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Decisione

11.2011.41

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: appello tardivo

16 luglio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 53 consid. 8.3.2 con rimandi);

che nelle

circostanze descritte l'appello del 30 marzo 2011 risulta manifestamente

inammissibile;

che le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la

tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sfuggendo a qualsiasi

esame (art. 21 LTG);

che la AO

1 ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, avendo presentato osservazioni

all'appello per il tramite di un patrocinatore;

che

l'indennità per ripetibili va commisurata nondimeno a quanto sarebbe bastato

per eccepire la palmare tardività dell'appello, argomentazioni di merito

essendo superflue in circostanze del genere;

che relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.–

per un eventuale ricorso in materia civile;

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 300.– sono poste solidalmente a carico di AP 1 e AP 2, che rifonderanno

alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– complessivi per

ripetibili.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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