11.2011.27
Rettificazione dei registri dello stato civile: foro
28 marzo 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.27
Data decisione, Autorità:
28.03.2011, ICCA
Titolo:
Rettificazione dei registri dello stato civile: foro
DIRITTO DELLE PERSONE
RETTIFICA DA PARTE DEL GIUDICE
art. 42 CC
art. 22 CPC
Incarto n.
11.2011.27
Lugano,
28 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2011.120 (iscrizione
nel registro dello stato civile: rettificazione) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 4 febbraio 2011 dal
Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni,
Ufficio di vigilanza sullo stato civile
contro
K__________ (2010),
(rappresentata dai genitori CO 1 e CO 2);
giudicando
sull'appello del 18 febbraio 2011 presentato dall'Ufficio
di vigilanza sullo stato civile contro la decisione
emessa dal Pretore il 9 febbraio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1959) e CO 2 (1946), attinenti di __________, si sono
sposati a __________ il 19 luglio 1974. Dal matrimonio è nato a __________ il
figlio S__________, il 1° aprile 2007, deceduto quello stesso giorno. Il 15
luglio 2010 è venuta alla luce, a __________, K__________. L'ufficiale dello
stato civile di __________, circondario a nord-est
della capitale, ha rilasciato il 17 luglio 2010 un
atto di nascita che l'ambasciata svizzera a __________ ha trasmesso il
26 luglio 2010 all'Ufficio federale dello
stato civile. Questo lo ha fatto seguire all'Ufficio
cantonale di vigilanza sullo stato civile, che ha autorizzato l'iscrizione della
nascita nel registro svizzero. L'iscrizione è stata eseguita l'11 agosto 2010 dall'Ufficio centrale dello
stato civile a Bellinzona.
B. Accortosi
che CO 2 ha 64 anni, il 22 dicembre 2010 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha invitato
Fatti
i coniugi a dare entro il 24 gennaio 2010 spiegazioni in proposito, “se del
caso accompagnate dalle analisi DNA che confermino la sostenibilità biologica
della situazione dei rapporti di filiazione riportata sull'atto di nascita
russo”. In caso contrario esso ha avvertito i coniugi che si sarebbe rivolto al
giudice per far cancellare la trascrizione della nascita dal registro svizzero dello
stato civile. I destinatari non hanno reagito.
C. Il
4 febbraio 2011 l'Ufficio di
vigilanza sullo stato civile ha promosso un'azione di rettificazione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,
chiedendo di accertare la correttezza della trascrizione eseguita nel registro
svizzero oppure di ordinarne la cancellazione. Il Pretore non ha interpellato CO
1 né CO 2. Statuendo il 9 febbraio 2011 senza contraddittorio, egli ha dichiarato
l'istanza irricevibile “per incompetenza territoriale”, senza prelevare spese
giudiziarie. La decisione è stata notificata al solo Ufficio di vigilanza sullo
stato civile.
D. Contro la sentenza appena citata l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile è insorto davanti a questa Camera con un appello del
18 febbraio 2011 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato
nel senso di accertare la competenza per territorio del Pretore. Nelle loro
osservazioni del 16 marzo 2011 CO 1 e CO 2 auspicano, senza formulare richieste
di giudizio, “di poter crescere nostra figlia e vivere in pace come tutti i
rispettabili cittadini svizzeri”.
Considerandi
in diritto: 1. Alla rettificazione di un'iscrizione nel registro dello stato civile (art. 42 CC) si applica la
procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 3 CPC). In concreto la decisione
del Pretore è finale nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto nel termine di dieci giorni dalla notificazione del giudizio, l'appello in esame è
pertanto tempestivo (art. 314 cpv. 1 CPC).
2.
Le
autorità cantonali di vigilanza sono abilitate a promuovere rettificazioni del
registro dello stato civile alla stessa stregua di chi renda verosimile un
interesse degno di protezione (art. 42 cpv. 2 CC). La legittimazione ad
appellare dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, che si è visto dichiarare irricevibile l'istanza del 4 febbraio
2011, è quindi data.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che “per le azioni di rettificazione
di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i
dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo” (art. 22
CPC). In concreto – egli ha soggiunto – l'iscrizione della nascita “è (...) stata effettuata nel circondario per il
Comune di __________, luogo di attinenza della madre”. Onde
l'incompetenza per territorio della Pretura del Distretto di Bellinzona.
4.
L'Ufficio
di vigilanza sullo stato civile censura nell'appello un'errata applicazione dell'art.
22.
CPC. Esso ricorda che in virtù dell'art. 2 cpv. 1 OSC (RS 211.112.2) i Cantoni possono, designandone
la sede, istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario
comprenda tutto il territorio cantonale. Uffici speciali possono essere creati dai Cantoni, in particolare, per
“documentare decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile in
base a decisioni della propria autorità di vigilanza (art. 32 LDIP)” (art. 2
cpv. 2 lett. a OSC). Il Ticino ha usufruito di tale facoltà, prevedendo un
Ufficio centrale dello stato civile, con competenza su tutto il territorio
cantonale (art. 4 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1), chiamato a
svolgere “centralmente i compiti affidatigli dall'art. 2 cpv. 2 OSC” (art. 9
cpv. 1 del regolamento cantonale citato). Solo l'Ufficio centrale dello stato
civile – conclude l'appellante – documenta quindi nel Ticino le nascite sopraggiunte all'estero, di modo che solo il
Pretore del Distretto di Bellinzona è competente per trattare una
rettificazione dell'iscrizione in simile caso.
5.
Le decisioni o i
documenti stranieri concernenti lo stato civile di una persona sono trascritti
nel registro svizzero “se così dispone
l'autorità cantonale di vigilanza” (art. 32 cpv. 1 LDIP e 23 OSC). Questa
autorizza l'iscrizione ove siano adempiute le condizioni degli art. 25 a 27 LDIP (art. 32 cpv. 2 LDIP). L'iscrizione è poi eseguita (“documentata”) dagli uffici di stato civile ordinari o, qualora esista, dall'Ufficio
speciale istituito dal Cantone. Dandosi un Ufficio speciale, di conseguenza, gli
uffici di stato civile ordinari iscrivono nel registro solo le nascite avvenute
nei loro circondari (art. 20 cpv. 1 OSC). E nel Ticino i circondari coincidono
con il territorio dei Distretti (art. 1 del regolamento cantonale citato). Le
nascite avvenute all'estero sono trascritte invece, previa autorizzazione
dell'autorità cantonale di vigilanza, dall'Ufficio speciale con giurisdizione
sull'intero territorio del Cantone. Nel Ticino l'Ufficio speciale è, come
detto, l'Ufficio centrale dello stato civile.
6.
Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è
imperativo – si è ricordato – il foro del circondario in cui i dati anagrafici
sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo (art. 22 CPC). Nella fattispecie il Pretore rileva che
“l'iscrizione in questione è (...) stata effettuata nel circondario per il
Comune di __________, luogo di attinenza della madre”. L'accertamento è erroneo,
la nascita di K__________ essendo stata trascritta non dall'ufficio di stato
civile ordinario per il Comune di __________, bensì dall'Ufficio centrale di
stato civile a Bellinzona, come risulta dagli atti (conferma dell'11 agosto
2010, con bollo dell'Ufficio). Poco importa dove si trovi l'attinenza dei
genitori. Poco importa altresì dove si trovi il registro, che del resto è una
banca dati centrale gestita in forma elettronica (“Infostar”: art. 45a
CC). Determinante ai fini del foro è il luogo in cui i
dati anagrafici sono stati registrati. Ciò significa che competente per trattare un'azione di
rettificazione è sempre il giudice del luogo in cui si trova l'ufficio, anche qualora
i circondari di stato civile non coincidano con le giurisdizioni dei tribunali (Rubin in: Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 18 ad art. 22; identico principio
vigeva già anteriormente al 1° gennaio 2011: Kellerhals/von
Werdt/ Güngerich, Gerichtsstandsgesetz,
2ª edizione, n. 16 ad art. 14).
7.
Ne
segue che, provvisto di buon diritto, in concreto l'appello merita
accoglimento. Un formale accertamento della competenza per territorio del
Pretore del Distretto di Bellinzona, come chiede l'Ufficio di vigilanza sullo
stato civile, non è tuttavia necessario, nessuno avendo eccepito alcunché sotto
il profilo della competenza (il Pretore ha sollevato la questione di propria
iniziativa). Per rimediare alla situazione venutasi a creare è sufficiente annullare
la sentenza impugnata e rinviare gli atti al
Pretore perché tratti l'istanza di rettificazione (art. 318 cpv. 1 lett.
c n. 1 CPC).
8.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel
caso specifico CO 1 e CO 2 non hanno proposto di respingere il ricorso. Conviene
rinunciare dunque a ogni prelievo. Nemmeno si giustifica di attribuire ripetibili,
sia perché l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile non ne ha richieste (FF
2006.
pag. 6667 in fondo), sia perché esso ottiene causa vinta nell'esercizio
delle sue attribuzioni ufficiali e non potrebbe quindi pretenderne (art. 68
cpv. 3 LTF per analogia).
9.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), in materia di tenuta del registro
di stato civile è dato ricorso in materia civile conformemente all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF (DTF
135.
III 390 consid. 1.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore
del Distretto di Bellinzona perché tratti
l'istanza di rettificazione dei registri dello stato civile.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie.
3. Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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