11.2011.3
Privazione della custodia parentale
22 febbraio 2011Italiano21 min
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Numero d'incarto:
11.2011.3
Data decisione, Autorità:
22.02.2011, ICCA
Titolo:
Privazione della custodia parentale
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 310 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2011.3
Lugano,
22 febbraio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
513.2004 R.13/15.2010 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
alla
CO 1,
per
quanto riguarda il collocamento in istituto di
E__________
Yago S__________ (2002),
figlio
suo e di
PI 1,
(),
provvisto
di curatore educativo nella persona di
__________,
Lugano;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 22 dicembre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 1°
dicembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 28 gennaio 2002 PI 1 (1961), cittadina brasiliana, ha dato
alla luce a __________ un figlio, E__________, che è stato riconosciuto da RI 1
(1963). Con decisione del 16 maggio 2003 l'autorità tutoria di __________ ha istituito in favore del figlio una curatela
educativa (art. 308 cpv. 1 CC) e il 30 marzo 2004 ha attribuito l'autorità parentale in comune ai genitori. Nell'aprile del 2004 PI 1 si è
trasferita con il figlio a __________, dopo un breve soggiorno ad __________. Altrettanto
ha fatto RI 1. Con decisione del 23 settembre 2004 la __________ ha affidato la curatela educativa in favore del figlio a
__________, conferendo a quest'ultima speciali poteri a norma dell'art. 308
cpv. 2 CC.
B. In seguito a gravi conflitti tra genitori la __________ ha chiesto il
17 giugno 2005 all'Autorità di vigilanza sulle tutele di riattribuire l'autorità
parentale alla sola madreRI 1 ha dichiarato il 6 luglio 2005 di opporsi e ha
postulato l'attribuzione della custodia parentale a sé medesimo, il 16 luglio
2005 davanti alla __________ (divenuta competente per territorio in seguito al
trasferimento di PI 1 a __________) e il 28 agosto 2005 davanti all'Autorità di
vigilanza sulle tutele. Con ordinanza del 1° settembre 2005 quest'ultima ha commissionato
allo psicologo e psicoterapeuta __________ una perizia sulle capacità parentali
dei genitori. In pendenza di procedura davanti all'Autorità di vigilanza la Commissione
tutoria regionale ha sospeso il 20 settembre 2005 la procedura riguardante l'attribuzione
della custodia parentale sollecitata dal padre.
C. Il bene del figlio risultando in pericolo, con decisione del 18 novembre
2005 la Commissione tutoria regionale 3 ha privato provvisoriamente la madre della custodia parentale, collocando il figlio alla “__________” di __________.
PI 1 ha chiesto la revoca di tale decisione, che la Commissione tutoria
regionale ha confermato – previo contraddittorio – mediante decisione del 1° dicembre
2005. Il perito incaricato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele ha poi consegnato
il suo referto, del 7 gennaio 2006, giungendo alla conclusione che le capacità
parentali della madre sono inadeguate. Con decisione del 7 aprile 2006 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha privato così PI 1 dell'autorità e della custodia
parentale, trasferite esclusivamente al padre. Tale decisione è passata in
giudicato. Per assolvere il compito RI 1 si è valso prima dell'aiuto di una famiglia
diurna e poi di quello della sua convivente.
D. Dalla
fine di novembre 2006 E__________ è stato assistito dallo psicoterapeuta __________
di __________ fino all'ottobre del 2008, quando il padre ha interrotto il
trattamento. Nel frattempo, il 7 ottobre 2007, RI 1 è stato ricoverato d'urgenza
__________ di __________ per una pancreatite etiltossica. Con decisione del 22
febbraio 2008 la CO 1, divenuta competente per territorio, gli ha imposto di
mettersi subito in relazione con il centro “__________” di __________ e di farsi
curare, sottoponendosi a controlli sanguigni con frequenza quindicinale per la
determinazione del consumo alcolico. Essa ha ordinato inoltre un complemento d'indagine
sulle capacità parentali dei genitori, affidato al medesimo perito designato nel
2005 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, e ha incaricato l'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni di procedere a una valutazione socio-ambientale della
situazione in cui si trovava E__________. RI 1 ha frequentato il centro “__________” dall'aprile fino al dicembre del 2008.
E. Nel suo referto del 21 ottobre 2008 lo specialista ha confermato l'inidoneità
della madre alla custodia autonoma del figlio, mentre ha ritenuto RI 1 idoneo, riservandosi
tuttavia di approfondire il problema legato al presunto abuso di alcol. L'Ufficio
delle famiglie e dei minorenni ha concluso l'8 giugno 2009, da parte sua, per
la necessità di internare E__________ in un centro educativo durante la
settimana e per il ripristino della psicoterapia. Nel fine settimana del 5 e 6
settembre 2009 la curatrice educativa è dovuta intervenire per trovare una
sistemazione a __________, il padre trovandosi in uno stato psicofisico che lo
rendeva manifestamente incapace di accudire al figlio.
F. Sentito il 10 settembre 2009 dalla Commissione tutoria regionale, RI
1 ha ammesso di avere problemi di etilismo, ma ha soggiunto di essere seguito da
uno psichiatra e psicoterapeuta, come pure di assumere medicamenti
antidepressivi. PI 1 ha instato nel corso dell'udienza perché si aggiornasse la
valutazione delle capacità genitoriali. Con decisione di quello stesso giorno,
resa immediatamente esecutiva, la Commissione tutoria
regionale ha privato RI 1 della custodia parentale e ha trasferito il figlio dal
15 settembre 2009 nel Centro __________ (__________) a __________. __________,
assistente sociale dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, è stata
designata coordinatrice del progetto di collocamento.
G. Il 5
ottobre 2009 RI 1 è stato ricoverato alla clinica __________ di __________ in
condizioni psicofisiche molto compromesse. Un membro della Commissione tutoria regionale ha ascoltato il 15 ottobre 2009 E__________
dopo il trasferimento al __________. Sentito nuovamente il 3 dicembre 2009
dalla Commissione tutoria regionale, RI 1 ha negato di avere problemi di salute e ha sollecitato il rientro del figlio da lui. PI 1 ha rivendicato a sua volta l'affidamento del figlio, reiterando la richiesta di eseguire una nuova perizia
sulle capacità genitoriali. Quest'ultima richiesta è stata respinta seduta
stante dalla Commissione tutoria regionale. Il 14 dicembre 2009 il centro __________
ha presentato alla Commissione tutoria regionale un rapporto di collocamento.
H. Il
13 gennaio 2010 RI 1 ha scritto alla Commissione tutoria regionale, allegando un contratto di lavoro per collaboratrice familiare stipulato
con PI 1 il 29 dicembre 2009. Quest'ultima ha scritto a sua volta il 13 gennaio
2010 alla Commissione tutoria regionale, contestando il rapporto del centro __________.
Con decisione del 26 gennaio 2010, dichiarata immediatamente esecutiva, la Commissione
tutoria regionale ha nuovamente respinto il postulato aggiornamento della
valutazione relativa alle capacità dei genitori, ha confermato la privazione
della custodia parentale nei confronti del padre e ha collocato il figlio dall'8
gennaio 2010 nell'Istituto __________ a __________. __________ è stata
confermata quale coordinatore del progetto di collocamento. I diritti di visita
dei genitori sono stati regolati con cadenza quindicinale.
Fatti
I. Contro la decisione appena citata PI 1 ha presentato un ricorso del 3 febbraio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, insistendo
per l'affidamento del figlio e per il collocamento del medesimo in esternato all'Istituto
__________ di __________. RI 1 ha impugnato anch'egli la decisione della
Commissione tutoria regionale con un ricorso del 5 febbraio 2010, postulando il
rientro del figlio da lui e dichiarandosi disposto a sottoporsi a costanti
controlli medici. In pendenza di ricorso, l'11 marzo
2010, la Commissione tutoria ha approvato il progetto educativo riguardante l'affidamento
del figlio all'Istituto __________. La curatrice educativa ha poi inviato il 9
maggio 2010 all'Autorità di vigilanza
sulle tutele una valutazione
psicologica di PI 1, allestita il
3
marzo 2010 dallo psicologo e psicoterapeuta __________,
e un rapporto medico del 23 aprile 2010 della dott. __________, psichiatra e
psicoterapeuta. Nel luglio del 2010 PI 1 è stata rimpatriata in Brasile dalla
polizia degli stranieri.
L. Sempre in pendenza di ricorso, il 15 novembre 2010, RI 1 è stato ulteriormente
sentito dalla Commissione tutoria regionale per avere alzato le mani sulla compagna,
in presenza di E__________, con un tasso alcolemico nel sangue attorno all'1.7
per mille. RI 1 ha ammesso i fatti, come pure nuovi diverbi insorti con PI 1 mentre
il figlio era in relazione con lei tramite internet. Statuendo con decisione unica
del 1° dicembre 2010 sui ricorsi introdotti da PI 1 e RI 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele li ha respinti entrambi, riscuotendo la sola quota di oneri
processuali a carico di RI 1 (fr. 200.– complessivi). La decisione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva.
M. RI 1
è insorto a questa Camera con un appello del 22 dicembre 2010 nel quale
chiede di annullare la decisione appena citata, come pure quella presa il 26
gennaio 2010 della Commissione tutoria regionale, e di reintegrarlo nella
custodia del figlio. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è
stata notificata a RI 1 il 2 dicembre 2010. All'appello continua ad applicarsi pertanto “il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1
nCPC), ovvero la procedura ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le
particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Introdotto nel termine di
venti giorni, il 22 dicembre 2010, il memoriale dell'appellante è così tempestivo
(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele [RL 4.1.2.2] in vigore fino al 31 dicembre 2010, cui rinviava anche
l'art. 39 LAC). Proponibili sono altresì i documenti
acclusi all'appello (art. 424a cpv. 2 CPC ticinese), in specie i rapporti delle analisi del sangue cui si è sottoposto l'appellante
fra il 25 aprile 2007 e il 13 dicembre 2010, come pure una prescrizione medica
del farmaco “Antabus”, del 9 agosto 2010, per quanto –
come si vedrà oltre – tali documenti non appaiano recare elementi decisivi ai
fini del giudizio.
2.
Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza sulle tutele è un
rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto
a un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in
diritto (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza
sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie regionali: annullando o
riformando le prime, si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne
deriva che la richiesta dell'appellante intesa a far annullare, oltre alla decisione
impugnata, quella della Commissione tutoria regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003
pag. 52 consid. 2 con richiamo).
3.
Nella
decisione appellata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato, menzionando
i rapporti agli atti, che E__________ soffre per la conflittualità dei genitori,
ciò che lo obbliga a schierarsi una volta con l'uno e una volta con l'altra,
relegando in sott'ordine le sue proprie richieste. In cerca di attenzioni, egli
disturba o si agita, onde la necessità di un sostegno specializzato per l'apprendimento.
Il trasferimento della custodia parentale da un genitore all'altro non è
servito, come non è servito il rimpatrio coatto della madre, RI 1 litigando ora
con la convivente, se non con la stessa PI 1 in collegamento internet. La presenza della curatrice educativa non è sufficiente, come non è sufficiente l'appoggio
di una famiglia diurna. Al figlio occorre garantire – ha sottolineato
l'Autorità di vigilanza sulle tutele – un ambiente protetto, al riparo dalla
conflittualità dei genitori.
Per quel
che riguarda RI 1 in particolare, l'Autorità di vigilanza sulle tutele gli ha rimproverato
di avere interrotto il sostegno psicoterapeutico seguito dal figlio, reputato
inutile, e di non dimostrare alcuna costanza nell'aderire ai provvedimenti per curare
il suo etilismo, minimizzandolo o addirittura negandolo. I controlli del sangue
cui egli si è sottoposto non sono bastati, il cronico abuso di alcol
riconducendosi verosimilmente a un disturbo bipolare. Per di più, definendo
nocivo il collocamento del figlio in un ambiente protetto, egli mostra di non
capire le esigenze del ragazzo. Quanto a PI 1, ora in Brasile, l'Autorità di
vigilanza sulle tutele ne ha sottolineato la totale inidoneità educativa, anche
per la grave patologia di cui è affetta. Protesa a criticare la situazione di RI
1, convinta che la sua visione delle cose sia l'unica valida, incapace di comprendere
le necessità del figlio, socialmente isolata, essa non avrebbe potuto
assicurare la debita custodia del ragazzo. Nelle circostanze descritte
l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dunque confermato la decisione
impugnata, respingendo i due ricorsi.
4.
L'appellante
fa valere in primo luogo che tutti gli esami subìti fra il 2007 e il 2008, come
pure tra gennaio e marzo del 2010, dimostrano come egli non soffra più di alcuna
dipendenza alcolica. L'assunzione di “Antabus” provoca, anzi, repulsione alle
bevande alcoliche. Accertando ch'egli denota ancora problemi di etilismo,
l'Autorità di vigilanza sulle tutele si è fondata perciò – egli afferma – su
elementi superati, mentre il litigio intercorso con la convivente ai primi di
novembre del 2010 è un episodio singolo, su cui egli non è stato neppure
sentito. L'appellante sostiene altresì che la conflittualità rimproveratagli
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele non sussiste, PI 1 essendo stata
definitivamente rimpatriata. Quanto al fatto ch'essa sia riuscita una volta a
esternare le proprie intemperanze per internet, il caso è puramente sporadico.
L'appellante ricorda poi che nel suo complemento del 21 ottobre 2008 il perito __________
lo aveva ritenuto idoneo a esercitare la funzione di genitore affidatario, ciò
che contrasta apertamente con la decisione di togliergli la custodia del
figlio. Infine l'appellante si duole che né lui né il figlio siano stati ascoltati
sul collocamento in una struttura esterna, in violazione del loro diritto di
essere sentiti. Egli si riserva perciò di “approfondire le motivazioni del suo
ricorso (...) dopo aver potuto prendere visione per la prima volta del
contenuto dell'intero incartamento che verrà prodotto” alla Camera.
5.
Dalla
pretesa violazione del diritto d'essere sentito va subito sgombrato il campo. Sul
collocamento del figlio nel Centro di __________ (__________)
a __________ l'interessato ha potuto esprimersi previamente
davanti alla Commissione tutoria regionale il 10 settembre 2009 e sul
collocamento all'Istituto __________ il 3 dicembre 2009. In seguito egli ha potuto ancora determinarsi per scritto il 13 gennaio 2010, senza dimenticare
che altrettanto ha potuto fare nel ricorso all'Autorità di vigilanza sulle
tutele e nell'attuale appello. Censurare una violazione del diritto d'essere
sentito in circostanze del genere non è serio. Quanto al figlio, E__________ è
stato ascoltato dalla Commissione tutoria regionale il 15 ottobre 2009, dopo il
suo collocamento al centro __________. Né merita maggiore considerazione la
richiesta di “approfondire le motivazioni” dell'appello “dopo aver potuto
prendere visione per la prima volta del contenuto dell'intero incartamento che
verrà prodotto” alla Camera. L'appellante non pretende di non aver potuto
consultare “l'intero incartamento” davanti all'Autorità di vigilanza sulle
tutele, durante il termine d'impugnazione. Lamentare una disattenzione del
diritto d'essere sentito è quindi, a dir poco, fuori luogo.
6.
L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere
altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla
custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo
convenientemente. Sui criteri che presiedono all'applicazione della norma
questa Camera si è già recentemente diffusa con richiami di dottrina e
giurisprudenza (RtiD II-2009 pag. 646 consid. 5 e 6).
Non soccorre dunque ripetersi. La questione è di sapere sostanzialmente, nella
fattispecie, se l'appellante sia idoneo all'esercizio della custodia parentale
(l'autorità parentale non è in discussione). Ora, che un figlio non possa
essere lasciato senza adeguate cautele all'affidamento di un genitore malato di
etilismo (seppure per sindrome di disturbo bipolare), per lo meno ove non si possa
fare assegnamento sull'altro genitore nei momenti difficili, è indubbio. Quanto
l'interessato contesta è l'abuso di alcol, sostenendo – come detto – che tutti
gli esami cui egli si è sottoposto fra il 2007 e il 2008, come pure tra gennaio
e marzo del 2010, dimostrano l'inesistenza del vizio. In realtà le cose stanno
diversamente.
a) Svincolato
dal segreto professionale, il dott. __________ di __________ ha dichiarato dalla
Commissione tutoria regionale di conoscere l'appellante dal 1° marzo 2007,
confermando che “da tempo egli soffre di episodi depressivi con abuso etilico
secondario”. Prima del 2007 gli risultavano – egli ha precisato – due episodi.
Tre episodi depressivi con abuso etilico però si sono ancora verificati nel
marzo, nel luglio e nell'ottobre del 2007, quando RI 1 ha subìto un ricovero per pacreatite etiltossica. Nonostante sia consapevole dei rischi di
ricaduta, egli ha soggiunto, “dopo una prima consultazione [il paziente] tende
a non più seguire controlli regolari”. Il medico attesta di avere visto RI 1 l'ultima volta nell'agosto del 2008 (lettera del 28 maggio 2009 alla CO 1, nella rubrica “rapporti
morali/altri rapporti”).
b) Svincolata
anch'essa dal segreto professionale, la dott. __________ di __________,
psichiatra e psicoterapeuta, ha dichiarato alla Commissione tutoria regionale
di avere in cura RI 1 fin dal 7 giugno 2006, ma che i suoi incontri “sono stati
sporadici e piuttosto rari, fondamentalmente sempre nell'ambito di un'urgenza
imminente, durante i quali (...) è emersa quale problematica prevalentemente
l'abuso etilico”. In tutte le occasioni è emerso chiaro il sospetto – essa ha
rilevato – “che l'abuso etilico fosse secondario a un disturbo psichiatrico serio.
Infatti si assisteva sempre a una netta tendenza alla dissimulazione, rispettivamente
una sottovalutazione della situazione e una estremamente scarsa critica per
quanto concerne i disturbi”. La specialista ha confermato di avere ricoverato RI
1.
il 5 ottobre 2009 alla clinica __________ di __________ “in uno stato psichico
estremamente compromesso” (lettera del 16 ottobre 2009, nella rubrica “rapporti
morali/altri rapporti”). Invitata il 1° aprile 2010 dalla Commissione tutoria
regionale ad aggiornare la situazione, la specialista non risulta avere reagito
(lettera nella rubrica “giugno 2009à/corrispondenza 2”).
c) Ciò
posto, non si può asserire senza disinvoltura che tra il 2007 e il 2008 manchino
prove di palese alcolismo. Sugli
episodi
depressivi con abuso etilico del marzo, luglio e del
7.
ottobre 2007 (con ricovero __________ di __________) evocati dal dott. __________
non giova tornare. In occasione di una seduta tenutasi
il 14 settembre 2007 fra due membri della Commissione tutoria regionale, __________
dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e __________ della “__________”, la
curatrice educativa __________ ha riferito altresì di un recente episodio,
protrattosi quattro giorni consecutivi, in esito ai quali ha trovato RI 1 “in
uno stato pietoso e ubriaco” con il figlio rannicchiato contro un muro di casa,
tremante e impaurito (verbale del 14 settembre 2007 nella rubrica
“verbali/interrogatori”). A un'udienza del 14 gennaio
2008.
RI 1 ha riconosciuto “l'errore in cui è incorso durante le recenti feste”
e ha ammesso “di esagerare con l'alcool durante i momenti di depressione”,
episodio ripreso e discusso il successivo 24 gennaio 2008 in seno alla Commissione tutoria regionale.
d) Si
aggiunga che manifestazioni di alcolismo si sono succedute ancora nel 2008, con
un ulteriore episodio depressivo e abuso
etilico nell'agosto di quell'anno (lettera 28 maggio 2009 del dott. __________,
citata dianzi, e rapporto del centro “__________” di __________, del 10 novembre
2008), e nel 2009. Il 18 gennaio 2009, in occasione del passaggio di E__________ dalla madre al padre, la polizia cantonale ha rilevato nel sangue
dell'appellante un tasso alcolemico del 1.31 per mille (rapporto di polizia del
20.
gennaio 2009, nella rubrica “rapporti morali/altri rapporti”); il 3 maggio
2009, nelle medesime circostanze, RI 1 è apparso in stato alterato, allontanandosi
però senza il figlio prima dell'arrivo della polizia (messaggio di posta
elettronica 4 maggio 2009 della curatrice educativa alla Commissione tutoria
regionale); nel fine settimana del 5 e 6 settembre 2009 la curatrice ha dovuto
trovare a E__________ una sistemazione di fortuna, il padre non potendo
accudire al figlio perché ottenebrato dall'alcol; il
29.
settembre 2009 la polizia cantonale è intervenuta su richiesta
della Commissione tutoria regionale a casa di RI 1, trovandolo ebbro,
attorniato da una cinquantina di bottiglie vuote di vino e in condizioni
igieniche rivoltanti (rapporto di polizia del 29 settembre 2009, nella rubrica
“rapporti morali/altri rapporti”); il 5 ottobre 2009 RI 1 è stato ricoverato alla
clinica __________di__________ a causa del suo stato psicofisico “estremamente
compromesso” (lettera 16 ottobre 2009 della dott. __________, sopra citata).
e) L'appellante obietta che, comunque sia, gli esami cui egli si è
sottoposto fra gennaio e dicembre del 2010 non attestano più alcuna dipendenza
alcolica. In realtà il doc. C allegato all'appello comprova tre prelievi di
sangue: l'uno del 25 gennaio, l'altro del 30 marzo e l'ultimo del 13 dicembre
2010.
La cosiddetta “unità di riferimento” è risultata inferiore al 2.6%, che
nella legenda è definita come “valore limite e da ricontrollare”. Ancora nel
novembre del 2010, poi, RI 1 aveva un tasso alcolemico
dell'1.7 per mille quando la polizia cantonale è intervenuta per il citato
fatto di violenza domestica (verbale 15 novembre 2010 della Commissione
tutoria regionale, nella rubrica “verbali/interrogatori”).
Certo, all'appello
egli acclude anche una ricetta medica del 9 agosto 2010 per
l'acquisto di “Antabus” (doc. D), ma tale prescrizione
non dimostra né l'acquisto del farmaco né tanto meno la sua assunzione, tanto
meno regolare. Del resto l'interessato non pretende nemmeno – per avventura –
di seguire terapie sotto osservanza medica. A ragione la Commissione tutoria
regionale ha ritenuto pertanto che RI 1 non offrisse ormai garanzie sufficienti
per esercitare la custodia parentale compatibilmente con il bene del figlio.
7.
Dato quanto precede, poco importa che il rimpatrio di PI 1 abbia
fatto venir meno la prima causa di conflittualità o che il litigio con la
convivente del novembre 2010 sia un fatto isolato. Finché l'etilismo
dell'appellante non risulterà apprezzabilmente regredito per mezzo di terapie
specialistiche regolari, l'idoneità alla custodia non può reputarsi data. Non
si disconosce che nel complemento peritale del 21
ottobre 2008 lo psicologo __________ aveva definito RI 1 una “figura idonea ad
esercitare la sua funzione di genitore affidatario”, ciò che l'appellante
proclama una “granitica verità”. Tale apprezzamento era stato formulato però
con riserva di approfondire il problema legato all'abuso
di alcol (sopra, lett. E), che lo specialista non aveva avuto modo di delucidare. Fossero emerse prove oggettive al proposito – precisava il perito –
sarebbe occorsa senza indugio una terapia specifica, unico mezzo “per mettere
un punto fermo e definitivo su questo annoso problema” (complemento di perizia
del 21 ottobre 2008, pag. 11). E l'adempimento di tale requisito è tuttora lungi
dall'apparire verosimile, l'interessato non risultando seguire terapia alcuna,
salvo pretendere l'assunzione di “Antabus”. Anzi, ancora nell'appello egli si
ostina a negare sostanzialmente il problema.
8.
Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato
all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo
formato oggetto di intimazione.
9.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio
è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF)
senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
313bis CPC ticinese
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
a:
–()
– ,;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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