11.2011.35
Relazioni personali di un nonno con gli abiatici
18 marzo 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2011.35
Data decisione, Autorità:
18.03.2011, ICCA
Titolo:
Relazioni personali di un nonno con gli abiatici
RELAZIONE PERSONALE
art. 274a cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2011.35
Lugano
18 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei
giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa n. 148.2010/R.37.2010
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone
per quanto
riguarda le sue relazioni personali con
A__________
(2001) e L__________ (2003) __________,
figli
di
AP
1,;
giudicando
sul ricorso (“appello”) del 28 febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 18 febbraio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio di PI 1 (1982) e PI 1 (1979) sono nati A__________,
il 6 dicembre 2001, e L__________, il 27 novembre 2003. Il 7 marzo 2009 AP 1
(1942), padre di PI 1, si è rivolto alla Commissione tutoria
regionale 11, chiedendo di poter incontrare i nipoti. Risposatosi nel 2007 con __________ (1970), cittadina serba madre di
quattro figli, dopo di allora egli non aveva più avuto modo di visitare A__________
e L__________. All'udienza del 25 agosto 2009, indetta
dalla Commissione tutoria regionale, PI 1 si
sono opposti al diritto di visita. Sentite le docenti di scuola elementare
e, il 25 febbraio 2010, A__________ e L__________ personalmente, con decisione
del 30 marzo 2010 la Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta. Contro
tale decisione AP 1 è insorto il 6 aprile 2010 all'Autorità di vigilanza sulle
tutele, che il 18 febbraio 2011 ha respinto il ricorso. La tassa di giustizia
(fr. 300.–) è stata posta a suo carico.
B. AP 1 ha presentato a questa Camera un ricorso (“appello”) del 28 febbraio 2011 per ottenere “di essere
ascoltato, possibilmente in presenza dei miei quattro figli e della mia ex
moglie al fine di poter stabilire dove sta la verità e dove sta la menzogna”. Il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele comunicate
dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili con ricorso dinanzi al Tribunale
d'appello nel termine di trenta giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche
l'art. 39 LAC). La procedura è ora quella dell'art. 74b LPAmm. Tempestivo,
sotto questo profilo, il memoriale del ricorrente è ammissibile.
2. Riassunte
le condizioni per concedere a terzi relazioni personali con minorenni, l'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha accertato che nel caso specifico non sussistono
più contatti tra il nonno paterno e i nipoti sin dal 2007, come si erano interrotti
nel 2007 quelli tra AP 1 e i figli del primo matrimonio. Ciò premesso, l'Autorità
di vigilanza ha ravvisato nel comportamento di AP 1 l'indole rivendicativa di un soggetto che pretende di avere ragione, non assume alcuna responsabilità
in merito al conflitto con i figli, si reputa un buon padre ma non capisce che
Fatti
i nipoti hanno altre esigenze non solo a livello affettivo, ma anche psicologico
e di accudimento. Egli denota inoltre un'ambivalenza e una mancanza di
equilibrio che potrebbero ripercuotesi negativamente sui nipoti. Il conflitto
tra AP 1 e PI 1, poi, è di lunga data e non consentirebbe lo svolgimento di visite
serene. Anzi, i nipoti si troverebbero coinvolti in un conflitto di lealtà
verso i genitori e rischierebbero di essere influenzati dai racconti insistenti
del nonno sulle traversie familiari, ciò che è manifestamente contrario al loro
bene. Gli incontri non giovando in definitiva ai nipoti, l'Autorità di vigilanza
ha confermato la decisione sfavorevole della Commissione tutoria regionale.
3. Il
ricorrente sostiene che le accuse del figlio e della nuora non sono veritiere.
Ricorda che il rapporto con i figli, a lui affidati in esito al divorzio, era
regolare, tant'è che durante l'anno scolastico 2006/2007 egli accompagnava
giornalmente L__________ all'asilo. Se non che, dopo il suo secondo matrimonio,
celebrato il 16 marzo 2007, gli è stato impedito qualsiasi contatto con i nipoti.
Ciò si ricondurrebbe a una rivalsa del figlio per il fatto ch'egli ha sposato
una donna __________. Egli chiede quindi “di essere ascoltato, possibilmente in
presenza dei miei quattro figli e della mia ex moglie al fine di poter
stabilire dove sta la verità e dove sta la menzogna”.
4. Così argomentando, l'interessato si diffonde in una serie di considerazioni
non pertinenti ai fini del giudizio. Come ha ricordato l'Autorità di vigilanza
sulle tutele, secondo l'art. 274a cpv. 1 CC il diritto alle relazioni
personali può essere conferito in circostanze straordinarie anche a terzi, purché
ciò serva al bene del figlio. Diversamente dai
genitori, che per principio hanno diritto di incontrare il figlio, salvo
vedersi limitare le visite – dandosi il caso – per il bene di quest'ultimo, i
Considerandi
terzi (nonni compresi) non hanno diritti in tal senso, a meno che siano loro
conferiti “in circostanze straordinarie” per il bene del minorenne (v. anche sentenza
del Tribunale federale 5A_831/2008 del 16 febbraio 2009, consid. 3.2 pubblicato
in: FamPra.ch 2009 pag. 505; RtiD II-2009 pag. 647 consid. 5).
Nella
fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha diffusamente spiegato
perché la personalità e l'atteggiamento di AP 1 non gioverebbero ai nipoti, ma esporrebbero
anzi i ragazzi a conflitti di lealtà verso i genitori. E con tale argomentazione
l'interessato non si confronta, tant'è che al bene dei nipoti nemmeno accenna.
Non indica quali effetti positivi avrebbero sui ragazzi le relazioni con lui, non pretende che con loro si sia
instaurata una relazione particolare o che dopo il 2007 siano stati vanificati –
ad esempio – i suoi tentativi di mantenere contatti telefonici con loro, non bastando
al proposito che A__________ e L__________ siano i suoi “adorati nipoti”. In
sostanza l'interessato non evoca “circostanze straordinarie”
che fonderebbero il suo diritto di intrattenere relazioni personali, né queste
risultano dagli atti. Per di più egli non contesta che i
suoi rapporti con il figlio e la nuora siano pessimi, se non inesistenti, ciò
che costituisce un motivo sufficiente per negare relazioni personali ove tale
stato di cose si ripercuota sul bene dei ragazzi (sentenza del Tribunale
federale 5A_355/2009 del 3 luglio 2009 consid. 2.2). Tutto ciò posto, procedere
a un contraddittorio tra l'appellante, i suoi figli e la sua ex moglie non porterebbe
apprezzabili elementi di rilievo per il giudizio. Ne discende che, privo di
consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.
5.
Le spese giudiziarie seguirebbero la
soccombenza dell'appellante (art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm). In concreto appare
equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 26 cpv. 2 LPAmm), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a
questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
a:
;;
.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF
(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile solo se
il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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