11.2011.26
Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza
11 ottobre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2011.26
Data decisione, Autorità:
11.10.2011, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza
DESISTENZA
art. 241 cpv. 3 CPC
Incarto n.
11.2011.26
Lugano,
11 ottobre
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2008.566 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 5 settembre 2008 da
AP 1 già in
(patrocinato dall'avv. PA 1)
e
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2);
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 20 gennaio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 e AO 1 (entrambi del 1976), ha affidato la figlia S__________
(nata il 18 maggio 2001) alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre
e ha condannato quest'ultimo a versare contributi di mantenimento scalari
secondo l'età della figlia;
che contro
tale decisione AP 1 è insorto il 21 febbraio 2011 a questa Camera, postulando l'affidamento della figlia, la regolamentazione del diritto di
visita della madre e la condanna di quest'ultima a versare contributi di
mantenimento scalari per S__________;
che nelle
sue osservazioni del 1° aprile 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, previa concessione del gratuito patrocinio;
che il 9
settembre 2011 AO 1 ha segnalato alla Camera l'intervenuta partenza dell'ex
marito per il Brasile con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente, onde la
verosimile caducità dell'appello;
che,
invitato il 16 settembre 2011 dal presidente della Camera a illustrare i motivi
per cui la procedura sarebbe tuttora provvista di interesse concreto e attuale,
AP 1 ha comunicato il 10 ottobre 2011 di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che
il ritiro dell'appello configura desistenza e pone fine al processo;
che in
caso di transazione, acquiescenza o desistenza il giudice stralcia la causa dal
ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che nelle
circostanze descritte rimane da decidere sulle spese giudiziarie;
che a tal
fine, dandosi desistenza in appello, si considera soccombente l'appellante,
mentre dandosi acquiescenza l'appellato (art. 106 cpv. 1 CPC seconda frase
Considerandi
per analogia);
che nella
fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, non intravedendosi
ragioni di equità suscettibili di giustificare una deroga al citato principio
di ripartizione (art. 107 CPC);
che di
conseguenza le spese processuali vanno addebitate
all'appellante,
ma la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di
appello terminando senza decisione del giudice (art. 21 LTG);
che
identica sorte segue l'indennità per ripetibili, tuttavia senza particolari riduzioni,
AO 1 avendo presentato un memoriale di osservazioni per il tramite di un legale
senza poter prevedere l'inutilità di redigere tale allegato;
che
l'assegnazione di adeguate ripetibili rende priva d'oggetto la richiesta di
gratuito patrocinio (I CCA, sentenza inc. 11.1999.125 del 6 novembre 2000,
consid. 13 con richiami), nulla inducendo a presumere che la relativa indennità
non possa essere riscossa;
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2.
Le spese
giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3.
La
richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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