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Decisione

11.2011.33

Misure provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione ad litem

21 giugno 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri enunciati dall'art. 15a LAvv per la definizione dell'onorario,

data anche la necessità di sciogliere il regime dei beni matrimoniali (di

valore rilevante). La questione è di sapere se AP 1 non fosse in grado di

finanziare tale spesa da sé.

b) Il Pretore ha ritenuto che l'interessata ha una capacità finanziaria

sufficiente, potendo essa devolvere alla propria difesa almeno fr. 500.–

mensili. L'appellante contesta, ma non rende verosimile il contrario. Anzi,

riconosce la disponibilità di “qualche centinaio di

franchi mensili”. Sta di fatto che tale disponibilità risulta anche più alta di fr. 500.– mensili. dal 1°

aprile 2010, in effetti, AP 1 poteva contare su alme­no fr. 795.– mensili

(sopra, consid. 4). Con la nota sentenza del 25 maggio 2012, passata in

giudicato, questa Camera le ha poi riconosciuto dal 1° settembre 2010 un

contributo alimentare di fr. 4515.– mensili (in base a un reddito

ipotetico di fr. 1500.–) a copertura di un fabbisogno minimo di

fr. 4449.05 mensili (consid. 10). Fondandosi sui conteggi di stipendio

relativi al 2010, nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che in realtà

AP 1 guadagnava non solo fr. 1500.–, bensì fr. 1900.– mensili (pag. 2 a metà), ciò che nell'appello l'interessata non contesta. La disponibilità di lei dal 1° settembre

2010 risultava così di fr. 1966.– mensili

(fr.

4515.– più fr. 1900.– meno fr. 4449.–).

In

seguito, con decreto cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha appurato che AP

1 guadagnava fr. 1972.– mensili e che il fabbisogno minimo di lei era diminuito

di fr. 686.–, sicché ha ridotto il

contributo alimentare a fr. 3165.– mensili dal 1° novembre 2011. Dopo

di allora la disponibilità dell'interessata è scesa così a fr. 1374.–

mensili (fr. 3165.– più fr. 1972.– meno fr. 3763.–). In esito a

Considerandi

un successivo decreto cautelare del 14 novembre 2012, con cui il Pretore ha

fissato per l'appellante un nuovo contributo alimentare di fr. 4045.70

mensili dal 1° dicembre 2012 (inc. CA. 2012.36), la disponibilità della moglie

è ulteriormente aumentata a fr. 2254.– mensili (fr. 4045.– più

fr. 1972.– meno fr. 3763.–). Tale decreto è tuttavia stato impugnato

dal marito con appello del 26 novembre 2012, tuttora pendente davanti a questa

Camera (inc. 11.2012.152). Comunque sia, dall'avvio della causa di divorzio in

poi l'appellante ha sempre avuto disponibilità superiori a fr. 500.– mensili.

c) Considerato che l'interessata era in grado, dall'aprile del 2010, di

accantonare fr. 500.– mensili per le spese legali e che la causa durerà

ancora almeno un anno, si può presumere che entro la fine della procedura AP 1

potrà finanziare la propria difesa con un capitale di circa

fr. 25 000.–. Si giustifica così di obbligare AO 1 a versarle una provvigione ad litem di fr. 15 000.–, pari alla quota di fr. 40 000.– che essa non

è in grado di finanziare con mezzi propri senza compromettere il proprio debito

mantenimento. Per quanto riguarda la situazione finanziaria del marito, egli può

sicuramente far capo a risorse sufficienti senza intaccare il proprio debito

mantenimento (tassazione 2008 nella cartella n. 6 dei documenti da lui prodotti

il 13 gennaio 2011). In definitiva l'appello merita quindi accoglimento

entro tali limiti.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC), nel senso che AP 1 dovrebbe sopportare due

terzi degli oneri processuali, mentre il resto andrebbe a carico del marito. Non avendo presentato osservazioni

all'appello, tuttavia, quest'ultimo non può essere

considerato soccombente né vittorioso e non può essere tenuto a versare oneri

processuali né può ricevere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4;

analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.134/1996 del 5 maggio 1997,

consid. 5 e sentenza 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). Nell'ambito

dell'attuale giudizio si preleva unicamente, di conseguenza, la quota di spese processuali

a carico della moglie. L'esito della decisione attuale non influisce

per contro sul dispositivo con cui il Pretore ha rinunciato a percepire spese e

ad assegnare ripetibili, che può rimanere invariato.

10.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso eccede la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è

così riformato:

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è

obbligato a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 15 000.–.

2. Le spese

processuali di fr. 350.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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