11.2011.31
Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie
31 ottobre 2012Italiano12 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2011.31
Data decisione, Autorità:
31.10.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_845/2012, 2.10.2013
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 172 CC
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2011.31
Lugano
31 ottobre 2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A.
Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DI.2010.189 (protezione dell'unione coniugale) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 4 giugno 2010 da
AP 1, ,
(patrocinata dagli avvocati e PA 1, )
contro
AO 1,
(patrocinato dall'avv. PA
2, ),
giudicando
sull'appello del 28 febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 15 febbraio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1946) e AP 1 (1949) si sono
sposati a __________ (__________) il 5 gennaio 1967. Dal matrimonio sono nate M__________
(1968) e G__________ (1972). Il marito, beneficiario di una rendita di
vecchiaia, è proprietario della particella n. 743 RFD di __________ sulla quale
sorgono due edifici: il primo comprende due appartamenti (compresa al primo
piano l'abitazione coniugale), il secondo un grotto-deposito. La moglie percepisce
dal 1° ottobre 2007 una rendita di pensione e svolge accessoriamente lavori di
pulizia. I coniugi si sono separati di fatto nell'ottobre del 2009, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi dalla figlia G__________, sempre a __________.
B. Il 4 giugno 2010 AP 1 si è rivolta al Pretore del
Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo
– già a titolo cautelare – di essere autorizzata a vivere separata, di
attribuire l'uso della particella n. 743 al marito, ordinando
all'ufficiale del registro fondiario di annotare sulla medesima una restrizione
della facoltà di disporre, e di obbligare il marito a versarle un contributo
alimentare di fr. 1980.– mensili. Alla discussione del 31 agosto 2010 il
convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte.
Nelle proprie, del 22 novembre 2010, l'istante ha ridotto la richiesta di
contributo alimentare a fr. 1325.45 mensili, mantenendo invariate le altre
richieste. Nel suo memoriale di quello stesso giorno il convenuto ha postulato
una volta ancora la reiezione dell'istanza.
C. Con sentenza del 15 febbraio 2011 il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale
al marito, ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 74.50 mensili dal 1° giugno 2010 e ha ordinato all'ufficiale
del registro fondiario di iscrivere una restrizione della facoltà di disporre sulla
nota particella n. 743. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr.
100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate
le ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a
questa Camera con un appello del 28 febbraio 2011 per ottenere che in parziale
riforma della decisione impugnata il contributo alimentare in suo favore sia aumentato
a fr. 1215.– mensili dal 1° giugno 2011. Nelle sue osservazioni del 25
marzo 2011 il convenuto propone di respingere l'appello.
E. Su
richiesta della Camera il convenuto ha prodotto il 15 ottobre 2012 il contratto
di locazione con il quale ha appigionato il
21 marzo 1999 ai coniugi __________ e __________
l'appartamento sottostante l’abitazione coniugale. Invitata a esprimersi sul
documento, l'appellante è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore
al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure
a tutela dell'unione coniugale decise dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono
impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC),
entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su
questioni esclusivamente patrimoniali, inoltre, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato già per
la differenza del contributo alimentare conteso in appello (fr. 1215.– anziché
fr. 74.40 mensili sull'arco di vent'anni a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC). Tempestivo, il ricorso in esame è di conseguenza
ricevibile.
2.
Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie. A tal fine
il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 3300.– mensili (fr. 2300.–
dalla rendita d'invalidità e fr. 1000.– dall'appartamento locato al pianterreno
del suo immobile), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3079.65 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio
fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 469.–, premio della cassa di compensazione
AVS/AI/IPG fr. 39.15, imposta di circolazione fr. 67.35, assicurazione dell'automobile
fr. 204.15, onere fiscale fr. 100.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato
il reddito in fr. 1751.30 mensili (rendita di cassa pensione fr. 1075.–, guadagno
come donna delle pulizie presso la __________ di __________ fr. 676.30 mensili),
stimando il relativo fabbisogno minimo in fr. 1680.– (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–,
premio della cassa malati fr. 410.–, onere fiscale fr. 70.–). Accertata
un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 291.65 mensili, il Pretore ha
riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 74.50 mensili dal 1°
giugno 2010.
3.
L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non
abbia inserito nel suo fabbisogno minimo alcuna spesa per l'alloggio con l'argomento
che essa abita gratuitamente dalla figlia. Ciò raffigurerebbe una disparità di
trattamento dal profilo logistico. La doglianza è sostanzialmente fondata, ove
appena si consideri che la moglie non ha i mezzi per locare un appartamento e
che qualora non si includa a tal fine una spesa ragionevole nel fabbisogno
minimo essa rimane senza un'abitazione propria. Il che configurerebbe una
disparità manifesta, il marito potendo disporre di una sistemazione adeguata. Del
resto non si può pretendere che
l'istante
alloggi durevolmente a titolo gratuito presso la figlia, né il convenuto pretende
tanto, salvo valersi del fatto che in simili circostanze la moglie non spende
nulla. Ciò posto, nel fabbisogno minimo dell'istante si giustifica di inserire
la presumibile locazione che AP 1 dovrebbe affrontare se vivesse da sé sola. L'interessata
chiede che le sia riconosciuto l'equivalente di fr. 1100.– mensili, spese
accessorie comprese. Se si pensa che nel fabbisogno minimo del marito il
Pretore ha compreso un costo dell'alloggio di fr. 1000.– mensili, alla moglie si
giustifica di riconoscere una spesa analoga, che appare adeguata per un appartamento
decoroso e consono alle necessità di una persona sola nella zona di __________.
Entro questi limiti l'appello merita dunque accoglimento.
4.
Nel fabbisogno del marito il Pretore ha incluso
fr. 271.50 mensili per l'imposta di circolazione e l'assicurazione dell'automobile.
L'appellante obietta che il marito, al beneficio di una rendita d'invalidità,
non necessita di un veicolo né ha esigenze di trasferta. In realtà dopo la
separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere, per quanto possibile, il
tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Se il marito disponeva
di un'automobile allora, per principio egli ha il diritto di vedersene riconosciuto
l'uso anche adesso (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c consid. 5a con richiami). Il
problema è che in concreto – e sul calcolo si tornerà oltre (consid. 6) – le
entrate coniugali non bastano per coprire il fabbisogno della famiglia, che deve
rinunciare quindi a spese non indispensabili. Dal fabbisogno minimo del
convenuto va tolta così l'imposta di circolazione e l'assicurazione
dell'automobile. Anche al proposito l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
5.
Date
le ristrettezze economiche in cui versano i coniugi, dal fabbisogno minimo di
entrambi va stralciato altresì l'onere fiscale stimato dal Pretore (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, confermata
in DTF 127 III 70 in alto), tanto più che l'appellante
non paga imposte, come
risulta dalla tassazione 2009. Sta di
fatto che, pur in tali condizioni, il bilancio coniugale rimane in ammanco,
come risulta dal calcolo che segue:
reddito del marito fr. 3300.–
reddito
della moglie fr. 1750.–
fr. 5050.–
mensili
fabbisogno
minimo del marito:
minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–
costo
dell'alloggio fr. 1000.–
premio
della cassa malati fr. 469.–
premio
della cassa di compensazione fr. 39.–
fr. 2710.– mensili
fabbisogno
minimo della moglie:
minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–
costo
dell'alloggio fr. 1000.–
premio
della cassa malati fr. 410.–
fr. 2610.–
mensili
fabbisogno
complessivo fr. 5320.– mensili
ammanco fr.
270.
– mensili
6.
L'appellante fa valere che non sussisterebbe ammanco se appena il marito
accettasse di appigionare l'appartamento coniugale di 170 m² (in cui egli abita) e si trasferisse nell'appartamento più piccolo al piano inferiore della
sua casa, ciò che gli permetterebbe di aumentare le entrate (memoriale, pag. 9,
punto 4.2). L'argomentazione è pertinente. Come si è accennato, se dopo la
separazione di fatto le risorse della famiglia non bastano per assicurare il
livello di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, entrambi devono
accomodarsi di un tenore di vita più modesto. Dal profilo logistico alla moglie
non possono imporsi sacrifici, dovendo essa accontentarsi di un appartamento da
fr. 1000.– mensili. Si può pretendere invece che il marito si trasferisca in un
appartamento più piccolo e appigioni l'abitazione coniugale di 170 m², ciò che gli permetterebbe di coprire per lo meno il disavanzo di fr. 270.– mensili nel
bilancio familiare. Certo, l'appartamento in questione è occupato da tre
persone (come risulta dal contratto di locazione chiesto dalla Camera) e il
contratto può essere rescisso solo con un preavviso di tre mesi per le scadenze
del 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Si deve
tenere conto inoltre che la disdetta può dare origine a eventuali contenziosi e
che occorre trovare il nuovo conduttore dell'abitazione coniugale. Si può
ragionevolmente presumere tuttavia che entro il 1° luglio 2013 il convenuto
sarà in grado di locare l'appartamento più grande almeno per fr. 1270.–
mensili e di colmare in tal modo l'ammanco di fr. 270.– mensili. Se fino ad
allora il contributo alimentare per l'istante sarà pertanto di fr. 590.–
mensili (reddito del marito di fr. 3300.– mensili, meno il suo fabbisogno
minimo di fr. 2710.– mensili), in seguito esso potrà essere di fr. 860.– mensili
e coprire l'intero suo fabbisogno minimo.
7.
Il
Pretore ha fatto decorrere il contributo di mantenimento dal
1° giugno 2010, ossia dalla presentazione
dell'istanza. L'appellante chiede che la decorrenza sia fissata al 1° giugno
2011, ma si tratta con ogni evidenza di una svista dovuta verosimilmente all'errata
convinzione – al momento della stesura dell'appello – che il Pretore avesse fatto
decorrere il contributo dal 1° giugno 2011 (appello, pag. 5, n. 12 seconda
frase). Al proposito non soccorre perciò attardarsi.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa tre quarti. Si giustifica così
di porre un quarto degli oneri di appello a carico dell'appellante medesima e
per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'appellante un'equa
indennità per ripetibili ridotte. Le spese di primo grado seguono identica
sorte.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la
soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che
la sentenza impugnata è così riformata:
3. AO 1 è tenuto a versare ad AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, un contributo alimentare mensile di:
fr. 590.– dal 1° giugno 2010
al 30 giugno 2013;
fr. 860.– dal 1° luglio 2013 in poi.
5. Le spese processuali di fr. 500.–,
da anticipare dall'istante, sono poste per un quarto a carico di quest'ultima e
per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'istante fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
II. Le
spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per
un quarto a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III.
Notificazione a:
–
e , ;
–
, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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