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Decisione

11.2011.45

Quando può essere tenuto un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) a riprendere o estendere un'attività lucrativa già in una procedura a tutela dell'unione coniugale?

1 giugno 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a). Le uniche eccezioni al principio

sono quelle ricordate in RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b. Da tale

giurisprudenza, consolidata e improntata alla sicurezza giuridica, non v'è ragione

di scostarsi (I CCA, sentenza inc. 11.2007.88 del 31 luglio 2009, consid. 4a).

Nella misura in cui contesta il metodo di calcolo adottato dal Pretore,

l'appellante muove dunque una critica infondata.

2. Altra è la questione di sapere se si possa pretendere già durante una

procedura a tutela dell'unione coniugale, nella prospettiva dell'art. 176 cpv.

1 n. 1 CC, che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte)

riprenda o estenda senza indugio

un'attività lucrativa. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare

che ciò è possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile

attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante

la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della

sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante

le restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di

un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la

situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e

così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005

pag. 706 consid. 4b con richiamo). Il “contributo pecuniario” di un coniuge in

favore dell'altro deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente

o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante

la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata

struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita già

nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si

precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione,

se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale

devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD

II-2005 pag. 706 consid. 4c con rinvio).

3. La

conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde

importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione

domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del

coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume

maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). Dandosi disunione

definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri

termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o

attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per

sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se

non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di

conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente –

per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo

di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente

escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni

di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (I CCA,

sentenza inc. 11.2007.45 del 2 agosto 2010, consid. 4 destinato a

pubblicazione).

4. L'applicazione

anticipata dell'art. 125 CC in una procedura a tutela dell'unione coniugale non

significa tuttavia che per determinare i contributi alimentari dovuti dall'uno

all'altro si abbandoni il metodo di calcolo sopra descritto (consid. 1). Tanto

me­no ove si pensi che fino al divorzio continua a sussistere fra coniugi il dovere

di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773

consid. 12). Al contrario: il metodo in questione continua ad applicarsi

fino al passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio, anzi fino al

passaggio in giudicato dei relativi effetti (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6). Del

resto, nella sentenza pubblicata in DTF 128 III 68 consid. 4b anche il

Tribunale federale ha continuato a sommare, nonostante l'applicazione

anticipata dell'art. 125 CC, redditi e fabbisogni dei coniugi.

5. In

concreto il Pretore ha accertato che AO 1 (nata il 19 giugno 1951) ha

lavorato al 50% fino al settembre del 2005 come impiegata di commercio con

mansioni di segretaria-aiuto contabile per una ditta di __________ (sentenza

impugnata, pag. 13), ma che attualmente non svolge alcuna attività. Perché essa

vada tenuta a ritrovare un'occupazione dovrebbero soccorrere dunque le

condizioni cumulative dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC ricordate dianzi (consid.

2). Nemmeno l'appellante sostiene tuttavia che ciò sia il caso, né che il

reddito o la sostanza coniugale appaiano insufficienti per finanziare due

economie domestiche separate. Men che meno ove si consideri che il riparto dei

ruoli all'interno della famiglia è stato favorito proprio dall'appellante,

com'egli ammette (“la signora AO 1 ha rinunciato, forse anche su insistenza del

marito, a esercitare la sua attività lucrativa”: appello, pag. 5 nel mezzo).

Obietta il convenuto che, non prospettandosi più nella fattispecie una

ripresa della comunione domestica, l'istante va tenuta a ricuperare la sua

capacità lucrativa in applicazione anticipata dell'art. 125 cpv. 1 CC. Nulla

dimo­stra tuttavia, se non le affermazioni dell'interessato medesimo (per di

più chiamato a erogare contributi di mantenimento), che una riconciliazione dei

coniugi sia esclusa. L'appellante sostiene che la moglie avrebbe confermato ciò,

ma l'istante non respinge ogni ipotesi di riavvicinamento (“constatare

l'attuale fallimento non vuol dire che con determinate modifiche non si sarebbe

potuto, rispettivamente non si possa pensare a un secondo inizio: osservazioni

all'appello, pag. 7 in alto) e i coniugi non vivono ancora separati da due anni

(sopra, consid. 3). Che in concreto si giustifichi pertanto l'applicazione

Considerandi

anticipata dell'art. 125 CC è dubbio.

6.

Sia

come sia, si volesse anche dare per esclusa – in concreto – una ripresa della

comunione domestica, l'appello non sarebbe votato a miglior sorte. La

prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio per

cui dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata

la ricerca di

un'attività

lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore

del nuovo art. 125 CC tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale

rilevando come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite

d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Sta di fatto che in

concreto AO 1 aveva, al momento della separazione di fatto, 58 anni compiuti.

Certo, l'appellante assevera ch'essa “avrebbe potuto riprendere a lavorare”, ma

non dice chi sarebbe stato disposto ad assumere un'impiegata di commercio

prossima ai sessant'anni (salvo pretendere che grazie alle sue conoscenze “le

occasioni non le sarebbero mancate”) né quale altra attività essa avrebbe

potuto esercitare e quanto essa avrebbe potuto guadagnare (se non dare per

scontato ch'essa potrebbe aspirare all'ultimo guadagno conseguito). Invano egli

cerca poi di sovvertire l'onere della prova, rimproverando alla moglie di non

avere dimostrato l'impossibilità di ritrovare un'occupazione analoga a quella

disdetta, dietro sua sollecitazione, nel settembre del 2005. Ne segue che, pur

volendo applicare anticipatamente l'art. 125 CC al caso specifico, l'appello

manca di qualsiasi consistenza.

7.

Indipendentemente da

quanto precede il convenuto asserisce che il reddito della moglie, accertato

dal Pretore in fr. 687.– men­sili (dalla sostanza), ammonta in realtà a fr.

1250.

– mensili. Il Pretore ha desunto il dato dalla dichiarazione d'imposta

2008.

della coppia, rilevando che il reddito da capitali (fr. 916.– mensili) si riconduce

verosimilmente per un quarto a titoli del marito e per il resto (fr. 687.–

mensili) a titoli della moglie (sentenza impugnata, pag. 14 in basso). L'appellante

sottolinea che al­l'udienza del 22 aprile 2010 AO 1 aveva ammesso di

conseguire

un reddito da capitali di

fr. 1250.– mensili. In realtà la stima di

fr. 15 000.– annui si deve a un'illazione dal

convenuto, il quale imputava alla moglie un reddito annuo del 2.5% su un capitale

di fr. 600 000.– (riassunto scritto

accluso al verbale, pag. 9, punto 12). L'istante ha replicato: “Vero è che il

reddito del patrimonio dell'istante costituisce un acquisto e debba essere conteggiato.

Ciò non toglie che si tratta di soli fr. 15 000.–

all'anno (...)” (verbale pag. 4 n. 12). Il Pretore ha appurato nondimeno, vegliando

gli atti, che nel 2008 il reddito effettivo dell'intera sostanza coniugale non

superava fr. 916.– mensili. Nell'appello il convenuto non pretende che i dati

fiscali siano inattendibili o inveritieri, né che l'accertamento del Pretore

sia erroneo. E nelle protezioni dell'unione coniugale il giudice

non è vincolato a dichiarazioni di qualsiasi natura rilasciate dalle parti (Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 18 ad art. 180 vCC). Al proposito l'appello cade

dunque nel vuoto.

8.

Infine

l'appellante censura il riparto degli oneri processuali e delle ripetibili

operato dal Pretore (due settimi a carico dell'istante, cinque settimi a carico

del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili

ridotte), facendo notare che la mo­glie si è vista respingere la postulata

retroattività del contributo alimentare (chiesto dal luglio del 2009), come

pure la pretesa di fr. 36 040.20 (originariamente fr. 60 000.–) per l'arredamento del nuovo alloggio, e ha desistito dall'esigere

la provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Le andrebbero

addebitati così sei settimi degli oneri processuali, con obbligo di rifondergli

fr. 5000.– per ripetibili ridotte.

Ora, ammesso

e non concesso che il vicendevole grado di soccombenza ai fini delle spese e

delle ripetibili si calcoli nella fattispecie sulla sola scorta delle richie­ste

pecuniarie (come dà per acquisito l'appellante), la chiave di riparto decisa

dal Pretore risulta addirittura favorevole al convenuto. Davanti al Pretore

l'istante

rivendicava infatti la corresponsione di fr. 6500.–

mensili retroattivamente dal 1° luglio 2009 per contributi alimentari, come

pure fr. 60 000.– per il nuovo arredamento e fr. 10 000.– di provvigione ad

litem. La durata di misure a protezione dell'unione

coniugale essendo incerta, il valore litigioso determinante per calcolare la

reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese)

dipendeva dall'importo annuo delle prestazioni

contestate, moltiplicato per venti (art. 7 cpv. 3 CPC ticinese; cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009 consid. 1.2).

In concreto il valore litigioso delle domande (art. 5 cpv. 1 CPC ticinese) ammontava così a complessivi fr. 1 630 000.–. Nella sua

risposta il convenuto ha avversato ogni pretesa pecuniaria, ottenendo causa

vinta sulla retroattività del contributo

alimentare

(8 mesi e mezzo: fr. 55 250.–), sulla pretesa di

fr. 60

000.

– per il nuovo arredamento e sulla provvigione ad litem di fr. 10

000.

–, onde un totale di fr. 125

250.

–. In definitiva egli esce vittorioso così per poco

più di un decimo, mentre il Pretore lo ha ritenuto vittorioso per due settimi. Anche

su tal punto l'appello denota così la sua infondatezza.

9.

Le

spese giudiziarie dell'appello, inutilmente prolisso e ripetitivo, seguono una

volta ancora il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello per il

tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri il

contributo

alimentare controverso

di

fr. 4777.– mensili (fr. 5335.– meno fr. 558.–

riconosciuti) dal 10 marzo 2010. La durata di

misure a protezione dell'unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso

è determinato anche a livello federale dall'importo annuo delle prestazioni contestate,

moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

2. Le spese giudiziarie di fr.

1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

2500.– per ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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