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Decisione

11.2011.27

Rettificazione dei registri dello stato civile: foro

28 marzo 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a dare entro il 24 gennaio 2010 spiegazioni in proposito, “se del

caso accompagnate dalle analisi DNA che confermino la sostenibilità biologica

della situazione dei rapporti di filiazione riportata sull'atto di nascita

russo”. In caso contrario esso ha avvertito i coniugi che si sarebbe rivolto al

giudice per far cancellare la trascrizione della nascita dal registro svizzero dello

stato civile. I destinatari non hanno reagito.

C. Il

4 febbraio 2011 l'Ufficio di

vigilanza sullo stato civile ha promosso un'azione di rettificazione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,

chiedendo di accertare la correttezza della trascrizione eseguita nel registro

svizzero oppure di ordinarne la cancellazione. Il Pretore non ha interpellato CO

1 né CO 2. Statuendo il 9 febbraio 2011 senza contraddittorio, egli ha dichiarato

l'istanza irricevibile “per incompetenza territoriale”, senza prelevare spese

giudiziarie. La decisione è stata notificata al solo Ufficio di vigilanza sullo

stato civile.

D. Contro la sentenza appena citata l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile è insorto davanti a questa Camera con un appello del

18 febbraio 2011 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato

nel senso di accertare la competenza per territorio del Pretore. Nelle loro

osservazioni del 16 marzo 2011 CO 1 e CO 2 auspicano, senza formulare richieste

di giudizio, “di poter crescere nostra figlia e vivere in pace come tutti i

rispettabili cittadini svizzeri”.

Considerandi

in diritto: 1. Alla rettificazione di un'iscrizione nel registro dello stato civile (art. 42 CC) si applica la

procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 3 CPC). In concreto la decisione

del Pretore è finale nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto nel termine di dieci giorni dalla notificazione del giudizio, l'appello in esame è

pertanto tempestivo (art. 314 cpv. 1 CPC).

2.

Le

autorità cantonali di vigilanza sono abilitate a promuovere rettificazioni del

registro dello stato civile alla stessa stregua di chi renda verosimile un

interesse degno di protezione (art. 42 cpv. 2 CC). La legittimazione ad

appellare dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, che si è visto dichiarare irricevibile l'istanza del 4 feb­braio

2011, è quindi data.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che “per le azioni di rettificazione

di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i

dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo” (art. 22

CPC). In concreto – egli ha soggiunto – l'iscrizione della nascita “è (...) stata effettuata nel circondario per il

Comune di __________, luogo di attinenza della madre”. Onde

l'incompetenza per territorio della Pretura del Distretto di Bellinzona.

4.

L'Ufficio

di vigilanza sullo stato civile censura nell'appello un'errata applicazione dell'art.

22.

CPC. Esso ricorda che in virtù dell'art. 2 cpv. 1 OSC (RS 211.112.2) i Cantoni possono, designandone

la sede, istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario

comprenda tutto il territorio cantonale. Uffici speciali possono essere creati dai Cantoni, in particolare, per

“documentare decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile in

base a decisioni della propria autorità di vigilanza (art. 32 LDIP)” (art. 2

cpv. 2 lett. a OSC). Il Ticino ha usufruito di tale facoltà, prevedendo un

Ufficio centrale dello stato civile, con competenza su tutto il territorio

cantonale (art. 4 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1), chiamato a

svolgere “centralmente i compiti affidatigli dall'art. 2 cpv. 2 OSC(art. 9

cpv. 1 del regolamento cantonale citato). Solo l'Ufficio centrale dello stato

civile – conclude l'appellante – documenta quindi nel Ticino le nascite sopraggiunte all'estero, di modo che solo il

Pretore del Distretto di Bellinzona è competente per trattare una

rettificazione dell'iscrizione in simile caso.

5.

Le decisioni o i

documenti stranieri concernenti lo stato civile di una persona sono trascritti

nel registro svizzero “se così dispo­ne

l'autorità cantonale di vigilanza” (art. 32 cpv. 1 LDIP e 23 OSC). Questa

autorizza l'iscrizione ove siano adempiute le condizioni degli art. 25 a 27 LDIP (art. 32 cpv. 2 LDIP). L'iscrizione è poi eseguita (“documentata”) dagli uffici di stato civile ordinari o, qualora esista, dall'Ufficio

speciale istituito dal Cantone. Dandosi un Ufficio speciale, di conseguenza, gli

uffici di stato civile ordinari iscrivono nel registro solo le nascite avvenute

nei loro circondari (art. 20 cpv. 1 OSC). E nel Ticino i circondari coincidono

con il territorio dei Distretti (art. 1 del regolamento cantonale citato). Le

nascite avvenute all'estero sono trascritte invece, previa autorizzazione

dell'autorità cantonale di vigilanza, dall'Ufficio speciale con giurisdizione

sull'intero territorio del Cantone. Nel Ticino l'Ufficio speciale è, come

detto, l'Ufficio centrale dello stato civile.

6.

Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è

imperativo – si è ricordato – il foro del circondario in cui i dati anagrafici

sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo (art. 22 CPC). Nella fattispecie il Pretore rileva che

“l'iscrizione in questione è (...) stata effettuata nel circondario per il

Comune di __________, luogo di attinenza della madre”. L'accertamento è erroneo,

la nascita di K__________ essendo stata trascritta non dall'ufficio di stato

civile ordinario per il Comune di __________, bensì dall'Ufficio centrale di

stato civile a Bellinzona, come risulta dagli atti (conferma dell'11 agosto

2010, con bollo dell'Ufficio). Poco importa dove si trovi l'attinenza dei

genitori. Poco importa altresì dove si trovi il registro, che del resto è una

banca dati centrale gestita in forma elettronica (“Infostar”: art. 45a

CC). Determinante ai fini del foro è il luogo in cui i

dati anagrafici sono stati registrati. Ciò significa che competente per trattare un'azione di

rettificazione è sempre il giudice del luogo in cui si trova l'ufficio, anche qualora

i circondari di stato civile non coincidano con le giurisdizioni dei tribunali (Rubin in: Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Berna 2010, n. 18 ad art. 22; identico principio

vigeva già anteriormente al 1° gennaio 2011: Kellerhals/von

Werdt/ Güngerich, Gerichtsstands­gesetz,

2ª edizione, n. 16 ad art. 14).

7.

Ne

segue che, provvisto di buon diritto, in concreto l'appello merita

accoglimento. Un formale accertamento della competenza per territorio del

Pretore del Distretto di Bellinzona, come chiede l'Ufficio di vigilanza sullo

stato civile, non è tuttavia necessario, nessuno avendo eccepito alcunché sotto

il profilo della competenza (il Pretore ha sollevato la questione di propria

iniziativa). Per rimediare alla situazione venutasi a creare è sufficiente annullare

la sentenza impugnata e rinviare gli atti al

Pretore perché tratti l'istanza di rettificazione (art. 318 cpv. 1 lett.

c n. 1 CPC).

8.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel

caso specifico CO 1 e CO 2 non hanno proposto di respingere il ricorso. Conviene

rinunciare dunque a ogni prelievo. Nemmeno si giustifica di attribuire ripetibili,

sia perché l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile non ne ha richieste (FF

2006.

pag. 6667 in fondo), sia perché esso ottiene causa vinta nell'esercizio

delle sue attribuzioni ufficiali e non potrebbe quindi pretenderne (art. 68

cpv. 3 LTF per analogia).

9.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), in materia di tenuta del registro

di stato civile è dato ricorso in materia civile conformemente all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF (DTF

135.

III 390 consid. 1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore

del Distretto di Bellinzona perché tratti

l'istanza di rettificazione dei registri dello stato civile.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3. Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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