11.2011.187
Avviso (o diffida) ai debitori: minimo esistenziale del convenuto
25 gennaio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.187
Data decisione, Autorità:
25.01.2012, ICCA
Titolo:
Avviso (o diffida) ai debitori: minimo esistenziale del convenuto
AVVISO AI DEBITORI
art. 132 cpv. 1 CC
art. 177 CC
art. 291 CC
Incarto n.
11.2011.187
Lugano,
25 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei
giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2011.4575 (avviso ai debitori) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con da
AP 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ,
giudicando
sull'appello del 5 dicembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore aggiunto il 18 novembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 gennaio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 4
novembre 2001 da AP 1 (1969) e AO 1 (1981), cittadina libanese, omologando una
convenzione sugli effetti del divorzio in cui il primo si impegnava a versare alla
seconda un contributo indicizzato di fr. 1000.– mensili fino al 31
dicembre 2014 e un contributo indicizzato per
ognuno dei figli S__________ (nato l'11 novembre 2003) e D__________
(nato il 5 dicembre 2004) di fr. 800.– mensili fino al 7° compleanno, di fr. 1000.–
fino al 31 dicembre 2014 e di fr. 1300.– fino alla maggiore età o al termine degli studi (assegni familiari non compresi).
A quel momento il reddito del marito ammontava a fr. 5983.50 (indennità
di disoccupazione, senza assegni familiari) e il relativo fabbisogno minimo a
fr. 3086.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo
dell'alloggio fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 306.90, premio
dell'assicurazione RC fr. 30.–). AP 1 si è risposato il 25 luglio 2011 con __________,
cittadina libanese.
B. Il
25 ottobre 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, perché ordinasse al datore di lavoro del marito, la __________ (che gestisce
il “__________” a __________), di trattenere dallo stipendio di lui la somma di
fr. 3000.– mensili a titolo di contributo alimentare per lei e i figli. All'udienza
del 17 novembre 2011, indetta per il contraddittorio, essa ha desistito dal
chiedere la trattenuta per il contributo di mantenimento in favore dei figli,
avendo ceduto il relativo credito all'ufficio cantonale preposto all'anticipo
delle pensioni alimentari. Il convenuto da parte sua ha chiesto di respingere
l'istanza, facendo valere di essersi risposato e di spendere fr. 1350.– mensili
per l'alloggio, sicché il suo stipendio di fr. 2837.89 mensili netti non basta
nemmeno per garantirgli la copertura del fabbisogno minimo, mentre la seconda
moglie è ancora alla ricerca di un lavoro.
C. In
accoglimento parziale dell'istanza, con decisione del 18 novembre 2011 il
Pretore aggiunto ha ordinato alla __________ di trattenere con effetto
immediato dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 630.– mensili e di riversarlo
su un conto bancario intestato all'istante. Le spese processuali di fr. 200.–
sono state poste nella misura di fr. 160.– a carico dell'istante e per il
resto a carico del convenuto, senza assegnazione di ripetibili. La richiesta di
assistenza giudiziaria avanzata da AP 1 è stata respinta.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con uno
scritto del 5 dicembre 2011 così formulato:
Appello
contro la sentenza del 18 novembre 2011
L'affitto
dell'appartamento è di fr. 1350.– a mio carico. La signora __________ [è]
arrivata in Svizzera il 4 novembre 2011 e non ha ancora un permesso di lavoro e
non riceve alcuni soldi dalla disoccupazione.
Il mio
fabbisogno [è] ora superiore a fr. 2837.90 (mio stipendio).
Distinti
saluti
AP 1
L'atto
non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Un avviso ai creditori per il pagamento di contributi alimentari
dovuti all'ex coniuge (art. 132 cpv. 1 CC) è emanato con la procedura sommaria
(art. 271 lett. i CPC) ed è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv.
1.
CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato. Presentato l'ultimo giorno
utile, l'appello in rassegna è inoltre tempestivo.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che AP 1 non versa più
contributi alimentari dal settembre del 2011, ovvero da quando non percepisce più
indennità di disoccupazione. Egli non ha trascurato che rispetto al momento del
divorzio il reddito di lui è calato a fr. 2387.89 mensili, ma ha considerato
che da allora è sceso anche il relativo fabbisogno minimo, il costo
dell'alloggio essendo passato da fr. 1550.– a fr. 1350.– mensili. E
siccome il convenuto abita nel nuovo appartamento insieme con la seconda
moglie, nel fabbisogno minimo di lui va computata solo la metà della spesa (fr.
650.
– mensili), anche se __________ non ha alcun reddito. Gli rimane così – ha
concluso il primo giudice – una disponibilità di fr. 626.90 mensili che può
erogare all'istante come contributo alimentare. Onde la trattenuta di stipendio
per fr. 630.– mensili.
3.
Nell'appello
il convenuto ribadisce che la sua locazione ammonta a fr. 1350.– mensili e che
la sua seconda moglie non consegue alcun reddito, non avendo ancora un permesso
di lavoro. Sta di fatto che il Pretore si è dipartito proprio dai medesimi accertamenti.
Ha ritenuto nondimeno che nel fabbisogno minimo del convenuto andasse computata
solo la metà del costo del nuovo alloggio, abitando egli nell'appartamento
insieme con la seconda moglie, mentre la circostanza che __________ sia senza
redditi non è – secondo il Pretore aggiunto – di rilievo ai fini del giudizio.
Con tale motivazione l'appellante non si confronta neppure di scorcio. Non
pretende che sia erroneo inserire nel suo fabbisogno minimo soltanto la metà
del nuovo canone di locazione (fr. 650.– mensili) né che occorra tenere
conto dell'indigenza in cui si trova la sua attuale moglie. Totalmente privo di
motivazione, l'appello si rivela quindi, già a un primo esame, irricevibile.
4.
È
vero che il metodo di calcolo adottato dal primo giudice non è conforme alla
giurisprudenza. Certo, il principio da cui si è dipartito il Pretore aggiunto è
corretto, nel senso che una trattenuta di stipendio fondata su un avviso o una
diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel caso
in cui la situazione del convenuto sia peggiorata dopo l'emanazione del titolo addotto
a sostegno dell'istanza, almeno il minimo esistenziale di lui calcolato secondo
la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (DTF 110 II 15 consid. 4;
analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006,
consid. 2.1). Tuttavia il minimo esistenziale del diritto esecutivo nel caso di
un debitore sposato che vive insieme con la moglie non si determina in base al
minimo esistenziale per debitori soli, né si divide a metà il costo
dell'alloggio. Il metodo di calcolo corretto è quello illustrato in DTF 114 III
17.
in basso, cui si riferisce anche la tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF (FU 68/2009
pag. 6294 cifra IV n. 1).
Ciò non
significa, ad ogni modo, che nella fattispecie la decisione del Pretore aggiunto
sia sfavorevole al convenuto. Secondo il diritto esecutivo, in effetti, un
debitore escusso per contributi di mantenimento con redditi insufficienti a
coprire il proprio minimo esistenziale (compresi i contributi alimentari
necessari al sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia
intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore veda intaccato il
proprio (DTF 110 II 15 in fondo con richiami). Un esempio concreto è
chiaramente riprodotto nella sentenza pubblicata in DTF 105 III 48. AP 1 non pretende
che, calcolando il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo sulla scorta
di tali criteri, la trattenuta litigiosa (fr. 630.– mensili) risulterebbe eccessiva.
Su questo punto l'appello sfugge dunque a qualsiasi disamina.
5.
Le
spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la
situazione economica manifestamente difficile in cui versa l'appellante induce
a prescindere equitativamente da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni.
6.
Quanto
ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), in materia di avvisi ai debitori il ricorso in materia
civile è in linea di principio ammissibile (DTF 134 III 668 consid. 1.1), ma in
concreto il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– a norma
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (trattenuta di fr. 630.– per 38 mesi).
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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