11.2011.191
Divorzio
16 dicembre 2013Italiano74 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2011.191
Data decisione, Autorità:
16.12.2013, ICCA
Titolo:
Divorzio
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
PREVIDENZA PROFESSIONALE
RELAZIONE PERSONALE
art. 123 cpv. 2 CC
art. 125 CC
art. 273 CC
art. 285 CC
Incarto n.
11.2011.191
Lugano
16 dicembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2008.750 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 21
novembre 2008 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. dott. PA 1),
giudicando sull'appello del 23 dicembre 2011 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 novembre 2011 e sul reclamo
per denegata giustizia del 2 gennaio 2012;
come pure sull'appello del 29 dicembre 2011 presentato
da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1959) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ il 14
giugno 1991. Dal matrimonio sono nate L__________ (il 3 novembre 1993) e
A__________ (il 7 agosto 2004). Il marito è “program manager” per la __________
di __________, ditta attiva nello sviluppo, nella commercializzazione e nell'applicazione
di sistemi informatici. Impiegata di commercio, la moglie ha lavorato in un istituto
bancario fino alla nascita di L__________, ha esercitato un'attività lucrativa
saltuaria fino al 1996, ha lavorato come segretaria a tempo parziale dal maggio del 1999 e si è impiegata
poi come traduttrice e telefonista per una società immobiliare
italiana con attività a __________ tra il 2002 e il 2005. I
coniugi vivono separati dal 13 agosto 2006, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 139 RFD, comproprietà dei
coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi prima dai genitori e poi
in un appartamento a __________. Nel febbraio del 2008 AO 1 ha ricominciato a lavorare a tempo parziale per il titolare della citata società immobiliare.
B. Nel
quadro di un'azione unilaterale di separazione promossa da AO 1 il 30 agosto
2007, con decreto cautelare del 9 gennaio 2009 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha assegnato l'abitazione coniugale all'istante, cui ha affidato le figlie, ha disciplinato il
diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3100.– mensili per la moglie, uno di fr. 1693.– mensili per L__________
e uno di fr. 1119.– mensili per A__________ (assegni familiari compresi) dall'agosto
del 2007 (inc. OA.2007.546 e DI.2007.1080). Adita da AO 1, con sentenza del 10
gennaio 2011 questa Camera ha aumentato il contributo per la moglie a
fr. 3665.– mensili (inc. 11.2009.15).
C. Il
21 novembre 2008 AP 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore,
proponendo l'affidamento delle
figlie alla
madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo per ogni
figlia di fr. 1025.– mensili fino al 6° compleanno, uno di fr. 1165.– mensili fino al 12° compleanno e uno di
fr. 1455.– mensili fino alla maggiore età, chiedendo la liquidazione
del regime dei beni mediante vendita dell'abitazione coniugale secondo
determinate modalità, il versamento di un importo da definire e la divisione a
metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio
presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.
D. Nella
sua risposta del 30 gennaio 2009 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento delle figlie, prospettando nondimeno l'esercizio
dell'autorità parentale in comune e una disciplina più estesa del diritto di
visita, ha postulato un contributo indicizzato per sé “da stabilire in corso di
causa, ma di almeno fr. 4500.–” mensili, ridotti a fr. 3000.– mensili dal
1° settembre 2015, uno per L__________ “da stabilire in corso di causa, ma di
almeno fr. 2253.–” mensili fino al 18° anno di età e uno per A__________
“da stabilire in corso di causa, ma di almeno fr. 1430.–” mensili fino al 7°
compleanno, di almeno fr. 1595.– mensili fino al 13° compleanno e di
almeno fr. 1885.– mensili fino alla maggiore
età, “riservati adeguamenti in caso di frequentazione di scuole
distanti da casa almeno 20 km”. Inoltre essa ha proposto a sua volta la
liquidazione del regime dei beni mediante vendita all'asta dell'abitazione a __________,
ma con modalità diverse rispetto a quelle elencate dal marito, e il versamento
di un importo da definire da parte dell'uno o dell'altro coniuge, chiedendo
infine il trasferimento su un suo conto di libero passaggio di un importo da
stabilire a titolo di divisione delle rispettive prestazioni previdenziali.
E. Con
ordinanza del 4 febbraio 2009 il Segretario assessore ha deciso di trattare la
causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del
12 marzo 2009 “per incombenti” i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato
dal Segretario assessore, sulla disciplina del diritto di visita alle figlie.
Il 24 aprile 2009 il Segretario assessore ha poi sentito i coniugi, i quali
hanno ribadito la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione
sulla conseguenze litigiose del divorzio. Scaduto il termine bimensile di
riflessione, il marito ha confermato tale volontà il 13 settembre 2009 e la
moglie il 17 settembre 2009. Con ordinanza del 21 settembre 2009 il Segretario
assessore ha poi invitato le parti a esprimersi sulle conseguenze litigiose del
divorzio e a indicare le prove. In memoriali del 29 settembre e del 1°
ottobre 2009 costoro hanno riproposto le rispettive domande. L'udienza preliminare
sugli effetti controversi si è tenuta il 1° dicembre 2009. Nel corso dell'istruttoria,
il 13 aprile 2011, i coniugi hanno comunicato al Pretore di essersi accordati
nel fissare al 13 agosto 2006 la data determinante per lo scioglimento del
regime dei beni. Il 22 aprile 2011 la moglie ha quantificato in fr. 106 429.05 la sua
pretesa in liquidazione del regime dei beni, mentre il marito ha cifrato la
propria il 29 aprile 2011 in fr. 162 000.–. L'istruttoria è
terminata il 23 agosto 2011.
F. Il 3
ottobre 2011 AO 1 ha inoltrato il suo memoriale conclusivo nel quale ha sollecitato
l'affidamento delle figlie con esercizio esclusivo dell'autorità parentale,
riservato il diritto di
visita paterno, ha chiesto un contributo indicizzato per sé di
fr. 3388.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, di
fr. 2995.– mensili fino al 6 agosto 2014 e di fr. 2745.– mensili fino
al proprio pensionamento, ridotto in seguito a fr. 1000.– mensili vita natural
durante, un contributo indicizzato di fr. 2200.– mensili per L__________
fino al 2 novembre 2017 e uno di fr. 1636.– mensili per A__________ fino
al 6 agosto 2017, aumentato a fr. 2055.– mensili fino al 6 agosto
2022, oltre a un'indennità di fr. 20.– per ogni giornata di visita non
esercitata. Inoltre essa ha riproposto la vendita all'asta dell'abitazione
coniugale con riparto a metà del ricavo, ha definito in fr. 109 113.65 la pretesa
di liquidazione del regime dei beni e in fr. 116 209.85 quella per
contributi arretrati, prospettandone la compensazione con la somma di
fr. 239 000.– da lei prelevata fra il 14 e 16 agosto 2006 da conti bancari
intestati a entrambi, e ha postulato il versamento della metà degli averi di
previdenza accumulati dal marito durante il matrimonio su un suo conto di
libero passaggio.
G. Nel
suo memoriale del 4 ottobre 2011 AP 1 ha ribadito la proposta di affidare A__________ alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha
chiesto di ridurre il suo diritto di visita a un fine settimana ogni due dal
sabato mattina alla domenica sera e a tre settimane di vacanza l'anno, ha
offerto un contributo
alimentare per A__________ di fr. 850.– mensili (assegni familiari
compresi) fino alla maggiore età, ha sollecitato nuovamente la vendita secondo
determinate modalità della particella n. 139 RFD con riparto a metà del ricavo
netto (previo ricupero dell'imposta sull'utile immobiliare relativa a una
precedente alienazione immobiliare), ha quantificato in fr. 162 000.–
l'importo dovutogli in liquidazione del regime dei beni e in fr. 163 123.65 la
quota di libero passaggio spettante alla moglie. Al dibattimento finale del 10
ottobre 2011 egli ha confermato le proprie richieste di giudizio, opponendosi
al versamento di contributi alimentari per L__________, divenuta maggiorenne,
all'aumento delle pretese alimentari della moglie e della figlia minorenne, così
come alla compensazione per contributi arretrati. La convenuta ha ribadito il
proprio punto di vista.
H. Statuendo
il 28 novembre 2011, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha sciolto la
comproprietà sulla particella n. 139 RFD di __________, stabilendo – salvo
diverso accordo fra le parti – le seguenti modalità di divisione:
2.1 Vendita a trattative private per la
durata di sei mesi dalla crescita in giudicato della presente sentenza, ad un
prezzo minimo di fr. 1 900 000.–.
2.2 In caso di insuccesso, vendita all'asta
pubblica con le modalità degli art. 229 segg. CO, con un piede d'asta
minimo, per il primo incanto, di fr. 1 900 000.–.
2.3 In caso di ulteriore insuccesso,
vendita ad una seconda asta pubblica entro un mese con un piede d'asta pari agli
oneri ipotecari.
2.4 In caso di disaccordo sul nominativo,
su domanda di uno dei coniugi la Pretura designerà il notaio che si occuperà
delle formalità di vendita all'asta.
2.5 Il ricavato netto della vendita
(dedotti gli oneri ipotecari e le eventuali altre spese) sarà accreditato alle
parti in ragione di ½ ciascuna, dedotta la cifra pari al differimento della TUI
relativa alla precedente vendita dell'abitazione di __________ di proprietà
del marito, importo che andrà destinato esclusivamente al medesimo in deduzione
dal ricavato netto.
Egli ha
autorizzato altresì AO 1 a occupare l'abitazione fino alla vendita (con obbligo
di liberarla immediatamente
dopo di
allora), ha obbligato la medesima a versare al marito fr. 136 166.40 in liquidazione
del regime dei beni e ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione
d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando la trasmissione
degli atti dopo il passaggio in giudicato della sentenza al Tribunale cantonale
delle assicurazioni per definire l'entità di tali prestazioni). Per quanto
attiene alla figlia ancora minorenne, il Pretore l'ha affidata alla madre con
esercizio esclusivo dell'autorità parentale, “riservati al padre i diritti
garantiti dall'art. 275a CC”, e ha riconosciuto a quest'ultimo il
seguente diritto di visita:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal
venerdì sera alle 18.00 alla domenica alle ore 18.30;
– una
sera alla settimana con pernottamento;
– una
settimana di vacanza a Natale, alternativamente quella che comprende il giorno
di Natale e, l'anno successivo, quella che comprende il giorno di S. Silvestro;
–
una settimana di vacanza a Pasqua alternativamente;
–
una settimana alternativamente ad Ognissanti e Carnevale e
–
tre settimane durante le ferie estive, di cui due consecutive.
Il
Pretore ha condannato inoltre AP 1 a versare un contributo di mantenimento indicizzato
per la moglie di fr. 3250.– mensili fino alla vendita dell'abitazione
coniugale, ridotto a fr. 2460.– mensili fino al maggio 2014, così come uno
indicizzato per la figlia A__________ di fr. 1550.– mensili fino al 12°
compleanno e di fr. 1890.– mensili fino alla maggiore età (assegni
familiari inclusi), “valendo l'art. 286 cpv. 3 CC per le spese straordinarie”.
La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 1500.– sono state
poste per due terzi a carico del convenuto e per il resto a carico
dell'attrice, cui il marito è stato tenuto a rifondere fr. 1500.– per
ripetibili ridotte. Con decreto di quello stesso giorno il Pretore ha stralciato
dai ruoli l'azione di separazione, dichiarata priva d'oggetto (inc. OA.2007.546).
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23
dicembre 2011 in cui chiede di limitare il suo diritto di visita a un fine
settimana ogni due (dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle 17.00) e a
tre settimane di vacanze l'anno (di cui due consecutive in estate), di
sopprimere ogni contributo di mantenimento in favore della moglie, di ridurre
quello per A__________ a fr. 680.– mensili (assegni familiari compresi) fino ai
12 anni, di fissare in fr. 192 265.– il suo credito nei confronti della moglie in liquidazione del
regime dei beni, di riconoscere a quest'ultima non oltre un quarto degli averi
di previdenza da lui accantonati durante il matrimonio, trasferendo dalla sua
cassa pensione fr. 83 312.– su un conto vincolato a lei intestato, di ridurre a fr. 600.–
la tassa di giustizia e a fr. 400.– le spese, esonerandolo da ogni indennità
per ripetibili.
Il 2
gennaio 2012 AP 1 ha inoltrato un nuovo memoriale nel quale chiede che il Pretore
sia ammonito e sia tenuto a risarcirgli fr. 300.– per averlo obbligato a presenziare
al dibattimento finale, come pure per non avere preso in considerazione le osservazioni
da lui formulate in quel frangente, che gli siano riconosciuti interessi del 5%
dal 14 agosto 2006 sulla liquidazione del regime dei beni, che sia accertata la
sua liberazione da ogni obbligo alimentare dal settembre del 2006 al luglio
2007, che sia accertata la decorrenza dei contributi di mantenimento stabiliti
nella sentenza impugnata dal dicembre del 2011 e la loro sospensione in
pendenza di appello. Con contestuale reclamo per denegata giustizia egli ha
chiesto dipoi un risarcimento di fr. 30 000.–, sollecitando “un
riscontro in merito all'effetto sospensivo del versamento degli alimenti”. Il 5
gennaio 2012 il presidente della Camera ha assegnato all'appellante un termine
di 5 giorni per presentare il memoriale complementare appena citato in tre
esemplari debitamente firmati e ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo
senza interesse. L'interessato ha ottemperato alla richiesta l'11 gennaio 2012.
L. Nel
frattempo, il 29 dicembre 2011, AO 1 si è rivolta anch'essa a questa Camera,
chiedendo che in riforma della sentenza di divorzio siano modificate le
modalità di divisione della particella n. 139, riducendo a fr. 1 500 000.– il
prezzo minimo e la base d'asta, che siano aumentati i contributi alimentari in
suo favore a fr. 3800.– mensili fino alla vendita dell'abitazione e a
fr. 3300.– fino al marzo 2030 e che gli oneri processuali siano posti per
quattro quinti a carico del marito, riducendo a un quinto la quota a suo
carico.
M. Con
osservazioni del 30 gennaio e del 6 febbraio 2012 le parti propongono vicendevolmente
di respingere l'appello avversario.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art.
405.
cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il
valore litigioso raggiunga fr. 10
000.
– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito
è senz'altro
adempiuto, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari
o della liquidazione patrimoniale. Quanto alla tempestività degli appelli, la
decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 30 novembre
2011.
e a quello dell'attore il 2 dicembre 2011. Tenuto conto delle ferie
intercorse dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio
2012.
(art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di appello sarebbe scaduto il
15.
gennaio 2012 per la convenuta e il 17 gennaio 2012 per l'attore. Gli
appelli, consegnati alla posta il 23 e il 30 dicembre 2011, sono pertanto tempestivi.
Ammissibile è altresì il memoriale introdotto da AP 1 il 2 gennaio 2012, che va
considerato un complemento all'appello.
2.
AP
1.
produce in questa sede due documenti nuovi: un accordo stipulato il 15 novembre
2011.
con la figlia L__________ sul contributo alimentare versato per lei dal
novembre del 2011 al luglio del 2012 e un conteggio delle ore lavorative da lui
svolte nel novembre del 2011, dal quale risulta un accumulo di 241.10 ore
supplementari. Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello ove siano
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti in questione sono successivi al
dibattimento finale e di per sé ammissibili. Come si vedrà in seguito (consid. 11
e 12b), comunque sia, essi non giovano ai fini del giudizio.
3.
Litigiosi
rimangono in questa sede la liquidazione del regime dei beni, comprese le
modalità di scioglimento della comproprietà sulla particella n. 139, la
suddivisione degli averi di previdenza, i contributi di mantenimento per moglie
e figlia e la disciplina del diritto di visita da parte del padre. Il principio
del divorzio, l'affidamento di A__________ e l'attribuzione dell'autorità
parentale alla madre sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo
(art. 315 cpv. 1 CPC).
I. Sull'appello
di AP 1
4.
Per quanto riguarda lo scioglimento del regime dei beni il Pretore
ha constatato anzitutto che le parti si sono accordate sulla data determinante,
fissandola il 13 agosto 2006. Ciò premesso, egli ha accertato che quel giorno
gli averi bancari riconducibili ai coniugi ammontavano a complessivi fr. 307 772.16. Egli
ha riconosciuto che, per quel che era di un appartamento comperato dal marito
nel 1986 e da lui rivenduto nel 2003, gli acquisti dell'attore vantavano il
diritto a un compenso nei confronti dei beni propri di lui per fr. 24 273.95
(ammortamento ipotecario) e per fr. 9708.– (lavori di miglioria), appurando che
il provento netto della vendita è ammontato a fr. 136 068.85. Ciò posto,
il primo giudice ha
stabilito che gli acquisti del marito risultavano di fr. 341 754.10 (fr.
307.
772.16, fr. 24 273.95 e fr. 9708.–), da cui ha dedotto fr. 136 086.85,
per complessivi fr. 205 667.25, onde una partecipazione della moglie di fr. 102 833.60.
Considerato però che quest'ultima aveva già prelevato complessivi fr. 239 000.– fra il 14
e il 16 agosto 2006, egli ha fissato il credito del marito nei di lei confronti
in fr. 136 166.40, riservata la definizione diretta dei rapporti di dare e avere fra i coniugi “includendo anche il calcolo
degli alimenti arretrati sulla base della sentenza” emessa il 10 gennaio
2011.
dalla prima Camera civile di appello. L'appellante non contesta il metodo
di calcolo adottato dal primo giudice. Chiede però di rivalutare a fr. 192 265.– il
conguaglio in suo favore sulla base di svariati correttivi.
a)
L'appellante fa valere in primo luogo che il 13 agosto 2006 il saldo sul conto alla __________ ammontava a
fr. 140 560.35 e che il prelevamento di fr. 14 160.– eseguito dalla
moglie e versato sul conto della figlia A__________ “per parificare i conti di
entrambe le figlie” non era giustificato. A suo parere infatti la situazione
della figlia cadetta, che aveva tre anni, non poteva essere parificata a quella
della primogenita, che ne aveva già 14. Ora, agli atti figura un avviso di
addebito del 14 agosto 2006 per fr. 62 000.– in favore della
moglie e un nuovo saldo di fr. 76 110.35 (doc. O, 9° foglio). Sulla base di
tale documento il Pretore ha ricostruito che prima di quell'operazione l'avere
sul conto ammontava a fr. 138 110.35 (sentenza impugnata, pag. 6 a metà). Se non che, il fascicolo doc. O contiene altresì un estratto dei movimenti di quel conto
dal 2 giugno al 3 ottobre 2006, dal quale risulta che il 14 agosto
2006.
è stato effettuato un ulteriore addebito di fr. 2450.– e che il saldo
quel 3 ottobre 2006 era di fr. 5358.25 (doc. O, 3° e
4°
foglio). Tenuto conto di ciò, ricostruendo le operazioni di accredito e
addebito avvenute dal 14 agosto al 3 ottobre 2006, il saldo in conto risultava effettivamente ammontare il 13 agosto
2006.
a fr. 140 560.35.
Per
quanto attiene al prelevamento di fr. 14 160.– eseguito da AO 1 il
15.
agosto 2006, poi riversato su un conto intestato alla figlia A__________
(doc. O, 8° foglio), è indubbio che l'operazione è successiva alla data dello
scioglimento del regime dei beni. Certo, ci si può domandare se, vista la differenza
d'età, si giustificasse di parificare le due figlie. Sta di fatto che
l'appellante non pretende la restituzione di tale importo da parte della moglie
o della figlia, sicché il correttivo applicato dal giudice, per finire, va a
profitto di lui. In simili circostanze tanto vale attenersi al saldo di
fr. 140 560.35 registrato sul noto conto il 13 agosto 2006, anche se – come
si vedrà in appresso – tale operazione non giova all'appello (sotto, consid. e).
b) Per quel che è dell'operazione immobiliare relativa alla proprietà
per piani n. 12 821 della particella n. 974 RFD di __________, sezione di __________,
l'appellante chiede che il compenso dei suoi acquisti verso i suoi beni propri
sia ridotto da fr. 9708.– a fr. 6500.– per tenere conto dei lavori di
miglioria (come la sostituzione della moquette) risalenti a prima del
matrimonio. Egli sostiene che la documentazione può essere chiesta alla moglie
o al competente ufficio e che, in ogni modo, l'importo va ridotto di un terzo
per tenere conto del periodo di tempo in cui ha posseduto l'immobile prima del
matrimonio.
Dalla
tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari inerente alla vendita dell'immobile
si evince un importo di fr. 9708.– riconosciuto per “costi di costruzione e di
miglioria” (doc. M e 23). Nulla permette di chiarire quando le migliorie siano
intervenute. La convenuta ha addotto nondimeno che gli acquisti del marito hanno
contribuito con fr. 9708.– al finanziamento di quei lavori (memoriale conclusivo,
pag. 3). Da parte sua l'attore si è limitato a opporre che il ricavo della
vendita del bene pertiene ai suoi beni propri, senza esprimersi sull'affermazione
avversaria (memoriale conclusivo, pag. 12). Gli allegati sono stati
vicendevolmente intimati alle parti il 5 ottobre 2011 e al dibattimento finale
del 10 ottobre 2011 il marito non risulta avere contestato la pretesa. L'appellante
formula pertanto la contestazione solo in questa sede sulla base di fatti che
non risultano dall'incarto, salvo postulare l'assunzione di prove non richieste
al Pretore. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova però sono proponibili in appello
solo ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore
non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto
conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto l'appellante rivendica
poteva senz'altro essere sottoposto al Pretore. Fondata su fatti e prove
inammissibili, la censura, nuova (art. 317 cpv. 2 CPC), sfugge di conseguenza a
qualsiasi esame.
È
vero che nel suo memoriale del 2 gennaio 2012 l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato quanto lui aveva sottolineato al dibattimento finale, ovvero
che “bisognava considerare le spese di miglioria in base alla data in cui sono
state effettuate” (pag. 2 in alto). Ma nel verbale del 10 ottobre 2011, firmato
senza riserve dall'attore e dal suo patrocinatore, nulla
figura in tal senso. Si aggiunga ad ogni buon conto
che, come si vedrà oltre (consid. e), pur volendo ridurre il diritto al
compenso fra masse da fr. 9708.– a fr. 6500.–, l'esito dell'appello non muterebbe.
c) L'appellante
chiede di tenere calcolo del fatto che in costanza di matrimonio la locazione
dell'appartamento, suo bene proprio, ha generato utili netti per complessivi
fr. 114 000.–. Avendo richiesto “assai poca attività” da parte della moglie,
tale reddito andrebbe suddiviso nella proporzione di un quarto a lei e tre
quarti a lui, onde un suo credito di fr. 88 500.– da dedurre dagli acquisti. L'argomentazione non è fondata. Secondo
l'art. 197 cpv. 2 n. 4 CC i redditi dei beni propri sono da attribuire agli
acquisti. La legge non prevede eccezioni a tale principio, salvo estremi di
abuso che vanno ravvisati però con estremo riserbo (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1992, n. 12 ad art. 215 CC). E in concreto non si ravvisano
– neppure lontanamente – estremi del genere.
d) L'appellante
fa valere di avere pagato durante la separazione fatture della moglie per
complessivi fr. 18 549.65 e ne postula il rimborso, chiedendo finanche a questa Camera
nel memoriale del 2 gennaio 2012 di non essere tenuto a versare contributi
alimentari dal settembre del 2006 al luglio del 2007. La rivendicazione è
infruttuosa. Nel suo memoriale conclusivo egli aveva sì ricordato di avere
pagato quell'importo (pag. 12 a metà), ma non lo aveva inserito nel computo della
pretesa in liquidazione dei beni (pag. 12 in basso e 13 in alto), non ne aveva preteso il rimborso né tanto meno aveva sollecitato un esonero degli obblighi
di mantenimento dal settembre del 2006 al luglio del 2007 (richieste di
giudizio, da pag. 14). Le due pretese sono pertanto nuove. E nella misura in
cui non si fondano su nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova, esse sono irricevibili (art.
317.
cpv. 2 CPC). In mancanza poi di una specifica domanda, la pretesa relativa
al pagamento di metà valore della mobilia rimasta nell'abitazione coniugale di __________
non è proponibile, men che meno in assenza di una qualsiasi indicazione sul valore
medesimo.
e) Ne discende che, rispetto al
calcolo del Pretore (per il resto incontestato), l'unica
modifica consiste nel saldo degli averi bancari, attribuiti agli acquisti del
marito, che passano da fr. 307 772.16 a fr. 324 382.16 (sopra, consid.
a). Ciò posto, gli acquisti di lui assommano a fr. 222 277.16 (fr.
324.
382.16 più fr. 24 273.95 più fr. 9708.– meno fr. 136 086.95), onde
una partecipazione all'aumento da parte della moglie di fr. 111 138.58. Costei
avendo già prelevato complessivi fr. 239 000.– (non contestati),
risulta un conguaglio in favore del marito di fr. 127 861.42,
inferiore a quello stabilito dal Pretore (fr. 136 166.40). Ad analoga
conclusione si giungerebbe quand'anche si volesse ridurre il compenso per i lavori
di miglioria sul citato appartamento da fr. 9708.– a fr. 6500.– (sopra, consid.
b), giacché in tal caso il conguaglio sarebbe di fr. 129 465.42, pur
sempre inferiore a quello calcolato dal primo giudice. Ne deriva la reiezione
dell'appello.
f) Con
il memoriale del 2 gennaio 2012 l'appellante chiede che gli interessi del 5%
sul “valore del patrimonio” di sua spettanza decorrano dal 14 agosto 2006, mentre
nel memoriale conclusivo egli li esigeva dalla “data di emanazione della sentenza
di divorzio da parte della Pretura”. La pretesa decorrenza retroattiva è – una
volta di più – nuova e, non essendo fondata su nuovi
fatti o nuovi mezzi di prova, irricevibile (art. 317
cpv. 2 CPC). Resta il fatto che gli interessi sul
credito di partecipazione decorrono dalla chiusura della liquidazione (art. 218
cpv. 2 CC), la quale interviene al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (sentenza del Tribunale federale
5A_599/2007 del 2 ottobre 2008, consid. 10.1 in: FamPra.ch 2009 pag. 758),
ovvero del pronunciato sulla liquidazione del regime (Steck in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art.
215). Inoltre la mora interviene
per legge, sicché il coniuge creditore può chiedere interessi a norma degli
art. 102 cpv. 2 e 104 cpv. 1 CO senza interpellazione del debitore (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 218). Nella
sentenza impugnata il Pretore ha fissato il termine di pagamento trenta giorni dopo
il passaggio in giudicato della decisione. La convenuta però non aveva chiesto
dilazioni e in questioni rette dal principio dispositivo ciò non era ammissibile.
Su tal punto l'appello va dunque accolto e il giudizio modificato di
conseguenza, precisando altresì – come l'attore chiede – il tasso di interesse
e la relativa decorrenza.
5.
Relativamente alla suddivisione degli averi di previdenza professionale,
l'appellante chiede di riconoscere alla moglie solo un quarto della prestazione
d'uscita da lui accantonata dal giorno del matrimonio fino alla separazione di
fatto e di attribuire a lui la metà degli averi maturati dalla moglie,
limitando a fr. 83 312.– la somma da trasferire dalla sua cassa
pensione su un conto vincolato di lei. Davanti al Pretore egli aveva proposto
invece di ripartire a metà gli averi di previdenza accumulati da entrambi i
coniugi durante il matrimonio. La pretesa potrebbe così essere dichiarata nuova
– e come tale irricevibile – senza ulteriore disamina. Comunque sia, si volesse
anche vagliare l'eventuale esistenza di motivi per derogare alla suddivisione a
metà della prestazione d'uscita, l'esito dell'appello non muterebbe.
a) In
sintesi l'appellante rimprovera alla moglie di essersi “sovente sottratta ai
suoi obblighi coniugali”, di avere gestito la famiglia “in modo autoritario”,
di avergli imposto visite specialistiche per la difficoltà di concepire un
secondo figlio, di avere amministrato in modo “scadente” l'economia domestica,
spendendo oltre fr. 60 000.– in mobilio e dissipando i suoi guadagni, di avere “lavorato e
smesso quando voleva”, di avere “richiesto l'eredità alla madre”, di avere prelevato
i noti importi dai conti comuni dopo la separazione, di essersi trasferita da
lui all'inizio della relazione senza beni e di avere usufruito del suo
appartamento e della sua automobile versando una partecipazione minima, di avere
ostacolato le sue iniziative per migliorarsi professionalmente, di non averlo assistito
nel corso della carriera, di avere finanziato corsi di inglese e di informatica
con risorse coniugali (mentre lui si faceva pagare simili corsi dal datore di
lavoro) e di avere causato l'emissione di due precetti esecutivi nei suoi
confronti omettendo di informarlo dei preventivi solleciti. Aggiunge che
costei, inizialmente d'accordo con il divorzio, ha procrastinato la causa
attendendo quattro mesi per pronunciarsi su una sua proposta e fa valere che
dopo il divorzio essa disporrà di una sostanza attorno a fr. 700 000.–,
sufficiente per garantirle un'adeguata previdenza. L'appellante sostiene infine
di avere contribuito “in modo straordinario” al mantenimento della famiglia con
il reddito del suo lavoro e con i proventi del suo appartamento, ciò che
giustifica il diritto a un'indennità in forza dell'art. 165 cpv. 2 CC
suscettiva di ripercuotersi sul riparto della prestazione d'uscita della cassa
pensione.
b) Il riparto della prestazione d'uscita maturata da un coniuge presso il
rispettivo istituto di previdenza professionale può essere rifiutato – in tutto
o in parte – ove appaia manifestamente iniquo dal profilo della liquidazione
del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio
(art. 123 cpv. 2 CC). Altre possibilità non sussistono (DTF 135 III
155.
consid. 6.1 con rimandi). Poco importa come i coniugi si siano ripartiti i
compiti all'interno della famiglia durante la vita in comune o quale influsso
abbia avuto il matrimonio sulla previdenza (DTF 136 III 452 consid. 4.3; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2 febbraio 2012,
consid. 3.5.2). Manifesta iniquità è data – ad esempio – qualora coniugi che abbiano adottato la separazione dei beni siano affiliati
l'uno a un “secondo pilastro” e l'altro a un “terzo pilastro” o qualora un coniuge
abbia finanziato con il reddito del proprio lavoro la formazione dell'altro,
dando modo a quest'ultimo di costituirsi una previdenza migliore della sua
(DTF 136 III 459 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale
5A_458/2009 del 20 novembre 2009 consid. 2.1 con rinvii; I CCA, sentenza
inc. 11.2005.102 del 3 ottobre 2006, consid. 3c). In
concreto non si riscontra nulla del genere, né si può dire che la liquidazione
del regime dei beni avvantaggi palesemente la moglie
rispetto al marito, ove si consideri che la prima dovrà versare al secondo fr.
136.
000.–
e che il ricavo netto della vendita dell'abitazione coniugale sarà diviso a
metà. Del resto, né un patrimonio considerevole e una buona sicurezza
finanziaria né un semplice squilibrio fra le capacità finanziarie dei coniugi bastano
per far apparire manifestamente iniqua la divisione paritaria della prestazione
d'uscita (sentenza del Tribunale federale 5A_458/2009 del 20 novembre 2009,
consid. 2.1 con rimandi). Infine non risulta che, grazie ai corsi di formazione
finanziati dai redditi coniugali, la moglie abbia migliorato sensibilmente il
suo futuro professionale o previdenziale, le sue prospettive di guadagno rimanendo
sostanzialmente modeste.
c) Non
si disconosce che un riparto della prestazione d'uscita
maturata da un coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale può essere rifiutato – in tutto o in parte – anche quando appaia
abusivo. Abuso è dato solo però in casi estremi, come nell'ipotesi di matrimoni
di compiacenza, di unioni non vissute come tali, di
comunioni domestiche mai realmente costituite o di coniugi creditori della
mezza prestazione che si siano resi colpevoli di gravi reati nei confronti
dell'altro coniuge (DTF 136 III 452 consid. 4.5.2, 133 III 502 consid. 4.4 e 4.5; sentenza del Tribunale federale
5A_796/2011 del 5 aprile 2012). Comportamenti contrari ai doveri del matrimonio
o motivi di disunione non bastano per contro – in linea di principio – a
connotare un abuso di diritto (DTF 133 III 506 consid. 5.2; RtiD
II-2004 pag. 550, consid. 4). Neppure il fatto di
rifiutare una proposta di divorzio su richiesta comune è sufficiente, di per
sé, per sostanziare un abuso (Pichonnaz
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 47 ad art. 123 CC con rimando),
come un'eventuale revoca del consenso al divorzio (RtiD I-2006 pag. 668 consid.
3). E il tempo dedicato in concreto alla trattativa, che non può dirsi defatigatorio
se si considerano le avverse posizioni delle parti, non denota – da sé solo –
intenti abusivi. Quanto alla pretesa di un'equa indennità giusta all'art. 165
cpv. 1 CC, per tacere del fatto che non è lecito compensare prestazioni
d'uscita sgorganti dall'art. 122 CC con altre pretese riconosciute dal giudice
del divorzio all'altro coniuge (sentenza del Tribunale federale 5A_34/2013 del
9.
settembre 2013, consid. 3.4.2 con rinvii), anche tale domanda è irricevibile
perché formulata la prima volta con l'appello (art. 317 cpv. 2 CPC). In
definitiva gli estremi per derogare al riparto egualitario degli averi di previdenza
sono lungi da essere adempiuti.
d) Relativamente
al calcolo delle prestazioni da suddividere, l'appellante chiede che si
consideri la data della separazione di fatto e che si tenga conto di quanto
accumulato dalla moglie durante il matrimonio a titolo di "secondo
pilastro” (circa fr. 5000.–). A torto. La data determinante per il
computo di
una prestazione d'uscita è quella del passaggio in giudicato del
Dispositivo
dispositivo sul principio del divorzio e non quella della separazione di fatto,
seppure il divorzio sia pronunciato a distanza d'anni (DTF 136 III 453 consid.
4.3 e 4.5.3 con rimandi). Eventuali riforme legislative
che si prospettano al riguardo poco sussidiano (FF 2013
pag. 4151 segg., in specie pag. 4232). Quanto alla prestazione d'uscita di fr.
15 134.35 ritirata dalla convenuta l'8 ottobre 1993 (doc. 20), essa è
confluita negli acquisti di lei (art. 197 cpv. 2 n. 2 CC) e l'appellante non
sostiene che la somma sussistesse ancora al momento dello scioglimento del
regime dei beni. Dopo il 1993 non risulta poi che l'interessata abbia
conseguito guadagni tali da superare la soglia minima di assoggettamento
all'assicurazione obbligatoria (art. 7 e art. 8 LPP). In materia di previdenza
professionale l'appello si rivela così destituito di fondamento.
6. In merito al contributo di mantenimento per la moglie dopo il divorzio
il Pretore ha ravvisato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (oltre
15 anni) che ha influenzato notevolmente la vita dei coniugi, e in particolare
la situazione della moglie, la quale ha il diritto di conservare – per quanto
possibile – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. In
mancanza di dati al riguardo, il Pretore ha ritenuto nondimeno che alla luce
dei redditi familiari e dei risparmi conseguiti durante la vita in comune il
livello di vita della famiglia non superasse apprezzabilmente il fabbisogno
minimo, né la moglie pretendeva il contrario. Ciò posto, egli ha appurato il
reddito di lei in fr. 250.– mensili oltre a introiti dalla sostanza di fr.
283.65 mensili per complessivi fr. 533.65 mensili a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 3774.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e ammortamento
[dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia A__________]
fr. 873.75, premio della cassa malati fr. 478.25, franchigia della cassa
malati fr. 41.65, elettricità e riscaldamento fr. 426.45, premio dell'assicurazione
economica domestica fr. 38.50, premio dell'assicurazione contro la
responsabilità civile fr. 11.90, premio dell'assicurazione stabili fr. 90.–,
tassa canalizzazioni fr. 9.–,
acqua
potabile fr. 37.20, tassa rifiuti fr. 16.70, libretto ETI del TCS
fr. 8.60, quota Rega fr. 3.35, giardiniere fr. 133.–, imposte fr. 50.–).
Onde uno scoperto di fr. 3241.10 mensili.
Quanto al
marito, il Pretore ha accertato un reddito da attività lucrativa di fr. 10 464.80
mensili, oltre ai bonus di fr. 40 380.30 annui, e un fabbisogno minimo di fr. 5180.95 mensili (minimo
esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa fr. 250.–, locazione
fr. 1320.–, posteggio fr. 70.–, premio della cassa malati fr. 363.70,
franchigia della cassa malati fr. 125.–, premi delle due assicurazioni di
protezione giuridica fr. 22.75 e fr. 10.85, premio dell'assicurazione contro la
responsabilità civile fr. 8.60, premio
dell'assicurazione economica domestica fr. 16.85, premio dell'assicurazione
RC dell'automobile fr. 137.85, imposta di circolazione fr. 55.35, e
imposte fr. 1600.– stimati). In simili circostanze il primo giudice ha reputato
il convenuto in grado di erogare alla moglie un contributo alimentare di fr.
3250.– mensili, pari allo scoperto di lei. Dopo la vendita dell'abitazione
coniugale egli ha tenuto conto del capitale a disposizione dell'attrice, stimato
in fr. 470 000.–, dal quale essa potrà conseguire fr. 783.30 mensili, sicché ha
ridotto il contributo a fr. 2460.– mensili fino al pensionamento ordinario del
marito (31 maggio 2024), considerando che dopo di allora essa potrà
sopperire al proprio mantenimento attingendo alla propria sostanza.
7. I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il
divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente
illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti).
Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che quando
un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, entrambi i coniugi
hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore
di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami).
L'art. 125 CC non conferisce automaticamente un diritto
al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo.
Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo
qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e
l'altro coniuge non abbia una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III
105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).
Per
definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così
in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si
determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica,
livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in
seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione
(oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la
separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge
possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena
descritto. In terzo luogo, ove risulti in esito alla seconda tappa che
il coniuge richiedente non riesca a finanziare da sé il proprio mantenimento
oppure che ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta
equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo
in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 5).
8. a) Circa
il fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante assevera anzitutto che gli interessi
ipotecari sono diminuiti, ma non indica concretamente di quanto, limitandosi a
rinviare al contratto di credito ipotecario agli atti. Non cifrata, la
doglianza potrebbe essere dichiarata irricevibile senza ulteriore disamina (DTF
137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti). Sia come sia, l'importo riconosciuto
dal primo giudice corrisponde a due terzi degli oneri ipotecari e
dell'ammortamento obbligatorio indiretto, differenza che rimane a carico della
moglie una volta dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro della
figlia A__________, ossia due terzi degli interessi annui di fr. 10 140.– (1.69%
su fr. 600 000.–) e fr. 5587.– per l'ammortamento indiretto (doc. MM).
b) L'appellante
chiede di computare nel fabbisogno minimo della moglie la partecipazione della
figlia maggiorenne ai costi per l'alloggio. Sta di fatto che per costante
giurisprudenza di questa Camera qualora un coniuge abiti con una terza persona
non si dividono a metà le spese di alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e
il convivente, ma si inserisce nel fabbisogno minimo del coniuge il costo di un
alloggio cui questi avrebbe diritto se abitasse da sé solo, per conto proprio
(RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a, RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi;
Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2010.82 del 28 febbraio 2012, consid. 8a). Tale principio è
stato definito “corretto e per nulla arbitrario” anche dal Tribunale federale
(sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). In concreto
l'appellante non pretende che il costo dell'alloggio di fr. 873.75 mensili
più spese accessorie riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie sia
eccessivo per una persona sola che abiti nel Luganese. Una riduzione della
spesa per la coabitazione della figlia maggiorenne non sarebbe perciò giustificata.
c) In
merito al premio dell'assicurazione dello stabile, l'importo riconosciuto dal
Pretore (fr. 1157.– annui) trova riscontro agli atti (doc. 33).
L'appellante non spiega quale sia l'origine della cifra di fr. 834.10
annui da lui indicata, né incombe a questa Camera promuovere indagini vagliando
la copiosa documentazione agli atti. Insufficientemente motivata, la censura si
rivela così irricevibile (cfr. DTF 138 III 375 in fondo).
d) Per
quanto attiene il costo del giardiniere, l'appellante chiede di ridurlo a
fr. 600.– annui, facendo valere che dopo l'intervento straordinario sulla
siepe la manutenzione richiesta è solo quella ordinaria. Durante
l'interrogatorio formale tuttavia la convenuta ha sottoposto al marito un
conteggio delle spese per l'economia domestica allestito il 12 novembre 2006,
dal quale risulta un costo del giardiniere di fr. 3600.– annui (doc. V
nell'inc. OA.2007.546). Il marito ha riconosciuto che il giardiniere interviene
due volte l'anno, all'inizio e alla fine della stagione (verbale dell'8 ottobre 2010, pag. 3 risposta n. 8a). E siccome
la convenuta ha documentato il costo di un intervento in fr. 800.– (doc.
46), l'importo stimato dal primo giudice in fr. 133.– mensili
(fr. 1600.– annui) resiste senz'altro alla critica.
e) Quanto
alla spesa per il libretto ETI del TCS o alla quota della Rega, l'interessato
non contesta che la moglie disponesse di simili coperture già prima della separazione.
Inoltre i premi delle polizze assicurative correnti rientrano, per principio,
nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c), sicché non vi sono ragioni
per stralciare dal fabbisogno minimo il costo documentato (doc. 42 e 43). In
definitiva il “debito mantenimento” di AO 1 accertato dal Pretore in fr.
3774.75 mensili risulta corretto.
9. a) L'appellante
chiede di imputare alla moglie un reddito potenziale di fr. 7000.–
mensili, sostenendo che durante la vita in comune essa ha sempre lavorato e ha
ottime opportunità di reinserimento professionale. Il primo giudice ha
ricordato che, impiegata di commercio, AO 1 ha lavorato nel settore bancario fino alla nascita della primogenita e ha elencato le attività a tempo parziale che,
per determinati periodi, essa ha svolto come segretaria, traduttrice e
telefonista. Dal 2008 – ha soggiunto il Pretore – costei ha ripreso
quest'ultima attività, guadagnando fr. 250.– mensili. Il Pretore ha
sottolineato altresì che durante il matrimonio l'interessata non risulta avere svolto lavori a metà tempo né tanto
meno all'80%, come asseriva il marito, la presenza di una collaboratrice
domestica non significando necessariamente che la moglie esercitasse
un'attività lucrativa. E siccome al momento in cui A__________ avrà 10 anni la
moglie ne avrà 48, il Pretore ha ritenuto improbabile nelle attuali condizioni
di mercato che costei possa estendere il suo grado d'occupazione. Ha rinunciato
di conseguenza a imputarle un reddito ipotetico superiore al guadagno effettivo
di fr. 250.– mensili.
b) Per
quanto attiene al reddito effettivo conseguito da AO 1, l'appellante fa valere di avere notato nel 2008 un'inserzione su un settimanale locale riconducibile
al professionista per cui la moglie lavora, di avere visto nell'automobile di
lei sacchi della spazzatura che lasciano supporre come questa faccia anche le
pulizie dell'ufficio e che nel 2008 o nel 2009 essa ha assunto una babysitter a
tempo pieno per tre mesi. Si tratta di indizi che non assurgono però al valore
di prova. In occasione del suo interrogatorio formale AO 1 ha dichiarato di percepire fr. 250.– mensili per “saltuari lavori” (come vuotare la cassetta
delle lettere del datore di lavoro o fungere da recapito telefonico) e di avere
ricevuto “retribuzioni minime” per “favori fatti a tale persona” (verbale
dell'8 ottobre 2010, pag. 2 risposta n. 5). Nella dichiarazione d'imposta 2010
essa ha indicato un reddito netto di fr. 3000.– annui (doc. 50). Le circostanze
evocate dall'appellante non consentono di scostarsi da tale dato, tanto più che
risalgono addietro nel tempo. L'interessato medesimo poi ha rinunciato
all'audizione per rogatoria del datore di lavoro della moglie. Né si ravvisano
elementi tali da far dubitare dello stipendio dichiarato da quest'ultima
(fr. 250.– mensili) per rapporto alle prestazioni svolte.
c) Rimane
da esaminare se, dando prova di buona volontà, la convenuta non possa estendere
le sue possibilità di guadagno. Ora, per stimare il reddito ipotetico di un
coniuge si deve considerare la formazione professionale di lui, l'età, lo stato
di salute e la situazione sul mercato del lavoro. In seguito occorre valutare
se quel coniuge ha la possibilità effettiva di esercitare una simile attività e
quale entrata egli possa conseguire, tenuto conto delle circostanze soggettive
testé menzionate, come pure della situazione nel campo dell'impiego (DTF 137
III 120 consid. 2.3 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha,
in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase; sentenza del
Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre 2010, consid. 3.1 in: SJ 2011 I 177).
Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa
di un coniuge si annovera anche la portata e la durata delle cure ancora dovute
ai figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). E di norma un coniuge con figli può
essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui
affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività
a tempo pieno può essergli imposta dal
momento in cui tale figlio
avrà compiuto
i 16 anni, fermo restando che il principio non è assoluto e che occorre
ponderare le circostanze concrete. Così, un coniuge può essere tenuto a
intraprendere o a riprendere un'attività lucrativa se già esercitava
un'attività analoga durante la comunione domestica o se i figli sono custoditi
da terzi (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2;
sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23 luglio 2013, consid. 3.1).
d) L'appellante
sostiene che la moglie ha lavorato anche durante la vita in comune, tanto che
la loro ultima collaboratrice domestica era stata assunta all'80%. Il Pretore
ha reputato però che il grado d'occupazione della collaboratrice domestica
ancora non dimostrava un'equivalente grado d'occupazione della moglie. L'appellante
ricorda che, stando alla collaboratrice domestica, AO 1 “a volte stava fuori
tutta la giornata”, ma in realtà la collaboratrice domestica ha dichiarato che AO
1 “a volte stava fuori tutta la giornata, a volte poco tempo” (deposizione per
rogatoria di __________ del 5 ottobre 2010, pag. 1 a metà). Del resto agli atti figurano certificati di salario a nome dell'attrice dal 2002 al 2005
dai quali risultano redditi in costante flessione, da fr. 8580.–
nel 2002 a fr. 2930.– nel 2005 (doc. 13 nell'inc. OA.2007.516). Tali introiti corrispondono a quanto i coniugi
hanno dichiarato all'autorità tributaria (incarto fiscale richiamato).
L'appellante fa valere altresì che quando la primogenita aveva meno di dieci
anni la moglie ha lavorato alcune settimane per una banca e che fra il 1995 e
il 1998 essa è stata gerente di una società a garanzia limitata da lui
costituita. L'interessato medesimo riconosce tuttavia che l'attività in banca
della moglie è durata solo qualche settimana. Che poi essa sia stata gerente di
una società a garanzia limitata ancora non significa che costei esercitasse un'attività
lucrativa a tempo pieno o che ne traesse un reddito di rilievo, per tacere del
fatto che tutto ciò risale a oltre un decennio addietro.
e) In
definitiva, eccettuato un breve periodo, non risulta che durante la vita in comune
la moglie abbia svolto un'attività lucrativa per più di qualche ora settimanale.
Un simile riparto dei ruoli durante la comunione domestica non giustifica di imporle
un impegno lavorativo immediato superiore a quello attuale. Del resto, contrariamente
a quanto adduce l'appellante, la convenuta non potrebbe far capo a terzi cui
affidare la figlia mentre lavora (interrogatorio formale di AP 1: verbale
dell'8 ottobre 2010, pag. 3 risposta n. 5a; deposizione di __________: verbale
del 16 aprile 2010, pag. 1). Né il marito può pretendere che familiari o conoscenti
abbiano a prendersi cura della figlia per consentire alla moglie di estendere
la sua attività e sgravarlo da obblighi di mantenimento dopo il divorzio.
f) AP
1 rileva che al momento della separazione la moglie aveva 40 anni, godeva di
buone qualifiche professionali, ma che a dispetto di ciò non si è impegnata
nella ricerca di un impiego quantunque una riconciliazione fosse esclusa. Ora,
dandosi un matrimonio di lunga durata, un coniuge che durante la vita in comune
si sia dedicato alla casa e alla famiglia non può essere tenuto – in linea di
principio – a intraprendere un'attività lucrativa se al momento della separazione
ha già 45 anni. La presunzione però è refragabile e tende a essere portata a 50
anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione
quando si tratti non di intraprendere, bensì di estendere un'attività
professionale già
esercitata.
In concreto AO 1 aveva, al momento della separazione, 40 anni (42 al momento in
cui è stata promossa la causa di divorzio). Doveva ancora occuparsi però della
figlia A__________, che aveva due anni. Non poteva essere tenuta dunque a
estendere l'attività lucrativa (sopra, consid. c).
Nell'agosto
del 2014, quando A__________ compirà 10 anni, AO 1 avrà 48 anni. Spettava
dunque al marito rendere verosimile che essa potrà aumentare al 50% l'attività
svolta per il professionista di __________ per cui lavora o impiegarsi a metà
tempo presso terzi. L'appellante non ha recato alcun indizio concreto in tal
senso, limitandosi a far valere che la moglie può lavorare “come fa la
maggioranza delle donne separate e divorziate”, può occuparsi di “traduzioni,
vendita, contabilità ecc.” a domicilio, può impiegarsi “nell'ambito delle
risorse umane dove solitamente ci sono figure professionali con esperienza e di
mezza età”. All'atto pratico però non indica un solo datore di lavoro disposto
ad assumere in circostanze analoghe una persona di 48 anni, tanto meno rimunerandola
fr. 7000.– mensili. E, come detto, un reddito ipotetico non può fondarsi su
considerazioni astratte. Ne discende che in concreto difettano i presupposti
per imputare alla convenuta un guadagno virtuale. Le entrate di lei vanno
accertate così in fr. 533.65 mensili fino alla vendita della particella
n. 139 e in fr. 783.30 mensili supplementari dopo di allora, come ha fatto
il Pretore. Per assicurare il proprio debito mantenimento mancano quindi
all'interessata fr. 3250.– mensili, rispettivamente fr. 2460.– mensili.
10. Per
quanto attiene alla propria situazione finanziaria, l'appellante sostiene
anzitutto che determinante è lo stipendio di fr. 10 119.33 mensili
lordi da lui percepito nel 2006, anno della separazione di fatto. Egli
dimentica tuttavia che un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1
CC entra in linea di conto solo dopo il passaggio in giudicato degli effetti
del divorzio e che decisivo è dunque il suo reddito di quel momento. Trattandosi
poi di un lavoratore dipendente, al reddito si aggiungono la quota di
tredicesima e le indennità supplementari che costituiscono un'entrata regolare
(RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 richiami), compresi i bonus e le partecipazioni
agli utili (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). L'appellante paventa una futura
riduzione della parte variabile del proprio stipendio, ma dai certificati di
salario 2009 e 2010 non si
evince
una chiara tendenza al ribasso (doc. F, BB e HH), mentre i conteggi del 2011 si
limitano ai primi sei mesi dell'anno e non consentono di trarre deduzioni (doc.
II). Dovessero intervenire mutamenti di rilievo, ad ogni modo, l'appellante
potrà sempre chiedere una modifica della sentenza di divorzio (art. 129 cpv. 1
CC).
Precisato
ciò, se da un lato il reddito determinante dell'interessato non è quello del
2006 (come si è appena visto), esso non è nemmeno quello calcolato sulla media
degli ultimi tre anni (2008, 2009 e 2010), come ha fatto il Pretore (accertando
complessivi fr. 13 829.80 mensili, ossia fr. 10 464.80 mensili più un
bonus annuo di fr. 40 380.30). Decisivo è il reddito più recente desumibile dagli atti
(quello del 2010), di fr. 12 528.– mensili netti (compreso il bonus annuo:
doc. HH), già dedotti gli assegni familiari di fr. 450.– mensili (doc. II), i
quali in conformità alla più recente prassi del
Tribunale federale non vanno inclusi nel reddito del
genitore che li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF
137 III 64 consid. 4.2.3; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_200/2011 del 20 giugno 2012, consid. 4.4.1).
A ciò si cumula
il reddito della sostanza, la quale alla fine del 2008 era di circa fr. 140 000.– (atti
richiamati dall'Ufficio circondariale di tassazione) e che dopo la vendita
dell'abitazione coniugale potrà stimarsi in fr. 440 000.–. Ciò
lascia supporre un provento di circa fr. 175.– mensili, rispettivamente di
fr. 550.– mensili (tasso dell'1.5%: cfr. l'art. 12 cpv. 2 lett. e OPP 2).
Le entrate dell'appellante ascendono così a fr. 12 703.– mensili complessivi,
rispettivamente a fr. 13 078.– mensili complessivi dopo la vendita della
proprietà immobiliare.
11. Riguardo
al proprio fabbisogno minimo l'appellante fa valere che la locazione del suo
appartamento è aumentata di fr. 30.– mensili, che egli intende traslocare
in un appartamento più grande con una camera per le figlie, ciò che farà
lievitare il costo dell'alloggio di fr. 400.– mensili, e che l'intervenuto
spostamento del suo posto di lavoro da __________ a __________ ha fatto
rincarare le spese di trasferta da fr. 42.– a fr. 200.– mensili. Egli
chiede altresì il riconoscimento dei costi per il libretto ETI del TCS e per la
quota di affiliazione alla Rega, come la moglie. Infine egli rammenta di avere pattuito con la figlia maggiorenne un
contributo di fr. 1700.– mensili fino al termine degli studi presso la __________
(luglio del 2012), intesa che andrà rivista all'inizio degli studi universitari.
Trattandosi
di richieste formulate solo con l'appello, occorrerebbe esaminarne preliminarmente
l'ammissibilità (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, per consolidata
giurisprudenza il maggior costo
destinato alla locazione di vani supplementari per accogliere i figli durante
l'esercizio del diritto di visita rientra nel fabbisogno in denaro dei figli
stessi, non nel fabbisogno minimo del genitore (RtiD II-2004 pag. 618 seg.).
Quanto all'affiliazione al TCS e alla Rega, è vero che per uguaglianza di trattamento
le relative quote andrebbero inserite anche nel fabbisogno minimo del marito,
ma ciò presuppone un'affiliazione effettiva ai sodalizi, non dimostrata nella
fattispecie. Infine, quand'anche si volesse ritenere
plausibile l'aumento del canone di locazione di fr. 30.– mensili (che non trova
riscontro agli atti: si veda anzi il doc. 3 nell'inc. OA.2007.546) e delle
spese di trasferta (fr. 200.– mensili, non riconosciute dal Pretore), nulla
muterebbe, poiché il fabbisogno minimo dell'appellante passerebbe da fr. 5180.95 a fr. 5410.95 mensili. Una volta sopperito al proprio fabbisogno minimo, con un reddito
di fr. 13 078.– mensili l'interessato conserva infatti un margine disponibile
di oltre fr. 7600.– mensili,
sufficienti
per finanziare i contributi in favore della moglie e
della
figlia A__________ (fr. 4800.– mensili complessivi, rispettivamente
fr. 4010.– mensili dopo la vendita dell'abitazione coniugale e
fr. 4350.– mensili dall'agosto del 2017) e per versare alla figlia
maggiorenne un contributo di fr. 1700.– mensili per la durata della formazione
professionale (doc. A prodotto in appello). Sul contributo alimentare per la
moglie l'appello va dunque respinto.
12. Relativamente
alla figlia A__________, l'appellante chiede di ridurre il diritto di visita a
un fine settimana ogni due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle
17.00 (con obbligo per la madre di andarla a riprendere da lui) e a tre
settimane di vacanze l'anno, una alternativamente a Carnevale o a Pasqua e due
consecutive d'estate. Fa valere che rispetto al momento in cui era stato
concordata la disciplina del diritto di visita il suo carico lavorativo è
notevolmente aumentato e che dopo lo spostamento della sede di lavoro a __________
i tempi necessari per la trasferta sono maggiori. Adduce che durante i fine
settimana egli necessita di tempo per le compere e per gestire
l'amministrazione della madre anziana, che le sue scadenze professionali gli
impediscono di prendere ferie a Natale e che trascorrere tre settimane di vacanza
con la figlia delle sei di cui dispone è “adeguato”. AO 1 non si oppone a una
riduzione del diritto di visita, ma chiede che il fine settimana si estenda dal
venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica alle 20.30, con obbligo per il padre
di accompagnare la figlia e di annunciare i periodi di ferie estive entro la
fine di aprile.
a) La
disciplina di un diritto di visita va fissata tenendo conto del tempo a disposizione
del genitore non affidatario e di quello a disposizione del figlio (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 71 ad art. 273 CC). Non si tratta di un
diritto che compete solo al genitore nei confronti del figlio, ma anche al
figlio nei confronti del genitore (Leuba
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 273). Esso va regolato
secondo il bene del minorenne, indipendentemente dalla questione di sapere se
il genitore intenda partecipare agli incontri (Leuba,
op. cit., n. 10 ad art. 273 CC).
b) Nella
fattispecie non risulta che il bene della figlia imponga di restringere il
diritto di visita, scostandosi da quanto la giurisprudenza ticinese riconosce
abitualmente – in linea di principio – a un genitore non affidatario nei
confronti di ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), tanto
meno se si pensa che ad A__________ “piacerebbe trascorrere più tempo con il padre”
(rapporto d'audizione del 29 giugno 2011). Davanti al Pretore poi i genitori si
erano accordati perché questi beneficiasse
di un diritto di visita più esteso di quello usuale (verbale del 12 marzo 2009,
pag. 2 in alto). Né l'appellante pretende che la regolamentazione adottata dal
primo giudice non risponda al bene di A__________. Ribadisce che i suoi impegni
di lavoro non gli consentono di usufruire pienamente di quanto il Pretore gli
ha concesso, ma ciò non è un motivo in sé per limitare gli incontri. Del resto,
nulla potrebbe rimproverarsi a un genitore che per ragioni professionali non sia
oggettivamente in grado di esercitare tutte le relazioni personali cui avrebbe
diritto (I CCA, sentenza inc. 11.2009.66 del 28 dicembre 2012, consid. 2).
c) L'appellante
non può poi pretendere che la convenuta accompagni la figlia da lui. Di regola
incombe al genitore non affidatario andare a prendere il figlio e ricondurlo a
casa dopo l'esercizio del diritto di visita (Leuba,
op. cit., n. 23 ad art. 273 CC). A maggior ragione in concreto, l'appellante
esigendo che AO 1 assuma tale compito, salvo non riconoscerle nemmeno i costi
per l'uso dei mezzi pubblici. Infine una modifica della regolamentazione
relativa al diritto di visita non si impone neppure per evitare possibili
diatribe fra genitori. Non è il caso dunque di modificare la regolamentazione
adottata dal Pretore.
13. L'appellante chiede di ridurre il contributo in favore di A__________
a fr. 680.– mensili, compresi gli assegni familiari “fino a 12 anni”.
Sostiene che il fabbisogno in denaro della figlia va defalcato del 25% per
tenere conto dei redditi più bassi nel Canton Ticino rispetto al resto della
Svizzera e che la madre deve assumerne almeno un terzo. Chiede di poi
un'ulteriore decurtazione del 20% per tenere conto del tempo che i figli
passano con lui.
a)
Per prassi costante questa Camera stabilisce il fabbisogno in denaro di
figli minorenni ispirandosi alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1994 pag.
298 consid. 5). Tali raccomandazioni si basano su valori medi nazionali e su
redditi familiari sotto la media svizzera, i fabbisogni indicati rapportandosi
a famiglie di situazione finanziaria relativamente modesta (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3; Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 11 in alto), come ha sottolineato di recente anche il Tribunale federale (sentenza
5A_690/2010 del 21 aprile 2011, consid. 2.3). Diminuzioni per rapporto al
fabbisogno in denaro indicato dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono
giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il
ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli:
op. cit., pag. 12 lett. C). Nella fattispecie il Pretore ha già adattato il
costo dell'alloggio – giustamente – sostituendo l'importo della tabella con un
terzo dei costi effettivi (op. cit., pag. 13 in alto). Altri motivi per ridurre il fabbisogno in denaro non si
ravvisano, né l'appellante li indica. Neppure è il caso di maggiorare del 25% – come propone la convenuta – il fabbisogno in
denaro della figlia, il caso in oggetto non denotando gli estremi di particolare
agiatezza richiesti a tal fine dalla giurisprudenza (RtiD II-2010 pag. 635
consid. 8c con richiami).
b) È
vero che – come questa Camera ha già avuto modo di precisare – un genitore non
affidatario, il quale nell'ambito del suo diritto di visita assuma vitto, cura
e educazione del figlio in misura notevolmente maggiore del consueto ha diritto
di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo una quota del fabbisogno in denaro
del figlio, da dedurre dal contributo di mantenimento. L'esercizio di un consueto diritto di visita (di norma un fine
settimana su due) non giustifica invece – da sé solo – diminuzioni del contributo
alimentare (RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7; II-2012
pag. 795 consid. 8). Nella fattispecie il diritto di
visita stabilito dal Pretore contempla una sera con pernottamento ogni
settimana più di quanto preveda la consuetudine. Rispetto all'ordinario diritto di visita quindicinale, in cui il genitore non
affidatario deve farsi carico per principio di due pranzi e due cene in 15
giorni (due pasti la settimana in media), nel caso specifico l'appellante dovrebbe
offrire alla figlia una cena supplementare la settimana. La madre si vedrebbe
sgravare ogni settimana, in altri termini, di un pasto sui 12 cui essa dovrebbe
provvedere se il marito beneficiasse soltanto di un normale diritto di visita
(due pasti settimanali rimangono – come detto
– a carico del genitore non affidatario). L'appellante medesimo
riconosce tuttavia di non poter esercitare il diritto di visita
infrasettimanale, al punto da proporne la soppressione. In simili circostanze
fanno difetto i presupposti per ridurre il contributo alimentare stabilito nel
giudizio impugnato.
c) Quanto
al mantenimento della figlia, è vero che entrambi i genitori devono sopperire
all'obbligo (art. 276 cpv. 1 CC) nei limiti delle rispettive possibilità (art.
285 cpv. 1 CC). Se appena si pensa tuttavia che nella fattispecie AO 1 non ha
nemmeno redditi sufficienti per finanziare il proprio sostentamento, mal si
intravede come essa potrebbe fornire prestazioni alla figlia che non siano in
natura. L'appellante, da parte sua, ha disponibilità sufficienti per coprire
l'intero fabbisogno in denaro della ragazza. Motivi per limitare al
12° compleanno il contributo in favore di A__________ – come parrebbe
chiedere l'attore – non si ravvisano minimamente, né l'appellante li esplicita.
In proposito l'appello non merita pertanto altra disamina.
14. Nel suo memoriale del 2 gennaio 2012 l'appellante chiede che il Pretore sia “ammonito” e sia tenuto a risarcirgli fr. 300.– per
averlo
costretto a presenziare al dibattimento finale e per avere trascurato talune
sue osservazioni sulla liquidazione del regime dei beni (sopra, consid. 4b).
Con “reclamo per ritardata giustizia” egli postula altresì un “congruo
risarcimento di fr. 30 000.– per costi dovuti al ritardo di almeno
cinque mesi nell'emanazione della sentenza di divorzio, nella realizzazione
della casa e nella liquidazione del “secondo pilastro”. Pretese di risarcimento
per danni cagionati illecitamente da un agente pubblico nell'esercizio delle
sue funzioni vanno rivolte però allo Stato del Cantone Ticino nei modi e nei
termini previsti dagli art. 18 segg. della legge sulla responsabilità civile
degli enti pubblici e degli agenti pubblici (RL 2.6.1.1), mentre il potere
disciplinare sui giudici è riservato al Consiglio della magistratura (art. 74
segg. LOG). Le rivendicazioni dell'appellante esulano perciò dalla cognizione
di questa Camera. Quanto al risarcimento per la durata eccessiva di una causa,
l'appellante avrebbe potuto chiedere tutt'al più l'accertamento formale della
remora nel dispositivo di questa sentenza (DTF 130 I 333 consid. 5.3, 130 IV 55 consid. 3.3.2; sentenza del Tribunale federale 5P.45/2007 del 5 aprile 2007,
consid. 4.3 con rinvio a DTF 129 V 417 consid. 1.3) se avesse
fatto tutto il possibile per accelerare la procedura, almeno sollecitando il Pretore
(cfr. DTF 107 Ib 159 in alto). Nella fattispecie nemmeno l'appellante pretende
di avere interpellato il Pretore. La richiesta intesa ad accertare una violazione
del principio della celerità non può quindi trovare accoglimento.
II. Sull'appello
di AO 1
15. L'appellante chiede di ridurre da fr. 1 900 000.– a
fr. 1 500 000.– il prezzo minimo per la vendita a trattative private,
rispettivamente la base d'asta per il primo incanto della particella n. 139 RFD di __________, nota comproprietà dei
coniugi in ragione di metà ciascuno. Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato
la cifra di fr. 1 900 000.–, rilevando che il marito l'aveva prospettata il 1° ottobre
2009 senza che la moglie muovesse obiezioni.
Nei suoi
allegati introduttivi la convenuta sosteneva che il prezzo indicato dall'attore
(fr. 1 900 000.–) “sembra[va] sproporzionato” (risposta, pag. 12; memoriale sui
punti contestati, pag. 11 a metà) e chiedeva che la cifra fosse stabilita da un
perito. Alla prova peritale, offerta all'udienza preliminare, essa ha nondimeno
rinunciato e per finire si è rimessa al giudizio del Pretore, tanto che nel memoriale
conclusivo ha chiesto di sciogliere la comproprietà mediante vendita ai
pubblici incanti “con un piede d'asta pari al valore che sarà indicato nella
sentenza di divorzio passata in giudicato” (pag. 23, domanda di giudizio n.
2e). In quel memoriale essa ha invero definito “verosimile” un incasso di
almeno fr. 1 500 000.–”, importo sulla base del quale essa ha poi valutato la propria
sostanza dopo il divorzio (pag. 5 in alto). La richiesta di fissare in fr. 1 500 000.– il
prezzo minimo di alienazione, rispettivamente la base d'asta, però è
esplicitamente formulata la prima volta solo in questa sede. Sta di fatto che
in concreto non si ravvisano – né l'appellante adduce – nuovi fatti o nuovi
mezzi a fondamento della nuova domanda (sopra, consid. 4d), la quale si rivela
così irricevibile. Per di più, in mancanza di ogni riscontro oggettivo sul
valore venale del fondo e di qualsiasi dato attendibile sull'entità
dell'investimento, l'adeguatezza del prezzo minimo di fr. 1 500 000.– proposto
dall'appellante si riduce in definitiva a un'opinione personale, insufficiente
per mettere in discussione l'apprezzamento del Pretore, cui l'interessata si
era rimessa.
16. L'interessata
postula un aumento del contributo alimentare per sé da fr. 3250.– a fr. 3800.–
mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale e da fr. 2460.– a fr.
3300.– mensili dopo di allora, come pure un'estensione del contributo fino al
marzo del 2030, data del proprio pensionamento. A tal fine essa contesta in
primo luogo l'ammontare del “debito mantenimento”.
a) La
convenuta chiede che nel suo fabbisogno minimo sia riconosciuta una voce di
fr. 363.90 mensili per spese mediche e farmaceutiche in aggiunta al premio
della cassa malati. Nel fabbisogno minimo di un coniuge tuttavia
rientrano soltanto i costi per cure mediche indispensabili, ricorrenti ed
effettivamente sopportate, sempre che non si tratti di spese di automedicazione
già incluse nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 129 III 245 consid.
4.2 e 4.3; RtiD II-2004
pag. 589 consid. 8c). Nel suo
memoriale conclusivo l'interessata aveva elencato una serie di spese mediche
che risultano dall'estratto di un suo conto bancario dall'ottobre del 2006 al
settembre del 2007 (memoriale conclusivo, pag. 13 a 15 e doc. Z nell'inc. OA.2007.546). Se non che, nell'elenco figura più volte anche il nome di un
pediatra, ciò che lascia a dir poco perplessi. Né l'interessata spiega perché i
suoi pagamenti diretti ai fornitori di prestazioni mediche non siano stati
rimborsati – almeno in parte – dalla cassa malati. Tanto meno essa ha
reso verosimile il carattere ricorrente di simili costi, né ha dimostrato
problemi di salute che impongano cure durevoli. In proposito l'appello manca dunque di consistenza.
b) L'interessata
rimprovera al Pretore di avere dimenticato di inserire nel suo fabbisogno
minimo il premio dell'assicurazione sulla vita del marito (fr. 466.– mensili)
stipulata in garanzia dell'ammortamento del debito ipotecario, il quale andrà
onorato fino alla vendita dell'immobile. Se non che, come detto (consid. 8a),
l'importo di fr. 873.75 mensili inserito dal primo
giudice nel fabbisogno minimo della moglie corrisponde esattamente ai due terzi degli oneri ipotecari e dell'ammortamento
obbligatorio indiretto stabiliti dal contratto di mutuo, ossia due terzi degli interessi annui di complessivi fr. 10 140.– (1.69% su fr. 600 000.–) e del
premio dell'assicurazione per l'ammortamento indiretto di fr. 5587.– annui
(doc. MM), il rimanente terzo essendo stato inserito nel fabbisogno di A__________.
Anche al riguardo pertanto l'appello va disatteso.
c) AO
1 ribadisce che il suo “debito mantenimento” deve comprendere anche un'adeguata
previdenza per la vecchiaia e chiede di riconoscerle almeno fr. 300.– mensili a
tale scopo. Essa sostiene che il capitale di cui disporrà dopo la vendita
dell'abitazione coniugale la obbligherà a versare quale persona senza attività
lucrativa circa fr. 120.– mensili di contributi all'AVS, pari al 16% del
contributo di mantenimento. Ora, si conviene che il “debito mantenimento” dopo il divorzio comprende anche “un'adeguata
previdenza per la vecchiaia” (art. 125 cpv. 1 CC; RtiD I-2005 pag. 750
consid. 9a), sempre che ciò risulti necessario. Il
fabbisogno minimo dell'interessata dopo il pensionamento si prospetta attorno
ai fr. 3450.– mensili (sostituendo nel calcolo del Pretore [sopra consid. 6] il
minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario con quello per
persone sole pari a fr. 1200.– mensili e le spese per l'abitazione
coniugale e il giardiniere, che decadranno alla vendita dell'immobile, con un
costo dell'alloggio di fr. 1390.– mensili, come per il marito). Dopo il
pensionamento inoltre l'appellante potrà contare sulla rendita AVS, sull'avere
di “secondo pilastro” trasferito dalla cassa pensione del marito e sulla
propria sostanza.
Ciò premesso, se si considera che il giorno del
matrimonio AP 1 aveva una prestazione
d'uscita di fr. 32 045.25 (doc. OO) e che il 30 settembre
2011 tale prestazione era di fr. 545 609.80 (doc. NN), si può ragionevolmente
presumere che al passaggio in giudicato del principio del divorzio (sopra,
consid. 1 e 5d) la prestazione da dividere si situasse attorno ai fr. 515 000.–, onde un
capitale di circa fr. 257 500.– da trasferire alla moglie. Al pensionamento ordinario l'interessata
potrà disporre, tenuto conto di interessi composti a un tasso dell'1.5% (cfr.
l'art. 12 cpv. 2 lett. e OPP 2) per la quindicina d'anni che devono ancora intercorrere
fino ad allora, di circa fr. 322 000.– cui potrà attingere nella misura di
fr. 1220.– mensili per circa 22 anni, periodo che corrisponde alla sua
aspettativa di vita dopo il pensionamento (statistiche di mortalità in: www.bfs.admin.ch).
Dati sulla presumibile rendita AVS difettano, ma anche volendo attenersi – per
estrema prudenza – all'importo minimo di fr. 1170.– mensili, è indubbio che
dopo la vendita dell'abitazione coniugale l'appellante disporrà di una sostanza
maggiore dell'importo necessario per finanziare lo scoperto di fr. 1060.–
mensili sull'arco dei 22 anni corrispondenti alla sua aspettativa di vita (complessivi
fr. 280 000.–).
In
definitiva non si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo dell'interessata
una posta supplementare per la previdenza professionale, disponendo AO 1 di
mezzi sufficienti per sovvenire al proprio debito mantenimento dopo il pensionamento.
Ciò non toglie che dopo il divorzio e fino al pensionamento essa sarà tenuta a
versare contributi all'AVS quale persona
senza attività lucrativa. E gli oneri sociali vanno riconosciuti, di per
sé, nel fabbisogno minimo (FU 68/2009 pag. 6293, n. 3). L'interessata ne stima
l'entità in fr. 120.– mensili, da cui tuttavia essa potrà chiedere di
dedurre quanto già versato dal datore di lavoro. Inoltre, come si è appena
illustrato (consid. a), nel caso specifico il Pretore ha considerato nel fabbisogno
minimo di lei la franchigia della cassa malati senza che fosse dimostrata la
ricorrenza di spese mediche, mentre il costo dell'abitazione coniugale e il
premio per l'assicurazione stabile o la retribuzione del giardiniere decadranno
dopo la vendita della particella n. 139. In circostanze siffatte l'importo complessivo di fr. 3774.75 mensili stimato dal Pretore risulta sufficiente per
sovvenzionare il “debito mantenimento” dell'interessata, inclusi i contributi all'AVS.
Su questo punto l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
17. Per
quanto attiene alla durata del contributo alimentare, l'appellante chiede di
estenderlo fino al suo pensionamento, facendo valere che essa non potrà
ricuperare alcuna indipendenza economica prima di allora e che non si
giustifica di farle consumare sostanza di cui necessiterà in seguito, tanto
meno ove si pensi che il marito disporrà di mezzi sufficienti per erogare il
contributo alimentare anche dopo il proprio pensionamento. AP 1 eccepisce che
la moglie può sostentarsi da sé riprendendo subito un'attività lucrativa a
tempo pieno e consumando la sostanza.
a) Di
regola un contributo alimentare è dovuto fino al pensionamento del beneficiario
(RtiD I-2005 pag. 756 con rimandi), a meno che questi possa ricuperare prima di allora la sua indipendenza
economica (DTF 132 III 595 consid. 7.2, 600 consid. 9.1).
Se ciò non è il caso il contributo può essere dovuto a vita, sempre che
l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (sentenza del Tribunale federale 5A_748/2012
del 15 maggio 2013, consid. 6.3.3). Quanto al consumo della sostanza, è indubbio
che tale possibilità vada ponderata ai fini dell'art. 125 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008
del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimento a DTF 134 III 146 consid. 4 e 132 III 598 consid. 9.1), compreso il
consumo del capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni (DTF 130 III
537 consid, 4; RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4). Prima del
pensionamento può giustificarsi di imporre al creditore alimentare –
così come al debitore – di intaccare la propria sostanza, indipendentemente
dalla relativa origine, ma ciò presuppone che i redditi dei coniugi non bastino
per coprire i relativi fabbisogni (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008
del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimenti).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che dopo il pensionamento del marito le sue
entrate subiranno una flessione, di modo che ha imposto alla moglie di finanziare
il proprio mantenimento attingendo alla sostanza già prima del pensionamento.
Egli non ha verificato tuttavia la capacità contributiva del marito dopo di
allora. Agli atti figura un certificato dell'istituto di previdenza dell'attore
che indica il presumibile avere di vecchiaia di lui a quel momento in
fr. 1 097 597.– (doc. R nell'inc. OA.2007.546). Anche considerando
la quota da trasferire alla moglie e i relativi interessi rimuneratori (stimati
in fr. 322 000.–; sopra, consid. 16c),
al pensionamento l'interessato avrà ancora – verosimilmente – un avere di vecchiaia
di almeno fr. 775 000.–, il quale a
un tasso di conversione del 6.8% (art. 14 LPP) gli garantirà una rendita di
circa fr. 4400.– mensili, cui si aggiunge, visto il livello dei redditi,
la rendita massima AVS (fr. 2340.– mensili) e il reddito della sostanza
(fr. 550.– mensili: sopra, consid. 10), per fr. 7290.– mensili complessivi.
Quanto al fabbisogno minimo, dopo il pensionamento le spese di trasferta (fr.
200.– mensili) o per pasti fuori casa (fr. 250.– mensili) più non si giustificheranno.
Inoltre le minori entrate incideranno sull'onere fiscale, che a una prudente
stima diminuirà da fr. 1600.– a fr. 650.– mensili.
c) Ne
discende che l'interessato sarà verosimilmente in grado, anche dopo il pensionamento,
di coprire il proprio fabbisogno minimo (stimato in fr. 4010.– mensili),
conservando una disponibilità sufficiente per far fronte al contributo alimentare
di fr. 2460.– mensili in favore di AO 1 senza erodere la propria sostanza. E il
diritto al mantenimento dell'ex coniuge è prioritario rispetto a eventuali
obblighi di mantenimento verso figli maggiorenni (DTF 132 III 211, consid.
2.3), sicché poco giova sapere se a quel momento A__________ avrà terminato la
formazione professionale. In simili circostanze non si giustifica di sopprimere
il contributo per l'appellante nel giugno del 2024, costringendo quest'ultima a
consumare la propria sostanza già prima del pensionamento. Su questo punto l'appello merita accoglimento e il
contributo alimentare per AO 1 va protratto fino al pensionamento ordinario di
lei (1° aprile 2030). L'attuale giudizio si fonda, certo, su valutazioni
e prognosi che il tempo potrebbe rivelare – in tutto o in parte – diverse, in
particolare per quanto riguarda l'ammontare delle pensioni. Ad ogni modo l'attore potrà sempre far capo all'azione di
modifica per chiedere una riduzione o la soppressione del contributo alimentare
a suo carico (art. 129 cpv. 1 CC).
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
18. Il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese
di fr. 1500.– per due terzi a carico del marito e per il resto a carico
della moglie, obbligando il primo a rifondere alla seconda fr. 1500.– per
ripetibili ridotte. AP 1 censura l'entità degli oneri processuali e delle ripetibili,
che chiede di ridurre da fr. 5000.– a fr. 600.–, rispettivamente da
fr. 1500.– a fr. 400.–, postulando altresì l'esonero da ogni versamento
per ripetibili da parte sua. AO 1 chiede invece di addebitare la tassa di
giustizia e le spese per quattro quinti al marito e per il resto a lei
medesima, senza censurare l'indennità per ripetibili.
a) Secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile al
processo di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC), il giudice condannava la parte
soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili. Dandosi reciproca soccombenza o “altri giusti motivi”, le tasse, le
spese giudiziarie e le ripetibili potevano
essere suddivise tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). In materia
di tasse, spese e ripetibili il Pretore fruiva di ampia
latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto
dei relativi importi dandosi vicendevole soccombenza in cause che non fossero
di mero carattere pecuniario. La sua decisione era quindi censurabile solo per
eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). Anzi, nel
diritto di famiglia il Pretore poteva sempre prescindere da un riparto
strettamente aritmetico delle tasse, delle spese e delle ripetibili fondandosi
su “giusti motivi” ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7;
altri riferimenti in: Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è di sapere pertanto se nel caso
in esame il giudizio del Pretore denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza
dimenticare che la lite è – appunto – una procedura del diritto di famiglia.
b) Il Pretore ha fissato la tassa di giustizia in fr. 5000.– non
solo per il valore dei contributi alimentari e della sostanza coniugale,
comprendente un immobile in vendita a un prezzo di almeno fr. 1 900 000.–, ma
anche per il ragguardevole impegno e dispendio di tempo profuso nella lunga e
laboriosa
istruttoria, oltre che nell'emanazione della sentenza. AP 1 sostiene
che “unico vero oggetto del contendere” era il contributo in favore della
moglie, sicché in applicazione dell'art. 17 vLTG la tassa di giustizia non
avrebbe dovuto eccedere fr. 600.–. Così argomentando, però, egli tenta di
passare sotto silenzio la liquidazione del regime dei beni. In realtà per le
cause di stato l'art. 18 vLTG prevedeva una tassa di giustizia compresa tra fr.
250.– e fr. 10 000.– (cpv. 1), cui si aggiungeva l'applicazione dell'art. 17 vLTG
ove fossero litigiosi anche “rapporti patrimoniali” (cioè lo scioglimento del
regime dei beni), eccettuate le domande per contributi di mantenimento (cpv.
2). Da parte sua l'art. 17 cpv. 1 vLTG prevedeva per “rapporti patrimoniali”
con un valore litigioso variante da fr. 1 000 001.– a fr. 2 000 000.–, come in
concreto (già alla luce dell'immobile di __________),
una tassa di giustizia tra fr. 15 000.– e fr. 40 000.–.
Nella
fattispecie la causa si è rivelata complessa, lunga e combattuta, ove appena si
pensi ai sei memoriali di allegati preliminari, alle sei udienze, alla decina
di provvedimenti processuali (compresa una rogatoria internazionale), all'esame
della ponderosa documentazione prodotta e richiamata, al ripetuto scambio di
corrispondenza con i legali delle parti e alla stesura della decisione finale,
che ha comportato l'esame – contrariamente a quanto opina l'appellante – di numerose
questioni litigiose. In simili circostanze la tassa di giustizia di fr. 5000.–
fissata dal Pretore non solo va esente da eccesso o abuso, ma risulta finanche
sotto il minimo tariffario.
c) Relativamente
alle spese, l'appello è ricevibile nonostante il testo dell'art. 5 cpv. 3 vLTG,
che menzionava solo la tassa di giustizia (RtiD II-2006 pag. 612 consid. 5). Al
proposito l'appellante non contesta che l'importo di fr. 1500.– fissato dal
Pretore corrisponda agli esborsi effettivi del tribunale. Assume che qualora la
conduzione della causa fosse stata più celere le spese si sarebbero limitate a
fr. 400.–. Non spiega tuttavia per quali motivi. Il costo di un atto
processuale rimane per principio invariato, che l'atto sia compiuto prima o
poi. L'unica giustificazione addotta dall'appellante sotto questo profilo è che
qualora la causa fosse progredita più rapidamente non sarebbe occorso sentire
la figlia A__________, la quale non avrebbe compiuto sei anni prima del
giudizio (cfr. DTF 133 III 554 consid. 3 con rimandi). Quand'anche ciò fosse,
tuttavia, si sarebbe dovuto ascoltare la figlia A__________ davanti a questa
Camera, adita dallo stesso AP 1. Mal si comprende dunque il prospettato
risparmio di costi.
d) Il
Pretore ha suddiviso gli oneri processuali e le ripetibili (non appellate nel
loro ammontare) nella proporzione di due terzi al marito e di un terzo alla
moglie. Egli ha motivato la decisione con il fatto che il marito risultava
soccombere appieno sul contributo alimentare per la moglie e in parte su
quello per la figlia, interamente sulla regolamentazione del diritto di visita
e parzialmente sulla liquidazione del regime dei beni, mentre la moglie usciva
parzialmente sconfitta solo sulla liquidazione del regime dei beni, ciò che
giustificava un riparto in ragione di due a uno. L'appellante rimprovera alla
moglie di avere procrastinato la causa per beneficiare dell'aumento dei suoi
averi di previdenza, il che andrebbe compensato esonerandolo dalla rifusione di
ripetibili. La tesi non è sostenibile già per la circostanza che AO 1 poteva
far uso legittimo dei suoi diritti e non era tenuta ad accettare un divorzio
con accordo completo solo per accelerare la causa. Che difendendo la sua
posizione essa abbia ecceduto, trascendendo nell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC), non
risulta né l'appellante spiega in che consisterebbero gli estremi di
un'eventuale malafede processuale. In proposito non soccorre quindi attardarsi.
Per
il resto entrambi gli appellanti si dilungano in calcoli sul reciproco grado di
soccombenza aritmetica, che per l'attore è di due terzi a carico della moglie
mentre per la convenuta è di quattro quinti a carico del marito. Si tratta di
esercizi infruttuosi. Davanti al Pretore infatti non erano controverse solo
questioni pecuniarie, ma anche l'affidamento delle figlie, l'attribuzione
dell'autorità parentale e la disciplina del diritto di visita. La suddivisione
degli oneri processuali e delle ripetibili doveva tenere conto anche di ciò,
nel quadro di una valutazione complessiva. Per di più, trattandosi di una causa
del diritto di famiglia, il primo giudice poteva ispirarsi anche a criteri di
equità (sopra, consid. a). Gli appellanti non illustrano per quali motivi, a un
giudizio d'insieme, il Pretore sia caduto nell'eccesso o nell'abuso del potere
di apprezzamento, né tanto meno perché la chiave di riparto da lui decisa non
sia equitativa. Insufficientemente motivati, in proposito gli appelli sfuggono
pertanto a ulteriore disamina.
19. Le spese del giudizio odierno seguono una volta ancora la vicendevole
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede accogliere il proprio appello unicamente
in merito alla decorrenza degli interessi dovuti in liquidazione del regime
matrimoniale, anticipata di 30 giorni rispetto al giudizio del Pretore, ma esce
sconfitto su tutto il resto. Trattandosi di un grado di vittoria minimo, tanto
vale ridurre lievemente le spese processuali a suo carico, rinunciando alla trascurabile
quota che andrebbe addebitata alla convenuta, e ridurre lievemente l'indennità
per ripetibili in favore di lei. AO 1 ottiene causa vinta sulla durata del
contributo alimentare per sé, ma soccombe sull'aumento del relativo ammontare e
sulle modalità inerenti alla realizzazione della comproprietà sulla particella
n. 139. Si giustifica pertanto di porre a suo carico due terzi delle spese, il
rimanente terzo andando a carico dell'attore che ha resistito all'appello. Essa
rifonderà inoltre a AP 1, che si è difeso senza il patrocinio di un avvocato,
un'adeguata indennità d'inconvenienza commisurata all'impegno richiesto dalla
stesura delle osservazioni (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Le spese per il reclamo
per ritardata giustizia, infine, seguono la
soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
attribuire ripetibili alla controparte per tale rimedio giuridico,
l'interessata non avendo preso posizione al riguardo nelle sue osservazioni.
L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente,
per converso, sul dispositivo concernente gli oneri processuali e le ripetibili
di primo grado, che può rimanere invariato.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
20. Circa i
rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso
che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AO
1 è condannata a versare a AP 1, in liquidazione del regime dei beni, la somma di fr. 136 166.40 con
interessi del 5% dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
2. Le spese processuali
di tale appello, ridotte a fr. 3300.–, sono poste a carico di AP 1, che
rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
3. Trattato
come reclamo per ritardata giustizia, il memoriale presentato il 2 gennaio 2012
da AP 1 è irricevibile.
4. Le spese
processuali di tale reclamo, di fr. 200.–, sono poste a carico di AP 1.
5. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso
che il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 3250.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale;
fr. 2460.– mensili dal mese successivo alla vendita dell'abitazione
coniugale, fino al marzo del 2030 compreso.
La somma che precede sarà adeguata ogni anno al rincaro, la prima volta
nel gennaio del 2013, calcolato sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del
mese di novembre dell'anno precedente, valendo come indice di base quello del
novembre 2011, a meno che l'obbligato dimostri di non avere beneficiato di
alcun rincaro o di averne beneficiato solo in parte.
6. Le
spese processuali di tale appello, di fr. 1500.–, da
anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico di quest'ultima e
per il resto a carico di AP 1, al quale l'appellante rifonderà un'indennità
d'inconvenienza di fr. 200.–.
7. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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