Lexipedia

Decisione

11.2011.28

Rinuncia alla successione

10 agosto 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera

Rossi Tonelli

sedente per statuire nella procedura SO.2011.121

(rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Bellinzona aperta in

seguito a dichiarazione del 7 febbraio 2011 formulata da

AP 1 , e

AP 2

nella successione fu PI 1 (1923–2010), già in,

giudicando sull'appello del 21 febbraio 2011

presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa dal Pretore il 9 febbraio

2011;

Ritenuto

in fatto: A. PI 1, nato il 9 novembre 1923, attinente di __________ e domiciliato ad __________,

è deceduto a __________ il 13 novembre 2010, lasciando la moglie AP 2 (1943) e

figlia AP 1 (1965). Non risultano sue disposizioni testamentarie. Il 15

novembre 2010 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il

rilascio del certificato ereditario, dichiarando esplicitamente “di aver accettato

l'eredità”. Il Pretore ha emesso il 23 novembre 2010 il certificato ereditario

in cui figura che uniche eredi di PI 1 sono la moglie AP 2 e la figlia AP 1. La

tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono state poste a carico della

successione, “tramite l'istante” (inc. CN.2010.425).

B. Il 7 febbraio 2011 AP 2 e AP 1 hanno comunicato per iscritto al

Pretore di “rinunciare incondizionatamente alla successione, in applicazione

dell'art. 566 CC”. Statuendo il 9 febbraio 2011, il Pretore ha respinto “l'istanza”

con l'argomento che AP 1 aveva ottenuto l'emanazione del certificato ereditario

e che prima dello spirare del termine per la rinuncia alla successione “gli

istanti si erano quindi ingeriti” negli affari della medesima. In esito alla decisione

egli non ha prelevato tasse né spese.

C. Contro

la decisione appena citata AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera con un

appello del 21 febbraio 2011, postulando la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accertare la loro rinuncia alla successione. Non risultando altri

eredi, il memoriale non ha formato oggetto di notifica per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Gli eredi legittimi possono rinunciare alla successione loro devoluta

(art. 566 cpv. 1 CC). Il termine è di tre mesi e decorre dal momento in cui

essi hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di

avere conosciuto più tardi

l'apertura della successione (art. 567 CC). Se per rinuncia degli

eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano

diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui essi hanno

conosciuto la rinuncia dei primi (art. 569 cpv. 3 CC). La rinuncia può essere

fatta a voce o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, e deve pervenire

all'autorità competente, che la iscrive in uno speciale registro (art. 570 CC).

Autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è, nel Cantone

Ticino, il Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. d LAC). La dichiarazione con

cui un erede rinuncia alla successione è un atto di volontaria giurisdizione (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II,

3ª edizione, n. 14 ad art. 570

CC). All'iscrizione nel registro si applica pertanto la procedura sommaria

(art. 248 lett. e CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è

ricevibile (art. 314 cpv. 2 CPC).

2.

Le

decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente

se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza non sfuggono le

decisioni emesse con la procedura sommaria (art. 314 CC). In concreto non è

dato di conoscere quale sia il valore della rinuncia all'eredità per le interessate,

le quali sarebbero chiamate, nel caso in cui acquisissero l'universalità della

successione, ad assumere i debiti del defunto come loro debiti personali (art.

560.

cpv. 2 CC), rispondendone solidalmente (art. 603 cpv. 1 CC). Risulta dagli

atti però che a carico di PI 1 esistono 22 attestati di carenza di beni per

complessivi fr. 34 963.95 e che al momento della morte pendevano 12 procedure esecutive

per altri fr. 25 448.35. Si può ragionevolmente presumere, di conseguenza, che nella

fattispecie il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.–. Anche sotto questo

profilo l'appello in esame appare così ricevibile.

3.

Il

registro delle rinunce all'eredità non dispiega forza di giudicato (Schwander, loc. cit. con rinvio; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª

edizione, n. 5 ad art. 570 CC; Escher

in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 16 ad art. 570 CC). Ha solo valore

dichiarativo, nel senso che documenta l'inoltro della rinuncia, ma non i relativi effetti (Häuptli in: Praxiskommentar Erb­recht, 2ª edi­zione, n. 9

ad art. 570 CC con richiami). Ne segue che in linea di principio l'autorità

competente a ricevere la rinuncia si limita a eseguire l'iscrizione nel

registro, senza esaminare la validità della medesima (sentenza del Tribunale

federale del 12 febbraio 1975 in re P., pubblicata in: SJ 98/1976 pag. 35

consid. 3 con richiami; v. anche SJ 109/1987 pag. 381 consid. 2 e ZR

96/1997 pag. 81 n. 29 consid. III/1; Piotet,

Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975,

pag. 518 a metà). Ciò significa ch'essa iscrive nel registro anche rinunce

tardive (Tuor/Picenoni in: Berner

Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad

art. 570 CC). La validità della rinuncia andrà esaminata se mai, come questione

pregiudiziale, nell'ambito di un'eventuale azione creditoria contro gli eredi oppure

di un'eventuale azione di accertamento (Häuptli, op. cit., n. 9 ad art. 570 e n.

11.

ad art. 571 CC).

4.

In condizioni

particolari l'autorità competente a ricevere la rinuncia all'eredità non può esimersi

tuttavia da una verifica preliminare circa la validità della stessa. Tale è il

caso ove la rinuncia sia indeterminata o condizionata (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 5 ad art. 570 CC) oppure da essa

dipenda l'adozione di provvedimenti come la liquidazione d'ufficio (art. 573

cpv. 1 CC) o il rilascio del certificato ereditario (art. 559 CC). In

simili circostanze l'autorità competente a ricevere la rinuncia verifica provvisoriamente

la validità della dichiarazione con il limitato potere cognitivo che le spetta nell'ambito

di una procedura sommaria, senza vincolo per il giudice che dovrà poi statuire

nell'ambito di un'eventuale azione creditoria contro gli eredi o di un'eventuale azione di accertamento (Häuptli, op. cit., n. 9 in fine ad art. 570 CC con richiamo a Schwander, op. cit., n. 14 ad art. 570; Escher, loc. cit., con rinvio a

ZR 43/1944 pag. 99 n. 47).

5.

Nella

fattispecie il Pretore ha rifiutato l'iscrizione della rinuncia a registro,

rilevando come un erede che prima dello spirare del termine

per la rinuncia si sia ingerito negli affari della successione o abbia compiuto

atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari

in corso non può più rinunciare (art. 571 cpv. 2 CC). La verifica della

validità in sé non era illegittima, poiché la rinuncia dichiarata

da AP 2 e AP 1 influisce sulla pertinenza del certificato ereditario rilasciato

dal Pretore il 23 novembre 2010 (art. 559 CC), come pure sulla sorte della

successione, la rinuncia di tutti gli eredi legittimi del prossimo grado

comportando la liquidazione della medesima da parte dell'Ufficio

dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC). A prescindere dal fatto però che il

Pretore sembra avere statuito con pieno potere cognitivo, come un giudice di

merito, tale opinione non può essere condivisa. Il Tribunale federale ha avuto

modo di spiegare, in effetti, che postulare il rilascio di un certificato ereditario

ancora non significa ingerirsi negli affari di una successione (DTF 133 III 1).

Non preclude dunque la possibilità di una successiva rinuncia. Analogo

orientamento era già stato seguito anni prima da questa Camera (Rep. 1996 pag.

160). Giuridicamente erronea, la decisione impugnata non resiste quindi alla

critica.

6.

Si

aggiunga che in concreto le due eredi andavano date per rinuncianti quand'anche non avessero formulato alcuna dichiarazione esplicita, la

ripudiazione di un'eredità dovendosi presumere allorché l'insolvenza del

defunto all'apertura della successione fosse notoria o risultasse da atti

ufficiali (art. 566 cpv. 2 CC). Atti ufficiali sono, tra l'altro, attestati di

carenza di beni (Häuptli, op.

cit., n. 12 ad art. 566 CC; Steinauer,

Droit des successions, Berna 2006, pag. 473 n. 981b con riferimenti). E a

carico di PI 1 esistono 22 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 34 963.95 (sopra,

consid. 2). Certo, la presunta rinuncia cade qualora l'erede si sia ingerito

negli affari della successione a nor­ma

dell'art. 571 cpv. 2 CC (Steinauer,

op. cit., pag. 473 n. 981c), ma – come si è appena visto – il solo fatto

di ottenere il rilascio di un certificato ereditario non significa intromettersi

negli affari della successione. Nel caso specifico entrambe le eredi vanno dunque

considerate rinuncianti.

7.

Un

problema tocca in realtà AP 1. Nella richiesta del 15 novembre 2010 intesa al

rilascio del certificato ereditario essa aveva dichiarato esplicitamente, in

effetti, di accettare la successione. Ora, il diritto di ripudiare un'eredità

cade non solo quan­do il rinunciante si sia ingerito negli affari della

successione (ciò che nella fattispecie non è avvenuto), ma anche quando abbia dichiarato

senza riserve di accettare la successione, per lo meno davanti all'autorità

competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia (Steinauer, op. cit., pag. 470 n. 977 con i riferimenti alla

nota n. 30). E l'accettazione, come la rinuncia, non può più essere revocata (Häuptli, op. cit., n. 2 ad art. 571 CC).

Può solo essere impugnata per vizio della volontà (Egger, op. cit., n. 9 ad art. 566 CC; Schwander, n. 3 ad art. 571 CC). Constatato

che AP 1 non si era ingerita negli affari della successione, ma aveva accettato

senza riserve l'eredità, il Pretore avrebbe potuto quindi – pur a un limitato

esame come quello che governa una procedura sommaria – rifiutare l'iscrizione

della rinuncia nel registro per tale motivo. La questione non si esaurisce tuttavia

in questi termini per i motivi che seguono.

8.

Ai

provvedimenti di volontaria giurisdizione si applica il principio inquisitorio

(art. 255 lett. b CPC), di modo che i fatti vanno accertati d'ufficio, anche in

appello (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/

Hasenböhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozess­ordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 26 ad art. 314). In concreto la frase

“L'erede/gli eredi dichiara/dichia­rano di aver accettato l'eredità” è

prestampata sul formulario che AP 1 ha ricevuto dalla cancelleria della Pretura

e ch'essa ha compilato a mano il 15 novembre 2010 per ottenere il certificato

ereditario. Non si tratta dunque di una dichiarazione spontanea, bensì di una

clausola che l'interessata ha sottoscritto, credendo in buona fede – e in

totale mancanza di formazione giuridica – che l'accettazione dell'eredità fosse

una condizione per ottenere il rilascio dell'atto (invero non è dato di

comprendere perché la Pretura abbia inserito nel modulo una frase del genere).

In circostanze siffatte l'interessata poteva dirsi già a un giudizio sommario

versare in errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO), vizio che può essere rilevato

anche in appello (si veda un caso analogo, riguardante una rinuncia all'eredità

dichiarata per errore, in: ZR 92/1993 pag. 191 n. 49). La rinuncia di AP 1 può

quindi, a sua volta, essere iscritta nel registro. Che poi l'odierna valutazione

di validità – meramente provvisoria – non vincoli il giudice chiamato, dandosi

il caso, a statuire nell'ambito di un'azione creditoria contro le eredi o di

un'azione di accertamento è già stato ricordato (sopra, consid. 4).

9.

La

rinuncia delle appellanti alla successione impone di revocare il certificato

ere­ditario emanato dal Pretore il 23 novembre 2010, che dichiara AP 2 e AP 1 uniche eredi del defunto. Attestato

provvisorio di legittimazione, un certificato ereditario può sempre essere

modificato o revocato ove non si riveli pertinente (Emmel in: Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 33 ad art.

559.

CC con citazioni), come può sempre essere revocato un provvedimento di

volontaria giurisdizione che risulti erroneo (art. 256 cpv. 2 CPC). Alla luce

di ciò occorre ristatuire sulla tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese, che

il Pretore ha posto a carico della successione (mentre avrebbe dovuto porre a

carico del­l'istante: Emmel, n. 34

ad art. 559 CC con richiamo a Karrer

in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 31 ad art. 559 CC; Steinauer, op.

cit., pag. 442 n. 902c), le quali vanno addebitate a AP 1, che per motivi suoi ha

chiesto il rilascio dell'atto.

10.

Secondo

l'art. 193 cpv. 1 n. 1 LEF “l'autorità competente” informa il giudice (del fallimento:

FF 1991 III 85 a metà) qualora si debba liquidare un'eredità per insolvenza (art.

566.

CC) o per rinuncia da parte di tutti gli eredi (art. 573 cpv. 1 CC).

Nel Distretto di Bellinzona v'è unione personale fra l'autorità competente a ricevere

la rinuncia all'eredità (sopra, consid. 1) e il giudice del fallimento (art. 14

cpv. 2 LALEF, RL 3.5.1.1). Di per sé la causa andrebbe ritornata quindi allo

stesso Pretore perché accerti la rinuncia alla successione da parte di tutti

gli eredi e ordini la liqui­dazione della medesima da parte dell'Ufficio dei

fallimenti. Il rinvio risolvendosi nondimeno in un mero esercizio di

giurisdizione, conviene che questa Camera proceda direttamente al riguardo.

11.

Le

spese giudiziarie dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della

soccombenza (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). Siccome nessuno però ha proposto

di respingere l'appello, la successione di PI 1 non annoverando altri eredi,

giova rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili chieste dalle

appellanti, potrebbe entrare in linea di conto solo un'indennità

d'inconvenienza, le interessate non avendo dovuto far capo al patrocinio di un

legale (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Non sussistendo tuttavia alcuna “parte soccombente”,

la questione è senza oggetto, il Cantone non potendo essere condannato al

versamento di ripetibili (Rüegg

in: Basler Kommentar, Basilea 2010, n. 11 ad art. 107 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La rinuncia all'eredità

fu PI 1 dichiarata da AP 2 e AP 1 è iscritta a registro. Non si prelevano spese

giudiziarie.

2. Il certificato ereditario emesso il

23 novembre 2010 nella successione fu PI 1 è revocato. La tassa di giustizia di

fr. 100.– e le spese sono poste a carico di AP 1.

3. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti

del Distretto Bellinzona è invitato a liquidare l'eredità fu PI 1.

II. Non

si riscuotono spese giudiziarie di appello né si attribuiscono ripetibili.

III. Intimazione

a:

–,

,

–,;

Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster