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Decisione

11.2011.187

Avviso (o diffida) ai debitori: minimo esistenziale del convenuto

25 gennaio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2011.4575 (avviso ai debitori) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con da

AP 1 ,

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 ,

giudicando

sull'appello del 5 dicembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa

dal Pretore aggiunto il 18 novembre 2011;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 26 gennaio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto

di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 4

novembre 2001 da AP 1 (1969) e AO 1 (1981), cittadina libanese, omologando una

convenzione sugli effetti del divorzio in cui il primo si impegnava a versare alla

seconda un contributo indicizzato di fr. 1000.– mensili fino al 31

dicembre 2014 e un contributo indicizzato per

ognuno dei figli S__________ (nato l'11 novembre 2003) e D__________

(nato il 5 dicembre 2004) di fr. 800.– mensili fino al 7° compleanno, di fr. 1000.–

fino al 31 dicembre 2014 e di fr. 1300.– fino alla maggiore età o al termine degli studi (assegni familiari non compresi).

A quel momento il reddito del marito ammontava a fr. 5983.50 (indennità

di disoccupazione, senza assegni familiari) e il relativo fabbisogno minimo a

fr. 3086.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo

dell'alloggio fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 306.90, premio

dell'assicurazione RC fr. 30.–). AP 1 si è risposato il 25 luglio 2011 con __________,

cittadina libanese.

B. Il

25 ottobre 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, perché ordinasse al datore di lavoro del marito, la __________ (che gestisce

il “__________” a __________), di trattenere dallo stipendio di lui la somma di

fr. 3000.– mensili a titolo di contributo alimentare per lei e i figli. All'udienza

del 17 novembre 2011, indetta per il contraddittorio, essa ha desistito dal

chiedere la trattenuta per il contributo di mantenimento in favore dei figli,

avendo ceduto il relativo credito all'ufficio cantonale preposto all'anticipo

delle pensioni alimentari. Il convenuto da parte sua ha chiesto di respingere

l'istanza, facendo valere di essersi risposato e di spendere fr. 1350.– mensili

per l'alloggio, sicché il suo stipendio di fr. 2837.89 mensili netti non basta

nemmeno per garantirgli la copertura del fabbisogno minimo, mentre la seconda

moglie è ancora alla ricerca di un lavoro.

C. In

accoglimento parziale dell'istanza, con decisione del 18 novembre 2011 il

Pretore aggiunto ha ordinato alla __________ di trattenere con effetto

immediato dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 630.– mensili e di riversarlo

su un conto bancario intestato all'istante. Le spese processuali di fr. 200.–

sono state poste nella misura di fr. 160.– a carico del­l'istante e per il

resto a carico del convenuto, senza assegnazione di ripetibili. La richiesta di

assistenza giudiziaria avanzata da AP 1 è stata respinta.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con uno

scritto del 5 dicembre 2011 così formulato:

Appello

contro la sentenza del 18 novembre 2011

L'affitto

dell'appartamento è di fr. 1350.– a mio carico. La signora __________ [è]

arrivata in Svizzera il 4 novembre 2011 e non ha ancora un permesso di lavoro e

non riceve alcuni soldi dalla disoccupazione.

Il mio

fabbisogno [è] ora superiore a fr. 2837.90 (mio stipendio).

Distinti

saluti

AP 1

L'atto

non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Un avviso ai creditori per il pagamento di contributi alimentari

dovuti all'ex coniuge (art. 132 cpv. 1 CC) è emanato con la procedura sommaria

(art. 271 lett. i CPC) ed è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv.

1.

CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato. Presentato l'ultimo giorno

utile, l'appello in rassegna è inoltre tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che AP 1 non versa più

contributi alimentari dal settembre del 2011, ovvero da quando non percepisce più

indennità di disoccupazione. Egli non ha trascurato che rispetto al momento del

divorzio il reddito di lui è calato a fr. 2387.89 mensili, ma ha considerato

che da allora è sceso anche il relativo fabbisogno minimo, il costo

dell'alloggio essendo passato da fr. 1550.– a fr. 1350.– mensili. E

siccome il convenuto abita nel nuovo appartamento insieme con la seconda

moglie, nel fabbisogno minimo di lui va computata solo la metà della spesa (fr.

650.

– mensili), anche se __________ non ha alcun reddito. Gli rimane così – ha

concluso il primo giudice – una disponibilità di fr. 626.90 men­sili che può

erogare all'istante come contributo alimentare. Onde la trattenuta di stipendio

per fr. 630.– mensili.

3.

Nell'appello

il convenuto ribadisce che la sua locazione ammonta a fr. 1350.– mensili e che

la sua seconda moglie non consegue alcun reddito, non avendo ancora un permesso

di lavoro. Sta di fatto che il Pretore si è dipartito proprio dai medesimi accertamenti.

Ha ritenuto nondimeno che nel fabbisogno minimo del convenuto andasse computata

solo la metà del costo del nuovo alloggio, abitando egli nell'appartamento

insieme con la seconda moglie, mentre la circostanza che __________ sia senza

redditi non è – secondo il Pretore aggiunto – di rilievo ai fini del giudizio.

Con tale motivazione l'appellante non si confronta neppure di scorcio. Non

pretende che sia erroneo inserire nel suo fabbisogno minimo soltanto la metà

del nuovo canone di locazione (fr. 650.– mensili) né che occorra tenere

conto dell'indigenza in cui si trova la sua attuale moglie. Totalmente privo di

motivazione, l'appello si rivela quindi, già a un primo esame, irricevibile.

4.

È

vero che il metodo di calcolo adottato dal primo giudice non è conforme alla

giurisprudenza. Certo, il principio da cui si è dipartito il Pretore aggiunto è

corretto, nel senso che una trattenuta di stipendio fondata su un avviso o una

diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel caso

in cui la situazione del convenuto sia peggiorata dopo l'emanazione del titolo addotto

a sostegno dell'istanza, almeno il minimo esistenziale di lui calcolato secondo

la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (DTF 110 II 15 consid. 4;

analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006,

consid. 2.1). Tuttavia il minimo esistenziale del diritto esecutivo nel caso di

un debitore sposato che vive insieme con la moglie non si determina in base al

minimo esistenziale per debitori soli, né si divide a metà il costo

dell'alloggio. Il metodo di calcolo corretto è quello illustrato in DTF 114 III

17.

in basso, cui si riferisce anche la tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF (FU 68/2009

pag. 6294 cifra IV n. 1).

Ciò non

significa, ad ogni modo, che nella fattispecie la decisione del Pretore aggiunto

sia sfavorevole al convenuto. Secondo il diritto esecutivo, in effetti, un

debitore escusso per contributi di manteni­mento con redditi insufficienti a

coprire il proprio minimo esistenziale (compresi i contributi alimentari

necessari al sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia

intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore veda intaccato il

proprio (DTF 110 II 15 in fondo con richiami). Un esempio concreto è

chiaramente riprodotto nella sentenza pubblicata in DTF 105 III 48. AP 1 non pretende

che, calcolando il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo sulla scorta

di tali criteri, la trattenuta litigiosa (fr. 630.– mensili) risulterebbe eccessiva.

Su questo punto l'appello sfugge dunque a qualsiasi disamina.

5.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la

situazione economica manifestamente difficile in cui versa l'appellante induce

a prescindere equitativamente da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni.

6.

Quanto

ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), in materia di avvisi ai debitori il ricorso in materia

civile è in linea di principio ammissibile (DTF 134 III 668 consid. 1.1), ma in

concreto il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– a norma

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (trattenuta di fr. 630.– per 38 mesi).

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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