11.2011.2
Regolamentazione del diritto di visita
26 ottobre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2011.2
Data decisione, Autorità:
26.10.2011, ICCA
Titolo:
Regolamentazione del diritto di visita
APPELLO
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 cpv. 3 CC
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
art. 309 cpv. 5 CPC-TI
Incarto n.
11.2011.2
Lugano,
26 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 590.2007/R.83.2010
(diritti di visita del figlio con il padre) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 ora in
alla
Commissione tutoria regionale 6, Agno
per
quanto riguarda le relazioni personali del figlio
D__________
(2006)
munito di
curatore educativo nella persona di
__________,
con il
padre
PI 1,
ora in __________;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 dicembre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
25 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale il Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato il 27 giugno 2007 PI 1 (1976) e RI 1 (1978) a vivere separati. Il figlio D__________,
nato il 5 agosto 2006, è stato posto sotto la custodia parentale alla madre.
Con decisione del 20 settembre 2007 la Commissione tutoria regionale 6 ha poi regolato le relazioni tra padre e figlio, ha
istituito in favore di D__________ una curatela educativa e il 26
novembre 2007 ha designato il curatore nella persona di __________.
B. Accertato che i genitori non rispettavano il diritto
di visita, il 21 novembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha
incaricato il Servizio medico-psicologico, __________, di valutare le rispettive
capacità parentali. Nel suo referto del 5 giugno 2009 il Servizio ha ritenuto PI
1 e RI 1 “solo parzialmente idonei nell'occuparsi di D__________”. Sta di fatto
che dopo il settembre del 2008 PI 1 non ha più visto né cercato il figlio.
C. Nell'intento
di ristabilire le relazioni personali tra __________ e il padre, con decisione
del 23 giugno 2010 la Commissione tutoria regionale ha fissato incontri di un'ora
sotto sorveglianza ogni due settimane alla __________ di __________ “con
l'iniziale presenza” di RI 1. I responsabili dell'istituto sono stati invitati
a comunicare al curatore educativo quando le visite avrebbero potuto avere
luogo senza la madre. La Commissione tutoria regionale non ha prelevato tasse
né spese.
D. Contro
la decisione appena citata RI 1 è insorta il 28 giugno 2010 all'Autorità
di vigilanza sulle tutele per ottenere la sospensione immediata del diritto di
visita paterno a tempo indeterminato. Statuendo il 25 novembre 2010, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha posto
gli oneri processuali di fr. 100.– complessivi a carico dell'interessata.
La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E. Il
17 dicembre 2010 RI 1 si è rivolta a questa Camera con un appello in cui, senza
formulare richieste precise, contesta la decisione dell'Autorità di vigilanza.
Il memoriale non è stato oggetto di notifica per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino
al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni a questa Camera
(vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura
era quella degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per
analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).
2.
Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto
che, dato il lungo tempo trascorso senza incontri, ormai il figlio non
identifica più la figura del padre. Occorre così ristabilire le relazioni
personali attraverso un diritto di visita molto restrittivo, alla presenza
iniziale della madre e con la sorveglianza di personale specializzato. Che il
riavvicinamento di padre e figlio sia necessario – ha continuato l'Autorità di
vigilanza – non è revocato in dubbio nemmeno dalla ricorrente, la quale si
limitava a criticare nel memoriale modi e tempi, sottolineando come PI 1 sia
stato posto in carcere preventivo per messa in circolazione, acquisto e deposito
di monete false, oltre che per ripetuta violazione della legge federale sugli
stupefacenti. Se non che – ha concluso l'Autorità di vigilanza – tali reati non
sono suscettibili di ledere il bene del figlio. Nel frattempo poi PI 1 è tornato
a piede libero, in attesa di processo, e quand'anche fosse condannato a una
pena detentiva più lunga del carcere preventivo sofferto il “Servizio Pollicino”
interno al penitenziario cantonale consentirebbe l'esercizio del diritto di
visita. Onde, per finire, la reiezione del ricorso.
3.
L'appellante
sostiene di non essersi potuta attenere al calendario delle visite fissato a
suo tempo dal curatore educativo per ragioni oggettive, di avere sempre
accudito al figlio facendo del suo meglio e di avere capito solo dopo la
decisione della Commissione tutoria regionale che il marito era stato posto in
carcere preventivo, avendo associato in un primo momento il toponimo “La
Stampa” all'appellativo di una presunta testata giornalistica anziché al nome
del penitenziario ticinese. L'appellante dichiara inoltre di essere
assolutamente contraria all'ipotesi che il figlio incontri il padre per il
tramite del “Servizio Pollicino”, un bambino di quattro anni non dovendo
frequentare “ambienti per lui psicologicamente malsani, quali istituti di carcerazione”.
4.
Che nella fattispecie sia necessario
riallacciare i rapporti fra padre e figlio non è contestato da RI 1 nemmeno
nell'appello, a prescindere del fatto che intrattenere relazioni con entrambi i
genitori risponde per principio al bene di un minorenne (DTF 127 III 298
consid. 4a in fine). Che nella fattispecie tale finalità vada perseguita attraverso
un diritto di visita di un'ora quindicinale sotto sorveglianza, alla presenza
iniziale di lei, l'appellante non discute. Essa sembra opporsi a che il figlio
incontri il padre finché questi non sarà definitivamente a piede libero, D__________
non dovendo entrare in contatto con istituti di pena. L'Autorità di vigilanza
sulle tutele ha rilevato nondimeno come appaia improbabile che PI 1 debba
tornare in carcere, vista la natura dei capi d'imputazione. Tant'è che con
mandato penale del 18 agosto 2010 (seppure non passato in giudicato) il
presidente del Circolo di __________ gli ha inflitto 120 aliquote giornaliere sospese
condizionalmente per due anni (decisione nella rubrica “corrispondenza” della
Commissione tutoria regionale). L'appellante nulla obietta su questo punto,
sicché al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
Per di
più, ammesso e non concesso che PI 1 si trovi ancora a scontare in carcere un
residuo di pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva, mal
si comprende perché un servizio preposto istituzionalmente all'esercizio dei
diritti di visita fra genitori detenuti e figli, dotato di una struttura e di personale
apposito, dovrebbe risultare “psicologicamente malsano” per D__________. L'interessata
afferma ciò apoditticamente, ma non tenta neppure di illustrare la sua
convinzione. Carente una volta ancora di motivi, anche a tale riguardo
l'appello si dimostra irricevibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv.
2.
lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese), fermo restando che la tassa di giustizia tiene conto
delle condizioni economiche verosimilmente modeste in cui essa versa e del
fatto che il giudizio di appello si esaurisce in una dichiarazione di non
entrata in materia (art. 21 LTG). Non è il caso per altro di attribuire
ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.
6.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano
federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi
protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
, ;
–
Commissione tutoria regionale 6, Agno.
Comunicazione:
–
, ;
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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