11.2011.189
Blocco del registro fondiario e domanda di informazione da terzi
28 febbraio 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2011.189
Data decisione, Autorità:
28.02.2013, ICCA
Titolo:
Blocco del registro fondiario e domanda di informazione da terzi
DOMANDA DI EDIZIONE
RESTRIZIONE DEL POTERE DI DISPORRE
SEPARAZIONE CONIUGALE
art. 170 CC
art. 178 CC
art. 211 CPC-TI
Incarto n.
11.2011.189
Lugano
28 febbraio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2011.339 (separazione:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 29 novembre 2011 da
RE 1
RE 3 (1993) e
RE 2 (1994), __________
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
CO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello (“reclamo”) presentato il 16 dicembre 2011 da RE 1, RE 2 e RE 3
contro la decisione emessa dal Pretore il 2 dicembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1946), cittadino egiziano, e RE 1 (1964) si sono sposati __________
il 15 luglio 1992, ma la registrazione ufficiale della loro unione è avvenuta solo
il 15 gennaio 1998. Dal matrimonio sono nati RE 3 (il 4 luglio 1993), RE 2 (il 28 giugno
1994), N__________ (il 26 giugno 2001) e S__________ (il 13 giugno 2004). La
famiglia è vissuta in Svizzera fino al 2004 per poi trasferirsi in Egitto.
B. Il
18 luglio 2006 CO 1 e RE 1 hanno rilasciato in favore di __________ una procura
per la vendita della particella n. 674 RFD di __________, sezione di __________,
appartenente ai figli RE 3 e RE 2 in ragione di un mezzo ciascuno, al prezzo di
almeno fr. 560 000.–. Con atto pubblico del 28 novembre 2006 rogato dal
notaio __________ l'immobile è stato venduto per fr. 800 000.– all'avv. __________
tramite la ripresa del debito ipotecario di fr. 558 506.– e pagamento
del saldo di fr. 241 494.– entro il 31 dicembre 2008. La compravendita è stata iscritta
nel registro fondiario il 5 dicembre 2006. Il 1° maggio 2008 l'avvocato __________ ha poi venduto l'immobile alle medesime condizioni (prezzo e modalità di
pagamento) ad __________. L'atto, rogato nuovamente dal notaio __________, non
è però stato iscritto nel registro fondiario.
C. CO 1
e RE 1 si sono separati nel marzo del 2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale __________ per stabilirsi a __________. Nel 2009 anche la moglie e i
figli sono rientrati in Svizzera, stabilendosi a __________. Nell'ambito di una causa di separazione su richiesta
unilaterale promossa il 23 dicembre 2009 da RE 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, con decreto supercautelare del 20 ottobre
2011 il Pretore ha disposto il blocco di ogni credito di pertinenza di RE 3 e RE
2 nei confronti dell'avvocato __________,
e segnatamente quello di fr. 241
494.– esigibile dal 31 dicembre 2008 (inc.
OA.2009.809).
D. Il
29 novembre 2011 RE 1 ha presentato per sé e per i figli RE 2 e RE 2 un'“istanza
cautelare con richiesta di edizione di documenti” nei confronti di CO 1, chiedendo
di ordinare – previa concessione del gratuito patrocinio in favore di RE 3 – il
blocco della nota particella n. 674, l'edizione dal notaio __________ dell'atto
pubblico da lui rogato il 1° maggio 2008 tra __________ e __________,
l'edizione dallo stesso avvocato __________ del contratto di locazione dell'immobile
e l'ingiunzione ai conduttori dell'immobile di produrre un elenco dettagliato della
mobilia e delle suppellettili presenti nello stabile, vietando loro qualsiasi atto
di disposizione “relativo a questi oggetti che esuli dall'uso quotidiano per vivere
all'interno dell'immobile”. Statuendo il 2 dicembre 2011, il Pretore ha respinto
l'istanza, ponendo le spese giudiziarie di fr. 200.– solidalmente a carico
degli istanti e rifiutando a RE 3 il gratuito patrocinio.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1, RE 3 e RE 2 sono insorti con un appello (“reclamo”)
del 16 dicembre 2011 in cui chiedono di accogliere la loro istanza e di
concedere a RE 3 il gratuito patrocinio davanti a entrambi i gradi di giurisdizione.
Il memoriale non è stato intimato a CO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto
processuale civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore
(art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore
al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta
in concreto il 2 dicembre 2011.
2. Nella
fattispecie la petizione di separazione è stata introdotta il 23 dicembre 2009,
di modo che davanti al Pretore la procedura continua a essere retta dal vecchio
diritto cantonale. Nell'ambito di tale causa RE 1, RE 3 e RE 2
hanno chiesto al Pretore il 29 novembre 2011, con un'unica istanza
cautelare, di ordinare il blocco di un fondo, l'edizione di un
rogito da un pubblico ufficiale e l'edizione di determinata documentazione da
terzi.
a) Per
quel che riguarda il blocco del registro fondiario, nell'ambito di una causa di
divorzio (o di separazione) una tale misura può effettivamente essere chiesta
come provvedimento cautelare in applicazione analogica dell'art. 178 cpv. 1 e 3
CC (DTF 120 III 69 consid. 2a). Ora, i decreti cautelari intimati dai Pretori nelle
cause di separazione (o di divorzio) dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili, dandosi
procedura sommaria (art. 276 con rinvio all'art. 271 CPC), entro dieci giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie
patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
b) La
richiesta di documenti da terzi poteva fondarsi tanto sul diritto sostanziale (come
domanda di informazione a norma dell'art. 170 cpv. 2 CC) quanto sul diritto
processuale (come domanda di edizione giusta l'art. 211 CPC ticinese). Analogo
principio vige, del resto, per l'obbligo di collaborazione secondo l'odierno art.
160 CPC. Si fondasse sull'una o sull'altra norma, comunque fosse, nel caso in
cui pendesse già una causa di separazione, di divorzio o di protezione dell'unione
coniugale, nel diritto ticinese una domanda di informazione fondata sull'art.
170 cpv. 2 CC si attuava a sua volta attraverso l'istituto dell'edizione (Rep.
1999 pag. 146 consid. 2; 1997 pag. 123 consid. 3 con richiami; v. anche RtiD
I-2004 pag. 595 n. 77c; I CCA, sentenza inc. 11.2007.107 del 23 luglio 2007,
consid. 2).
Nel
caso in esame l'istanza del 29 novembre 2011 si inseriva – per ammissione degli
istanti medesimi – “nell'ambito della causa di separazione giudiziale”, ciò che
ha riconosciuto anche il Pretore, per il quale l'istanza si innestava “nelle more
del procedimento di separazione (OA.2009.809)”. Mal si comprende quindi perché egli
l'abbia considerata un'istanza cautelare. Si trattava in realtà di una domanda
di edizione da terzi formulata come istanza di assunzione suppletoria di prove
(art. 192 cpv. 1 CPC ticinese). Ora, sull'ammissibilità di un'assunzione
suppletoria il giudice statuiva con ordinanza, mentre sulla proponibilità di un'edizione
da terzi (art. 206 e 207 CPC ticinese) decideva mediante decreto (art. 213a CPC
ticinese; Rep. 1997 pag. 124 consid. 4), impugnabile “nel termine ordinario”
(art. 96 cpv. 2 e 4 CPC ticinese). Il problema è che nella fattispecie
l'impugnabilità di un simile decreto è disciplinata dal nuovo diritto. Che
quindi sull'ammissibilità di nuovi mezzi di prova (art. 229 CPC) il giudice avesse
emanato “un'altra decisione” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 15 ad art. 319) o una disposizione ordinatoria processuale (Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. II; Berna 2012 n. 18 ad art. 229; Brunner in: Oberhammer [curatore],
Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 12 ad art. 319), contro la sua decisione sarebbe
stato dato unicamente reclamo (art. 319 lett. b CPC).
c) Ciò
premesso, nella misura in cui è diretto contro il diniego di misure provvisionali
(blocco del registro fondiario), l'appello, introdotto nel
termine di dieci giorni, è ricevibile, il valore della menzionata particella n.
674 superando manifestamente fr. 10 000.–. Quanto al reclamo
contro il rifiuto dell'edizione di documenti da terzi, questa Camera civile è
abilitata a statuire su reclamo solo nei casi in cui sia impugnata una
decisione sulla ricusazione, in cui una parte si dolga di ritardata giustizia o
in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione (art. 48 lett. a
n. 2 e n. 8 LOG). Il reclamo in questione rientrerebbe dunque nelle
attribuzioni della terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiamando
espressamente l'art. 319 lett. b CPC. Per ragioni di economia processuale e di unità
della materia si giustifica nondimeno, eccezionalmente, di trattare l'atto in
concreto senza disgiungere i due rimedi.
3. Nella
decisione impugnata il Pretore, dopo avere constatato che le richieste cautelari
degli istanti erano correlate alla vendita della particella n. 674, ha ricordato che con decreto supercautelare 20 ottobre 2011 egli aveva già bloccato ogni credito
nei confronti dell'avvocato __________, ordinando a quest'ultimo di presentare la
distinta dei pagamenti eseguiti. Nulla avendo costui esibito, il primo giudice ne
ha dedotto che il legale non aveva proceduto ad alcun versamento. Se non che, per
il Pretore le pretese degli
istanti erano in realtà di natura contrattuale verso terzi, estranei
quindi alla procedura di separazione. Le richieste erano bensì dirette contro CO
1, ma questi non è proprietario del fondo né depositario
del rogito o del contratto di locazione. Onde, in definitiva, la carenza di
legittimazione passiva del convenuto e il rigetto dell'istanza.
4. Gli
appellanti sottolineano che RE 1 ha
sempre contestato la validità della compravendita immobiliare tra i figli e l'avvocato
__________, poiché avvenuta sotto minaccia da parte del marito e a un prezzo
notevolmente inferiore a quello di mercato. Ribadiscono che CO 1, oltre a non
versare i contributi alimentari decisi dal Pretore, non dà informazioni sulla
sua situazione finanziaria né spiega i motivi della vendita dell'immobile. Fanno
valere inoltre che qualora il nuovo acquirente del fondo, con il quale CO 1 era
in affari, facesse iscrivere l'atto di compravendita nel registro fondiario sarebbe
per loro impossibile esigere in seguito la retrocessione dell'immobile o il versamento
del valore effettivo, ciò che recherebbe loro un pregiudizio difficilmente
riparabile. Il dubbio che la compravendita sia avvenuta per interessi personali
di CO 1 è poi comprovata, a loro dire, dal fatto che all'avv. __________ non è
mai stato chiesto il pagamento del saldo.
Gli
appellanti soggiungono altresì che l'edizione di documenti (presentata “in base
all'art. 261 e 254 segg. CPC”) poteva solo essere diretta verso terzi, terzi
che sono direttamente legati a CO 1, il quale ha “concluso questo rogito per
interessi personali a danno dei figli minori”. Le questioni sollevate nell'istanza
non riguarderebbero dunque contestazioni di mera indole contrattuale, bensì il
rapporto tra le parti nella causa di separazione relativamente ai contributi
alimentari e allo scioglimento del regime matrimoniale. Tant'è – epilogano gli
appellanti – che il Pretore, a conoscenza dei fatti, ha bloccato ogni credito di pertinenza di RE 3 e RE 2 nei confronti dell'avvocato
__________. In definitiva gli appellanti ribadiscono
il fondamento della loro richiesta, contestando la carenza di legittimazione
passiva di CO 1.
Fatti
I. Sull'appello
5. Relativamente al blocco del registro fondiario, gli istanti hanno
invocato davanti al Pretore l'art. 80 cpv. 6 lett. a del regolamento per il
registro fondiario (abrogato il 31 dicembre 2011), in base al quale un blocco
era menzionato nel registro se il giudice lo ordinava a protezione dell'unione
coniugale (art. 178 CC). Ora, già si è detto che una tale
misura può essere adottata come provvedimento cautelare
in una causa di divorzio (o separazione) in applicazione analogica dell'art.
178 cpv. 1 e 3 CC (sopra, consid. 2a). Correttamente la richiesta è stata diretta
perciò nei confronti del coniuge. L'istanza tuttavia, oltre che dalla moglie, è
stata presentata da RE 3 e RE 2, figli che non possono essere parti a una causa
di separazione. Né, per avventura, il figlio minorenne poteva presentare
conclusioni autonome attraverso un curatore, l'istanza non vertendo sull'attribuzione
della custodia o dell'autorità parentale, sulle relazioni personali o su misure
a protezione del figlio (art. 147 cpv. 2 vCC e 300 cpv. 2 CPC). Nella misura in
cui era stata introdotta da RE 3 e RE 2, l'istanza andava quindi respinta già per tale motivo e al proposito l'appello si rivela d'acchito irricevibile.
Per quel
che riguarda il merito della richiesta, è indubbio
che la nota particella n. 674 è intestata a __________, il quale è pacificamente
estraneo alla causa di separazione tra CO 1 e RE 1, e che l'art. 178 CC è
applicabile solo tra coniugi, non per garantire pretese di questi ultimi verso
terzi. Certo, ove un coniuge si celi dietro terzi (persone fisiche o
giuridiche) per eludere i propri obblighi familiari si può ignorare
il
dualismo
giuridico e applicare l'art. 178 cpv. 2 CC per analogia anche nei
confronti di terzi (sentenza del Tribunale federale 5A_259/2010 del 26 aprile
2012, consid. 7.3.2.2). Nella fattispecie, tuttavia, a un sommario esame, nulla
rende verosimile che sotto una qualsiasi forma CO 1 sia il proprietario
del fondo in questione.
Per il
resto non è dato a divedere, né RE 1 spiega, come mai per assicurare le basi
economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante
dall'unione coniugale andrebbe decretato nel caso specifico il blocco del
registro fondiario. L'immobile, già appartenente in comproprietà a RE 3 e RE 2,
non influisce sugli obblighi di mantenimento di CO 1 verso la famiglia né
rientra nella liquidazione del regime matrimoniale. Il fatto che RE 1 intenda
chiedere per conto dei figli l'invalidazione del contratto di compravendita con
l'avvocato __________ esula manifestamente dalla procedura di separazione. Né
in quest'ultima rientrano pretese dei figli RE 3 e RE 2 in restituzione del saldo della compravendita immobiliare, che se mai possono essere fatte valere
con un’azione di responsabilità contro il padre (art. 327 CC). Ne discende che
su questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.
Considerandi
II. Sul
reclamo
6.
Per
quanto attiene alla richiesta di edizione di documenti da terzi, con il reclamo
(sopra, consid. 2b) possono essere censurati l'applicazione
errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Nei casi non
espressamente previsti dalla legge, inoltre, il reclamo è ammissibile
soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art.
319.
lett. b n. 2 CPC), ovvero di un pregiudizio che nemmeno una decisione finale
favorevole può rimediare appieno. Quanto alla natura di tale pregiudizio, il
Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che qualora una decisione possa causare
un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art.
93.
cpv. 1 lett. a LTF, a maggior ragione essa può provocare un pregiudizio
difficilmente riparabile giusta l'art. 319 lett. b n. 2 CPC (DTF 137 III 384 consid.
2.
). La terza Camera civile del Tribunale d'appello ha stabilito al riguardo
che un pregiudizio difficilmente riparabile può essere anche di mero fatto,
determinante essendo per finire la sua rilevanza nel processo. In altri termini,
la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del
reclamante nel processo in modo tale che non sia più possibile porvi rimedio in
seguito nemmeno con la decisione di merito (RtiD II-2012 pag. 882 e 884).
a) Nella
fattispecie la procedura civile svizzera non prevede
espressamente l'impugnabilità di una
decisione sull'ammissibilità di nuove prove, sicché in concreto la reclamante
doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
cagionato dal mancato accoglimento delle edizioni da terzi. Nel memoriale però
essa non allude a nessun pregiudizio, tanto meno difficilmente riparabile,
fermo restando che di regola una decisione sull'assunzione
di prove non crea pregiudizi difficilmente riparabili (DTF 134 III 191 consid. 2.3). Eventuali
eccezioni (rischio di scomparsa della prova, violazione della sfera
privata di una parte o di un terzo, violazione di segreti professionali o
commerciali, salvaguardia di segreti: sentenza del Tribunale
federale 4P.117/1998 del 26 ottobre 1998 consid. 1b/bb/aaa, pubblicata in: SJ
121/1999 I 186) esulano palesemente dalla fattispecie. Al riguardo il reclamo
si dimostra perciò irricevibile.
b) Si
volesse del resto, per avventura, presumere il rischio di pregiudizio difficilmente
riparabile ed esaminare la fondatezza delle richieste di prova formulate con l'istanza,
il reclamo non avrebbe miglior esito. Secondo l'art. 206 cpv. 1 CPC ticinese i
terzi erano tenuti alla produzione di documenti in loro possesso che apparivano
rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa. Tale mezzo di prova doveva
riferirsi al procedimento nel quale la richiesta s'innestava (in concreto la
causa di separazione) e i documenti richiesti dovevano riferirsi all'oggetto della
lite, ovvero incidere sulle conseguenze della separazione. Se non che, nel caso
in rassegna la documentazione richiesta concerne rapporti contrattuali fra terzi
sorti in esito alla vendita dell'immobile da parte di RE 3 e RE 2 all'avv. __________. Essi non hanno
alcuna rilevanza per la causa di separazione, giacché non influiscono né sull'ammontare
dei contributi di mantenimento né sulla liquidazione del regime dei beni. Per
di più, eventuali debiti di CO 1 nei confronti del nuovo compratore del fondo
non risultano, con ogni verosimiglianza, dall'atto di compravendita rogato dal
notaio __________, ma vanno chiesti se mai al debitore medesimo.
c) Quanto
al diritto di informazione del coniuge fondato sull'art. 170 cpv. 1 CC, oggetto
di una tale domanda può essere ogni circostanza correlata direttamente o
indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 9 ad art. 170 CC; Leuba in: Commentaire romand, CC I, n. 9
ad art. 170). L'art. 170 cpv. 2 CC permette di ottenere informazioni su beni appartenenti
all'altro coniuge e a terzi che si identifichino economicamente con il coniuge
in questione. La pretesa va diretta contro il coniuge e non contro il terzo (Bräm, op. cit.,
n. 20 ad art. 170 CC). Sta di fatto che, come si è rilevato, nella
fattispecie i documenti richiesti non sono suscettibili di fornire ragguagli alla
moglie sulla situazione finanziaria e patrimoniale del marito e non sono in relazione
quindi con eventuali pretese di contributo alimentare o di liquidazione del
regime dei beni. La moglie, in sintesi, non ha alcun interesse giuridicamente
protetto a ottenere le informazioni richieste. Ne discende che la decisione impugnata non pregiudica la posizione di RE 1, onde l'infondatezza del
reclamo.
III. Sul
gratuito patrocinio davanti al Pretore
7.
Il Pretore ha rifiutato a RE 3 il gratuito patrocinio poiché fin
dall'inizio l'istanza cautelare “poteva essere considerata priva di ogni
possibilità di esito favorevole”. Gli appellanti contestano ciò, sostenendo che
la richiesta era oggettivamente e giuridicamente sostenibile. A prescindere dal fatto però che non si intravede – né i
reclamanti spiegano – quale sia l'interesse
giuridicamente protetto di RE 1 e RE 2 a impugnare il diniego del
gratuito patrocinio in favore di RE 3, quest'ultima non è pacificamente parte
nella causa di separazione tra i genitori in cui si inserisce l'“istanza
cautelare con domanda di edizione di documenti”. E siccome titolare della
pretesa è esclusivamente la parte al processo, ad esclusione di terzi (Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 458 in fondo), l'istanza introdotta da RE 3 appariva sin dall'inizio priva di probabilità di
successo. Al riguardo l'appello si rivela privo di consistenza.
IV. Sugli
oneri processuali, le ripetibili
e il
gratuito patrocinio in appello
8.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza degli appellanti
(art. 106 cpv. 1 CPC). Le loro difficili condizioni economiche in cui essi
versano (RE 1 è a carico della pubblica assistenza)
giustificano tuttavia di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema
di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato per osservazioni alla
controparte, che non ha sopportato costi. Circa la richiesta di assistenza
giudiziaria avanzata in questa sede, essa non può trovare accoglimento, giacché
i rimedi giuridici apparivano fin dall'inizio senza possibilità di successo
(art. 117 cpv. 1 lett. b CPC), tanto da non essere stati notificati – appunto –
alla controparte.
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr.
30.
000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Nella misura in cui é
ricevibile, il reclamo è respinto.
3. Non si riscuotono spese processuali.
4. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da RE 3 è respinta.
5. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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