11.2011.24
Modifica di un contributo alimentare per il figlio
5 novembre 2013Italiano26 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2011.24
Data decisione, Autorità:
05.11.2013, ICCA
Titolo:
Modifica di un contributo alimentare per il figlio
EFFETTI
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2011.24
Lugano,
5 novembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa DI.2008.1485 (filiazione:
modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 17 novembre 2008 da
AO 1
(rappresentato dalla madre RA 1,
e patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 17 febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 4 febbraio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 dicembre 1991 RA 1 (1969) ha dato alla luce un figlio, AO 1,
che è stato riconosciuto il 9 aprile 1992 da AP 1 (1944), il quale aveva già due
figli maggiorenni da un precedente matrimonio. Il 24 marzo 1992 la Delegazione
tutoria di Lugano ha approvato una convenzione del 17 febbraio precedente
in cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per AO 1 di
fr. 500.– mensili indicizzati, assegni familiari non compresi. L'obbligo
di mantenimento sarebbe cessato “con il raggiungimento della maggior età o con l'inizio
di un'attività lavorativa” da parte del ragazzo. Il 4 gennaio 1993 AP 1 ha
avuto un figlio, M__________, da __________ (1967), con cui si è sposato il 27
luglio 1996. Il 9 febbraio 2004 RA 1 ha avuto una figlia, L__________, da __________
(1965), con cui si è sposata il 10 settembre 2004.
B. Il 17
novembre 2008 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché
aumentasse il contributo di mantenimento in suo favore retroattivamente dal
novembre del 2007 a fr. 1715.– mensili indicizzati fino al termine della
formazione scolastica. Egli ha chiesto inoltre di condannare AP 1 “a pagare tutti
Fatti
i costi di istruzione, le spese mediche e dentistiche non coperte da cassa
malati o altre assicurazioni private o sociali, e un mezzo di tutte le spese
necessarie per un corretto sviluppo educativo, sportivo e professionale del
figlio”, come pure a versare a RA 1
fr.
1429.70 per le spese straordinarie da lei sopportate nell'ultimo anno in sua
vece. All'udienza del 17 dicembre 2008, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha
proposto di respingere
l'istanza. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno e si è
conclusa il 28 agosto 2009. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 29 aprile 2010, l'istante ha ribadito le richieste di giudizio iniziali. Nel suo memoriale del 30 aprile 2010
il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.
C. Statuendo
con sentenza del 4 febbraio 2011, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
nel senso che ha aumentato il contributo di mantenimento litigioso a
fr. 1354.– mensili indicizzati retroattivamente dal dicembre del 2007 fino
al dicembre del 2008, a fr. 1304.– mensili indicizzati dal gennaio fino al
marzo del 2009 e a fr. 1096.– mensili indicizzati dall'aprile del 2009 “fino
al compimento dei vent'anni del figlio oppure fino all'avvio da parte sua di
un'attività lavorativa”, incluse “le rendite AVS e/o LPP” in favore del figlio,
ma non gli assegni familiari. AP 1 è stato condannato inoltre a rimborsare al
figlio fr. 680.– per l'acquisto di occhiali, mentre la pretesa volta a
fargli rifondere “i costi di istruzione, le spese mediche e dentistiche non coperte
da cassa malati o altre assicurazioni private o sociali, e un mezzo di tutte
le spese necessarie per un corretto sviluppo educativo, sportivo e professionale
del figlio” è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di
fr. 400.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il
resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2000.–
per ripetibili ridotte. AO 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17
febbraio 2011 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la
reiezione dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con
decreto del 24 febbraio 2011 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta
di effetto sospensivo priva d'oggetto, il ricorso avendo tale prerogativa già
per legge. L'appello non è stato notificato all'istante per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare
per i figli (art. 279 e 286 CC) introdotte fino al 31 dicembre 2010 erano
trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, in esito
alla quale il Pretore statuiva con sentenza appellabile entro dieci giorni
(art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica nondimeno “il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405
cpv. 1 CPC), ovvero – in concreto – la disciplina degli art. 308 segg. CPC.
Ora, nel nuovo diritto le sentenze relative ad azioni mantenimento (emanate con
la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono
appellabili, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–, nel
termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto il giudizio
impugnato è stato notificato all'attore il 7 febbraio 2011. Il valore litigioso
raggiunge sicuramente fr. 10 000.–. Presentato il 17 febbraio 2011, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che, rispetto al momento
in cui era stata approvata la convenzione di mantenimento, il fabbisogno in
denaro del figlio si era modificato già per il trascorrere degli anni. Quanto
alla situazione dei genitori nel febbraio del 1992, egli ha accertato che a
quel tempo AP 1 guadagnava fr. 6000.– mensili alle dipendenze della __________,
mentre RA 1 non
aveva
alcun reddito, essendo tornata a guadagnare fr. 1500.– mensili
lavorando in un esercizio pubblico solo otto o dieci mesi dopo la nascita del
figlio. Nessun dato documentava invece i fabbisogni minimi di allora. Per
converso, al momento in cui AO 1 ha promosso causa, il reddito di AP 1, sposatosi
nel frattempo con __________ (senza introiti), era aumentato a fr. 11 615.10 mensili, salvo
calare nell'aprile del 2009 (dopo il pensionamento) a circa fr. 8700.– mensili,
mentre il fabbisogno minimo della coppia ammontava a fr. 3860.– mensili. RA
1.
e __________, da parte loro, guadagnavano al momento in cui AO 1 ha promosso
causa fr. 5414.60 mensili complessivi (fr. 1614.60 lei, fr. 3800.– lui) per
rapporto a un fabbisogno minimo di coppia di fr. 2776.30 mensili. Il fabbisogno
in denaro di AO 1 infine, di fr. 1829.– mensili fino al dicembre del 2008,
si è attestato a fr. 1762.– mensili in seguito.
Nelle condizioni
descritte, calcolate le disponibilità dei genitori, il primo giudice ha obbligato
AP 1 a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 1354.– mensili indicizzati
dal dicembre del 2007 fino al dicembre del 2008 (retroattività di un anno), di
fr. 1304.– mensili indicizzati dal gennaio fino al marzo del 2009
(pensionamento del debitore) e di fr. 1096.– mensili indicizzati dall'aprile
del 2009 “fino al compimento dei vent'anni del figlio oppure fino all'avvio da
parte sua di un'attività lavorativa”, incluse “le rendite AVS e/o LPP” in
favore del figlio, ma non gli assegni familiari. Il Pretore ha respinto per
contro, siccome indeterminata, la pretesa dell'attore volta a obbligare il
convenuto a rimborsare “tutti i costi di istruzione, le spese mediche e
dentistiche non coperte da cassa malati o altre assicurazioni private o sociali,
e un mezzo di tutte le spese necessarie per un corretto sviluppo educativo,
sportivo e professionale”, tranne accogliere fino a concorrenza di fr. 680.– la
spesa straordinaria fatta valere dal figlio per l'acquisto di occhiali, esclusa
quella per l'acquisto di materiale scolastico, non unica né imprevedibile (nel
senso dell'art. 286 cpv. 3 CC) e già compresa nel fabbisogno in denaro del
ragazzo.
3.
Il
giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo
alimentare per il figlio stesso ove le circostanze considerate al momento in
cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2
CC). Di regola poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per
sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è
estranea alla fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente
esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone,
concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte
sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il
contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione
1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura non ha lo scopo infatti di correggere la decisione (o
la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle
nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò
un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al momento
in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la
situazione nuova.
4.
L'appellante
sostiene in primo luogo che il solo trascorrere del tempo non abilitava l'istante
a postulare una modifica del contributo alimentare, trattandosi di un'evoluzione
già prevedibile al momento di firmare la convenzione, nel febbraio del 1992 (memoriale,
pag. 4 a metà). L'argomento cade nel vuoto. La modifica di un contributo
alimentare per il figlio presuppone sì cambiamenti rilevanti e duraturi, ma –
diversamente dalla modifica di un contributo alimentare per l'ex coniuge (RtiD
I-2006 pag. 666 consid. 4) – non necessariamente imprevisti (Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286
CC). Anzi, il fatto che una decisione o una convenzione non stabilisca un
contributo scalare (come nella fattispecie) giustifica tanto più un adeguamento
dell'importo quanto più le necessità del figlio si distanziano, per il
trascorrere del tempo, da quelle iniziali (Hegnauer,
op. cit., n. 69 in principio ad art. 286 CC). Che il fabbisogno in denaro di un
figlio sedicenne (com'era AO 1 nel dicembre del 2007) non sia più quello di un
figlio appena nato (com'era AO 1 nel febbraio del 1992) non può essere
seriamente posto in dubbio. L'azione di modifica si legittimava già, di conseguenza,
sotto questo profilo. In proposito l'appello manca di consistenza.
5.
Afferma
l'appellante che i suoi redditi non sono apprezzabilmente mutati rispetto al
febbraio del 1992, quando è stata sottoscritta la convenzione di mantenimento.
Egli non contesta che a quel tempo le sue entrate fossero di fr. 6000.–
mensili (come ha accertato il Pretore), ma fa valere che i suoi introiti al
momento in cui il figlio ha promosso causa nel novembre del 2008 non eccedevano
fr. 7535.40 mensili (in luogo dei fr. 11 615.10 mensili calcolati dal
Pretore) ed erano finanche inferiori nel 2007, quando si limitavano a fr.
7088.30
mensili. Dopo il pensionamento poi, nell'aprile del 2009, i suoi
proventi sono calati a fr. 6000.– mensili complessivi, finanche sotto il livello
del 1992 ove appena si consideri il rincaro intervenuto nel frattempo. Non sussisterebbero
quindi i presupposti – conclude l'appellante – per una modifica del contributo alimentare.
AP 1 non impugna per contro il dispositivo che lo obbliga a rimborsare
fr. 680.– a AO 1 per l'acquisto di occhiali. Al riguardo la sentenza del
Pretore (dispositivo n. 7) è passata dunque in giudicato.
a) AO
1.
chiede la modifica del contributo alimentare (retroattivamente) dal dicembre 2007. A quel momento il convenuto lavorava al 50% come contabile per la __________ di __________ e guadagnava
fr. 4300.– netti mensili arrotondati (doc. 4). Beneficiava inoltre di una mezza
rendita d'invalidità di fr. 1764.– mensili (doc. 6; interrogatorio formale
del 28 agosto 2009, risposta n. 3), riceveva una “rendita d'invalidità LPP” di
complessivi fr. 3551.10 mensili dalla __________ e percepiva un reddito netto
di fr. 2000.– mensili generato da un immobile a __________ (sentenza impugnata,
pag. 3 in fondo), per complessivi fr. 11 615.10 mensili. L'appellante
contesta la “rendita d'invalidità LPP”, che a suo dire non era di fr. 3551.10
mensili, bensì di fr. 3551.10 trimestrali, e il reddito netto dell'immobile a __________,
che a suo parere non eccedeva fr. 352.40 mensili (memoriale, pag. 5 in alto).
b) La
prima doglianza è fondata. La “rendita d'invalidità LPP” stanziata dalla __________,
di fr. 3551.10 complessivi, risultava accreditata in effetti sul conto bancario
dell'appellante ogni trimestre, non ogni mese (doc. 12, il doc. 11 menzionato
dal Pretore non essendo pertinente), tant'è che i certificati relativi ai contratti
di Fondazione collettiva LPP documentavano il diritto del convenuto a rendite della
__________ per complessivi fr. 14 204.40 annui (doc. 7 e 8), ovvero fr. 3551.10
per trimestre. Dei fr. 14 204.40 annui complessivi, tuttavia,
fr. 3932.– annui (ossia fr. 327.65 mensili) costituivano “rendite
per figli d'invalidi” (doc. 7 e 8), di modo che spettavano a AO 1 (art. 285
cpv. 2bis prima
frase CC). La “rendita d'invalidità LPP” imputabile come reddito a AP 1 risultava
così di fr. 856.– mensili (fr. 14 204.40 meno fr. 3932.–, diviso 12).
c) Il
Pretore ha calcolato il provento della citata proprietà immobiliare a __________
in circa fr. 2000.– mensili togliendo dal reddito locativo di fr. 45 772.80 annui gli
interessi ipotecari di fr. 8779.– annui, come pure le spese di gestione,
amministrazione e manutenzione di fr. 12 000.– annui (sentenza impugnata,
pag. 3 in fondo). L'appellante obietta che gli interessi ipotecari ammontavano a
fr. 2462.– mensili. Tale somma però comprendeva anche gli interessi ipotecari
gravanti la casa in cui il convenuto abita a __________ (i quali rientrano come
costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo di lui, ma non vanno dedotti dal
reddito). Gli interessi ipotecari inerenti alla proprietà immobiliare di __________
sono stati indicati dall'appellante medesimo in fr. 8779.– annui (come ha accertato
il Pretore: dichiarazione d'imposta 2007 richiamata dall'Ufficio circondariale
di tassazione di Lugano Campagna, modulo 5). La cifra di fr. 2000.–
mensili calcolata dal primo giudice resiste dunque alla critica. Ne segue che
le entrate complessive di AP 1 ammontavano, nel 2007, a fr. 8920.– mensili (stipendio fr. 4300.–, rendita AI fr. 1764.–, rendita LPP
fr. 856.–, reddito immobiliare fr. 2000.–).
d) Nell'aprile
del 2009 AP 1 è passato al beneficio della pensione. Il Pretore ne ha stimato il
reddito dal “primo”, “secondo” e “terzo” pilastro, dopo di allora, in complessivi
fr. 6700.– mensili (70% degli introiti precedenti), cui ha aggiunto il provento
di fr. 2000.– dalla sostanza immobiliare, per un totale di fr. 8700.– mensili
(sentenza impugnata, pag. 4 in alto). L'appellante sostiene di non
percepire più del 60% rispetto a quanto conseguiva in precedenza e che le sue
entrate mensili non eccedono fr. 6000.– complessivi, incluso il reddito della
proprietà fondiaria (memoriale, pag. 5 a metà e pag. 6). La tesi è parzialmente provvista di buon diritto. In luogo
dello stipendio di fr. 4300.– mensili e della mezza rendita AI di fr.
1764.
– mensili, per vero, dal pensionamento il convenuto percepisce solo
una rendita AVS intera di fr. 3637.– mensili (come conferma la sua dichiarazione
d'imposta 2009, agli atti), cui continuano ad aggiungersi la rendita LPP (divenuta
“rendita di vecchiaia”) di fr. 933.30 mensili (attestazioni __________, nella dichiarazione
d'imposta 2009), e il noto reddito immobiliare di fr. 2000.–. Le entrate complessive
dell'appellante risultano così di fr. 6570.– mensili (arrotondati), in linea con
quanto egli ha dichiarato all'interrogatorio formale (tra fr. 6000.– e fr. 7000.–
mensili: verbale del 28 agosto 2009, risposta n. 4). L'accertamento del Pretore
va rettificato in tal senso.
6.
Per
quanto riguarda il fabbisogno minimo di coppia (suo e della moglie), il convenuto
lamenta nell'appello che il Pretore abbia trascurato “il costo della scuola di
M__________” (circa fr. 800.– mensili), il premio della sua assicurazione
contro la responsabilità civile (fr. 220.– mensili), quello dell'assicurazione
RC relativa all'automobile (fr. 92.10 mensili) “e tutte le spese risultanti
dall'incarto fiscale” (memoriale, pag. 7). La trattazione della censura impone
una premessa (pubblicata nel frattempo in: RtiD I-2013 pag. 714 n. 4c).
a) Il
metodo di calcolo adottato da questa Camera per ridefinire il contributo alimentare
in favore di un figlio minorenne ove il padre si fosse risposato nel frattempo
e avesse avuto altri figli è stato ricordato, da ultimo, in RtiD II-2010 pag.
639.
Tale metodo teneva conto anche del fabbisogno minimo della nuova moglie
del debitore e assicurava a quest'ultimo il diritto di conservare, dopo la
ridefinizione del contributo alimentare per il figlio, l'equivalente del
proprio fabbisogno minimo. A tale criterio si è attenuto – correttamente – il
Pretore nella decisione impugnata. In una recente sentenza il Tribunale federale
ha precisato nondimeno che nella commisurazione del contributo alimentare per
un figlio il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare
unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto
esecutivo, e per di più limitato alla sua persona (DTF 137
III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non si tiene conto, se non ove
questi sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere economicamente il
debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del
matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Le tre condizioni cumulative cui ciò possa
eventualmente avvenire sono enunciate nella sentenza del Tribunale federale
5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2.
b) Ciò posto,
nella fattispecie poco importa il fabbisogno minimo del convenuto e della nuova
moglie. Decisivo è il minimo esistenziale del solo AP 1 calcolato secondo i
principi del diritto esecutivo. Trattandosi di un debitore sposato, esso
consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i
supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato
per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il
conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il
posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente
– i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2).
Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione
dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto o a
eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr.
DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto qualora l'altro coniuge non sia in grado di finanziare la propria
metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni
facoltative, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate
le imposte (DTF 126 III 93 in alto).
c) Alla
luce di quanto precede il minimo esistenziale dell'appellante secondo il diritto
esecutivo consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi (fr. 850.–
mensili, volendo considerare quello più elevato applicabile dal settembre 2009:
FU 68/2009 pag. 6292) e nel costo dell'alloggio di fr. 879.– mensili riconosciuto
dal Pretore (due terzi di fr. 1318.45, non contestati dall'appellante, il
rimanente terzo rientrando nel fabbisogno in denaro del figlio M__________: v.
sotto, consid. 7), poiché __________ è senza redditi (sopra, consid. b in
fine), come pure nel premio della cassa malati di fr. 240.– mensili (non
contestato). A ciò si può aggiungere il premio dell'assicurazione obbligatoria
relativa all'automobile (fr. 92.10 mensili), presumendo che il veicolo servisse
all'appellante per raggiungere da __________ il posto di lavoro a __________,
ma non “il costo della scuola di M__________” (che rientra una volta ancora nel
fabbisogno in denaro del ragazzo) né il premio dell'assicurazione contro la
responsabilità civile privata (facoltativa) e nemmeno “tutte le spese
risultanti dall'incarto fiscale”, che incombeva all'appellante addurre. Ne
discende un fabbisogno minimo di fr. 2061.10 mensili (fr. 1969.– mensili
dopo l'aprile del 2009, quando l'appellante non ha più avuto bisogno dell'automobile
per raggiungere il posto di lavoro).
7.
In
merito al reddito conseguito da RA 1, determinato dal Pretore in fr. 1614.60
netti mensili come gerente a metà tempo di un bar a __________, l'appellante fa
valere che dopo i 16 anni di AO 1 costei avrebbe dovuto intraprendere un'attività
lucrativa a tempo pieno, il fatto ch'essa debba accudire alla figlia avuta nel
2004.
dal marito __________ non potendo essere posto a suo carico (memoriale,
pag. 7 nel mezzo). L'assunto non è fuori luogo (cfr. RtiD II-2004 pag. 607 n.
33c; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.470/2002 del 22 maggio 2003,
consid. 2.2). Dopo i 16 anni del figlio, invero, nulla ostava alla ripresa di
un'attività lucrativa da parte della madre (DTF 137 III 109 nel mezzo), tanto
meno ove si pensi che nel dicembre del 2007 RA 1 aveva 38 anni e non risultava
affetta da impedimenti che le pregiudicassero un'estensione della capacità
lucrativa, né il settore della ristorazione poteva dirsi saturo al punto da non
offrire più verosimili possibilità d'impiego. Si fosse attivata a suo tempo, dopo il dicembre del 2007 RA 1 avrebbe
potuto conseguire così un reddito netto attorno ai fr. 3200.– mensili (reddito
che conseguiva del resto, lordo, prima di ridurre al 50% il suo grado d'occupazione:
deposizione del 28 luglio 2009, primo foglio).
Nelle
condizioni illustrate occorre definire, anche per quanto riguarda RA 1, il fabbisogno
minimo del diritto esecutivo (che non è quello di coppia calcolato nella sentenza
impugnata) secondo gli stessi criteri applicati a AP 1. Alla metà del minimo
esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili, come per il convenuto) va aggiunta
così la metà della locazione una volta dedotta la quota di un terzo già compresa
nel fabbisogno in denaro del figlio AO 1 e la quota di un quarto già compresa nel
fabbisogno in denaro della figlia L__________ (fr. 337.90 mensili, ossia fr.
1622.
– meno 7/12 diviso 2: doc. DD), come
pure il premio della cassa malati di fr. 123.10 mensili (sentenza impugnata,
pag. 4 in fondo), per complessivi fr. 1311.– mensili.
8.
L'appellante
critica anche il fabbisogno in denaro di AO 1, che il Pretore ha stabilito in
fr. 1829.– fino al dicembre del 2008 e in fr. 1762.– mensili dopo di allora
(quando l'assegno familiare per il figlio è passato da fr. 183.– a fr. 250.–
mensili: sentenza impugnata, pag. 5 in alto). La censura potrebbe essere
dichiarata senza indugio irricevibile, l'appellante non spiegando nemmeno di
scorcio perché il calcolo del Pretore sarebbe erroneo. In virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294) giovi nondimeno verificarne i parametri, AO
1.
essendo chiamata a esercitare un'attività a tempo pieno (sopra, consid. 6) e
non potendo assicurare a AO 1 – contrariamente all'opinione del primo giudice –
cura e educazione in natura.
a) Sulla
scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (www.lotse.zh.ch), cui questa Camera si ispira
da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), e
in particolare della tabella 2007 applicabile dal momento in cui l'istante chiede
la modifica del contributo alimentare (RDT 61/2006 pag. 324), il fabbisogno in
denaro di AO 1 (16 anni) risultava di fr. 1815.– mensili (due fratelli nella
stessa economia domestica). In tale fabbisogno va sostituito il costo dell'alloggio
(fr. 305.–) con quello effettivo (fr. 540.–, pari a un terzo della locazione di
fr. 1622.– mensili: doc. DD), come prevedono le
raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,
Zurigo 2000, pag. 13 in alto). La quota per cura e
educazione invece va lasciata intatta, la madre non potendo assicurare tali prestazioni
in natura (sopra, consid. 7). Il fabbisogno in denaro di AO 1 risulta così di
fr. 2050.– mensili. Dedotto l'assegno familiare di fr. 183.– fino al 31
dicembre 2008 (già compreso nel fabbisogno in denaro: op. cit., pag. 9) e la
“rendita per figli d'invalidi”
LPP riscossa dal convenuto, che spetta al figlio (fr. 327.65
mensili: sopra, consid. 5b), tale importo si riduce a
fr. 1540.– mensili (arrotondati). Dal 1° gennaio 2009 l'assegno familiare è passato a fr. 250.– mensili, onde un ridimensionamento del fabbisogno in
denaro a fr. 1470.– mensili (arrotondati). Dal 1° aprile 2009 infine
(pensionamento del convenuto) la “rendita per figli d'invalidi” è divenuta
“rendita per figli di pensionati”, lievitando a fr. 373.40 mensili (attestazioni __________, nella dichiarazione d'imposta 2009), di
modo che il fabbisogno in denaro è ulteriormente diminuito a fr. 1425.– mensili
(arrotondati).
b) Quanto al contributo alimentare dopo i vent'anni (“Gli alimenti stabiliti prima dell'entrata in vigore della legge federale del 7
ottobre 1994 fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al
compimento dei 20 anni”: art. 13c tit. fin. CC), è vero che ai fini dell'art. 277 cpv. 2 CC il fabbisogno di un figlio maggiorenne
in formazione (nel gennaio del 2011 AO 1 frequentava l'ultimo anno di liceo:
lettera 31 gennaio 2011 nel fascicolo della Pretura) andrebbe determinato –
come per tutti i maggiorenni – in base ai criteri del diritto esecutivo, non
più in base alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (Rep. 1995 pag. 153; I CCA, sentenza inc.
11.2012.20
del 16 ottobre 2013, consid. 9c). Esso comprenderebbe dunque il
minimo esistenziale, il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le
spese di trasferta e i costi del materiale scolastico (Rep. 1995 pag. 153 n. 28). Nulla induce a credere
nondimeno – né il convenuto pretende – che dal mese successivo alla maggiore
età il fabbisogno di AO 1 sarebbe mutato in misura apprezzabile (analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2011.58 dell'8 febbraio 2013, consid. 5d). In
mancanza di cambiamenti oggettivi non v'è ragione perciò di scostarsi dal
fabbisogno stimato di fr. 1425.– mensili.
9.
Rimane
da eseguire un confronto tra le condizioni finanziarie in cui si
trovavano i genitori al momento in cui il contributo alimentare è stato fissato
e la situazione nuova. Nel febbraio del 1992, come detto, AP 1 aveva redditi
per fr. 6000.– mensili (il suo fabbisogno minimo non è noto) con cui sopperiva
interamente al fabbisogno in denaro del figlio, fissato nella convenzione a fr.
500.
– mensili indicizzati. RA 1, senza redditi, prestava al
figlio cura e educazione. Nel dicembre del 2007 (decorrenza della modifica
chiesta dal figlio) il fabbisogno in denaro di AO 1 ammontava a fr. 1540.–
mensili, il padre conseguiva redditi per fr. 8920.– mensili e con un fabbisogno
minimo di fr. 2060.– (arrotondati) conservava un margine di fr. 6860.–
mensili (arrotondati). La madre avrebbe potuto guadagnare fr. 3200.– mensili e
con un fabbisogno minimo di fr. 1310.– mensili (arrotondati) avrebbe
potuto conservare un margine di fr. 1890.– mensili (arrotondati).
Paragonate le due disponibilità, si sarebbe giustificato così di porre a carico
del padre un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili, la rimanenza di
fr. 340.– mensili dovendo essere fornita dalla madre, ciò che lasciava per
altro adeguate riserve a entrambi i genitori per sovvenire al fabbisogno in
denaro dei figli avuti in seguito. Dal 1° gennaio 2008 il fabbisogno in denaro
del figlio è calato, come detto, a fr. 1470.– mensili. Le condizioni economiche
dei genitori non essendo apprezzabilmente mutate, il contributo a carico del padre
si sarebbe ricondotto così a fr. 1150.– mensili e la partecipazione della madre
a fr. 320.– mensili.
Dal 1°
aprile 2009 è subentrato il pensionamento del convenuto, le cui entrate sono
diminuite a fr. 6570.– mensili, com'è diminuito il relativo fabbisogno minimo a
fr. 1969.–, onde una disponibilità di fr. 4600.– mensili (arrotondati). Non è
cambiata invece la situazione della madre, la cui disponibilità è rimasta di
fr. 1890.– mensili. Il fabbisogno in denaro del figlio essendo di fr. 1425.–
mensili, AP 1 sarebbe stato chiamato così a contribuire per circa fr. 1010.–
mensili e RA 1 per circa fr. 415.– mensili.
10.
Se ne
conclude che, nel risultato, la sentenza del Pretore si rivela finanche favorevole
all'appellante. Il contributo alimentare stabilito dal Pretore dal dicembre del
2007.
al dicembre del 2008 (fr. 1354.– mensili) comprende infatti la “rendita per figli d'invalidi” LPP di fr. 327.65 mensili (dispositivo n. 5.2 prima frase),
che spetta di diritto al figlio. In realtà Il
contributo alimentare a carico del convenuto risulta così di fr. 1026.35
mensili, rispetto ai fr. 1200.– che gli sarebbero potuti essere
addebitati. Dal gennaio al marzo del 2009 il Pretore ha stabilito un contributo
alimentare di fr. 1304.– mensili, compresa la nota “rendita per figli d'invalidi” LPP di fr. 327.65 mensili, sicché il contributo
alimentare risulta di fr. 976.35 mensili rispetto ai fr. 1150.– mensili
che il convenuto si sarebbe potuto vedere addebitati. Dal 1° aprile 2009, infine,
il contributo alimentare di fr. 1096.– mensili stabilito dal Pretore comprende
la “rendita per figli di pensionati”, di fr. 373.40 mensili, di modo che il
contributo effettivo non eccede fr. 722.60 mensili rispetto ai fr. 1010.–
mensili che gli si sarebbero potuto porre a carico. Quanto alla clausola
convenzionale secondo cui l'obbligo alimentare termina solo “con l'inizio di un'attività lavorativa” da parte del figlio, essa
non è controversa e non va rimessa in discussione.
11.
Dato
l'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone il problema di attribuire ripetibili
al convenuto, cui l'appello non è stato comunicato per osservazioni.
12.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso appare
raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF ove si pensi che “l'inizio di un'attività lavorativa” da parte del figlio può
anche protrarsi vari anni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello.
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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