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Decisione

11.2011.184

Protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli

26 aprile 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I ragazzi

sono al corrente della dinamica conflittuale presente tra i genitori e vivono

con coinvolgimento emotivo le tensioni presenti tra di loro.

Durante i

nostri incontri i figli hanno verbalizzato con chiarezza la tristezza e il

dolore che li pervade quando vedono e sentono i genitori litigare. Con altrettanta

chiarezza hanno espresso la volontà di non essere coinvolti nelle loro

conflittualità e il desiderio che i genitori vadano d'accordo. S__________, in

particolare, attraversa una situazione di disagio. La ragazzina, attualmente,

prova un sentimento ambivalente nei confronti della madre che ama profondamente

ma dalla quale si sente tradita. In questo caso è importante sostenerla,

rassicurandola (lei come il fratellino) che nessuno mai potrà interferire con i

sentimenti che legano la madre ai figli, così come il padre ai figli.

In

seguito S__________ e K__________ sono stati ascoltati dalla psicologa e psicoterapeuta

__________, chiamata dal Pretore a eseguire una perizia “sulle capacità

genitoriali e sull'affidabilità dei figli”. Nel suo referto del 25 marzo 2011 la

specialista ha rilevato (pag. 11 in fondo):

Entrambi i

ragazzini si sono detti molto affezionati, e in egual misura, ad entrambi i

genitori e non potrebbero esprimere alcuna preferenza nei confronti dell'uno o

dell'altra, eccetto una lieve preferenza eventualmente per il papà per quanto

riguarda l'aiuto per i compiti scolastici (“il papà ha studiato di più, allora

ci può aiutare meglio, ha più pazienza della mamma”).

a) L'appellante

sostiene – in sintesi – che i figli, “messi di fronte alla decisione inaspettata

e definitiva del giudice di prime cure”, vogliono esternare la loro preferenza

per l'affidamento paterno. Afferma che per capire il loro comportamento nel

corso delle due audizioni “è necessario uno sforzo interpretativo più attento”.

A mente sua, per non urtare i sentimenti della madre i figli avrebbero

“diplomaticamente dichiarato la loro preferenza per il papà, nascondendola

dietro il maggiore aiuto che essi ricevono da lui per fare i compiti”. L'appellante

fa valere che né __________ né la perita giudiziaria ha posto ai ragazzi una

“domanda diretta” circa le loro predilezioni in fatto

di affidamento, di modo che né l'uno né l'altro si è mai espresso chiaramente sul

tema. Vista la loro età (13 anni S__________

e 10 anni K__________), si imporrebbe perciò un nuovo ascolto.

b) Intanto

è bene ricordare che l'audizione dei figli non è destinata – come sembra

credere l'appellante – a interrogare i minorenni circa le loro preferenze in

materia di affidamento. Lo scopo è anzitutto quello di consentire ai figli di

esprimere il loro punto di vista sulla situazione familiare, descrivendo le loro

propensioni, i loro desideri, i loro timori, i loro rapporti con i genitori e i

fratelli. Certo, più i figli crescono, più la loro opinione conta. Fra gli 11 e

i 13 anni si tiene in considerazione il fatto che i ragazzi sono in grado di

elaborare ragionamenti logici e possiedono la maturità emozionale e cognitiva

per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2,

133 III 150 consid. 2.4), sicché a quel momento possono essere interpellati

direttamente anche sui loro desideri relativi all'affidamento e alle relazioni

personali (sentenza del Tribunale federale 5A_482/2007 del 17 dicembre 2007, consid.

3.1).

c) Nel

caso specifico tanto K__________ quanto S__________ sono stati sentiti due

volte sulle loro predilezioni in tema di custodia parentale e non hanno manifestato

alcuna propensione, “eccetto una lieve preferenza eventualmente per il papà per

quanto riguarda l'aiuto per i compiti scolastici” (sopra, consid. a). L'appellante

asserisce che con quest'ultima frase i figli hanno inteso criptare in realtà una

generale propensione nei suoi confronti, ma tale assunto non trova alcun

riscontro agli atti né le due delegate all'ascolto risultano avere avuto un'im­pressione

del genere. Per di più, K__________ non ha ancora 11 an­ni e un'ulteriore audizione

non avrebbe senso, non essendo egli ancora in grado di elaborare ragionamenti

logici né possedendo egli una maturità emozionale e cognitiva sufficiente per

formarsi un'opi­nione propria e duratura su un tema tanto delicato. S__________

ha invero 13 anni ed è possibile che nel frattempo si sia fatta un'idea sua,

come sembrerebbe attestare la pagina del diario prodotta per la prima volta in

appello (sopra, consid. 2). Se ne terrà conto ai fini del giudizio, anche se

tale opinione è solo uno degli elementi che presiedono all'affidamento (sotto,

consid. 4). Ordinare un ulteriore ascolto nelle condizioni descritte appare, in

ogni modo, superfluo.

4. L'art.

176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i coniugi abbiano figli minorenni il

giudice adito a protezione tutela dell'unione coniuge prende le misure

necessarie “secon­do le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri

preposti all'affidamento non si scostano sostanzialmente, in tal caso, da

quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner

Kommentar, 2ª edizione, n. 45 ad art. 176 CC). Decisivo

rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In primo luogo occorre accertare pertanto la capacità educativa

dei genitori. Se questa risulta equivalente, l'affida­mento compete per

principio, soprattutto nel caso di bambini piccoli o di ragazzi che frequentano

la scuola dell'obbligo, al genitore che ha la possibilità e che è pronto a

occuparsene personalmente. Se entrambi i genitori adempiono tale requisito più

o meno nella stessa misura, può rivelarsi determinante la stabilità delle

relazioni locali e familiari. Inoltre occorre tenere conto, secondo l'età del

figlio, della chiara volontà espressa da quest'ultimo. Infine vi sono ulteriori

criteri, come la disponibilità di un genitore a collaborare con l'altro nella

cura e nell'educazione del figlio oppure l'esistenza di uno speciale legame

personale e affettivo tra il figlio e un genitore. Questi “ulteriori criteri” non

hanno un ordine gerarchico. Dipende dal singolo caso stabilire a quale di essi annettere

particolare importanza (sentenza del Tribunale federale 5A_602/2011 del 10 novembre 2011, consid. 2.2 con

richiami; analogamente: RtiD I-2011 pag. 655 consid. 6 con rimandi).

Ciò

premesso, in una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta – come in una causa di divorzio – di statuire in maniera

definitiva sull'affidamento del figlio, adottando una soluzione ottimale, ma

solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che

sembra offrire al figlio le garanzie migliori compatibilmente con la celerità

di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (anche nel nuovo Codice

di procedura civile: FF 2006 pag. 6730 n. 5.20.1). La decisione

a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento

cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1 con rinvii), che può sempre essere

modificato (art. 179 cpv. 1 CC). Non è quella la sede, in

altri termini, per inquisire con referti specialistici sulle capacità dei

genitori. Una perizia si giustifica solo eccezionalmente, anche se

l'affidamento del figlio è litigioso (sentenza del Tribunale federale

5A_22/2010 del 7 giugno 2010, consid. 4.4.2; perizia nell'ipotesi

di abu­si sessuali: sentenza 5P.157/2003 del 30 giugno 2003 consid. 4.4

con riferimenti in: FamPra.ch 2003 pag. 953).

Dovendo

statuire sull'affidamento del figlio, in ultima analisi, il giudice a

protezione dell'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente

idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere

la verosimile possibilità ed essere verosimilmente pronto a occuparsi di

persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche al

proposito, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia per quanto

possibile il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha

dedicato più tempo durante la vita in comune dei coniugi, secondo il riparto dei ruoli assunto da questi ultimi all'interno

della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi

al momento della separazione o del divorzio (RtiD I-2011 pag. 655 consid. 8 non

pubblicato). Qualora invece i coniugi tornino a vivere insieme, le misure

ordinate per la vita separata decadranno da sé (salvo l'eventuale separazione

dei beni e le eventuali misure a protezione del figlio: art. 179 cpv. 2 CC).

5. Nella

fattispecie è fuori dubbio che ambedue i genitori sono idonei all'affidamento. In

simili circostanze occorre determinare quale di loro abbia la verosimile possibilità

e sia verosimilmente pronto a occuparsi di persona in maggior misura dei figli.

Ora, l'appellante è attivo professionalmente a orario pieno (8 ore e 24 minuti

giornalieri), mentre la moglie esercita un'attività al 50% (4 ore e 30

minuti giornalieri), che le lascia una ben maggiore disponibilità di tempo.

L'appellante obietta che la convenuta ha turni che la

tengono lontana da casa durante gli orari dei pasti e il suo lavoro non le

garantisce alcuna flessibilità (il turno giornaliero non può essere frazionato),

costringendola a uscire anche il mattino presto, mentre egli potrebbe modulare il

proprio orario in base alle esigenze dei figli. Sta di fatto che, pur

necessitando anch'essa di un aiuto nella gestione dei figli (contrariamente a

quanto reputa il Pretore, che la definisce a torto “libera da impegni

lavorativi”: decisione impugnata, pag. 9 in alto), nel complesso AO 1 può

dedicare ai figli oltre quattro ore al giorno più del marito. Senza nulla

togliere agli sforzi profusi da quest'ultimo – e con successo – nell'educazione

della prole, le sue possibilità di presenza accanto ai figli non possono lontanamente

equipararsi a quella della moglie. Che poi due adolescenti non abbisognino di una

cura costante è vero, ma ciò non giustifica di affidarli senza ragioni

preminenti a un genitore che lavora a tempo pieno quando l'altro genitore lavora

solo al 50%.

Si

Considerandi

aggiunga che la soluzione adottata dal Pretore non contrasta nemmeno con il criterio

della stabilità, il quale si applicherebbe unicamente in terza battuta.

Lasciando i figli nell'abitazione coniugale – come loro stessi desiderano – insieme

con il genitore che di loro si è maggiormente occupato (dal profilo temporale) durante

la vita in comune dei coniugi, il Pretore si è attenuto a quello che era – per

l'essenziale – il riparto dei ruoli assunto dai genitori all'interno della

famiglia, con il marito occupato professionalmente a tempo pieno e la moglie

dedita almeno per la metà del suo tempo alla cura dei figli e al governo della

casa. Non si disconosce che l'affidamento alla madre sembra essere meno gradito

a S__________, ma esso è verosimilmente nell'interesse di K__________, che a 10

anni ha maggiormente bisogno di una presenza parentale, senza dimenticare che

anche alla convenuta S__________ vuole “immensamente bene” (documento nuovo

citato: consid. 3 in fine). Alla figlia non si chiede quindi un sacrificio

particolarmente gravoso. Ne segue che, applicati nel giusto ordine di priorità

i criteri che presiedono all'affidamento di figli a genitori separati in una protezione

dell'unione coniugale, nel risultato la decisione del Pretore si dimostra corretta.

6.

L'appellante

eccepisce che in realtà l'affidamento dei figli alla madre assicura poca

stabilità, poiché la moglie conduce “una vita propria”, intrattiene relazioni contrarie

ai doveri del matrimonio e inizialmente intendeva finanche costituirsi un

alloggio autonomo. Se non che, fosse pure la moglie all'origine della disunione

coniugale nel caso precipuo, ciò nulla muta alla di lei idoneità parentale. Secondo

la perizia essa risulta anzi una madre presente, scrupolosa, dedita ai bisogni

dei figli e sicuramente una brava educatrice (referto, pag. 6 a metà). Quanto

all'aiuto di cui essa avrà bisogno durante le fasce orarie in cui esercita l'attività

di venditrice al 50%, tanto i genitori dell'appellante quanto la madre della

convenuta hanno esplicitamente dichiarato la loro disponibilità – encomiabile –

ad assistere la convenuta nell'accudire ai ragazzi (referto, pag. 12 nel

mezzo). Si ricordi inoltre che l'affidamento dei figli nelle protezioni

dell'unione coniugale è, né più né meno, un provvedimento cautelare (sopra,

consid. 4). Dovesse rivelarsi inadeguato, inefficace o inattuabile, il giudice

potrà sempre modificarlo in ogni momento (art. 179 cpv. 1 CC).

7.

Sottolinea

l'appellante che secondo la perizia, dovendosi decidere per l'uno o per l'altro

genitore, va privilegiato l'affidamento dei figli al padre. A mente della

specialista in effetti “per una serie di osservazioni, è innegabile che l'ago

della bilancia penderebbe maggiormente dal lato del padre piuttosto che da

quello della madre” (referto, pag. 14 in alto). Interpellata dal Pretore, la professionista

ha precisato altresì che “la moglie non aveva l'intenzione di rimanere a vivere

con il marito ed i figli ed era per così dire ben contenta di poter iniziare

altrove una vita per conto proprio” (decisione impugnata, pag. 8 a metà). In

frangenti del genere il primo giudice non avrebbe dovuto scostarsi perciò –

egli soggiunge – dall'opinione di __________. La questione merita di essere

differenziata.

a) Intanto

si è spiegato che la protezione dell'unione coniugale non è la sede per

inquisire con referti specialistici e che l'ese­cuzione di una perizia si

giustifica solo eccezionalmente, per quanto l'affidamento del figlio si riveli

litigioso (consid. 4). Quali motivi eccezionali giustificassero una perizia nel

caso in oggetto non è dato di comprendere. Le capacità parentali dei genitori

non davano adito a dubbio e la perizia non ha fatto altro che confermarle.

Quanto alla “affidabilità dei figli” che il Pretore ha chiesto alla specialista

di valutare (ordinanza del 10 dicembre 2010), bisogna distinguere: se per

“affidabilità” si intende la fattiva possibilità di attribuire la custodia

all'uno o all'altro genitore, il tema rientrava negli accertamenti che un perito

poteva essere chiamato a compiere (in una causa di merito); se invece per

“affidabilità” si intende l'attribuzione della custodia parentale, scegliendo

tra l'uno e l'altro genitore, ciò andava deciso dal Pretore sulla base dei

citati criteri giuridici, non dal perito. Nella fattispecie la specialista non

si è limitata ad accertare che i figli potessero essere affidati all'uno o

all'altro genitore siccome entrambi idonei e pronti ad accoglierli, ma di

fronte all'ambiguità del mandato peritale ha definito essa medesima anche l'affidamento

che – a suo avviso – meglio risponde al bene dei figli (referto, pag. 14 seg.).

Il problema è che tale disamina, estranea alle sue competenze e attribuzioni,

non è stata condotta in base a criteri giuridici (quelli enunciati dianzi:

consid. 4).

b) La

specialista è giunta alla conclusione che la custodia parentale vada affidata

all'istante perché “resta ben poco da poter accollare obiettivamente e di fatto

solo al signor AP 1 nell'aver determinato la situazione attuale della crisi di

coppia”, istante cui non incombe alcuna colpa nella disunione, mentre “la

trascuratezza dell'intimità e del dialogo coniugale durante diversi anni è

sicuramente responsabilità condivisa a pari merito da entrambi i coniugi, e da

loro stessi ammesso e riconosciuto” (referto, pag. 14). L'esperta ha così

continuato:

Per contro, dal lato della signora AO 1, si

può (...) senz'altro affermare che ella si è dimostrata già più propensa a

ipotizzare un cambiamento

abitativo

già alcuni mesi prima dell'inoltro dell'istanza del marito, andando alla

ricerca di un appartamento e visitandone alcuni; inoltre, ella afferma con

grande sincerità e sorprendente e quasi ingenua insistenza che ella non intende

per ora interrompere la frequentazione con il signor R.T. (...) Sorprende che

pur di non interrompere, non fosse altro che anche provvisoriamente e per fare

un favore al marito, questa frequentazione, essa non esiti a far finire il suo

matrimonio.

Infine,

secondo la specialista, “anche il fatto che l'abitazione familiare dei coniugi AP

1AO 1 proviene dalla famiglia del marito e che da un punto di vista prettamente

psicologico è indubbio che l'atmosfera di frequentazione e di visite da parte

dei non­ni paterni presso di essa sarebbe inevitabilmente assai diver­sa

qualora vi abitasse il proprio figlio con i suoi figli, piuttosto che se invece

vi abitasse la nuora la quale, va pur detto, a nessun momento si è detta

dispiaciuta della sofferenza causata al marito e di conseguenza anche alla di

lui famiglia” (referto, pag. 15).

c) La

conclusione della perizia in merito all'affidamento si àncora così, dopo quanto

si è visto, ai seguenti parametri: l'assenza di colpa da parte del marito, l'oggettiva

estraneazione dei coniugi con il passare degli anni, la responsabilità della

moglie nella crisi coniugale, la proprietà dell'abitazione familiare. Nessuno

di essi coincide tuttavia con i criteri giuridici applicabili. Al riguardo la

perizia non assume quindi alcuna valenza per l'applicazione dell'art. 176 cpv.

3.

CC (come non ne avrebbe alcuna nemmeno in una causa di divorzio o di

separazione). Non si tratta pertanto di scostarsi dall'opinione della

specialista. Si tratta di sgombrare il campo da considerazioni estranee

all'ordinamento giuridico che un perito in psicologia e psicoterapia non andava

chiamato a formulare.

8.

Infine

l'appellante fa valere che nel caso in rassegna l'eventualità di una custodia parentale

congiunta, esclusa dal Pretore, non sarebbe irrealizzabile. Non contesta però

che l'ipotesi, considerata dal perito giudiziario, “è stata infine scartata”

(referto, pag. 13 in fondo). Per di più la custodia parentale congiunta cui si

riferisce l'appellante si fonda sul presupposto che la moglie lasci l'abitazione

coniugale e si trasferisca altrove, presupposto che non è dato in concreto non

entra in linea di conto. Su questo punto l'appello cade quindi nel vuoto.

9.

Dato

quanto precede, la richiesta dell'appellante intesa alla regolamentazione di un

diritto di visita materno, all'assegnazione dell'alloggio coniugale a sé

medesimo, come pure all'obbligo per la moglie di stabilirsi altrove diventano

senza oggetto. Senza oggetto risulta anche la prospettata riduzione del

contributo alimentare per la convenuta a fr. 750.– mensili, vincolata alla

condizione che l'alloggio coniugale sia assegnato all'appellante con obbligo di

assumerne tutte le spese. L'istante sembra pretendere che, comunque sia, la

moglie va tenuta a provvedere da sé al proprio debito mantenimento entro il 1°

maggio 2012, ma la rivendicazione non può essere condivisa. Fra i criteri che

entrano in considerazione per commisurare la capacità lucrativa di un coniuge figurano,

non solo in una protezione dell'unione coniugale, ma anche dopo il divorzio, la

portata e la durata delle cure ancora dovute alla prole (art. 125 cpv. 2 n. 6

CC). E di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a

ripren­dere – un'attività lucrativa a tempo pieno solo al momento in cui il figlio

cadetto avrà compiuto i 16 anni (DTF 137 III 109 a metà con richia­mi). Da tale

principio ci si può scostare, tutt'al più, ove il figlio fre­quenti un istituto che garantisca attività

dopo la scuola (Schwenzer in:

Pra­xis­kommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 59 ad art. 125 CC con rinvii),

ma nel caso in esame ciò non consta. Ci si può scostare altresì ove i redditi

coniugali non bastino a coprire il fabbisogno della famiglia, ma nella

fattispecie non si ravvisano nemmeno estremi del genere, seppure il bilancio

non presenti alcuna eccedenza (decisione impugnata, consid. 8). Anche su quest'ultimo

punto l'appello vede pertanto la sua sorte segnata.

10.

Nella

decisione impugnata il Pretore aveva impartito all'istante un termine fino al

29.

febbraio 2012 per lasciare l'abitazione coniugale (dispositivo n. 2 primo

lemma). L'appello avendo beneficiato di effetto sospensivo e il termine essendo

decorso in pendenza di procedura, occorre fissare una nuova scadenza nel dispositivo

dell'attuale decisione.

11.

Le

spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello per il

tramite di un legale, ha diritto

inoltre a

un'equa indennità per ripetibili. Ciò renderebbe la richiesta di gratuito patrocinio

senza oggetto. L'incasso delle ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile

(l'istante risulta privo di sostanza mobiliare, salvo due polizze di assicurazione

per un valore di riscatto di fr. 10 728.75 complessivi: doc. O). Ciò giustifica di

concedere sin d'ora all'interessata il beneficio richiesto (DTF 122 I 322). L'indigenza

di lei è invero pacifica e la sua resistenza all'appello poteva senz'altro

dirsi legittima (art. 117 CPC).

Per quel

che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una

nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale

federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per apprezzamento.

Ora, in concreto il legale ha redatto il memoriale di osservazioni all'appello

(19 pagine di testo), la duplica spontanea (2 pagine di testo) e una lettera a

questa Camera sui presumibili tempi della decisione (di 9 righe). Considerati

anche un paio di probabili colloqui con la cliente, un avvocato diligente e

speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato una dozzina

d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria:

RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento

citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque essere

ragionevolmente fissata in fr. 2600.–.

12.

Quanto ai rimedi esperibili contro la

presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

l'attribuzione della custodia parentale all'uno o all'altro genitore non

dipende da questioni di valore litigioso e può formare oggetto di

ricorso in materia civile sen­za riguardo all'art. 74 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata. A AP 1 è assegnato un termine fino al 31 luglio 2012

per lasciare l'abitazione coniugale.

2. Le

spese giudiziarie di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 2600.– per ripetibili.

3. AO 1 è ammessa

al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'PA 2. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di

fr. 2600.–.

4. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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