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Decisione

11.2011.35

Relazioni personali di un nonno con gli abiatici

18 marzo 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i nipoti hanno altre esigenze non solo a livello affettivo, ma anche psicologico

e di accudimento. Egli denota inoltre un'ambivalenza e una mancanza di

equilibrio che potrebbero ripercuotesi negativamente sui nipoti. Il conflitto

tra AP 1 e PI 1, poi, è di lunga data e non consentirebbe lo svolgimento di visite

serene. Anzi, i nipoti si troverebbero coinvolti in un conflitto di lealtà

verso i genitori e rischierebbero di essere influenzati dai racconti insistenti

del nonno sulle traversie familiari, ciò che è manifestamente contrario al loro

bene. Gli incontri non giovando in definitiva ai nipoti, l'Autorità di vigilanza

ha confermato la decisione sfavorevole della Commissione tutoria regionale.

3. Il

ricorrente sostiene che le accuse del figlio e della nuora non sono veritiere.

Ricorda che il rapporto con i figli, a lui affidati in esito al divorzio, era

regolare, tant'è che durante l'anno scolastico 2006/2007 egli accompagnava

giornalmente L__________ all'asilo. Se non che, dopo il suo secondo matrimonio,

celebrato il 16 marzo 2007, gli è stato impedito qualsiasi contatto con i nipoti.

Ciò si ricondurrebbe a una rivalsa del figlio per il fatto ch'egli ha sposato

una donna __________. Egli chiede quindi “di essere ascoltato, possibilmente in

presenza dei miei quattro figli e della mia ex moglie al fine di poter

stabilire dove sta la verità e dove sta la menzogna”.

4. Così argomentando, l'interessato si diffonde in una serie di considerazioni

non pertinenti ai fini del giudizio. Come ha ricordato l'Autorità di vigilanza

sulle tutele, secondo l'art. 274a cpv. 1 CC il diritto alle relazioni

personali può essere conferito in circostanze straordinarie anche a terzi, purché

ciò serva al bene del figlio. Diversa­mente dai

genitori, che per principio hanno diritto di incontrare il figlio, salvo

vedersi limitare le visite – dandosi il caso – per il bene di quest'ultimo, i

Considerandi

terzi (nonni compresi) non hanno diritti in tal senso, a meno che siano loro

conferiti “in circostanze straordinarie” per il bene del minorenne (v. anche sentenza

del Tribunale federale 5A_831/2008 del 16 febbraio 2009, consid. 3.2 pubblicato

in: FamPra.ch 2009 pag. 505; RtiD II-2009 pag. 647 consid. 5).

Nella

fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha diffusamente spiegato

perché la personalità e l'atteggiamento di AP 1 non gioverebbero ai nipoti, ma esporrebbero

anzi i ragazzi a conflitti di lealtà verso i genitori. E con tale argomentazione

l'interessato non si confronta, tant'è che al bene dei nipoti nemmeno accenna.

Non indica quali effetti positivi avrebbero sui ragazzi le relazioni con lui, non pretende che con loro si sia

instaurata una relazione particolare o che dopo il 2007 siano stati vanificati –

ad esempio – i suoi tentativi di mantenere contatti telefonici con loro, non bastando

al proposito che A__________ e L__________ siano i suoi “adorati nipoti”. In

sostanza l'interessato non evoca “circostanze straordinarie”

che fonderebbero il suo diritto di intrattenere relazioni personali, né queste

risultano dagli atti. Per di più egli non contesta che i

suoi rapporti con il figlio e la nuora siano pessimi, se non inesistenti, ciò

che costituisce un motivo sufficiente per negare relazioni personali ove tale

stato di cose si ripercuota sul bene dei ragazzi (sentenza del Tribunale

federale 5A_­355/2009 del 3 luglio 2009 consid. 2.2). Tutto ciò posto, procedere

a un contraddittorio tra l'appellante, i suoi figli e la sua ex moglie non porterebbe

apprezzabili elementi di rilievo per il giudizio. Ne discende che, privo di

consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

5.

Le spese giudiziarie seguirebbero la

soccombenza dell'appellante (art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm). In concreto appare

equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 26 cpv. 2 LPAmm), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a

questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione

a:

;;

.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia

civile è am­missi­bile solo se

il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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