11.2011.29
Azione di mantenimento del figlio; reddito ipotetico del genitore che ha subito incarcerazioni per trascuranza di obblighi di mantenimento (art. 217 CP)
4 ottobre 2013Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2011.29
Data decisione, Autorità:
04.10.2013, ICCA
Titolo:
Azione di mantenimento del figlio; reddito ipotetico del genitore che ha subito incarcerazioni per trascuranza di obblighi di mantenimento (art. 217 CP)
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 279 CC
Incarto n.
11.2011.29
Lugano
4 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa DI.2005.1338 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
istanza del 18 ottobre 2005 da
AO 1 (2005),
(rappresentato dalla madre RA 1,
e patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 22 febbraio 2011
presentato da AP 1 contro la decisione emanata dal Pretore il 20 gennaio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 maggio 2005 RA 1 (1975) ha dato alla luce un figlio, AO 1, che
è stato riconosciuto già prima della nascita, l'11 aprile 2005, da AP 1 (1978).
Imbianchino di formazione, questi era alle dipendenze della __________ di __________,
ma è stato licenziato prima della nascita di AO 1 e dal 2006, esaurito il
diritto alle indennità di disoccupazione, beneficia di prestazioni assistenziali.
RA 1 lavora come sarta indipendente a __________.
B. Il 18
ottobre 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, postulando un contributo alimentare indicizzato di fr. 900.–
mensili dal maggio del 2005 fino al 6° compleanno, di fr. 1200.– mensili
dal 6° fino al 12° compleanno e di fr. 1400.– mensili dopo di allora (oltre
gli assegni familiari e la metà delle spese straordinarie). In via cautelare
egli ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 900.– mensili (assegni
familiari non compresi). All'udienza del 29 novembre 2005, indetta per la
discussione cautelare e di merito, le parti hanno pattuito “preliminarmente
pendente causa” un contributo alimentare per l'istante di fr. 700.– mensili
(fr. 517.– più fr. 183.– di assegni familiari) dal dicembre del 2005.
Nel merito il convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 500.–
mensili (assegni familiari inclusi) dal novembre del 2005, oltre a complessivi
fr. 2000.– per arretrati.
C. L'istruttoria
(cautelare e di merito) è terminata il 20 agosto 2009. Nel suo memoriale
conclusivo del 12 ottobre 2009 AP 1 ha chiesto l'esonero da ogni obbligo di
mantenimento nei confronti di suo figlio. Al dibattimento finale del giorno
successivo, indetto per la causa di merito, l'istante si è confermato nelle sue
domande. Il convenuto è rimasto assente ingiustificato.
D. Statuendo con giudizio unico del 20 gennaio 2011, il Pretore ha condannato
AP 1 a versare “pendente causa” un contributo alimentare di fr. 700.–
mensili per il figlio dall'ottobre del 2005 (assegni familiari non compresi).
Nel merito egli ha obbligato il convenuto a versare al figlio un contributo alimentare
sempre di fr. 700.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) fino alla
maggiore età e ha respinto la richiesta intesa al versamento di un contributo
alimentare per il periodo “antecedente la presentazione della presente
istanza”. Egli non ha prelevato spese né ha assegnato ripetibili. Il convenuto
è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 22 febbraio 2011 a questa Camera per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la soppressione del
contributo di mantenimento in favore del figlio. L'appello non è stato intimato
per osservazioni.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In materia di filiazione
l'art. 295 cpv. 1 CPC prevede l'applicabilità della procedura semplificata a
tutte le azioni indipendenti, comprese quelle di mantenimento. Ciò premesso,
dopo il 1° gennaio 2011 le decisioni dei Pretori in tali materie sono
impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art.
308 cpv. 2 CPC). In concreto il valore litigioso è senz'altro dato, ove appena
si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare in questione. E siccome
la sentenza del Pretore è notificata alla patrocinatrice del convenuto il 24 gennaio
2011 (timbro postale sulla busta d'intimazione), l'appello in rassegna, presentato
il 22 febbraio 2011, è tempestivo.
2. Al
memoriale l'appellante allega tutta una serie di documenti (da A a P). Ai fini
del presente giudizio essi sono ammissibili solo alle condizioni dell'art. 317
cpv. 1 CPC, disposizione che si applica anche nelle
procedure rette dal principio inquisitorio (DTF
138 III 626 consid. 2.2). In virtù di tale norma nuovi mezzi di prova sono proponibili
in appello soltanto se sono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli
valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. Nella
fattispecie i documenti allegati, tranne quelli contrassegnati con le lettere
B, C e P, sono anteriori alla decisione impugnata o riguardano fatti precedenti
la decisione stessa. In materia di assistenza tra parenti tuttavia l'art. 427
cpv. 2 CPC ticinese vietava la produzione di documenti dopo l'udienza. Nel
caso in rassegna sono state tenute due udienze, il 29 novembre 2005 e il 16
agosto 2007, e nella seconda il Pretore ha ancora ammesso nuove prove (act. X).
Solo la citazione 20 agosto 2009 al dibattimento finale del 13 ottobre 2009 ha
implicitamente chiuso l'istruttoria. Sia come sia, non è necessario determinare
in concreto quali documenti siano ricevibili,
poiché – come si vedrà in seguito – essi non giovano ai fini
del giudizio.
3. Riferendosi alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2009), il Pretore ha
stabilito il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 2040.– mensili fino al
6° compleanno, in fr. 1935.– mensili dai 7 ai 12 anni e in fr. 2115.–
mensili dai 13 ai 18 anni. Egli ha poi accertato il reddito della madre, sarta
indipendente, in fr. 3290.– mensili nel 2003, in fr. 3550.– mensili
nel 2004 e in fr. 2800.– mensili nel 2005 a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 3680.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1350.–, onere ipotecario e spese fr. 1500.–, premio della cassa
malati fr. 264.–, imposta di circolazione fr. 27.60, assicurazione RC
dell'automobile fr. 60.50, assicurazione dell'economia
domestica fr. 29.40, assicurazione dello stabile fr. 448.70), accertando
così che essa non è in grado di coprire nemmeno il proprio fabbisogno minimo.
Quanto al
convenuto, il Pretore ha constatato che egli ha lavorato come pittore fino al
dicembre del 2004, guadagnando in media fr. 3650.– mensili, e che
nell'ottobre del 2005 si è iscritto ai ruoli della disoccupazione, ma che dal
1° settembre 2006 è stato ritenuto “non idoneo” al collocamento, perdendo
così il diritto alle indennità e beneficiando in modo discontinuo solo di
prestazioni assistenziali (doc. J e B di appello). Ciò posto, il Pretore ha calcolato
il fabbisogno minimo di lui in fr. 2508.40 mensili (minimo esistenziale
fr. 1200.–, pigione stimata fr. 900.–, premio della cassa malati
fr. 48.40, abbonamento “arcobaleno” due zone fr. 60.–, imposte
fr. 300.–). Quanto alla di lui capacità lucrativa, tenuto conto dell'età,
della salute, della formazione e dell'esperienza lavorativa, il primo giudice
gli ha imputato un reddito di fr. 3600.– mensili, corrispondente a quanto egli
guadagnava alle dipendenze della __________. Nelle circostanze descritte il Pretore
ha fissato il contributo alimentare per il figlio in fr. 700.– mensili indicizzati
(assegni familiari non compresi) dall'ottobre del 2005, rinunciando a imporre
oneri contributivi prima di allora, dopo il licenziamento il convenuto non
essendo neppure in grado di sopperire al proprio fabbisogno minimo (sentenza
impugnata, pag. 5).
4. L'appellante
contesta anzitutto il reddito ipotetico stimato dal Pretore, rimproverando a
quest'ultimo di avere trascurato fatti essenziali come la revoca della licenza
di condurre a suo carico, la sua inidoneità al collocamento, le pene detentive da
lui scontate nel 2007 (due mesi) e nel 2009 (sette mesi), come pure il ricorso
alla pubblica assistenza dal 1° al 30 agosto 2007, dal 1° aprile 2008 al
31 luglio 2009 e dal 1° febbraio 2010 in poi. Egli sottolinea inoltre di non
avere più alcuna occupazione fissa dal 2007, di essere “completamente inabile
al lavoro per malattia” e di avere accumulato molti debiti e attestati di
carenza beni. Per quanto riguarda le pene carcerarie, egli allega che queste
sono dovute alla trascuranza degli obblighi alimentari, “a dimostrazione di
come questa situazione perversa non abbia portato alcun beneficio né alla
madre, né al padre, né al figlio” (appello, pag. 4 a metà). A mente sua proprio
l'obbligo di mantenimento gli impedisce di conseguire un reddito sufficiente
per il sostentamento suo e del figlio. Relativamente alle sue entrate, egli dichiara
un importo di fr. 2217.– mensili per prestazioni assistenziali a fronte di
un fabbisogno minimo di fr. 2810.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 1550.–,
abbonamento “arcobaleno” fr. 60.–).
Il convenuto
si duole inoltre che il Pretore non abbia “sufficientemente istruito” quale
sia la capacità contributiva della madre, rispettivamente a quanto ammonti il
fabbisogno minimo di lei. Da ultimo egli ribadisce che “il suo recupero nel
mondo del lavoro è oggettivamente impossibile a breve-medio termine”, soggiungendo
che quand'anche egli dovesse recuperare una capacità lucrativa, non rimarrebbe
alcun margine disponibile per contribuire al mantenimento del figlio, il
proprio fabbisogno minimo ammontando in tal caso a complessivi fr. 3661.95
mensili (minimo esistenziale fr. 1200.–, pigione con spese accessorie
fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 391.95, spese di trasferta
fr. 120.–, pasti fuori casa fr. 200.–, imposte fr. 200.–).
5. Di norma il reddito di un genitore con obblighi di mantenimento è
quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel genitore
avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito
ipotetico. Ciò vale tanto per il debitore quanto per il creditore di contributi
alimentari. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere
alla concreta portata dell'interessato, considerata la sua formazione, l'età, lo
stato di salute e la situazione sul mercato del lavoro. Oltre a ciò occorre
valutare se la persona ha la possibilità effettiva di esercitare l'attività in
rassegna e quale reddito essa possa conseguire, tenuto conto delle circostanze
soggettive appena menzionate (DTF 137 III 120 consid. 2.3 con rinvii). La fissazione
di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6
prima frase; sentenza del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre
2010 consid. 3.1 in: SJ 2011/133 I pag. 177).
a) In
concreto AP 1, di formazione imbianchino, ha lavorato per la __________ di __________
fino al licenziamento, intervenuto nel dicembre del 2004, guadagnando fr. 3650.–
mensili. Nel febbraio del 2005 egli ha tentato di avviare un'attività indipendente,
ma per finire nel novembre del 2005 si è iscritto alla disoccupazione,
riscuotendo indennità giornaliere di fr. 177.90 più assegni familiari di
fr. 185.55 mensili fino all'agosto del 2006 (doc. 13). Con decisione del
9 novembre 2006 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ lo ha poi
ritenuto “inidoneo al collocamento a partire dal 1° settembre 2006”, anche perché egli non si era presentato a determinati colloqui di consulenza e aveva rifiutato
un programma di occupazione, come pure un'occupazione assegnatagli il 7 settembre
2006 (fascicolo “richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento”, decisione
del 9 novembre 2006 e convocazione del 20 ottobre 2006). Le sue entrate consistono,
da allora, in prestazioni assistenziali di circa fr. 2200.– mensili (appello,
pag. 4 a metà). Nel 2007 e nel 2009 AP 1 ha scontato due pene detentive (di due e sette mesi: doc. K di appello), a suo dire per trascuranza di obblighi di
mantenimento verso l'istante (cfr. doc. O di appello).
b) Nell'appello
il convenuto elenca le sue “problematiche” e sostiene di essere un “ragazzo
completamente emarginato che ha subito due incarcerazioni con una situazione
debitoria assolutamente impresentabile e uno stato di salute grave”, ma non contesta
la motivazione del Pretore, secondo cui la situazione venutasi a creare è
dovuta per lo più al suo stesso comportamento. Né contesta che come genitore egli
abbia un'accresciuta responsabilità finanziaria nei confronti del figlio e debba
“fare il possibile per mettersi in una condizione di reddito tale da poter far
fronte a questo suo obbligo” (sentenza impugnata, pag. 5 a metà). I decreti di accusa che lo hanno condannato per trascuranza di obblighi di mantenimento
(art. 217 CP) confortano del resto la sua capacità di sovvenire al fabbisogno
del figlio (doc. O: decreto del 10 aprile 2007, pag. 1 nel mezzo). L'appellante
non nega nemmeno di essersi sottotratto al collocamento, disattendo gli obblighi
previsti dalla legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza
impugnata, pag. 5 a metà), come risulta anche da una decisione presa il 9
novembre 2006 dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (doc. N, 2°
foglio a tergo). Tanto meno egli ha documentato alcuna
seria ricerca di attività lucrativa. Non può pretendere pertanto di essersi
impegnato sufficientemente e di avere “cercato tutte le soluzioni possibili” per trovare un impiego (appello, pag. 4 in alto).
c) Il
Pretore ha accertato – come detto – che mettendo opportunamente
a profitto le sue capacità e la sua esperienza il convenuto potrebbe guadagnare
fr. 3600.– mensili netti, nonostante le due
carcerazioni e il ritiro della licenza di condurre. I contratti collettivi per
il ramo della pittura prevedono infatti una retribuzione lorda minimo di almeno
fr. 3951.– mensili per qualsiasi lavoratore senza particolare esperienza, una
retribuzione di fr. 4421.– mensili per lavoratori qualificati e una di
fr. 4233.– mensili per manovali (www.servizio-ccl.ch). Come ha rilevato il
primo giudice, AP 1 è giovane (è nato il 1° maggio 1978) e apparentemente in
buona salute. Il certificato medico del 28 gennaio 2011 prodotto in appello (doc.
H) in cui un chirurgo attesta – in poche righe – che “a causa dei residui di
artrosi per fratture polso sinistro e uno stato depressivo” egli è inabile al
lavoro al 100% a tempo indeterminato poco sussidia, ove appena si consideri che
l'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa
permanente presuppone – per principio – un referto specialistico (da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2006.129 del 4 aprile 2011, consid. 5b con rinvii). Gli
elementi agli atti non consentono pertanto di scostarsi dalle conclusioni del
Pretore. Dovesse la situazione modificarsi o non rivelarsi
tale la capacità lucrativa stimata dal Pretore, l'appellante potrà sempre
chiedere la modifica del contributo litigioso (art. 286 cpv. 1 CC).
6. Per
quel che concerne il reddito effettivo e il fabbisogno minimo dell'attrice,
l'appellante fa valere che il Pretore avrebbe dovuto chiedere “senz'altro, dopo
5 anni di istruttoria, un complemento degli atti, con aggiornamento dei dati al
momento della sentenza” (appello, pag. 5 in alto). Se non che, nel caso in esame egli non si è opposto alla chiusura dell'istruzione e nel memoriale
conclusivo del 12 ottobre 2009 non ha speso una parola sulla situazione economica
di RA 1. Non può quindi rimproverare
al Pretore, adesso, di non avere aggiornato i dati. Del resto non incombeva al
primo giudice indagare d'ufficio in virtù del principio inquisitorio che
disciplina le azioni di mantenimento dei figli (art. 427 cpv. 4 CPC ticinese e
296 cpv. 1 CPC). Il principio inquisitorio non dispensa le
parti dai loro doveri di collaborazione né le esonera dall'informare il giudice
dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti (sentenza del
Tribunale federale 5A_776/2012 del 13 marzo 2013, consid. 6.3.2 con rimandi). Nel
caso in rassegna l'appellante non ha addotto circostanze che inducano a
presumere un mutamento riguardo ai redditi o al fabbisogno minimo di RA 1, né
davanti al Pretore né – per avventura – davanti a questa Camera. Se poi si
pensa che, come ha rammentato il primo giudice, un genitore
cui è affidato un figlio di età inferiore a 16 anni non è tenuto – per principio
– a occuparsi professionalmente più del 50% (DTF 137 III 109 a metà), non si vede quali elementi avrebbe potuto recare un'ulteriore istruttoria, il fatto che RA
1, sarta indipendente, non sia in grado di sovvenire da sé nemmeno al proprio
fabbisogno minimo di fr. 3680.20 mensili apparendo del tutto verosimile.
7. Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in fr. 2508.40.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione
stimata fr. 900.–, premio della cassa malati già dedotto il sussidio cantonale
fr. 48.40, abbonamento “arcobaleno” due zone fr. 60.–, imposte
fr. 300.–), l'appellante sostiene che, gli fosse
imputato un reddito, tale fabbisogno andrebbe aumentato a fr. 3661.95 mensili (minimo esistenziale fr. 1200.–, pigione
fr. 1350.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati
fr. 391.95, spese di trasferta fr. 120.–, pasti fuori casa fr. 200.–,
imposte fr. 200.–), ciò che non gli lascerebbe alcun margine per versare
alimenti al figlio (appello, pag. 5).
L'argomentazione
non può essere condivisa. Intanto il costo dell'alloggio esposto dall'appellante
(fr. 1350.– mensili più fr. 200.– di spese accessorie) per un appartamento di
4½ locali (doc. E) è sproporzionato rispetto alle necessità di una persona sola.
Certo, il convenuto pretende che occorra una camera per il figlio, ma per tacere
del fatto che l'esborso per un vano supplementare andrebbe inserito nel fabbisogno
del figlio, le sue relazioni personali con AO 1 sono state sospese (decisione
30 settembre 2010 della Commissione tutoria regionale 8: doc. G di appello),
tant'è che egli medesimo ammette di non avere più relazioni con lui dal 2005
(appello, pag. 3). Nelle circostanze descritte una spesa di fr. 1100.– mensili
(comprensivi delle spese accessorie) per un appartamento di due locali appare
sufficiente. Quanto al premio della cassa malati, non si vede perché un
genitore dovrebbe essere privilegiato rispetto all'altro e vedersi riconoscere
in concreto più dei fr. 264.– mensili inseriti nel fabbisogno minimo di RA 1. Quanto alle spese di trasporto,
l'interessato non spiega perché andrebbero raddoppiate rispetto a quanto ha stabilito
il Pretore. Vista la difficile situazione finanziaria di lui, inoltre, andrebbe
stralciato dal fabbisogno il carico fiscale (DTF 126 III 356
consid. 1a/aa confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Nella
migliore delle ipotesi il fabbisogno minimo dell'appellante ammonterebbe così a
fr. 2824.– mensili (minimo esistenziale fr. 1200.–,
pigione fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 264.–, spese di
trasferta fr. 60.–, pasti fuori casa fr. 200.–) e con un reddito di
fr. 3600.– mensili netti sarebbe in grado di corrispondere al figlio il
contributo alimentare di fr. 700.– mensili fissato dal primo giudice. Ne discende che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua
sorte segnata.
8. Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in
cui versa l'appellante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni
prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso
infruttuosi per l'ente pubblico. Non è il caso invece di attribuire ripetibili
a AO 1, il quale non è stato chiamato a formulare osservazioni all'appello. Quanto
al gratuito patrocinio, esso non può essere conferito già per il fatto che
l'appello appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117
lett. b CPC), tanto da non essere stato oggetto di notificazione.
9. Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di
fr. 30 000.–
sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono spese processuali.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster