11.2011.182
Divorzio: riparto delle prestazioni d'uscita nell'ambito della previdenza professionale
13 dicembre 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2011.182
Data decisione, Autorità:
13.12.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_34/2013, 9.9.2013
Titolo:
Divorzio: riparto delle prestazioni d'uscita nell'ambito della previdenza professionale
DIVORZIO SU AZIONE DI UN CONIUGE
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 123 cpv. 1 CC
art. 280 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2011.182
Lugano,
13 dicembre 2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa DM.2011.50 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 22 aprile
2011 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 (Colombia)
(patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 30 novembre 2011
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 ottobre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 maggio 2007 AP 1 (1983), cittadino colombiano, e AO 1 (1967)
hanno sottoscritto davanti al notaio PA 1una convenzione con cui hanno
adottato, in vista del matrimonio, il regime della separazione dei beni, hanno
pattuito la reciproca rinuncia a contributi di mantenimento in caso di
separazione o divorzio e stipulato un contratto successorio in cui ognuno di
loro rinunciava alla successione dell'altro (rogito n. 994). AP 1, che in
Colombia aveva già una figlia (D__________, nata l'8 ottobre 2004), e AO 1 si
sono sposati a __________ il 25 maggio 2007. Dal matrimonio non sono nati figli.
B. In
esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 30
marzo 2009, con un decreto supercautelare del 1° aprile 2009 il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Dal dicembre
del 2009 il marito risiede a __________. La moglie si è trasferita prima a __________
e poi a __________.
C. Il 22 aprile 2011 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al
medesimo Pretore, chiedendo – previa concessione del gratuito patrocinio – che
ogni coniuge provvedesse da sé al proprio sostentamento. Nella sua risposta del
27 maggio 2011 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, di suddividere le
prestazioni d'uscita delle parti dai rispettivi istituti di previdenza
professionale in conformità all'art. 122 CC e di ordinare alla moglie – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di restituirgli tutti i suoi effetti personali.
Sollecitando a sua volta il gratuito patrocinio, egli ha chiesto altresì – in
via riconvenzionale – di pronunciare la “separazione personale”, di suddividere
le prestazioni d'uscita dei coniugi a norma dell'art. 122 CC e di ordinare
alla moglie di restituirgli gli effetti personali indicati nella risposta. AO 1
ha postulato il 27 giugno 2011 il rigetto della riconvenzione, come pure delle “domande
accessorie al divorzio nella misura in cui contrastano rispetto a quanto
esposto dalla moglie”.
D. All'udienza del 6 settembre 2011 AO 1 ha confermato la propria volontà
di divorziare e il marito ha riconosciuto che dalla separazione di fatto erano
trascorsi più di due anni, sicché il Pretore ha constatato i presupposti dell'art.
114 CC. Notificate le prove ed esperita l'istruttoria, i coniugi hanno
rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
memoriale del 10 ottobre 2011 AO 1ha riaffermato le proprie domande, chiedendo
di prescindere dal riparto di averi pensionistici, “ritenuto che i debiti
professati dal marito nei confronti della moglie sono in tal senso da ritenere
compensati ed estinti”. Nel proprio allegato del 25 ottobre 2011 AP 1 ha chiesto
a sua volta il divorzio, ribadendo le domande intese al riparto delle prestazioni
d'uscita secondo l'art. 122 CC e alla restituzione dei suoi effetti
personali.
E. Statuendo
con sentenza del 28 ottobre 2011, il Pretore ha sciolto il matrimonio per
divorzio, ha deciso che ogni coniuge rimanesse “proprietario dei beni in suo possesso
e/o a lui intestati e responsabile per i debiti da lui contratti e/o a lui
intestati”, che gli averi previdenziali delle parti non fossero ripartiti, che
non fossero assegnate “indennità” e che ogni coniuge provvedesse da sé al
proprio debito mantenimento. Egli non ha prelevato tasse né spese e ha
compensato le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del
gratuito patrocinio. Statuendo con decreto del giorno stesso, egli ha
stralciato dai ruoli la procedura a tutela dell'unione coniugale (inc.
DI.2009.136).
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del
30 novembre 2011 per ottenere che – previa concessione del gratuito
patrocinio – sia pronunciato il divorzio, sia ordinato alla moglie (sotto
comminatoria dell'art. 292 CP) di restituirgli i suoi effetti personali e siano
suddivise a metà le prestazioni d'uscita dai rispettivi istituti di previdenza
professionale in conformità all'art. 122 CC. Invitata a esprimersi sulla “richiesta
di suddivisione della prestazione LPP”, AO 1 propone nelle sue osservazioni del
6 settembre 2012 di respingere l'appello in quanto ricevibile e di rifiutare
all'appellante il gratuito patrocinio.
in diritto: 1. Le decisioni di divorzio emanate dai Pretori sono appellabili entro
30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di
controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito senz'altro è adempiuto, ove
appena si consideri che la mezza prestazione d'uscita maturata da AO 1 durante
il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, che il
marito rivendica, ammonta a fr. 19 613.55 (sotto, consid. 9). Tempestivo,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Accertato
che “litigiosi rimangono solo la suddivisione dell'avere di vecchiaia e la
restituzione di alcuni effetti personali rivendicati dal marito” (sentenza
impugnata, pag. 2 a metà), il Pretore ha respinto la citata richiesta di
restituzione, rilevando che invano si cercherebbe nel fascicolo processuale “qualsiasi
elemento probatorio suscettibile di dimostrare il possesso di oggetti di un coniuge
da parte dell'altro coniuge” (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). Circa il riparto degli averi pensionistici, egli ha ritenuto che AP 1 abbia validamente
rinunciato a tale suddivisione, “compensando la quota di sua spettanza con
propri debiti nei confronti della controparte”. Il primo giudice ha rilevato infine
che il matrimonio è stato di breve durata e che sussiste una “notevole
differenza d'età fra gli interessati”, ragion per cui “l'opposizione della
moglie alla ripartizione della rispettiva prestazione d'uscita merita in
definitiva tutela”.
3. Risiedendo il convenuto a __________, il caso denota risvolti
internazionali. Ora, tra la Svizzera e la Colombia non risultano convenzioni
che regolino il foro o il diritto applicabile in materia di divorzio. La
competenza del giudice svizzero è regolata pertanto dall'art. 59 lett. b LDIP, secondo
cui la competenza dei tribunali svizzeri del domicilio dell'attore è data quando
– come in concreto – l'attore dimora in Svizzera da almeno un anno o è
cittadino svizzero. Non avendo le parti una cittadinanza straniera comune, il
diritto applicabile è quello svizzero in virtù dell'art. 61 cpv. 1 LDIP. E
secondo l'art. 63 cpv. 1 LDIP i tribunali svizzeri competenti per le azioni di
divorzio sono competenti anche per disciplinare gli effetti accessori, i quali
sono regolati – con le eccezioni dell'art. 63 cpv. 2 LDIP – dal diritto
applicabile al divorzio stesso. Ciò vale altresì per le pretese correlate alla
previdenza professionale (Bopp in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 26 segg. ad
art. 63 con rimandi; v. I CCA, sentenza inc. 11.2011.68 dell'8 ottobre 2012,
consid. 4a destinato a pubblicazione).
4. In
completa dissonanza con le conclusioni di prima sede AP 1 dichiara di appellare
anche il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata con cui il Pretore ha
pronunciato il divorzio. Nelle sue richieste di giudizio tuttavia egli chiede
una volta ancora lo scioglimento del matrimonio, sicché al proposito l'appello
è manifestamente senza oggetto.
5. Per
quel che concerne la restituzione degli effetti personali, l'appellante sostiene
che la consistenza della sua pretesa emerge da numerosi documenti (doc. 1 a 8).
Fatti
I documenti menzionati si riducono però a scritti da lui medesimo redatti, salvo
una lettera 13 ottobre 2010 del legale di AO 1, dalla quale risulta che eventuali
effetti personali del convenuto si trovavano – se mai – presso terzi (doc. 5). Quali
siano poi concretamente gli effetti in questione rimane un interrogativo.
Verosimilmente, quindi, l'ingiunzione alla moglie di restituire “tutti gli
effetti personali, diversi vestiti del convenuto e delle figlie, fotografie,
scarpe, una tenda da montagna, una tenda per bambini nuova, tre radio di
comunicazione, una serie di attrezzi e diversi altri oggetti” (appello, domanda
n. 2, pag. 2 in basso) sarebbe ineseguibile – per lo meno in larga misura – proprio
per la sua indeterminatezza (I CCA, sentenza inc. 11.2001.134 del 6
novembre 2003, consid. 6). In proposito l'appello si dimostra quindi, già
di primo acchito, destinato all'insuccesso.
6. Relativamente
alla prospettata suddivisione delle prestazioni d'uscita secondo l'art. 122 CC,
il convenuto afferma di non avere mai rinunciato “alla parte a lui spettante per
legge” e adduce che “il giudizio di non riconoscere la liquidazione della cassa
pensione ai sensi dell'art. 122 CC e spettante per legge, al coniuge, costituisce
un modo di procedere arbitrario” (appello, pag. 5 a metà). AO 1 propone da
parte sua di confermare la decisione del Pretore, sottolineando che il
matrimonio è durato poco più di un anno, che il marito (molto giovane) ha
sempre cercato di procrastinare la data del divorzio, che egli ha validamente
rinunciato a pretendere la metà della sua prestazione d'uscita e che nulla è
dato di sapere su eventuali prestazioni di carattere previdenziale da lui
maturate dopo il rientro in Colombia nel 2009.
a) Se
un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale
e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla
metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio
secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art.
122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide soltanto la differenza fra
questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). A tale principio è lecito derogare per
convenzione, sempre che la previdenza in caso di vecchiaia e di invalidità sia garantita in altro modo (art. 123 cpv. 1
CC e 280 cpv. 3 CPC), oppure per manifesta iniquità del riparto paritario dal
profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei
coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). Il giudice svizzero non può
suddividere ad ogni modo prestazioni d'uscita acquisite presso istituti di
previdenza esteri: in casi del genere può solo riconoscere all'altro coniuge
un'“indennità adeguata” a mente dell'art. 124 cpv.
1 CC (Baumann/Lauterburg in:
Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2011, n. 14 ad art. 124 CC).
b) Nel caso in esame il Pretore ha accertato
che il 30 novembre 2009 AP 1ha rinunciato al vicendevole riparto delle prestazioni
d'uscita (sopra, consid. 2). In quella lettera l'appellante dichiarava “di
voler compensare la quota di Cassa pensione a mio favore con i debiti da me
riconosciuti nei confronti di mia moglie (…). La quota Cassa pensione da me
accumulata resta a mio favore, come dichiarerà la signora AO 1” (doc. D). Se
non che, un coniuge può rinunciare al vicendevole riparto delle prestazioni
d'uscita unicamente in una convenzione sugli effetti del divorzio che
preveda le relative modalità di esecuzione (art. 280 CPC). E il Pretore omologa
un tale accordo solo dopo avere accertato che i coniugi lo hanno stipulato liberamente,
dopo matura riflessione, e che lo stesso è chiaro, completo e non manifestamente
inadeguato (art. 279 cpv. 1 e 280 cpv. 1 CPC: I CCA, sentenza inc. 11.2011.47
del 12 marzo 2012, consid. 4b). Una rinuncia al riparto delle prestazioni
d'uscita intervenuto prima della causa di divorzio è nulla (FamPra.ch 2011 pag.
51; sentenza del Tribunale federale 5A_623/2007 del 4 febbraio 2008, in: FamPra.ch
2010 pag. 245). Nella fattispecie il Pretore si è fondato su una dichiarazione unilaterale
rilasciata dal marito prima della causa di divorzio, che non può costituire una
valida rinuncia secondo l'art. 280 cpv. 3 CPC. Su questo punto l'appello si
rivela dunque provvisto di buon diritto.
c) Giusta
l'art. 123 cpv. 2 CC il giudice può rifiutare – in tutto o in parte – la divisione
della prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi presso i rispettivi istituti
di previdenza ove un riparto appaia manifestamente iniquo dal profilo della
liquidazione del regime dei beni oppure della situazione dei coniugi dopo il divorzio.
La norma va applicata restrittivamente, il principio del
riparto a metà non dovendo essere vanificato. Oltre che per manifesta iniquità,
il giudice può rifiutare la suddivisione unicamente per manifesto abuso di
diritto (art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi da ravvisare anch'essa con grande riserbo
(DTF 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi). In concreto
la liquidazione del regime dei beni non lascia trasparire elementi che facciano
sembrare “manifestamente iniquo” un riparto delle prestazioni d'uscita maturate
dei coniugi.
Contrariamente
all'opinione dell'attrice, un presunto “atteggiamento tendente unicamente a
procrastinare la data del divorzio” (osservazioni, pag. 3 nel mezzo) non basta
per denotare abuso di diritto, come non basta per
sostanziare estremi di abuso un'eventuale revoca del consenso al divorzio (RtiD
Considerandi
I-2006 pag. 668 consid. 3), né la breve durata di
un matrimonio oppure una notevole differenza d'età fra coniugi. AO 1 invoca, per rifiutare il riparto della sua prestazione d'uscita,
una sentenza riguardante un caso di coniugi che non avevano mai formato un'unità
economica, ma erano sempre rimasti separati, ognuno provvedendo da sé alle
proprie esigenze (ZR 101/2002 pag. 304 n. 95). Nemmeno l'interessata pretende
tuttavia che con il marito essa sia vissuta in tal modo. Ciò posto, il dispositivo
n. 3 della sentenza impugnata con cui il Pretore ha deciso di non far
luogo al vicendevole riparto delle prestazioni d'uscita non resiste alla
critica. Va pertanto riformato.
7.
Ai fini dell'art. 122 cpv. 1 CC la situazione di AO 1 è chiara. Dagli
atti risulta che essa è affiliata alla __________ e che la sua prestazione
d'uscita acquisita durante il matrimonio ammonta a fr. 39 227.05 (estratto
allegato alla lettera 7 settembre 2011 dell'avv. PA 1, nel fascicolo
“corrispondenza”). Il divorzio essendo passato in giudicato con la sentenza del
Pretore (novembre del 2011), gli averi di vecchiaia cumulati dall'attrice in
pendenza di appello non entrano in considerazione.
8.
Quanto
a AP 1, affiliato dal 1° luglio 2009 alla __________, la sua prestazione di
libero passaggio ammontava il 25 novembre 2009 (prima di lasciare la
Svizzera) a fr. 1102.– (conteggio di fine servizio del 23 dicembre 2009:
doc. L). Dopo di allora egli dichiara di non avere più conseguito alcun reddito
(appello, pag. 5 in fondo). AO 1 reputa “lecito presupporre che lo stesso si
sia premunito dal rischio di vecchiaia e si sia costituito un'adeguata
previdenza professionale” (osservazioni all'appello, pag. 4 in alto), ma non
allega alcun indizio concreto né il minimo elemento a sostegno di tale
supposizione. Prima di sposarsi, del resto, in Colombia l'appellante era disoccupato, nonostante possegga un diploma di odontotecnico (protésico dental:
verbale di polizia del 2 maggio 2009, pag. 2 a metà, act. V, nel
fascicolo “richiami”). Quand'anche poi avesse trovato lavoro come odontotecnico subito dopo la
separazione di fatto, dal dicembre del 2009 al novembre del 2011 (passaggio in
giudicato del divorzio) senza alcuna esperienza professionale egli non avrebbe
potuto guadagnare più di un milione mensile di pesos (http://m.tusalario.org/colombia/Portada/m-compara-tu-salario),
pari a circa fr. 515.– lordi mensili (tasso di cambio in: http://it.loobiz.com/convertitore-valuta/peso-colombiano+franco-svizzero).
Si
aggiunga che il sistema pensionistico colombiano è in profonda crisi:
quantunque gli affiliati ammontino a oltre il 70% della popolazione attiva,
solo il 27.2% di loro versa contributi (http:
//www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/169-colombia-crisis-y-reforma-pensional).
Presumere in condizioni del genere che l'appellante si sia costituito, nei due
anni dopo la separazione di fatto, una previdenza professionale suscettibile di
dar luogo a un'apprezzabile prestazione d'uscita (la quale giustificherebbe
un'indennità adeguata all'altro coniuge in forza dell'art. 124 cpv. 1 CC: sopra,
consid. 6a in fine) sarebbe illusorio. Promuovere indagini – sempre che ciò sia
ragionevolmente fattibile, l'appellante affermando di non avere esercitato
alcuna attività dopo il dicembre del 2009 – non porterebbe verosimilmente alcun
risultato. L'unica prestazione d'uscita che l'appellante risulta avere maturato
durante il matrimonio è pertanto quella acquisita in Svizzera, di fr. 1102.–,
che dopo quanto si è visto va divisa a metà. Anche per quel che è del marito non
si scorgono, in effetti, motivi che legittimerebbero una diversa chiave di riparto.
9.
Dandosi
crediti reciproci in materia di libero passaggio, si spartisce soltanto – come
detto (consid. 6a) – la differenza fra i due crediti (art. 122 cpv. 2 CC).
Nella fattispecie le due prestazioni d'uscita sono divisibili, come si desume
dai rispettivi attestati previdenziali (estratto allegato alla lettera 7
settembre 2011 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “corrispondenza”, e doc. L). AO 1
deve corrispondere così all'appellante un mezzo di fr. 39 227.05, ossia fr.
19.
613.55,
mentre l'appellante deve corrispondere a AO 1 la metà di fr. 1102.–, ossia fr.
551.
–. Conviene perciò ordinare alla “__________”, giusta l'art. 281 cpv. 1
CPC, di versare all'appellante il conguaglio di fr. 19 062.55. Il beneficiario
essendo domiciliato fuori dell'Unione europea e dell'AELS, la somma andrà
corrisposta su un conto libero a lui intestato. Alla __________ va ordinato,
per altro verso, di liberare la somma di fr. 1102.– in favore dell'appellante.
10.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la reciproca
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto sulla restituzione
degli effetti personali, ma ottiene causa vinta sul riparto a metà delle
prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio. Il valore
dei citati effetti personali rimanendo del tutto aleatorio, conviene rinunciare
alla quota di spese processuali a carico dell'appellante e riscuotere la sola quota
a carico di AO 1, la quale va tenuta inoltre a rifondere all'appellante un'equa
indennità per ripetibili ridotte. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito
patrocinio contenuta nell'appello. Il legale dell'appellante si sarebbe visto
rimunerare in effetti, come patrocinatore d'ufficio, il tempo profuso nella
stesura dell'appello (60 righe di motivazione senza difficoltà particolari né riferimenti
di dottrina o giurisprudenza) e in qualche lettera o colloquio con il cliente, per un dispendio di circa cinque ore (alla
tariffa di fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui
si sarebbero aggiunte le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e
l'IVA (8%), onde una retribuzione attorno ai fr. 1100.– complessivi. Calcolata
secondo gli stessi criteri, l'indennità piena per ripetibili sarebbe ammontata invece
attorno ai fr. 1600.– complessivi (l'art. 12 del citato regolamento prevede una
tariffa oraria di fr. 280.–). Pur decurtata di un buon 30% per tenere conto
della parziale soccombenza dell'appellante, in concreto essa basta a coprire
quanto sarebbe spettato a un patrocinatore d'ufficio. Nulla induce a dubitare,
per altro, che AO 1 sia in grado di versare l'importo di fr. 1100.– per ripetibili
ridotte.
L'esito
dell'attuale decisione non influisce apprezzabilmente, per contro, sulle spese
processuali di primo grado (che il Pretore ha rinunciato a prelevare) e le
ripetibili (che il Pretore ha compensato), il cui dispositivo può rimanere
invariato.
11.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 122 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non consta raggiungere la
soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3. AP 1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita
acquisita da AO 1 durante il matrimonio presso la “__________” (fr. 39 227.05), pari a fr. 19 613.55.
AO
1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita acquisita da AP 1 durante il
matrimonio presso la __________ sul contratto di adesione n. __________ (fr.
1102.–), pari a fr. 551.–.
Di
conseguenza:
a) È ordinato alla __________di corrispondere la somma
di fr. 19 062.55 a AP 1, versandola su un conto a lui
intestato;
b) È ordinato alla __________, __________, di svincolare
in favore di AP 1 la prestazione di libero passaggio di fr. 1102.– acquisita dal
medesimo presso la __________, versandola su un conto a lui intestato.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese
processuali ridotte, di fr. 800.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà
all'appellante fr. 1100.– per ripetibili ridotte.
III. La
richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
IV. Notificazione:
–
;
–
;
–
(in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza);
–
(in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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