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Decisione

11.2011.2

Regolamentazione del diritto di visita

26 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 590.2007/R.83.2010

(diritti di visita del figlio con il padre) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 ora in

alla

Commissione tutoria regionale 6, Agno

per

quanto riguarda le relazioni personali del figlio

D__________

(2006)

munito di

curatore educativo nella persona di

__________,

con il

padre

PI 1,

ora in __________;

esaminati

gli atti,

posti i

seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 17 dicembre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il

25 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale il Segretario

assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato il 27 giugno 2007 PI 1 (1976) e RI 1 (1978) a vivere separati. Il figlio D__________,

nato il 5 agosto 2006, è stato posto sotto la custodia parentale alla madre.

Con decisione del 20 settembre 2007 la Commissione tutoria regionale 6 ha poi regolato le relazioni tra padre e figlio, ha

istituito in favore di D__________ una curatela educativa e il 26

novembre 2007 ha designato il curatore nella persona di __________.

B. Accertato che i genitori non rispettavano il diritto

di visita, il 21 novembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha

incaricato il Servizio medico-psicolo­gico, __________, di valutare le rispettive

capacità parentali. Nel suo referto del 5 giugno 2009 il Servizio ha ritenuto PI

1 e RI 1 “solo parzialmente idonei nell'occuparsi di D__________”. Sta di fatto

che dopo il settembre del 2008 PI 1 non ha più visto né cercato il figlio.

C. Nell'intento

di ristabilire le relazioni personali tra __________ e il padre, con decisione

del 23 giugno 2010 la Commissione tutoria regionale ha fissato incontri di un'ora

sotto sorveglianza ogni due settimane alla __________ di __________ “con

l'iniziale presenza” di RI 1. I responsabili dell'istituto sono stati invitati

a comunicare al curatore educativo quando le visite avrebbero potuto avere

luogo senza la madre. La Commissione tutoria regionale non ha prelevato tasse

né spese.

D. Contro

la decisione appena citata RI 1 è insorta il 28 giugno 2010 all'Autorità

di vigilanza sulle tutele per ottenere la sospensione immediata del diritto di

visita paterno a tempo indeterminato. Statuendo il 25 novembre 2010, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha posto

gli oneri processuali di fr. 100.– complessivi a carico dell'interessata.

La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

E. Il

17 dicembre 2010 RI 1 si è rivolta a questa Camera con un appello in cui, senza

formulare richieste precise, contesta la decisione dell'Autorità di vigilanza.

Il memoriale non è stato oggetto di notifica per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino

al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni a questa Camera

(vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura

era quella degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per

analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).

2.

Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto

che, dato il lungo tempo trascorso senza incontri, ormai il figlio non

identifica più la figura del padre. Occorre così ristabilire le relazioni

personali attraverso un diritto di visita molto restrittivo, alla presenza

iniziale della madre e con la sorveglianza di personale specializzato. Che il

riavvicinamento di padre e figlio sia necessario – ha continuato l'Autorità di

vigilanza – non è revocato in dubbio nemmeno dalla ricorrente, la quale si

limitava a criticare nel memoriale modi e tempi, sottolineando come PI 1 sia

stato posto in carcere preventivo per messa in circolazione, acquisto e deposito

di monete false, oltre che per ripetuta violazione della legge federale sugli

stupefacenti. Se non che – ha concluso l'Autorità di vigilanza – tali reati non

sono suscettibili di ledere il bene del figlio. Nel frattempo poi PI 1 è tornato

a piede libero, in attesa di processo, e quand'anche fosse condannato a una

pena detentiva più lunga del carcere preventivo sofferto il “Servizio Pollicino”

interno al penitenziario cantonale consentirebbe l'esercizio del diritto di

visita. Onde, per finire, la reiezione del ricorso.

3.

L'appellante

sostiene di non essersi potuta attenere al calendario delle visite fissato a

suo tempo dal curatore educativo per ragioni oggettive, di avere sempre

accudito al figlio facendo del suo meglio e di avere capito solo dopo la

decisione della Commissione tutoria regionale che il marito era stato posto in

carcere preventivo, avendo associato in un primo momento il toponimo “La

Stampa” all'appellativo di una presunta testata giornalistica anziché al nome

del penitenziario ticinese. L'appellante dichiara inoltre di essere

assolutamente contraria all'ipotesi che il figlio incontri il padre per il

tramite del “Servizio Pollicino”, un bambino di quattro anni non dovendo

frequentare “ambienti per lui psicologicamente malsani, quali istituti di carcerazione”.

4.

Che nella fattispecie sia necessario

riallacciare i rapporti fra padre e figlio non è contestato da RI 1 nemmeno

nell'appello, a prescindere del fatto che intrattenere relazioni con entrambi i

genitori risponde per principio al bene di un minorenne (DTF 127 III 298

consid. 4a in fine). Che nella fattispecie tale finalità vada perseguita attraverso

un diritto di visita di un'ora quindicinale sotto sorveglianza, alla presenza

iniziale di lei, l'appellante non discute. Essa sembra opporsi a che il figlio

incontri il padre finché questi non sarà definitivamente a piede libero, D__________

non dovendo entrare in contatto con istituti di pena. L'Autorità di vigilanza

sulle tutele ha rilevato nondimeno come appaia improbabile che PI 1 debba

tornare in carcere, vista la natura dei capi d'imputazione. Tant'è che con

mandato penale del 18 agosto 2010 (seppure non passato in giudicato) il

presidente del Circolo di __________ gli ha inflitto 120 aliquote giornaliere sospese

condizionalmente per due anni (decisione nella rubrica “corrispondenza” della

Commissione tutoria regionale). L'appellante nulla obietta su questo punto,

sicché al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di

motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

Per di

più, ammesso e non concesso che PI 1 si trovi ancora a scontare in carcere un

residuo di pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva, mal

si com­pren­de perché un servizio preposto istituzionalmente al­l'esercizio dei

diritti di visita fra genitori detenuti e figli, dotato di una struttura e di personale

apposito, dovrebbe risultare “psicologicamente malsano” per D__________. L'interessata

afferma ciò apoditticamente, ma non tenta neppure di illustrare la sua

convinzione. Carente una volta ancora di motivi, anche a tale riguardo

l'appello si dimostra irricevibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv.

2.

lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese), fermo restando che la tassa di giustizia tiene conto

delle condizioni economiche verosimilmente modeste in cui essa versa e del

fatto che il giudizio di appello si esaurisce in una dichiarazione di non

entrata in materia (art. 21 LTG). Non è il caso per altro di attribuire

ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano

federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi

protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;

, ;

Commissione tutoria regionale 6, Agno.

Comunicazione:

, ;

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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