11.2011.23
Opposizione a precetto esecutivo civile: eseguibilità delle prestazioni
22 ottobre 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2011.23
Data decisione, Autorità:
22.10.2013, ICCA
Titolo:
Opposizione a precetto esecutivo civile: eseguibilità delle prestazioni
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
art. 493 CPC-TI
Incarto n.
11.2011.23
Lugano
22 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa DI.2010.318 (procedimento
esecutivo) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione
del 27 settembre 2010 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
al precetto esecutivo intimatogli il 15
settembre 2010 da
e AO 2
(patrocinati dall'avv. PA 2,);
giudicando sul reclamo del 28 gennaio 2011 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 gennaio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. In esito a un'azione di manutenzione promossa il 3 marzo 2009
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona da AO 1 e AO 2, comproprietari un
mezzo ciascuno della particella n. 734 RFD di __________, contro AP 1,
proprietario della contigua particella n. 1489, il 15 aprile 2010 le parti
hanno raggiunto la seguente transazione giudiziale:
1. AP
1 taglierà le piante non a distanza regolamentare, segnatamente quelle indicate
come numeri 3, 4 (se esistente) e 6 della perizia fatta allestire dalle parti.
Le
piante indicate come numeri 1, 2, 5, 7, 8 e 9 possono rimanere a dimora, AP 1
impegnandosi comunque sia a tenerle in maniera decente.
2.AP
1 eseguirà la pulizia del suo fondo una volta all'anno e porterà via il materiale
vegetale di scarto.
3. AP
1 taglierà le nuove pianticelle che dovessero crescere a distanza non
regolamentare.
4. Con
quanto sopra le parti dichiarano evasi tutti i punti litigiosi sollevati con
l'azione 3 marzo 2009.
Preso
atto di ciò, quello stesso giorno il Pretore ha stralciato
la causa dal ruolo (inc. DI.2009.93).
B. Il 15
settembre 2010 AO 1 e AO 2 hanno intimato a AP 1 un precetto esecutivo
“civile”, chiedendogli di
tagliare tutte le piante e pianticelle non a distanza
regolamentare, e tenere in maniera decorosa quelle a distanza, oltre che
asportare il materiale vegetale di scarto presente sul fondo.
Come titolo
esecutivo essi hanno indicato la transazione giudiziale del 15 aprile 2010. Il
27 settembre 2010 AP 1 ha presentato opposizione al Pretore. Al contraddittorio
del 22 novembre 2010 le parti hanno confermato le loro antitetiche posizioni. Statuendo
il 17 gennaio 2011, il Pretore ha confermato l'opposizione “limitatamente alla
manutenzione delle piante situate a distanza regolamentare in maniera decorosa
e appropriata”, rigettandola per il resto. La tassa di giustizia di fr. 150.– e
le spese di fr. 50.– sono state poste per tre quarti a carico di AP 1 e
per l'altro quarto a carico di AO 1 e AO 2, cui l'opponente è stato tenuto a
rifondere fr. 500.– per ripetibili ridotte.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un reclamo del 28 gennaio 2011 per
ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento della
decisione impugnata. Con decreto del 18 febbraio 2011 il presidente di questa Camera
ha conferito al reclamo effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del
21 marzo 2011 AO 1 e AO 2 propongono di respingere il reclamo.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata comunicata dopo
il 1° gennaio 2011, di modo che l'ammissibilità dell'impugnazione dipende
dalla legge nuova. Ora, conformemente all'art. 309 lett. a CPC le decisioni del
giudice dell'esecuzione non possono formare oggetto di appello. In casi del
genere è dato solo reclamo (art. 319 lett. a CPC). E nel Cantone Ticino i
reclami contro decisioni del giudice dell'esecuzione competono, in materia di
diritti reali, alla prima Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett.
a n. 8 LOG). Quanto alle decisioni che il Pretore emanava su opposizioni a
precetti esecutivi “civili”, esse erano disciplinate dalla procedura
contenziosa di camera di consiglio (art. 493 seconda frase CPC ticinese). Trattandosi di un rito sommario, il termine
di reclamo è perciò di dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), la quale al patrocinatore dell'escusso è
avvenuta il 18 gennaio 2011. Presentato
il 28 gennaio 2011, ultimo giorno utile, il reclamo di AP 1 è dunque tempestivo.
2. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato – in sintesi – che la transazione stipulata
dalle parti il 15 aprile 2010, titolo
esecutivo (art. 488
cpv. 2 lett. a CPC ticinese), prevede il taglio di tutte le piante “non a distanza regolamentare”, in particolare quelle contrassegnate
dalle parti con i numeri 3, 4 e 6, come pure di eventuali pianticelle cresciute
“a distanza non regolamentare”, sicché a tale riguardo il precetto esecutivo
trova puntuale riscontro nel titolo. L'opponente pretendeva di avere assolto l'obbligo,
ma – ha continuato il Pretore – la documentazione agli atti dimostra se mai il
contrario. Per quanto riguarda invece le piante poste a regolare distanza dal
confine contrassegnate con i numeri 1, 2, 5, 7, 8 e 9 che AP 1 si era impegnato
nell'accordo a tenere “in maniera decente”, il Pretore ha ritenuto che la prestazione
chiesta con il precetto esecutivo non trovi adeguato riscontro nel titolo,
oltre a essere generica, astratta, soggettiva, indeterminata e perciò
ineseguibile. Relativamente infine all'impegno di asportare gli scarti
vegetali, il Pretore ha considerato la prestazione chiesta nel precetto
esecutivo in perfetta consonanza con la transazione, chiara e inequivocabile.
Anche a tale proposito l'opponente asseriva di avere adempiuto l'impegno, ma –
ha epilogato il Pretore – senza recarne la prova. Onde l'accoglimento
dell'opposizione solo per quanto riguardava la prestazione intesa a far “tenere
in maniera decorosa” le piante a regolare distanza dal confine. Per il resto l'opposizione
è stata rigettata.
3. Il
reclamante auspica anzitutto la convocazione delle parti davanti a questa
Camera per “trovare un'intesa che permetta di interpretare in maniera più
appropriata e consona la transazione giudiziaria” (memoriale, pag. 3 in alto). Egli
dimentica però che il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un
precetto esecutivo “civile” (art. 493 CPC ticinese) non poteva procedere ad alcuna
esegesi del titolo (RtiD I-2005 pag. 743 consid. 6 con richiami). O il titolo
era chiaro, formale ed esplicito sulla prestazione richiesta o esso non era
eseguibile (loc. cit.). Indire una discussione in circostanze del genere trascenderebbe
manifestamente l'oggetto della controversia.
4. In
primo luogo l'opponente fa valere con il reclamo che nella fattispecie la transazione
giudiziale non è eseguibile, non essendo stato pattuito alcun termine per l'adempimento
se non per la pulizia del fondo e la rimozione degli scarti vegetali (una volta
l'anno), scadenza che però non era ancora intervenuta al momento in cui gli era
stato intimato il precetto esecutivo (memoriale, lett. A). Ora, a parte il
fatto che la pulizia del fondo nemmeno è chiesta dai procedenti, l'adempimento
di un'obbligazione per cui il tempo non sia determinato dal contratto o dalla
natura del rapporto giuridico “può essere chiesto ed eseguito immediatamente”
(art. 75 CO). Ciò vale anche, in concreto, per l'asportazione dei rifiuti da
taglio, da effettuare ogni anno. Al proposito il reclamo manca di consistenza.
5. Secondo
il reclamante la prestazione chiesta nel caso specifico con il precetto esecutivo
non corrisponde a quella descritta nella transazione, poiché mentre quest'ultima
gli impone di “tagliare le piante non a distanza regolamentare, segnatamente
quelle indicate come numeri 3, 4 (se esistente) e 6 della perizia fatta allestire
dalle parti”, il precetto esecutivo chiede di “tagliare tutte le piante e
pianticelle non a distanza regolamentare”. Mentre con la transazione inoltre egli
si è impegnato a “portare via il materiale vegetale di scarto”, il precetto
esecutivo gli chiede di “asportare il materiale di scarto presente sul fondo”
(memoriale, lett. B).
La doglianza
non può essere condivisa. Che le prestazioni chieste con un precetto esecutivo
debbano corrispondere pienamente a quelle descritte nel titolo è pacifico, tra
le une e le altre dovendo sussistere assoluta identità (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 4
in fine con rinvii). Ciò non significa tuttavia che l'enunciazione del precetto
debba risultare letteralmente pedissequa alla formulazione del titolo. L'identità
si riferisce al contenuto, non alle parole usate. Nel caso in esame il
reclamante si è impegnato a tagliare “le piante non a distanza regolamentare,
segnatamente quelle indicate come numeri 3, 4 (se esistente) e 6 della perizia
fatta allestire dalle parti”, come pure “le nuove pianticelle che dovessero
crescere a distanza non regolamentare”. Non può seriamente sostenere quindi
che, chiedendogli di “tagliare tutte le piante e pianticelle non a distanza regolamentare”,
AO 1 e AO 2 esigano una prestazione diversa. Quanto all'impegno di portar via
il materiale vegetale di scarto, mal si comprende perché ciò non dovrebbe
corrispondere all'obbligo di
“asportare
il materiale di scarto presente sul fondo”. Portare via significa “recare con
sé un determinato oggetto o animale allontanandosi da un luogo, da un edificio”
(Battaglia, Grande dizionario
della lingua italiana, vol. XIII, Torino 1986, pag. 966) e in nessun caso assume
l'accezione – pretesa dal reclamante – di accumulare o ammucchiare in un punto
o in un altro. Interpretare il vocabolo – come fa l'interessato – diversamente
dal suo chiaro senso appoggiandosi a una presunta intenzione delle parti non è
ammissibile in sede esecutiva (sopra, consid. 3). Anche su tal punto il reclamo
è destinato pertanto all'insuccesso.
6. Afferma il reclamante che, comunque sia, nel caso in rassegna la
prestazione chiesta con il precetto esecutivo è puramente generica, non essendo
dato di individuare quali siano le “piante e pianticelle non a distanza
regolamentare” che andrebbero tagliate né quali scarti vegetali andrebbero
rimossi (memoriale, pag. 7 seg.). A quest'ultimo riguardo la critica è palesemente
infondata. Nella transazione AP 1 si era impegnato univocamente a eseguire una
volta l'anno la pulizia del fondo e a portare via il materiale vegetale di
scarto. Qualsiasi deposito di rifiuti verdi sul terreno offende quindi l'intesa.
Tentare di interpretare la clausola della transazione per scostarsi dal suo
chiaro senso e relativizzarne la portata, come cerca di fare una volta di più il
reclamante evocando la necessità di individuare quali rifiuti vadano portati
altrove e quali smaltiti per compostaggio sul fondo, non è lecito nel quadro di
una procedura esecutiva (sopra, consid. 3). Quanto all'eventuale legna da
ardere cui il reclamante accenna, essa non può equipararsi a uno scarto, ma d'altro
lato non possono assimilarsi a legna da ardere – come sembra addurre il reclamante
– ramaglie e sterpame. Ciò posto, rimane da verificare se sia eseguibile l'ordine
di “tagliare tutte le piante e pianticelle non a distanza regolamentare”.
Questa Camera ha già avuto
modo di rammentare che una prestazione chiesta mediante precetto esecutivo deve
non solo corrispondere al titolo esecutivo che la legittima (RtiD
I-2005 pag. 742 consid. 4 in fine con rinvii), ma deve essere anche
sufficientemente determinata, il giudice dell'esecuzione non potendo far capo a
elementi estrinseci al titolo per interpretarla (sopra, consid. 3; analogo principio
si applica al nuovo art. 336 CPC: sentenza del Tribunale federale
4A_269/2012 del 7 dicembre 2012, consid. 3.2 con invii). In concreto l'ordine
di “tagliare tutte le piante e pianticelle non a distanza regolamentare” è
generico, ma consente per lo meno di accertare, grazie al titolo esecutivo, che
AP 1 si è impegnato inequivocabilmente a tagliare per tale motivo le piante
contrassegnate con i numeri 3, 4 (se non è stata tolta nel frattempo) e 6.
Tutto si ignora invece sulle altre piante che dovrebbero essere eliminate: non
si sa quante esse siano né, tanto meno, fino a quanti metri dal confine debba
avvenire il taglio. La “distanza regolamentare” cui si riferisce la transazione
– ovvero la distanza minima dal confine prevista dalla legge – dipende dalla
questione di sapere se la pianta sia di alto fusto (art. 155 LAC), fruttifera
(art. 156 LAC) o di basso fusto (art. 157 LAC), le norme di attuazione del
piano regolatore comunale non risultando disporre altrimenti. Del tutto
indeterminata, la prestazione richiesta di “tagliare tutte le piante non a
distanza regolamentare” non può pertanto essere eseguita.
Identiche considerazioni
valgono per quanto concerne l'ordine di “tagliare tutte le pianticelle non a
distanza regolamentare”. Non perché – come asserisce il reclamante – il termine
“pianticella” sia indefinito. Pianticella significa “pianta piccola, di modesta
altezza, poco appariscente e con lo stelo
esile e delicato” (Battaglia,
op. cit., pag. 302). Impegnandosi a tagliare “le nuove
pianticelle che dovessero crescere a distanza non regolamentare”, il reclamante
ha assunto così l'onere di eliminare qualsiasi pianta fin dalla prima fase
dello sviluppo, qualunque arboscello e addirittura ogni germoglio. Il problema
è che – una volta ancora – non è chiaro quale sia la “distanza non
regolamentare”: se quella applicabile agli alberi d'alto fusto, agli alberi
fruttiferi o agli alberi di basso fusto. Anche tale prestazione si rivela così
ineseguibile.
7. Da
ultimo il reclamante eccepisce che, ad ogni buon conto, tutte le prestazioni contemplate
dal precetto esecutivo sono già state adempiute. Con la pulizia del fondo –
egli adduce – “è avvenuto contemporaneamente il taglio di pianticelle e
l'asporto degli scarti vegetali, i quali sono stati asportati sulla parte più
interna del terreno”, mentre tronchi e sterpi saranno da lui usati come legna
da ardere (memoriale, pag. 8). Per tacere del fatto nondimeno che alle
piante contrassegnate con i numeri 3, 4 e 6 egli nemmeno allude, si è visto
dianzi che con la transazione AP 1 si è incaricato di eliminare dal suo fondo
tutto il materiale da taglio una volta l'anno (consid. 5), compresi rami e
sterpame, mentre per quanto attiene alle pianticelle la prestazione, indeterminata
nella “distanza non regolamentare” cui deve attenersi il
taglio, non è eseguibile.
8. Se ne conclude che
il reclamo merita accoglimento nella misura in cui l'opposizione al precetto
esecutivo verte sull'ordine di “tagliare tutte le piante e pianticelle non a distanza
regolamentare”. Per quel che concerne il termine d'adempimento, il taglio delle piante contrassegnate con i numeri 3, 4 e 6, come pure
l'obbligo di asportare ogni anno il materiale vegetale di
scarto il reclamo va invece respinto e l'opposizione rigettata. La causa
essendo matura per il giudizio, questa Camera può statuire essa medesima
sull'opposizione al precetto esecutivo, modificando in tal senso la decisione
del Pretore (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
9. Le
spese della decisione odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv.
2 CPC). Considerato il verosimile peso delle richieste, si giustifica di addebitare
tali costi alle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili
(art. 106 cpv. 2 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare anche
il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado. Siccome
davanti al Pretore era controverso anche l'obbligo di tenere “in maniera decente”
le piante indicate con i numeri 1, 2, 5, 7, 8 e 9, obbligo rivelatosi
ineseguibile, si legittima di porre tali costi per un terzo a carico di AP 1 e
per il resto a carico di AO 1 e AO 2, i quali rifonderanno all'opponente
un'equa indennità per ripetibili ridotte.
10. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato qualora il valore
Considerandi
litigioso raggiunga fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Incomberà
al ricorrente, in siffatta
evenienza,
rendere verosimile tale requisito davanti al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'opposizione di AP 1 al precetto esecutivo
notificatogli da AO 1 e AO 2 è confermata per quanto riguarda l'obbligo di “tagliare tutte le piante e pianticelle non a distanza
regolamentare e tenere in maniera decorosa quelle a distanza”. L'opposizione è
rigettata invece per quanto riguarda il termine d'adempimento, l'obbligo di
tagliare le piante “non a distanza regolamentare” contrassegnate con i numeri
3, 4 e 6, come pure l'obbligo di “asportare il materiale vegetale di scarto presente sul
fondo”.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.–, da anticipare da AP 1,
sono poste per un terzo a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO
1 e AO 2 in solido, i quali rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo solidale,
fr. 450.– per ripetibili ridotte.
II. Le
spese processuali del reclamo, di fr. 500.–, sono poste per metà a carico di AP
1 e per l'altra metà a carico di
AO
1 e AO 2 in solido, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
–.;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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