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Decisione

11.2011.185

Protezione dell'unione coniugale: reddito di un lavoratore indipendente

30 dicembre 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

contro il decreto cautelare

4. L'appellante propone di respingere la richiesta cautelare dell'attrice,

sottolineando che nel memoriale conclusivo essa non aveva più chiesto alcuna

misura provvisionale (appello, pag. 11). Nel giudizio impugnato invero il

Pretore ha motivato l'obbligo imposto al convenuto di versare “con effetto immediato”

gli stessi contributi alimentari stabiliti nel merito con l'argomento che AO 1

aveva postulato un assetto cautelare pendente causa, regolamentazione per altro

necessaria (pag. 6). In realtà, avesse anche l'istante sollecitato misure

provvisionali, non aveva più senso a quel momento statuire in proposito.

L'emanazione del giudizio di merito faceva decadere infatti ogni provvedimento

cautelare, a maggior ragione nella fattispecie, avendo il Pretore conferito alla

decisione di merito effetto retroattivo dal 19 dicembre 2011 (dispositivo n. 8).

Il decreto cautelare non si giustificava nemmeno per regolare la vita separata durante

un'eventuale procedura di appello contro la decisione di merito, un appello

contro una decisione in materia di tutela dell'unione coniugale non avendo effetto

sospensivo (DTF 137 III 477 consid. 4.1). Tenuto conto di ciò, in definitiva, la

richiesta della moglie intesa all'ottenimento di un contributo per sé in pendenza

di causa andava dichiarata senza oggetto. Il dispositivo n. 1 della decisione

impugnata va dunque modificato in tal senso.

Considerandi

II. Sull'appello

contro la sentenza di merito

5.

Per

quel che concerne il contributo alimentare per la moglie, l'appellante contesta

anzitutto l'ammontare del proprio reddito, accertato dal Pretore in

fr. 325 682.50 annui (fr. 27 140.– mensili), pari alla media del 2006

(fr. 271 755.–), del 2007 (fr. 387 444.–), del 2008

(fr. 272 500.–) e del 2009 (fr. 371 031.–). Egli sostiene di non guadagnare

più di fr. 22 000.– mensili, facendo valere che invece di menzionare un documento non

valido ai fini fiscali (doc. VV) il Pretore avrebbe dovuto fondarsi per l'anno

2009.

sulla tassazione d'ufficio (che attesta un utile di fr. 320 000.–), rispettivamente

sul conto economico di quell'anno prodotto in

appello (da cui si evince un guadagno di fr. 350 155.12). Il

convenuto si duole inoltre che il primo giudice abbia trascurato le sue

dichiarazioni sul calo della cifra d'affari nel primo semestre del 2011, illustrate

in un documento da lui allestito (doc. 14), e afferma che l'utile della sua

attività è destinato a ridursi sempre più, fino a scendere sotto i fr. 10 000.– mensili,

di modo che andrebbe tenuto conto principalmente delle sue entrate nel 2011. In

subordine egli propone di calcolare – se mai – una media degli ultimi anni che

faccia astrazione dal 2007, anno del tutto eccezionale.

a) Trattandosi di definire il reddito di un lavoratore indipendente,

occorre accertare quello medio, calcolato sull'arco di almeno i tre ultimi

anni, in modo da compensare eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi

al bilancio e al conto perdite e profitti dell'attività professionale oppure,

non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta

una volta reintegrate eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate

e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami).

Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli

possono, a determinate circostanze, essere esclusi dalla media. In caso di

costante flessione o di costante aumento dei redditi fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno

dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009,

consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465).

b) Per

quel che concerne il reddito conseguito dall'appellante nel 2009, il Pretore si

è fondato su una tabella allestita dal convenuto medesimo (doc. VV), da cui si

desumono entrate lorde per fr. 1 046 466.96 e un reddito netto

di fr. 371 031.38. La tassazione d'ufficio 2009 attesta invece un reddito imponibile

di fr. 320 000.– (doc. DDD). Da quest'ultima il Pretore si è scostato. A ragione.

Basti pensare che nella menzionata tabella (“formulario 10 [2009]”)

compilata in tempi non sospetti all'intenzione del proprio istituto di credito il

convenuto aveva specificato entrate professionali (contanti, banca, conto

corrente postale, compensazione) per fr. 1 046 466.96 e spese

professionali (salari, AVS, secondo pilastro, materiale ecc.) per complessivi

fr. 675 435.59, ammortamenti compresi (doc. VV, in particolare ad n. 16). Egli

ha dichiarato di avere redatto quel documento in base alle entrate “sia sul

conto bancario, sia sui movimenti di cassa, sia sulla metà dei conti in comune

del dott. S__________” con cui allora condivideva lo studio. Il documento fa

stato – egli ha soggiunto – “delle entrate e uscite per la parte che mi

concerne. Si tratta quindi di dati attendibili anche se non posso escludere che

in sede di chiusura contabile abbiamo proceduto a delle correzioni che comunque

posso immaginare di lieve entità” (interrogatorio formale del 24 ottobre

2011, pag. 5 in basso e 6 in alto).

Nelle

circostanze descritte AP 1 ha riconosciuto senza ambagi che i dati del bilancio

e del conto economico elaborato dal contabile __________ sulla scorta della nota

tabella attestano “un risultato superiore a quello tassato” e che “è quindi

giusto dire che probabilmente quella tassazione mi ha avvantaggiato” (interrogatorio

formale del 24 ottobre 2011, pag. 6 verso l'alto). Ne discende che, non

potendosi considerare attendibile – per ammissione dell'appellante medesimo – la

tassazione d'ufficio 2009 e nemmeno la documentazione prodotta in appello, irricevibile (sopra, consid. 2),

non rimane che fondarsi, per lo meno a un giudizio di apparenza come quello che

informa le misure a tutela del­l'unione coniugale, sulla tabella in cui il

convenuto medesimo allega un guadagno netto nel 2009 di fr. 371 031.– (doc. VV). Al riguar­do l'appello manca perciò di consistenza.

c) Per

quel che concerne l'asserito calo della cifra

d'affari nel 2011, si tratta di un'allegazione nuova che AP 1

avrebbe potuto addurre per lo meno nel memoriale conclusivo davanti

al Pretore (sopra, consid. 2). Certo, all'udienza

del 24 ottobre 2011 (pag. 4 in alto) egli aveva prodotto una tabella (senza data) denominata “entrate primo

semestre AP 1 2011” (doc. 14) e volantini relativi al trasferimento dell'attività

del collega di studio dott. __________ (doc. 15), ma né allora né nel memoriale

conclusivo egli si è espresso sulle pro­prie entrate nel 2011. Anche su

questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica. Dandosi mutamenti apprezzabili non considerati nel quadro del

presente giudizio, ad ogni buon conto, l'appellante potrà sempre chiedere al

Pretore di adattare le misure a protezione dell'unione coniugale alle nuove

circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).

d) L'appellante

chiede infine che non si tenga calcolo del reddito da lui conseguito nel 2007, puramente

eccezionale “come già indicato nel memoriale di risposta”. Non spiega tuttavia

perché tale anno sarebbe stato eccezionale. Dagli atti si

evince che il

guadagno di lui è ammontato a fr. 271 755.– nel 2006, a fr. 387 444.– nel 2007, a fr. 272 500.– nel 2008

e a fr. 371 031.– nel 2009.

Il risultato del 2007 è sicuramente ottimo, ma di poco inferiore all'utile

dell'esercizio 2009. Non v'è ragione pertanto di escluderlo dal calcolo, tanto

meno a un esame sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure a

tutela dell'unione coniugale. Anche in proposito l'appello è destinato

all'insuccesso.

6.

L'appellante

contesta il metodo applicato dal Pretore per definire il contributo di

mantenimento in favore della moglie, affermando che durante la vita in comune

una parte del reddito da lui conseguito era usata esclusivamente per finanziare

i suoi interessi personali, la moglie non avendo reso verosimile del resto che

la famiglia sostenesse un tenore di vita particolarmente elevato. Egli fa

valere che in situazioni di alto reddito i contributi alimentari vanno definiti

secondo il dispendio effettivo, seppure il metodo di calcolo fondato sul

riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare condurrebbe – applicato ai

dati da lui indicati nell'appello – al medesimo risultato. Quanto alla nozione

di equità invocata dal Pretore, l'appellante obietta che qualora le difficoltà

familiari fossero dovute a incomprensioni sull'uso delle entrate (come accenna

il primo giudice), risulterebbe ancora più evidente che egli spendeva gran

parte degli introiti per sé stesso.

a) Ove sia giustificata una sospensione della

comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a

protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da

un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non

precisa quale metodo si applichi per la fissazione di tali contributi,

limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente

conforme al diritto federale è il criterio – abitualmente adottato da questa

Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i

fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà. Tale metodo

non deve però condurre a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una

liquidazione anticipata del regime matrimoniale. Il limite superiore del

diritto al mantenimento è costituito, per principio, dal tenore di vita che i

coniugi sostenevano durante la vita in comune (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a

con richiami).

Il metodo di calcolo appena citato non si applica, di conseguenza,

ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero

tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivessero in modo

parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altri scopi (ad esempio

al risparmio, per l'acquisto di una casa). Per il suo relativo schematismo il

metodo in questione non si applica nemmeno qualora durante la comunione domestica

i coniugi vivessero in condizioni finanziarie particolarmente agiate. Nel caso

di persone abbienti fa stato infatti – per evitare tesaurizzazioni – l'ammontare

delle spese effettive concretamente indispensabili per mantenere il livello di

vita del coniuge creditore prima della separazione (RtiD

I-2013 pag. 717 consid. 3a con richiami). E nell'ipotesi in cui non si applichi

il metodo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza i contributi di

mantenimento vanno definiti in base al principio del dispendio effettivo, nel

senso che il coniuge creditore deve allegare e rendere verosimili le spese

necessarie per il mantenimento del suo tenore di vita precedente la separazione

(Hohl in: Fountoulakis/Pi­chonnaz/Rumo-Jungo,

Droit de la famille et nouvelle procédure, Ginevra/Zurigo/Ba­silea 2012, pag.

95.

in basso con citazioni di giurisprudenza).

b) Nel caso specifico è assodato che durante la comunione domestica i

coniugi vivevano in condizioni finanziarie particolarmente agiate, ove appena

si consideri il reddito familiare di oltre fr. 27 000.– mensili. Il Pretore

non poteva quindi dipartir­si semplicemente dal riparto a metà dell'eccedenza

mensile, seppure reputasse quel metodo di calcolo “perfettamente adeguato e

corretto”. Di fronte alle contestazioni del marito, che pretendeva due terzi

dell'eccedenza (censurando in sostanza la metodica di calcolo), egli avrebbe

dovuto far capo al principio del dispendio effettivo ed esigere che il coniuge

creditore rendesse verosimili le spese necessarie per il mantenimento del proprio

livello di vita antecedente la separazione. Né il Pretore poteva modificare il

riparto delle risorse praticato dai coniugi durante la vita comune, correggendo

il modo in cui il marito gestiva le entrate, reputato all'origine della disunione.

In effetti, il limite superiore del diritto al mantenimento

rimane il tenore di vita che i coniugi conducevano durante la vita in comune, non

quello che il giudice ritiene adeguato, le misure a tutela dell'unione

coniugale avendo – per loro natura – indole conservativa.

7.

Nelle

condizioni illustrate occorre accertare – per lo meno a un esame di verosimiglianza

– quali spese debba affrontare la moglie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione. L'appellante

pretende che il fabbisogno minimo di lei non ecceda fr. 4940.30 mensili, come l'istante medesima aveva indicato nel memoriale

conclusivo (pag. 6 in fondo), sicché determinandolo in fr. 5350.– mensili

il Pretore si sarebbe sospinto oltre i limiti del giudizio. Egli dimentica

tuttavia di avere riconosciuto nelle proprie conclusioni un fabbisogno minimo

dell'attrice di fr. 5700.– mensili (pag. 7), di modo che mal si comprende

il rimprovero mosso al Pretore. Comunque sia, decisivo ai fini del giudizio non

è il fabbisogno minimo, ma quanto occorre all'interessata per condurre il tenore di vita sostenuto prima della separazione.

Nelle osservazioni all'appello, AO 1 ricorda di avere fatto valere in sede di

replica “spese ricorrenti” per complessivi fr. 9601.70

mensili (memoriale accluso al verbale d'udienza del 24 ottobre 2011, pag. 3). E durante l'interrogatorio formale del 24 ottobre

2011.

il marito ha dichiarato che tutte le spese da lei elencate gli

sembravano “abbastanza reali”, salvo non avere “gli strumenti” per valutare il

carico d'imposta (pag. 7 in alto). Giova quindi far capo a quella lista, se non

altro a un giudizio di apparenza come quello che presiede

all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, con il seguente risultato:

minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario

(compreso il costo dell'acqua potabile,

dell'elettricità,

del telefono, dell'abbonamento alla TV

via

cavo, del canone radiotelevisivo) fr.

1350.

locazione

(fr. 3536.–, meno le quote di fr. 1180.– e di

fr.

885.

– comprese nel fabbisogno in denaro dei figli:

sentenza

impugnata, pag. 3) fr. 1471.—

premio della

cassa malati (sentenza impugnata, pag. 3) fr. 724.30

spese non

coperte dalla cassa malati (loc. cit.) fr. 65.—

tassa rifiuti fr.

100.

donna delle

pulizie (loc. cit.) fr.

400.

premio

dell'assicurazione economia domestica (loc. cit.) fr. 125.—

leasing

dell'automobile (__________: loc. it.) fr. 250.—

imposta di

circolazione (loc. cit.) fr.

33.

assicurazione

dell'automobile (loc. cit.) fr. 129.55

costi di

gestione dell'automobile fr.

540.

contributo

alle spese legali (doc. CCC) fr. 800.—

imposte (doc.

UU) fr. 1861.80

In

definitiva, il convenuto ha dato atto che per conservare il te­nore di vita anteriore

alla separazione occorrono alla moglie fr. 7850.– mensili (arrotondati). In

parziale accoglimento dell'appello, il contributo alimentare di fr. 11 165.– mensili

fissato dal Pretore va così ridotto di conseguenza. Che l'appellante sia in

grado di erogare tale cifra è indubbio, quand'anche si calcolasse il suo

fabbisogno in fr. 10 382.– mensili (appello, pag. 8 a metà) in luogo dei fr. 6055.– mensili accertati dal Pretore. Grazie a un reddito medio di oltre fr. 27 000.– mensili, egli

fruisce infatti di un margine disponibile più che sufficiente per erogare il

contributo alimentare di fr. 7850.– per la moglie, quello di fr. 2200.– mensili

per A__________ e quello di fr. 1900.– mensili per E__________. Nell'appello il

convenuto chiede invero che il contributo per la moglie decorra dal 1° gennaio

2011.

anziché dal 19 dicembre 2010, come ha stabilito il Pretore. Priva di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la domanda sfugge

tuttavia a ogni disamina.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili

8.

Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa tre quinti sull'ammontare

del contributo litigioso e vede dichiarare senza oggetto (ma non respingere)

l'istanza cautelare della moglie, ciò che tuttavia non gli ridonda benefici

particolari, dovendo egli versare il contributo per quest'ultima – comunque sia

– dal 19 dicembre 2010. Si giustifica così di addebitargli due quinti delle

spese processuali e di porre il resto a carico del­l'istante, la quale gli rifonderà

un'indennità per ripetibili ridotte.

L'esito

del giudizio odierno si riflette altresì sul dispositivo inerente agli oneri processuali

e alle ripetibili della decisione impugnata. Già in prima sede, per vero, il

contenzioso fra le parti si limitava a questioni patrimoniali (contributi

alimentari per moglie e figli, prelievo di effetti personali, inventario),

sugli altri temi i coniugi trovandosi sostanzialmente d'accordo.

Equitativamente è il caso perciò, nel complesso, di suddividere le spese a metà

e di compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese).

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

9.

Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 13 della sentenza

impugnata è annullato e i dispositivi n. 1, 8 e 12 sono riformati come segue:

1. L'istanza

cautelare di AO 1 è dichiarata senza oggetto.

8. AP

1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un

contributo alimentare di fr. 7850.– mensili dal 19 dicembre del 2010.

12. La

tassa di giustizia e di fr. 600.– e le spese di fr. 3000.– sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Per il resto l'appello è

respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali di appello,

di complessivi fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per

due quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che

rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni

finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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