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Decisione

11.2011.190

Reclamo per ritardata o denegata giustizia

22 marzo 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i costi. Egli ha soggiunto di non possedere fotografie dei lavori. RE 1 ha contestato il 15 settembre 2008 quest'ultima affermazione.

D. Il 5

luglio 2009 l'arch. __________ ha rilasciato una perizia sul valore dell'immobile

nel Comune di __________. L'attore ha postulato il 31 agosto 2009 la completazione

del referto, chiedendo – tra l'altro – di stimare il valore degli interventi di

riattazio­ne eseguiti “sulla base della documentazione fotografica e delle fatture

allegate all'istan­za” (quesito n. 4.3). L'8 ottobre 2009 la convenuta si è

opposta alla richiesta, postulando lo stralcio del quesito n. 4.3. Con

ordinanza del 29 ottobre 2009 il Pretore ha ammesso le domande di complemento,

salvo il quesito contestato. La perita ha completato il 20 giugno 2010 il proprio

referto, del quale PI 1 ha chiesto l'8 luglio 2010 un'ulteriore delucidazione,

che è seguita il 14 luglio 2010.

E. Il 21 febbraio 2011 RE 1 ha chiesto sulla base dell'audizione di __________, sentito il 10 febbraio precedente, l'edizione dal marito dei

bollettini relativi al trasporto del materiale in elicottero per la

ristrutturazione dell'immobile a __________. PI 1 ha prodotto l'11 marzo 2011 un fascicolo (doc. UU) contenente fotografie e originali delle fatture

inerenti alla ristrutturazione, postulando un'integrazione della perizia sulla

scorta della documentazione prodotta e l'assunzione suppletoria di due fotografie.

RE 1 si è opposta alle richieste. Con ordinanza del 22 agosto 2011 il Pretore aggiunto

ha ammesso la documentazione presentata da CO 1 e ha modificato l'ordinanza del

29 ottobre 2009, ammettendo il citato quesito n. 4.3. Il 31 agosto 2011 la convenuta

ha chiesto l'annullamento di tale ordinanza. Il Pretore aggiunto ha assegnato il

27 settembre 2011 ad CO 1 un termine di 15 giorni per versare un anticipo di

fr. 3000.– destinato alla completazione della perizia.

F. Il

21 dicembre 2011 RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia

nel quale chiede di annullare le ordinanze 22 agosto e 27 settembre 2011, di

“espellere

dagli atti le due fotografie assunte con l'istanza suppletoria di prove (…) e

il fascicolo contenente gli originali delle fatture e le fotografie relative

alla ristrutturazione del rustico di __________ allegati alla lettera 11 marzo 2011”, come pure di “dichiarare definitivamente esaurita la prova peritale con il complemento peritale

20 giugno 2010”. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2012 PI 1 propone

di respingere il reclamo. Il Pretore aggiunto non è stato chiamato a formulare

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione

di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo

all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte

il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice,

nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321

cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; I CCA, sentenza inc.

11.2011.134

del 22 marzo 2012, consid. 1 con rinvii), un reclamo per ritardata

giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E in una procedura

di diritto di famiglia un rimedio siffatto rientra nelle attribuzioni di questa

Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).

2.

RE

1.

si duole di ritardata giustizia perché il primo giudice ha versato all'incarto

“fotografie e documenti in spregio al CPT-TI applicabile” e ha ordinato un

complemento di perizia “quando la prova peritale era già esaurita”. Essa lamenta

che “il tentativo di veder annullata l'ordinanza 22 agosto 2011 con scritto

raccomandato 31 agosto 2011 è stato ignorato dal giudice, che ha deciso con un'ulteriore

ordinanza (27 settembre 2011) di proseguire l'iter del complemento peritale”. Per

tali ragioni essa chiede di annullare le ordinanze del 22 agosto e 27 settembre

2011.

3.

Nella fattispecie la

petizione di divorzio è stata introdotta prima dell'entrata in vigore, il 1°

gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero. La procedura

dinanzi al Pretore continua a essere disciplinata perciò dalla procedura

ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC). L'ordinanza del 22 agosto 2011 con cui il Pretore

aggiunto ha versato agli atti la documentazione prodotta da PI

1.

l'11 marzo 2011 e ha modificato la decisione del 29 ottobre 2009, ammettendo

il quesito n. 4.3, così come l'ordinanza del 27 settembre 2011 con cui egli ha

assegnato ad PI 1 un termine per versare l'anticipo destinato al complemento

della perizia, sono state comunicate nondimeno dopo l'entrata in vigore

del nuovo diritto. I rimedi giuridici dati contro tali decisioni sono regolati perciò

dalla legge nuova (art. 405 cpv. 1 CPC), l'applicazione dell'art.

405.

cpv. 1 CPC non limitandosi alle decisioni finali, ma comprendendo anche quelle

incidentali (DTF 137 III 427 consid. 2.3.2). Ciò premesso, le ordinanze

del Pretore aggiunto, che configurano pacificamente “disposizioni ordinatorie

processuali”, erano impugnabili mediante reclamo (art. 319 lett.

b CPC).

4.

Nelle

circostanze descritte il rimedio giuridico di RE 1 non è – a ben vedere – un reclamo

per ritardata giustizia” (art. 321 cpv. 4 CPC), bensì un reclamo contro “disposizioni

ordinatorie processuali” (art. 319 lett. b CPC), tant'è che l'interessata medesima

postula l'annullamento delle ordinanze emanate dal Pretore aggiunto il 22 agosto

e il 27 settembre 2011. Un reclamo del genere andrebbe trasmesso di per sé alla

terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto ciò si risolverebbe

tuttavia in un formalismo fine a sé stesso, poiché il reclamo,

presentato il 21 dicembre 2011, andava esperito entro dieci giorni (art. 321

cpv. 2 CPC). Tardivo sia contro l'una sia contro l'altra ordinanza, esso si

rivela pertanto già di primo acchito irricevibile.

5.

La

reclamante sostiene che il 28 marzo 2011 essa si era già opposta alla produzione

del fascicolo formante il doc. UU, oltre che alla richiesta di completazione

peritale e all'assunzione suppletoria di prove, senza che di ciò il Pretore

aggiunto abbia dato riscontro nell'ordinanza del 22 agosto 2011. Il che configura

a suo avviso denegata giustizia, poiché le parti hanno diritto di veder

decidere le loro contestazioni. Essa soggiunge che, nonostante la richiesta di

annullare quest'ultima ordinanza, il Pretore aggiunto non ha reagito e ha emanato

anzi il 27 settembre 2011 un'altra ordinanza con cui ha assegnato un termine

all'attore per prestare un anticipo destinato al complemento di perizia

ordinato con l'ordinanza medesima, ciò che costituisce un ulteriore diniego di

giustizia.

Come si è

appena visto, invocando un diniego di giustizia la reclamante in realità

equivoca sui termini. Quanto essa chiede in effetti non è di sollecitare il

Pretore a statuire senza indugio sulla sua richiesta del 31 agosto 2011 volta a

far modificare l'ordinanza del 22 agosto precedente, bensì di annullare

entrambe le ordinanze: quella del 22 agosto e quella del 27 settembre 2011. Comunque sia, si volesse anche ammettere che il primo

giudice ha ignorato senza giustificazione la citata richiesta

del 31 agosto 2011 introdotta da RE 1 per far modificare l'ordinanza del 22 agosto

precedente, ciò non connota ancora un caso di denegata giustizia. Come la giurisprudenza

ha già avuto modo di rammentare, di fronte all'inazione di un'autorità spetta

anzitutto al richiedente invitare l'autorità medesima ad accelerare la procedura

(DTF 130 I 332 consid. 5.2). In concreto non risulta – né la reclamante

asserisce – che il Pretore sia mai stato sollecitato a statuire sulla richiesta

del 31 agosto 2010. L'interessata non può quindi dolersi di denegata giustizia.

Anche sotto questo profilo il reclamo sfugge così a ulteriore disamina.

6.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). PI 1, che ha

formulato osservazioni al reclamo per il tramite di un difensore, ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili.

7.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale,

sempre che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF, segue

la via dell'azione principale.

E in concreto, il valore litigioso supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini del'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr.

500.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr.

1000.– di ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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