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Decisione

11.2011.40

Divisione ereditaria: esecuzione della divisione

21 gennaio 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno i medesimi diritti su tutti i beni della successione (sopra,

consid. 5).

9. Il

convenuto ricorda infine di avere offerto ai fratelli una somma di ben fr. 121 411.– a titolo

di conguaglio, ciò che in aggiunta al valore dei singoli lotti ridurrebbe al 5%

il deprezzamento in caso di parcellazione. In realtà, secondo la proposta del

notaio divisore, in entrambe le ipotesi di attribuzione il convenuto sarebbe

stato tenuto a versare ai fratelli, per l'assegnazione del lotto n. 3 su cui sorge lo stabile da lui occupato, non meno

di fr. 143 929.35 (lettera del 5 febbraio 2009, pag. 2 nel fascicolo “brevetto del notaio

divisore”). Per tacere del fatto che nell'attuale causa l'interessato si è

limitato a chiedere la reiezione delle istanze avversarie, senza avanzare

proposte alternative di divisione, il conguaglio offerto non sarebbe pertanto

stato sufficiente neppure secondo la proposta del notaio divisore.

10. Ne

discende che le censure mosse dal convenuto all'apprezzamento della perizia

giudiziaria si rivelano prive di buon diritto. Bisogna dunque dipartirsi dall'accertamento

per cui il valore venale della particella n. 5125 è di fr. 900 000.–, mentre il

valore venale dei singoli lotti assomma a fr. 730 000.– (referto del 16

dicembre 2010, pag. 3 risposta n. 1 e pag. 7 risposta n. 2.5). Frazionato, il

fondo si deprezzerebbe così di quasi il 20%. Il convenuto non contesta che ciò

costituisca “una perdita considerevole di valore” nel senso dall'art. 612 cpv.

1 CC. Nemmeno sostiene – per ipotesi – di essere disposto a riscattare l'intero

fondo pagando il conguaglio. In mancanza d'intesa fra i coeredi non resta pertanto

che ordinare la vendita del bene e la ripartizione del ricavato. Sulla

richiesta subordinata di vendere l'immobile per licitazione fra i coeredi

basti rilevare che al riguardo nelle motivazione del proprio allegato

l'appellante non spende una parola e tanto meno spiega perché sia da preferire

la licitazione tra i soli eredi all'incanto pubblico. Su tale aspetto

Considerandi

l'appello, del tutto immotivato, è dunque irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

11.

L'appellante

sostiene infine che, contrariamente a quanto ha accertato il Pretore, il valore

litigioso non è quello della particella n. 5125, bensì la differenza tra

il valore della particella intera e quella del terreno frazionato. Chiede pertanto

che le spese processuali e le ripetibili siano “adeguatamente ridotte, con

riferimento al citato valore”. Se non che, in caso di contestazioni patrimoniali

– e l'indennità per ripetibili è manifestamente di tale indole – l'appellante

non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese

(analogo principio vigeva anche nel precedente ordinamento processuale: Rep.

1993.

pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; così

come in sede federale: Messmer/Imboden,

Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9).

In concreto l'interessato non indica nemmeno per ordine

di grandezza in che misura andrebbe modificato l'ammontare delle spese

processuali e delle ripetibili. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art.

311.

cpv. 1 CPC (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). In proposito

l'appello sfugge pertanto a ulteriore esame.

12.

Le

spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Gli istanti, che hanno formulato osservazioni all'appello per il

tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

Quanto

alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, tale

beneficio presuppone che il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per

affrontare le spese legali e giudiziarie (art. 117 lett. a CPC), come pure che

la sua posizione non appaia senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

A prescindere dalle sue spettanze nell'eredità paterna, nel caso specifico l'appellante

non ha minimamente documentato gravi ristrettezze (art. 119 cpv. 2 CPC). E ciò

pur sapendo di dover rendere verosimile la pretesa indigenza, tant'è che con l'appello

ha preannunciato l'invio dell'apposito formulario, senza poi dar seguito ai

suoi propositi. Per di più, l'appello appariva sin dal­l'inizio destinato all'insuccesso.

La concessione del gratuito patrocinio non entra perciò in linea di conto.

13.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà a ognuna delle controparti fr. 5500.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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