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Decisione

11.2011.26

Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza

11 ottobre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2008.566 (divorzio

su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, promossa con istanza del 5 settembre 2008 da

AP 1 già in

(patrocinato dall'avv. PA 1)

e

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2);

Ritenuto

in fatto: che

con decisione del 20 gennaio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 e AO 1 (entrambi del 1976), ha affidato la figlia S__________

(nata il 18 maggio 2001) alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre

e ha condannato quest'ultimo a versare contributi di mantenimento scalari

secondo l'età della figlia;

che contro

tale decisione AP 1 è insorto il 21 febbraio 2011 a questa Camera, postulando l'affidamento della figlia, la regolamentazione del diritto di

visita della madre e la condanna di quest'ultima a versare contributi di

mantenimento scalari per S__________;

che nelle

sue osservazioni del 1° aprile 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, previa concessione del gratuito patrocinio;

che il 9

settembre 2011 AO 1 ha segnalato alla Camera l'intervenuta partenza dell'ex

marito per il Brasile con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente, onde la

verosimile caducità dell'appello;

che,

invitato il 16 settembre 2011 dal presidente della Camera a illustrare i motivi

per cui la procedura sarebbe tuttora provvista di interesse concreto e attuale,

AP 1 ha comunicato il 10 ottobre 2011 di ritirare l'appello;

e considerando

in diritto: che

il ritiro dell'appello configura desistenza e pone fine al processo;

che in

caso di transazione, acquiescenza o desistenza il giudice stralcia la causa dal

ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

che nelle

circostanze descritte rimane da decidere sulle spese giudiziarie;

che a tal

fine, dandosi desistenza in appello, si considera soccombente l'appellante,

mentre dandosi acquiescenza l'appellato (art. 106 cpv. 1 CPC seconda frase

Considerandi

per analogia);

che nella

fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, non intravedendosi

ragioni di equità suscettibili di giustificare una deroga al citato principio

di ripartizione (art. 107 CPC);

che di

conseguenza le spese processuali vanno addebitate

all'appellante,

ma la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di

appello terminando senza decisione del giudice (art. 21 LTG);

che

identica sorte segue l'indennità per ripetibili, tuttavia senza particolari riduzioni,

AO 1 avendo presentato un memoriale di osservazioni per il tramite di un legale

senza poter prevedere l'inutilità di redigere tale allegato;

che

l'assegnazione di adeguate ripetibili rende priva d'oggetto la richiesta di

gratuito patrocinio (I CCA, sentenza inc. 11.1999.125 del 6 novembre 2000,

consid. 13 con richiami), nulla inducendo a presumere che la relativa indennità

non possa essere riscossa;

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.

Le spese

giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3.

La

richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

4.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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