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Decisione

11.2011.24

Modifica di un contributo alimentare per il figlio

5 novembre 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di istruzione, le spese mediche e dentistiche non coperte da cassa

malati o altre assicurazioni private o sociali, e un mezzo di tutte le spese

necessarie per un corretto sviluppo educativo, sportivo e professionale del

figlio”, come pure a versare a RA 1

fr.

1429.70 per le spese straordinarie da lei sopportate nell'ultimo anno in sua

vece. All'udienza del 17 dicembre 2008, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha

proposto di respingere

l'istanza. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno e si è

conclusa il 28 agosto 2009. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 29 aprile 2010, l'istante ha ribadito le richieste di giudizio iniziali. Nel suo memoriale del 30 aprile 2010

il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.

C. Statuendo

con sentenza del 4 febbraio 2011, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,

nel senso che ha aumentato il contributo di mantenimento litigioso a

fr. 1354.– mensili indicizzati retroattivamente dal dicembre del 2007 fino

al dicembre del 2008, a fr. 1304.– mensili indicizzati dal gennaio fino al

marzo del 2009 e a fr. 1096.– mensili indicizzati dall'aprile del 2009 “fino

al compimento dei vent'an­ni del figlio oppure fino all'avvio da parte sua di

un'attività lavorativa”, incluse “le rendite AVS e/o LPP” in favore del figlio,

ma non gli assegni familiari. AP 1 è stato condannato inoltre a rimborsare al

figlio fr. 680.– per l'acquisto di occhiali, mentre la pretesa volta a

fargli rifondere “i costi di istruzione, le spese mediche e dentistiche non coperte

da cas­sa malati o altre assicurazioni private o sociali, e un mezzo di tutte

le spese necessarie per un corretto sviluppo educativo, sportivo e professionale

del figlio” è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di

fr. 400.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il

resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2000.–

per ripetibili ridotte. AO 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17

febbraio 2011 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la

reiezione dell'istan­za e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con

decreto del 24 febbraio 2011 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta

di effetto sospensivo priva d'oggetto, il ricorso avendo tale prerogativa già

per legge. L'appello non è stato notificato all'istante per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare

per i figli (art. 279 e 286 CC) introdotte fino al 31 dicembre 2010 erano

trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, in esito

alla quale il Pretore statuiva con sentenza appellabile entro dieci giorni

(art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica nondimeno “il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405

cpv. 1 CPC), ovvero – in concreto – la disciplina degli art. 308 segg. CPC.

Ora, nel nuovo diritto le sentenze relative ad azioni mantenimento (emanate con

la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono

appellabili, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–, nel

ter­mine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto il giudizio

impugnato è stato notificato all'attore il 7 febbraio 2011. Il valore litigioso

raggiunge sicuramente fr. 10 000.–. Presentato il 17 feb­braio 2011, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che, rispetto al momento

in cui era stata approvata la convenzione di mantenimento, il fabbisogno in

denaro del figlio si era modificato già per il trascorrere degli anni. Quanto

alla situazione dei genitori nel febbraio del 1992, egli ha accertato che a

quel tempo AP 1 guadagnava fr. 6000.– mensili alle dipendenze della __________,

mentre RA 1 non

aveva

alcun reddito, essendo tornata a guadagnare fr. 1500.– mensili

lavorando in un esercizio pubblico solo otto o dieci mesi dopo la nascita del

figlio. Nessun dato documentava invece i fabbiso­gni minimi di allora. Per

converso, al momento in cui AO 1 ha promosso causa, il reddito di AP 1, sposatosi

nel frattempo con __________ (senza introiti), era aumentato a fr. 11 615.10 mensili, salvo

calare nell'aprile del 2009 (dopo il pensionamento) a circa fr. 8700.– mensili,

mentre il fabbisogno minimo della coppia ammontava a fr. 3860.– mensili. RA

1.

e __________, da parte loro, guadagnavano al momento in cui AO 1 ha promosso

causa fr. 5414.60 mensili complessivi (fr. 1614.60 lei, fr. 3800.– lui) per

rapporto a un fabbisogno minimo di coppia di fr. 2776.30 mensili. Il fabbisogno

in denaro di AO 1 infine, di fr. 1829.– mensili fino al dicembre del 2008,

si è attestato a fr. 1762.– mensili in seguito.

Nelle condizioni

descritte, calcolate le disponibilità dei genitori, il primo giudice ha obbligato

AP 1 a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 1354.– mensili indicizzati

dal dicembre del 2007 fino al dicembre del 2008 (retroattività di un anno), di

fr. 1304.– mensili indicizzati dal gennaio fino al marzo del 2009

(pensionamento del debitore) e di fr. 1096.– mensili indicizzati dall'aprile

del 2009 “fino al compimento dei vent'anni del figlio oppure fino all'avvio da

parte sua di un'attività lavorativa”, incluse “le rendite AVS e/o LPP” in

favore del figlio, ma non gli assegni familiari. Il Pretore ha respinto per

contro, siccome indeterminata, la pretesa dell'attore volta a obbligare il

convenuto a rimborsare “tutti i costi di istruzione, le spese mediche e

dentistiche non coperte da cassa malati o altre assicurazioni private o sociali,

e un mezzo di tutte le spese necessarie per un corretto sviluppo educativo,

sportivo e professionale”, tranne accogliere fino a concorrenza di fr. 680.– la

spesa straordinaria fatta valere dal figlio per l'acquisto di occhiali, esclusa

quella per l'acquisto di materiale scolastico, non unica né imprevedibile (nel

senso dell'art. 286 cpv. 3 CC) e già compresa nel fabbisogno in denaro del

ragazzo.

3.

Il

giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo

alimentare per il figlio stesso ove le circostanze considerate al momento in

cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2

CC). Di regola poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per

sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è

estranea alla fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente

esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone,

concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte

sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il

contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione

1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura non ha lo scopo infatti di correggere la decisione (o

la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle

nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò

un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al momento

in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la

situazione nuova.

4.

L'appellante

sostiene in primo luogo che il solo trascorrere del tempo non abilitava l'istante

a postulare una modifica del contributo alimentare, trattandosi di un'evoluzione

già prevedibile al momento di firmare la convenzione, nel febbraio del 1992 (memoriale,

pag. 4 a metà). L'argomento cade nel vuoto. La modifica di un contributo

alimentare per il figlio presuppone sì cambiamenti rilevanti e duraturi, ma –

diversamente dalla modifica di un contributo alimentare per l'ex coniuge (RtiD

I-2006 pag. 666 consid. 4) – non necessariamente imprevisti (Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286

CC). Anzi, il fatto che una decisione o una convenzione non stabilisca un

contributo scalare (come nella fattispecie) giustifica tanto più un adegua­mento

dell'importo quanto più le necessità del figlio si distanziano, per il

trascorrere del tempo, da quelle iniziali (Hegnauer,

op. cit., n. 69 in principio ad art. 286 CC). Che il fabbisogno in denaro di un

figlio sedicenne (com'era AO 1 nel dicembre del 2007) non sia più quello di un

figlio appena nato (com'era AO 1 nel febbraio del 1992) non può essere

seriamente posto in dubbio. L'azione di modifica si legittimava già, di conseguenza,

sotto questo profilo. In proposito l'appello manca di consistenza.

5.

Afferma

l'appellante che i suoi redditi non sono apprezzabilmente mutati rispetto al

febbraio del 1992, quando è stata sottoscritta la convenzione di mantenimento.

Egli non contesta che a quel tem­po le sue entrate fossero di fr. 6000.–

mensili (come ha accertato il Pretore), ma fa valere che i suoi introiti al

momento in cui il figlio ha promosso causa nel novembre del 2008 non eccedevano

fr. 7535.40 mensili (in luogo dei fr. 11 615.10 mensili calcolati dal

Pretore) ed erano finanche inferiori nel 2007, quando si limitavano a fr.

7088.30

mensili. Dopo il pensionamento poi, nell'aprile del 2009, i suoi

proventi sono calati a fr. 6000.– mensili comples­sivi, finanche sotto il livello

del 1992 ove appena si consideri il rincaro intervenuto nel frattempo. Non sussisterebbero

quindi i presupposti – conclude l'appellante – per una modifica del contributo alimentare.

AP 1 non impugna per contro il dispositivo che lo obbliga a rimborsare

fr. 680.– a AO 1 per l'acquisto di occhiali. Al riguardo la sentenza del

Pretore (dispositivo n. 7) è passata dunque in giudicato.

a) AO

1.

chiede la modifica del contributo alimentare (retroattivamente) dal dicembre 2007. A quel momento il convenuto lavorava al 50% come contabile per la __________ di __________ e guadagnava

fr. 4300.– netti mensili arrotondati (doc. 4). Beneficiava inoltre di una mezza

rendita d'invalidità di fr. 1764.– mensili (doc. 6; interrogatorio formale

del 28 agosto 2009, risposta n. 3), riceveva una “rendita d'invalidità LPP” di

complessivi fr. 3551.10 mensili dalla __________ e percepiva un reddito netto

di fr. 2000.– mensili generato da un immobile a __________ (sentenza impugnata,

pag. 3 in fondo), per complessivi fr. 11 615.10 mensili. L'appellante

contesta la “rendita d'invalidità LPP”, che a suo dire non era di fr. 3551.10

mensili, bensì di fr. 3551.10 trime­strali, e il reddito netto dell'immobile a __________,

che a suo parere non eccedeva fr. 352.40 mensili (memoriale, pag. 5 in alto).

b) La

prima doglianza è fondata. La “rendita d'invalidità LPP” stanziata dalla __________,

di fr. 3551.10 complessivi, risultava accreditata in effetti sul conto bancario

dell'appellante ogni trimestre, non ogni mese (doc. 12, il doc. 11 menzionato

dal Pretore non essendo pertinente), tant'è che i certificati relativi ai contratti

di Fondazione collettiva LPP documentavano il diritto del convenuto a rendite della

__________ per complessivi fr. 14 204.40 annui (doc. 7 e 8), ovvero fr. 3551.10

per trimestre. Dei fr. 14 204.40 annui complessivi, tuttavia,

fr. 3932.– annui (ossia fr. 327.65 mensili) costituivano “rendite

per figli d'invalidi” (doc. 7 e 8), di modo che spettavano a AO 1 (art. 285

cpv. 2bis prima

frase CC). La “rendita d'invalidità LPP” imputabile come reddito a AP 1 risultava

così di fr. 856.– mensili (fr. 14 204.40 meno fr. 3932.–, diviso 12).

c) Il

Pretore ha calcolato il provento della citata proprietà immobiliare a __________

in circa fr. 2000.– mensili togliendo dal reddito locativo di fr. 45 772.80 annui gli

interessi ipotecari di fr. 8779.– annui, come pure le spese di gestione,

amministra­zione e manutenzione di fr. 12 000.– annui (sentenza impugnata,

pag. 3 in fondo). L'appellante obietta che gli interessi ipotecari ammontavano a

fr. 2462.– mensili. Tale somma però comprendeva anche gli interessi ipotecari

gravanti la casa in cui il convenuto abita a __________ (i quali rientrano come

costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo di lui, ma non vanno dedotti dal

reddito). Gli interessi ipotecari inerenti alla proprietà immobiliare di __________

sono stati indicati dall'appellante medesimo in fr. 8779.– annui (come ha accertato

il Pretore: dichiarazione d'imposta 2007 richiamata dall'Ufficio circondariale

di tassazione di Lugano Campagna, modulo 5). La cifra di fr. 2000.–

mensili calcolata dal primo giudice resiste dunque alla critica. Ne segue che

le entrate complessive di AP 1 ammontavano, nel 2007, a fr. 8920.– mensili (stipendio fr. 4300.–, rendita AI fr. 1764.–, rendita LPP

fr. 856.–, reddito immobiliare fr. 2000.–).

d) Nell'aprile

del 2009 AP 1 è passato al beneficio della pensione. Il Pretore ne ha stimato il

reddito dal “primo”, “secondo” e “terzo” pilastro, dopo di allora, in complessivi

fr. 6700.– mensili (70% degli introiti precedenti), cui ha aggiunto il provento

di fr. 2000.– dalla sostanza immobiliare, per un totale di fr. 8700.– mensili

(sentenza impugnata, pag. 4 in alto). L'appellante sostiene di non

percepire più del 60% rispetto a quanto conseguiva in precedenza e che le sue

entrate mensili non eccedono fr. 6000.– complessivi, incluso il reddito della

proprietà fondiaria (memoriale, pag. 5 a metà e pag. 6). La tesi è parzialmente provvista di buon diritto. In luogo

dello stipendio di fr. 4300.– mensili e della mezza rendita AI di fr.

1764.

– mensili, per vero, dal pensionamento il convenuto percepisce solo

una rendita AVS intera di fr. 3637.– men­sili (come conferma la sua dichiarazione

d'imposta 2009, agli atti), cui continuano ad aggiungersi la rendita LPP (divenuta

“rendita di vecchiaia”) di fr. 933.30 mensili (attestazioni __________, nella dichiarazione

d'imposta 2009), e il noto reddito immobiliare di fr. 2000.–. Le entrate complessive

dell'appellante risultano così di fr. 6570.– mensili (arrotondati), in linea con

quanto egli ha dichiarato all'interrogatorio formale (tra fr. 6000.– e fr. 7000.–

mensili: verbale del 28 agosto 2009, risposta n. 4). L'accertamento del Pretore

va rettificato in tal senso.

6.

Per

quanto riguarda il fabbisogno minimo di coppia (suo e della moglie), il convenuto

lamenta nell'appello che il Pretore abbia trascurato “il costo della scuola di

M__________” (circa fr. 800.– men­sili), il premio della sua assicurazione

contro la responsabilità civile (fr. 220.– mensili), quello dell'assicurazione

RC relativa all'automobile (fr. 92.10 mensili) “e tutte le spese risultanti

dall'incarto fiscale” (memoriale, pag. 7). La trattazione della censura impone

una premessa (pubblicata nel frattempo in: RtiD I-2013 pag. 714 n. 4c).

a) Il

metodo di calcolo adottato da questa Camera per ridefinire il contributo alimentare

in favore di un figlio minorenne ove il padre si fosse risposato nel frattempo

e avesse avuto altri figli è stato ricordato, da ultimo, in RtiD II-2010 pag.

639.

Tale metodo teneva conto anche del fabbisogno minimo della nuova moglie

del debitore e assicurava a quest'ultimo il diritto di conservare, dopo la

ridefinizione del contributo alimentare per il figlio, l'equivalente del

proprio fabbisogno minimo. A tale criterio si è attenuto – correttamente – il

Pretore nella decisione impugnata. In una recente sentenza il Tribunale federale

ha precisato nondimeno che nella commisurazione del contributo alimentare per

un figlio il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare

unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto

esecutivo, e per di più limitato alla sua persona (DTF 137

III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non si tiene conto, se non ove

questi sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere economicamente il

debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del

matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Le tre condizioni cumulative cui ciò possa

eventualmente avvenire sono enunciate nella sentenza del Tribunale federale

5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2.

b) Ciò posto,

nella fattispecie poco importa il fabbisogno minimo del convenuto e della nuova

moglie. Decisivo è il minimo esistenziale del solo AP 1 calcolato secondo i

principi del diritto esecutivo. Trattandosi di un debitore sposato, esso

consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i

supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato

per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il

conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il

posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente

– i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2).

Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione

dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto o a

eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr.

DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto qualora l'altro coniuge non sia in grado di finanziare la propria

metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni

facoltative, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), co­me non vanno considerate

le imposte (DTF 126 III 93 in alto).

c) Alla

luce di quanto precede il minimo esistenziale dell'appellante secondo il diritto

esecutivo consiste nella metà del mini­mo esistenziale per coniugi (fr. 850.–

mensili, volendo considerare quello più elevato applicabile dal settembre 2009:

FU 68/2009 pag. 6292) e nel costo dell'alloggio di fr. 879.– mensili riconosciuto

dal Pretore (due terzi di fr. 1318.45, non contestati dall'appellante, il

rimanente terzo rientrando nel fabbisogno in denaro del figlio M__________: v.

sotto, consid. 7), poiché __________ è senza redditi (sopra, consid. b in

fine), come pure nel premio della cassa malati di fr. 240.– mensili (non

contestato). A ciò si può aggiungere il premio dell'assicurazione obbligatoria

relativa all'automobile (fr. 92.10 mensili), presumendo che il veicolo servisse

all'appellante per raggiungere da __________ il posto di lavoro a __________,

ma non “il costo della scuola di M__________” (che rientra una volta ancora nel

fabbisogno in denaro del ragazzo) né il premio dell'assicurazione contro la

responsabilità civile privata (facoltativa) e nemmeno “tutte le spese

risultanti dall'incarto fiscale”, che incombeva all'appellante addurre. Ne

discende un fabbisogno minimo di fr. 2061.10 mensili (fr. 1969.– mensili

dopo l'aprile del 2009, quando l'appellante non ha più avuto bisogno dell'automobile

per raggiungere il posto di lavoro).

7.

In

merito al reddito conseguito da RA 1, deter­minato dal Pretore in fr. 1614.60

netti mensili come gerente a metà tempo di un bar a __________, l'appellante fa

valere che dopo i 16 anni di AO 1 costei avrebbe dovuto intraprendere un'attività

lucrativa a tempo pieno, il fatto ch'essa debba accudire alla figlia avuta nel

2004.

dal marito __________ non potendo essere posto a suo carico (memoriale,

pag. 7 nel mezzo). L'assunto non è fuori luogo (cfr. RtiD II-2004 pag. 607 n.

33c; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.470/2002 del 22 maggio 2003,

consid. 2.2). Dopo i 16 anni del figlio, invero, nulla ostava alla ripresa di

un'attività lucrativa da parte della madre (DTF 137 III 109 nel mezzo), tanto

meno ove si pensi che nel dicembre del 2007 RA 1 aveva 38 anni e non risultava

affetta da impedimenti che le pregiudicassero un'estensione della capacità

lucrativa, né il settore della ristorazione poteva dirsi saturo al punto da non

offrire più verosimili possibilità d'impiego. Si fosse attivata a suo tempo, dopo il dicembre del 2007 RA 1 avrebbe

potuto conseguire così un reddito netto attorno ai fr. 3200.– mensili (reddito

che conseguiva del resto, lordo, prima di ridurre al 50% il suo grado d'occupazione:

deposizione del 28 luglio 2009, primo foglio).

Nelle

condizioni illustrate occorre definire, anche per quanto riguarda RA 1, il fabbisogno

minimo del diritto esecutivo (che non è quello di coppia calcolato nella sentenza

impugnata) secondo gli stessi criteri applicati a AP 1. Alla metà del minimo

esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili, come per il convenuto) va aggiunta

così la metà della locazione una volta dedotta la quota di un terzo già compresa

nel fabbisogno in denaro del figlio AO 1 e la quota di un quarto già compresa nel

fabbisogno in denaro della figlia L__________ (fr. 337.90 mensili, ossia fr.

1622.

– meno 7/12 diviso 2: doc. DD), come

pure il premio della cassa malati di fr. 123.10 mensili (sentenza impugnata,

pag. 4 in fondo), per complessivi fr. 1311.– mensili.

8.

L'appellante

critica anche il fabbisogno in denaro di AO 1, che il Pretore ha stabilito in

fr. 1829.– fino al dicembre del 2008 e in fr. 1762.– mensili dopo di allora

(quando l'assegno familiare per il figlio è passato da fr. 183.– a fr. 250.–

mensili: sentenza impugnata, pag. 5 in alto). La censura potrebbe essere

dichiarata senza indugio irricevibile, l'appellante non spiegando nemmeno di

scorcio perché il calcolo del Pretore sarebbe erroneo. In virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294) giovi nondimeno verificarne i parametri, AO

1.

essendo chiamata a esercitare un'attività a tempo pieno (sopra, consid. 6) e

non potendo assicurare a AO 1 – contrariamente all'opinione del primo giudice –

cura e educazione in natura.

a) Sulla

scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (www.lotse.zh.ch), cui questa Camera si ispira

da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), e

in particolare della tabella 2007 applicabile dal momento in cui l'istante chiede

la modifica del contributo alimentare (RDT 61/2006 pag. 324), il fabbisogno in

denaro di AO 1 (16 anni) risultava di fr. 1815.– mensili (due fratelli nella

stessa economia domestica). In tale fabbisogno va sostituito il costo dell'alloggio

(fr. 305.–) con quello effettivo (fr. 540.–, pari a un terzo della locazione di

fr. 1622.– mensili: doc. DD), come prevedono le

raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,

Zurigo 2000, pag. 13 in alto). La quota per cura e

educazione invece va lasciata intatta, la madre non potendo assicurare tali prestazioni

in natura (sopra, consid. 7). Il fabbisogno in denaro di AO 1 risulta così di

fr. 2050.– mensili. Dedotto l'assegno familiare di fr. 183.– fino al 31

dicembre 2008 (già compreso nel fabbisogno in denaro: op. cit., pag. 9) e la

“rendita per figli d'invalidi”

LPP riscossa dal convenuto, che spetta al figlio (fr. 327.65

mensili: sopra, consid. 5b), tale importo si riduce a

fr. 1540.– mensili (arrotondati). Dal 1° gennaio 2009 l'assegno familiare è passato a fr. 250.– mensili, onde un ridimensionamento del fabbisogno in

denaro a fr. 1470.– mensili (arrotondati). Dal 1° aprile 2009 infine

(pensionamento del convenuto) la “rendita per figli d'invalidi” è divenuta

“rendita per figli di pensionati”, lievitando a fr. 373.40 mensili (attestazioni __________, nella dichiarazione d'imposta 2009), di

modo che il fabbisogno in denaro è ulteriormente diminuito a fr. 1425.– mensili

(arrotondati).

b) Quanto al contributo alimentare dopo i vent'anni (“Gli alimenti stabiliti prima dell'entrata in vigore della legge federale del 7

ottobre 1994 fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al

compimento dei 20 anni”: art. 13c tit. fin. CC), è vero che ai fini dell'art. 277 cpv. 2 CC il fabbisogno di un figlio maggiorenne

in formazione (nel gennaio del 2011 AO 1 frequentava l'ultimo anno di liceo:

lettera 31 gennaio 2011 nel fascicolo della Pretura) andrebbe determinato –

come per tutti i maggiorenni – in base ai criteri del diritto esecutivo, non

più in base alle racco­mandazioni edite dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (Rep. 1995 pag. 153; I CCA, sentenza inc.

11.2012.20

del 16 ottobre 2013, consid. 9c). Esso comprenderebbe dunque il

minimo esistenziale, il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le

spese di trasferta e i costi del materiale scolastico (Rep. 1995 pag. 153 n. 28). Nulla induce a credere

nondimeno – né il convenuto pretende – che dal mese successivo alla maggiore

età il fabbisogno di AO 1 sarebbe mutato in misura apprezzabile (analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2011.58 dell'8 febbraio 2013, consid. 5d). In

mancanza di cambiamenti oggettivi non v'è ragione perciò di scostarsi dal

fabbisogno stimato di fr. 1425.– mensili.

9.

Rimane

da eseguire un confronto tra le condizioni finanziarie in cui si

trovavano i genitori al momento in cui il contributo alimentare è stato fissato

e la situazione nuova. Nel febbraio del 1992, come detto, AP 1 aveva redditi

per fr. 6000.– mensili (il suo fabbisogno minimo non è noto) con cui sopperiva

interamente al fabbisogno in denaro del figlio, fissato nella convenzione a fr.

500.

– mensili indicizzati. RA 1, senza redditi, prestava al

figlio cura e educazione. Nel dicembre del 2007 (decorrenza della modifica

chiesta dal figlio) il fabbisogno in denaro di AO 1 ammontava a fr. 1540.–

mensili, il padre conseguiva redditi per fr. 8920.– mensili e con un fabbisogno

minimo di fr. 2060.– (arrotondati) conservava un margine di fr. 6860.–

mensili (arrotondati). La madre avrebbe potuto guadagnare fr. 3200.– mensili e

con un fabbisogno minimo di fr. 1310.– mensili (arrotondati) avrebbe

potuto conservare un margine di fr. 1890.– mensili (arrotondati).

Paragonate le due disponibilità, si sarebbe giustificato così di porre a carico

del padre un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili, la rimanenza di

fr. 340.– mensili dovendo essere fornita dalla madre, ciò che lasciava per

altro adeguate riserve a entrambi i genitori per sovvenire al fabbisogno in

denaro dei figli avuti in seguito. Dal 1° gennaio 2008 il fabbisogno in denaro

del figlio è calato, come detto, a fr. 1470.– mensili. Le condizioni economiche

dei genitori non essendo apprezzabilmente mutate, il contributo a carico del padre

si sarebbe ricondotto così a fr. 1150.– mensili e la partecipazione della madre

a fr. 320.– mensili.

Dal 1°

aprile 2009 è subentrato il pensionamento del convenuto, le cui entrate sono

diminuite a fr. 6570.– mensili, com'è diminuito il relativo fabbisogno minimo a

fr. 1969.–, onde una disponibilità di fr. 4600.– mensili (arrotondati). Non è

cambiata invece la situazione della madre, la cui disponibilità è rimasta di

fr. 1890.– mensili. Il fabbisogno in denaro del figlio essendo di fr. 1425.–

mensili, AP 1 sarebbe stato chiamato così a contribuire per circa fr. 1010.–

mensili e RA 1 per circa fr. 415.– mensili.

10.

Se ne

conclude che, nel risultato, la sentenza del Pretore si rivela finanche favorevole

all'appellante. Il contributo alimentare stabilito dal Pretore dal dicembre del

2007.

al dicembre del 2008 (fr. 1354.– mensili) comprende infatti la “rendita per figli d'invalidi” LPP di fr. 327.65 mensili (dispositivo n. 5.2 prima frase),

che spetta di diritto al figlio. In realtà Il

contributo alimentare a carico del convenuto risulta così di fr. 1026.35

mensili, rispetto ai fr. 1200.– che gli sarebbero potuti essere

addebitati. Dal gennaio al marzo del 2009 il Pretore ha stabilito un contributo

alimentare di fr. 1304.– mensili, compresa la nota “rendita per figli d'invalidi” LPP di fr. 327.65 mensili, sicché il contributo

alimentare risulta di fr. 976.35 mensili rispetto ai fr. 1150.– mensili

che il convenuto si sarebbe potuto vedere addebitati. Dal 1° aprile 2009, infine,

il contributo alimentare di fr. 1096.– mensili stabilito dal Pretore comprende

la “rendita per figli di pensionati”, di fr. 373.40 mensili, di modo che il

contributo effettivo non eccede fr. 722.60 mensili rispetto ai fr. 1010.–

mensili che gli si sarebbero potuto porre a carico. Quanto alla clausola

convenzionale secondo cui l'obbligo alimentare termina solo “con l'inizio di un'attività lavorativa” da parte del figlio, essa

non è controversa e non va rimessa in discussione.

11.

Dato

l'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone il problema di attribuire ripetibili

al convenuto, cui l'appello non è stato comunicato per osservazioni.

12.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso appare

raggiun­gere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF ove si pensi che “l'inizio di un'attività lavorativa” da parte del figlio può

anche protrarsi vari anni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello.

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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