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Decisione

11.2011.4

Impugnabilità di un provvedimento superprovvisionale

28 gennaio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DI.2010.286

(trattenuta di stipendio) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con istanza del 14 dicembre 2010 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1 ,

giudicando

sull'appello dell'8 gennaio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 31 dicembre 2010;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 29 ottobre 2010 il Pretore della giurisdizione

di Locarno Campagna ha condannato AP 1 (1944) a versare alla moglie AO 1

(1942), come misura a protezione dell'unione coniugale, un contributo

alimentare di fr. 1000.– mensili anticipati. Contro tale sentenza AP 1 ha presentato un appello del 20 novembre 2010 a questa Camera, che è stato dichiarato irricevibile per

tardività con sentenza del 15 dicembre 2010 (inc. 11.2010.131). Un ricorso in

materia civile presentato l'8 gennaio 2011 da AP 1 al Tribunale federale contro

quest'ultima sentenza è tuttora pendente (causa 5A_19/2011).

B. Nel

frattempo, il 14 dicembre 2010, AO 1 ha instato davanti al Pretore perché alla

Cassa di compensazione AVS/ AI/IPG fosse ordinato di trattenere dalla rendita

AVS percepita da AP 1 la somma di fr. 1000.– mensili, riversandola su un conto

bancario in favore di lei (art. 177 CC). Identica domanda essa ha formulato già

in via cautelare. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 22 febbraio

2011 per il contrad­dittorio. AO 1 ha sollecitato il 29 dicembre 2010 l'emanazione del provvedimento cautelare. Il Pretore ha emanato il 31 dicembre 2010 un “decreto

supercautelare” con cui ha ordinato alla Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG la trattenuta richiesta.

C. Contro

il “decreto supercautelare” appena citato AP 1 ha introdotto un appello dell'8 gennaio 2011 a questa Camera per ottenere l'annullamento del

decreto medesimo. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il “decreto supercautelare” è stato emesso il 31 dicembre 2010 ed

è giunto al convenuto ai primi del gennaio del 2011. Ora, “alle impugnazioni si

applica il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione”

(art. 405 cpv. 1 CPC), intendendosi per “comunicazione” non la data in cui il

primo giudice ha statuito o ha spedito la sentenza, bensì la data che fa

decorrere il termine di ricorso (Frei/Willisegger

in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 405), ovvero quella in

cui avviene la notificazione. Nel caso in cui la notificazione sia avvenuta

dopo l'entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero, al procedimento

di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (Freiburghaus/Afheldt

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 7 in fine ad art. 405).

2.

Le

“decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono

appellabili, fermo restando che, trattandosi di controversie patrimoniali, l'appello

è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 1

lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Se la controversia patrimoniale non raggiunge

tale valore, la decisione di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari

è suscettiva solo di reclamo (art. 319 lett. a CPC). Tanto nell'uno quanto

nell'altro caso, in ogni modo, la decisione dev'essere stata presa dal giudice

dopo avere sentito la controparte. Provvedimenti superprovvisionali non possono

essere oggetto di appello né di reclamo (FF 2006 pag. 6729 in alto), a meno che il giudice si sia limitato a respingere un provve­dimento

superprovvisionale. L'art. 265 cpv. 1 e 2 CPC non prevede più in effetti, come

l'art. 379 cpv. 2 CPC ticinese, che in simile ipotesi l'istante possa chiedere

al giudice entro dieci giorni di accogliere la richiesta previo

contraddittorio. Qualora infine un provvedimento superprovvisionale sia in

parte accolto e in parte respinto, la decisione del giudice è – per principio –

insindacabile, dovendosi attendere che la controparte sia stata sentita nella

misura in cui il provvedimento è stato accolto; dandosi particolare urgenza (“pericolo

d'elusione”), tuttavia, non è esclusa l'impugnabilità immediata della decisione

nella misura in cui il provvedimento superprovvisionale è stato respinto (Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger,

op. cit., n. 34 ad art. 308, pag. 1854).

3.

Nella

fattispecie il Pretore ha accolto appieno la richiesta cautelare dell'istante,

la quale chiedeva che alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG fosse ordinato di

trattenere dalla rendita AVS percepita da AP 1 la somma di fr. 1000.– mensili,

riversandola su un conto bancario in favore di lei. Né il Pretore ha ancora avuto

modo di sentire il convenuto, l'udienza a tal fine essendo stata indetta per il

22.

febbraio 2011. È vero che il 27 dicembre 2010 AP 1 ha scritto di propria iniziativa una lettera al Pretore, contestando l'ordine di trattenuta. È

altrettanto vero però che tale atto informe non costituisce un valido contrad­dittorio

(nel senso dell'art. 379 cpv. 1 CPC ticinese, che rimane applicabile al procedimento

di primo grado: art. 404 cpv. 1 CPC). Il “decreto supercautelare” del 31

dicembre 2010 non è dunque un atto impugnabile. In calce al medesimo il Pretore

ha menzionato invero che contro di esso era dato reclamo, ma tale indicazione è

erronea e non può creare una via di ricorso inesistente. Ne segue che, improponibile,

l'appello del convenuto sfugge a qualsiasi esame.

4.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC). Occorre tenere conto della circostanza, nondimeno, che il convenuto può essere

stato indotto a ricorrere dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici contenuta

nel “decreto supercautelare”, non avendo egli formazione giuridica né essendo patrocinato

da un legale. E siccome da un'indicazione

inesatta non deve derivare pregiudizio al cittadino (art. 5 cpv. 3

Cost.; cfr. DTF 136 III 376 consid. 1.2.2), si giustifica in concreto di

soprassedere a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Non si pone per

converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla

controparte, che non ha sopportato costi.

5.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero

incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria del­l'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione principale supera

sicuramente, sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,

la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si

consideri che la trattenuta di fr. 1000.– mensili riguarda un contributo alimentare

dovuto senza limiti di tempo. La durata di misure a protezione

dell'unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso è determinato dall'importo

annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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