11.2011.4
Impugnabilità di un provvedimento superprovvisionale
28 gennaio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2011.4
Data decisione, Autorità:
28.01.2011, ICCA
Titolo:
Impugnabilità di un provvedimento superprovvisionale
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
RECLAMO
art. 265 CPC
art. 308 cpv. 1 cf. b CPC
art. 319 let. a CPC
Incarto n.
11.2011.4
Lugano
28 gennaio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DI.2010.286
(trattenuta di stipendio) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 14 dicembre 2010 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando
sull'appello dell'8 gennaio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 31 dicembre 2010;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 ottobre 2010 il Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna ha condannato AP 1 (1944) a versare alla moglie AO 1
(1942), come misura a protezione dell'unione coniugale, un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili anticipati. Contro tale sentenza AP 1 ha presentato un appello del 20 novembre 2010 a questa Camera, che è stato dichiarato irricevibile per
tardività con sentenza del 15 dicembre 2010 (inc. 11.2010.131). Un ricorso in
materia civile presentato l'8 gennaio 2011 da AP 1 al Tribunale federale contro
quest'ultima sentenza è tuttora pendente (causa 5A_19/2011).
B. Nel
frattempo, il 14 dicembre 2010, AO 1 ha instato davanti al Pretore perché alla
Cassa di compensazione AVS/ AI/IPG fosse ordinato di trattenere dalla rendita
AVS percepita da AP 1 la somma di fr. 1000.– mensili, riversandola su un conto
bancario in favore di lei (art. 177 CC). Identica domanda essa ha formulato già
in via cautelare. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 22 febbraio
2011 per il contraddittorio. AO 1 ha sollecitato il 29 dicembre 2010 l'emanazione del provvedimento cautelare. Il Pretore ha emanato il 31 dicembre 2010 un “decreto
supercautelare” con cui ha ordinato alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG la trattenuta richiesta.
C. Contro
il “decreto supercautelare” appena citato AP 1 ha introdotto un appello dell'8 gennaio 2011 a questa Camera per ottenere l'annullamento del
decreto medesimo. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il “decreto supercautelare” è stato emesso il 31 dicembre 2010 ed
è giunto al convenuto ai primi del gennaio del 2011. Ora, “alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione”
(art. 405 cpv. 1 CPC), intendendosi per “comunicazione” non la data in cui il
primo giudice ha statuito o ha spedito la sentenza, bensì la data che fa
decorrere il termine di ricorso (Frei/Willisegger
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 405), ovvero quella in
cui avviene la notificazione. Nel caso in cui la notificazione sia avvenuta
dopo l'entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero, al procedimento
di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (Freiburghaus/Afheldt
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 7 in fine ad art. 405).
2.
Le
“decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono
appellabili, fermo restando che, trattandosi di controversie patrimoniali, l'appello
è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 1
lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Se la controversia patrimoniale non raggiunge
tale valore, la decisione di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari
è suscettiva solo di reclamo (art. 319 lett. a CPC). Tanto nell'uno quanto
nell'altro caso, in ogni modo, la decisione dev'essere stata presa dal giudice
dopo avere sentito la controparte. Provvedimenti superprovvisionali non possono
essere oggetto di appello né di reclamo (FF 2006 pag. 6729 in alto), a meno che il giudice si sia limitato a respingere un provvedimento
superprovvisionale. L'art. 265 cpv. 1 e 2 CPC non prevede più in effetti, come
l'art. 379 cpv. 2 CPC ticinese, che in simile ipotesi l'istante possa chiedere
al giudice entro dieci giorni di accogliere la richiesta previo
contraddittorio. Qualora infine un provvedimento superprovvisionale sia in
parte accolto e in parte respinto, la decisione del giudice è – per principio –
insindacabile, dovendosi attendere che la controparte sia stata sentita nella
misura in cui il provvedimento è stato accolto; dandosi particolare urgenza (“pericolo
d'elusione”), tuttavia, non è esclusa l'impugnabilità immediata della decisione
nella misura in cui il provvedimento superprovvisionale è stato respinto (Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
op. cit., n. 34 ad art. 308, pag. 1854).
3.
Nella
fattispecie il Pretore ha accolto appieno la richiesta cautelare dell'istante,
la quale chiedeva che alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG fosse ordinato di
trattenere dalla rendita AVS percepita da AP 1 la somma di fr. 1000.– mensili,
riversandola su un conto bancario in favore di lei. Né il Pretore ha ancora avuto
modo di sentire il convenuto, l'udienza a tal fine essendo stata indetta per il
22.
febbraio 2011. È vero che il 27 dicembre 2010 AP 1 ha scritto di propria iniziativa una lettera al Pretore, contestando l'ordine di trattenuta. È
altrettanto vero però che tale atto informe non costituisce un valido contraddittorio
(nel senso dell'art. 379 cpv. 1 CPC ticinese, che rimane applicabile al procedimento
di primo grado: art. 404 cpv. 1 CPC). Il “decreto supercautelare” del 31
dicembre 2010 non è dunque un atto impugnabile. In calce al medesimo il Pretore
ha menzionato invero che contro di esso era dato reclamo, ma tale indicazione è
erronea e non può creare una via di ricorso inesistente. Ne segue che, improponibile,
l'appello del convenuto sfugge a qualsiasi esame.
4.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC). Occorre tenere conto della circostanza, nondimeno, che il convenuto può essere
stato indotto a ricorrere dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici contenuta
nel “decreto supercautelare”, non avendo egli formazione giuridica né essendo patrocinato
da un legale. E siccome da un'indicazione
inesatta non deve derivare pregiudizio al cittadino (art. 5 cpv. 3
Cost.; cfr. DTF 136 III 376 consid. 1.2.2), si giustifica in concreto di
soprassedere a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Non si pone per
converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla
controparte, che non ha sopportato costi.
5.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero
incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione principale supera
sicuramente, sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,
la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si
consideri che la trattenuta di fr. 1000.– mensili riguarda un contributo alimentare
dovuto senza limiti di tempo. La durata di misure a protezione
dell'unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso è determinato dall'importo
annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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