11.2011.34
Consegna di legato
17 marzo 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2011.34
Data decisione, Autorità:
17.03.2011, ICCA
Titolo:
Consegna di legato
AZIONE DEL LEGATARIO
LEGATO
SOLIDARIETÀ
art. 562 CC
Incarto n.
11.2011.34
Lugano,
17 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
vicecancelliera:
Rossi
sedente per statuire nella causa OA.2010.140 (consegna
di legato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
23 luglio 2010 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
giudicando
sull'appello del 4 marzo 2011 presentato da AP 1 contro decisione emessa dal
Pretore il 21 febbraio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1946), domiciliato a __________, è deceduto a __________
il 5 agosto 2004, senza lasciare discendenti. Con testamento olografo del 21 giugno
2004 egli ha istituito la seconda moglie AP 1 (1959) sua erede universale e ha
disposto un legato di fr. 50 000.– in favore della sorella AO 1 (1941). Il testamento è stato
pubblicato il 7 ottobre 2004 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona.
B. Il
23 luglio 2010 AO 1 ha adito il medesimo Pretore perché AP 1 fosse tenuta a versarle
la somma di fr. 50 000.– con interessi al 5% dal 22 luglio 2010. Nella sua risposta del
23 dicembre 2010 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, instando
per l'assistenza giudiziaria. L'udienza preliminare si è tenuta il 21 febbraio 2011. L'istruttoria essendo consistita nel solo richiamo degli incarti
CN.2004.334 (pubblicazione del testamento) e CN.2004.429 (rilascio del
certificato ereditario), le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento
finale, riconfermandosi nelle loro domande.
C. Con
sentenza del 21 febbraio 2011 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP
1 a versare a AO 1 fr. 50 000.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2010. La tassa di
giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della
convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere all'attrice fr. 1000.– per
ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata della convenuta è
stata respinta.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a
questa Camera con un appello del 4 marzo 2011 nel quale chiede che –
conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la petizione sia respinta
e la decisione pretorile riformata di
conseguenza. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza è stata comunicata il 21 febbraio 2011, sicché al
procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405
cpv. 1 CPC). Introdotto nel termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 311
cpv. 1 CPC), l'appello in esame è ricevibile.
2.
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che il testatore ha disposto un legato di
fr. 50 000.–
in favore dell'attrice e che questa ha pertanto un'azione personale contro il
debitore del legato o – se costui non è specialmente nominato – contro gli eredi
legittimi o istituiti (art. 562 cpv. 1 CC). Unica erede di __________ essendo
la convenuta, il legato è divenuto esigibile quando essa ha accettato la
successione o non ha più potuto rinunciare alla medesima (art. 562 cpv. 2 CC). Del
resto – ha soggiunto il Pretore – dal fascicolo processuale non emerge (né la
convenuta evoca) alcun elemento suscettibile di mettere in dubbio la pretesa dell'attrice
volta all'esecuzione del legato.
3.
L'appellante
si duole anzitutto di non aver potuto “prendere visione delle risultanze
istruttorie, ed in particolare dell'originale del testamento olografo o di una
copia autentica”. La contestazione non è seria, ove appena si consideri che la
convenuta ha presenziato alla pubblicazione del testamento, il 21 giugno 2004,
tant'è che ha sottoscritto il rogito n. 2587 del notaio __________ (nell'inc.
CN.2004.429 richiamato), che il suo patrocinatore è comparso all'udienza
preliminare e al dibattimento finale dell'attuale causa senza nulla eccepire e
che una copia autentica del testamento si trova nell'inc. CN.2004.429
richiamato. Censurare una violazione del diritto di consultare gli atti in
circostanze del genere rasenta la temerarietà.
4.
Nel
merito l'appellante definisce la sentenza impugnata “arbitraria ai sensi
dell'art. 4 CC” (sic) perché potrebbe esistere in realtà un altro erede,
davanti al Pretore essendo in corso un'azione di paternità promossa da un
certo __________ (lettera 13 settembre 2010 dell'avv. __________ al Pretore, nella
rubrica “corrispondenza”). E siccome __________ potrebbe avere un figlio, essa non sarebbe tenuta a elargire l'integralità
del legato.
Anche
tale argomentazione è manifestamente infondata. Se il testatore non designa il
debitore del legato, in effetti, il lascito è dovuto dall'insieme degli eredi
legittimi o istituiti (art. 562 cpv. 1 CC citato dal Pretore), i quali sono
tenuti solidalmente verso il beneficiario (art. 603 CC per analogia; Huwiler in: Basler Kommentar, ZGB II,
3ª edizione, n. 5 ad art. 562
con riferimenti).
L'erede
chiamato a consegnare l'intero legato ha poi diritto di regresso nei confronti degli
altri eredi in proporzione alle rispettive quote (art. 640 cpv. 3 CC per
analogia: Steinauer, Le droit des
successions, Berna 2006, pag. 272 n. 536a con numerosi richiami). Nell'ipotesi
in cui __________ avesse un secondo erede, di conseguenza, la convenuta
rimarrebbe solidalmente debitrice del lascito e la sua posizione nei confronti
dell'attrice non muterebbe. Se mai essa potrà rivalersi parzialmente sul coerede,
ma ciò non giustifica una sospensione dell'odierna procedura, come essa chiede
(art. 126 cpv. 1 CPC). Per altro la convenuta non pretende né di avere
rinunciato all'eredità né che il legato ecceda la porzione disponibile di cui
fruiva il testatore (ciò che le permetterebbe di rifiutare la consegna del
legato per l'ammontare in esubero: Steinauer,
op. cit., pag. 276 n. 541). Ne segue che, destituito di consistenza, l'appello
è palesemente destinato all'insuccesso.
5.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di
assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, già per il fatto che all'appello
mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 117 lett. b CPC),
tanto da non essere stato intimato alla controparte. Delle condizioni economiche
verosimilmente modeste in cui versa la richiedente si tiene conto, ad ogni modo,
temperando per quanto possibile gli oneri processuali. Quanto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria davanti al Pretore, la resistenza della convenuta alla petizione di
legato sfiorava il pretesto. A ragione pertanto il Pretore ha rifiutato la
concessione del beneficio.
6.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale,
segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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