11.2011.190
Reclamo per ritardata o denegata giustizia
22 marzo 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2011.190
Data decisione, Autorità:
22.03.2013, ICCA
Titolo:
Reclamo per ritardata o denegata giustizia
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
RECLAMO
art. 29 cpv. 1 COST
art. 107 CPC
art. 126 CPC
art. 319 let. b CPC
art. 321 cf. 4 CPC
Incarto n.
11.2011.190
Lugano
22 marzo 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2007.116 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 2 luglio 2007 da
PI 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando
ora sul reclamo per denegata giustizia del 22 dicembre 2011 presentato da RE 1;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1970) e RE 1 (1964) si sono sposati a __________ l'8 settembre
2000. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come magazziniere per
la __________ a __________. La moglie è maestra di scuola elementare. I coniugi
si sono separati nel gennaio del 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (particella n. 1754 RFD di __________, sezione di __________,
comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno), per trasferirsi
prima a __________, nei pressi di __________, e poi a __________.
B. Il 2
luglio 2007 CO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona, chiedendo l'assegnazione dell'abitazione coniugale e
offrendo alla moglie fr. 32
660.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua
risposta del 2 ottobre 2007 RE 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, ma
ha rivendicato l'attribuzione dell'abitazione coniugale dietro rimborso al
marito dei beni propri investiti nell'immobile e metà del saldo tra il valore
peritale del fondo, dedotta l'ipoteca, e l'insieme dei beni propri investiti
dalle parti. Essa ha postulato inoltre la metà del maggior valore acquisito
dalle particelle n. 1143 RFD di __________, n. 122 e 552 RFD di __________,
appartenenti al marito. Il Pretore ha trattato la causa come divorzio su
richiesta comune con accordo parziale.
C. L'udienza preliminare sugli effetti litigiosi del divorzio si è tenuta
il 14 maggio 2008. In tale occasione la moglie ha chiesto, tra l'altro, una
perizia sul valore della particella n. 1143 RFD di __________, come pure l'edizione
dal marito “di tutte le fatture relative alle ristrutturazioni degli stabili a __________
e __________” e “dell'album delle foto relative alla ristrutturazione ai monti
di __________”. Il Segretario assessore ha ammesso le edizioni il 26 maggio
2008. Il 26 agosto 2008 PI 1 ha dichiarato che per quanto concerne le
ristrutturazioni delle proprietà di __________ e __________ “le pezze
giustificative (…) sono contenute nel fascicolo fiscale 2003B” e che la riattazione
del rustico a __________ è stata eseguita da suo padre, il quale ne ha finanziato
Fatti
i costi. Egli ha soggiunto di non possedere fotografie dei lavori. RE 1 ha contestato il 15 settembre 2008 quest'ultima affermazione.
D. Il 5
luglio 2009 l'arch. __________ ha rilasciato una perizia sul valore dell'immobile
nel Comune di __________. L'attore ha postulato il 31 agosto 2009 la completazione
del referto, chiedendo – tra l'altro – di stimare il valore degli interventi di
riattazione eseguiti “sulla base della documentazione fotografica e delle fatture
allegate all'istanza” (quesito n. 4.3). L'8 ottobre 2009 la convenuta si è
opposta alla richiesta, postulando lo stralcio del quesito n. 4.3. Con
ordinanza del 29 ottobre 2009 il Pretore ha ammesso le domande di complemento,
salvo il quesito contestato. La perita ha completato il 20 giugno 2010 il proprio
referto, del quale PI 1 ha chiesto l'8 luglio 2010 un'ulteriore delucidazione,
che è seguita il 14 luglio 2010.
E. Il 21 febbraio 2011 RE 1 ha chiesto sulla base dell'audizione di __________, sentito il 10 febbraio precedente, l'edizione dal marito dei
bollettini relativi al trasporto del materiale in elicottero per la
ristrutturazione dell'immobile a __________. PI 1 ha prodotto l'11 marzo 2011 un fascicolo (doc. UU) contenente fotografie e originali delle fatture
inerenti alla ristrutturazione, postulando un'integrazione della perizia sulla
scorta della documentazione prodotta e l'assunzione suppletoria di due fotografie.
RE 1 si è opposta alle richieste. Con ordinanza del 22 agosto 2011 il Pretore aggiunto
ha ammesso la documentazione presentata da CO 1 e ha modificato l'ordinanza del
29 ottobre 2009, ammettendo il citato quesito n. 4.3. Il 31 agosto 2011 la convenuta
ha chiesto l'annullamento di tale ordinanza. Il Pretore aggiunto ha assegnato il
27 settembre 2011 ad CO 1 un termine di 15 giorni per versare un anticipo di
fr. 3000.– destinato alla completazione della perizia.
F. Il
21 dicembre 2011 RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia
nel quale chiede di annullare le ordinanze 22 agosto e 27 settembre 2011, di
“espellere
dagli atti le due fotografie assunte con l'istanza suppletoria di prove (…) e
il fascicolo contenente gli originali delle fatture e le fotografie relative
alla ristrutturazione del rustico di __________ allegati alla lettera 11 marzo 2011”, come pure di “dichiarare definitivamente esaurita la prova peritale con il complemento peritale
20 giugno 2010”. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2012 PI 1 propone
di respingere il reclamo. Il Pretore aggiunto non è stato chiamato a formulare
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione
di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo
all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte
il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice,
nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321
cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; I CCA, sentenza inc.
11.2011.134
del 22 marzo 2012, consid. 1 con rinvii), un reclamo per ritardata
giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E in una procedura
di diritto di famiglia un rimedio siffatto rientra nelle attribuzioni di questa
Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).
2.
RE
1.
si duole di ritardata giustizia perché il primo giudice ha versato all'incarto
“fotografie e documenti in spregio al CPT-TI applicabile” e ha ordinato un
complemento di perizia “quando la prova peritale era già esaurita”. Essa lamenta
che “il tentativo di veder annullata l'ordinanza 22 agosto 2011 con scritto
raccomandato 31 agosto 2011 è stato ignorato dal giudice, che ha deciso con un'ulteriore
ordinanza (27 settembre 2011) di proseguire l'iter del complemento peritale”. Per
tali ragioni essa chiede di annullare le ordinanze del 22 agosto e 27 settembre
2011.
3.
Nella fattispecie la
petizione di divorzio è stata introdotta prima dell'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero. La procedura
dinanzi al Pretore continua a essere disciplinata perciò dalla procedura
ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC). L'ordinanza del 22 agosto 2011 con cui il Pretore
aggiunto ha versato agli atti la documentazione prodotta da PI
1.
l'11 marzo 2011 e ha modificato la decisione del 29 ottobre 2009, ammettendo
il quesito n. 4.3, così come l'ordinanza del 27 settembre 2011 con cui egli ha
assegnato ad PI 1 un termine per versare l'anticipo destinato al complemento
della perizia, sono state comunicate nondimeno dopo l'entrata in vigore
del nuovo diritto. I rimedi giuridici dati contro tali decisioni sono regolati perciò
dalla legge nuova (art. 405 cpv. 1 CPC), l'applicazione dell'art.
405.
cpv. 1 CPC non limitandosi alle decisioni finali, ma comprendendo anche quelle
incidentali (DTF 137 III 427 consid. 2.3.2). Ciò premesso, le ordinanze
del Pretore aggiunto, che configurano pacificamente “disposizioni ordinatorie
processuali”, erano impugnabili mediante reclamo (art. 319 lett.
b CPC).
4.
Nelle
circostanze descritte il rimedio giuridico di RE 1 non è – a ben vedere – un reclamo
per ritardata giustizia” (art. 321 cpv. 4 CPC), bensì un reclamo contro “disposizioni
ordinatorie processuali” (art. 319 lett. b CPC), tant'è che l'interessata medesima
postula l'annullamento delle ordinanze emanate dal Pretore aggiunto il 22 agosto
e il 27 settembre 2011. Un reclamo del genere andrebbe trasmesso di per sé alla
terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto ciò si risolverebbe
tuttavia in un formalismo fine a sé stesso, poiché il reclamo,
presentato il 21 dicembre 2011, andava esperito entro dieci giorni (art. 321
cpv. 2 CPC). Tardivo sia contro l'una sia contro l'altra ordinanza, esso si
rivela pertanto già di primo acchito irricevibile.
5.
La
reclamante sostiene che il 28 marzo 2011 essa si era già opposta alla produzione
del fascicolo formante il doc. UU, oltre che alla richiesta di completazione
peritale e all'assunzione suppletoria di prove, senza che di ciò il Pretore
aggiunto abbia dato riscontro nell'ordinanza del 22 agosto 2011. Il che configura
a suo avviso denegata giustizia, poiché le parti hanno diritto di veder
decidere le loro contestazioni. Essa soggiunge che, nonostante la richiesta di
annullare quest'ultima ordinanza, il Pretore aggiunto non ha reagito e ha emanato
anzi il 27 settembre 2011 un'altra ordinanza con cui ha assegnato un termine
all'attore per prestare un anticipo destinato al complemento di perizia
ordinato con l'ordinanza medesima, ciò che costituisce un ulteriore diniego di
giustizia.
Come si è
appena visto, invocando un diniego di giustizia la reclamante in realità
equivoca sui termini. Quanto essa chiede in effetti non è di sollecitare il
Pretore a statuire senza indugio sulla sua richiesta del 31 agosto 2011 volta a
far modificare l'ordinanza del 22 agosto precedente, bensì di annullare
entrambe le ordinanze: quella del 22 agosto e quella del 27 settembre 2011. Comunque sia, si volesse anche ammettere che il primo
giudice ha ignorato senza giustificazione la citata richiesta
del 31 agosto 2011 introdotta da RE 1 per far modificare l'ordinanza del 22 agosto
precedente, ciò non connota ancora un caso di denegata giustizia. Come la giurisprudenza
ha già avuto modo di rammentare, di fronte all'inazione di un'autorità spetta
anzitutto al richiedente invitare l'autorità medesima ad accelerare la procedura
(DTF 130 I 332 consid. 5.2). In concreto non risulta – né la reclamante
asserisce – che il Pretore sia mai stato sollecitato a statuire sulla richiesta
del 31 agosto 2010. L'interessata non può quindi dolersi di denegata giustizia.
Anche sotto questo profilo il reclamo sfugge così a ulteriore disamina.
6.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). PI 1, che ha
formulato osservazioni al reclamo per il tramite di un difensore, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili.
7.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale,
sempre che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF, segue
la via dell'azione principale.
E in concreto, il valore litigioso supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini del'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr.
500.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr.
1000.– di ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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