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Decisione

11.2011.34

Consegna di legato

17 marzo 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

vicecancelliera:

Rossi

sedente per statuire nella causa OA.2010.140 (consegna

di legato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del

23 luglio 2010 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

contro

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1);

giudicando

sull'appello del 4 marzo 2011 presentato da AP 1 contro decisione emessa dal

Pretore il 21 febbraio 2011;

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1946), domiciliato a __________, è deceduto a __________

il 5 agosto 2004, senza lasciare discendenti. Con testamento olografo del 21 giugno

2004 egli ha istituito la seconda moglie AP 1 (1959) sua erede universale e ha

disposto un legato di fr. 50 000.– in favore della sorella AO 1 (1941). Il testamento è stato

pubblicato il 7 ottobre 2004 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona.

B. Il

23 luglio 2010 AO 1 ha adito il medesimo Pretore perché AP 1 fosse tenuta a versarle

la somma di fr. 50 000.– con interessi al 5% dal 22 luglio 2010. Nella sua risposta del

23 dicembre 2010 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, instando

per l'assistenza giudiziaria. L'udienza preliminare si è tenuta il 21 febbraio 2011. L'istruttoria essendo consistita nel solo richiamo degli incarti

CN.2004.334 (pubblicazione del testamento) e CN.2004.429 (rilascio del

certificato ereditario), le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento

finale, riconfermandosi nelle loro domande.

C. Con

sentenza del 21 febbraio 2011 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP

1 a versare a AO 1 fr. 50 000.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2010. La tassa di

giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della

convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere all'attrice fr. 1000.– per

ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata della convenuta è

stata respinta.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello del 4 marzo 2011 nel quale chiede che –

conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la petizione sia respinta

e la decisione pretorile riformata di

conseguenza. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza è stata comunicata il 21 febbraio 2011, sicché al

procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405

cpv. 1 CPC). Introdotto nel termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 311

cpv. 1 CPC), l'appello in esame è ricevibile.

2.

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che il testatore ha disposto un legato di

fr. 50 000.–

in favore dell'attrice e che questa ha pertanto un'azione personale contro il

debitore del legato o – se costui non è specialmente nominato – contro gli ere­di

legittimi o istituiti (art. 562 cpv. 1 CC). Unica erede di __________ essendo

la convenuta, il legato è divenuto esigibile quando essa ha accettato la

successione o non ha più potuto rinunciare alla medesima (art. 562 cpv. 2 CC). Del

resto – ha soggiunto il Pretore – dal fascicolo processuale non emerge (né la

convenuta evoca) alcun elemento suscettibile di mettere in dubbio la pretesa dell'attrice

volta all'esecuzione del legato.

3.

L'appellante

si duole anzitutto di non aver potuto “prendere visio­ne delle risultanze

istruttorie, ed in particolare dell'originale del testamento olografo o di una

copia autentica”. La contestazione non è seria, ove appena si consideri che la

convenuta ha presenziato alla pubblicazione del testamento, il 21 giugno 2004,

tant'è che ha sottoscritto il rogito n. 2587 del notaio __________ (nell'inc.

CN.2004.429 richiamato), che il suo patrocinatore è comparso all'udienza

preliminare e al dibattimento finale dell'attuale causa senza nulla eccepire e

che una copia autentica del testamento si trova nell'inc. CN.2004.429

richiamato. Censurare una violazione del diritto di consultare gli atti in

circostanze del genere rasenta la temerarietà.

4.

Nel

merito l'appellante definisce la sentenza impugnata “arbitraria ai sensi

dell'art. 4 CC” (sic) perché potrebbe esistere in realtà un altro erede,

davanti al Pretore essendo in corso un'azione di pater­nità promossa da un

certo __________ (lettera 13 settem­bre 2010 dell'avv. __________ al Pretore, nella

rubrica “corrispondenza”). E siccome __________ potrebbe avere un figlio, essa non sarebbe tenuta a elargire l'integralità

del legato.

Anche

tale argomentazione è manifestamente infondata. Se il testatore non designa il

debitore del legato, in effetti, il lascito è dovuto dall'insieme degli eredi

legittimi o istituiti (art. 562 cpv. 1 CC citato dal Pretore), i quali sono

tenuti solidalmente verso il beneficiario (art. 603 CC per analogia; Huwiler in: Basler Kommentar, ZGB II,

3ª edizione, n. 5 ad art. 562

con riferimenti).

L'erede

chiamato a consegnare l'intero legato ha poi diritto di regresso nei confronti degli

altri eredi in proporzione alle rispettive quote (art. 640 cpv. 3 CC per

analogia: Steinauer, Le droit des

successions, Berna 2006, pag. 272 n. 536a con numerosi richiami). Nell'ipotesi

in cui __________ avesse un secondo erede, di conseguenza, la convenuta

rimarrebbe solidalmente debitrice del lascito e la sua posizione nei confronti

dell'attrice non muterebbe. Se mai essa potrà rivalersi parzialmente sul coerede,

ma ciò non giustifica una sospensione del­l'odierna procedura, come essa chiede

(art. 126 cpv. 1 CPC). Per altro la convenuta non pretende né di avere

rinunciato all'eredità né che il legato ecceda la porzione disponibile di cui

fruiva il testatore (ciò che le permetterebbe di rifiutare la consegna del

legato per l'ammontare in esubero: Steinauer,

op. cit., pag. 276 n. 541). Ne segue che, destituito di consistenza, l'appello

è palesemente destinato all'insuccesso.

5.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di

assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, già per il fatto che all'appello

mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 117 lett. b CPC),

tanto da non essere stato intimato alla controparte. Delle condizioni economiche

verosimilmente modeste in cui versa la richiedente si tiene conto, ad ogni modo,

temperando per quanto possibile gli oneri processuali. Quanto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria davanti al Pretore, la resistenza della convenuta alla petizione di

legato sfiorava il pretesto. A ragione pertanto il Pretore ha rifiutato la

concessione del beneficio.

6.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale,

segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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