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Decisione

11.2011.32

Curatela di rappresentanza: rimozione del curatore?

18 luglio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 674.2007/R.7.2010

(rimozione del curatore di rappresentanza) della Divisione degli interni,

Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'

avv. dott. AP 1

alla

Commissione tutoria regionale 1,

Chiasso

per

quanto riguarda la postulata destituzione dell'

avv. PA 2, ,

curatrice

di rappresentanza delle figlie

E__________

(1992) e I__________ (1999) PI 2,

nell'ambito

di una causa di divorzio promossa da

PI

1, nata PI 1,

(patrocinata dall'avv. PA 1, )

davanti

al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 21 gennaio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 14

dicembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 7 settembre 2007

da PI 1 nata PI 1 (1963) contro AP 1 (1954) davanti alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud, con decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007

il Segretario assessore ha istituito – in luogo e vece del Pretore, ricusato – una

curatela di rappresentanza a favore delle figlie E__________ (25 giugno 1992)

e I__________ (5 ottobre 1999), incaricando la Commissione tutoria

regionale 1 di designare il curatore. Contro tale decisione AP 1 è insorto il

18 ottobre 2007 a questa Camera, che con sentenza del 3 dicembre 2007 ha dichiarato l'appello irricevibile (inc. 11.2007.172).

B. La

Commissione tutoria regionale ha designato il 13 novembre 2007 in veste di curatore l'avv. __________, sostituito il 7 dicembre 2007 dall'avv. PA 2. AP 1 ha contestato tale designazione davanti alla Commissione tutoria regionale, che riunitasi il 21

dicembre 2007 non ha ravvisato motivi per sostituire la persona della curatrice

e ha trasmesso lo scritto di AP 1 all'Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv. 3 in fine CC). L'Autorità di

vigilanza sulle tutele ha statuito il 27 marzo 2007, dichiarando l'opposizione

irricevibile. Un appello del 5 marzo 2008 presentato da AP 1 contro tale

decisione è stato respinto da questa Camera in quanto ricevibile con sentenza

del 26 maggio 2008 (inc. 11.2008.40).

C. Il

16 giugno 2009 AP 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale di revocare l'incarico

alla curatrice, di accertare la nullità dell'avvenuta nomina, di annullare ogni

colloquio tra lei e le curatelate e di sottoporre l'interessata a perizia

psichiatrica. Statuendo il 25 novembre 2009, la Commissione tutoria

regionale ha respinto la richiesta e ha posto

gli oneri processuali di fr. 300.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere al­l'avv. PA 2 e a PI

1 fr. 500.– ciascuno per ripetibili. AP 1 ha ricorso l'11 gennaio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che con decisione del 14

dicembre 2010 ha respinto il ricorso e gli ha addebitato oneri processuali per

fr. 400.–, condannandolo a rifondere a PI 1 e all'avv. PA 2 fr. 500.–

ciascuno per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 21 gennaio 2011 a questa Camera per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che siano

annullate le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele e dalla Commissione

tutoria regionale, che sia revocato l'incarico alla curatrice, che sia accertata

la nullità della relativa nomina e che sia precluso ogni colloquio tra lei e le

figlie. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al 31 dicembre

2010.

erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art.

307.

segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese

(RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione dell'autorità

di vigilanza è stata recapitata all'appellante il 20 dicembre 2010 (ricevuta

agli atti). All'appello continua ad applicarsi perciò il Codice di procedura

civile ticinese (art. 405 cpv. 1CPC).

2.

L'appellante

chiede l'assunzione di “mezzi di prova per i punti da 1 a 11, ex art. 188 ss cpct”, invocando non meglio precisati “docu­menti, testimoni, ispezione, perizie”, l'inc.

DI.2005.79/OA.2007.76 della Pretura, l'inc. 11.2008.143 di questa Camera

e generici “rapporti della polizia comunale”, non senza enumerare 27 docu­menti

rifiutati dalla Commissione tutoria regionale e dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele (memoriale, terzultima e penultima pagina). Se non che, i prospettati “documenti,

testimoni, ispezione, perizie” sono tanto vaghi da non poter nemmeno essere

identificati, mentre gli atti della causa di divorzio non sono di presumibile utilità

ai fini dell'attuale giudizio, dovendosi statuire sulla postulata rimozione

della curatrice e non sugli indirizzi educativi delle figlie. Quanto al citato incarto

di appello, esso è noto a questa Camera. Di per sé proponibili, infine, sono i

27.

documenti elencati dall'appellante (art. 424a cpv. 2 CPC ticinese), i

quali tuttavia non appaiono lontanamente incidere sull'esito della decisione.

Giova quindi trattare l'appello senza indugio.

3.

Il ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele è un rimedio

giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un

grado di giurisdizione munito di pieno potere cogni­tivo in fatto e in diritto

(art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele; v. anche Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni

dell'Autorità di vigilanza sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie

regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano

automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta dell'appellante intesa a

far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione tutoria

regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag. 52

consid. 2).

4.

Dall'argomento secondo cui in concreto la curatela di rappresentanza

sarebbe nulla per mancata giurisdizione del Segretario assessore che l'ha

istituita va subito sgombrato il campo. Intanto perché l'interessato non può

eccepire la nullità di un decreto “supercautelare” risalente al 4 ottobre 2007

senza nemmeno avere esaurito a suo tempo la possibilità del contraddittorio

(art. 382 cpv. 1 CPC ticinese: sentenza di questa Camera menzionata alla lett.

A), ciò che è contrario alla buona fede processuale (cfr. DTF 138 III 103 in

alto). Inoltre perché questa Camera non ha mai interpretato l'art. 34

cpv. 2 vLOG con il rigore del Tribunale federale, di modo che le decisioni

dei Segretari assessori precedenti la sentenza pubblicata in DTF 134 I 184 hanno

assunto carattere definitivo e non possono più essere rimesse in discussione. Pretendere

che si accerti la nullità del decreto “supercautelare” 4 ottobre 2007 in circostanze

del genere è una richiesta destinata già di primo acchito all'insuccesso.

5.

Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto

che l'art. 146 cpv. 1 vCC (simile all'attuale art. 299 cpv. 1 CPC) abilitava il

giudice a ordinare “per motivi gravi” la rappresentanza processuale da parte di

un curatore, il quale era designato dall'autorità tutoria (art. 147 cpv. 1

vCC). L'autorità tutoria poteva sostituire il curatore, ma solo dopo avere

sentito il giudice e soltanto se il curatore aveva commesso una grave negligenza,

aveva abu­sato delle sue competenze, aveva compiuto un'azione tale da renderlo

indegno della fiducia in lui riposta, era diventato insolvente (art. 445 cpv. 1

CC) o si rivelava inidoneo – pur senza colpa – ad adempiere i suoi doveri (art.

445.

cpv. 2 CC), ad esempio per ragioni di età, di salute, di sovraccarico lavorativo,

di motivi familiari o di trasferimento di domicilio.

Nella

fattispecie – ha continuato l'Autorità di vigilanza – il Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud ha comunicato di non avere più avuto informazioni sulla causa di

divorzio dopo essere stato ricusato, ma ha dichiarato di non avere per

esperienza critiche da muovere all'avv. PA 2, la quale aveva dimostrato anzi di

avere tatto con le ragazze e di mantenere una corretta indipendenza dalle

posizioni dei genitori. Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord,

chiamato a trattare la causa durante la procedura di ricusazione, ha affermato

da parte sua di non avere alcun elemento per dubitare circa l'operato della

curatrice. Nelle condizioni descritte l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha escluso

che sussistessero i presupposti – né tanto meno ragioni serie – per allontanare

l'avvocata PA 2 dall'ufficio.

“A titolo

abbondanziale” l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha poi soggiunto che gli estremi

dell'art. 445 CC non si riscontravano neppure a prescindere da quanto avevano

riferito i Pretori. Le doglianze dell'interessato riguardo a interrogatori

delle figlie o a maltrattamenti erano lungi dall'apparire verosimili, mentre le

qualifiche professionali della curatrice risultavano ineccepibili e quand'anche

costei si fosse occupata di questioni che esulavano dal mandato (come la

formazione scolastica delle figlie), tentando di mediare fra i genitori, ciò non

giustificava la rimozione di lei, l'iniziativa essendo avvenuta nell'interesse

e per il bene delle minorenni. Né la curatrice constava parteggiare, del resto,

per PI 1. Quanto ai colloqui con le figlie, essi erano un dovere della curatrice,

la quale non era tenuta a riportarne il contenuto ai genitori. Onde in

definitiva, per l'Autorità di vigilanza, la totale infondatezza del ricorso.

6.

A

ragione l'Autorità di vigilanza sulle tutele sottolinea che, dandosi una

curatela processuale istituita dal giudice a norma dell'art. 146 cpv. 1 vCC, una

rimozione del curatore poteva avvenire solo su segnalazione del giudice stesso

(Sutter/Freiburghaus, Kommentar

zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 43 ad art. 146/147 vCC; cfr. anche Schaefer Altiparmakian in: Commentaire romand,

Basilea 2011, n. 1 in fine ad art. 147 vCC con rinvio a Bähler, Die Vertretung des Kindes im Scheidungsprozess, in:

RDT 56/2001 pag. 187). Anzi, secondo Schweighauser

in casi del genere solo il giudice poteva rimuovere il curatore dalla carica,

non l'autorità tutoria (in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 12

in fine ad art. 147 vCC). È quanto vale oggi, dacché il nuovo art. 299 cpv. 1

CPC conferisce al giudice la facoltà di designare il curatore (e dunque di rimuoverlo).

Sia come sia, nemmeno sotto l'egida del vecchio diritto l'autorità tutoria

poteva destituire un curatore processuale senza che il giudice ne facesse

richiesta, poiché solo il giudice era in grado di valutare l'operato di lui,

non l'autorità tutoria che era estranea al processo (Sutter/Freiburghaus, loc. cit.). L'art. 445 CC, in altri

termini, si applicava solo per analogia (op. cit., n. 43 in principio ad

art. 146/147 vCC).

Nella

fattispecie nessuno dei due Pretori che ha avuto modo di vedere all'opera la

curatrice processuale ha segnalato alcunché alla Commissione tutoria regionale.

Interpellati da quest'ultima, nessuno dei due ha formulato la benché minima

critica alla condotta di lei, né l'appellante asserisce il contrario o pretende

che davanti all'uno o all'altro giudice la curatrice sia stata mai stata richiamata

ai propri doveri. Ora, in mancanza di qualsiasi segnalazione da parte dei Pretori

la Commissione tutoria regionale non era abilitata a rimuovere la curatrice

processuale. Tutt'al più l'appellante poteva chiedere all'uno o all'altro

Pretore di ordinarne la sostituzione, illustrandogli perché a suo avviso si giustificava

il provvedimento. Sarebbe poi spettato al Pretore in questione decidere se accogliere

o respingere la richiesta, ma non spettava alla Commissione tutoria regionale destituire

autonomamente la curatrice processuale. Alla stessa conclusione è giunta nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele, pur reputando – a

torto (Sutter/Freiburghaus, loc.

cit.) – che per “motivi seri” la Commissione tutoria regionale avrebbe anche potuto

allontanare la curatrice processuale scostandosi dall'opinione del giudice (consid.

7).

7.

Invano

si cercherebbe nel memoriale dell'appellante un qualsiasi passaggio in cui si discuta

la conclusione predetta. Nel suo scritto pletorico e farraginoso, per vero un

centone di elementi disparati e disorganici enunciati a ruota libera dietro un'apparente

sistematica, l'appellante inveisce contro la curatrice e l'Autorità di

vigilanza sulle tutele, ma non spende una parola per contestare il principio

secondo cui una Commissione tutoria regionale non è abilitata a destituire un

curatore processuale se non su segnalazione del giudice che ha istituito la

curatela. Solo a tratti in rapporto con la decisione impugnata, l'appello si

esaurisce nell'evocazione di annose e tormentate

vicissitudini, le quali avrebbero dovuto indurre l'autorità tutoria – per l'interessato

– a rimuovere la curatrice. Che tale autorità non fosse abilitata a emanare un

provvedimento siffatto senza alcuna segnalazione da parte del giudice

l'appellante non intravede. Carente di adeguata motivazione,

nonostante la sua prolissità l'appello va dichiarato pertanto irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

8.

Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha recato una motivazione

abbondanziale consistente nell'affermare che, comunque fosse, nel caso specifico

non erano dati “motivi seri” perché la Commissione tutoria regionale potesse

scostar­si dall'opinione dei due Pretori (consid. 8 e 9). Di tale motivazione appare

superfluo vagliare la pertinenza, la decisione appellata resistendo alla

critica – come si è appena visto – già sulla scorta della motivazione principale

(con cui l'appellante non si confronta). Per di più, come si è accennato

(consid. 6 in fine), simile argomentazione non appare poter essere condivisa,

mal intravedendosi come una Commissione tutoria regionale potesse allontanare

un curatore processuale per inidoneità al mandato in un processo cui l'autorità

tutoria era estranea. Al proposito non soccorre dunque dilungarsi.

9.

In

calce al memoriale AP 1 dichiara di mantenere il suo appello del 19 agosto 2008 contro un decreto del 28

luglio 2008 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha accertato la propria competenza per territorio (inc. OA.2005.55). Al

rime­dio non essendo stato conferito effetto sospensivo, con ordinanza del

28.

agosto 2008 il presidente di questa Camera ha disposto che

l'impugnazione sarebbe stata trattata – per legge – con la prima appellazione

sospensiva (inc. 11.2008.105). Sta di fatto che nella causa (di divorzio)

OA.2005.55 non risulta più essere stata emanata dopo di allora alcuna decisione

suscettibile di appellazione sospensiva. Quanto all'attuale decisione

dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, essa è intervenuta nel quadro di una

procedura tutelare intesa alla rimozione della curatrice, non nella causa di

divorzio.

10.

La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Tutto induce a presumere nondimeno

che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un mero costo

aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di almeno tre procedure di

abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo verosimilmente

illusorio ogni eventuale incasso. Per tacere del fatto che l'appellante non

versa nemmeno i contributi alimentari per moglie e figlie, tanto da essere

stato condannato penalmente per trascuranza degli obblighi di mantenimento

(CCRP, sentenza inc. 17.2009.22 del 7 gennaio 2010). In simili frangenti conviene

soprassedere a prelievi. Ciò rende senza oggetto la richiesta di assistenza

giudiziaria contestuale all'appello. Non si pone invece problema di ripetibili,

l'appello non essendo stato notificato a PI 1 per osservazioni.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti

alla nomina di un tutore o di un curatore, ovvero la sua sostituzione, sono

impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

6.

LTF) senza riguardo – per loro indole – a questioni di

valore, sempre che la nomina o la sostituzione possa cagionare al ricorrente un

pregiudizio irreparabile (Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 388–391 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Intimazione:

;

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;

, ;

, .

Comunicazione:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele;

– Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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