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Decisione

11.2011.182

Divorzio: riparto delle prestazioni d'uscita nell'ambito della previdenza professionale

13 dicembre 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti menzionati si riducono però a scritti da lui medesimo redatti, salvo

una lettera 13 ottobre 2010 del legale di AO 1, dalla quale risulta che eventuali

effetti personali del convenuto si trovavano – se mai – presso terzi (doc. 5). Quali

siano poi concretamente gli effetti in questione rimane un interro­gativo.

Verosimilmente, quindi, l'ingiunzione alla moglie di restituire “tutti gli

effetti personali, diversi vestiti del convenuto e delle figlie, fotografie,

scarpe, una tenda da montagna, una tenda per bambini nuova, tre radio di

comunicazione, una serie di attrezzi e diversi altri oggetti” (appello, domanda

n. 2, pag. 2 in basso) sarebbe ineseguibile – per lo meno in larga misura – proprio

per la sua indeterminatezza (I CCA, sentenza inc. 11.2001.134 del 6

novembre 2003, consid. 6). In proposito l'appello si dimostra quindi, già

di primo acchito, destinato all'insuccesso.

6. Relativamente

alla prospettata suddivisione delle prestazioni d'uscita secondo l'art. 122 CC,

il convenuto afferma di non avere mai rinunciato “alla parte a lui spettante per

legge” e adduce che “il giudizio di non riconoscere la liquidazione della cassa

pensione ai sensi dell'art. 122 CC e spettante per legge, al coniuge, costituisce

un modo di procedere arbitrario” (appello, pag. 5 a metà). AO 1 propone da

parte sua di confermare la decisione del Pretore, sottolineando che il

matrimonio è durato poco più di un anno, che il marito (molto giovane) ha

sempre cercato di procrastinare la data del divorzio, che egli ha validamente

rinunciato a pretendere la metà della sua prestazione d'uscita e che nulla è

dato di sapere su eventuali prestazioni di carattere previdenziale da lui

maturate dopo il rientro in Colombia nel 2009.

a) Se

un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale

e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla

metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio

secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art.

122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide soltanto la differenza fra

questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). A tale principio è lecito derogare per

convenzione, sempre che la previdenza in caso di vecchiaia e di invalidità sia garantita in altro modo (art. 123 cpv. 1

CC e 280 cpv. 3 CPC), oppure per manifesta iniquità del riparto paritario dal

profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei

coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). Il giudice svizzero non può

suddividere ad ogni modo prestazioni d'uscita acquisite presso istituti di

previdenza esteri: in casi del genere può solo riconoscere all'altro coniuge

un'“indennità adeguata” a mente dell'art. 124 cpv.

1 CC (Baumann/Lauterburg in:

Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2011, n. 14 ad art. 124 CC).

b) Nel caso in esame il Pretore ha accertato

che il 30 novembre 2009 AP 1ha rinunciato al vicendevole riparto delle prestazioni

d'uscita (sopra, consid. 2). In quella lettera l'appellante dichiarava “di

voler compensare la quota di Cassa pensione a mio favore con i debiti da me

riconosciuti nei confronti di mia moglie (…). La quota Cassa pensione da me

accumulata resta a mio favore, come dichiarerà la signora AO 1” (doc. D). Se

non che, un coniuge può rinunciare al vicendevole riparto delle prestazioni

d'uscita unicamente in una convenzione sugli effetti del divor­zio che

preveda le relative modalità di esecuzione (art. 280 CPC). E il Pretore omologa

un tale accordo solo dopo avere accertato che i coniugi lo hanno stipulato liberamente,

dopo matura riflessione, e che lo stesso è chiaro, completo e non manifestamente

inadeguato (art. 279 cpv. 1 e 280 cpv. 1 CPC: I CCA, sentenza inc. 11.2011.47

del 12 marzo 2012, consid. 4b). Una rinuncia al riparto delle prestazioni

d'uscita intervenuto prima della causa di divorzio è nulla (FamPra.ch 2011 pag.

51; sentenza del Tribunale federale 5A_623/2007 del 4 febbraio 2008, in: FamPra.ch

2010 pag. 245). Nella fattispecie il Pretore si è fondato su una dichiarazione unilaterale

rilasciata dal marito prima della causa di divorzio, che non può costituire una

valida rinuncia secondo l'art. 280 cpv. 3 CPC. Su questo punto l'appello si

rivela dunque provvisto di buon diritto.

c) Giusta

l'art. 123 cpv. 2 CC il giudice può rifiutare – in tutto o in parte – la divisione

della prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi presso i rispettivi istituti

di previdenza ove un riparto appaia manifestamente iniquo dal profilo della

liquidazione del regime dei beni oppure della situazione dei coniugi dopo il divorzio.

La norma va applicata restrittivamente, il principio del

riparto a metà non dovendo essere vanificato. Oltre che per manifesta iniquità,

il giudice può rifiutare la suddivisione unicamente per manifesto abuso di

diritto (art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi da ravvisare anch'essa con grande riserbo

(DTF 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi). In concreto

la liquidazione del regime dei beni non lascia trasparire elementi che facciano

sembrare “manifestamente iniquo” un riparto delle prestazioni d'uscita maturate

dei coniugi.

Contrariamente

all'opinione dell'attrice, un presunto “atteggiamento tendente unicamente a

procrastinare la data del divorzio” (osservazioni, pag. 3 nel mezzo) non basta

per denotare abuso di diritto, come non basta per

sostanziare estremi di abuso un'eventuale revoca del consenso al divorzio (RtiD

Considerandi

I-2006 pag. 668 consid. 3), né la breve durata di

un matrimonio oppure una notevole differenza d'età fra coniugi. AO 1 invoca, per rifiutare il riparto della sua prestazione d'uscita,

una sentenza riguardante un caso di coniugi che non avevano mai formato un'unità

economica, ma erano sempre rimasti separati, ognuno provvedendo da sé alle

proprie esigenze (ZR 101/2002 pag. 304 n. 95). Nemmeno l'interessata pretende

tuttavia che con il marito essa sia vissuta in tal modo. Ciò posto, il dispositivo

n. 3 della sentenza impugnata con cui il Pretore ha deciso di non far

luogo al vicendevole riparto delle prestazioni d'uscita non resiste alla

critica. Va pertanto riformato.

7.

Ai fini dell'art. 122 cpv. 1 CC la situazione di AO 1 è chiara. Dagli

atti risulta che essa è affiliata alla __________ e che la sua prestazione

d'uscita acquisita durante il matrimonio ammonta a fr. 39 227.05 (estratto

allegato alla lettera 7 settembre 2011 dell'avv. PA 1, nel fascicolo

“corrispondenza”). Il divorzio essendo passato in giudicato con la sentenza del

Pretore (novembre del 2011), gli averi di vecchiaia cumulati dall'attrice in

pendenza di appello non entrano in considerazione.

8.

Quanto

a AP 1, affiliato dal 1° luglio 2009 alla __________, la sua prestazione di

libero passaggio ammontava il 25 novembre 2009 (prima di lasciare la

Svizzera) a fr. 1102.– (conteggio di fine servizio del 23 dicembre 2009:

doc. L). Dopo di allora egli dichiara di non avere più conseguito alcun reddito

(appello, pag. 5 in fondo). AO 1 reputa “lecito presupporre che lo stesso si

sia premunito dal rischio di vecchiaia e si sia costituito un'adeguata

previdenza professionale” (osservazioni all'appello, pag. 4 in alto), ma non

allega alcun indizio concreto né il minimo elemento a sostegno di tale

supposizione. Prima di sposarsi, del resto, in Colombia l'appellante era disoccupato, nonostante possegga un diploma di odontotecnico (protésico dental:

verbale di polizia del 2 mag­gio 2009, pag. 2 a metà, act. V, nel

fascicolo “richiami”). Quand'anche poi avesse trovato lavoro come odontotecnico subito dopo la

separazione di fatto, dal dicembre del 2009 al novembre del 2011 (passaggio in

giudicato del divorzio) senza alcuna esperienza profes­sionale egli non avrebbe

potuto guadagnare più di un milione mensile di pesos (http://m.tusalario.org/colom­bia/Portada/m-compara-tu-salario),

pari a circa fr. 515.– lordi mensili (tasso di cambio in: http://it.loobiz.com/convertitore-valuta/peso-colom­biano+franco-svizzero).

Si

aggiunga che il sistema pensionistico colombiano è in profonda crisi:

quantunque gli affiliati ammontino a oltre il 70% della popolazione attiva,

solo il 27.2% di loro versa contributi (http:

//www.eldiplo.info/portal/index.php/com­ponent/k2/item/169-colombia-crisis-y-reforma-pensional).

Presumere in condizioni del genere che l'appellante si sia costituito, nei due

anni dopo la separazione di fatto, una previdenza professionale suscettibile di

dar luogo a un'apprezzabile prestazione d'uscita (la quale giustificherebbe

un'indennità adeguata all'altro coniuge in forza dell'art. 124 cpv. 1 CC: sopra,

consid. 6a in fine) sarebbe illusorio. Promuovere indagini – sempre che ciò sia

ragionevolmente fattibile, l'appellante affermando di non avere esercitato

alcuna attività dopo il dicembre del 2009 – non porterebbe verosimilmente alcun

risultato. L'unica prestazione d'uscita che l'appellante risulta avere maturato

durante il matrimonio è pertanto quella acquisita in Svizzera, di fr. 1102.–,

che dopo quanto si è visto va divisa a metà. Anche per quel che è del marito non

si scorgono, in effetti, motivi che legittimerebbero una diversa chiave di riparto.

9.

Dandosi

crediti reciproci in materia di libero passaggio, si spartisce soltanto – come

detto (consid. 6a) – la differenza fra i due crediti (art. 122 cpv. 2 CC).

Nella fattispecie le due prestazioni d'uscita sono divisibili, come si desume

dai rispettivi attestati previdenziali (estratto allegato alla lettera 7

settembre 2011 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “corrispondenza”, e doc. L). AO 1

deve corrispondere così all'appellante un mezzo di fr. 39 227.05, ossia fr.

19.

613.55,

mentre l'appellante deve corrispondere a AO 1 la metà di fr. 1102.–, ossia fr.

551.

–. Conviene perciò ordinare alla “__________”, giusta l'art. 281 cpv. 1

CPC, di versare all'appellante il conguaglio di fr. 19 062.55. Il beneficiario

essendo domiciliato fuori dell'Unione europea e dell'AELS, la somma andrà

corrisposta su un conto libero a lui intestato. Alla __________ va ordinato,

per altro verso, di liberare la somma di fr. 1102.– in favore dell'appellante.

10.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la reciproca

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto sulla restituzione

degli effetti personali, ma ottiene causa vinta sul riparto a metà delle

prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio. Il valore

dei citati effetti personali rimanendo del tutto aleatorio, conviene rinunciare

alla quota di spese processuali a carico dell'appellante e riscuotere la sola quota

a carico di AO 1, la quale va tenuta inoltre a rifondere all'appellante un'equa

indennità per ripetibili ridotte. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito

patrocinio contenuta nell'appello. Il legale dell'appellante si sarebbe visto

rimunerare in effetti, come patrocinatore d'ufficio, il tempo profuso nella

stesura dell'appello (60 righe di motivazione senza difficoltà particolari né riferimenti

di dottrina o giurisprudenza) e in qualche lettera o colloquio con il cliente, per un dispendio di circa cinque ore (alla

tariffa di fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui

si sarebbero aggiunte le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e

l'IVA (8%), onde una retribuzione attorno ai fr. 1100.– complessivi. Calcolata

secondo gli stessi criteri, l'indennità piena per ripetibili sarebbe ammontata invece

attorno ai fr. 1600.– complessivi (l'art. 12 del citato regolamento prevede una

tariffa oraria di fr. 280.–). Pur decurtata di un buon 30% per tenere conto

della parziale soccombenza dell'appellante, in concreto essa basta a coprire

quanto sarebbe spettato a un patrocinatore d'ufficio. Nulla induce a dubitare,

per altro, che AO 1 sia in grado di versare l'importo di fr. 1100.– per ripetibili

ridotte.

L'esito

dell'attuale decisione non influisce apprezzabilmente, per contro, sulle spese

processuali di primo grado (che il Pretore ha rinunciato a prelevare) e le

ripetibili (che il Pretore ha compensato), il cui dispositivo può rimanere

invariato.

11.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 122 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non consta raggiungere la

soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3. AP 1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita

acquisita da AO 1 durante il matrimonio presso la “__________” (fr. 39 227.05), pari a fr. 19 613.55.

AO

1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita acquisita da AP 1 durante il

matrimonio presso la __________ sul contratto di adesione n. __________ (fr.

1102.–), pari a fr. 551.–.

Di

conseguenza:

a) È ordinato alla __________di corrispondere la somma

di fr. 19 062.55 a AP 1, versandola su un conto a lui

intestato;

b) È ordinato alla __________, __________, di svincolare

in favore di AP 1 la prestazione di libero passaggio di fr. 1102.– acquisita dal

medesimo presso la __________, versandola su un conto a lui intestato.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese

processuali ridotte, di fr. 800.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà

all'appellante fr. 1100.– per ripetibili ridotte.

III. La

richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

IV. Notificazione:

;

;

(in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza);

(in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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