11.2011.19
Stralcio di una causa dai ruoli per perenzione processuale
27 novembre 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2011.19
Data decisione, Autorità:
27.11.2012, ICCA
Titolo:
Stralcio di una causa dai ruoli per perenzione processuale
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
SERVITÙ PREDIALE
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2011.19
Lugano
27 novembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2005.68 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del
23 dicembre 2005 dalla
AP 1
(patrocinata dall'avv. dott. PA 1)
contro
Patriziato di
(patrocinato dall'avv. PA 2),
nella quale è intervenuta
come denunciata in lite dal convenuto la
PI
1,
(ora
patrocinata dall'avv. PA 3,),
giudicando
sull'appello del 7 febbraio 2011 presentato dalla AP 1 contro il decreto di
stralcio emesso dal Pretore il 13 gennaio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. La AP 1 è proprietaria, dal 4 marzo 2005, della particella n. 694
RFD di __________, sulla quale esercita l'attività di estrazione di minerali. L'accesso
al fondo avviene attraverso la contigua particella n. 658, appartenente al Patriziato
di __________, sulla quale si trovano cave di granito (n. 104 e 105) gestite dalla
PI 1. La particella n. 694 non beneficia di alcun diritto di passo sulla particella
n. 658.
B. Il 23 dicembre 2005 la AP 1 ha convenuto il Patriziato di __________ davanti al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere un accesso veicolare
necessario sulla particella n. 658 lungo una strada che essa avrebbe costruito
a proprie spese, come pure un diritto di condotta necessario per la posa di una
linea
elettrica aerea e un diritto di passo necessario sulla strada patriziale
esistente. In via cautelare essa ha chiesto che le fosse garantito il passaggio
sulla proprietà del Patriziato “come sino ad ora avvenuto”. Statuendo inaudita
parte il 27 dicembre 2005, il Pretore ha accolto quest'ultima domanda.
C. Il Patriziato
di __________ ha denunciato la lite il 20 giugno 2006 alla PI 1 e con risposta
del 2 agosto 2006 ha proposto di respingere la petizione o subordinatamente, nel
caso in cui la petizione fosse accolta, di condannare l'attrice al versamento
di un' indennità da definire. Su richiesta delle parti, con ordinanza del 6 settembre
2006 il Pretore ha sospeso la procedura. Il 18 settembre 2006 la PI 1 ha dichiarato di intervenire nella lite. Replicando il 16 ottobre 2006, l'attrice ha ribadito le proprie richieste. Con duplica del 15 novembre 2006 il Patriziato ha
riaffermato il suo punto di vista. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 17
gennaio 2007. Nel corso dell'istruttoria, il 19 dicembre 2007, la PI 1 ha instato per un'assunzione suppletoria di prove cui la AP 1 ha comunicato il 22 gennaio 2008 di non opporsi.
D. Nel
frattempo, il 21 dicembre 2007, il Patriziato di __________ si è rivolto al
Pretore, chiedendo la modifica dell'assetto cautelare, nel senso di concedere all'attrice
l'accesso al proprio fondo lungo un altro tracciato. All'udienza del 23 gennaio
2008, indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
1. Sino a completa
esecuzione del nuovo tracciato indicato sulla planimetria doc. 16 (in verde) e
allegato all'istanza 21 dicembre 2007 dovrà essere mantenuto l'accesso indicato
nel decreto supercautelare 27 dicembre 2005.
2. La ditta PI 1 si impegna
a completare il tracciato della strada in verde come risultante dal doc. 16, al
più tardi entro il 1° febbraio 2008.
3. Ad avvenuta ultimazione
del tracciato indicato con il colore verde sulla planimetria doc. 16, il decreto
supercautelare 27 dicembre 2005 verrà modificato nel senso che Il Patriziato di
__________, proprietario della particella n. 658 RFD __________, garantisce
alla AP 1, __________, l'accesso alla cava __________, o meglio alla particella
n. 694 RFD __________, attraverso il tracciato indicato in verde nel doc. 16.
Tale accesso sarà possibile con ogni veicolo per le necessità del cantiere.
4. La PI 1 con il consenso
del Patriziato concederà l'accesso come alla strada in verde sul doc. 16 almeno
sino al 31 dicembre 2012, a condizione che la AP 1 non abbia un accesso diretto
alla strada patriziale al suo fondo attraverso la cava n. 105.
5. La AP 1 prende atto della
proposta sia relativamente al tracciato sia per quanto attiene alla condotta
elettrica, impegnandosi a prendere nei tempi più brevi possibili contatto con
la __________ per verificarne la fattibilità e i costi di esecuzione, dandone
tempestiva comunicazione tanto al Patriziato quanto alla PI 1. Il tracciato
della linea elettrica proposto corrisponde a quello risultante dal doc. 17 (linea
colore arancione).
6. Le parti congiuntamente
chiedono al Giudice di sospendere la procedura in attesa delle risposte di cui
al punto 5.
Il Segretario
assessore ha ordinato la sospensione della procedura, che sarebbe stata riattivata
in ogni tempo su richiesta della parte più diligente. In tal caso le parti
sarebbero state convocate nuovamente per la discussione oppure, su richiesta congiunta
delle medesime, sarebbe stato assegnato loro un termine “per la deposizione
scritta”.
E. Il
15 luglio 2008 la AP 1 ha comunicato al Patriziato di __________ e alla PI 1 di
aderire alla modifica del decreto supercautelare del 27 dicembre 2005 alle condizioni
seguenti:
2.1 che venga ribadito che
l'accesso attraverso il nuovo trattato viene garantito a AP 1 a titolo provvisorio (…);
2.2 (…)
2.3 che ognuna della parti
possa chiedere la riattivazione della causa di merito in ogni momento.
Il
16 luglio 2008 la PI 1 ha dichiarato di accettare la proposta alle condizioni citate,
salvo apportare una precisazione, accolta il giorno stesso dalla AP 1. Il Patriziato
di __________ ha comunicato al Pretore il 1° ottobre 2008 l'intervenuto accordo tra le parti.
F. Con
decreto del 2 ottobre 2008 il Pretore ha stralciato dai ruoli il procedimento
cautelare, prendendo atto del seguente accordo:
1. Il Patriziato di __________,
proprietario della part. 658 RFD __________, garantisce alla AP 1, __________,
l'accesso alla cava particellare n. 694 RFD __________ (…)
2. L'accesso attraverso il
nuovo tracciato viene garantito alla AP 1 a titolo provvisorio, nell'ambito della sopra citata supercautelare, almeno sino al 31 dicembre 2012, (…).
3. (…)
4. Le parti chiedono al
Giudice di stralciare dal ruolo la procedura di modifica del decreto supercautelare
27 dicembre 2005, atteso che il presente accordo transattivo lo rende superato.
Rimane riservata ad ogni
parte la riattivazione in ogni momento della causa di merito.
Tale decreto
non è stato impugnato.
G. Accertato
il 13 gennaio 2011 che l'ultimo atto processuale si riconduceva a osservazioni formulate
il 22 gennaio 2008 dell'attrice a una domanda di assunzione suppletoria di prove
avanzata il 19 dicembre 2007 dalla ditta PI 1, il Pretore ha accertato l'intervenuta
perenzione processuale e ha stralciato dai ruoli anche la causa di merito. La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico
dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 2000.– per ripetibili.
H. Contro lo stralcio della causa dai ruoli la AP 1 è insorta con un appello
del 7 febbraio 2011 a questa Camera in cui chiede di
annullare il decreto. Nelle loro osservazioni del
29 marzo e del 29 novembre 2011 il Patriziato di __________ e la PI
1 si rimettono al giudizio della Camera.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto
processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore
(art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto –
il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405
cpv. 1 CPC). Ora, un decreto di stralcio è una decisione finale a norma dell'art.
236.
cpv. 1 CPC (Oberhammer in:
Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 236) ed è quindi appellabile
entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), il Pretore avendo fissato un valore
litigioso di oltre fr. 30 000.– (art. 308 cpv. 1 CPC: ordinanza del 30 marzo 2011). Introdotto
il 7 febbraio 2011, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Nel
decreto impugnato il Pretore, accertato che il procedimento cautelare era stato
stralciato dai ruoli il 2 ottobre 2008 per transazione, ha accertato che
l'ultimo atto processuale compiuto dalle parti nella causa di merito risaliva
al 22 gennaio 2008, onde il compimento del termine biennale di perenzione. L'appellante
contesta ciò, sostenendo – in sintesi – che la causa di merito era sospesa per
trattative tra le parti e non poteva dunque cadere in perenzione.
3.
Secondo
l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava una causa
dai ruoli se questa era diventata senza oggetto o senza interesse giuridico. La
mancanza d'interesse era presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna
delle parti aveva compiuto un atto processuale, circostanza che il giudice rilevava
d'ufficio (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art. 351 cpv. 2 CPC
ticinese non decorrevano tuttavia quando il processo rimaneva sospeso giusta
l'art. 107 e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della sentenza
(art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione del cpv.
2.
si compiva di diritto e aveva carattere assoluto, non potendo essere infirmata
da prove contrarie (Rep. 1982 pag. 132; I CCA, sentenza inc. 11.2010.144 del 10
gennaio 2011, consid, 3). Semplici trattative fra le parti non inibivano la
perenzione (Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351), mentre atti
processuali eseguiti in sede cautelare non impedivano la perenzione della causa di merito, i due procedimenti essendo del tutto distinti (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c; I CCA, sentenza inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid. 5).
4.
In
concreto risulta che il 23 gennaio 2008, nell'ambito della citata udienza
destinata al contraddittorio sulla modifica dell'assetto cautelare, le parti
hanno raggiunto un accordo, il quale necessitava però di determinate conferme
di fattibilità, sicché il Segretario assessore è stato invitato a sospendere la
procedura. A chiusura dell'udienza questi ha così deciso (act. XX):
Visto quanto
precede, in accoglimento della domanda delle parti, richiamato l'art. 107 CPC,
il giudice ordina la sospensione della procedura che potrà essere riattivata in
ogni tempo dalla parte più diligente.
Nel caso di
riattivazione della procedura le parti verranno nuovamente convocate per la
discussione o, su richiesta congiunta delle stesse, verrà assegnato loro un
termine per la deposizione scritta.
Tra le
parti sono poi proseguite le trattative, finché il 15 luglio 2008 l'attrice ha comunicato al convenuto e all'interveniente in lite il suo definitivo accordo alla
modifica cautelare, sempre che ciascuna delle parti potesse
chiedere la riattivazione della causa di merito in ogni momento (lettera dell'avv.
PA 1 all'avv. __________ nel fascicolo “corrispondenza”, n. 35, trasmessa
in copia al Pretore). Il 16 luglio 2008 la PI 1 ha dichiarato di aderire alla proposta e di accettare “i vincoli indicati” (lettera dell'avv. __________ all'avv. PA 1 nel fascicolo “corrispondenza”, n. 36,
trasmessa in copia al Pretore). Il Patriziato di __________
ha comunicato infine al Pretore, il 1° ottobre 2008, l'intervenuto accordo “sulla procedura cautelare in essere”, invitandolo a “procedere nei suoi
incombenti” (act. XXI, ultimo foglio). Il Pretore ha reagito l'indomani con
l'emanazione del decreto di stralcio, non senza rilevare che ogni parte si
riservava la facoltà di chiedere la riassunzione della causa di merito in ogni
momento (pag. 2 in fine).
5.
Nella
fattispecie non consta che il Pretore abbia formalmente sospeso la causa. Una
formale sospensione a norma dell'art. 107 CPC ticinese è stata ordinata però dal
Segretario assessore all'udienza del 23 gennaio 2008. Certo, il Segretario
assessore non ha precisato se la sospensione si limitava al procedimento cautelare
o comprendeva anche la causa di merito. Dagli atti si evince tuttavia come
fosse chiaro sin dall'inizio, tanto per le parti quanto per il giudice, che si
versava nella seconda ipotesi. Prova ne sia che quando il 15 luglio 2008 la AP 1 ha comunicato al Patriziato di __________ e alla PI 1 (con copia al Pretore) di aderire alla
modifica del decreto supercautelare, ponendo come esplicita condizione che ogni
parte potesse chiedere “la riattivazione della causa di merito in ogni momento”
(sopra, lett. F), e il Patriziato di __________ ha comunicato al Pretore il 1°
ottobre 2008 l'intervenuto accordo, né il Pretore né il Segretario assessore
hanno eccepito alcunché. Anzi, lo stesso Pretore ha poi riprodotto tale clausola
– insieme con le altre – nel decreto di stralcio del 2 ottobre 2008, ciò che
non avrebbe avuto senso se la causa di merito non fosse mai stata sospesa. Che
la sospensione della procedura ordinata dal Segretario assessore quel
22.
gennaio 2008 comprendeva anche la causa di merito è tuttora il
convincimento, del resto, non solo dell'appellante, ma anche del Patriziato di __________
(osservazioni all'appello del 29 marzo 2011, pag. 2 in fine) e della PI 1 (osservazioni all'appello del 29 novembre 2011).
6.
Nelle
condizioni descritte lo stralcio della causa di merito deciso dal Pretore con
il decreto impugnato non può trovare tutela. Men che meno dopo che nel decreto
di stralcio del 2 ottobre 2008 lo stesso Pretore aveva dato il processo di
merito per sospeso, riproducendo la clausola in cui ogni parte se ne riservava la
riattivazione in ogni momento. Lesivo dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese, il
decreto in questione va pertanto annullato e gli atti rinviati al Pretore
perché reinscriva la causa di merito ai ruoli.
7.
Le
spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Il Patriziato di __________ tuttavia si è rimesso al giudizio della
Camera e non può essere considerato soccombente. Analoga posizione – a
prescindere dalla tardività delle osservazioni all'appello – ha assunto la PI 1.
Ciò premesso, non sussistono parti soccombenti cui porre a carico gli oneri della
decisione. E in assenza di parti soccombenti non soccorrono neppure i
presupposti per assegnare ripetibili, tanto meno da parte del Cantone, il quale
potrebbe essere chiamato se mai al pagamento di spese processuali, non di
ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC; Tappy
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 34 ad art. 107),
il diritto ticinese non prevedendo altro. Non è il caso nemmeno di prelevare
oneri processuali o di assegnare ripetibili di primo grado già per la circostanza
che il Pretore ha agito di propria iniziativa, senza interpellare le parti.
8.
Quanto ai rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è accolto e il decreto impugnato è annullato.
2. Non si riscuotono
spese giudiziarie.
3. Notificazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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