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Decisione

11.2011.3

Privazione della custodia parentale

22 febbraio 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro la decisione appena citata PI 1 ha presentato un ricorso del 3 febbraio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, in­sistendo

per l'affidamento del figlio e per il collocamento del medesimo in esternato all'Istituto

__________ di __________. RI 1 ha impugnato anch'egli la decisione della

Commissione tutoria regionale con un ricorso del 5 febbraio 2010, postulando il

rientro del figlio da lui e dichiarandosi disposto a sottoporsi a costanti

controlli medici. In pendenza di ricorso, l'11 marzo

2010, la Com­missione tutoria ha approvato il progetto educativo riguardante l'affidamento

del figlio all'Istituto __________. La curatrice educativa ha poi inviato il 9

maggio 2010 all'Autorità di vigilanza

sulle tutele una valutazione

psicologica di PI 1, allestita il

3

mar­zo 2010 dallo psicologo e psicoterapeuta __________,

e un rapporto medico del 23 aprile 2010 della dott. __________, psichiatra e

psicoterapeuta. Nel luglio del 2010 PI 1 è stata rimpatriata in Brasile dalla

polizia degli stranieri.

L. Sempre in pendenza di ricorso, il 15 novembre 2010, RI 1 è stato ulteriormente

sentito dalla Commissione tutoria regionale per avere alzato le mani sulla compagna,

in presenza di E__________, con un tasso alcolemico nel sangue attorno all'1.7

per mille. RI 1 ha ammesso i fatti, come pure nuovi diverbi insorti con PI 1 mentre

il figlio era in relazione con lei tramite internet. Statuendo con decisione unica

del 1° dicembre 2010 sui ricorsi introdotti da PI 1 e RI 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele li ha respinti entrambi, riscuotendo la sola quota di oneri

processuali a carico di RI 1 (fr. 200.– complessivi). La decisione è stata

dichiarata immediatamente esecutiva.

M. RI 1

è insorto a questa Camera con un appello del 22 dicembre 2010 nel quale

chiede di annullare la decisione appena citata, come pure quella presa il 26

gennaio 2010 della Commissione tutoria regionale, e di reintegrarlo nella

custodia del figlio. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è

stata notificata a RI 1 il 2 di­cembre 2010. All'appello continua ad applicarsi pertanto “il diritto in vigore al momento

della comu­nicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1

nCPC), ovvero la procedura ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le

particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Introdotto nel termine di

venti giorni, il 22 dicembre 2010, il memoriale dell'appellante è così tempestivo

(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele [RL 4.1.2.2] in vigore fino al 31 dicembre 2010, cui rinviava anche

l'art. 39 LAC). Proponibili sono altresì i documenti

acclusi all'appello (art. 424a cpv. 2 CPC ticinese), in specie i rapporti delle analisi del sangue cui si è sottoposto l'appellante

fra il 25 aprile 2007 e il 13 dicembre 2010, come pure una prescrizione medica

del farmaco “Antabus”, del 9 agosto 2010, per quanto –

come si vedrà oltre – tali documenti non appaiano recare elementi decisivi ai

fini del giudizio.

2.

Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza sulle tutele è un

rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto

a un grado di giurisdizione munito di pieno potere cogni­tivo in fatto e in

diritto (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza

sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie regionali: annullando o

riformando le prime, si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne

deriva che la richiesta dell'appellante intesa a far annullare, oltre alla decisione

impugnata, quella della Commissione tutoria regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003

pag. 52 consid. 2 con richiamo).

3.

Nella

decisione appellata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato, menzionando

i rapporti agli atti, che E__________ soffre per la conflittualità dei genitori,

ciò che lo obbliga a schierarsi una volta con l'uno e una volta con l'altra,

relegando in sott'ordine le sue proprie richieste. In cerca di attenzioni, egli

disturba o si agita, onde la necessità di un sostegno specializzato per l'apprendimento.

Il trasferimento della custodia parentale da un genitore all'altro non è

servito, come non è servito il rimpatrio coatto della madre, RI 1 litigando ora

con la convivente, se non con la stessa PI 1 in collegamento internet. La presenza della curatrice educativa non è sufficiente, come non è sufficiente l'appoggio

di una famiglia diurna. Al figlio occorre garantire – ha sottolineato

l'Autorità di vigilanza sulle tutele – un ambiente protetto, al riparo dalla

conflittualità dei genitori.

Per quel

che riguarda RI 1 in particolare, l'Autorità di vigilanza sulle tutele gli ha rimproverato

di avere interrotto il sostegno psicoterapeutico seguito dal figlio, reputato

inutile, e di non dimostrare alcuna costanza nell'aderire ai provvedimenti per curare

il suo etilismo, minimizzandolo o addirittura negandolo. I controlli del sangue

cui egli si è sottoposto non sono bastati, il cronico abuso di alcol

riconducendosi verosimilmente a un disturbo bipolare. Per di più, definendo

nocivo il collocamento del figlio in un ambiente protetto, egli mostra di non

capire le esigenze del ragazzo. Quanto a PI 1, ora in Brasile, l'Autorità di

vigilanza sulle tutele ne ha sottolineato la totale inidoneità educativa, anche

per la grave patologia di cui è affetta. Protesa a criticare la situazione di RI

1, convinta che la sua visione delle cose sia l'unica valida, incapace di comprendere

le necessità del figlio, socialmente isolata, essa non avrebbe potuto

assicurare la debita custodia del ragazzo. Nelle circostanze descritte

l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dunque confermato la decisione

impugnata, respingendo i due ricorsi.

4.

L'appellante

fa valere in primo luogo che tutti gli esami subìti fra il 2007 e il 2008, come

pure tra gennaio e marzo del 2010, dimostrano come egli non soffra più di alcuna

dipendenza alcolica. L'assunzione di “Antabus” provoca, anzi, repulsione alle

bevande alcoliche. Accertando ch'egli denota ancora problemi di etilismo,

l'Autorità di vigilanza sulle tutele si è fondata perciò – egli afferma – su

elementi superati, mentre il litigio intercorso con la convivente ai primi di

novembre del 2010 è un episodio singolo, su cui egli non è stato neppure

sentito. L'appellante sostiene altresì che la conflittualità rimproveratagli

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele non sussiste, PI 1 essendo stata

definitivamente rimpatriata. Quanto al fatto ch'essa sia riuscita una volta a

esternare le proprie intemperanze per internet, il caso è puramente sporadico.

L'appellante ricorda poi che nel suo complemento del 21 ottobre 2008 il perito __________

lo aveva ritenuto idoneo a esercitare la funzione di genitore affidatario, ciò

che contrasta apertamente con la decisione di togliergli la custodia del

figlio. Infine l'appellante si duole che né lui né il figlio siano stati ascoltati

sul collocamento in una struttura esterna, in violazione del loro diritto di

essere sentiti. Egli si riserva perciò di “approfondire le motivazioni del suo

ricorso (...) dopo aver potuto prendere visione per la prima volta del

contenuto dell'intero incartamento che verrà prodotto” alla Camera.

5.

Dalla

pretesa violazione del diritto d'essere sentito va subito sgombrato il campo. Sul

collocamento del figlio nel Centro di __________ (__________)

a __________ l'interessato ha potuto esprimersi previamente

davanti alla Commissione tutoria regionale il 10 settembre 2009 e sul

collocamento all'Istituto __________ il 3 dicembre 2009. In seguito egli ha potuto ancora determinarsi per scritto il 13 gennaio 2010, senza dimenticare

che altrettanto ha potuto fare nel ricorso all'Autorità di vigilanza sulle

tutele e nell'attuale appello. Censurare una violazione del diritto d'essere

sentito in circostanze del genere non è serio. Quanto al figlio, E__________ è

stato ascoltato dalla Commissione tutoria regionale il 15 ottobre 2009, dopo il

suo collocamento al centro __________. Né merita maggiore considerazione la

richiesta di “approfondire le motivazioni” dell'appello “dopo aver potuto

prendere visione per la prima volta del contenuto dell'intero incartamento che

verrà prodotto” alla Camera. L'appellante non pretende di non aver potuto

consultare “l'intero incartamento” davanti all'Autorità di vigilanza sulle

tutele, durante il termine d'impugnazione. Lamentare una disattenzione del

diritto d'essere sentito è quindi, a dir poco, fuori luogo.

6.

L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere

altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla

custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo

convenientemente. Sui criteri che presiedono all'applicazione della norma

questa Camera si è già recentemente diffusa con richiami di dottrina e

giurisprudenza (RtiD II-2009 pag. 646 consid. 5 e 6).

Non soccorre dunque ripetersi. La questione è di sapere sostanzialmente, nella

fattispecie, se l'appellante sia idoneo all'esercizio della custodia parentale

(l'autorità parentale non è in discussione). Ora, che un figlio non possa

essere lasciato senza adeguate cautele all'affidamento di un genitore malato di

etilismo (seppure per sindrome di disturbo bipolare), per lo meno ove non si possa

fare assegnamento sull'altro genitore nei momenti difficili, è indubbio. Quanto

l'interessato contesta è l'abuso di alcol, sostenendo – come detto – che tutti

gli esami cui egli si è sottoposto fra il 2007 e il 2008, come pure tra gennaio

e marzo del 2010, dimostrano l'inesistenza del vizio. In realtà le cose stanno

diversamente.

a) Svincolato

dal segreto professionale, il dott. __________ di __________ ha dichiarato dalla

Commissione tutoria regionale di conoscere l'appellante dal 1° marzo 2007,

confermando che “da tempo egli soffre di episodi depressivi con abuso etilico

secondario”. Prima del 2007 gli risultavano – egli ha precisato – due episodi.

Tre episodi depressivi con abuso etilico però si sono ancora verificati nel

marzo, nel luglio e nell'ottobre del 2007, quando RI 1 ha subìto un ricovero per pacreatite etiltossica. Nonostante sia consapevole dei rischi di

ricaduta, egli ha soggiunto, “dopo una prima consultazione [il paziente] tende

a non più seguire controlli regolari”. Il medico attesta di avere visto RI 1 l'ultima volta nell'agosto del 2008 (lettera del 28 maggio 2009 alla CO 1, nella rubrica “rapporti

morali/altri rapporti”).

b) Svincolata

anch'essa dal segreto professionale, la dott. __________ di __________,

psichiatra e psicoterapeuta, ha dichiarato alla Commissione tutoria regionale

di avere in cura RI 1 fin dal 7 giugno 2006, ma che i suoi incontri “sono stati

sporadici e piuttosto rari, fondamentalmente sempre nell'ambito di un'urgenza

imminente, durante i quali (...) è emersa quale problematica prevalentemente

l'abuso etilico”. In tutte le occasioni è emerso chiaro il sospetto – essa ha

rilevato – “che l'abuso etilico fosse secondario a un disturbo psichiatrico serio.

Infatti si assisteva sempre a una netta tendenza alla dissimulazio­ne, rispettivamente

una sottovalutazione della situazione e una estremamente scarsa critica per

quanto concerne i disturbi”. La specialista ha confermato di avere ricoverato RI

1.

il 5 ottobre 2009 alla clinica __________ di __________ “in uno stato psichico

estremamente compromesso” (lettera del 16 ottobre 2009, nella rubrica “rapporti

morali/altri rapporti”). Invitata il 1° aprile 2010 dalla Commissione tutoria

regionale ad aggiornare la situazione, la specialista non risulta avere reagito

(lettera nella rubrica “giugno 2009à/corri­spondenza 2”).

c) Ciò

posto, non si può asserire senza disinvoltura che tra il 2007 e il 2008 manchino

prove di palese alcolismo. Sugli

episodi

depressivi con abuso etilico del marzo, luglio e del

7.

ottobre 2007 (con ricovero __________ di __________) evocati dal dott. __________

non giova tornare. In occasione di una seduta tenutasi

il 14 settembre 2007 fra due membri della Commissione tutoria regionale, __________

dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e __________ della “__________”, la

curatrice educativa __________ ha riferito altresì di un recente episodio,

protrattosi quattro giorni consecutivi, in esito ai quali ha trovato RI 1 “in

uno stato pietoso e ubriaco” con il figlio rannicchiato contro un muro di casa,

tremante e impaurito (verbale del 14 settembre 2007 nella rubrica

“verbali/interrogatori”). A un'udienza del 14 gennaio

2008.

RI 1 ha riconosciuto “l'errore in cui è incorso durante le recenti feste”

e ha ammesso “di esagerare con l'alcool durante i momenti di depressione”,

episodio ripreso e discusso il successivo 24 gennaio 2008 in seno alla Commissione tutoria regionale.

d) Si

aggiunga che manifestazioni di alcolismo si sono succedute ancora nel 2008, con

un ulteriore episodio depressivo e abuso

etilico nell'agosto di quell'anno (lettera 28 maggio 2009 del dott. __________,

citata dianzi, e rapporto del centro “__________” di __________, del 10 novembre

2008), e nel 2009. Il 18 gennaio 2009, in occasione del passaggio di E__________ dalla madre al padre, la polizia cantonale ha rilevato nel sangue

dell'appellante un tasso alcolemico del 1.31 per mille (rapporto di polizia del

20.

gennaio 2009, nella rubrica “rapporti morali/altri rapporti”); il 3 maggio

2009, nelle medesime circostanze, RI 1 è apparso in stato alterato, allontanandosi

però senza il figlio prima dell'arrivo della polizia (messaggio di posta

elettronica 4 maggio 2009 della curatrice educativa alla Commissione tutoria

regionale); nel fine settimana del 5 e 6 settembre 2009 la curatrice ha dovuto

trovare a E__________ una sistemazione di fortuna, il padre non potendo

accudire al figlio perché ottenebrato dall'alcol; il

29.

settembre 2009 la polizia cantonale è intervenuta su richiesta

della Commissione tutoria regionale a casa di RI 1, trovandolo ebbro,

attorniato da una cinquantina di bottiglie vuote di vino e in condizioni

igieniche rivoltanti (rapporto di polizia del 29 settembre 2009, nella rubrica

“rapporti morali/altri rapporti”); il 5 ottobre 2009 RI 1 è stato ricoverato alla

clinica __________di__________ a causa del suo stato psicofisico “estremamente

compromesso” (lettera 16 ottobre 2009 della dott. __________, sopra citata).

e) L'appellante obietta che, comunque sia, gli esami cui egli si è

sottoposto fra gennaio e dicembre del 2010 non attestano più alcuna dipendenza

alcolica. In realtà il doc. C allegato all'appello comprova tre prelievi di

sangue: l'uno del 25 gennaio, l'altro del 30 marzo e l'ultimo del 13 dicembre

2010.

La cosiddetta “unità di riferimento” è risultata inferiore al 2.6%, che

nella legenda è definita come “valore limite e da ricontrollare”. Ancora nel

novembre del 2010, poi, RI 1 aveva un tasso alcolemico

dell'1.7 per mille quando la polizia cantonale è intervenuta per il citato

fatto di violenza domestica (verbale 15 novembre 2010 della Commissione

tutoria regionale, nella rubrica “verbali/interrogatori”).

Certo, all'appello

egli acclude anche una ricetta medica del 9 agosto 2010 per

l'acquisto di “Antabus” (doc. D), ma tale prescrizione

non dimostra né l'acquisto del farmaco né tanto meno la sua assunzione, tanto

meno regolare. Del resto l'interessato non pretende nemmeno – per avventura –

di seguire terapie sotto osservanza medica. A ragione la Commissione tutoria

regionale ha ritenuto pertanto che RI 1 non offrisse ormai garanzie sufficienti

per esercitare la custodia parentale compatibilmente con il bene del figlio.

7.

Dato quanto precede, poco importa che il rimpatrio di PI 1 abbia

fatto venir meno la prima causa di conflittualità o che il litigio con la

convivente del novembre 2010 sia un fatto isolato. Finché l'etilismo

dell'appellante non risulterà apprezzabilmente regredito per mezzo di terapie

specialistiche regolari, l'idoneità alla custodia non può reputarsi data. Non

si disconosce che nel complemento peritale del 21

ottobre 2008 lo psicologo __________ aveva definito RI 1 una “figura idonea ad

esercitare la sua funzione di genitore affidatario”, ciò che l'appellante

proclama una “granitica verità”. Tale apprezzamento era stato formulato però

con riserva di approfondire il problema legato all'abuso

di alcol (sopra, lett. E), che lo specialista non aveva avuto modo di delucidare. Fossero emerse prove oggettive al proposito – precisava il perito –

sarebbe occorsa senza indugio una terapia specifica, unico mezzo “per mettere

un punto fermo e definitivo su questo annoso problema” (complemento di perizia

del 21 ottobre 2008, pag. 11). E l'adempimento di tale requisito è tuttora lungi

dall'apparire verosimile, l'interessato non risultando seguire terapia alcuna,

salvo pretendere l'assunzione di “Antabus”. Anzi, ancora nell'appello egli si

ostina a negare sostanzialmente il problema.

8.

Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato

all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo

formato oggetto di intimazione.

9.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio

è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF)

senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

313bis CPC ticinese

e vista sulle spese la

tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

a:

–()

– ,;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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