11.2011.45
Quando può essere tenuto un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) a riprendere o estendere un'attività lucrativa già in una procedura a tutela dell'unione coniugale?
1 giugno 2011Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2011.45
Data decisione, Autorità:
01.06.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5A_466/2011, 24.2.2012
Titolo:
Quando può essere tenuto un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) a riprendere o estendere un'attività lucrativa già in una procedura a tutela dell'unione coniugale?
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2011.45
Lugano,
1 giugno 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti, supplente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DI.2010.48
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con istanza del 16 marzo 2010 da
AO 1
(patrocinata dall'. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'. PA 1 ),
giudicando
sull'appello dell'11 aprile 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
il 10 maggio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1938) e AO 1 (1951) hanno contratto matrimonio a __________ il 20 agosto
2004. Lo sposo era già padre di G__________, avuto nel 1957 da un precedente matrimonio.
Già agente generale della __________, egli era passato alcuni mesi prima, nel
marzo del 2004, al beneficio della pensione. Impiegata di commercio al 50%, AO
1 ha smesso di lavorare alla fine di settembre del 2005 per desiderio del
marito. Dall'unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati di fatto tra
la fine di giugno e i primi di luglio del 2009, quando la moglie ha lasciato
l'alloggio coniugale di __________ per andare ad abitare prima da un'amica e
poi per conto proprio a __________.
B. Il
16 marzo 2010 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnare
l'abitazione coniugale al marito, di obbligare quest'ultimo a consegnarle
“tutti i mobili ed effetti personali di sua proprietà” rimasti nell'abitazione
medesima, come pure a versarle fr. 60 000.– per l'arredamento del suo nuovo alloggio
e a erogarle un contributo alimentare di fr. 6500.– mensili retroattivamente
dal 1° luglio 2009, decretando la separazione dei beni fra i coniugi e obbligando
il marito a corrisponderle una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. All'udienza
del 22 aprile 2010 il convenuto ha proposto di respingere ogni domanda, salvo
dare atto che i coniugi vivono separati dal 4 luglio 2009, accettare l'assegnazione
dell'alloggio coniugale e consentire alla separazione dei beni.
C. L'istruttoria
è cominciata immediatamente ed è stata dichiarata chiusa il 18 novembre successivo.
Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel proprio allegato, del 28 febbraio 2010, AO 1 non ha insistito per
la restituzione dei mobili e degli effetti personali (rinviando il contenzioso
alla liquidazione del regime dei beni) e ha ridotto a fr. 36 040.20 la pretesa
verso il marito per l'arredamento del nuovo alloggio, così come ha ridotto a
fr. 5900.– mensili il contributo alimentare chiesto retroattivamente dal 1°
luglio 2009 e ha rinunciato alla provvigione ad litem. Nel suo memoriale
di quello stesso 28 febbraio 2010 AP 1 ha
riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 558.– (in
subordine di fr. 1867.–) mensili dal 1° marzo 2010, proponendo di rigettare
ogni altra domanda.
D. Con
sentenza del 30 marzo 2011 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati dal 4 luglio 2009, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso al
marito, ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 5335.– mensili dal
16 marzo 2010, ha ordinato la separazione dei beni fra i coniugi
dalla medesima data e ha respinto ogni altra richiesta. La tassa di giustizia
di fr. 1900.– e le spese di fr. 205.– sono state poste per due settimi a carico
dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere
all'istante fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11
aprile 2011 per ottenere la riduzione del
contributo alimentare in favore della moglie a fr. 558.– (subordinatamente
di fr. 1867.–) mensili e l'addebito alla medesima di sei settimi degli oneri
processuali, rivendicando un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili. Nelle sue
osservazioni del 12 maggio 2011 l'istante propone di respingere l'appello e di
confermare il giudizio impugnato, instando affinché la sentenza del Pretore sia
dichiarata immediatamente esecutiva e il marito sia tenuto a prestare “sufficienti
garanzie” per il versamento del contributo
alimentare
pendente causa. Tale richiesta è stata respinta dal presidente della Camera con
decreto del 20 maggio 2011.
in diritto: 1. Litigioso rimane, in appello, il contributo alimentare per la
moglie, a cominciare dal metodo di calcolo applicato dal Pretore. Ora, il criterio
sempre seguito da questa Camera per determinare “i contributi alimentari dovuti
da un coniuge all'altro” in costanza di matrimonio giusta l'art. 163 cpv. 1 CC,
sia durante la vita in comune (art. 173 cpv. 1 CC) sia durante la sospensione
della comunione domestica (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), fino allo scioglimento
del vincolo, è quello – definito “abituale” a livello svizzero (DTF 134 III 146
consid. 4) – consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi
Fatti
i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a). Le uniche eccezioni al principio
sono quelle ricordate in RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b. Da tale
giurisprudenza, consolidata e improntata alla sicurezza giuridica, non v'è ragione
di scostarsi (I CCA, sentenza inc. 11.2007.88 del 31 luglio 2009, consid. 4a).
Nella misura in cui contesta il metodo di calcolo adottato dal Pretore,
l'appellante muove dunque una critica infondata.
2. Altra è la questione di sapere se si possa pretendere già durante una
procedura a tutela dell'unione coniugale, nella prospettiva dell'art. 176 cpv.
1 n. 1 CC, che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte)
riprenda o estenda senza indugio
un'attività lucrativa. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare
che ciò è possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile
attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante
la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della
sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante
le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di
un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la
situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e
così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005
pag. 706 consid. 4b con richiamo). Il “contributo pecuniario” di un coniuge in
favore dell'altro deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente
o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante
la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata
struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita già
nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si
precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione,
se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale
devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD
II-2005 pag. 706 consid. 4c con rinvio).
3. La
conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde
importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione
domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del
coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume
maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). Dandosi disunione
definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri
termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o
attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per
sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se
non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di
conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente –
per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo
di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente
escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni
di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (I CCA,
sentenza inc. 11.2007.45 del 2 agosto 2010, consid. 4 destinato a
pubblicazione).
4. L'applicazione
anticipata dell'art. 125 CC in una procedura a tutela dell'unione coniugale non
significa tuttavia che per determinare i contributi alimentari dovuti dall'uno
all'altro si abbandoni il metodo di calcolo sopra descritto (consid. 1). Tanto
meno ove si pensi che fino al divorzio continua a sussistere fra coniugi il dovere
di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773
consid. 12). Al contrario: il metodo in questione continua ad applicarsi
fino al passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio, anzi fino al
passaggio in giudicato dei relativi effetti (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6). Del
resto, nella sentenza pubblicata in DTF 128 III 68 consid. 4b anche il
Tribunale federale ha continuato a sommare, nonostante l'applicazione
anticipata dell'art. 125 CC, redditi e fabbisogni dei coniugi.
5. In
concreto il Pretore ha accertato che AO 1 (nata il 19 giugno 1951) ha
lavorato al 50% fino al settembre del 2005 come impiegata di commercio con
mansioni di segretaria-aiuto contabile per una ditta di __________ (sentenza
impugnata, pag. 13), ma che attualmente non svolge alcuna attività. Perché essa
vada tenuta a ritrovare un'occupazione dovrebbero soccorrere dunque le
condizioni cumulative dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC ricordate dianzi (consid.
2). Nemmeno l'appellante sostiene tuttavia che ciò sia il caso, né che il
reddito o la sostanza coniugale appaiano insufficienti per finanziare due
economie domestiche separate. Men che meno ove si consideri che il riparto dei
ruoli all'interno della famiglia è stato favorito proprio dall'appellante,
com'egli ammette (“la signora AO 1 ha rinunciato, forse anche su insistenza del
marito, a esercitare la sua attività lucrativa”: appello, pag. 5 nel mezzo).
Obietta il convenuto che, non prospettandosi più nella fattispecie una
ripresa della comunione domestica, l'istante va tenuta a ricuperare la sua
capacità lucrativa in applicazione anticipata dell'art. 125 cpv. 1 CC. Nulla
dimostra tuttavia, se non le affermazioni dell'interessato medesimo (per di
più chiamato a erogare contributi di mantenimento), che una riconciliazione dei
coniugi sia esclusa. L'appellante sostiene che la moglie avrebbe confermato ciò,
ma l'istante non respinge ogni ipotesi di riavvicinamento (“constatare
l'attuale fallimento non vuol dire che con determinate modifiche non si sarebbe
potuto, rispettivamente non si possa pensare a un secondo inizio: osservazioni
all'appello, pag. 7 in alto) e i coniugi non vivono ancora separati da due anni
(sopra, consid. 3). Che in concreto si giustifichi pertanto l'applicazione
Considerandi
anticipata dell'art. 125 CC è dubbio.
6.
Sia
come sia, si volesse anche dare per esclusa – in concreto – una ripresa della
comunione domestica, l'appello non sarebbe votato a miglior sorte. La
prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio per
cui dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata
la ricerca di
un'attività
lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore
del nuovo art. 125 CC tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale
rilevando come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite
d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Sta di fatto che in
concreto AO 1 aveva, al momento della separazione di fatto, 58 anni compiuti.
Certo, l'appellante assevera ch'essa “avrebbe potuto riprendere a lavorare”, ma
non dice chi sarebbe stato disposto ad assumere un'impiegata di commercio
prossima ai sessant'anni (salvo pretendere che grazie alle sue conoscenze “le
occasioni non le sarebbero mancate”) né quale altra attività essa avrebbe
potuto esercitare e quanto essa avrebbe potuto guadagnare (se non dare per
scontato ch'essa potrebbe aspirare all'ultimo guadagno conseguito). Invano egli
cerca poi di sovvertire l'onere della prova, rimproverando alla moglie di non
avere dimostrato l'impossibilità di ritrovare un'occupazione analoga a quella
disdetta, dietro sua sollecitazione, nel settembre del 2005. Ne segue che, pur
volendo applicare anticipatamente l'art. 125 CC al caso specifico, l'appello
manca di qualsiasi consistenza.
7.
Indipendentemente da
quanto precede il convenuto asserisce che il reddito della moglie, accertato
dal Pretore in fr. 687.– mensili (dalla sostanza), ammonta in realtà a fr.
1250.
– mensili. Il Pretore ha desunto il dato dalla dichiarazione d'imposta
2008.
della coppia, rilevando che il reddito da capitali (fr. 916.– mensili) si riconduce
verosimilmente per un quarto a titoli del marito e per il resto (fr. 687.–
mensili) a titoli della moglie (sentenza impugnata, pag. 14 in basso). L'appellante
sottolinea che all'udienza del 22 aprile 2010 AO 1 aveva ammesso di
conseguire
un reddito da capitali di
fr. 1250.– mensili. In realtà la stima di
fr. 15 000.– annui si deve a un'illazione dal
convenuto, il quale imputava alla moglie un reddito annuo del 2.5% su un capitale
di fr. 600 000.– (riassunto scritto
accluso al verbale, pag. 9, punto 12). L'istante ha replicato: “Vero è che il
reddito del patrimonio dell'istante costituisce un acquisto e debba essere conteggiato.
Ciò non toglie che si tratta di soli fr. 15 000.–
all'anno (...)” (verbale pag. 4 n. 12). Il Pretore ha appurato nondimeno, vegliando
gli atti, che nel 2008 il reddito effettivo dell'intera sostanza coniugale non
superava fr. 916.– mensili. Nell'appello il convenuto non pretende che i dati
fiscali siano inattendibili o inveritieri, né che l'accertamento del Pretore
sia erroneo. E nelle protezioni dell'unione coniugale il giudice
non è vincolato a dichiarazioni di qualsiasi natura rilasciate dalle parti (Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 18 ad art. 180 vCC). Al proposito l'appello cade
dunque nel vuoto.
8.
Infine
l'appellante censura il riparto degli oneri processuali e delle ripetibili
operato dal Pretore (due settimi a carico dell'istante, cinque settimi a carico
del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili
ridotte), facendo notare che la moglie si è vista respingere la postulata
retroattività del contributo alimentare (chiesto dal luglio del 2009), come
pure la pretesa di fr. 36 040.20 (originariamente fr. 60 000.–) per l'arredamento del nuovo alloggio, e ha desistito dall'esigere
la provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Le andrebbero
addebitati così sei settimi degli oneri processuali, con obbligo di rifondergli
fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
Ora, ammesso
e non concesso che il vicendevole grado di soccombenza ai fini delle spese e
delle ripetibili si calcoli nella fattispecie sulla sola scorta delle richieste
pecuniarie (come dà per acquisito l'appellante), la chiave di riparto decisa
dal Pretore risulta addirittura favorevole al convenuto. Davanti al Pretore
l'istante
rivendicava infatti la corresponsione di fr. 6500.–
mensili retroattivamente dal 1° luglio 2009 per contributi alimentari, come
pure fr. 60 000.– per il nuovo arredamento e fr. 10 000.– di provvigione ad
litem. La durata di misure a protezione dell'unione
coniugale essendo incerta, il valore litigioso determinante per calcolare la
reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese)
dipendeva dall'importo annuo delle prestazioni
contestate, moltiplicato per venti (art. 7 cpv. 3 CPC ticinese; cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009 consid. 1.2).
In concreto il valore litigioso delle domande (art. 5 cpv. 1 CPC ticinese) ammontava così a complessivi fr. 1 630 000.–. Nella sua
risposta il convenuto ha avversato ogni pretesa pecuniaria, ottenendo causa
vinta sulla retroattività del contributo
alimentare
(8 mesi e mezzo: fr. 55 250.–), sulla pretesa di
fr. 60
000.
– per il nuovo arredamento e sulla provvigione ad litem di fr. 10
000.
–, onde un totale di fr. 125
250.
–. In definitiva egli esce vittorioso così per poco
più di un decimo, mentre il Pretore lo ha ritenuto vittorioso per due settimi. Anche
su tal punto l'appello denota così la sua infondatezza.
9.
Le
spese giudiziarie dell'appello, inutilmente prolisso e ripetitivo, seguono una
volta ancora il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello per il
tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri il
contributo
alimentare controverso
di
fr. 4777.– mensili (fr. 5335.– meno fr. 558.–
riconosciuti) dal 10 marzo 2010. La durata di
misure a protezione dell'unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso
è determinato anche a livello federale dall'importo annuo delle prestazioni contestate,
moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
2. Le spese giudiziarie di fr.
1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
2500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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