11.2011.40
Divisione ereditaria: esecuzione della divisione
21 gennaio 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
11.2011.40
Data decisione, Autorità:
21.01.2013, ICCA
Titolo:
Divisione ereditaria: esecuzione della divisione
AZIONE DI DIVISIONE
art. 612 CC
Incarto n.
11.2011.40
Lugano
21 gennaio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DI.2009.214
(divisione ereditaria: modo della divisione) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 5 giugno 2009 da
AO 2
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1) e
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 3)
e nella
analoga causa promossa con istanza dell'8 giugno 2009 da AO 1 nei confronti di AO
2 e AP 1 (inc. DI.2009.216),
giudicando sull'appello del 28 marzo 2011 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 30 marzo 2011;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1919) è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il
9 ottobre 1980, lasciando eredi i figli AO 2 (1955), AP 1 (1956) e AO 1 (1961).
Su richiesta di AP 1, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona ha ordinato il 4 aprile 1997 in luogo e vece del Pretore la divisione dell'eredità, nominando l'avv. __________ in qualità di notaio divisore, poi
sostituita il 29 agosto 2006 dall'avv. __________. Con brevetto n. __________
del 6 marzo 2007 quest'ultimo ha chiuso l'inventario della successione, che
comprende – tra l'altro – la particella n. 5125 RFD di __________ (1836 m²), su cui sorge un'abitazione monofamiliare in cui abita AP 1.
B. Non
essendo sorte contestazioni sull'inventario, con l'accordo degli eredi il
notaio divisore ha fatto stimare la particella n. 5125, ciò che il tecnico __________
ha eseguito nel maggio del 2007. Una proposta avanzata dal notaio il 5 febbraio
2009 di dividere l'eredità in tre lotti e di attribuire il lotto n. 3, su cui
sorge il noto immobile, ad AP 1 con versamento di conguagli agli altri è stata
rifiutata dagli eredi. Dopo avere steso il verbale delle domande e delle
osservazioni, il notaio __________ ha trasmesso così il 19 maggio 2009 gli atti
al Pretore, che il giorno successivo ha impartito agli eredi un termine di 20
giorni per proporre le loro domande con la procedura di camera di
consiglio (art. 480 cpv. 2 CPC ticinese).
C. Con
istanza del 5 giugno 2009 AO 2 ha promosso causa contro i fratelli AP 1 e AO 1,
chiedendo di accertare “che la divisione in natura della particella n. 5125
come proposta non è praticabile dal profilo edilizio, che il lotto n. 1 non è edificabile
secondo la proposta del tecnico __________, che i tre lotti hanno un valore
venale, rispettivamente reale, differente rispetto a quanto si legge nella
perizia __________ e che la vendita in blocco del fondo permette un ricavo
superiore rispetto alla vendita separata/divisione in tre lotti” (inc. DI.2009.214).
L'8 giugno 2008 anche AO 1 si è rivolta al Pretore, chiedendo di ordinare la vendita
del fondo con riparto del ricavo fra gli eredi o, in subordine, di attribuire
il fondo a uno di loro dietro pieno compenso agli altri (inc. DI. 2009.216).
All'udienza del
9 settembre 2009, indetta dal Pretore per la congiunta discussione
delle istanze, AP 1 ha proposto la divisione del fondo in natura, dichiarandosi
disposto a ritirare il lotto n. 3, mentre i due istanti hanno ribadito le loro
richieste.
D. L'istruttoria,
durante la quale il geomatico __________ ha rilasciato nel dicembre del 2010 una
perizia sul valore venale del fondo dopo un eventuale frazionamento in tre
lotti, è terminata il 19 gennaio 2011. Alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 10 febbraio
2011 AO 2 ha riaffermato le proprie domande, chiedendo di ordinare la vendita del
fondo all'asta e di ripartirne il ricavo fra gli eredi. Nel suo memoriale del
18 febbraio 2011 AO 1 ha nuovamente sollecitato la vendita del fondo con riparto
dell'incasso fra gli eredi. AP 1 ha proposto una volta ancora, il 21 febbraio
2011, di respingere entrambe le istanze avversarie e di dividere il fondo in
natura. Statuendo il 15 marzo 2011, il Pretore ha accolto le due istanze e ha ordinato
la vendita del fondo ai pubblici incanti con riparto del provento fra eredi. La
tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 8000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto
a rifondere a ognuno degli istanti fr. 8000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28
marzo 2011 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare la divisione del fondo in
natura come propone il notaio divisore e di assegnargli il lotto n. 3 dietro
conguaglio o, in subordine, di attribuire i tre lotti mediante licitazione fra eredi.
Contestualmente egli insta per il gratuito patrocinio. Con decreto del 30 marzo
2011 il presidente della Camera ha dichiarato la richiesta di effetto
sospensivo senza oggetto, l'appello avendo tale prerogativa già per legge. Nelle
loro osservazioni dell'11 aprile e del 10 maggio 2011 AO 2 e AO 1 propongono di
respingere l'appello, la seconda già in ordine.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Trattandosi di contestazioni circa il modo della divisione
ereditaria, davanti al primo giudice si è continuato ad applicare pertanto, in
concreto, la vecchia procedura di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC
ticinese cui rinviava l'art. 480 cpv. 2). Alle impugnazioni si applica invece
il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405
cpv. 1 CPC), avvenuta il 15 marzo 2011. Ora, Il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero non contiene più norme specifiche sulla divisione ereditaria,
né l'art. 249 lett. c CPC annovera fra le cause della procedura sommaria quelle
riguardanti il modo della divisione. Tali azioni sono rette perciò dalla procedura
semplificata fino al valore di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura
ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC), onde l'appellabilità della
decisione entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1), non sospesi dalle ferie (art. 145 cpv.
2 lett. b CPC) se il valore litigioso
raggiunge fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). Analogo termine vale per la
risposta (art. 312 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie sono pertanto tempestivi sia l'appello
e le osservazioni di AO 2 sia le osservazioni di AO 1, queste ultime in virtù
delle ferie correnti dal 17 al 31 aprile 2011 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC). Quanto
al valore, ancorché l'appellante contesti quello di fr. 900 000.– fissato dal
Pretore, esso supera ampiamente la soglia di fr. 10 000.–.
2. AO 1
chiede di dichiarare l'appello irricevibile, facendo valere che per ampi
stralci l'allegato è la mera riproduzione del memoriale conclusivo. Ora, secondo
l'art. 311 cpv. 1 CPC un appello dev'essere scritto e motivato, nel senso che la
motivazione deve figurare nell'atto medesimo. Un appello che si esaurisce nella
copia pressoché testuale del memoriale conclusivo è inammissibile (DTF 138 III
375 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_438/2002 del 27 agosto
2012 consid. 2.2 con rinvii; RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c). L'appellante deve
spiegare in effetti non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. In concreto l'appello
non si riduce tuttavia a una riproduzione del memoriale conclusivo, seppure
alcuni passaggi dei due allegati coincidano. Non soccorrono dunque gli estremi
per dichiararlo irricevibile.
3. L'appellante si duole che il Pretore non abbia richiamato dal notaio
divisore l'intero carteggio, reiterando la richiesta in appello. In realtà il
carteggio è stato richiamato (verbale del 9 settembre 2009 pag. 3 in fondo), salvo che il notaio __________ ha precisato di non avere accluso tutta la corrispondenza
(lettera del 14 settembre 2009 nella scatola “richiami”). A tale comunicazione,
intimatagli quello stesso giorno, il convenuto non ha reagito. Né egli si è
opposto alla chiusura dell'istruttoria ordinata dal Pretore il 19 gennaio
2011, inoltrando anzi il memoriale conclusivo. In circostanze del genere egli non
può dunque muovere rimostranze senza offendere il principio della buona fede processuale
(art. 52 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.2).
4. Constatato il disaccordo degli eredi sul modo della divisione, il
Pretore ha accertato che il frazionamento della particella n. 5125 in tre parti non sarebbe paritario e necessiterebbe di conguagli. Egli ha ricordato altresì che
secondo la valutazione del tecnico __________ la parcellazione in tre lotti
avrebbe sminuito il valore venale del fondo del 10%. Lo stesso perito giudiziario,
oltre a confermare il deprezzamento, ha considerato che ciò precluderebbe lo
sfruttamento edilizio della particella, poiché i lotti avrebbero una
forma piccola e irregolare, due di essi non avrebbero un accesso indipendente
e sarebbero condizionati dalla forte pendenza del terreno (il n. 1 e il n. 2), “a
prescindere dal travaso di indici, comunque da attuarsi”. Ciò
posto, il Pretore ha considerato che la vendita del fondo garantisce
l'uguaglianza fra eredi, tiene conto della volontà della maggioranza di loro e
delle risultanze peritali sulla perdita del valore venale del fondo in caso di frazionamento.
Non prospettandosi alternative e non essendo adempiute le condizioni per una
licitazione fra eredi, egli ha disposto così la vendita della particella ai
pubblici incanti e il riparto del ricavato fra eredi.
5. Giusta
l'art. 610 cpv. 1 CC, ove non debbano essere applicate altre disposizioni,
tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. L'uguaglianza
costituisce un principio fondamentale nel diritto successorio (DTF 112 II 211
consid. 2b). Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti
quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi (art. 611 cpv. 1 CC). Se non
possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di
essi, dall'autorità competente, tenuto conto dell'uso locale, delle condizioni
personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi (cpv. 2). Gli oggetti
che divisi perderebbero considerevolmente di valore devono essere attribuiti
per intero a uno degli eredi (art. 612 cpv. 1 CC), mentre gli oggetti sulla cui
divisione o attribuzione gli eredi non sono d'accordo devono essere venduti per
dividerne il prezzo (cpv. 2). In tale ipotesi ciascun erede può chiedere che la
vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità
decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi (cpv. 3).
6. Secondo
AP 1 i beni della successione vanno divisi in natura e da tale principio ci si
può scostare solo se questa comporta una considerevole perdita di valore. A suo
parere, nel caso specifico il Pretore ha ordinato la vendita del fondo intero senza
verificare tale requisito. Ora, che in linea di principio gli eredi abbiano
diritto di ricevere i beni della successione, se necessario, previa divisione
in natura è vero (DTF 137 III 10 consid. 2.1; Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 585 n. 1257; Schaufelberger/Keller in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 7 alle osservazioni preliminari agli art. 607–619; Weibel in: Praxiskommentar Erbrecht, 2ª
edizione, n. 12 alle osservazioni preliminari agli art. 607 segg. CC). L'art. 612 cpv. 2 CC prevede tuttavia che beni divisi in natura, i
quali perderebbero considerevolmente di valore, vanno posti in vendita se non
possono essere compresi in un unico lotto, a meno che gli eredi si accordino
diversamente (DTF 137 III 10 consid. 2.1 con rinvio a 78 II 408, 112 II 209
consid. 2a; Schaufelberger/Keller, op. cit., n. 8 alle
osservazioni preliminari agli art. 607–619; Weibel,
op. cit., n. 2 ad art. 612 CC).
Ciò
premesso, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, in concreto il primo
giudice non ha mancato di esaminare l'eventuale perdita di valore del bene in
caso di divisione. Egli ha ricordato che secondo la stima fatta allestire dal
notaio divisore la parcellazione avrebbe deprezzato il valore venale del fondo di
circa il 10%, sottolineando che ciò era confermato dal perito giudiziario. E
proprio per tale motivo egli ha deciso di far vendere l'intero immobile,
ritenendo fondata “la tesi degli istanti circa la perdita di valore nel caso
delle ipotesi di assegnazione presentate” dal notaio divisore. Il rimprovero mosso
al primo giudice su questo punto è pertanto privo di fondamento.
7. Per
il convenuto la perizia giudiziaria sulla quale si è fondato il Pretore è
“manifestamente superficiale, lacunosa, carente di qualsiasi motivazione e
financo illogica”. AO 1 eccepisce da parte sua che il convenuto ha rinunciato a
chiedere la completazione o la delucidazione della perizia davanti al Pretore,
come consentiva l'art. 252 cpv. 2 CPC ticinese, e non può quindi dolersene ora.
a) Il
giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (art.
157 CPC). Trattandosi di una perizia, tuttavia, egli non si scosta dai relativi
accertamenti se non ove il referto risulti lacunoso, inconcludente o contraddittorio,
come prevedeva anche la vecchia procedura cantonale (art. 253 CPC ticinese). In
concreto l'appellante rimprovera al perito di avere fondato la stima del fondo
sull'ipotesi, inconferente per il giudizio, di riunire la particella n. 5125 alla
contigua particella n. 5115. In realtà l'esperto si è limitato a sottolineare
che coinvolgere i proprietari della limitrofa particella nel quadro della pianificazione
dei fondi potrebbe recare vantaggi economici in caso di vendita a un unico
investitore immobiliare. Ma la considerazione è stata espressa solo “a titolo abbondanziale
e per completezza d'analisi” (referto del 16 dicembre 2010, pag. 3 nota 1, pag.
8 nota 5). Non risulta che il perito abbia considerato la particella n. 5115 per
stimare il valore venale della particella n. 5125 o dei tre lotti che se ne
potrebbero ricavare.
b) AP
1 lamenta altresì che l'esperto non abbia valutato le concrete possibilità di sfruttamento
edilizio del fondo, limitandosi a considerazioni generiche e trincerandosi
dietro la riserva “delle modalità costruttive che saranno considerate”. La doglianza
non può essere condivisa. È vero che lo specialista, rispondendo ai quesiti n.
2.1 (possibilità di usare completamente l'indice di sfruttamento del lotto n.
1), n. 2.2. (necessità di costituire servitù di passo), n. 2.3 (incidenza dei
diritti di passo) e n. 2.4 (costi delle opere di sostegno), ha espresso la
propria opinione senza quantificazioni precise con l'argomento che molto sarebbe
dipeso “dalla tipologia costruttiva” prescelta. Nemmeno i quesiti peritali però
contemplavano domande specifiche sulle possibilità edificatorie del fondo. Avesse
inteso ottenere precisazioni, il convenuto
avrebbe dovuto postulare il completamento o la delucidazione della
perizia. Non risulta, ad ogni modo, che ciò abbia influito sulla stima del
perito in merito al valore venale della particella intera o frazionata (referto
del 16 dicembre 2010, pag. 3 risposta n. 1 e pag. 6 risposta n. 2.5). Al
riguardo non si ravvisano pertanto lacune che giustifichino di scostarsi dal
referto.
c) Per
l'appellante il perito ha fondato il suo parere su considerazioni generiche, senza
tenere conto del fatto che talvolta una buona lottizzazione consente di trarre
maggior profitto dal terreno, ha trascurato che il fondo ha una forma già di
per sé irregolare e ha omesso di considerare che, anche senza frazionamento,
sarà necessario costruire un accesso per raggiungere la parte del terreno più a
monte. Di fronte a simili incoerenze – egli soggiunge – il Pretore avrebbe
dovuto
esigere ulteriori accertamenti e non rifarsi acriticamente alle
conclusioni del referto. Nemmeno tale critica può essere condivisa. Il perito ha
invero rammentato che “oggi, di regola, più grande è la superficie del terreno
sul quale si vuole costruire, più regolare è la sua forma, più l'accesso
veicolare è vicino e diretto alla pubblica via, meglio si può sfruttare il
fondo dal profilo edificatorio” (referto del 16 dicembre 2010, pag. 8, risposta
n. 3). Straniata dal contesto, la considerazione può anche apparire generica. Il
perito non ha trascurato tuttavia le circostanze concrete, come le dimensioni
del fondo, la sua forma e la pendenza dei tre lotti prospettati dal notaio
divisore (referto citato, pag. 7 risposta n. 3). Né egli ha dimenticato che la
forma particolare del terreno e la pendenza imporrano maggiori costi di
allacciamento e di accesso anche al fondo non lottizzato (pag. 3, risposta n.
1). Non si ravvisano pertanto lacune e incongruenze tali da richiedere ulteriori
indagini.
d) L'interessato
rimprovera poi al Pretore di non avere compiuto il sopralluogo da lui richiesto,
indispensabile per valutare la fattispecie, la suddivisione del fondo in tre
parti proposta dal tecnico __________ imponendosi finanche per la natura del
terreno. E siccome un compratore accorto formulerà la sua offerta tenendo conto
delle possibilità concrete di sfruttamento edilizio, non si vede perché quegli dovrebbe
pagare di più per il fondo intero piuttosto che per i tre lotti.
In
concreto il Pretore ha disposto che il sopralluogo fosse eseguito direttamente
dal perito (ordinanza del 20 gennaio 2010, pag. 2). L'appellante non risulta né
pretende essersi opposto e non può quindi dolersene ora (sopra, consid. 3). L'ispezione
oculare è poi avvenuta alla presenza delle parti con il perito, al che l'interessato
ha avuto l'occasione di far notare quanto desiderava. Ora, dal referto si evince
che ai fini della stima il perito ha considerato tanto la forma del fondo
quanto la relativa configurazione morfologica (pag. 3, risposta n. 1 in basso) e che su tali basi egli ha illustrato i motivi per cui il fondo sarebbe meglio sfruttabile
se fosse lasciato intero (pag. 7 risposta n. 3). Contrariamente a quanto sostiene
l'appellante, non consta pertanto che l'esperto abbia trascurato fatti
rilevanti né che abbia omesso di motivare la propria conclusione. Per il resto il
convenuto si limita a contrapporre la propria opinione a quella del perito, ciò
che non basta per scostarsi dalle risultanze del referto.
e) L'appellante
fa carico al perito di avere disconosciuto il valore derivante da un possibile “travaso”
di indici dal lotto n. 1 ai lotti n. 2 e 3. Argomenta che, data la
conformazione del terreno, sussistono solo due possibilità: o l'edificazione
sui tre lotti come prospetta il notaio divisore oppure la costruzione di un
edificio “a gradoni” nella porzione a valle del terreno. Se non che, in
entrambi i casi saranno necessarie opere di sostegno e vie d'accesso alle
singole abitazioni, sicché poco importa da tale profilo che il fondo sia diviso
in tre lotti o venduto in blocco. Interpellato sulle possibilità di
sfruttamento del lotto n. 1 posto a monte, in realtà, il perito non ha trascurato
l'ipotesi di una cessione dell'indice di sfruttamento ai due lotti più a valle
(referto del 16 dicembre 2010, pag. 4 risposta n. 2.1). Che egli abbia poi omesso
tale elemento nella stima dei singoli lotti non risulta. Del resto, avesse
inteso ottenere chiarimenti al riguardo, il convenuto avrebbe dovuto chiedere
al Pretore una delucidazione della perizia. In definitiva egli si limita una
volta di più a contrapporre la propria opinione a quella dell'esperto, ciò che non
è sufficiente per scostarsi dalle conclusioni peritali.
f) Sostiene
l'appellante che gli accertamenti del perito sulle pendenze di un eventuale
accesso veicolare alla parte alta del fondo sono insufficienti, una mappa planimetrica
con curve di livello consentendo agevolmente di appurare che il collegamento rispetterebbe
le raccomandazioni VSS, anche la vicina strada comunale avendo una pendenza del
16%. Ora, il perito ha rilevato che la costruzione dell'accesso veicolare alla
parte alta del fondo proposto dal tecnico __________ può riservare difficoltà dal
profilo planimetrico e altimetrico, pur non avendo proceduto a una verifica
sommaria in occasione del sopralluogo perché il Comune di __________ non
dispone di una mappa con curve di livello (referto, pag. 5 risposta n. 2.2, in
particolare nota n. 3). L'appellante non fuga tali perplessità. Si limita una
volta ancora a censurare la perizia, senza averne chiesto però né una
completazione né una delucidazione. Invano cerca perciò di rimetterla in discussione
ora.
g) Secondo
l'appellante è inconcepibile che a una casa d'abitazione costruita nel 1960 sia
attribuito un valore nullo e sia anzi considerata un costo (referto del 16
dicembre 2010, pag. 4 in alto e pag. 8 risposte n. 4.1 a 4.5), tanto meno ove si pensi che il tecnico incaricato dal notaio divisore era giunto a
conclusioni diverse. Che __________ abbia valutato l'edificio, quantunque in precario
stato di manutenzione, fr. 202 429.– è vero (rapporto del maggio 2007, pag. 6).
A parte il fatto però che egli ha messo in preventivo fr. 40 000.– per costi di
demolizione (referto, pag. 3 risposta n.1 e pag. 7 risposta n. 2.5), il
perito ha spiegato che “oggigiorno lo stabile è oggettivamente da ritenere
(praticamente) irrecuperabile ai fini di una normale, razionale e logica ev.
ristrutturazione (ovviamente nel rispetto di un corretto e sostenibile
rapporto costi/benefici)” (pag. 4, nota n. 2). Che su tale punto la perizia
dispiaccia all'appellante si può capire. Ciò non basta tuttavia per ravvisare
gli estremi di una perizia lacunosa, inconcludente o contraddittoria. Ne
discende che, in ultima analisi, l'esperto ha dato riscontro a tutte le domande
delle parti. Non soccorrono dunque gli estremi per scostarsi dalle sue conclusioni.
8. L'appellante
fa valere di avere abitato fin da ragazzo l'immobile posto sul fondo in
questione, salvo qualche breve periodo trascorso all'estero. Bisogna
comprendere perciò la sua volontà di rimanervi e di lasciarne una parte al
figlio. Si tratta di aspirazioni senz'altro comprensibili. Anche le aspettative
dei coeredi, tuttavia, sono parimenti degne di tutela. E in mancanza di un'intesa,
la divisione ereditaria deve attenersi al principio dell'uguaglianza fra eredi,
Fatti
i quali hanno i medesimi diritti su tutti i beni della successione (sopra,
consid. 5).
9. Il
convenuto ricorda infine di avere offerto ai fratelli una somma di ben fr. 121 411.– a titolo
di conguaglio, ciò che in aggiunta al valore dei singoli lotti ridurrebbe al 5%
il deprezzamento in caso di parcellazione. In realtà, secondo la proposta del
notaio divisore, in entrambe le ipotesi di attribuzione il convenuto sarebbe
stato tenuto a versare ai fratelli, per l'assegnazione del lotto n. 3 su cui sorge lo stabile da lui occupato, non meno
di fr. 143 929.35 (lettera del 5 febbraio 2009, pag. 2 nel fascicolo “brevetto del notaio
divisore”). Per tacere del fatto che nell'attuale causa l'interessato si è
limitato a chiedere la reiezione delle istanze avversarie, senza avanzare
proposte alternative di divisione, il conguaglio offerto non sarebbe pertanto
stato sufficiente neppure secondo la proposta del notaio divisore.
10. Ne
discende che le censure mosse dal convenuto all'apprezzamento della perizia
giudiziaria si rivelano prive di buon diritto. Bisogna dunque dipartirsi dall'accertamento
per cui il valore venale della particella n. 5125 è di fr. 900 000.–, mentre il
valore venale dei singoli lotti assomma a fr. 730 000.– (referto del 16
dicembre 2010, pag. 3 risposta n. 1 e pag. 7 risposta n. 2.5). Frazionato, il
fondo si deprezzerebbe così di quasi il 20%. Il convenuto non contesta che ciò
costituisca “una perdita considerevole di valore” nel senso dall'art. 612 cpv.
1 CC. Nemmeno sostiene – per ipotesi – di essere disposto a riscattare l'intero
fondo pagando il conguaglio. In mancanza d'intesa fra i coeredi non resta pertanto
che ordinare la vendita del bene e la ripartizione del ricavato. Sulla
richiesta subordinata di vendere l'immobile per licitazione fra i coeredi
basti rilevare che al riguardo nelle motivazione del proprio allegato
l'appellante non spende una parola e tanto meno spiega perché sia da preferire
la licitazione tra i soli eredi all'incanto pubblico. Su tale aspetto
Considerandi
l'appello, del tutto immotivato, è dunque irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
11.
L'appellante
sostiene infine che, contrariamente a quanto ha accertato il Pretore, il valore
litigioso non è quello della particella n. 5125, bensì la differenza tra
il valore della particella intera e quella del terreno frazionato. Chiede pertanto
che le spese processuali e le ripetibili siano “adeguatamente ridotte, con
riferimento al citato valore”. Se non che, in caso di contestazioni patrimoniali
– e l'indennità per ripetibili è manifestamente di tale indole – l'appellante
non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese
(analogo principio vigeva anche nel precedente ordinamento processuale: Rep.
1993.
pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; così
come in sede federale: Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9).
In concreto l'interessato non indica nemmeno per ordine
di grandezza in che misura andrebbe modificato l'ammontare delle spese
processuali e delle ripetibili. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art.
311.
cpv. 1 CPC (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). In proposito
l'appello sfugge pertanto a ulteriore esame.
12.
Le
spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Gli istanti, che hanno formulato osservazioni all'appello per il
tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Quanto
alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, tale
beneficio presuppone che il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per
affrontare le spese legali e giudiziarie (art. 117 lett. a CPC), come pure che
la sua posizione non appaia senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
A prescindere dalle sue spettanze nell'eredità paterna, nel caso specifico l'appellante
non ha minimamente documentato gravi ristrettezze (art. 119 cpv. 2 CPC). E ciò
pur sapendo di dover rendere verosimile la pretesa indigenza, tant'è che con l'appello
ha preannunciato l'invio dell'apposito formulario, senza poi dar seguito ai
suoi propositi. Per di più, l'appello appariva sin dall'inizio destinato all'insuccesso.
La concessione del gratuito patrocinio non entra perciò in linea di conto.
13.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà a ognuna delle controparti fr. 5500.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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