11.2011.32
Curatela di rappresentanza: rimozione del curatore?
18 luglio 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2011.32
Data decisione, Autorità:
18.07.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_710/2012, 27.2013
Titolo:
Curatela di rappresentanza: rimozione del curatore?
RAPPRESENTANZA DEL FIGLIO
RIMOZIONE
art. 445 CC
art. 147 VCC
Incarto n.
11.2011.32
Lugano,
18 luglio 2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 674.2007/R.7.2010
(rimozione del curatore di rappresentanza) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'
avv. dott. AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 1,
Chiasso
per
quanto riguarda la postulata destituzione dell'
avv. PA 2, ,
curatrice
di rappresentanza delle figlie
E__________
(1992) e I__________ (1999) PI 2,
nell'ambito
di una causa di divorzio promossa da
PI
1, nata PI 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1, )
davanti
al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 21 gennaio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 14
dicembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 7 settembre 2007
da PI 1 nata PI 1 (1963) contro AP 1 (1954) davanti alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud, con decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007
il Segretario assessore ha istituito – in luogo e vece del Pretore, ricusato – una
curatela di rappresentanza a favore delle figlie E__________ (25 giugno 1992)
e I__________ (5 ottobre 1999), incaricando la Commissione tutoria
regionale 1 di designare il curatore. Contro tale decisione AP 1 è insorto il
18 ottobre 2007 a questa Camera, che con sentenza del 3 dicembre 2007 ha dichiarato l'appello irricevibile (inc. 11.2007.172).
B. La
Commissione tutoria regionale ha designato il 13 novembre 2007 in veste di curatore l'avv. __________, sostituito il 7 dicembre 2007 dall'avv. PA 2. AP 1 ha contestato tale designazione davanti alla Commissione tutoria regionale, che riunitasi il 21
dicembre 2007 non ha ravvisato motivi per sostituire la persona della curatrice
e ha trasmesso lo scritto di AP 1 all'Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv. 3 in fine CC). L'Autorità di
vigilanza sulle tutele ha statuito il 27 marzo 2007, dichiarando l'opposizione
irricevibile. Un appello del 5 marzo 2008 presentato da AP 1 contro tale
decisione è stato respinto da questa Camera in quanto ricevibile con sentenza
del 26 maggio 2008 (inc. 11.2008.40).
C. Il
16 giugno 2009 AP 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale di revocare l'incarico
alla curatrice, di accertare la nullità dell'avvenuta nomina, di annullare ogni
colloquio tra lei e le curatelate e di sottoporre l'interessata a perizia
psichiatrica. Statuendo il 25 novembre 2009, la Commissione tutoria
regionale ha respinto la richiesta e ha posto
gli oneri processuali di fr. 300.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'avv. PA 2 e a PI
1 fr. 500.– ciascuno per ripetibili. AP 1 ha ricorso l'11 gennaio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che con decisione del 14
dicembre 2010 ha respinto il ricorso e gli ha addebitato oneri processuali per
fr. 400.–, condannandolo a rifondere a PI 1 e all'avv. PA 2 fr. 500.–
ciascuno per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 21 gennaio 2011 a questa Camera per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che siano
annullate le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele e dalla Commissione
tutoria regionale, che sia revocato l'incarico alla curatrice, che sia accertata
la nullità della relativa nomina e che sia precluso ogni colloquio tra lei e le
figlie. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al 31 dicembre
2010.
erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art.
307.
segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese
(RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione dell'autorità
di vigilanza è stata recapitata all'appellante il 20 dicembre 2010 (ricevuta
agli atti). All'appello continua ad applicarsi perciò il Codice di procedura
civile ticinese (art. 405 cpv. 1CPC).
2.
L'appellante
chiede l'assunzione di “mezzi di prova per i punti da 1 a 11, ex art. 188 ss cpct”, invocando non meglio precisati “documenti, testimoni, ispezione, perizie”, l'inc.
DI.2005.79/OA.2007.76 della Pretura, l'inc. 11.2008.143 di questa Camera
e generici “rapporti della polizia comunale”, non senza enumerare 27 documenti
rifiutati dalla Commissione tutoria regionale e dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele (memoriale, terzultima e penultima pagina). Se non che, i prospettati “documenti,
testimoni, ispezione, perizie” sono tanto vaghi da non poter nemmeno essere
identificati, mentre gli atti della causa di divorzio non sono di presumibile utilità
ai fini dell'attuale giudizio, dovendosi statuire sulla postulata rimozione
della curatrice e non sugli indirizzi educativi delle figlie. Quanto al citato incarto
di appello, esso è noto a questa Camera. Di per sé proponibili, infine, sono i
27.
documenti elencati dall'appellante (art. 424a cpv. 2 CPC ticinese), i
quali tuttavia non appaiono lontanamente incidere sull'esito della decisione.
Giova quindi trattare l'appello senza indugio.
3.
Il ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele è un rimedio
giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un
grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto
(art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele; v. anche Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni
dell'Autorità di vigilanza sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie
regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano
automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta dell'appellante intesa a
far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione tutoria
regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag. 52
consid. 2).
4.
Dall'argomento secondo cui in concreto la curatela di rappresentanza
sarebbe nulla per mancata giurisdizione del Segretario assessore che l'ha
istituita va subito sgombrato il campo. Intanto perché l'interessato non può
eccepire la nullità di un decreto “supercautelare” risalente al 4 ottobre 2007
senza nemmeno avere esaurito a suo tempo la possibilità del contraddittorio
(art. 382 cpv. 1 CPC ticinese: sentenza di questa Camera menzionata alla lett.
A), ciò che è contrario alla buona fede processuale (cfr. DTF 138 III 103 in
alto). Inoltre perché questa Camera non ha mai interpretato l'art. 34
cpv. 2 vLOG con il rigore del Tribunale federale, di modo che le decisioni
dei Segretari assessori precedenti la sentenza pubblicata in DTF 134 I 184 hanno
assunto carattere definitivo e non possono più essere rimesse in discussione. Pretendere
che si accerti la nullità del decreto “supercautelare” 4 ottobre 2007 in circostanze
del genere è una richiesta destinata già di primo acchito all'insuccesso.
5.
Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto
che l'art. 146 cpv. 1 vCC (simile all'attuale art. 299 cpv. 1 CPC) abilitava il
giudice a ordinare “per motivi gravi” la rappresentanza processuale da parte di
un curatore, il quale era designato dall'autorità tutoria (art. 147 cpv. 1
vCC). L'autorità tutoria poteva sostituire il curatore, ma solo dopo avere
sentito il giudice e soltanto se il curatore aveva commesso una grave negligenza,
aveva abusato delle sue competenze, aveva compiuto un'azione tale da renderlo
indegno della fiducia in lui riposta, era diventato insolvente (art. 445 cpv. 1
CC) o si rivelava inidoneo – pur senza colpa – ad adempiere i suoi doveri (art.
445.
cpv. 2 CC), ad esempio per ragioni di età, di salute, di sovraccarico lavorativo,
di motivi familiari o di trasferimento di domicilio.
Nella
fattispecie – ha continuato l'Autorità di vigilanza – il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud ha comunicato di non avere più avuto informazioni sulla causa di
divorzio dopo essere stato ricusato, ma ha dichiarato di non avere per
esperienza critiche da muovere all'avv. PA 2, la quale aveva dimostrato anzi di
avere tatto con le ragazze e di mantenere una corretta indipendenza dalle
posizioni dei genitori. Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord,
chiamato a trattare la causa durante la procedura di ricusazione, ha affermato
da parte sua di non avere alcun elemento per dubitare circa l'operato della
curatrice. Nelle condizioni descritte l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha escluso
che sussistessero i presupposti – né tanto meno ragioni serie – per allontanare
l'avvocata PA 2 dall'ufficio.
“A titolo
abbondanziale” l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha poi soggiunto che gli estremi
dell'art. 445 CC non si riscontravano neppure a prescindere da quanto avevano
riferito i Pretori. Le doglianze dell'interessato riguardo a interrogatori
delle figlie o a maltrattamenti erano lungi dall'apparire verosimili, mentre le
qualifiche professionali della curatrice risultavano ineccepibili e quand'anche
costei si fosse occupata di questioni che esulavano dal mandato (come la
formazione scolastica delle figlie), tentando di mediare fra i genitori, ciò non
giustificava la rimozione di lei, l'iniziativa essendo avvenuta nell'interesse
e per il bene delle minorenni. Né la curatrice constava parteggiare, del resto,
per PI 1. Quanto ai colloqui con le figlie, essi erano un dovere della curatrice,
la quale non era tenuta a riportarne il contenuto ai genitori. Onde in
definitiva, per l'Autorità di vigilanza, la totale infondatezza del ricorso.
6.
A
ragione l'Autorità di vigilanza sulle tutele sottolinea che, dandosi una
curatela processuale istituita dal giudice a norma dell'art. 146 cpv. 1 vCC, una
rimozione del curatore poteva avvenire solo su segnalazione del giudice stesso
(Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 43 ad art. 146/147 vCC; cfr. anche Schaefer Altiparmakian in: Commentaire romand,
Basilea 2011, n. 1 in fine ad art. 147 vCC con rinvio a Bähler, Die Vertretung des Kindes im Scheidungsprozess, in:
RDT 56/2001 pag. 187). Anzi, secondo Schweighauser
in casi del genere solo il giudice poteva rimuovere il curatore dalla carica,
non l'autorità tutoria (in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 12
in fine ad art. 147 vCC). È quanto vale oggi, dacché il nuovo art. 299 cpv. 1
CPC conferisce al giudice la facoltà di designare il curatore (e dunque di rimuoverlo).
Sia come sia, nemmeno sotto l'egida del vecchio diritto l'autorità tutoria
poteva destituire un curatore processuale senza che il giudice ne facesse
richiesta, poiché solo il giudice era in grado di valutare l'operato di lui,
non l'autorità tutoria che era estranea al processo (Sutter/Freiburghaus, loc. cit.). L'art. 445 CC, in altri
termini, si applicava solo per analogia (op. cit., n. 43 in principio ad
art. 146/147 vCC).
Nella
fattispecie nessuno dei due Pretori che ha avuto modo di vedere all'opera la
curatrice processuale ha segnalato alcunché alla Commissione tutoria regionale.
Interpellati da quest'ultima, nessuno dei due ha formulato la benché minima
critica alla condotta di lei, né l'appellante asserisce il contrario o pretende
che davanti all'uno o all'altro giudice la curatrice sia stata mai stata richiamata
ai propri doveri. Ora, in mancanza di qualsiasi segnalazione da parte dei Pretori
la Commissione tutoria regionale non era abilitata a rimuovere la curatrice
processuale. Tutt'al più l'appellante poteva chiedere all'uno o all'altro
Pretore di ordinarne la sostituzione, illustrandogli perché a suo avviso si giustificava
il provvedimento. Sarebbe poi spettato al Pretore in questione decidere se accogliere
o respingere la richiesta, ma non spettava alla Commissione tutoria regionale destituire
autonomamente la curatrice processuale. Alla stessa conclusione è giunta nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele, pur reputando – a
torto (Sutter/Freiburghaus, loc.
cit.) – che per “motivi seri” la Commissione tutoria regionale avrebbe anche potuto
allontanare la curatrice processuale scostandosi dall'opinione del giudice (consid.
7).
7.
Invano
si cercherebbe nel memoriale dell'appellante un qualsiasi passaggio in cui si discuta
la conclusione predetta. Nel suo scritto pletorico e farraginoso, per vero un
centone di elementi disparati e disorganici enunciati a ruota libera dietro un'apparente
sistematica, l'appellante inveisce contro la curatrice e l'Autorità di
vigilanza sulle tutele, ma non spende una parola per contestare il principio
secondo cui una Commissione tutoria regionale non è abilitata a destituire un
curatore processuale se non su segnalazione del giudice che ha istituito la
curatela. Solo a tratti in rapporto con la decisione impugnata, l'appello si
esaurisce nell'evocazione di annose e tormentate
vicissitudini, le quali avrebbero dovuto indurre l'autorità tutoria – per l'interessato
– a rimuovere la curatrice. Che tale autorità non fosse abilitata a emanare un
provvedimento siffatto senza alcuna segnalazione da parte del giudice
l'appellante non intravede. Carente di adeguata motivazione,
nonostante la sua prolissità l'appello va dichiarato pertanto irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
8.
Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha recato una motivazione
abbondanziale consistente nell'affermare che, comunque fosse, nel caso specifico
non erano dati “motivi seri” perché la Commissione tutoria regionale potesse
scostarsi dall'opinione dei due Pretori (consid. 8 e 9). Di tale motivazione appare
superfluo vagliare la pertinenza, la decisione appellata resistendo alla
critica – come si è appena visto – già sulla scorta della motivazione principale
(con cui l'appellante non si confronta). Per di più, come si è accennato
(consid. 6 in fine), simile argomentazione non appare poter essere condivisa,
mal intravedendosi come una Commissione tutoria regionale potesse allontanare
un curatore processuale per inidoneità al mandato in un processo cui l'autorità
tutoria era estranea. Al proposito non soccorre dunque dilungarsi.
9.
In
calce al memoriale AP 1 dichiara di mantenere il suo appello del 19 agosto 2008 contro un decreto del 28
luglio 2008 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha accertato la propria competenza per territorio (inc. OA.2005.55). Al
rimedio non essendo stato conferito effetto sospensivo, con ordinanza del
28.
agosto 2008 il presidente di questa Camera ha disposto che
l'impugnazione sarebbe stata trattata – per legge – con la prima appellazione
sospensiva (inc. 11.2008.105). Sta di fatto che nella causa (di divorzio)
OA.2005.55 non risulta più essere stata emanata dopo di allora alcuna decisione
suscettibile di appellazione sospensiva. Quanto all'attuale decisione
dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, essa è intervenuta nel quadro di una
procedura tutelare intesa alla rimozione della curatrice, non nella causa di
divorzio.
10.
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Tutto induce a presumere nondimeno
che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un mero costo
aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di almeno tre procedure di
abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo verosimilmente
illusorio ogni eventuale incasso. Per tacere del fatto che l'appellante non
versa nemmeno i contributi alimentari per moglie e figlie, tanto da essere
stato condannato penalmente per trascuranza degli obblighi di mantenimento
(CCRP, sentenza inc. 17.2009.22 del 7 gennaio 2010). In simili frangenti conviene
soprassedere a prelievi. Ciò rende senza oggetto la richiesta di assistenza
giudiziaria contestuale all'appello. Non si pone invece problema di ripetibili,
l'appello non essendo stato notificato a PI 1 per osservazioni.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti
alla nomina di un tutore o di un curatore, ovvero la sua sostituzione, sono
impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.
6.
LTF) senza riguardo – per loro indole – a questioni di
valore, sempre che la nomina o la sostituzione possa cagionare al ricorrente un
pregiudizio irreparabile (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 388–391 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione:
–
;
–
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;
–
, ;
–
, .
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele;
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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