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Decisione

11.2011.31

Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie

31 ottobre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A.

Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DI.2010.189 (protezione dell'unione coniugale) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 4 giugno 2010 da

AP 1, ,

(patrocinata dagli avvocati e PA 1, )

contro

AO 1,

(patrocinato dall'avv. PA

2, ),

giudicando

sull'appello del 28 febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 15 febbraio 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1946) e AP 1 (1949) si sono

sposati a __________ (__________) il 5 gennaio 1967. Dal matrimonio sono nate M__________

(1968) e G__________ (1972). Il marito, beneficiario di una rendita di

vecchiaia, è proprietario della particella n. 743 RFD di __________ sulla quale

sorgono due edifici: il primo comprende due appartamenti (compresa al primo

piano l'abitazione coniugale), il secondo un grotto-deposito. La moglie percepisce

dal 1° ottobre 2007 una rendita di pensione e svolge accessoriamente lavori di

pulizia. I coniugi si sono separati di fatto nell'ottobre del 2009, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi dalla figlia G__________, sempre a __________.

B. Il 4 giugno 2010 AP 1 si è rivolta al Pretore del

Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo

– già a titolo cautelare – di essere autorizzata a vivere separata, di

attribuire l'uso della particella n. 743 al marito, ordinando

all'ufficiale del registro fondiario di annotare sulla medesima una restrizione

della facoltà di disporre, e di obbligare il marito a versarle un contributo

alimentare di fr. 1980.– mensili. Alla discussione del 31 agosto 2010 il

convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti

han­no rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte.

Nelle proprie, del 22 novembre 2010, l'istante ha ridotto la richiesta di

contributo alimentare a fr. 1325.45 mensili, mantenendo invariate le altre

richieste. Nel suo memoriale di quello stesso giorno il convenuto ha postulato

una volta ancora la reiezione dell'istanza.

C. Con sentenza del 15 febbraio 2011 il Pretore ha

autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale

al marito, ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo

alimentare di fr. 74.50 mensili dal 1° giugno 2010 e ha ordinato all'ufficiale

del registro fondiario di iscrivere una restrizione della facoltà di disporre sulla

nota particella n. 743. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr.

100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate

le ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello del 28 febbraio 2011 per ottenere che in parziale

riforma della decisione impugnata il contributo alimentare in suo favore sia aumentato

a fr. 1215.– mensili dal 1° giugno 2011. Nelle sue osservazioni del 25

marzo 2011 il convenuto propone di respingere l'appello.

E. Su

richiesta della Camera il convenuto ha prodotto il 15 ottobre 2012 il contratto

di locazione con il quale ha appigionato il

21 marzo 1999 ai coniugi __________ e __________

l'appartamento sottostante l’abitazione coniugale. Invitata a esprimersi sul

documento, l'appellante è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore

al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure

a tutela dell'unione coniugale decise dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono

impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC),

entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su

questioni esclusivamente patrimoniali, inoltre, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato già per

la differenza del contributo alimentare conteso in appello (fr. 1215.– anziché

fr. 74.40 mensili sull'arco di vent'anni a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC). Tempestivo, il ricorso in esame è di conseguenza

ricevibile.

2.

Litigioso

rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie. A tal fine

il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 3300.– mensili (fr. 2300.–

dalla rendita d'invalidità e fr. 1000.– dall'appartamento locato al pianterreno

del suo immobile), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3079.65 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio

fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 469.–, premio della cassa di compensazione

AVS/AI/IPG fr. 39.15, imposta di circolazione fr. 67.35, assicurazione dell'automobile

fr. 204.15, onere fiscale fr. 100.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato

il reddito in fr. 1751.30 mensili (rendita di cassa pensione fr. 1075.–, guadagno

come donna delle pulizie presso la __________ di __________ fr. 676.30 mensili),

stimando il relativo fabbisogno minimo in fr. 1680.– (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–,

premio della cassa malati fr. 410.–, onere fiscale fr. 70.–). Accertata

un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 291.65 mensili, il Pretore ha

riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 74.50 mensili dal 1°

giugno 2010.

3.

L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non

abbia inserito nel suo fabbisogno minimo alcuna spesa per l'alloggio con l'argomento

che essa abita gratuitamente dalla figlia. Ciò raffigurerebbe una disparità di

trattamento dal profilo logistico. La doglianza è sostanzialmente fondata, ove

appena si consideri che la moglie non ha i mezzi per locare un appartamento e

che qualora non si includa a tal fine una spesa ragionevole nel fabbisogno

minimo essa rimane senza un'abitazione propria. Il che configurerebbe una

disparità manifesta, il marito potendo disporre di una sistemazione adeguata. Del

resto non si può pretendere che

l'istante

alloggi durevolmente a titolo gratuito presso la figlia, né il convenuto pretende

tanto, salvo valersi del fatto che in simili circostanze la moglie non spende

nulla. Ciò posto, nel fabbisogno minimo dell'istante si giustifica di inserire

la presumibile locazione che AP 1 dovrebbe affrontare se vivesse da sé sola. L'interessata

chiede che le sia riconosciuto l'equivalente di fr. 1100.– mensili, spese

accessorie comprese. Se si pensa che nel fabbisogno minimo del marito il

Pretore ha compreso un costo dell'alloggio di fr. 1000.– mensili, alla moglie si

giustifica di riconoscere una spesa analoga, che appare adeguata per un appartamento

decoroso e consono alle necessità di una persona sola nella zona di __________.

Entro questi limiti l'appello merita dunque accoglimento.

4.

Nel fabbisogno del marito il Pretore ha incluso

fr. 271.50 mensili per l'imposta di circolazione e l'assicurazione dell'automobile.

L'appellante obietta che il marito, al beneficio di una rendita d'invalidità,

non necessita di un veicolo né ha esigenze di trasferta. In realtà dopo la

separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere, per quanto possibile, il

tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Se il marito disponeva

di un'automobile allora, per principio egli ha il diritto di vedersene riconosciuto

l'uso anche adesso (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c consid. 5a con richiami). Il

problema è che in concreto – e sul calcolo si tornerà oltre (consid. 6) – le

entrate coniugali non bastano per coprire il fabbisogno della famiglia, che deve

rinunciare quindi a spese non indispensabili. Dal fabbisogno minimo del

convenuto va tolta così l'imposta di circolazione e l'assicurazione

dell'automobile. Anche al proposito l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

5.

Date

le ristrettezze economiche in cui versano i coniugi, dal fabbisogno minimo di

entrambi va stralciato altresì l'onere fiscale stimato dal Pretore (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, confermata

in DTF 127 III 70 in alto), tanto più che l'appellante

non paga imposte, come

risulta dalla tassazione 2009. Sta di

fatto che, pur in tali condizioni, il bilancio coniugale rimane in ammanco,

come risulta dal calcolo che segue:

reddito del marito fr. 3300.–

reddito

della moglie fr. 1750.–

fr. 5050.–

mensili

fabbisogno

minimo del marito:

minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–

costo

dell'alloggio fr. 1000.–

premio

della cassa malati fr. 469.–

premio

della cassa di compensazione fr. 39.–

fr. 2710.– mensili

fabbisogno

minimo della moglie:

minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–

costo

dell'alloggio fr. 1000.–

premio

della cassa malati fr. 410.–

fr. 2610.–

mensili

fabbisogno

complessivo fr. 5320.– mensili

ammanco fr.

270.

– mensili

6.

L'appellante fa valere che non sussisterebbe ammanco se appena il marito

accettasse di appigionare l'appartamento coniugale di 170 m² (in cui egli abita) e si trasferisse nell'appartamento più piccolo al piano inferiore della

sua casa, ciò che gli permetterebbe di aumentare le entrate (memoriale, pag. 9,

punto 4.2). L'argomentazione è pertinente. Come si è accennato, se dopo la

separazione di fatto le risorse della famiglia non bastano per assicurare il

livello di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, entrambi devono

accomodarsi di un tenore di vita più modesto. Dal profilo logistico alla moglie

non possono imporsi sacrifici, dovendo essa accontentarsi di un appartamento da

fr. 1000.– mensili. Si può pretendere invece che il marito si trasferisca in un

appartamento più piccolo e appigioni l'abitazione coniugale di 170 m², ciò che gli permetterebbe di coprire per lo meno il disavanzo di fr. 270.– mensili nel

bilancio familiare. Certo, l'appartamento in questione è occupato da tre

persone (come risulta dal contratto di locazione chiesto dalla Camera) e il

contratto può essere rescisso solo con un preavviso di tre mesi per le scadenze

del 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Si deve

tenere conto inoltre che la disdetta può dare origine a eventuali contenziosi e

che occorre trovare il nuovo conduttore dell'abitazione coniugale. Si può

ragionevolmente presumere tuttavia che entro il 1° luglio 2013 il convenuto

sarà in grado di locare l'appartamento più grande almeno per fr. 1270.–

mensili e di colmare in tal modo l'ammanco di fr. 270.– mensili. Se fino ad

allora il contributo alimentare per l'istante sarà pertanto di fr. 590.–

mensili (reddito del marito di fr. 3300.– mensili, meno il suo fabbisogno

minimo di fr. 2710.– mensili), in seguito esso potrà essere di fr. 860.– mensili

e coprire l'intero suo fabbisogno minimo.

7.

Il

Pretore ha fatto decorrere il contributo di mantenimento dal

1° giugno 2010, ossia dalla presentazione

dell'istanza. L'appellante chiede che la decorrenza sia fissata al 1° giugno

2011, ma si tratta con ogni evidenza di una svista dovuta verosimilmente all'errata

convinzione – al momento della stesura dell'appello – che il Pretore avesse fatto

decorrere il contributo dal 1° giugno 2011 (appello, pag. 5, n. 12 seconda

frase). Al proposito non soccorre perciò attardarsi.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa tre quarti. Si giustifica così

di porre un quarto degli oneri di appello a carico dell'appellante medesima e

per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'appellante un'equa

indennità per ripetibili ridotte. Le spese di primo grado seguono identica

sorte.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la

soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che

la sentenza impugnata è così riformata:

3. AO 1 è tenuto a versare ad AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni

mese, un contributo alimentare mensile di:

fr. 590.– dal 1° giugno 2010

al 30 giugno 2013;

fr. 860.– dal 1° luglio 2013 in poi.

5. Le spese processuali di fr. 500.–,

da anticipare dall'istante, sono poste per un quarto a carico di quest'ultima e

per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'istante fr. 1500.– per

ripetibili ridotte.

II. Le

spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per

un quarto a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, che

rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

III.

Notificazione a:

e , ;

, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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