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Decisione

11.2011.186

Impugnabilità di decreti cautelari emessi "nelle more istruttorie"?

22 dicembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa CA.2011.199

(divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 21 luglio 2011 da

AO 1

(ora patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AP 1 ora in

(patrocinato dall’avv. PA 2 ),

giudicando

sull’appello del 7 dicembre 2011 presentato dal convenuto contro il decreto

cautelare emesso dal Pretore il 30 novembre 2011;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 23 settembre 2010 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1965) e AO 1 (1963),

omologando una convenzione in cui i coniugi dichiaravano di voler conservare

l'autorità parentale in comune sulla figlia A__________ (nata il 3 gennaio

1995), la quale sarebbe stata presa in custodia dalla moglie, e sul figlio B__________

(nato l'8 marzo 1998), il quale sarebbe stato preso in custodia dal marito.

Nella convenzione AP 1 si è impegnato inoltre a versare alla moglie, fino al

16° compleanno di B__________, un contributo di mantenimento pari alla

differenza tra fr. 2500.– mensili e il reddito proprio che la moglie avrebbe

conseguito. Tale sentenza è stata impugnata il 14 ottobre 2010 da AP 1, il

quale ha fatto valere che dopo il divorzio, l'8 ottobre 2010, il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, lo ha dichiarato in fallimento (fallimento confermato il

23 novembre 2010 dalla Camera di ese­cuzione

e fallimenti del Tribunale d'appello a valere dal 26 novem­bre 2010:

inc. 14.2010.93), onde la necessità di annullare – a suo avviso – la decisione

impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio previa ulteriore

istruttoria. Quella causa è tuttora pendente (inc. 11.2010.118).

B. Il

21 luglio 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

con un'istanza cautelare (art. 276 cpv. 3 CPC) per ottenere che in pendenza di

appello la figlia A__________ fosse affidata a lei e il figlio B__________ al

marito, che l'autorità parentale fosse esercitata in comune, che le relazioni

con i figli fossero disciplinate in conformità a un accordo interno, che AP 1

fosse tenuto a versarle dal 1° luglio 2011 un contributo alimentare per la

figlia di fr. 1700.– mensili, un contributo alimentare per B__________ di

fr. 600.– mensili e un contributo alimentare per lei medesima di fr. 2500.–

mensili fino al 16° compleanno di B__________ (dedotto l'eventuale reddito

proprio), come pure che alla ditta __________, alle cui dipendenze il marito era

passato dopo il fallimento, fosse ordinato di trattenere una cifra imprecisata

da versare direttamente a lei come contributo alimentare. Statuendo il 26

luglio 2011 senza contraddittorio, il Pretore ha affidato la figlia alla madre

e il figlio al padre, ha disciplinato i diritti di visita in conformità a un

accordo stipulato dai coniugi il 23 novembre 2009, ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1700.– per A__________ (assegni

familiari non compresi), uno di fr. 600.– per B__________ (assegni familiari

non compresi) e uno di fr. 2500.– mensili per la moglie, citando le parti al

contraddittorio del 10 agosto 2011.

C. Il 3

agosto 2011 AP 1 si è rivolto egli medesimo al Pretore perché la moglie fosse

tenuta a corrispondergli una provvigione ad litem di fr. 6000.–,

subordinatamente perché gli fosse conferito il gratuito patrocinio. Il Pretore

ha convocato le parti per la discussione all'udienza del 10 ago­sto 2011, già

fissata per il contraddittorio sull'istanza cautelare. E il contraddittorio, iniziato

quel giorno, è continuato il 15 novembre successivo, quando i coniugi hanno formalizzato

le loro richieste di giudizio (AP 1 ha proposto di respingere l'istanza

cautelare) e offerto mezzi di prova che il Pretore ha parzialmente ammesso. L'istruttoria

cautelare è in corso. AO 1 ha poi scritto il 28 novembre 2011 al Pretore, sollecitando

una diffida ai debitori del convenuto (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) per

quanto riguarda il contributo alimentare di fr. 2500.– mensili stabilito in

suo favore nel decreto supercautelare del 26 luglio 2011. Con ulteriore decreto

supercautelare (esplicitamente designato come tale) del 30 novembre 2011 il Pretore

ha accolto la richiesta e ordinato alla __________, __________, di trattenere

“dallo stipendio o da ogni altra indennità di pertinenza di AP 1” la somma di fr. 2500.– mensili, riversandola direttamente a AO 1.

D. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorto il 7 dicembre 2011 a questa Camera per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio e provvisto

l'appello di effetto sospensivo, il decreto in questione sia annullato. Il

memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 276 cpv. 3 CPC prevede – analogamente a quanto disponeva

l'art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC – che il giudice può ordinare provvedimenti

cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio ove il processo relativo

alle conseguenze del divorzio non sia ancora terminato. Tale è il caso in

esame, AP 1 avendo impugnato la sentenza di divorzio davanti a questa Camera con

un appello che è tuttora pendente (sopra, lett. A). Ciò posto, il problema è di

sapere anzitutto se il decreto del 30 novembre 2011 sia “cautelare” (come

sostiene il convenuto), onde la relativa appellabilità a norma dell'art. 308

cpv. 1 lett. b CPC, il valore litigioso raggiungendo senz'altro la soglia

di fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), oppure “supercautelare” (come ha indicato

espressamente il Pretore), e di conseguenza non sia suscettibile di rimedi giuridici

(sentenza del Tribunale federale 4A_577/2011 del 4 ottobre 2011 destinata a

pubblicazione, consid. 1.3 con richiami di dottrina).

2.

Un

decreto cautelare si distingue da uno “supercautelare” (o ”superprovvisionale”)

per il fatto che l'istanza cautelare dalla quale trae origine è passata al

vaglio del contraddittorio, mentre nel caso di un decreto “supercautelare” (o

”superprovvisionale”) il giudice statuisce immediatamente, senza sentire la

controparte (art. 265 cpv. 1 CPC). In questo secondo caso però il giudice, dopo

avere emanato il decreto “supercautelare” (o ”superprovvisionale”), convoca le

parti a un'udienza “che deve aver luogo quanto prima” oppure assegna alla

controparte un termine per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2

prima frase CPC). Sentita la controparte, egli pronuncia poi senza indugio

sull'istan­za (art. 265 cpv. 2 seconda frase CPC), confermando, riformando o

annullando il decreto “supercautelare” (o ”superprovvisionale”). Tale decisione

ulteriore è un normale decreto cautelare regolarmente impugnabile a mente dell'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC, sempre che il

valore litigioso raggiunga la soglia di fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).

3.

A

parere dell'appellante il decreto del 30 novembre 2011 che nella fattispecie il

Pretore definisce “supercautelare” è in realtà un decreto “cautelare”, perché è

stato preceduto dal contraddittorio del 15 novembre 2011 nel corso del quale i coniugi hanno formalizzato le loro richieste

di giudizio (AP 1 ha proposto di respingere l'istan­za cautelare, compresa la

diffida ai debitori), offrendo mezzi di prova che il Pretore ha parzialmente

ammesso e di cui è in corso l'assunzione. Il problema è di sapere, nelle circostanze

descritte, se un decreto cautelare emesso nelle more istruttorie, ovvero

durante l'assunzione delle prove, sia appellabile in virtù dell'art. 308 cpv. 1

lett. b CPC.

4.

Sotto

l'egida della cessata procedura cantonale la giurisprudenza ticinese ha sempre

equiparato i decreti cautelari emessi nelle more istruttorie a decreti

“supercautelari”, valendo come contrad­dittorio solo la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice aveva rifiutato le

prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Tale nozione di “contraddittorio” è

sempre rimasta costante (riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382). I decreti

cautelari adottati dal giudice prima della discussione

finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di

prove (“nelle more istruttorie”), non erano impugnabili “per l'ovvia

considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare nelle more

istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc, ciò che sarebbe

stato insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza cautelare

iniziale (Cocchi/ Trezzini, op.

cit., pag. 846 nota 907). La controparte poteva sì sollecitare

una discussione per ottenere la riforma o l'annullamento del decreto cautelare

emesso nelle more istruttorie, ma su tale domanda il giudice statuiva una volta

ancora con un decreto emesso nelle more istruttorie, ossia non impugnabile (Cocchi/ Trezzini, loc. cit.).

5.

Nel

nuovo diritto di procedura la situazione è rimasta sostanzial­mente invariata,

per lo meno nelle cause di divorzio. A un'istanza di provvedimenti cautelari il

giudice fa seguire invero un'udienza, salvo che i fatti siano chiari o non

controversi in base agli atti scritti delle parti (art. 273 cpv. 1 CPC, cui

rinvia per analogia all'art. 276 cpv. 1 seconda frase CPC). E l'udienza deve

consentire alle parti di esprimersi appieno, come l'udienza che il giudice indice

quando adotta provvedimenti superprovvisionali, la quale deve permettergli di pronunciare

“senza indugio” sull'istanza cautelare (art. 265 cpv. 2 CPC). Ora, pronunciare

senza indugio sull'istanza cautelare significa statuire “definitivamente” (per

quanto definitiva possa essere una decisione cautelare), precisando se il

decreto supercautelare va confer­mato, riformato o annullato (Huber in: Sutter-Somm/Hasenböh­ler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess­ordnung, Zurigo/Basilea/Gine­vra

2010, n. 18 ad art. 265). Se le parti non hanno ancora avuto modo – come in

concreto – di determinarsi sulle risultanze istruttorie, il giudice non può

fondarsi su queste ultime ai fini della decisione e non può statuire “definitivamente”

sull'istanza cautelare. Ne segue che un decreto cautelare emesso nelle more istruttorie non può considerarsi appellabile a norma dell'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC.

6.

Si

aggiunga che l'appellabilità di decreti cautelari emessi nelle more istruttorie

apparirebbe di dubbia compatibilità con il diritto federale anche per il fatto

che un procedimento cautelare dev'es­sere definito “senza indugio” (come

ricorda in materia superprov­visionale l'art. 265 cpv. 2 seconda frase CPC). Certo,

la sua durata può risultare proporzionale ai mezzi di prova ammessi dal giudice, per tacere di eventuali altre richieste avanzate dalle

parti nelle more istruttorie, ma ciò non è un motivo per procrastinare la causa.

Le parti vanno rimesse alle loro responsabilità processuali. Devono essere

consapevoli che, fino al momento in cui non è in grado di emanare una decisione

di verosimiglianza (al proposito si applicano per analogia le disposizioni

sulle misure a tutela dell'unione coniugale: FF 2006 pag. 6730 n. 5.20.1),

il giudice non è in grado nemmeno di emanare una decisione impugnabile. Il

giudice, a suo turno, deve limitare l'istruttoria al necessario, la trattazione

di un procedimento cautelare dovendo rispettare tempi stretti. Quanto alla

discussione dei decreti cautelari emanati nelle more istruttorie, essa può senz'altro

avvenire davanti al giudice di primo grado (che già conosce gli atti), nel segno

di una ragionevole economia processuale. L'autorità di ricorso statuirà una

tantum, quando il giudice sarà stato in grado di emanare un provvedimento

cautelare “definitivo”.

7.

Se

ne conclude che nel caso specifico la decisione impugnata del 30 novembre 2011 va

equiparata a un decreto “supercautelare” (o ”superprovvisionale”), non suscettivo

di rimedi giuridici. L'appello va di conseguenza dichiarato irricevibile. L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto inoltre la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel memoriale.

8.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la decisione odierna

si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG). Non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla

controparte per osservazioni. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato

dall'appellante, il beneficio non può entrare in considerazione già per la

circostanza che, versasse pure AP 1 in condizioni economiche difficili, fin dall'inizio

l'appello appariva sprovvisto di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC), tanto

da non avere formato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Le spese

processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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