.64 del 6 giugno 2000, consid. 7f menzionata in: BOA n. 21 pag. 18). Al limite questa Camera potrebbe incaricare essa medesima un

perito. Si sostituisse al primo giudice, tuttavia, le parti si vedrebbero

sottrarre un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo. Giova

perciò rinviare gli atti al Pretore perché determini l'indennità spettante a AO

1, conferendo alle parti il diritto di esprimersi su eventuali accertamenti

peritali. In tale misura l'appello merita accoglimento.

11.

Si

aggiunga che nel caso particolare l'esito del giudizio non muterebbe ove si

applicasse per ipotesi alla fattispecie, in luogo dell'art. 691 cpv. 1 CC,

l'art. 674 cpv. 3 CC. Come questa Camera ha già avuto occasione di ricordare,

in effetti, una condotta può anche formare oggetto di servitù come “opera

sporgente” (RtiD I-2004 pag. 606 n. 107c; I CCA, sentenza inc.

11.2000.95

del 19 giugno 2001, consid. 7 con rinvio a Meier-Hayoz, op. cit., n. 6 ad art. 674

CC). E qualora un'opera sporgente sia eseguita senza diritto, ma il vicino non

abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito malgrado fosse

riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante

equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la

proprietà del terreno.

a) Prima

che AO 1 edificasse il fondo ricevuto in donazione, nel 1970, nella contigua

particella n. 380 era interrata una fossa settica, il cui scarico era

collegato già allora alla canalizzazione posta sulla particella n. 376, come

risulta dal catasto delle canalizzazioni del Comune di __________ e dal­l'ispezione

compiuta il 10 febbraio 2003 all'Ufficio tecnico comunale (verbali, pag. 2).

Tant'è che il catasto fa stato chiaramente di una canalizzazione “esistente

prima della costruzione dell'abitazione” (doc. 1ter) e raffigura il tubo che, proveniente

dalla particella n. 380, sporge nella proprietà contigua (v. anche doc. 1bis). Quando ha costruito la

sua casa d'abitazione AO 1 ha rinnovato il condotto fognario che corre attraverso

la sua proprietà e non può avere ignorato il tubo in cemento proveniente dalla

particella n. 376 che vi si raccordava. Egli medesimo non ha escluso del resto

di avere creato “un invito” per raccogliere le “acque di troppo pieno provenienti

dalla confinante proprietà vicina” (petizione, pag. 3; replica, pag. 3). Non

solo quindi egli non ha reagito alla sporgenza, ma ha collegato il tubo di

scarico sporgente dalla particella n. 380 alla propria canalizzazione.

b) AO

1.

sostiene di avere scoperto l'allacciamento alla propria tubatura dopo l'eliminazione

della fossa settica sul fondo vicino, quando sono fuoriusciti liquami in

seguito all'“occlusione del tubo di evacuazione, per cui l'acqua non defluiva,

riempiva il pozzetto e fuoriusciva dal coperchio”. Ciò si è verificato tuttavia

nel 2003 (deposizione 24 settembre 2007 di __________: verbali, pag. 2), mentre

per sua stessa am­missione egli sapeva che la fossa settica era stata eliminata

nel 1998 (petizione, punto 7). Solo l'11 dicembre 2000 però il suo

patrocinatore si è rivolto a quello dei vicini, esigendo la rimozione

dell'allacciamento (doc. G nell'inc. DI.2011.11, noto a questa Camera per avere

trattato l'inc. 11.2010.117). Per di più, contrariamente all'assunto di AO 1, l'eliminazione della fossa settica è avvenuta con il coinvolgimento del Comune, il quale vista

l'urgenza dell'intervento ne ha preso atto “senza richiedere alcun documento”

(richiamo “I” e deposizione 10 febbraio 2003 di __________: verbali,

pag. 2). L'opposizione dell'attore all'opera sporgente non può pertanto dirsi

tempestiva.

c) Quanto

all'origine della sporgenza, il tubo in cemento è stato posato dal precedente

proprietario della particella n. 376, cui apparteneva anche la particella n.

380, prima che AO 1 ricevesse il fondo in donazione. E l'art. 674 cpv. 3 CC si

applica altresì – per analogia – al caso in cui due fondi appartenessero

al medesimo proprietario al momento in cui è stata eseguita l'opera sporgente

su uno di essi e solo ulteriormente gli immobili siano passati a proprietari

diversi (DTF 97 III 98 consid. 4; sentenza del Tribunale

federale 5A_336/2010 del 30 luglio 2010, consid. 3). In tal caso nemmeno

si pone la questione della buona fede della parte convenuta (cfr. DTF 78 II 136 consid. 4 in fine; I CCA, sentenza inc. 11.1995.175

del 25 ottobre 1996, consid. 4c; Steinauer,

op. cit., pag. 140 n. 1659).

d) L'attribuzione

di un diritto di sporgenza, infine, deve giustificarsi alla luce delle

circostanze. Anche in simili condizioni il giudice deve ponderare gli interessi

in gioco, tenendo conto delle difficoltà legate alla rimozione dell'opera,

della sua durata, dell'entità del deprezzamento subìto dal fondo occupato, come

pure dell'entità della costruzione (Steinauer,

op. cit., pag. 139 n. 1655; Meier-Hayoz,

op. cit., n. 69 ad art. 674 CC). Nella fattispecie nulla è dato di

sapere sul deprezzamento che potrebbe subire il fondo dell'attore. L'allaccia­men­to

litigioso però esiste da oltre quarant'anni, lo stesso attore lo ha sistemato

quando ha edificato il proprio fondo ed è

l'unico

scarico delle acque luride della particella n. 380. Né esso consta pregiudicare

le possibilità edificatorie della particella n. 376. I

presumibili costi per eseguire un sistema di evacuazione alternativo

ammonterebbero inoltre ad almeno fr. 23 500.– (perizia del 29 maggio

2008, risposta n. 2) e il dimensionamento della condotta dell'attore non

risulta insufficiente per garantire il corretto smaltimento dei deflussi delle

due proprietà. Tutto induce a ritenere pertanto che nel caso specifico

sarebbero dati anche i presupposti per un diritto di sporgenza.

e) Quanto

all'indennità prevista dall'art. 674 cpv. 3 CC, essa non è invero un elemento

costitutivo del diritto di sporgenza (Steinauer,

op. cit., pag. 140, n. 1658a), ma va determinata in base agli stessi parametri

che governano l'indennità prevista dall'art. 691 cpv. 1 CC (Pradervand-Kernen, op. cit., pag. 68 n.

251.

con riferimenti). Anche in quest'ambito l'art. 674 cpv. 3 CC porta sostanzialmente,

di conseguenza, allo stesso risultato dell'art. 691 cpv. 1 CC.

12.

Per quel che riguarda

i costi del giudizio odierno, in tutte le cause vertenti su

servitù legali valgono per analogia, in materia di spese giudiziarie, i principi

applicabili al diritto espropriativo. Di regola, dunque, chi postula una

servitù di passo, di condotta o di fontana necessaria è tenuto a sopportare le

spese processuali e le ripetibili anche se ottiene causa vinta. Un'eccezione è

data solo qualora il convenuto pretenda un'indennità esagerata o si opponga

abusivamente alla concessione della servitù quantunque ne ricorrano con

evidenza i presupposti (RtiD I-2005 pag. 799 consid. 16). Tali principi

fanno stato anche per le spese di appello (I CCA, sentenza inc. 11.2010.113 del

13.

settembre 2013 consid. 11). In concreto gli appellanti devono farsi carico

pertanto delle spese giudiziarie a rifondere alla controparte un'adeguata

indennità per ripetibili. Relativamente agli oneri di prima sede, il

Pretore statuirà nuovamente al riguardo quando avrà definito

l'ammontare dell'eventuale indennità spettante a AO 1.

13.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro il presente giudizio (art. 122

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

riconvenzione è parzialmente accolta, nel senso che sulla particella

n. 376 RFD di __________, proprietà di AO 1, è costituita una servitù di

condotta necessaria in favore della particella n. 380 RFD di __________, proprietà di AP 4, AP 2 e AP 3 avente per

oggetto la tubazione proveniente da quest'ultimo fondo che, collegata alla

canalizzazione di AO 1, si allaccia alla rete fognaria comunale.

AO

1 è condannato a far iscrivere la servitù nel registro fondiario non appena

avrà ricevuto da AP 1, AP 2 e AP 3 l'eventuale indennità convenzionalmente

pattuita o fissata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza passata in giudicato.

Per il resto la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore

per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

II. Le spese

processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste solidalmente a carico degli

appellanti, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr.

2000.– complessivi per ripetibili.

III. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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