11.2011.37
Testamento olografo con datazione dubbia
30 luglio 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2011.37
Data decisione, Autorità:
30.07.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_666/2012, 3.7.2013
Titolo:
Testamento olografo con datazione dubbia
AZIONE DI NULLITÀ
TESTAMENTO OLOGRAFO
art. 520a CC
Incarto n.
11.2011.37
Lugano
30 luglio
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2004.103 (nullità
di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con petizione del 9 giugno 2004 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 17 marzo 2011 presentato da AP 1 contro
la sentenza emessa l'11 febbraio 2011 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ nata __________ (1922), cittadina
germanica domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 13 agosto 2003. Divorziata
dal novembre 1965 da __________ (1917), essa ha lasciato quale unica erede
legittima la figlia AO 1 (1947). In un testamento olografo del 7 marzo 1973 __________
aveva disposto che la sua casa di __________ (particelle n. 442 e 2063),
Fatti
i gioielli e un conto bancario andassero in usufrutto esclusivo
all'ex marito __________, specificando che alla di lui morte il tutto sarebbe stato passato alla figlia AO 1. __________ è
premorto alla testatrice, nel novembre del 2002. In un testamento olografo del 26 aprile 2003 __________ ha poi diseredato la figlia AO 1 e ha istituito suo
erede universale AP 1 (1939).
B. Dal
26 giugno al 9 luglio 2003 __________ sofferente di un carcinoma al seno con
metastasi ossee, è stata ricoverata all'Ospedale regionale di __________. In
seguito è stata trasferita alla Clinica __________ di __________, dove è
deceduta il 13 agosto 2003. I due testamenti olografi sono stati pubblicati davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna l'11 settembre 2003. Il 25 settembre 2003 AO 1 ha dichiarato al Pretore di opporsi al
rilascio del certificato ereditario. In esito a un'istanza della medesima,
con decreto del 26 settembre 2003 il Pretore ha munito l'eredità di un
amministratore nella persona dell'avv. __________ di __________.
C. Con
petizione del 5 giugno 2004 AP 1ha convenuto AO 1davanti al Pretore per ottenere
l'annullamento del testamento olografo 26 aprile 2003 e il rilascio del
certificato ereditario a suo nome. In subordine essa ha chiesto di dichiarare
nulla la diseredazione e di essere reintegrata nella sua porzione legittima,
sempre con rilascio del certificato ereditario a suo nome. Nella sua risposta del
30 settembre 2004 AP 1 ha proposto di respingere l'azione. L'attrice ha
replicato il 3 novembre 2004, mantenendo le sue richieste. Il convenuto ha
duplicato il 27 novembre 2004, confermandosi nel proprio punto di vista.
D. L'udienza
preliminare si è tenuta il 21 febbraio 2005. L'istruttoria, durante la quale sono state assunte una perizia grafologica e una perizia medica (seguita
da una delucidazione scritta), è terminata il 1° ottobre 2010. Le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
suo memoriale del 25 novembre 2010 l'attrice ha ribadito la sua posizione. Nel
proprio, di quello stesso giorno, il convenuto ha dato per riprodotte
osservazioni dell'avv. __________, suo patrocinatore in Germania, e ha nuovamente
sollecitato il rigetto della petizione.
E. Statuendo
con sentenza dell'11 febbraio 2011, il Pretore ha accolto la petizione, ha
annullato il testamento olografo del 26 aprile 2003 e ha rilasciato un
certificato ereditario in cui ha dichiarato AO 1 unica erede di __________. La tassa
di giustizia di fr. 21 000.– e le spese sono
state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 60 000.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17
marzo 2011 per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore
riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 25 maggio 2011 AO 1 propone
di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze dei Pretori in
materia di nullità testamentaria intimate dopo il 1° gennaio 2011, trattate con
la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale requisito è manifestamente dato. Tempestivo, l'appello in esame
è di conseguenza ricevibile.
2.
Secondo
il Pretore “benché una prova completa circa il momento dell'avvenuta redazione
del testamento sia impossibile, gli indizi ed elementi emersi nel corso dell'istruttoria
convincono questo giudice che __________ non ha redatto il testamento olografo
il 26 aprile 2003, ma solo in un secondo tempo, o meglio dopo
l'esito
negativo del Mini Mental Status, poiché non vi era infatti ragione di
chiedere questo test per un testamento già redatto in aprile”. Ciò posto, egli ha
accertato che “al momento di redigere il testamento olografo datato 26 aprile
2003, e retrodatato come sopra indicato, la disponente non poteva ritenersi
capace di discernimento e non era dunque in grado di disporre del suo patrimonio
giusta l'art. 467 CC”. Ne ha concluso che la richiesta di annullare la
disposizione di ultima volontà era fondata e ha invalidato di conseguenza il
testamento.
3.
L'appellante
sostiene che la conclusione del Pretore, secondo cui il testamento è
retrodatato, si fonda esclusivamente su un'interpretazione unilaterale delle testimonianze
e trascura quanto emerge dalla perizia calligrafica. Da quest'ultima risulta
che la scrittura della testatrice non denota elementi suscettibili di avvalorare
una diversa datazione del testamento. Per l'appellante
inoltre
il quadro di normalità e l'assenza di difficoltà nella stesura dell'atto sono inconciliabili
con la situazione psichica di disorientamento nel tempo risultante dal Mini
Mental Status eseguito il 16 luglio 2003 e dal netto peggioramento delle
condizioni di salute che ne sono seguite. L'attore ribadisce che il primo
giudice, scostandosi senza motivazione dalla perizia, ha arbitrariamente
apprezzato le testimonianze, dalle quali non si desume che durante la degenza
alla Clinica __________ __________ non avesse ancora regolato la successione. In
definitiva, a suo modo di vedere, tutto lascia concludere che il testamento è
stato effettivamente scritto il 26 aprile 2003.
Sempre
a parere di AP 1, poi, quand'anche il testamento fosse retrodatato, esso
sarebbe valido ad ogni modo, poiché al momento della sua stesura la testatrice
era senz'altro capace di discernimento. Dalla deposizione dell'avvocato __________,
così come dalle risultanze della perizia calligrafica, per l'appellante si può dedurre
“con verosimiglianza che escluda ogni serio dubbio che la disposizione di
ultima volontà è stata redatta subito dopo il ricovero della testatrice alla Clinica
__________ e comunque prima che fosse allestito il Mini Mental Status”.
Infondata, a suo avviso l'azione di nullità
testamentaria deve quindi essere respinta.
4.
Nella fattispecie il litigio presenta risvolti internazionali per la cittadinanza
tedesca di __________. Ora, la forma di un testamento o di altre disposizioni a
causa di morte è regolata, nei rapporti internazionali, dalla Convenzione dell'Aia
del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi relativi alla forma delle
disposizioni testamentarie (art. 93 LDIP). In virtù di tale trattato un
testamento o altre disposizioni a causa di morte possono essere validi sia secondo
la legge del luogo in cui sono stati confezionati sia secondo la legge del luogo
di cui il testatore aveva la cittadinanza (art. 1 lett. a e b della
Convenzione: RS 0.211.312.1). Per la validità del testamento olografo
del 26 aprile 2003 è sufficiente così, in concreto, che esso rispetti le forme del
diritto svizzero o di quello germanico. Ciò premesso, in entrambi gli
ordinamenti un testamento olografo deve contenere l'indicazione dell'anno, del
mese e del giorno in cui fu scritto (art. 505 cpv. 1 CC, § 2247 cpv. 2 BGB).
Entrambi gli ordinamenti inoltre prevedono una regolamentazione analoga sulla
validità del testamento olografo in caso di assenza o di inesattezza della data
indicata (art. 520a cpv. 1 CC, § 2247 cpv. 2 BGB; v. FF 1994
III pag. 481 con riferimento a Breitschmied,
Formvorschriften im Testamentrecht, Zurigo 1982, n. 749).
5.
Litigiosa
è, nella fattispecie, la data del 26 aprile 2003 che figura sul testamento olografo
di cui è chiesto l'annullamento (doc. 1, 2° foglio). Ora, la prova
dell'esistenza di un atto di disposizione a causa di morte incombe a chi da
tale documento intende dedurre diritti; la prova dell'inefficacia spetta per
contro a chi di tale inefficacia si prevale (Piotet,
Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 245; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, Berna 1964, n. 3 e n. 13 ad
art. 519 CC; Escher in: Zürcher
Kommentar, 3ª edizione, Zurigo 1959, n. 9 ad art. 519 CC; Forni/Piatti
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione,
n. 27 ad art. 519/520 CC). Per principio l'autenticità di un atto di cui
una parte si vale in un processo rientra nella sfera di esistenza del
documento: chi invoca l'autenticità deve pertanto dimostrarla. Al proposito nondimeno
la dottrina, pur riconoscendo che di regola l'autenticità di un documento va comprovata
da chi invoca il documento (Piotet,
op. cit., pag. 245; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, § 38 I n. 3, pag. 333; Schmid in: Basler Kommentar,
ZGB I, 3ª edizione, n. 21 ad art. 9 CC), istituisce a favore di
documenti formalmente e apparentemente corretti una presunzione di fatto
circa la loro autenticità (Kummer in: Berner Kommentar, Berna 1966, n. 39 in fine ad art. 9 CC; Schmid, loc. cit.).
La
presunzione di fatto non influisce sull'onere della prova; agevola solo l'assunzione
delle prove (DTF 133 III 125 consid, 3.1, 120 II 250 consid. 2c con riferimenti).
Essa permette di considerare come esistenti determinati fatti secondo
l'esperienza generale della vita e l'ordinario andamento delle cose (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna
2001, pag. 185 n. 961; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 263 n. 50; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Berna 1990, n. 4.3.3 in fine ad art. 43 vOG; Kummer, op. cit., n. 362 seg. ad art. 8
CC). Così, di fronte a un testamento che adempie le forme e i requisiti di
legge, il giudice può senz'altro presumerne l'autenticità (cfr.
Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 7 ad art. 520a CC).
Tale presunzione però non è irrefragabile. Può essere sovvertita da elementi
atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità dell'atto.
Non occorre che tali elementi comprovino la falsità del documento. È
sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua autenticità. Ciò fa decadere
la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale
del documento (sentenza del Tribunale federale 5C.70/2000 del 17 luglio 2000, consid. 3bb).
Nel
caso in esame il testamento litigioso adempie formalmente i requisiti di legge,
di modo che sussisteva una presunzione di fatto circa la sua autenticità.
In simili condizioni spettava all'attrice sovvertire tale
presunzione con elementi atti a insinuare considerevoli dubbi sulla veridicità della datazione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2000.128
del 18 gennaio 2002, consid. 6). Una volta decaduta la presunzione di fatto, sarebbe
spettato poi al convenuto dimostrare l'autenticità della data o, quanto meno,
la confezione del testamento in tempi non sospetti (cfr. anche Abt in: Erbrecht, Basilea 2011, n. 10 ad
art. 520a CC).
6.
In concreto l'attrice aveva argomentato, nella petizione (pag. 6), che
“quasi certamente” la stesura del testamento litigioso era avvenuta non il
26.
aprile 2003, bensì durante la degenza della madre alla Clinica __________
di __________, tra il 9 luglio (giorno del ricovero) e il 13 agosto 2003
(giorno della morte), periodo nel corso del quale erano state somministrate
all'anziana elevate dosi di oppiacei per alleviarle i forti dolori. Ancora il
26.
giugno 2003, quando era ricoverata all'Ospedale “__________” di __________, __________
aveva confidato infatti a una cara amica – una certa signora __________ – che
avrebbe dovuto incontrarsi con il proprio avvocato, poiché non aveva ancora
fatto testamento. Alla petizione l'attrice accludeva inoltre una perizia
calligrafica da lei commissionata, la quale confermava che la scrittura della testatrice
era ormai quella di una persona con problemi fisici, ciò che non era ancora il
caso quando la madre era ricoverata all'Ospedale “__________”. Anche i gravi
errori di ortografia contenuti nel testamento avvaloravano l'ipotesi di una de
cuius confusa. Infine la carta su cui era stato redatto il testamento era
“con tutta probabilità” quella di un blocco per scrivere di formato A5 che si
trovava sul comodino della camera a __________. Prese nel loro insieme, asserzioni
del genere erano effettivamente suscettibili di infondere seri dubbi sul fatto
che il testamento fosse stato stilato davvero il 26 aprile 2003. In circostanze del genere incombeva al convenuto dimostrare l'autenticità della datazione o,
per lo meno, smentire i dubbi dell'attrice.
7.
In
realtà l'istruttoria si è rivelata ben poco concludente. Sentito come testimone,
l'avv. __________ ha affermato di non
avere
mai parlato con __________ di testamenti. Ha dichiarato che quando era ricoverata
all'Ospedale regionale di __________ (con ogni probabilità il 30 giugno 2003)
la cliente gli aveva detto di voler donare la casa a un amico, senza specificarne
il nome, ma l'indomani egli le aveva sconsigliato una donazione, troppo onerosa
dal profilo fiscale, proponendole una compravendita. Qualche giorno dopo AP 1
si era presentato nel suo ufficio, comunicandogli di essere la persona cui __________
intendeva lasciare la casa, al che l'avvocato __________ ricorda di aver fatto notare
a AP 1 che nel caso in cui la compravendita si fosse concretata egli avrebbe
avuto bisogno di un certificato medico sulla capacità di discernimento della
venditrice. Il contratto non essendo stato stipulato, l'attestazione non è
stata richiesta (deposizione del 4 maggio 2005: verbali, pag. 3 seg.). Sentito
di nuovo, il legale ha soggiunto che quando __________ era ormai degente alla Clinica
__________ ed egli l'aveva visitata per la seconda volta, AP 1 gli aveva chiesto
informazioni “sul modo di redigere un testamento”. Il legale aveva dato le
necessarie spiegazioni, precisando che per il testamento pubblico sarebbe stato
necessario un certificato medico sulla capacità di intendere e di volere della
testatrice. In seguito, “quando la signora __________ era ancora degente presso
la Clinica __________”, AP 1 gli aveva consegnato il testamento olografo (deposizione
del 6 luglio 2006: verbali, pag. 3).
__________,
amica di __________ sin dal 1948 e con la quale essa si è “vista e sentita
praticamente tutti i giorni”, ha testimoniato che il 25 o 26 giugno 2003, durante
una visita all'Ospedale di Locarno, __________ le aveva detto di essere “preoccupata
perché non aveva ancora fatto testamento” (deposizione del 23 agosto 2005,
verbali, pag. 4). Interrogata in seguito a una denuncia sporta da AP 1 per falsa
dichiarazione di una parte in giudizio, __________ ha confermato quanto dichiarato
davanti al Pretore, specificando anzi che era intenzione di __________ redigere
un testamento rivolgendosi allo studio legale __________ (interrogatorio di
polizia del 10 maggio 2007, nel fascicolo “richiamo dal Ministero pubblico”, act.
XIV).
__________,
conoscente di __________ da quarant'anni (“se non amiche, eravamo comunque
confidenti”), ha riferito di non avere mai parlato con lei di questione
ereditarie o di testamenti. Ha ricordato tuttavia che, quando era degente all'Ospedale,
__________ le aveva detto che avrebbe voluto parlare con l'avvocato __________,
senza però spiegarne “più precisamente il motivo”. La testimone ha supposto
trattarsi di una questione successoria, “ma esplicitamente la signora __________
non l'ha detto” (deposizione del 25 ottobre 2005: verbali, pag. 3). Da parte
sua __________, vicina di casa e conoscente di __________ da 46 anni, ha
rammentato di essere stata molto vicina all'anziana negli ultimi mesi,
visitandola tutti i giorni, ma senza mai avere discusso con lei “di problemi
successori o della questione a chi lasciare la casa” (deposizione del 6 luglio
2006: verbali, pag. 2). Sentito infine a suo turno, AP 1 ha dichiarato che il
testamento [del 26 aprile 2003] gli era stato dato da __________ “nella casa di
__________”, ma di non ricordare quando egli lo aveva poi consegnato all'avvocato
__________ (interrogatorio formale del 22 maggio 2006, risposta n. 14).
8.
Da
quanto precede si può desumere di conseguenza, tutt'al più, che nulla conforta
l'ipotesi stando alla quale, prima di essere ricoverata nella clinica di
Orselina, __________ avesse già fatto testamento, se non quello del 7 marzo 1973. L'avvocato __________ si è visto consegnare da AP 1 la busta chiusa allorché l'anziana era già
ospite della Clinica __________, mentre le amiche o conoscenti di lei hanno
ricavato se mai l'impressione, dai colloqui, che __________ non avesse ancora
fatto testamento. È vero che __________ è amica anche dell'attrice ed è stata
denunciata dal convenuto per dichiarazione falsa di una parte in giudizio, avendo
affermato che tra il 2001 e il 2003 __________ aveva interrotto il rapporto di amicizia
con lui, comminandogli un “Hausverbot”. Davanti all'autorità penale però
l'interessata ha confermato le proprie dichiarazioni e il procedimento è
terminato con un non luogo a procedere, contro il quale il denunciante è
insorto invano alla Corte dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (sentenza
inc. 60.2011.161 del 18 luglio 2011). Che poi __________ mirasse a far
divorziare il figlio affinché sposasse l'attrice e si trasferisse nell'immobile
di __________ è un'illazione senza alcun riscontro oggettivo.
L'appellante, poi, nemmeno pretende che la testimone abbia
dichiarato il falso quando ha detto che __________ le aveva confidato il
25.
o 26 giugno 2003 di non avere ancora
fatto testamento, ritenendo ciò solo “poco probabile” per la notoria riservatezza
della de cuius.
Per
quanto riguarda AP 1, mal si comprende addirittura perché egli si sia rivolto all'avvocato
__________ “qualche giorno dopo” il 30 giugno 2003 (secondo il legale) per
ottenere ragguagli, oltre che sulle difficoltà “se si fosse fatta una donazione
dell'immobile”, sulle possibilità e formalità per la stesura di disposizioni testamentarie.
Quel giorno infatti egli doveva già essere in possesso del testamento in suo
favore, datato 26 aprile 2003 e affidatogli – secondo lui – da
__________ allorché questa non era ancora stata ricoverata, testamento che egli
dichiara di avere poi consegnato all'avvocato __________ “tra
fine luglio e inizio agosto 2003” (deposizione 4 maggio 2005 dell'avv. __________:
verbali, pag. 2). Simili risultanze istruttorie non consentono certo di arguire
che il testamento litigioso fosse già stato scritto il 26 aprile 2003 né sono
idonee, tanto meno, a smentire i dubbi sulla veridicità della data insinuati dall'attrice.
9.
Non
si disconosce che, secondo il perito calligrafico, il testamento
olografo datato 26 aprile 2003 è stato redatto da __________ “con la propria
grafia abituale” (referto del 28 novembre 2006, risposta n. 1) e non indizia
particolari difficoltà di scritturazione (risposta n. 2), né induce a far
supporre una diversa collocazione temporale (risposta n. 5). Contiene però marchiani
errori di ortografia e di grammatica (von meinenem Erbe, und setzte Herrn
AP 1, als Univerlerbin ein) che fanno pensare più allo stato di salute della
testatrice durante il ricoveri ospedalieri e clinici del giugno e luglio del 2003
che a quello dell'aprile precedente. L'uso di oppiacei ha invero “effetti
deprimenti sul sistema nervoso centrale” e provoca alterazioni del
comportamento psicomotorio, “ivi compresi errori ortografici e grafia incerta”
(delucidazione perizia medica del 23 settembre 2009, pag. 1). Di per sé il referto
calligrafico non consente dunque di suffragare né di escludere l'ipotesi che il
testamento sia stato scritto il 26 aprile 2003. Non è dunque di apprezzabile
sussidio.
Quanto
a AP 1, si può anche convenire che per ragioni fiscali __________ intendesse
vendergli l'immobile. A prescindere dal fatto però che l'operazione non avrebbe
comportato grandi benefici per la venditrice ove si consideri che, di fronte a
un valore venale di fr. 1 475 400.– (doc. OO), il prezzo di vendita era fissato
in fr. 600 000.– (bozza del contratto di
compravendita: richiamo, act. I), di poco superiore a quello di stima ufficiale
(di fr. 566 123.–), ciò non permette di
inferire che a quel momento __________ avesse già redatto il testamento
olografo. Anche sotto questo profilo l'istruttoria non giova dunque al
convenuto.
10.
La
data del 26 aprile 2003 indicata sul testamento litigioso non risultando
comprovata nella sua veridicità, rimangono da esaminare le conseguenze. Secondo
l'art. 520a CC, in effetti, se l'indicazione dell'anno, del mese e del
giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il
testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non
possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per
determinare la capacità di disporre, l'ordine cronologico di più testamenti o
un'altra questione relativa alla validità del testamento. In sostanza, l'omissione
o l'inesattezza della data può implicare l'annullamento del testamento olografo
solo se la data serve ad attestare un elemento che non può essere determinato
in un altro modo (cfr. DTF 135 III 211 consid. 3.6). La data è pertanto un
mezzo di prova e non (più) un'imprescindibile esigenza di forma (FF 1994 III 482;
v. anche Breitschmid, op. cit., n.
2.
ad art. 520a CC; Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 347 n. 697a; Abt, op. cit., n. 7 ad art. 520a CC;
Druey, Grundriss
des Erbrechts, 5ª edizione, § 95 n. 24, pag. 113). Il problema è che in
concreto la data è determinante proprio per accertare se al momento di redigere
il testamento __________ disponesse della capacità di disporre.
Nella
fattispecie si evince dagli atti che __________ era presumibilmente capace di
discernimento durante la prima settimana di degenza alla Clinica __________ di __________,
mentre già dalla seconda settimana, subentrando uno stato confusionale
fluttuante, essa era tale solo “a tratti e in maniera pressoché incompleta a causa
della sua estrema affaticabilità emersa in maniera significativa nel fatto di
non essere riuscita a portare a termine il Mini Mental Status”
(perizia del 1° giugno 2007, risposta n. 1). Durante la prima fase della
degenza la paziente risultava ancora lucida o per lo meno debolmente
compromessa nelle funzioni cognitive, mentre in seguito, con il progredire del
decadimento psicofisico, essa è non era più in grado di assolvere un
qualsivoglia tipo di attività finalizzata (delucidazione scritta del 23
settembre 2007, pag. 2). Sulla base di tali accertamenti solo un testamento
redatto tra mercoledì 9 e martedì 15 luglio 2003 dev'essere considerato
efficace. Più tardi è venuta meno alla testatrice una sufficiente capacità di discernimento.
11.
A ben vedere la capacità di
discernimento potrebbe destare qualche dubbio già durante la prima settimana di
degenza alla Clinica __________, se si pensa che alla paziente erano somministrati
oppiacei in dosi viepiù elevate (25 μg tra il 9 e 10 luglio, 50 μg
tra il 10 e il 13 luglio, 75 μg tra il 14 e il 19 luglio 2003), ciò che
poteva pregiudicare la lucidità di lei (deposizione del dott. __________ del 23
agosto 2005: verbali, pag. 2 seg.). Sia come sia, al momento in cui è stato
eseguito il Mini Mental Status, mercoledì 16 luglio 2003, l'interessata appariva ormai disorientata nel tempo, con “una minima capacità attentiva e di
apprendimento” (perizia, pag. 5), tanto da indicare quale giorno del test un
venerdì del mese di maggio 2003 (questionario nel fascicolo della Clinica __________,
richiamato). Anche se ciò non le ha impedito, qualche giorno dopo l'esecuzione
del test, di rilasciare a AP 1 una procura per accedere a un suo conto presso il
__________ (richiami dal __________, act. IV e V). La vera data del testamento
olografo importa quindi, nel caso specifico, per sapere quando la disposizione
di ultima volontà è stata redatta. E in concreto non sussistono elementi
estrinseci che permettano di confermare quella del 26 aprile 2003. Men che meno
ove si consideri che fino al 16 luglio 2003 erano ancora in atto le operazioni per
giungere alla stipulazione della compravendita, tant'è che l'appellante aveva
chiesto al dott. __________, medico responsabile della Clinica __________, un
certificato sulla sua capacità di intendere e volere, come voleva il notaio
rogante. Nulla spiega tuttavia come mai qualche giorno prima __________, la
quale secondo l'appellante era convinta di guarire, avrebbe redatto un
testamento in cui designava AP 1 suo erede universale.
12.
Ne
discende che in concreto __________ non è riuscito a dimostrare l'autenticità
della data – dubbia – indicata dalla testatrice sul testamento olografo, ciò
rende impossibile accertare se l'atto sia stato steso prima del 15 luglio 2003,
prima cioè che alla testatrice venisse meno una sufficiente lucidità. La disposizione
di ultima volontà va quindi annullata, non potendosi far capo nella fattispecie
al principio in favor testamenti, il quale non può condurre alla
totale irrilevanza dei requisiti di forma previsti dalla legge,
indipendentemente dallo scopo che essi devono adempiere (DTF 135 III 211
consid. 3.7). Ciò posto, l'appello si rivela destituito di fondamento ed è
destinato all'insuccesso.
13.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ). L'appellante
rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello per il
tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
14.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese giudiziarie di fr. 10 550.– sono
poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per
ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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