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Decisione

11.2011.191

Divorzio

16 dicembre 2013Italiano74 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23

dicembre 2011 in cui chiede di limitare il suo diritto di visita a un fine

settimana ogni due (dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle 17.00) e a

tre settimane di vacanze l'anno (di cui due consecutive in estate), di

sopprimere ogni contributo di mantenimento in favore della moglie, di ridurre

quello per A__________ a fr. 680.– mensili (assegni familiari compresi) fino ai

12 anni, di fissare in fr. 192 265.– il suo credito nei confronti della moglie in liquidazione del

regime dei beni, di riconoscere a quest'ultima non oltre un quarto degli averi

di previdenza da lui accantonati durante il matrimonio, trasferendo dalla sua

cassa pensione fr. 83 312.– su un conto vincolato a lei intestato, di ridurre a fr. 600.–

la tassa di giustizia e a fr. 400.– le spese, esonerandolo da ogni indennità

per ripetibili.

Il 2

gennaio 2012 AP 1 ha inoltrato un nuovo memoriale nel quale chiede che il Pretore

sia ammonito e sia tenuto a risarcirgli fr. 300.– per averlo obbligato a presenziare

al dibattimento finale, come pure per non avere preso in considerazione le osservazioni

da lui formulate in quel frangente, che gli siano riconosciuti interessi del 5%

dal 14 agosto 2006 sulla liquidazione del regime dei beni, che sia accertata la

sua liberazione da ogni obbligo alimentare dal settembre del 2006 al luglio

2007, che sia accertata la decorrenza dei contributi di mantenimento stabiliti

nella sentenza impugnata dal dicembre del 2011 e la loro sospensione in

pendenza di appello. Con contestuale reclamo per denegata giustizia egli ha

chiesto dipoi un risarcimento di fr. 30 000.–, sollecitando “un

riscontro in merito all'effetto sospensivo del versamento degli alimenti”. Il 5

gennaio 2012 il presidente della Camera ha assegnato all'appellante un termine

di 5 giorni per presentare il memoriale complementare appena citato in tre

esemplari debitamente firmati e ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo

senza interesse. L'interessato ha ottemperato alla richiesta l'11 gennaio 2012.

L. Nel

frattempo, il 29 dicembre 2011, AO 1 si è rivolta anch'essa a questa Camera,

chiedendo che in riforma della sentenza di divorzio siano modificate le

modalità di divisione della particella n. 139, riducendo a fr. 1 500 000.– il

prezzo minimo e la base d'asta, che siano aumentati i contributi alimentari in

suo favore a fr. 3800.– mensili fino alla vendita dell'abitazione e a

fr. 3300.– fino al marzo 2030 e che gli oneri processuali siano posti per

quattro quinti a carico del marito, riducendo a un quinto la quota a suo

carico.

M. Con

osservazioni del 30 gennaio e del 6 febbraio 2012 le parti propongono vicendevolmente

di respingere l'appello avversario.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art.

405.

cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il

valore litigioso raggiunga fr. 10

000.

– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito

è senz'altro

adempiuto, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari

o della liquidazione patrimoniale. Quanto alla tempestività degli appelli, la

decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 30 novembre

2011.

e a quello dell'attore il 2 dicembre 2011. Tenuto conto delle ferie

intercorse dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio

2012.

(art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di appello sarebbe scaduto il

15.

gennaio 2012 per la convenuta e il 17 gennaio 2012 per l'attore. Gli

appelli, consegnati alla posta il 23 e il 30 dicembre 2011, sono pertanto tempestivi.

Ammissibile è altresì il memoriale introdotto da AP 1 il 2 gennaio 2012, che va

considerato un complemento all'appello.

2.

AP

1.

produce in questa sede due documenti nuovi: un accordo stipulato il 15 novembre

2011.

con la figlia L__________ sul contributo alimentare versato per lei dal

novembre del 2011 al luglio del 2012 e un conteggio delle ore lavorative da lui

svolte nel novembre del 2011, dal quale risulta un accumulo di 241.10 ore

supplementari. Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello ove siano

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti in questione sono successivi al

dibattimento finale e di per sé ammissibili. Come si vedrà in seguito (consid. 11

e 12b), comunque sia, essi non giovano ai fini del giudizio.

3.

Litigiosi

rimangono in questa sede la liquidazione del regime dei beni, comprese le

modalità di scioglimento della comproprietà sulla particella n. 139, la

suddivisione degli averi di previdenza, i contributi di mantenimento per moglie

e figlia e la disciplina del diritto di visita da parte del padre. Il principio

del divorzio, l'affidamento di A__________ e l'attribuzione dell'autorità

parentale alla madre sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo

(art. 315 cpv. 1 CPC).

I. Sull'appello

di AP 1

4.

Per quanto riguarda lo scioglimento del regime dei beni il Pretore

ha constatato anzitutto che le parti si sono accordate sulla data determinante,

fissandola il 13 agosto 2006. Ciò premesso, egli ha accertato che quel giorno

gli averi bancari riconducibili ai coniugi ammontavano a complessivi fr. 307 772.16. Egli

ha riconosciuto che, per quel che era di un appartamento comperato dal marito

nel 1986 e da lui rivenduto nel 2003, gli acquisti dell'attore vantavano il

diritto a un compenso nei confronti dei beni propri di lui per fr. 24 273.95

(ammortamento ipotecario) e per fr. 9708.– (lavori di miglioria), appurando che

il provento netto della vendita è ammontato a fr. 136 068.85. Ciò posto,

il primo giudice ha

stabilito che gli acquisti del marito risultavano di fr. 341 754.10 (fr.

307.

772.16, fr. 24 273.95 e fr. 9708.–), da cui ha dedotto fr. 136 086.85,

per complessivi fr. 205 667.25, onde una partecipazione della moglie di fr. 102 833.60.

Considerato però che quest'ultima aveva già prelevato complessivi fr. 239 000.– fra il 14

e il 16 agosto 2006, egli ha fissato il credito del marito nei di lei confronti

in fr. 136 166.40, riservata la definizione diretta dei rapporti di dare e avere fra i coniugi “includendo anche il calcolo

degli alimenti arretrati sulla base della sentenza” emessa il 10 gennaio

2011.

dalla prima Camera civile di appello. L'appellante non contesta il metodo

di calcolo adottato dal primo giudice. Chiede però di rivalutare a fr. 192 265.– il

conguaglio in suo favore sulla base di svariati correttivi.

a)

L'appellante fa valere in primo luogo che il 13 agosto 2006 il saldo sul conto alla __________ ammontava a

fr. 140 560.35 e che il prelevamento di fr. 14 160.– eseguito dalla

moglie e versato sul conto della figlia A__________ “per parificare i conti di

entrambe le figlie” non era giustificato. A suo parere infatti la situazione

della figlia cadetta, che aveva tre anni, non poteva essere parificata a quella

della primogenita, che ne aveva già 14. Ora, agli atti figura un avviso di

addebito del 14 agosto 2006 per fr. 62 000.– in favore della

moglie e un nuovo saldo di fr. 76 110.35 (doc. O, 9° foglio). Sulla base di

tale documento il Pretore ha ricostruito che prima di quell'operazione l'avere

sul conto ammontava a fr. 138 110.35 (sentenza impugnata, pag. 6 a metà). Se non che, il fascicolo doc. O contiene altresì un estratto dei movimenti di quel conto

dal 2 giu­gno al 3 ottobre 2006, dal quale risulta che il 14 agosto

2006.

è stato effettuato un ulteriore addebito di fr. 2450.– e che il saldo

quel 3 ottobre 2006 era di fr. 5358.25 (doc. O, 3° e

foglio). Tenuto conto di ciò, ricostruendo le operazioni di accredito e

addebito avvenute dal 14 agosto al 3 ottobre 2006, il saldo in conto risultava effettivamente ammontare il 13 agosto

2006.

a fr. 140 560.35.

Per

quanto attiene al prelevamento di fr. 14 160.– eseguito da AO 1 il

15.

agosto 2006, poi riversato su un conto intestato alla figlia A__________

(doc. O, 8° foglio), è indubbio che l'operazione è successiva alla data dello

scioglimento del regime dei beni. Certo, ci si può domandare se, vista la differenza

d'età, si giustificasse di parificare le due figlie. Sta di fatto che

l'appellante non pretende la restituzione di tale importo da parte della moglie

o della figlia, sicché il correttivo applicato dal giudice, per finire, va a

profitto di lui. In simili circostanze tanto vale attenersi al saldo di

fr. 140 560.35 registrato sul noto conto il 13 agosto 2006, anche se – come

si vedrà in appresso – tale operazione non giova all'appello (sotto, consid. e).

b) Per quel che è dell'operazione immobiliare relativa alla proprietà

per piani n. 12 821 della particella n. 974 RFD di __________, sezione di __________,

l'appellante chiede che il compenso dei suoi acquisti verso i suoi beni propri

sia ridotto da fr. 9708.– a fr. 6500.– per tenere conto dei lavori di

miglioria (come la sostituzione della moquette) risalenti a prima del

matrimonio. Egli sostiene che la documentazione può essere chiesta alla moglie

o al competente ufficio e che, in ogni modo, l'importo va ridotto di un terzo

per tenere conto del periodo di tempo in cui ha posseduto l'immobile prima del

matrimonio.

Dalla

tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari inerente alla vendita dell'immobile

si evince un importo di fr. 9708.– riconosciuto per “costi di costruzione e di

miglioria” (doc. M e 23). Nulla permette di chiarire quando le migliorie siano

inter­venute. La convenuta ha addotto nondimeno che gli acquisti del marito hanno

contribuito con fr. 9708.– al finanziamento di quei lavori (memoriale conclusivo,

pag. 3). Da parte sua l'attore si è limitato a opporre che il ricavo della

vendita del bene pertiene ai suoi beni propri, senza esprimersi sull'affer­mazione

avversaria (memoriale conclusivo, pag. 12). Gli allegati sono stati

vicendevolmente intimati alle parti il 5 ottobre 2011 e al dibattimento finale

del 10 ottobre 2011 il marito non risulta avere contestato la pretesa. L'appellante

formula pertanto la contestazione solo in questa sede sulla base di fatti che

non risultano dall'incarto, salvo postulare l'assunzione di prove non richieste

al Pretore. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova però sono proponibili in appello

solo ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore

non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto

conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto l'appellante rivendica

poteva senz'altro essere sottoposto al Pretore. Fondata su fatti e prove

inammissibili, la censura, nuova (art. 317 cpv. 2 CPC), sfugge di conseguenza a

qualsiasi esame.

È

vero che nel suo memoriale del 2 gennaio 2012 l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato quanto lui aveva sottolineato al dibattimento finale, ovvero

che “bisognava considerare le spese di miglioria in base alla data in cui sono

state effettuate” (pag. 2 in alto). Ma nel verbale del 10 ottobre 2011, firmato

senza riserve dall'attore e dal suo patrocinatore, nulla

figura in tal senso. Si aggiunga ad ogni buon conto

che, come si vedrà oltre (consid. e), pur volendo ridurre il diritto al

compenso fra masse da fr. 9708.– a fr. 6500.–, l'esito dell'appello non muterebbe.

c) L'appellante

chiede di tenere calcolo del fatto che in costanza di matrimonio la locazione

dell'appartamento, suo bene proprio, ha generato utili netti per complessivi

fr. 114 000.–. Avendo richiesto “assai poca attività” da parte della moglie,

tale reddito andrebbe suddiviso nella proporzione di un quarto a lei e tre

quarti a lui, onde un suo credito di fr. 88 500.– da dedurre dagli acquisti. L'argomentazione non è fondata. Secondo

l'art. 197 cpv. 2 n. 4 CC i redditi dei beni propri sono da attribuire agli

acquisti. La legge non prevede eccezioni a tale principio, salvo estremi di

abuso che vanno ravvisati però con estremo riserbo (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1992, n. 12 ad art. 215 CC). E in concreto non si ravvisano

– neppure lontanamente – estremi del genere.

d) L'appellante

fa valere di avere pagato durante la separazione fatture della moglie per

complessivi fr. 18 549.65 e ne postula il rimborso, chiedendo finanche a questa Camera

nel memoriale del 2 gennaio 2012 di non essere tenuto a versare contributi

alimentari dal settembre del 2006 al luglio del 2007. La rivendicazione è

infruttuosa. Nel suo memoriale conclusivo egli aveva sì ricordato di avere

pagato quell'importo (pag. 12 a metà), ma non lo aveva inserito nel computo della

pretesa in liquidazione dei beni (pag. 12 in basso e 13 in alto), non ne aveva preteso il rimborso né tanto meno aveva sollecitato un esonero degli obblighi

di mantenimento dal settembre del 2006 al luglio del 2007 (richieste di

giudizio, da pag. 14). Le due pretese sono pertanto nuove. E nella misura in

cui non si fondano su nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova, esse sono irricevibili (art.

317.

cpv. 2 CPC). In mancanza poi di una specifica domanda, la pretesa relativa

al pagamento di metà valore della mobilia rimasta nell'abitazione coniugale di __________

non è proponibile, men che meno in assenza di una qualsiasi indicazione sul valore

medesimo.

e) Ne discende che, rispetto al

calcolo del Pretore (per il resto incontestato), l'unica

modifica consiste nel saldo degli averi bancari, attribuiti agli acquisti del

marito, che passano da fr. 307 772.16 a fr. 324 382.16 (sopra, consid.

a). Ciò posto, gli acquisti di lui assommano a fr. 222 277.16 (fr.

324.

382.16 più fr. 24 273.95 più fr. 9708.– meno fr. 136 086.95), onde

una partecipazione all'aumento da parte della moglie di fr. 111 138.58. Costei

avendo già prelevato complessivi fr. 239 000.– (non contestati),

risulta un conguaglio in favore del marito di fr. 127 861.42,

inferiore a quello stabilito dal Pretore (fr. 136 166.40). Ad analoga

conclusione si giungerebbe quand'anche si volesse ridurre il compenso per i lavori

di miglioria sul citato appartamento da fr. 9708.– a fr. 6500.– (sopra, consid.

b), giacché in tal caso il conguaglio sarebbe di fr. 129 465.42, pur

sempre inferiore a quello calcolato dal primo giudice. Ne deriva la reiezione

dell'appello.

f) Con

il memoriale del 2 gennaio 2012 l'appellante chiede che gli interessi del 5%

sul “valore del patrimonio” di sua spettanza decorrano dal 14 agosto 2006, mentre

nel memoriale conclusivo egli li esigeva dalla “data di emanazione della senten­za

di divorzio da parte della Pretura”. La pretesa decorrenza retroattiva è – una

volta di più – nuova e, non essendo fondata su nuovi

fatti o nuovi mezzi di prova, irricevibile (art. 317

cpv. 2 CPC). Resta il fatto che gli interessi sul

credito di partecipazione decorrono dalla chiusura della liquidazione (art. 218

cpv. 2 CC), la quale interviene al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (sentenza del Tribunale federale

5A_599/2007 del 2 ottobre 2008, consid. 10.1 in: FamPra.ch 2009 pag. 758),

ovvero del pronunciato sulla liquidazione del regime (Steck in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art.

215). Inoltre la mora interviene

per legge, sicché il coniuge creditore può chiedere interessi a norma degli

art. 102 cpv. 2 e 104 cpv. 1 CO senza interpellazione del debitore (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 218). Nella

sentenza impugnata il Pretore ha fissato il termine di pagamento trenta giorni dopo

il passaggio in giudicato della decisione. La convenuta però non aveva chiesto

dilazioni e in questioni rette dal principio dispositivo ciò non era ammissibile.

Su tal punto l'appello va dunque accolto e il giudizio modificato di

conseguenza, precisando altresì – come l'attore chiede – il tasso di interesse

e la relativa decorrenza.

5.

Relativamente alla suddivisione degli averi di previdenza professionale,

l'appellante chiede di riconoscere alla moglie solo un quarto della prestazione

d'uscita da lui accantonata dal giorno del matrimonio fino alla separazione di

fatto e di attribuire a lui la metà degli averi maturati dalla moglie,

limitando a fr. 83 312.– la som­ma da trasferire dalla sua cassa

pensione su un conto vincolato di lei. Davanti al Pretore egli aveva proposto

invece di ripartire a metà gli averi di previdenza accumulati da entrambi i

coniugi durante il matrimonio. La pretesa potrebbe così essere dichiarata nuova

– e come tale irricevibile – senza ulteriore disamina. Comunque sia, si volesse

anche vagliare l'eventuale esistenza di motivi per derogare alla suddivisione a

metà della prestazione d'uscita, l'esito dell'appello non muterebbe.

a) In

sintesi l'appellante rimprovera alla moglie di essersi “sovente sottratta ai

suoi obblighi coniugali”, di avere gestito la famiglia “in modo autoritario”,

di avergli imposto visite specialistiche per la difficoltà di concepire un

secondo figlio, di avere amministrato in modo “scadente” l'economia domestica,

spendendo oltre fr. 60 000.– in mobilio e dissipando i suoi guadagni, di avere “lavorato e

smesso quando voleva”, di avere “richiesto l'eredità alla madre”, di avere prelevato

i noti importi dai conti comuni dopo la separazione, di essersi trasferita da

lui all'inizio della relazione senza beni e di avere usufruito del suo

appartamento e della sua automobile versando una partecipazione minima, di avere

ostacolato le sue iniziative per migliorarsi professionalmente, di non averlo assistito

nel corso della carriera, di avere finanziato corsi di inglese e di informatica

con risorse coniugali (mentre lui si faceva pagare simili corsi dal datore di

lavoro) e di avere causato l'emissione di due precetti esecutivi nei suoi

confronti omettendo di informarlo dei preventivi solleciti. Aggiunge che

costei, inizialmente d'accordo con il divorzio, ha procrastinato la causa

attendendo quattro mesi per pronunciarsi su una sua proposta e fa valere che

dopo il divorzio essa disporrà di una sostanza attorno a fr. 700 000.–,

sufficiente per garantirle un'adeguata previdenza. L'appellante sostiene infine

di avere contribuito “in modo straordinario” al mantenimento della famiglia con

il reddito del suo lavoro e con i proventi del suo appartamento, ciò che

giustifica il diritto a un'indennità in forza dell'art. 165 cpv. 2 CC

suscettiva di ripercuotersi sul riparto della prestazione d'uscita della cassa

pensione.

b) Il riparto della prestazione d'uscita maturata da un coniuge presso il

rispettivo istituto di previdenza professionale può essere rifiutato – in tutto

o in parte – ove appaia manifestamente iniquo dal profilo della liquidazione

del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio

(art. 123 cpv. 2 CC). Altre possibilità non sussistono (DTF 135 III

155.

consid. 6.1 con rimandi). Poco importa come i coniugi si siano ripartiti i

compiti all'interno della famiglia durante la vita in comune o quale influsso

abbia avuto il matrimonio sulla previdenza (DTF 136 III 452 consid. 4.3; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2 febbraio 2012,

consid. 3.5.2). Manifesta iniquità è data – ad esempio – qualora coniugi che abbiano adottato la separazione dei beni siano affiliati

l'uno a un “secondo pilastro” e l'altro a un “terzo pilastro” o qualora un coniuge

abbia finanziato con il reddito del proprio lavoro la formazione dell'altro,

dando mo­do a quest'ultimo di costituirsi una previdenza migliore della sua

(DTF 136 III 459 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale

5A_458/2009 del 20 novembre 2009 consid. 2.1 con rinvii; I CCA, sentenza

inc. 11.2005.102 del 3 ottobre 2006, consid. 3c). In

concreto non si riscontra nulla del genere, né si può dire che la liquidazione

del regime dei beni avvantaggi palesemente la moglie

rispetto al marito, ove si consideri che la prima dovrà versare al secondo fr.

136.

000.–

e che il ricavo netto della vendita dell'abitazione coniugale sarà diviso a

metà. Del resto, né un patrimonio considerevole e una buona sicurezza

finanziaria né un semplice squilibrio fra le capacità finanziarie dei coniugi bastano

per far apparire manifestamente iniqua la divisione paritaria della prestazione

d'uscita (sentenza del Tribunale federale 5A_458/2009 del 20 novembre 2009,

consid. 2.1 con rimandi). Infine non risulta che, grazie ai corsi di formazione

finanziati dai redditi coniugali, la moglie abbia migliorato sensibilmente il

suo futuro professionale o previdenziale, le sue prospettive di guadagno rimanendo

sostanzialmente modeste.

c) Non

si disconosce che un riparto della prestazione d'uscita

maturata da un coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza

professionale può essere rifiutato – in tutto o in parte – anche quando appaia

abusivo. Abuso è dato solo però in casi estremi, come nell'ipotesi di matrimoni

di compiacenza, di unioni non vissute come tali, di

comunioni domestiche mai realmente costituite o di coniugi creditori della

mezza prestazione che si siano resi colpevoli di gravi reati nei confronti

dell'altro coniuge (DTF 136 III 452 consid. 4.5.2, 133 III 502 consid. 4.4 e 4.5; sentenza del Tribunale federale

5A_796/2011 del 5 aprile 2012). Comportamenti contrari ai doveri del matrimonio

o motivi di disunione non bastano per contro – in linea di principio – a

connotare un abuso di diritto (DTF 133 III 506 consid. 5.2; RtiD

II-2004 pag. 550, consid. 4). Neppure il fatto di

rifiutare una proposta di divorzio su richiesta comune è sufficiente, di per

sé, per sostanziare un abuso (Pichonnaz

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 47 ad art. 123 CC con rimando),

come un'eventuale revoca del consenso al divorzio (RtiD I-2006 pag. 668 consid.

3). E il tempo dedicato in concreto alla trattativa, che non può dirsi defatigatorio

se si considerano le avverse posizioni delle parti, non denota – da sé solo –

intenti abusivi. Quanto alla pretesa di un'equa indennità giusta all'art. 165

cpv. 1 CC, per tacere del fatto che non è lecito compensare prestazioni

d'uscita sgorganti dall'art. 122 CC con altre pretese riconosciute dal giudice

del divorzio all'altro coniuge (sentenza del Tribunale federale 5A_34/2013 del

9.

settembre 2013, consid. 3.4.2 con rinvii), anche tale domanda è irricevibile

perché formulata la prima volta con l'appello (art. 317 cpv. 2 CPC). In

definitiva gli estremi per derogare al riparto egualitario degli averi di previdenza

sono lungi da essere adempiuti.

d) Relativamente

al calcolo delle prestazioni da suddividere, l'appellante chiede che si

consideri la data della separazione di fatto e che si tenga conto di quanto

accumulato dalla moglie durante il matrimonio a titolo di "secondo

pilastro” (circa fr. 5000.–). A torto. La data determinante per il

computo di

una prestazione d'uscita è quella del passaggio in giudicato del

Dispositivo

dispositivo sul principio del divorzio e non quella della separazione di fatto,

seppure il divorzio sia pronunciato a distanza d'anni (DTF 136 III 453 consid.

4.3 e 4.5.3 con rimandi). Eventuali riforme legislative

che si prospettano al riguardo poco sussidiano (FF 2013

pag. 4151 segg., in specie pag. 4232). Quanto alla prestazione d'uscita di fr.

15 134.35 ritirata dalla convenuta l'8 ottobre 1993 (doc. 20), essa è

confluita negli acquisti di lei (art. 197 cpv. 2 n. 2 CC) e l'appellante non

sostiene che la somma sussistesse ancora al momento dello scioglimento del

regime dei beni. Dopo il 1993 non risulta poi che l'interessata abbia

conseguito guadagni tali da superare la soglia minima di assoggettamento

all'assicurazione obbligatoria (art. 7 e art. 8 LPP). In materia di previdenza

professionale l'appello si rivela così destituito di fondamento.

6. In merito al contributo di mantenimento per la moglie dopo il divorzio

il Pretore ha ravvisato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (oltre

15 anni) che ha influenzato notevolmente la vita dei coniugi, e in particolare

la situazione della moglie, la quale ha il diritto di conservare – per quanto

possibile – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. In

mancanza di dati al riguardo, il Pretore ha ritenuto nondimeno che alla luce

dei redditi familiari e dei risparmi conseguiti durante la vita in co­mune il

livello di vita della famiglia non superasse apprezzabilmente il fabbisogno

minimo, né la moglie pretendeva il contrario. Ciò posto, egli ha appurato il

reddito di lei in fr. 250.– mensili oltre a introiti dalla sostanza di fr.

283.65 mensili per complessivi fr. 533.65 mensili a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 3774.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e ammortamento

[dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia A__________]

fr. 873.75, premio della cassa malati fr. 478.25, franchigia della cassa

malati fr. 41.65, elettricità e riscaldamento fr. 426.45, premio dell'assicurazione

economica domestica fr. 38.50, premio dell'assicurazione contro la

responsabilità civile fr. 11.90, premio dell'assicurazione stabili fr. 90.–,

tassa canalizzazioni fr. 9.–,

acqua

potabile fr. 37.20, tassa rifiuti fr. 16.70, libretto ETI del TCS

fr. 8.60, quota Rega fr. 3.35, giardiniere fr. 133.–, imposte fr. 50.–).

Onde uno scoperto di fr. 3241.10 mensili.

Quanto al

marito, il Pretore ha accertato un reddito da attività lucrativa di fr. 10 464.80

mensili, oltre ai bonus di fr. 40 380.30 annui, e un fabbisogno minimo di fr. 5180.95 mensili (minimo

esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa fr. 250.–, locazione

fr. 1320.–, posteggio fr. 70.–, premio della cassa malati fr. 363.70,

franchigia della cassa malati fr. 125.–, premi delle due assicurazioni di

protezione giuridica fr. 22.75 e fr. 10.85, premio dell'assicurazione contro la

responsabilità civile fr. 8.60, premio

dell'assicurazione economica domestica fr. 16.85, premio dell'assicurazione

RC dell'automobile fr. 137.85, imposta di circolazione fr. 55.35, e

imposte fr. 1600.– stimati). In simili circostanze il primo giudice ha reputato

il convenuto in grado di erogare alla moglie un contributo alimentare di fr.

3250.– mensili, pari allo scoperto di lei. Dopo la vendita dell'abitazione

coniugale egli ha tenuto conto del capitale a disposizione dell'attrice, stimato

in fr. 470 000.–, dal quale essa potrà conseguire fr. 783.30 mensili, sicché ha

ridotto il contributo a fr. 2460.– mensili fino al pensionamento ordinario del

marito (31 maggio 2024), considerando che dopo di allora essa potrà

sopperire al proprio mantenimento attingendo alla propria sostanza.

7. I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferi­menti).

Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che quando

un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, entrambi i coniugi

hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore

di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami).

L'art. 125 CC non conferisce automaticamente un diritto

al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo.

Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo

qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e

l'altro coniuge non abbia una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III

105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).

Per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così

in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si

determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica,

livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in

seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione

(oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la

separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge

possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena

descritto. In terzo luogo, ove risulti in esito alla seconda tappa che

il coniuge richiedente non riesca a finanziare da sé il proprio mantenimento

oppure che ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta

equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo

in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2012.41 del 22 marzo 2013, con­sid. 5).

8. a) Circa

il fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante assevera anzitutto che gli interessi

ipotecari sono diminuiti, ma non indica concretamente di quanto, limitandosi a

rinviare al contratto di credito ipotecario agli atti. Non cifrata, la

doglianza potrebbe essere dichiarata irricevibile senza ulteriore disamina (DTF

137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti). Sia come sia, l'importo riconosciuto

dal primo giudice corrisponde a due terzi degli oneri ipotecari e

dell'ammortamento obbligatorio indiretto, differenza che rimane a carico della

moglie una volta dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro della

figlia A__________, ossia due terzi degli interessi annui di fr. 10 140.– (1.69%

su fr. 600 000.–) e fr. 5587.– per l'ammortamento indiretto (doc. MM).

b) L'appellante

chiede di computare nel fabbisogno minimo della moglie la partecipazione della

figlia maggiorenne ai costi per l'alloggio. Sta di fatto che per costante

giurisprudenza di questa Camera qualora un coniuge abiti con una terza persona

non si dividono a metà le spese di alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e

il convivente, ma si inserisce nel fabbisogno minimo del coniuge il costo di un

alloggio cui questi avrebbe diritto se abitasse da sé solo, per conto proprio

(RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a, RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi;

Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2010.82 del 28 febbraio 2012, consid. 8a). Tale principio è

stato definito “corretto e per nulla arbitrario” anche dal Tribunale federale

(sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). In concreto

l'appellante non pretende che il costo dell'alloggio di fr. 873.75 mensili

più spese accessorie riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie sia

eccessivo per una persona sola che abiti nel Luganese. Una riduzione della

spesa per la coabitazione della figlia maggiorenne non sarebbe perciò giustificata.

c) In

merito al premio dell'assicurazione dello stabile, l'importo riconosciuto dal

Pretore (fr. 1157.– annui) trova riscontro agli atti (doc. 33).

L'appellante non spiega quale sia l'origine della cifra di fr. 834.10

annui da lui indicata, né incombe a questa Camera promuovere indagini vagliando

la copiosa documentazione agli atti. Insufficientemente motivata, la censura si

rivela così irricevibile (cfr. DTF 138 III 375 in fondo).

d) Per

quanto attiene il costo del giardiniere, l'appellante chiede di ridurlo a

fr. 600.– annui, facendo valere che dopo l'intervento straordinario sulla

siepe la manutenzione richiesta è solo quella ordinaria. Durante

l'interrogatorio formale tuttavia la convenuta ha sottoposto al marito un

conteggio delle spese per l'economia domestica allestito il 12 novembre 2006,

dal quale risulta un costo del giardiniere di fr. 3600.– annui (doc. V

nell'inc. OA.2007.546). Il marito ha riconosciuto che il giardiniere interviene

due volte l'anno, all'inizio e alla fine della stagione (verbale dell'8 ottobre 2010, pag. 3 risposta n. 8a). E siccome

la convenuta ha documentato il costo di un intervento in fr. 800.– (doc.

46), l'importo stimato dal primo giudice in fr. 133.– mensili

(fr. 1600.– annui) resiste senz'altro alla critica.

e) Quanto

alla spesa per il libretto ETI del TCS o alla quota della Rega, l'interessato

non contesta che la moglie disponesse di simili coperture già prima della separazione.

Inoltre i premi delle polizze assicurative correnti rientrano, per principio,

nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c), sicché non vi sono ragioni

per stralciare dal fabbisogno minimo il costo documentato (doc. 42 e 43). In

definitiva il “debito mantenimento” di AO 1 accertato dal Pretore in fr.

3774.75 mensili risulta corretto.

9. a) L'appellante

chiede di imputare alla moglie un reddito potenziale di fr. 7000.–

mensili, sostenendo che durante la vita in comune essa ha sempre lavorato e ha

ottime opportunità di reinserimento professionale. Il primo giudice ha

ricordato che, impiegata di commercio, AO 1 ha lavorato nel settore bancario fino alla nascita della primogenita e ha elencato le attività a tempo parziale che,

per determinati periodi, essa ha svolto come segretaria, traduttrice e

telefonista. Dal 2008 – ha soggiunto il Pretore – costei ha ripreso

quest'ultima attività, guadagnando fr. 250.– mensili. Il Pretore ha

sottolineato altresì che durante il matrimonio l'interessata non risulta avere svolto lavori a metà tempo né tanto

meno all'80%, come asseriva il marito, la presenza di una collaboratrice

domestica non significando necessariamente che la moglie esercitasse

un'attività lucrativa. E siccome al momento in cui A__________ avrà 10 anni la

moglie ne avrà 48, il Pretore ha ritenuto improbabile nelle attuali condizioni

di mercato che costei possa estendere il suo grado d'occupazione. Ha rinunciato

di conseguenza a imputarle un reddito ipotetico superiore al guadagno effettivo

di fr. 250.– mensili.

b) Per

quanto attiene al reddito effettivo conseguito da AO 1, l'appellante fa valere di avere notato nel 2008 un'inserzione su un settimanale locale riconducibile

al professionista per cui la moglie lavora, di avere visto nell'automobile di

lei sacchi della spazzatura che lasciano supporre come questa faccia anche le

pulizie dell'ufficio e che nel 2008 o nel 2009 essa ha assunto una babysitter a

tempo pieno per tre mesi. Si tratta di indizi che non assurgono però al valore

di prova. In occasione del suo interrogatorio formale AO 1 ha dichiarato di percepire fr. 250.– mensili per “saltuari lavori” (come vuotare la cassetta

delle lettere del datore di lavoro o fungere da recapito telefonico) e di avere

ricevuto “retribuzioni minime” per “favori fatti a tale persona” (verbale

dell'8 ottobre 2010, pag. 2 risposta n. 5). Nella dichiarazione d'imposta 2010

essa ha indicato un reddito netto di fr. 3000.– annui (doc. 50). Le circostanze

evocate dall'appellante non consentono di scostarsi da tale dato, tanto più che

risalgono addietro nel tempo. L'interessato medesimo poi ha rinunciato

all'audizione per rogatoria del datore di lavoro della moglie. Né si ravvisano

elementi tali da far dubitare dello stipendio dichiarato da quest'ultima

(fr. 250.– mensili) per rapporto alle prestazioni svolte.

c) Rimane

da esaminare se, dando prova di buona volontà, la convenuta non possa estendere

le sue possibilità di guadagno. Ora, per stimare il reddito ipotetico di un

coniuge si deve considerare la formazione professionale di lui, l'età, lo stato

di salute e la situazione sul mercato del lavoro. In seguito occorre valutare

se quel coniuge ha la possibilità effettiva di esercitare una simile attività e

quale entrata egli possa conseguire, tenuto conto delle circostanze soggettive

testé menzionate, come pure della situazione nel campo dell'impiego (DTF 137

III 120 consid. 2.3 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha,

in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase; sentenza del

Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre 2010, con­sid. 3.1 in: SJ 2011 I 177).

Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa

di un coniuge si annovera anche la portata e la durata delle cure ancora dovute

ai figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). E di norma un coniuge con figli può

essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui

affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività

a tempo pie­no può essergli imposta dal

momento in cui tale figlio

avrà com­piuto

i 16 anni, fermo restando che il principio non è assoluto e che occorre

ponderare le circostanze concrete. Così, un coniuge può essere tenuto a

intraprendere o a riprendere un'attività lucrativa se già esercitava

un'attività analoga durante la comunione domestica o se i figli sono custoditi

da terzi (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2;

sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23 luglio 2013, consid. 3.1).

d) L'appellante

sostiene che la moglie ha lavorato anche durante la vita in comune, tanto che

la loro ultima collaboratrice domestica era stata assunta all'80%. Il Pretore

ha reputato però che il grado d'occupazione della collaboratrice domestica

ancora non dimostrava un'equivalente grado d'occupazione della moglie. L'appellante

ricorda che, stando alla collaboratrice domestica, AO 1 “a volte stava fuori

tutta la giornata”, ma in realtà la collaboratrice domestica ha dichiarato che AO

1 “a volte stava fuori tutta la giornata, a volte poco tempo” (deposizione per

rogatoria di __________ del 5 ottobre 2010, pag. 1 a metà). Del resto agli atti figurano certificati di salario a nome dell'attrice dal 2002 al 2005

dai quali risultano redditi in costante flessione, da fr. 8580.–

nel 2002 a fr. 2930.– nel 2005 (doc. 13 nell'inc. OA.2007.516). Tali introiti corrispondono a quanto i coniugi

hanno dichiarato all'autorità tributaria (incarto fiscale richiamato).

L'appellante fa valere altresì che quando la primogenita aveva meno di dieci

anni la moglie ha lavorato alcune settimane per una banca e che fra il 1995 e

il 1998 essa è stata gerente di una società a garanzia limitata da lui

costituita. L'interessato medesimo riconosce tuttavia che l'attività in banca

della moglie è durata solo qualche settimana. Che poi essa sia stata gerente di

una società a garanzia limitata ancora non significa che costei esercitasse un'attività

lucrativa a tempo pieno o che ne traesse un reddito di rilievo, per tacere del

fatto che tutto ciò risale a oltre un decennio addietro.

e) In

definitiva, eccettuato un breve periodo, non risulta che durante la vita in comune

la moglie abbia svolto un'attività lucrativa per più di qualche ora settimanale.

Un simile riparto dei ruoli durante la comunione domestica non giustifica di imporle

un impegno lavorativo immediato superiore a quello attuale. Del resto, contrariamente

a quanto adduce l'appellante, la convenuta non potrebbe far capo a terzi cui

affidare la figlia mentre lavora (interrogatorio formale di AP 1: verbale

dell'8 ottobre 2010, pag. 3 risposta n. 5a; deposizione di __________: verbale

del 16 aprile 2010, pag. 1). Né il marito può pretendere che familiari o conoscenti

abbiano a prendersi cura della figlia per consentire alla moglie di estendere

la sua attività e sgravarlo da obblighi di mantenimento dopo il divorzio.

f) AP

1 rileva che al momento della separazione la moglie aveva 40 anni, godeva di

buone qualifiche professionali, ma che a dispetto di ciò non si è impegnata

nella ricerca di un impiego quantunque una riconciliazione fosse esclusa. Ora,

dandosi un matrimonio di lunga durata, un coniuge che durante la vita in comune

si sia dedicato alla casa e alla famiglia non può essere tenuto – in linea di

principio – a intraprendere un'attività lucrativa se al momento della separazione

ha già 45 anni. La presunzione però è refragabile e tende a essere portata a 50

anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione

quando si tratti non di intraprendere, bensì di estendere un'attività

professionale già

esercitata.

In concreto AO 1 aveva, al momento della separazione, 40 anni (42 al momento in

cui è stata pro­mossa la causa di divorzio). Doveva ancora occuparsi però della

figlia A__________, che aveva due anni. Non poteva essere tenuta dunque a

estendere l'attività lucrativa (sopra, consid. c).

Nel­l'agosto

del 2014, quando A__________ compirà 10 anni, AO 1 avrà 48 anni. Spettava

dunque al marito rendere verosimile che essa potrà aumentare al 50% l'attività

svolta per il professionista di __________ per cui lavora o impiegarsi a metà

tempo presso terzi. L'appellante non ha recato alcun indizio concreto in tal

senso, limitandosi a far valere che la moglie può lavorare “come fa la

maggioranza delle donne separate e divorziate”, può occuparsi di “traduzioni,

vendita, contabilità ecc.” a domicilio, può impiegarsi “nell'ambito delle

risorse umane dove solitamente ci sono figure professionali con esperienza e di

mezza età”. All'atto pratico però non indica un solo datore di lavoro disposto

ad assumere in circostanze analoghe una persona di 48 anni, tanto meno rimunerandola

fr. 7000.– mensili. E, come detto, un reddito ipotetico non può fondarsi su

considerazioni astratte. Ne discende che in concreto difettano i presupposti

per imputare alla convenuta un guadagno virtuale. Le entrate di lei vanno

accertate così in fr. 533.65 mensili fino alla vendita della particella

n. 139 e in fr. 783.30 mensili supplementari dopo di allora, come ha fatto

il Pretore. Per assicurare il proprio debito mantenimento mancano quin­di

all'interessata fr. 3250.– mensili, rispettivamente fr. 2460.– mensili.

10. Per

quanto attiene alla propria situazione finanziaria, l'appellante sostiene

anzitutto che determinante è lo stipendio di fr. 10 119.33 mensili

lordi da lui percepito nel 2006, anno della separazione di fatto. Egli

dimentica tuttavia che un contri­buto alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1

CC entra in linea di conto solo dopo il passag­gio in giudicato degli effetti

del divorzio e che decisivo è dunque il suo reddito di quel momento. Trattandosi

poi di un lavoratore dipendente, al reddito si aggiun­gono la quota di

tredicesima e le indennità supplementari che costituiscono un'entrata regolare

(RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 richiami), compresi i bonus e le partecipazioni

agli utili (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). L'appellante paventa una futura

riduzione della parte variabile del proprio stipendio, ma dai certificati di

salario 2009 e 2010 non si

evince

una chiara tendenza al ribasso (doc. F, BB e HH), mentre i conteggi del 2011 si

limitano ai primi sei mesi dell'anno e non consentono di trarre deduzioni (doc.

II). Dovessero intervenire mutamenti di rilievo, ad ogni modo, l'appellante

potrà sempre chiedere una modifica della sentenza di divorzio (art. 129 cpv. 1

CC).

Precisato

ciò, se da un lato il reddito determinante dell'interessato non è quello del

2006 (come si è appena visto), esso non è nemmeno quello calcolato sulla media

degli ultimi tre anni (2008, 2009 e 2010), come ha fatto il Pretore (accertando

complessivi fr. 13 829.80 mensili, ossia fr. 10 464.80 mensili più un

bonus annuo di fr. 40 380.30). Decisivo è il reddito più recente desumibile dagli atti

(quello del 2010), di fr. 12 528.– mensili netti (compreso il bonus annuo:

doc. HH), già dedotti gli assegni familiari di fr. 450.– mensili (doc. II), i

quali in conformità alla più re­cen­te prassi del

Tribunale fede­ra­le non vanno inclusi nel reddito del

genitore che li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF

137 III 64 consid. 4.2.3; v. anche sentenza del Tribunale

federale 5A_200/2011 del 20 giugno 2012, consid. 4.4.1).

A ciò si cumula

il reddito della sostanza, la quale alla fine del 2008 era di circa fr. 140 000.– (atti

richiamati dall'Ufficio circondariale di tassazione) e che dopo la vendita

dell'abitazione coniugale potrà stimarsi in fr. 440 000.–. Ciò

lascia supporre un provento di circa fr. 175.– mensili, rispettivamente di

fr. 550.– mensili (tasso dell'1.5%: cfr. l'art. 12 cpv. 2 lett. e OPP 2).

Le entrate dell'appellante ascendono così a fr. 12 703.– mensili complessivi,

rispettivamente a fr. 13 078.– mensili complessivi dopo la vendita della

proprietà immobiliare.

11. Riguardo

al proprio fabbisogno minimo l'appellante fa valere che la locazione del suo

appartamento è aumentata di fr. 30.– mensili, che egli intende traslocare

in un appartamento più grande con una camera per le figlie, ciò che farà

lievitare il costo dell'alloggio di fr. 400.– mensili, e che l'intervenuto

spostamento del suo posto di lavoro da __________ a __________ ha fatto

rincarare le spese di trasferta da fr. 42.– a fr. 200.– mensili. Egli

chiede altresì il riconoscimento dei costi per il libretto ETI del TCS e per la

quota di affiliazione alla Rega, come la moglie. Infine egli rammenta di avere pattuito con la figlia maggiorenne un

contributo di fr. 1700.– mensili fino al termine degli studi presso la __________

(luglio del 2012), intesa che andrà rivista all'inizio degli studi universitari.

Trattandosi

di richieste formulate solo con l'appello, occorrerebbe esaminarne preliminarmente

l'ammissibilità (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, per consolidata

giurisprudenza il maggior costo

destinato alla locazione di vani supplementari per accogliere i figli durante

l'esercizio del diritto di visita rientra nel fabbisogno in denaro dei figli

stessi, non nel fabbisogno minimo del genitore (RtiD II-2004 pag. 618 seg.).

Quanto all'affiliazione al TCS e alla Rega, è vero che per uguaglianza di trattamento

le relative quote andrebbero inserite anche nel fabbisogno minimo del marito,

ma ciò presuppone un'affiliazione effettiva ai sodalizi, non dimostrata nella

fattispecie. Infine, quand'anche si volesse ritenere

plausibile l'aumento del canone di locazione di fr. 30.– mensili (che non trova

riscontro agli atti: si veda anzi il doc. 3 nell'inc. OA.2007.546) e delle

spese di trasferta (fr. 200.– men­sili, non riconosciute dal Pretore), nulla

muterebbe, poiché il fabbisogno minimo dell'appellante passerebbe da fr. 5180.95 a fr. 5410.95 mensili. Una volta sopperito al proprio fabbisogno minimo, con un reddito

di fr. 13 078.– mensili l'interessato conserva infatti un margine disponibile

di oltre fr. 7600.– mensili,

sufficienti

per finanziare i contributi in favore della moglie e

della

figlia A__________ (fr. 4800.– mensili complessivi, rispettivamente

fr. 4010.– mensili dopo la vendita dell'abitazione coniugale e

fr. 4350.– mensili dall'agosto del 2017) e per versare alla figlia

maggiorenne un contributo di fr. 1700.– mensili per la durata della formazione

professionale (doc. A prodotto in appello). Sul contributo alimentare per la

moglie l'appello va dunque respinto.

12. Relativamente

alla figlia A__________, l'appellante chiede di ridurre il diritto di visita a

un fine settimana ogni due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle

17.00 (con obbligo per la madre di andarla a riprendere da lui) e a tre

settimane di vacanze l'anno, una alternativamente a Carnevale o a Pasqua e due

consecutive d'estate. Fa valere che rispetto al momento in cui era stato

concordata la disciplina del diritto di visita il suo carico lavorativo è

notevolmente aumentato e che dopo lo spostamento della sede di lavoro a __________

i tempi necessari per la trasferta sono maggiori. Adduce che durante i fine

settimana egli necessita di tempo per le compere e per gestire

l'amministrazione della madre anziana, che le sue scadenze professionali gli

impediscono di prendere ferie a Natale e che trascorrere tre settimane di vacanza

con la figlia delle sei di cui dispone è “adeguato”. AO 1 non si oppone a una

riduzione del diritto di visita, ma chiede che il fine settimana si estenda dal

venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica alle 20.30, con obbligo per il padre

di accompagnare la figlia e di annunciare i periodi di ferie estive entro la

fine di aprile.

a) La

disciplina di un diritto di visita va fissata tenendo conto del tempo a disposizione

del genitore non affidatario e di quello a disposizione del figlio (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizio­ne, n. 71 ad art. 273 CC). Non si tratta di un

diritto che compete solo al genitore nei confronti del figlio, ma anche al

figlio nei confronti del genitore (Leuba

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 273). Esso va regolato

secondo il bene del minorenne, indipendentemente dalla questione di sapere se

il genitore intenda partecipare agli incontri (Leuba,

op. cit., n. 10 ad art. 273 CC).

b) Nella

fattispecie non risulta che il bene della figlia imponga di restringere il

diritto di visita, scostandosi da quanto la giurisprudenza ticinese riconosce

abitual­mente – in linea di principio – a un genitore non affidatario nei

confronti di ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), tanto

meno se si pensa che ad A__________ “piacerebbe trascorrere più tempo con il padre”

(rapporto d'audizione del 29 giugno 2011). Davanti al Pretore poi i genitori si

erano accordati perché questi beneficiasse

di un diritto di visita più esteso di quello usuale (verbale del 12 marzo 2009,

pag. 2 in alto). Né l'appellante pretende che la regolamentazione adottata dal

primo giudice non risponda al bene di A__________. Ribadisce che i suoi impegni

di lavoro non gli consentono di usufruire pienamente di quanto il Pretore gli

ha concesso, ma ciò non è un motivo in sé per limitare gli incontri. Del resto,

nulla potrebbe rimproverarsi a un genitore che per ragioni professionali non sia

oggettivamente in grado di esercitare tutte le relazioni personali cui avrebbe

diritto (I CCA, sentenza inc. 11.2009.66 del 28 dicembre 2012, consid. 2).

c) L'appellante

non può poi pretendere che la convenuta accompagni la figlia da lui. Di regola

incombe al genitore non affidatario andare a prendere il figlio e ricondurlo a

casa dopo l'esercizio del diritto di visita (Leuba,

op. cit., n. 23 ad art. 273 CC). A maggior ragione in concreto, l'appellante

esigendo che AO 1 assuma tale compito, salvo non riconoscerle nemmeno i costi

per l'uso dei mezzi pubblici. Infine una modifica della regolamentazione

relativa al diritto di visita non si impone neppure per evitare possibili

diatribe fra genitori. Non è il caso dunque di modificare la regolamentazione

adottata dal Pretore.

13. L'appellante chiede di ridurre il contributo in favore di A__________

a fr. 680.– mensili, compresi gli assegni familiari “fino a 12 anni”.

Sostiene che il fabbisogno in denaro della figlia va defalcato del 25% per

tenere conto dei redditi più bassi nel Canton Ticino rispetto al resto della

Svizzera e che la madre deve assumerne almeno un terzo. Chiede di poi

un'ulteriore decurtazione del 20% per tenere conto del tempo che i figli

passano con lui.

a)

Per prassi costante questa Camera stabilisce il fabbisogno in denaro di

figli minorenni ispirandosi alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1994 pag.

298 consid. 5). Tali raccomandazioni si basano su valori medi nazionali e su

redditi familiari sotto la media svizzera, i fabbisogni indicati rapportandosi

a famiglie di situazione finanziaria relativamente modesta (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3; Empfeh­lungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 11 in alto), come ha sottolineato di recente anche il Tribunale federale (sentenza

5A_690/2010 del 21 aprile 2011, consid. 2.3). Diminuzioni per rap­porto al

fabbisogno in denaro indica­to dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono

giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il

ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli:

op. cit., pag. 12 lett. C). Nella fattispecie il Pretore ha già adattato il

costo dell'alloggio – giustamente – sostituendo l'importo della tabella con un

terzo dei costi effettivi (op. cit., pag. 13 in alto). Altri motivi per ridurre il fabbisogno in denaro non si

ravvisano, né l'appellante li indica. Neppure è il caso di maggiorare del 25% – come propone la convenuta – il fabbisogno in

denaro della figlia, il caso in oggetto non denotando gli estremi di particolare

agiatezza richiesti a tal fine dalla giurisprudenza (RtiD II-2010 pag. 635

consid. 8c con richiami).

b) È

vero che – come questa Camera ha già avuto modo di precisare – un genitore non

affidatario, il quale nell'ambito del suo diritto di visita assuma vitto, cura

e educazione del figlio in misura notevolmente maggiore del consueto ha diritto

di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo una quota del fabbisogno in denaro

del figlio, da dedurre dal contributo di mantenimento. L'esercizio di un consueto diritto di visita (di norma un fine

settimana su due) non giustifica invece – da sé solo – diminuzioni del contributo

alimentare (RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7; II-2012

pag. 795 consid. 8). Nella fattispecie il diritto di

visita stabilito dal Pretore contempla una sera con pernottamento ogni

settimana più di quanto preveda la consuetudine. Rispetto all'ordinario diritto di visita quindicinale, in cui il genitore non

affidatario deve farsi carico per principio di due pranzi e due cene in 15

giorni (due pasti la settimana in media), nel caso specifico l'appellante dovrebbe

offrire alla figlia una cena supplementare la settimana. La madre si vedrebbe

sgravare ogni settimana, in altri termini, di un pasto sui 12 cui essa dovrebbe

provvedere se il marito beneficiasse soltanto di un normale diritto di visita

(due pasti settimanali rimangono – come detto

– a carico del genitore non affidatario). L'appellante medesimo

riconosce tuttavia di non poter esercitare il diritto di visita

infrasettimanale, al punto da proporne la soppressione. In simili circostanze

fanno difetto i presupposti per ridurre il contributo alimentare stabilito nel

giudizio impugnato.

c) Quanto

al mantenimento della figlia, è vero che entrambi i genitori devono sopperire

all'obbligo (art. 276 cpv. 1 CC) nei limiti delle rispettive possibilità (art.

285 cpv. 1 CC). Se appena si pensa tuttavia che nella fattispecie AO 1 non ha

nemmeno redditi sufficienti per finanziare il proprio sostentamento, mal si

intravede come essa potrebbe fornire prestazioni alla figlia che non siano in

natura. L'appellante, da parte sua, ha disponibilità sufficienti per coprire

l'intero fabbisogno in denaro della ragazza. Motivi per limitare al

12° com­plean­no il contributo in favore di A__________ – come parrebbe

chiedere l'attore – non si ravvisano minimamente, né l'appellante li esplicita.

In proposito l'appello non merita pertanto altra disamina.

14. Nel suo memoriale del 2 gennaio 2012 l'appellante chiede che il Pretore sia “ammonito” e sia tenuto a risarcirgli fr. 300.– per

averlo

costretto a presenziare al dibattimento finale e per avere trascurato talune

sue osservazioni sulla liquidazione del regime dei beni (sopra, consid. 4b).

Con “reclamo per ritardata giustizia” egli postula altresì un “congruo

risarcimento di fr. 30 000.– per costi dovuti al ritardo di almeno

cinque mesi nell'emanazione della sentenza di divorzio, nella realizzazione

della casa e nella liquidazione del “secondo pilastro”. Pretese di risarcimento

per danni cagionati illecitamente da un agente pubblico nell'esercizio delle

sue funzioni vanno rivolte però allo Stato del Cantone Ticino nei modi e nei

termini previsti dagli art. 18 segg. della legge sulla responsabilità civile

degli enti pubblici e degli agenti pubblici (RL 2.6.1.1), mentre il potere

disciplinare sui giudici è riservato al Consiglio della magistratura (art. 74

segg. LOG). Le rivendicazioni dell'appellante esulano perciò dalla cognizione

di questa Camera. Quanto al risarcimento per la durata eccessiva di una causa,

l'appellante avrebbe potuto chiedere tutt'al più l'accertamento formale della

remora nel dispositivo di questa sentenza (DTF 130 I 333 consid. 5.3, 130 IV 55 consid. 3.3.2; sentenza del Tribunale federale 5P.45/2007 del 5 aprile 2007,

consid. 4.3 con rinvio a DTF 129 V 417 consid. 1.3) se avesse

fatto tutto il possibile per accelerare la procedura, almeno sollecitando il Pretore

(cfr. DTF 107 Ib 159 in alto). Nella fattispecie nemmeno l'ap­pellante pretende

di avere interpellato il Pretore. La richiesta intesa ad accertare una violazione

del principio della celerità non può quindi trovare accoglimento.

II. Sull'appello

di AO 1

15. L'appellante chiede di ridurre da fr. 1 900 000.– a

fr. 1 500 000.– il prezzo minimo per la vendita a trattative private,

rispettivamente la base d'asta per il primo incanto della particella n. 139 RFD di __________, nota comproprietà dei

coniugi in ragione di metà ciascuno. Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato

la cifra di fr. 1 900 000.–, rilevando che il marito l'aveva prospettata il 1° ot­tobre

2009 senza che la moglie muovesse obiezioni.

Nei suoi

allegati introduttivi la convenuta sosteneva che il prezzo indicato dall'attore

(fr. 1 900 000.–) “sembra[va] sproporzionato” (risposta, pag. 12; memoriale sui

punti contestati, pag. 11 a metà) e chiedeva che la cifra fosse stabilita da un

perito. Alla prova peritale, offerta all'udienza preliminare, essa ha nondimeno

rinunciato e per finire si è rimessa al giudizio del Pretore, tanto che nel memoriale

conclusivo ha chiesto di sciogliere la comproprietà mediante vendita ai

pubblici incanti “con un piede d'asta pari al valore che sarà indicato nella

sentenza di divorzio passata in giudicato” (pag. 23, domanda di giudizio n.

2e). In quel memoriale essa ha invero definito “verosimile” un incasso di

almeno fr. 1 500 000.–”, importo sulla base del quale essa ha poi valutato la propria

sostanza dopo il divorzio (pag. 5 in alto). La richiesta di fissare in fr. 1 500 000.– il

prezzo minimo di alienazione, rispettivamente la base d'asta, però è

esplicitamente formulata la prima volta solo in questa sede. Sta di fatto che

in concreto non si ravvisano – né l'appellante adduce – nuovi fatti o nuovi

mezzi a fondamento della nuova domanda (sopra, consid. 4d), la quale si rivela

così irricevibile. Per di più, in mancanza di ogni riscontro oggettivo sul

valore venale del fondo e di qualsiasi dato attendibile sull'entità

dell'investimento, l'adeguatezza del prezzo minimo di fr. 1 500 000.– proposto

dall'appellante si riduce in definitiva a un'opinione personale, insufficiente

per mettere in discussione l'apprezzamento del Pretore, cui l'interessata si

era rimessa.

16. L'interessata

postula un aumento del contributo alimentare per sé da fr. 3250.– a fr. 3800.–

mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale e da fr. 2460.– a fr.

3300.– mensili dopo di allora, come pure un'estensione del contributo fino al

marzo del 2030, data del proprio pensionamento. A tal fine essa contesta in

primo luogo l'ammontare del “debito mantenimento”.

a) La

convenuta chiede che nel suo fabbisogno minimo sia rico­nosciuta una voce di

fr. 363.90 mensili per spese mediche e farmaceutiche in aggiunta al premio

della cassa malati. Nel fabbisogno minimo di un coniuge tuttavia

rientrano soltanto i co­sti per cure mediche indispensabili, ricorrenti ed

effettivamente sopportate, sempre che non si tratti di spese di automedicazione

già incluse nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 129 III 245 consid.

4.2 e 4.3; RtiD II-2004

pag. 589 consid. 8c). Nel suo

memoriale conclusivo l'interes­sata aveva elencato una serie di spese mediche

che risultano dall'estratto di un suo conto bancario dall'ottobre del 2006 al

settembre del 2007 (memoriale conclusivo, pag. 13 a 15 e doc. Z nell'inc. OA.2007.546). Se non che, nell'elenco figura più volte anche il nome di un

pediatra, ciò che lascia a dir poco perplessi. Né l'interessata spiega perché i

suoi pagamenti diretti ai fornitori di prestazioni mediche non siano stati

rimborsati – almeno in parte – dalla cassa malati. Tanto meno essa ha

reso verosimile il carattere ricorrente di simili costi, né ha dimostrato

problemi di salute che impongano cure durevoli. In proposito l'appello manca dunque di consistenza.

b) L'interessata

rimprovera al Pretore di avere dimenticato di inserire nel suo fabbisogno

minimo il premio dell'assicurazione sulla vita del marito (fr. 466.– mensili)

stipulata in garanzia dell'ammortamento del debito ipotecario, il quale andrà

onorato fino alla vendita dell'immobile. Se non che, come detto (consid. 8a),

l'importo di fr. 873.75 mensili inserito dal primo

giudice nel fabbisogno minimo della moglie corrisponde esattamente ai due terzi degli oneri ipotecari e dell'ammortamento

obbligatorio indiretto stabiliti dal contratto di mutuo, ossia due terzi degli interessi annui di complessivi fr. 10 140.– (1.69% su fr. 600 000.–) e del

premio dell'assicurazione per l'ammortamento indiretto di fr. 5587.– annui

(doc. MM), il rimanente terzo essendo stato inserito nel fabbisogno di A__________.

Anche al riguardo pertanto l'appello va disatteso.

c) AO

1 ribadisce che il suo “debito mantenimento” deve comprendere anche un'adeguata

previdenza per la vecchiaia e chiede di riconoscerle almeno fr. 300.– mensili a

tale scopo. Essa sostiene che il capitale di cui disporrà dopo la vendita

dell'abitazione coniugale la obbligherà a versare quale persona senza attività

lucrativa circa fr. 120.– mensili di contributi all'AVS, pari al 16% del

contributo di mantenimento. Ora, si conviene che il “debito mantenimento” dopo il divorzio comprende anche “un'adeguata

previdenza per la vecchiaia” (art. 125 cpv. 1 CC; RtiD I-2005 pag. 750

consid. 9a), sempre che ciò risulti necessario. Il

fabbisogno minimo dell'interessata dopo il pensionamento si prospetta attorno

ai fr. 3450.– mensili (sostituendo nel calcolo del Pretore [sopra consid. 6] il

minimo esistenziale del diritto ese­cutivo per genitore affidatario con quello per

persone sole pari a fr. 1200.– mensili e le spese per l'abitazione

coniugale e il giardiniere, che decadranno alla vendita dell'immobile, con un

costo dell'alloggio di fr. 1390.– mensili, come per il marito). Dopo il

pensionamento inoltre l'appellante potrà contare sulla rendita AVS, sull'avere

di “secondo pilastro” trasferito dalla cassa pensione del marito e sulla

propria sostanza.

Ciò premesso, se si considera che il giorno del

matrimonio AP 1 aveva una prestazione

d'uscita di fr. 32 045.25 (doc. OO) e che il 30 settembre

2011 tale prestazione era di fr. 545 609.80 (doc. NN), si può ragionevolmente

presumere che al passaggio in giudicato del principio del divorzio (sopra,

consid. 1 e 5d) la prestazione da dividere si situasse attorno ai fr. 515 000.–, onde un

capitale di circa fr. 257 500.– da trasferire alla moglie. Al pensionamento ordinario l'interessata

potrà disporre, tenuto conto di interessi composti a un tasso dell'1.5% (cfr.

l'art. 12 cpv. 2 lett. e OPP 2) per la quindicina d'anni che devono ancora intercorrere

fino ad allora, di circa fr. 322 000.– cui potrà attingere nella misura di

fr. 1220.– mensili per circa 22 anni, periodo che corrisponde alla sua

aspettativa di vita dopo il pensionamento (statistiche di mortalità in: www.bfs.admin.ch).

Dati sulla presumibile ren­dita AVS difettano, ma anche volendo attenersi – per

estrema prudenza – all'importo minimo di fr. 1170.– mensili, è indubbio che

dopo la vendita dell'abitazione coniugale l'appellante disporrà di una sostanza

maggiore dell'importo necessario per finanziare lo scoperto di fr. 1060.–

mensili sull'arco dei 22 anni corrispondenti alla sua aspettativa di vita (complessivi

fr. 280 000.–).

In

definitiva non si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo dell'interessata

una posta supplementare per la previdenza professionale, disponendo AO 1 di

mezzi sufficienti per sovvenire al proprio debito mantenimento dopo il pensionamento.

Ciò non toglie che dopo il divorzio e fino al pensionamento essa sarà tenuta a

versare contributi all'AVS quale persona

senza attività lucrativa. E gli oneri sociali vanno riconosciuti, di per

sé, nel fabbisogno minimo (FU 68/2009 pag. 6293, n. 3). L'interessata ne stima

l'entità in fr. 120.– mensili, da cui tuttavia essa potrà chiedere di

dedurre quanto già versato dal datore di lavoro. Inoltre, come si è appena

illustrato (consid. a), nel caso specifico il Pretore ha considerato nel fabbisogno

minimo di lei la franchigia della cassa malati senza che fosse dimostrata la

ricorrenza di spese mediche, mentre il costo dell'abitazione coniugale e il

premio per l'assicurazione stabile o la retribuzione del giardiniere decadranno

dopo la vendita della particella n. 139. In circostanze siffatte l'importo complessivo di fr. 3774.75 mensili stimato dal Pretore risulta sufficiente per

sovvenzionare il “debito mantenimento” dell'interessata, inclusi i contributi all'AVS.

Su questo punto l'appello è destinato quindi all'insuccesso.

17. Per

quanto attiene alla durata del contributo alimentare, l'appellante chiede di

estenderlo fino al suo pensionamento, facendo valere che essa non potrà

ricuperare alcuna indipendenza economica prima di allora e che non si

giustifica di farle consumare sostanza di cui necessiterà in seguito, tanto

meno ove si pensi che il marito disporrà di mezzi sufficienti per erogare il

contributo alimentare anche dopo il proprio pensionamento. AP 1 eccepisce che

la moglie può sostentarsi da sé riprendendo subito un'attività lucrativa a

tempo pieno e consumando la sostanza.

a) Di

regola un contributo alimentare è dovuto fino al pensiona­mento del beneficiario

(RtiD I-2005 pag. 756 con rimandi), a meno che questi possa ricuperare prima di allora la sua indipendenza

economica (DTF 132 III 595 consid. 7.2, 600 consid. 9.1).

Se ciò non è il caso il contributo può essere dovuto a vita, sempre che

l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (sentenza del Tribunale federale 5A_748/2012

del 15 maggio 2013, consid. 6.3.3). Quanto al consumo della sostanza, è indubbio

che tale possibilità vada ponderata ai fini dell'art. 125 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008

del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimento a DTF 134 III 146 consid. 4 e 132 III 598 consid. 9.1), compreso il

consumo del capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni (DTF 130 III

537 consid, 4; RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4). Prima del

pensionamento può giustificarsi di imporre al creditore alimentare –

così come al debitore – di intaccare la propria sostanza, indipendentemente

dalla relativa origine, ma ciò presuppone che i redditi dei coniugi non bastino

per coprire i relativi fabbisogni (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008

del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimenti).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che dopo il pensiona­mento del marito le sue

entrate subiranno una flessione, di modo che ha imposto alla moglie di finanziare

il proprio mantenimento attingendo alla sostanza già prima del pensionamento.

Egli non ha verificato tuttavia la capacità contributiva del marito dopo di

allora. Agli atti figura un certificato dell'istituto di previdenza dell'attore

che indica il presumibile avere di vecchiaia di lui a quel momento in

fr. 1 097 597.– (doc. R nell'inc. OA.2007.546). Anche considerando

la quota da trasferire alla moglie e i relativi interessi rimuneratori (stimati

in fr. 322 000.–; sopra, consid. 16c),

al pensionamento l'interes­sato avrà ancora – verosimilmente – un avere di vecchiaia

di almeno fr. 775 000.–, il quale a

un tasso di conversione del 6.8% (art. 14 LPP) gli garantirà una rendita di

circa fr. 4400.– mensili, cui si aggiunge, visto il livello dei redditi,

la rendita massima AVS (fr. 2340.– mensili) e il reddito della sostanza

(fr. 550.– mensili: sopra, consid. 10), per fr. 7290.– mensili complessivi.

Quanto al fabbisogno minimo, dopo il pensionamento le spese di trasferta (fr.

200.– mensili) o per pasti fuori casa (fr. 250.– mensili) più non si giustificheranno.

Inoltre le minori entrate incideranno sull'onere fiscale, che a una prudente

stima diminuirà da fr. 1600.– a fr. 650.– mensili.

c) Ne

discende che l'interessato sarà verosimilmente in grado, anche dopo il pensionamento,

di coprire il proprio fabbisogno minimo (stimato in fr. 4010.– mensili),

conservando una disponibilità sufficiente per far fronte al contributo alimentare

di fr. 2460.– mensili in favore di AO 1 senza erodere la propria sostanza. E il

diritto al mantenimento dell'ex coniuge è prioritario rispetto a eventuali

obblighi di mantenimento verso figli maggiorenni (DTF 132 III 211, consid.

2.3), sicché poco giova sapere se a quel momento A__________ avrà terminato la

formazione professionale. In simili circostanze non si giustifica di sopprimere

il contributo per l'appellante nel giugno del 2024, costringendo quest'ultima a

consumare la propria sostanza già prima del pensionamento. Su questo punto l'ap­pello merita accoglimento e il

contributo alimentare per AO 1 va protratto fino al pensionamento ordinario di

lei (1° aprile 2030). L'attuale giudizio si fonda, certo, su valutazioni

e prognosi che il tempo potrebbe rivelare – in tutto o in parte – diverse, in

particolare per quanto riguarda l'ammontare delle pensioni. Ad ogni modo l'attore potrà sempre far capo all'azione di

modifica per chiedere una riduzione o la soppressione del contributo alimentare

a suo carico (art. 129 cpv. 1 CC).

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

18. Il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese

di fr. 1500.– per due terzi a carico del marito e per il resto a ca­rico

della moglie, obbligando il primo a rifondere alla seconda fr. 1500.– per

ripetibili ridotte. AP 1 censura l'entità degli oneri processuali e delle ripetibili,

che chiede di ridurre da fr. 5000.– a fr. 600.–, rispettivamente da

fr. 1500.– a fr. 400.–, postulando altresì l'esonero da ogni versamento

per ripetibili da parte sua. AO 1 chiede invece di addebitare la tassa di

giustizia e le spese per quattro quinti al marito e per il resto a lei

medesima, senza censurare l'indennità per ripetibili.

a) Secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile al

processo di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC), il giudice con­dannava la parte

soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le

ripetibili. Dandosi reciproca soccombenza o “altri giusti motivi”, le tasse, le

spese giudiziarie e le ripetibili potevano

essere suddivise tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). In materia

di tasse, spese e ripetibili il Pretore fruiva di ampia

latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto

dei relativi importi dandosi vicen­devole soccombenza in cause che non fossero

di mero carattere pecuniario. La sua decisione era quindi censurabile solo per

eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). Anzi, nel

diritto di famiglia il Pretore poteva sempre prescindere da un riparto

strettamente aritmetico delle tasse, delle spese e delle ripetibili fondandosi

su “giusti motivi” ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7;

altri riferimenti in: Cocchi/ Trezzini,

op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è di sapere pertanto se nel caso

in esame il giudizio del Pretore denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza

dimenticare che la lite è – appunto – una procedura del diritto di famiglia.

b) Il Pretore ha fissato la tassa di giustizia in fr. 5000.– non

solo per il valore dei contributi alimentari e della sostanza coniugale,

comprendente un immobile in vendita a un prezzo di almeno fr. 1 900 000.–, ma

anche per il ragguardevole impegno e dispendio di tempo profuso nella lunga e

laboriosa

istruttoria, oltre che nell'emanazione della sentenza. AP 1 sostiene

che “unico vero oggetto del contendere” era il contributo in favore della

moglie, sicché in applicazione dell'art. 17 vLTG la tassa di giustizia non

avrebbe dovuto eccedere fr. 600.–. Così argomentando, però, egli tenta di

passare sotto silenzio la liquidazione del regime dei beni. In realtà per le

cause di stato l'art. 18 vLTG prevedeva una tassa di giustizia compresa tra fr.

250.– e fr. 10 000.– (cpv. 1), cui si aggiungeva l'applicazione dell'art. 17 vLTG

ove fossero litigiosi anche “rapporti patrimoniali” (cioè lo scioglimento del

regime dei beni), eccettuate le domande per contributi di mantenimento (cpv.

2). Da parte sua l'art. 17 cpv. 1 vLTG prevedeva per “rapporti patrimoniali”

con un valore litigioso variante da fr. 1 000 001.– a fr. 2 000 000.–, come in

concreto (già alla luce dell'immobile di __________),

una tassa di giustizia tra fr. 15 000.– e fr. 40 000.–.

Nella

fattispecie la causa si è rivelata complessa, lunga e combattuta, ove appena si

pensi ai sei memoriali di allegati preliminari, alle sei udienze, alla decina

di provvedimenti processuali (compresa una rogatoria internazionale), al­l'esa­me

della ponderosa documentazione prodotta e richiamata, al ripetuto scambio di

corrispondenza con i legali delle parti e alla stesura della decisione finale,

che ha comportato l'esame – contrariamente a quanto opina l'appellante – di numerose

questioni litigiose. In simili circostanze la tassa di giustizia di fr. 5000.–

fissata dal Pretore non solo va esente da eccesso o abuso, ma risulta finanche

sotto il minimo tariffario.

c) Relativamente

alle spese, l'appello è ricevibile nonostante il testo dell'art. 5 cpv. 3 vLTG,

che menzionava solo la tassa di giustizia (RtiD II-2006 pag. 612 consid. 5). Al

proposito l'appellante non contesta che l'importo di fr. 1500.– fissato dal

Pretore corrisponda agli esborsi effettivi del tribunale. Assume che qualora la

conduzione della causa fosse stata più celere le spese si sarebbero limitate a

fr. 400.–. Non spiega tuttavia per quali motivi. Il costo di un atto

processuale rimane per principio invariato, che l'atto sia compiuto prima o

poi. L'unica giustificazione addotta dall'appellante sotto questo profilo è che

qualora la causa fosse progredita più rapidamente non sarebbe occorso sentire

la figlia A__________, la quale non avrebbe compiuto sei anni prima del

giudizio (cfr. DTF 133 III 554 consid. 3 con rimandi). Quand'anche ciò fosse,

tuttavia, si sarebbe dovuto ascoltare la figlia A__________ davanti a questa

Camera, adita dallo stesso AP 1. Mal si comprende dunque il prospettato

risparmio di costi.

d) Il

Pretore ha suddiviso gli oneri processuali e le ripetibili (non appellate nel

loro ammontare) nella proporzione di due terzi al marito e di un terzo alla

moglie. Egli ha motivato la decisio­ne con il fatto che il marito risultava

soccombere appieno sul contributo ali­mentare per la moglie e in parte su

quello per la figlia, interamente sulla regolamentazione del diritto di visita

e parzialmente sulla liquidazione del regime dei beni, mentre la moglie usciva

parzialmente sconfitta solo sulla liquidazione del regime dei beni, ciò che

giustificava un riparto in ragione di due a uno. L'appellante rimprovera alla

moglie di avere procrastinato la causa per beneficiare dell'aumento dei suoi

averi di previdenza, il che andrebbe compensato esonerandolo dalla rifusione di

ripetibili. La tesi non è sostenibile già per la circostanza che AO 1 poteva

far uso legittimo dei suoi diritti e non era tenuta ad accettare un divorzio

con accordo completo solo per accelerare la causa. Che difendendo la sua

posizione essa abbia ecceduto, trascendendo nell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC), non

risulta né l'appellante spiega in che consisterebbero gli estremi di

un'eventuale malafede processuale. In proposito non soccorre quindi attardarsi.

Per

il resto entrambi gli appellanti si dilungano in calcoli sul reciproco grado di

soccombenza aritmetica, che per l'attore è di due terzi a carico della moglie

mentre per la convenuta è di quattro quinti a carico del marito. Si tratta di

esercizi infruttuosi. Davanti al Pretore infatti non erano controverse solo

questioni pecuniarie, ma anche l'affidamento delle figlie, l'attribuzione

dell'autorità parentale e la disciplina del diritto di visita. La suddivisione

degli oneri processuali e delle ripetibili doveva tenere conto anche di ciò,

nel quadro di una valutazione complessiva. Per di più, trattandosi di una causa

del diritto di famiglia, il primo giudice poteva ispirarsi anche a criteri di

equità (sopra, consid. a). Gli appellanti non illustrano per quali motivi, a un

giudizio d'insieme, il Pretore sia caduto nell'eccesso o nell'abuso del potere

di apprezzamento, né tanto meno perché la chiave di riparto da lui decisa non

sia equitativa. Insufficientemente motivati, in proposito gli appelli sfuggono

pertanto a ulteriore disamina.

19. Le spese del giudizio odierno seguono una volta ancora la vicen­devole

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede accogliere il proprio appello unicamente

in merito alla decorrenza degli interessi dovuti in liquidazione del regime

matrimoniale, anticipata di 30 giorni rispetto al giudizio del Pretore, ma esce

sconfitto su tutto il resto. Trattandosi di un grado di vittoria minimo, tanto

vale ridurre lievemente le spese processuali a suo carico, rinunciando alla trascurabile

quota che andrebbe addebitata alla convenuta, e ridurre lievemente l'indennità

per ripetibili in favore di lei. AO 1 ottiene causa vinta sulla durata del

contributo alimentare per sé, ma soccombe sull'aumento del relativo ammontare e

sulle modalità inerenti alla realizzazione della comproprietà sulla particella

n. 139. Si giustifica pertanto di porre a suo carico due terzi delle spese, il

rimanente terzo andando a carico dell'attore che ha resistito all'appello. Essa

rifonderà inoltre a AP 1, che si è difeso senza il patrocinio di un avvocato,

un'adeguata indennità d'inconvenienza commisurata all'impegno richiesto dalla

stesura delle osservazioni (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Le spese per il reclamo

per ritardata giustizia, infine, seguono la

soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

attribuire ripetibili alla controparte per tale rimedio giuridico,

l'interessata non avendo preso posizione al riguardo nelle sue osservazioni.

L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente,

per converso, sul dispositivo concernente gli oneri processuali e le ripetibili

di primo grado, che può rimanere invariato.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

20. Circa i

rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso

che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

AO

1 è condannata a versare a AP 1, in liquidazione del regime dei beni, la somma di fr. 136 166.40 con

interessi del 5% dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

2. Le spese processuali

di tale appello, ridotte a fr. 3300.–, sono poste a carico di AP 1, che

rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

3. Trattato

come reclamo per ritardata giustizia, il memoriale presentato il 2 gennaio 2012

da AP 1 è irricevibile.

4. Le spese

processuali di tale reclamo, di fr. 200.–, sono poste a carico di AP 1.

5. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso

che il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 3250.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale;

fr. 2460.– mensili dal mese successivo alla vendita dell'abitazione

coniugale, fino al marzo del 2030 compreso.

La somma che precede sarà adeguata ogni anno al rincaro, la prima volta

nel gennaio del 2013, calcolato sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del

mese di novembre dell'anno precedente, valendo come indice di base quello del

novembre 2011, a meno che l'obbligato dimostri di non avere beneficiato di

alcun rincaro o di averne beneficiato solo in parte.

6. Le

spese processuali di tale appello, di fr. 1500.–, da

anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico di quest'ultima e

per il resto a carico di AP 1, al quale l'appellante rifonderà un'indennità

d'inconvenienza di fr. 200.–.

7. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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