11.2011.41
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: appello tardivo
16 luglio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2011.41
Data decisione, Autorità:
16.07.2012, ICCA
Titolo:
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: appello tardivo
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
CAMPO D'APPLICAZIONE
art. 249 let. d CPC
art. 314 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2011.41
Lugano
16 luglio
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa DI.2006.1310 (iscrizione provvisoria di ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con istanza del 19 ottobre
2006 dalla
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinati dall'avv. dott. PA 2),
giudicando sull'appello presentato il 30 marzo 2011 da
AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 15 febbraio 2011 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 15 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, ha ordinato l'iscrizione provvisoria delle seguenti ipoteche
legali degli artigiani e imprenditori in favore della ditta:
– fr. 11 034.75 oltre
interessi al 5% dall'11 agosto 2006 sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari a 282/1000 della particella
n. 1072 RFD di __________), appartenente a AP 1;
– fr. 10 526.05 oltre
interessi al 5% dall'11 agosto 2006 sulla proprietà per piani n. 25 555 (pari a 269/1000 del medesimo fondo
base), appartenente allo stesso AP 1,
– fr. 17 569.50 oltre
interessi al 5% dall'11 agosto 2006 sulla proprietà per piani n. 25 554 (pari a 449/1000 sempre del medesimo
fondo base), appartenente alla moglie di AP 1, AP 2;
che
il Pretore ha indicato quale mezzo d'impugnazione l'appellabilità della sentenza
“entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione”;
che
contro tale decisione AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello
del 30 marzo 2011 volto a ottenere, in riforma del giudizio impugnato, la
reiezione dell'istanza e la conseguente cancellazione delle ipoteche legali iscritte provvisoriamente sulle loro proprietà;
che nelle
sue osservazioni del 21 aprile 2011 la AO 1 propone di respingere l'appello in
ordine, subordinatamente nel merito;
e considerando
in diritto: che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento in
cui è comunicata la decisione (art. 405 cpv. 1 CPC);
che
quindi, in concreto, la ricevibilità dell'appello è disciplinata dagli art. 308
segg. CPC;
che l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la
procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC), in
esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione appellabile entro 10
giorni (art. 314 cpv. 1 CPC);
che la
decisione impugnata, spedita il 25 febbraio 2011, è giunta al patrocinatore dei
convenuti lunedì 28 febbraio 2011 (stampiglia sull'esemplare della decisione accluso
all'appello);
che il
termine di ricorso è cominciato a decorrere così martedì 1° marzo 2011
(art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza giovedì 10 marzo 2011;
che
l'appello è stato depositato il 30 marzo 2011 (data del timbro postale sulla
busta d'invio raccomandato) e si rivela tardivo, senza per altro che gli
interessati postulino un'eventuale restituzione del termine
(art. 148 CPC);
che, certo,
nella decisione impugnata il Pretore ha indicato il termine d'impugnazione in
30 giorni dalla notificazione, rinviando agli art. 308, 311, 405 cpv. 1 CPC;
che tale
indicazione era manifestamente errata;
che,
nondimeno, un appellante non può valersi di un'indicazione sbagliata dei rimedi
giuridici – e quindi invocare la propria buona fede – se lui o il proprio
avvocato avrebbero potuto scoprire l'errore consultando semplicemente il testo
di legge (DTF 135 III 494 consid. 4.4; RtiD I-2008 pag. 1014 consid. 4.2);
che in
concreto l'erroneità dell'indicazione era rilevabile con la semplice lettura delle
pertinenti norme del Codice di procedura civile (in particolare gli art. 249
lett. d n. 5 e 314 cpv. 1 CPC), soprattutto da parte di un avvocato (DTF 138
Fatti
I 53 consid. 8.3.2 con rimandi);
che nelle
circostanze descritte l'appello del 30 marzo 2011 risulta manifestamente
inammissibile;
che le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sfuggendo a qualsiasi
esame (art. 21 LTG);
che la AO
1 ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, avendo presentato osservazioni
all'appello per il tramite di un patrocinatore;
che
l'indennità per ripetibili va commisurata nondimeno a quanto sarebbe bastato
per eccepire la palmare tardività dell'appello, argomentazioni di merito
essendo superflue in circostanze del genere;
che relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.–
per un eventuale ricorso in materia civile;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 300.– sono poste solidalmente a carico di AP 1 e AP 2, che rifonderanno
alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– complessivi per
ripetibili.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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