Lexipedia

Decisione

11.2011.37

Testamento olografo con datazione dubbia

30 luglio 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i gioielli e un conto bancario andassero in usufrutto esclusivo

all'ex marito __________, specificando che alla di lui morte il tutto sarebbe stato passato alla figlia AO 1. __________ è

premorto alla testatrice, nel novembre del 2002. In un testamento olografo del 26 aprile 2003 __________ ha poi diseredato la figlia AO 1 e ha istituito suo

erede universale AP 1 (1939).

B. Dal

26 giugno al 9 luglio 2003 __________ sofferente di un carcinoma al seno con

metastasi ossee, è stata ricoverata al­l'Ospedale regionale di __________. In

seguito è stata trasferita alla Clinica __________ di __________, dove è

deceduta il 13 agosto 2003. I due testamenti olografi sono stati pubblicati davanti

al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna l'11 settembre 2003. Il 25 settembre 2003 AO 1 ha dichiarato al Pretore di opporsi al

rilascio del certificato ereditario. In esito a un'istanza della medesima,

con decreto del 26 settembre 2003 il Pretore ha munito l'eredità di un

amministratore nella persona dell'avv. __________ di __________.

C. Con

petizione del 5 giugno 2004 AP 1ha convenuto AO 1davanti al Pretore per ottenere

l'annullamento del testamento olografo 26 aprile 2003 e il rilascio del

certificato ere­ditario a suo nome. In subordine essa ha chiesto di dichiarare

nulla la diseredazione e di essere reintegrata nella sua porzione legittima,

sempre con rilascio del certificato ereditario a suo nome. Nella sua risposta del

30 settembre 2004 AP 1 ha proposto di respingere l'azio­ne. L'attrice ha

replicato il 3 novembre 2004, mantenendo le sue richieste. Il convenuto ha

duplicato il 27 novembre 2004, confermandosi nel proprio punto di vista.

D. L'udienza

preliminare si è tenuta il 21 febbraio 2005. L'istruttoria, durante la quale sono state assunte una perizia grafologica e una perizia medica (seguita

da una delucidazione scritta), è terminata il 1° ottobre 2010. Le parti

hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel

suo memoriale del 25 novembre 2010 l'attrice ha ribadito la sua posizione. Nel

proprio, di quello stesso giorno, il convenuto ha dato per riprodotte

osservazioni dell'avv. __________, suo patrocinatore in Germania, e ha nuovamente

sollecitato il rigetto della petizione.

E. Statuendo

con sentenza dell'11 febbraio 2011, il Pretore ha accolto la petizione, ha

annullato il testamento olografo del 26 aprile 2003 e ha rilasciato un

certificato ereditario in cui ha dichiarato AO 1 unica erede di __________. La tassa

di giustizia di fr. 21 000.– e le spese sono

state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 60 000.– per ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17

marzo 2011 per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore

riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 25 maggio 2011 AO 1 propone

di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze dei Pretori in

materia di nullità testamentaria intimate dopo il 1° gennaio 2011, trattate con

la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto

appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale requisito è manifestamente dato. Tempestivo, l'appello in esa­me

è di conseguenza ricevibile.

2.

Secondo

il Pretore “benché una prova completa circa il momento dell'avvenuta redazione

del testamento sia impossibile, gli indizi ed elementi emersi nel corso dell'istruttoria

convincono questo giudice che __________ non ha redatto il testamento olografo

il 26 aprile 2003, ma solo in un secondo tempo, o meglio dopo

l'esito

negativo del Mini Mental Status, poiché non vi era infatti ragione di

chiedere questo test per un testamento già redatto in aprile”. Ciò posto, egli ha

accertato che “al momento di redigere il testamento olografo datato 26 aprile

2003, e retrodatato come sopra indicato, la disponente non poteva ritenersi

capace di discernimento e non era dunque in grado di disporre del suo patrimonio

giusta l'art. 467 CC”. Ne ha concluso che la richiesta di annullare la

disposizione di ultima volontà era fondata e ha invalidato di conseguenza il

testamento.

3.

L'appellante

sostiene che la conclusione del Pretore, secondo cui il testamento è

retrodatato, si fonda esclusivamente su un'interpretazione unilaterale delle testimonianze

e trascura quanto emerge dalla perizia calligrafica. Da quest'ultima risulta

che la scrittura della testatrice non denota elementi suscettibili di avvalorare

una diver­sa datazione del testamento. Per l'appellante

inoltre

il quadro di normalità e l'assenza di difficoltà nella stesura dell'atto sono inconciliabili

con la situazione psichica di disorientamento nel tempo risultante dal Mini

Mental Status eseguito il 16 luglio 2003 e dal netto peggioramento delle

condizioni di salute che ne sono seguite. L'attore ribadisce che il primo

giudice, scostandosi senza motivazione dalla perizia, ha arbitrariamente

apprezzato le testimonianze, dalle quali non si desume che durante la degenza

alla Clinica __________ __________ non avesse ancora regolato la successione. In

definitiva, a suo modo di vedere, tutto lascia concludere che il testamento è

stato effettivamente scritto il 26 aprile 2003.

Sempre

a parere di AP 1, poi, quand'anche il testamento fosse retrodatato, esso

sarebbe valido ad ogni modo, poiché al momento della sua stesura la testatrice

era senz'altro capace di discernimento. Dalla deposizione dell'avvocato __________,

così come dalle risultanze della perizia calligrafica, per l'appellante si può dedurre

“con verosimiglianza che escluda ogni serio dubbio che la disposizione di

ultima volontà è stata redatta subito dopo il ricovero della testatrice alla Clinica

__________ e comunque prima che fosse allestito il Mini Mental Status”.

Infondata, a suo avviso l'azione di nullità

testamentaria deve quindi essere respinta.

4.

Nella fattispecie il litigio presenta risvolti internazionali per la cittadinanza

tedesca di __________. Ora, la forma di un testamento o di altre disposizioni a

causa di morte è regolata, nei rapporti internazionali, dalla Convenzione dell'Aia

del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi relativi alla forma delle

disposizioni testamentarie (art. 93 LDIP). In virtù di tale trattato un

testamento o altre disposizioni a causa di morte possono essere validi sia secondo

la legge del luogo in cui sono stati confezionati sia secondo la legge del luogo

di cui il testatore aveva la cittadinanza (art. 1 lett. a e b della

Convenzione: RS 0.211.312.1). Per la validità del testa­mento olografo

del 26 aprile 2003 è sufficiente così, in concreto, che esso rispetti le forme del

diritto svizzero o di quello germanico. Ciò premesso, in entrambi gli

ordinamenti un testamento olo­grafo deve contenere l'indicazione dell'anno, del

mese e del giorno in cui fu scritto (art. 505 cpv. 1 CC, § 2247 cpv. 2 BGB).

Entrambi gli ordinamenti inoltre prevedono una regolamentazione analoga sulla

validità del testamento olografo in caso di assenza o di inesattezza della data

indicata (art. 520a cpv. 1 CC, § 2247 cpv. 2 BGB; v. FF 1994

III pag. 481 con riferimento a Breitschmied,

Formvorschriften im Testamentrecht, Zurigo 1982, n. 749).

5.

Litigiosa

è, nella fattispecie, la data del 26 aprile 2003 che figura sul testamento olografo

di cui è chiesto l'annullamento (doc. 1, 2° foglio). Ora, la prova

dell'esistenza di un atto di disposizione a causa di morte incombe a chi da

tale documento intende dedurre diritti; la prova dell'inefficacia spetta per

contro a chi di tale inefficacia si prevale (Piotet,

Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 245; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª

edizione, Berna 1964, n. 3 e n. 13 ad

art. 519 CC; Escher in: Zürcher

Kommentar, 3ª edizione, Zurigo 1959, n. 9 ad art. 519 CC; Forni/Piatti

in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione,

n. 27 ad art. 519/520 CC). Per principio l'autenticità di un atto di cui

una parte si vale in un processo rientra nella sfera di esistenza del

documento: chi invoca l'autenticità deve pertanto dimostrarla. Al proposito nondimeno

la dottrina, pur riconoscendo che di regola l'autenticità di un documento va comprovata

da chi invoca il documento (Piotet,

op. cit., pag. 245; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, § 38 I n. 3, pag. 333; Schmid in: Basler Kommentar,

ZGB I, 3ª edizione, n. 21 ad art. 9 CC), istituisce a favore di

documenti formalmente e apparentemente corretti una presunzione di fatto

circa la loro autenticità (Kummer in: Berner Kommentar, Berna 1966, n. 39 in fine ad art. 9 CC; Schmid, loc. cit.).

La

presunzione di fatto non influisce sull'onere della prova; agevola solo l'assunzione

delle prove (DTF 133 III 125 consid, 3.1, 120 II 250 consid. 2c con riferimenti).

Essa permette di considerare come esistenti determinati fatti secondo

l'esperienza generale della vita e l'ordinario andamento delle cose (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna

2001, pag. 185 n. 961; Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivil­pro­zess­rechts, 8ª edizione, pag. 263 n. 50; Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, Berna 1990, n. 4.3.3 in fine ad art. 43 vOG; Kummer, op. cit., n. 362 seg. ad art. 8

CC). Così, di fronte a un testamento che adempie le forme e i requisiti di

legge, il giudice può senz'altro presumerne l'autenticità (cfr.

Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 7 ad art. 520a CC).

Tale presunzione però non è irrefragabile. Può essere sovvertita da elementi

atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità dell'atto.

Non occorre che tali elementi comprovino la falsità del documento. È

sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua autenticità. Ciò fa decadere

la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale

del documento (sentenza del Tribunale federale 5C.70/2000 del 17 luglio 2000, consid. 3bb).

Nel

caso in esame il testamento litigioso adempie formalmente i requisiti di legge,

di modo che sussisteva una presunzione di fatto circa la sua autenticità.

In simili condizioni spettava all'attrice sovvertire tale

presunzione con elementi atti a insinuare considerevoli dubbi sulla veridicità della datazione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2000.128

del 18 gen­naio 2002, consid. 6). Una volta decaduta la presunzione di fatto, sarebbe

spettato poi al convenuto dimostrare l'autenticità della data o, quanto meno,

la confezione del testamento in tempi non sospetti (cfr. anche Abt in: Erbrecht, Basilea 2011, n. 10 ad

art. 520a CC).

6.

In concreto l'attrice aveva argomentato, nella petizione (pag. 6), che

“quasi certamente” la stesura del testamento litigioso era avvenuta non il

26.

apri­le 2003, bensì durante la degenza della madre alla Clinica __________

di __________, tra il 9 luglio (giorno del ricovero) e il 13 agosto 2003

(giorno della morte), periodo nel corso del quale erano state somministrate

all'anziana elevate dosi di oppiacei per alleviarle i forti dolori. Ancora il

26.

giugno 2003, quando era ricoverata all'Ospedale “__________” di __________, __________

aveva confidato infatti a una cara amica – una certa signora __________ – che

avrebbe dovuto incontrarsi con il proprio avvocato, poiché non aveva ancora

fatto testamento. Alla petizione l'attrice accludeva inoltre una perizia

calligrafica da lei commissionata, la quale confermava che la scrittura della testatrice

era ormai quella di una persona con problemi fisici, ciò che non era ancora il

caso quando la madre era ricoverata all'Ospedale “__________”. Anche i gravi

errori di ortografia contenuti nel testamento avvaloravano l'ipotesi di una de

cuius confusa. Infine la carta su cui era stato redatto il testamento era

“con tutta probabilità” quella di un blocco per scrivere di formato A5 che si

trovava sul comodino della camera a __________. Prese nel loro insieme, asserzioni

del genere era­no effettivamente suscettibili di infondere seri dubbi sul fatto

che il testamento fosse stato stilato davvero il 26 aprile 2003. In circostanze del genere incombeva al convenuto dimostrare l'autenticità della datazione o,

per lo meno, smentire i dubbi dell'attrice.

7.

In

realtà l'istruttoria si è rivelata ben poco concludente. Sentito come testimone,

l'avv. __________ ha affermato di non

avere

mai parlato con __________ di testamenti. Ha dichiarato che quando era ricoverata

all'Ospedale regionale di __________ (con ogni probabilità il 30 giugno 2003)

la cliente gli aveva detto di voler donare la casa a un amico, senza specificarne

il nome, ma l'indomani egli le aveva sconsigliato una donazione, troppo onerosa

dal profilo fiscale, proponendole una compravendita. Qualche giorno dopo AP 1

si era presentato nel suo ufficio, comunicandogli di essere la persona cui __________

intendeva lasciare la casa, al che l'avvocato __________ ricorda di aver fatto notare

a AP 1 che nel caso in cui la compravendita si fosse concretata egli avrebbe

avuto bisogno di un certificato medico sulla capacità di discernimento della

venditrice. Il contratto non essendo stato stipulato, l'attestazione non è

stata richiesta (deposizione del 4 maggio 2005: verbali, pag. 3 seg.). Sentito

di nuovo, il legale ha soggiunto che quando __________ era ormai degente alla Clinica

__________ ed egli l'aveva visitata per la seconda volta, AP 1 gli aveva chiesto

informazioni “sul modo di redigere un testamento”. Il legale aveva dato le

necessarie spiegazioni, precisando che per il testamento pubblico sarebbe stato

necessario un certificato medico sulla capacità di intendere e di volere della

testatrice. In seguito, “quando la signora __________ era ancora degente presso

la Clinica __________”, AP 1 gli aveva consegnato il testamento olografo (deposizione

del 6 luglio 2006: verbali, pag. 3).

__________,

amica di __________ sin dal 1948 e con la quale essa si è “vista e sentita

praticamente tutti i giorni”, ha testimoniato che il 25 o 26 giugno 2003, durante

una visita all'Ospedale di Locarno, __________ le aveva detto di essere “preoccupata

perché non aveva ancora fatto testamento” (deposizione del 23 agosto 2005,

verbali, pag. 4). Interrogata in seguito a una denuncia sporta da AP 1 per falsa

dichiarazione di una parte in giudizio, __________ ha confermato quanto dichiarato

davanti al Pretore, specificando anzi che era intenzione di __________ redigere

un testamento rivolgendosi allo studio legale __________ (interrogatorio di

polizia del 10 maggio 2007, nel fascicolo “richiamo dal Ministero pubblico”, act.

XIV).

__________,

conoscente di __________ da quarant'an­ni (“se non amiche, eravamo comunque

confidenti”), ha riferito di non avere mai parlato con lei di questione

ereditarie o di testamenti. Ha ricordato tuttavia che, quando era degente all'Ospedale,

__________ le aveva detto che avrebbe voluto parlare con l'avvocato __________,

senza però spiegarne “più precisamente il motivo”. La testimone ha supposto

trattarsi di una questione successoria, “ma esplicitamente la signora __________

non l'ha detto” (deposizione del 25 ottobre 2005: verbali, pag. 3). Da parte

sua __________, vicina di casa e conoscente di __________ da 46 anni, ha

rammentato di essere stata molto vicina all'anziana negli ultimi mesi,

visitandola tutti i giorni, ma senza mai avere discusso con lei “di problemi

successori o della questione a chi lasciare la casa” (deposizione del 6 luglio

2006: verbali, pag. 2). Sentito infine a suo turno, AP 1 ha dichiarato che il

testamento [del 26 aprile 2003] gli era stato dato da __________ “nella casa di

__________”, ma di non ricordare quando egli lo aveva poi consegnato all'avvocato

__________ (interrogatorio formale del 22 maggio 2006, risposta n. 14).

8.

Da

quanto precede si può desumere di conseguenza, tutt'al più, che nulla conforta

l'ipotesi stando alla quale, prima di essere ricoverata nella clinica di

Orselina, __________ avesse già fatto testamento, se non quello del 7 marzo 1973. L'avvocato __________ si è visto consegnare da AP 1 la busta chiusa allorché l'anziana era già

ospite della Clinica __________, mentre le amiche o conoscenti di lei hanno

ricavato se mai l'impressione, dai colloqui, che __________ non avesse ancora

fatto testamento. È vero che __________ è amica anche dell'attrice ed è stata

denunciata dal convenuto per dichiarazione falsa di una parte in giudizio, avendo

affermato che tra il 2001 e il 2003 __________ aveva interrotto il rapporto di amicizia

con lui, com­minandogli un “Hausverbot”. Davanti all'autorità penale però

l'interessata ha confermato le proprie dichiarazioni e il procedimento è

terminato con un non luogo a procedere, contro il quale il denunciante è

insorto invano alla Corte dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (sentenza

inc. 60.2011.161 del 18 luglio 2011). Che poi __________ mirasse a far

divorziare il figlio affinché sposasse l'attrice e si trasferisse nell'immobile

di __________ è un'illazione senza alcun riscontro oggettivo.

L'appellante, poi, nemmeno pretende che la testimone abbia

dichiarato il falso quando ha detto che __________ le aveva confidato il

25.

o 26 giugno 2003 di non avere ancora

fatto testamento, ritenendo ciò solo “poco probabile” per la notoria riservatezza

della de cuius.

Per

quanto riguarda AP 1, mal si comprende addirittura perché egli si sia rivolto all'avvocato

__________ “qualche giorno dopo” il 30 giugno 2003 (secondo il legale) per

ottenere ragguagli, oltre che sulle difficoltà “se si fosse fatta una donazione

dell'immobile”, sulle possibilità e formalità per la stesura di disposizioni testamentarie.

Quel giorno infatti egli doveva già essere in possesso del testamento in suo

favore, datato 26 aprile 2003 e affidatogli – secondo lui – da

__________ allorché questa non era ancora stata ricoverata, testamento che egli

dichiara di avere poi consegnato all'avvocato __________ “tra

fine luglio e inizio agosto 2003” (deposizione 4 mag­gio 2005 dell'avv. __________:

verbali, pag. 2). Simili risultanze istruttorie non consentono certo di arguire

che il testamento litigioso fosse già stato scritto il 26 aprile 2003 né sono

idonee, tanto meno, a smentire i dubbi sulla veridicità della data insinuati dall'attrice.

9.

Non

si disconosce che, secondo il perito calligrafico, il testamento

olografo datato 26 aprile 2003 è stato redatto da __________ “con la propria

grafia abituale” (referto del 28 novembre 2006, risposta n. 1) e non indizia

particolari difficoltà di scritturazione (risposta n. 2), né induce a far

supporre una diversa collocazione temporale (risposta n. 5). Contiene però marchiani

errori di ortografia e di grammatica (von meinenem Erbe, und setzte Herrn

AP 1, als Univerlerbin ein) che fanno pensare più allo stato di salute della

testatrice durante il ricoveri ospedalieri e clinici del giugno e luglio del 2003

che a quello dell'aprile precedente. L'uso di oppiacei ha invero “effetti

deprimenti sul sistema nervoso centrale” e provoca alterazioni del

comportamento psicomotorio, “ivi compresi errori ortografici e grafia incerta”

(delucidazione perizia medica del 23 settembre 2009, pag. 1). Di per sé il referto

calligrafico non consente dunque di suffragare né di escludere l'ipotesi che il

testamento sia stato scritto il 26 aprile 2003. Non è dunque di apprezzabile

sussidio.

Quanto

a AP 1, si può anche convenire che per ragioni fiscali __________ intendesse

vendergli l'immobile. A prescindere dal fatto però che l'operazione non avrebbe

comportato grandi benefici per la venditrice ove si consideri che, di fronte a

un valore venale di fr. 1 475 400.– (doc. OO), il prezzo di vendita era fissato

in fr. 600 000.– (bozza del contratto di

compravendita: richiamo, act. I), di poco superiore a quello di stima ufficiale

(di fr. 566 123.–), ciò non permette di

inferire che a quel momento __________ avesse già redatto il testamento

olografo. Anche sotto questo profilo l'istruttoria non giova dunque al

convenuto.

10.

La

data del 26 aprile 2003 indicata sul testamento litigioso non risultando

comprovata nella sua veridicità, rimangono da esaminare le conseguenze. Secondo

l'art. 520a CC, in effetti, se l'indicazione dell'anno, del mese e del

giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il

testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non

possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per

determinare la capacità di disporre, l'ordine cronologico di più testamenti o

un'altra questione relativa alla validità del testamento. In sostanza, l'omissione

o l'inesattezza della data può implicare l'annullamento del testamento olografo

solo se la data serve ad attestare un elemento che non può essere determinato

in un altro modo (cfr. DTF 135 III 211 consid. 3.6). La data è pertanto un

mezzo di prova e non (più) un'imprescindibile esigenza di forma (FF 1994 III 482;

v. anche Breitschmid, op. cit., n.

2.

ad art. 520a CC; Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, pag. 347 n. 697a; Abt, op. cit., n. 7 ad art. 520a CC;

Druey, Grund­riss

des Erbrechts, 5ª edizione, § 95 n. 24, pag. 113). Il problema è che in

concreto la data è determinante proprio per accertare se al momento di redigere

il testamento __________ disponesse della capacità di disporre.

Nella

fattispecie si evince dagli atti che __________ era presumibilmente capace di

discernimento durante la prima settimana di degenza alla Clinica __________ di __________,

mentre già dalla seconda settimana, subentrando uno stato confusionale

fluttuante, essa era tale solo “a tratti e in maniera pressoché incompleta a causa

della sua estrema affaticabilità emersa in maniera significativa nel fatto di

non essere riuscita a portare a termine il Mini Mental Status”

(perizia del 1° giugno 2007, risposta n. 1). Durante la prima fase della

degenza la paziente risultava ancora lucida o per lo meno debolmente

compromessa nelle funzioni cognitive, mentre in seguito, con il progredire del

decadimento psicofisico, essa è non era più in grado di assolvere un

qualsivoglia tipo di attività finalizzata (delucidazione scritta del 23

settembre 2007, pag. 2). Sulla base di tali accertamenti solo un testamento

redatto tra mercoledì 9 e martedì 15 luglio 2003 dev'essere considerato

efficace. Più tardi è venuta meno alla testatrice una sufficiente capacità di discernimento.

11.

A ben vedere la capacità di

discernimento potrebbe destare qualche dubbio già durante la prima settimana di

degenza alla Clinica __________, se si pensa che alla paziente erano somministrati

oppiacei in dosi viepiù elevate (25 μg tra il 9 e 10 luglio, 50 μg

tra il 10 e il 13 luglio, 75 μg tra il 14 e il 19 luglio 2003), ciò che

poteva pregiudicare la lucidità di lei (deposizione del dott. __________ del 23

agosto 2005: verbali, pag. 2 seg.). Sia come sia, al momento in cui è stato

eseguito il Mini Mental Status, mercoledì 16 luglio 2003, l'interessata appariva ormai disorientata nel tempo, con “una minima capacità attentiva e di

apprendimento” (perizia, pag. 5), tanto da indicare quale giorno del test un

venerdì del mese di maggio 2003 (questionario nel fascicolo della Clinica __________,

richiamato). Anche se ciò non le ha impedito, qualche giorno dopo l'esecuzione

del test, di rilasciare a AP 1 una procura per accedere a un suo conto presso il

__________ (richiami dal __________, act. IV e V). La vera data del testamento

olografo importa quindi, nel caso specifico, per sapere quando la disposizione

di ultima volontà è stata redatta. E in concreto non sussistono elementi

estrinseci che permettano di confermare quella del 26 aprile 2003. Men che meno

ove si consideri che fino al 16 luglio 2003 erano ancora in atto le operazioni per

giungere alla stipulazione della compravendita, tant'è che l'appellante aveva

chiesto al dott. __________, medico responsabile della Clinica __________, un

certificato sulla sua capacità di intendere e volere, come voleva il notaio

rogante. Nulla spiega tuttavia come mai qualche giorno prima __________, la

quale secondo l'appellante era convinta di guarire, avrebbe redatto un

testamento in cui designava AP 1 suo erede universale.

12.

Ne

discende che in concreto __________ non è riuscito a dimostrare l'autenticità

della data – dubbia – indicata dalla testatrice sul testamento olografo, ciò

rende impossibile accertare se l'atto sia stato steso prima del 15 luglio 2003,

prima cioè che alla testatrice venisse meno una sufficiente lucidità. La disposizione

di ultima volontà va quindi annullata, non potendosi far capo nella fattispecie

al principio in favor testamenti, il quale non può condurre alla

totale irrilevanza dei requisiti di forma previsti dalla legge,

indipendentemente dallo scopo che essi devono adempiere (DTF 135 III 211

consid. 3.7). Ciò posto, l'appello si rivela destituito di fondamento ed è

destinato all'insuccesso.

13.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ). L'appellante

rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello per il

tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

14.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in

materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese giudiziarie di fr. 10 550.– sono

poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per

ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster