11.2011.21
Estinzione di una servitù di passo convenzionale o di un accesso necessario
30 maggio 2013Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2011.21
Lugano
30 maggio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa OA.96.00.174
(cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 7 marzo 1996 da
AP 1 e AP 2
(patrocinati dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2) e AO 2
alla
quale è subentrato lo stesso
AO
1,;
giudicando sull'appello
del 10 febbraio 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 30 dicembre 2010;
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 AP 1 sono comproprietari,
un mezzo ciascuno, della particella n. 260 RFD di, sezione di, su cui sorge una
casa d'abitazione. Il fondo è gravato di una servitù di passo con ogni veicolo,
della larghezza di 2.50 m, in favore della contigua particella n. 259,
anch'essa edificata, proprietà comune di AO
2 e AO 1. Tale percorso collega
la particella n. 259 direttamente
alla strada comunale (particella n. 189). Costituita nel febbraio del 1966, la
servitù è stata confermata nel febbraio del 1971 dalla Commissione di prima
istanza nella procedura di raggruppamento dei terreni di in esito a un ricorso
presentato dal proprietario della particella n. 259. Nel 1985 il fondo
dominante è stato frazionato e la servitù di passo con ogni veicolo è stata
riportata anche sulla nuova particella n. 611 (appartenente a terzi). Oltre che
su quest'ultimo fondo, la particella n. 259 è al beneficio di una servitù di
passo pedonale e con ogni veicolo sulle particelle n. 253, 254, 255, 258. Ciò
le permette di collegarsi alla strada comunale anche in un punto più a valle.
B. Il 10 novembre 1994 il
Comune di ha rilasciato a AO 1 (comproprietari della particella n. 258), come
pure a __________ (comproprietari della particella n. 611), una licenza
edilizia per la formazione di un accesso che attraverso le particelle n. 611,
254, 253, 255 e 256 sbocca – appunto – sulla sottostante strada comunale. Il
percorso non è asfaltato, ma coperto di uno strato di ghiaia dalla pubblica via
fino al confine tra le particelle n. 253 e 254. Il tratto di strada sulla
particella n. 256 (proprietà dello Stato) è di uso pubblico.
C. AP 2 e AP 1 hanno convenuto il
7 marzo 1996 AO 2 e AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
per ottenere la cancellazione del diritto di passo sul loro fondo, in via subordinata
dietro versamento di un'indennità da determinare. I convenuti hanno proposto il
10 maggio 1996 di respingere la petizione. Gli attori hanno replicato l'11
giugno 1996, ribadendo la loro posizione. I convenuti hanno duplicato il 4
novembre 1996, postulando una volta di più il rigetto dell'azione. AO 2 è
deceduta il 6 marzo 2005. Il figlio AO 1 le è subentrato nella lite.
D. L'udienza preliminare si è
tenuta il 9 gennaio 2007 e l'istruttoria, durante
la quale è stata esperita una perizia, si
è chiusa il 20 febbraio 2009. Al dibattimento finale del 3 aprile 2009 è
comparso il solo il convenuto, che ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
Gli attori si sono limitati a conclusioni scritte in cui hanno confermato le
loro domande, quantificando l'indennità offerta in fr. 56 300.–. Statuendo con sentenza del 30 dicembre
2010, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1600.–
e le spese sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere
al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 10 febbraio
2011 per ottenere che la loro azione sia accolta e che la decisione impugnata
sia riformata in tal senso. Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2011 AO 1 conclude
per il rigetto dell'appello.
Ritenuto
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 su azioni
intese alla cancellazione di servitù (art. 736 cpv. 1 e 2 CC), trattate con la
procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore indicando un
valore litigioso “superiore a fr. 30 000.–”.
Per quanto riguarda la tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata
intimata il 19 gennaio 2011 ed è pervenuta al patrocinatore degli attori il 20
gennaio 2011. Introdotto il 10 febbraio 2011, l'appello in esame è di
conseguenza tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore, riassunti i criteri che disciplinano la cancellazione di una
servitù secondo l'art. 736 cpv. 1 CC, ha rilevato che nella fattispecie il
contenuto e l'estensione del passo non si desumono dall'iscrizione nel registro
fondiario né dal titolo d'acquisto. Ha ritenuto nondimeno che, la particella n.
259 non risultando altrimenti collegata alla pubblica via, nel
1966 la servitù doveva essere stata costituita – come sostengono gli attori – per raggiungere tale fondo dalla strada
comunale. Ciò posto, egli ha esaminato se soccorressero i requisiti per
una cancellazione del passo, scartando l'ipotesi. Rispetto alla nuova
possibilità di accesso al fondo dominante attraverso le particelle n. 254, 253,
255 e 256 – ha continuato il Pretore – quella attraverso la particella n. 260 “risulta
migliore poiché si tratta di un percorso breve, di facile accesso e già
esistente, mentre il nuovo collegamento alla via pubblica non è ancora
terminato e risulta più lungo”. Senza dimenticare – egli ha soggiunto – che a
tutt'oggi tale percorso è solo parzialmente fruibile, lavori di
consolidamento del terreno essendo necessari “per terminare e rendere
accessibile tutto il tracciato”. In simili condizioni – egli ha epilogato
– il proprietario del fondo dominante conserva un interesse legittimo
all'esercizio della servitù. Né entra in linea di conto, per il primo giudice,
un riscatto della servitù, poiché l'onere imposto al fondo serviente non si è
aggravato nel tempo, tanto meno ove si pensi che gli attori non hanno allegato
in modo sufficientemente chiaro né hanno provato in che cosa consisterebbe tale
maggior aggravio. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione.
3. Secondo gli appellanti il
Pretore, una volta accertato che il diritto di passo è stato costituito nel
1966 come accesso necessario e che nel frattempo il fondo dominante è stato collegato
alla pubblica via mediante una nuova possibilità di accesso, avrebbe dovuto considerare
la servitù senza utilità per il convenuto. Poco giova a loro avviso comparare il
vecchio e il nuovo passo. Anzi, la nuova strada servirebbe meglio gli interessi
del fondo dominante, poiché è stata voluta dallo stesso convenuto, è agibile ed
è da lui usata senza problemi. Per contro, il vecchio accesso è un viottolo
ripido e stretto, che non consente il transito di mezzi pesanti. I tempi di
percorrenza per raggiungere il centro di Bironico sono identici lungo i due
tracciati e a parere del perito giudiziario l'accesso dalla nuova strada è finanche
il migliore. Gli appellanti riconoscono che la nuova strada non è ultimata, ma sottolineano
che la completazione dipende unicamente dalla volontà del convenuto, il tratto
mancante essendo proprio quello sul suo fondo. In sintesi, per gli appellanti
il proprietario del fondo dominante “non può utilizzare il nuovo accesso quando
ne ha necessità, ma poi pretendere anche di mantenere attiva la servitù con
scopi che nulla più hanno a che fare con quelli originari per cui la servitù
era stata costituita”.
4. Quando
una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il
proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione (art. 736
cpv. 1 CC). Tale interesse corrisponde a
quello che il proprietario del fondo dominante ha di esercitare la
servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. In proposito fa stato
il principio dell'identità della servitù, il quale impedisce di mantenere
servitù per scopi diversi da quelli per cui esse sono state costituite. Occorre
pertanto esaminare se per il proprietario del fondo dominante sussista un
interesse a esercitare la servitù conformemente al suo scopo originario. Tale interesse
va apprezzato sulla base di criteri oggettivi (DTF 132 III 655 consid. 8 con
rinvii). La cancellazione va ordinata solo qualora il proprietario non abbia
più alcun interesse ragionevole al mantenimento del diritto reale limitato (da
ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2006.148 del 13 marzo 2012, consid. 5). Quanto ai criteri che disciplinano la
natura e l'estensione di una servitù, essi sono già stati riassunti dal
Pretore. Basti ricordare che qualora la servitù sia stata costituita
originariamente come accesso necessario, al momento in cui il fondo dominante
viene collegato a una strada pubblica
decade l'esigenza dell'accesso necessario, e con esso, la servitù (DTF 130 III 560 consid. 3.3; Liver
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 104 all'introduzione delle
servitù e n. 75 ad art. 736 CC; RtiD II-2008 pag. 666 consid. 5; Rodondi, L'extinction des servitudes de
par la loi, tesi, Losanna 1990, pag. 21; Caroni
Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 159; I CCA, sentenza inc.
11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 6).
5. Nella fattispecie la
servitù gravante la particella n. 260 è iscritta nel registro fondiario alla
stregua di “passo con ogni veicolo (CM 250)”. Come ha rilevato il Pretore, si
tratta di un'iscrizione sommaria che non permette – da sé sola – di determinare
la portata dei diritti e degli obblighi che ne discendono (DTF 137 III 449
consid. 3.3). Ciò impone di far capo al titolo di acquisto (art. 728 cpv. 2
CC; DTF 137 III 446 consid. 2.2., 148 consid. 3.1), il quale, trattandosi di un
contratto, va interpretato secondo la reale e comune volontà delle parti (art.
18 CO), rispettivamente – se questa non può essere ricostruita – secondo le
regole della buona fede. Nei confronti di terzi che non hanno partecipato alla
costituzione della servitù, nondimeno, tali principi sono limitati all'affidamento
che ognuno può riporre nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC),
compresi i documenti giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione
(art. 971 cpv. 2 CC; Hohl, Le
contrôle de l'interprétation des servitudes
par le Tribunal fédéral, in: RNRF 2009 pag. 78). Poco importano circostanze
e motivi personali che abbiano determinato la volontà di chi ha costituito la
servitù: nella misura in cui non risultano dall'atto costitutivo, tali elementi
soggettivi non sono opponibili a terzi che abbiano fatto assegnamento in buona
fede sul contenuto del registro fondiario (DTF 130 III 558 consid. 3.1; RtiD I-2009
pag. 646 consid. 7).
a) Il
“contratto di servitù prediale” del 9 febbraio 1966, allegato all'istanza di quella
data con cui è stata chiesta l'iscrizione della servitù nel registro fondiario
(doc. A), si limita a indicare che il diritto di passo con ogni veicolo “s'intende
dalla larghezza di 2.50 m e lungo la particella n. 597a del RFP di __________
(ora n. 260 RFD), partendo dalla strada comunale, e meglio come al tipo planimetrico
allegato al contrato (striscia colorata in rosso” (doc. B). Tale documento
giustificativo attesta l'iscrizione della servitù nel registro fondiario, ma
non dimostra in alcun modo che le parti abbiano inteso costituire un accesso
necessario. La volontà di costituire una servitù legale deve evincersi tanto dal
contratto quanto dall'iscrizione nel registro
fondiario (sentenza del Tribunale federale 5C.201/2002 dell'11 febbraio 2003, consid. 2.3 con rinvio a Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, n. 65 all'art. 680 CC; Piotet
in: Traité de droit privé suisse, vol. V/3, Friburgo 1985, pag. 60; Rodondi, op. cit., pag. 21; Rey in: Berner Kommentar, edizione 1981,
n. 65 ad art. 730 CC; I CCA, sentenza inc. 11.1999.153 del 13 agosto 2002
consid. 7, riassunta in: RtiD I-2004 pag. 609 n. 116c con rinvio a Liver, op. cit., n. 102 all'introduzione
delle servitù, e sentenza inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 6c). Nel
caso specifico l'atto di costituzione della servitù (doc. B) e l'iscrizione (doc.
3 e 4) sono chiari e né l'uno né l'altra allude a un eventuale accesso necessario.
b) Secondo
Liver una servitù convenzionale
che sarebbe potuta essere costituita come servitù legale decade automaticamente, invero, ove venga meno lo stato
di necessità (op. cit., n. 75 ad art. 736 CC). A parte il fatto però
che taluni autori dissentono (Piotet,
op. cit., vol. V/2, 2ª edizione, pag. 91 n. 275; Rodondi, op. cit., pag. 21; Argul
Grossrieder, Les causes d'extinction des servitudes foncières, Zurigo/Basilea/
Ginevra 2005, pag. 91 n. 278 e pag. 233 n. 759), in concreto nulla permette
di affermare – come detto – che l'allora proprietario del fondo serviente
intendesse concedere un accesso necessario. La semplice mancanza di un collegamento
alla pubblica via non basta, da sé sola, per dedurre che la servitù stipulata convenzionalmente
potesse essere pretesa in virtù dell'art. 694 CC (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5C.201/2002 dell'11 febbraio 2003 consid. 2.3). E nel caso precipuo l'allora
particella n. 23B-597b RFP, che comprendeva allora le attuali particelle n. 253
e 254, lambiva nella sua porzione sud-orientale una sovrastante strada consortile
(piano di mutazione del 28 novembre 1966 allegato all'istanza di frazionamento
della particella n. 597 RFP [ora n. 259 RFD] nel fascicolo “proposta di
transazione”). Non si può ritenere perciò che tale fondo fosse intercluso,
circostanza per altro contestata nel memoriale di risposta (pag. 2 ad 2). Ne
segue che la servitù, convenzionale, non può essere cancellata per il solo
fatto che sia stato creato un nuovo accesso dalla pubblica via al fondo dominante.
6. Alla luce di quanto precede
è necessario esaminare se il proprietario del fondo dominante abbia ancora un
interesse oggettivo all'esercizio del passo e se tale interesse corrisponda
allo scopo originario per cui la servitù è stato costituita. Per gli appellanti
ciò non è il caso, giacché AO 1 è ora al beneficio di un altro diritto di passo
carrabile, che gli permette di raggiungere la via pubblica da sud-est.
a) Dagli
atti risulta che il 2 dicembre 1966, nell'ambito della divisione delle successioni
fu __________, l'attuale particella n. 259 è stata frazionata, generando – tra
l'altro – le particelle 259, 611, 253, 254, 255 e 258. Contestualmente i
proprietari hanno concordato di gravare i rispettivi fondi di una reciproca
servitù di passo pedonale e veicolare da esercitare su una striscia di terreno lungo
le particelle n. 253, 254, 255 e 258 fino al confine sud della particella n.
253 per poi salire verso est fino a una strada consortile (istanza di
annotazione di servitù del 29 dicembre 1966, nel fascicolo “proposta di transazione”).
Il 10 novembre 1994 il Comune di __________ ha rilasciato a __________ e __________
AO 1 (comproprietari della particella n. 258), come pure a __________ (comproprietari
della particella n. 611), il permesso di formare una strada che attraverso le
particelle n. 611, 254, 253, 255 e 256 sbocca sulla strada comunale sottostante.
Il tratto
lungo
la particella n. 256 (proprietà dello Stato) che sale dalla strada comunale
“fino a prima dell'attraversamento del riale” è di uso pubblico (doc. 13;
deposizione di __________, del 10 aprile 1997: verbali, pag. 3). Il percorso
non è asfaltato, ma coperto di uno strato di ghiaia dall'imbocco fino al confine
con la particella n. 611 (fotografie doc. H; sopralluogo del 10 aprile 1997:
verbali, pag. 6). Scopo della strada era di favorire l'edificazione della
particella n. 611 (deposizioni di __________, del 10 aprile 1997: verbali, pag.
1, di __________, loc. cit., e di __________, del 10 aprile 1997: verbali,
pag. 5).
b) Nelle
circostanze illustrate è indubbio che la particella n. 259 beneficia di un nuovo
collegamento alla pubblica via, ma ciò ancora non significa che tale accesso
renda senza interesse quello attraverso la proprietà degli appellanti. A
prescindere dal fatto che il nuovo tracciato differisce dai documenti giustificativi
(tra cui rientrano anche i piani descrittivi di una servitù: Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª
edizione, n. 21a ad art. 948), poiché scende verso ovest invece di salire verso
il lato opposto, è pacifico che tale allacciamento alla pubblica via non è ultimato.
Non solo manca una pavimentazione, ma fa difetto un sottofondo adeguato per
sopportare il transito veicolare (perizia dell'ing. __________ del 5 febbraio
2002, pag. 2). Certo, nulla impedirebbe a AO 1 di costruire a sue spese le
opere di cui necessita l'esercizio della servitù (DTF 132 III 546 consid. 3.3.1
con riferimenti; RtiD II-2006 pag. 700 n. 48c), eseguendo direttamente i lavori
necessari anche sulle particelle n. 258 e 611 (cfr. sentenza del Tribunale federale
5A_253/2008 del 22 agosto 2008,consid. 5 in: ZBGR 90/2009 pag. 242; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª
edizione, pag. 442 n. 2280). Resta il fatto che il proprietario del fondo
dominante non è obbligato a costruire simili
infrastrutture
(Steinauer, op. cit., pag. 444 n. 2283a),
né AO 1 può essere obbligato a usare il nuovo percorso. Salvo abuso manifesto, il
proprietario di un fondo dominante non è tenuto a esercitare una servitù, né il
mancato uso determina di per sé l'estinzione del diritto reale limitato (Rep.
1998 pag. 202 consid. 7b; Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 346 n. 1297; Steinauer,
op. cit., pag. 428 n. 2246). E oggi l'unica
possibilità di accesso alla proprietà di AO 1 è quella attraverso il fondo
degli appellanti. È quindi indiscutibile il suo interesse immediato a esercitare la servitù conformemente allo scopo originario.
c) Si
aggiunga che la cancellazione della servitù non si giustificherebbe, in
concreto, nemmeno se la nuova strada fosse interamente percorribile.
L'esistenza di un raccordo alternativo al fondo dominante, per vero, ancora non
vanifica l'interesse del proprietario alla servitù (cfr. DTF 130 III 560
consid. 3.3; RtiD II-2008 pag. 666 consid. 5b). Per tacere del fatto che nel
caso specifico il nuovo collegamento, non ultimato, non garantisce appieno lo
scopo del vecchio, esso non appare apprezzabilmente più vantaggioso. Sarà
anche vero che l'accesso sulla particella n. 260, largo 2.50 m, è “disastrato, ripido, di misure e pendenze eccessive, non corrispondenti alle regole” (perizia,
pag. 6), mentre la nuova strada fino al confine tra le particella n. 253 e 255
è piana, ha un calibro di 3 m ed è dotata di una piazzola di scambio. Non si
deve trascurare tuttavia che per raggiungere la pubblica via alla nuova strada occorrono
circa 200 m, mentre l'accesso sulla particella n. 260 è lungo appena 20 m. Non si disconosce che dal fondovalle il tempo necessario per raggiungere la particella n. 259
può essere equivalente lungo l'uno o l'altro tracciato. Non si deve trascurare
nemmeno però che per raggiungere Isone dal fondo dominante (e tornarvi) il passo
attraverso la particella n. 260 è nettamente più diretto. Non si può pertanto
dire che lo scopo per cui è stata originariamente costituita la
servitù sia venuto meno e che il convenuto non abbia più un interesse
ragionevole al diritto reale limitato. Ciò non consente di radiare il diritto
di passo veicolare sulla particella n. 260.
7. Quanto al riscatto della
servitù, gli appellanti rimproverano al Pretore di non avere applicato il
principio della proporzionalità, il loro interesse alla cancellazione essendo
di gran lunga maggiore rispetto a quello del convenuto al mantenimento della
servitù. Essi adducono che l'onere per la loro proprietà è gravoso, poiché secondo
le condizioni di abitabilità moderne l'accesso in questione pregiudica in modo
notevole la fruibilità dell'abitazione e del giardinetto. Per di più, il nuovo
accesso del fondo dominante alla pubblica via ha sminuito l'interesse alla
conservazione della servitù. Infine AO 1 potrà sistemare il nuovo tracciato grazie
all'indennizzo di fr. 56 360.– che
riceverà per la cancellazione del passo.
a) Secondo
l'art. 736 cpv. 2 CC un riscatto presuppone che l'interesse del proprietario del fondo dominante per la servitù si sia
ridotto o che l'onere imposto al proprietario del fondo serviente si sia
aggravato, dopo la costituzione del diritto reale limitato, al punto da rendere
proporzionalmente esiguo l'interesse al mantenimento di quest'ultimo (DTF 107
II 339 consid. 4; Steinauer, op.
cit., vol. I, pag. 439 n. 2274 seg. con richiami di giurisprudenza). L'azione
dell'art. 736 cpv. 2 CC non è destinata invece a correggere una sproporzione
iniziale tra l'onere imposto al proprietario del fondo serviente e il vantaggio
che deriva al proprietario del fondo dominante (I CCA, sentenza inc.
11.2007.177 del 29 novembre 2010, consid. 4 con richiami).
b) Nel
caso in esame la servitù di passo conserva ancora un interesse per il fondo
dominante, il convenuto dovendo continuare a usufruire di tale accesso (il
solo) per raggiungere la propria abitazione. Si conviene che per il fondo
serviente
l'onere
è gravoso – come fa notare il perito – poiché il “sedime della strada non
sarebbe fruibile dai proprietari,
tenuti a lasciare costantemente libero il passaggio. Il terreno libero, diviso
in due dalla servitù di passo, non potrebbe di conseguenza essere sfruttato
quale giardino annesso all'abitazione” (perizia, pag. 6). Se non che, tale
inconveniente esiste fin dalla costituzione della servitù, né consta che a
causa di ciò il fondo serviente non sia ragionevolmente utilizzabile in modo razionale (cfr. Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 440 n. 2275a).
Anzi, il 16 settembre 1992 il Comune di ha rilasciato agli attori una licenza
edilizia, confermata su ricorso di AO 1 dal Consiglio di Stato con decisione
del 14 dicembre 1992, per la riattazione di spazi interni dell'abitazione e soprelevazione
del tetto di 1.20 m (incarto nel fascicolo “richiamo dal Municipio di”). In
simili circostanze non si ravvisano gli estremi per un riscatto della servitù
di passo mediante indennizzo. Ne segue che, privo di fondamento, l'appello è
destinato all'insuccesso.
8. Gli oneri processuali
seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto, che
ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità
a titolo di ripetibili.
9. Circa i
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di
fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 850.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che
rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi
per ripetibili.
3. Notificazione a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).