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Decisione

11.2011.189

Blocco del registro fondiario e domanda di informazione da terzi

28 febbraio 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

5. Relativamente al blocco del registro fondiario, gli istanti hanno

invocato davanti al Pretore l'art. 80 cpv. 6 lett. a del regolamento per il

registro fondiario (abrogato il 31 dicembre 2011), in base al quale un blocco

era menzionato nel registro se il giudice lo ordinava a protezione dell'unione

coniugale (art. 178 CC). Ora, già si è detto che una tale

misura può essere adottata come provvedimento cautelare

in una causa di divorzio (o separazione) in applicazione analogica dell'art.

178 cpv. 1 e 3 CC (sopra, consid. 2a). Correttamente la richiesta è stata diretta

perciò nei confronti del coniuge. L'istanza tuttavia, oltre che dalla moglie, è

stata presentata da RE 3 e RE 2, figli che non possono essere parti a una causa

di separazione. Né, per avventura, il figlio minorenne poteva presentare

conclusioni autonome attraverso un curatore, l'istanza non vertendo sull'attribuzione

della custodia o dell'autorità parentale, sulle relazioni personali o su misure

a protezione del figlio (art. 147 cpv. 2 vCC e 300 cpv. 2 CPC). Nella misura in

cui era stata introdotta da RE 3 e RE 2, l'istanza andava quindi respinta già per tale motivo e al proposito l'appello si rivela d'acchito irricevibile.

Per quel

che riguarda il merito della richiesta, è indubbio

che la nota particella n. 674 è intestata a __________, il quale è pacificamente

estraneo alla causa di separazione tra CO 1 e RE 1, e che l'art. 178 CC è

applicabile solo tra coniugi, non per garantire pretese di questi ultimi verso

terzi. Certo, ove un coniuge si celi dietro terzi (persone fisiche o

giuridi­che) per eludere i propri obblighi familiari si può ignorare

il

dualismo

giuridico e applicare l'art. 178 cpv. 2 CC per analogia anche nei

confronti di terzi (sentenza del Tribunale federale 5A_259/2010 del 26 aprile

2012, consid. 7.3.2.2). Nella fattispecie, tuttavia, a un sommario esame, nulla

rende verosimile che sotto una qualsiasi forma CO 1 sia il proprietario

del fondo in questione.

Per il

resto non è dato a divedere, né RE 1 spiega, come mai per assicurare le basi

economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante

dall'unione coniugale andrebbe decretato nel caso specifico il blocco del

registro fondiario. L'immobile, già appartenente in comproprietà a RE 3 e RE 2,

non influisce sugli obblighi di mantenimento di CO 1 verso la famiglia né

rientra nella liquidazione del regime matrimoniale. Il fatto che RE 1 intenda

chiedere per conto dei figli l'invalidazione del contratto di compravendita con

l'avvocato __________ esula manifestamente dalla procedura di separazione. Né

in quest'ultima rientrano pretese dei figli RE 3 e RE 2 in restituzione del saldo della compravendita immobiliare, che se mai possono essere fatte valere

con un’azione di responsabilità contro il padre (art. 327 CC). Ne discende che

su questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.

Considerandi

II. Sul

reclamo

6.

Per

quanto attiene alla richiesta di edizione di documenti da terzi, con il reclamo

(sopra, consid. 2b) possono essere censurati l'applicazione

errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Nei casi non

espressamente previsti dalla legge, inoltre, il reclamo è ammissibile

soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art.

319.

lett. b n. 2 CPC), ovvero di un pregiudizio che nemmeno una decisione finale

favorevole può rimediare appieno. Quanto alla natura di tale pregiudizio, il

Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che qualora una decisione possa causare

un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art.

93.

cpv. 1 lett. a LTF, a maggior ragione essa può provocare un pregiudizio

difficilmente riparabile giusta l'art. 319 lett. b n. 2 CPC (DTF 137 III 384 consid.

2.

). La terza Camera civile del Tribunale d'appello ha stabilito al riguardo

che un pregiudizio difficilmente riparabile può essere anche di mero fatto,

determinante essendo per finire la sua rilevanza nel processo. In altri termini,

la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del

reclamante nel processo in modo tale che non sia più possibile porvi rimedio in

seguito nemmeno con la decisione di merito (RtiD II-2012 pag. 882 e 884).

a) Nella

fattispecie la procedura civile svizzera non prevede

espressamente l'impugnabilità di una

decisione sull'ammissibilità di nuove prove, sicché in concreto la reclamante

doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

cagionato dal mancato accoglimento delle edizioni da terzi. Nel memoriale però

essa non allude a nessun pregiudizio, tanto meno difficilmente riparabile,

fermo restando che di regola una decisione sull'assunzione

di prove non crea pregiudizi difficilmente riparabili (DTF 134 III 191 consid. 2.3). Eventuali

eccezioni (rischio di scomparsa della prova, violazione della sfera

privata di una parte o di un terzo, violazione di segreti professionali o

commerciali, salvaguardia di segreti: sentenza del Tribunale

federale 4P.117/1998 del 26 ottobre 1998 consid. 1b/bb/aaa, pubblicata in: SJ

121/1999 I 186) esulano palesemente dalla fattispecie. Al riguardo il reclamo

si dimostra perciò irricevibile.

b) Si

volesse del resto, per avventura, presumere il rischio di pregiudizio difficilmente

riparabile ed esaminare la fondatezza delle richieste di prova formulate con l'istanza,

il reclamo non avrebbe miglior esito. Secondo l'art. 206 cpv. 1 CPC ticinese i

terzi erano tenuti alla produzione di documenti in loro possesso che apparivano

rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa. Tale mezzo di prova doveva

riferirsi al procedimento nel quale la richiesta s'innestava (in concreto la

causa di separazione) e i documenti richiesti dovevano riferirsi all'oggetto della

lite, ovvero incidere sulle conseguenze della separazione. Se non che, nel caso

in rassegna la documentazione richiesta concerne rapporti contrattuali fra terzi

sorti in esito alla vendita dell'immobile da parte di RE 3 e RE 2 all'avv. __________. Essi non hanno

alcuna rilevanza per la causa di separazione, giacché non influiscono né sull'ammontare

dei contributi di mantenimento né sulla liquidazione del regime dei beni. Per

di più, eventuali debiti di CO 1 nei confronti del nuovo compratore del fondo

non risultano, con ogni verosimiglianza, dall'atto di compravendita rogato dal

notaio __________, ma van­no chiesti se mai al debitore medesimo.

c) Quanto

al diritto di informazione del coniuge fondato sull'art. 170 cpv. 1 CC, oggetto

di una tale domanda può essere ogni circostanza correlata direttamente o

indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edi­zione, n. 9 ad art. 170 CC; Leuba in: Commentaire romand, CC I, n. 9

ad art. 170). L'art. 170 cpv. 2 CC permette di ottenere informazioni su beni appartenenti

all'altro coniuge e a terzi che si identifichino economicamente con il coniuge

in questione. La pretesa va diretta contro il coniuge e non contro il terzo (Bräm, op. cit.,

n. 20 ad art. 170 CC). Sta di fatto che, come si è rilevato, nella

fattispecie i documenti richiesti non sono suscettibili di fornire ragguagli alla

moglie sulla situazione finanziaria e patrimoniale del marito e non sono in relazione

quindi con eventuali pretese di contributo alimentare o di liquidazione del

regime dei beni. La moglie, in sintesi, non ha alcun interesse giuridicamente

protetto a ottenere le informazioni richieste. Ne discende che la decisione impugnata non pregiudica la posizione di RE 1, onde l'infondatezza del

reclamo.

III. Sul

gratuito patrocinio davanti al Pretore

7.

Il Pretore ha rifiutato a RE 3 il gratuito patrocinio poiché fin

dall'inizio l'istanza cautelare “poteva essere considerata priva di ogni

possibilità di esito favorevole”. Gli appellanti contestano ciò, sostenendo che

la richiesta era oggettivamente e giuridicamente sostenibile. A prescindere dal fatto però che non si intravede – né i

reclamanti spiegano – quale sia l'interesse

giuridicamente protetto di RE 1 e RE 2 a impugnare il diniego del

gratuito patrocinio in favore di RE 3, quest'ultima non è pacificamente parte

nella causa di separazione tra i genitori in cui si inserisce l'“istanza

cautelare con domanda di edizione di documenti”. E siccome titolare della

pretesa è esclusivamente la parte al processo, ad esclusione di terzi (Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 458 in fondo), l'istanza introdotta da RE 3 appariva sin dall'inizio priva di probabilità di

successo. Al riguardo l'appello si rivela privo di consistenza.

IV. Sugli

oneri processuali, le ripetibili

e il

gratuito patrocinio in appello

8.

Le spese processuali seguirebbero la soccombenza degli appellanti

(art. 106 cpv. 1 CPC). Le loro difficili condizioni economiche in cui essi

versano (RE 1 è a carico della pubblica assistenza)

giustificano tuttavia di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema

di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato per osservazioni alla

controparte, che non ha sopportato costi. Circa la richiesta di assistenza

giudiziaria avanzata in questa sede, essa non può trovare accoglimento, giacché

i rimedi giuridici apparivano fin dall'inizio senza possibilità di successo

(art. 117 cpv. 1 lett. b CPC), tanto da non essere stati notificati – appunto –

alla controparte.

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr.

30.

000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Nella misura in cui é

ricevibile, il reclamo è respinto.

3. Non si riscuotono spese processuali.

4. La richiesta di assistenza

giudiziaria presentata da RE 3 è respinta.

5. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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