11.2011.46
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
3 dicembre 2013Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2011.46
Data decisione, Autorità:
03.12.2013, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2011.46
Lugano,
3 dicembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SO.2011.778 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28
febbraio 2011 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. dott. PA 1 )
contro
AO 1 ,
giudicando sull'appello dell'11 aprile 2011 presentato
da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 1° aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1962), cittadini filippini, si sono sposati a __________
(Filippine) il 30 maggio 1986. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è
alle dipendenze della società di sorveglianza __________, succursale di __________.
La moglie è attiva a tempo parziale (50%) come domestica e donna delle pulizie
per più datori di lavoro, svolgendo inoltre la mansione di custode dello
stabile in cui abita. I coniugi vivono separati dal settembre del 2009, quando AO
1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi dalla
sorella, sempre a __________.
B. Il 28 febbraio 2011 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per
ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a
vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo
alimentare di fr. 1587.75 mensili dal marzo del 2011 e il versamento di fr. 19 053.– oltre
interessi per i contributi retroattivi dal febbraio del 2010 al febbraio del
2011, con ordine alla __________ di trattenere la somma di fr. 1587.75 mensili
dallo stipendio del marito sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Chiamato a presentare
osservazioni, AO 1 ha presentato a sua volta una richiesta di gratuito
patrocinio, dichiarando di non opporsi all'autorizzazione di vivere separati né
all'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, ma opponendosi al pagamento
di qualsiasi contributo alimentare. All'udienza del 23 marzo 2011, indetta per
il contraddittorio, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro domande. Al
dibattimento finale esse hanno rinunciato.
C. Con
sentenza del 1° aprile 2011 il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha condannato
il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 326.85 mensili
retroattivamente dal marzo del 2010 al marzo del 2011, di fr. 151.85 mensili
dall'aprile all'agosto del 2011 e di fr. 343.35 mensili dal settembre del 2011 in poi, respingendo la prospettata trattenuta di stipendio. Le spese processuali di fr. 600.–
sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla moglie fr.
200.– per ripetibili. Nessuno dei due coniugi è stato ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio. Adito dal convenuto, il Pretore aggiunto ha
rettificato il 5 aprile 2011 il dispositivo sulle spese, obbligando AP 1 a rifondere al marito fr. 200.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11
aprile 2011 nel quale postula – previo conferimento del gratuito patrocinio – la
riforma della decisione impugnata nel senso di aumentare il contributo
alimentare a fr. 804.– mensili retroattivamente dal marzo del 2010 al marzo del
2011, a fr. 369.– mensili dall'aprile all'agosto del 2011 e a fr. 581.55 mensili
dal settembre del 2011 in poi. Una richiesta contestuale all'appello in cui
l'istante chiedeva di dichiarare la decisione del Pretore aggiunto
immediatamente
esecutiva
è stata dichiarata senza oggetto dal presidente della Camera con decreto del 19
aprile 2011. Invitato a presentare osservazioni all'appello, AO 1 non ha reagito.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett.
a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse
vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del
contributo alimentare, ancora interamente contestato davanti al Pretore
aggiunto. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. Litigioso
è nella fattispecie – come detto – il contributo alimentare per la moglie. A
tal fine il Pretore aggiunto ha accertato il reddito di AO 1 in fr. 4650.– mensili, calcolando il fabbisogno minimo di lui in fr. 3053.10 mensili dal marzo del
2010 al marzo del 2011 (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 250.–,
premio della cassa malati fr. 390.65, leasing dell'automobile fr. 383.–, assicurazione
dell'automobile fr. 114.55, imposta di circolazione 62.90, carburante fr.
85.–, debito verso la __________ fr. 338.–, assicurazione RC privata fr. 24.–,
imposte fr. 205.–), in fr. 3403.10 mensili dall'aprile all'agosto del
2011 (costo dell'alloggio aumentato da fr. 250.– a fr. 600.–) e in fr.
3020.10 mensili dal settembre del 2011 (fine del leasing dell'automobile).
Quanto ad AP 1, egli ne ha definito il reddito in complessivi fr. 2509.75 mensili
e il fabbisogno minimo in fr. 1566.50 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 366.50). Constata un'eccedenza
di fr. 2540.15 mensili dal marzo del 2010 al marzo del 2011, di fr.
2190.15 mensili dall'aprile all'agosto del 2011 e di fr. 2573.15 dal settembre
del 2011 in poi, il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie rispettivamente di fr. 326.85 mensili, di fr.
151.85 mensili e di fr. 343.35 mensili.
3. L'appellante
contesta anzitutto le spese d'automobile inserite dal Pretore aggiunto nel
fabbisogno minimo del convenuto per complessivi fr. 645.45 mensili (leasing fr.
383.– fino all'agosto del 2011, assicurazione fr. 114.55, imposta di
circolazione fr. 62.90, carburante fr. 85.– al costo di fr. 1.35/litro, già
dedotta l'indennità di fr. –.40 ricevuta dal datore di lavoro). Fa valere che
l'indennità corrisposta al marito dalla __________ non è di fr. –.40 ogni litro
di carburante (come reputa il Pretore aggiunto), bensì di fr. –.40 ogni chilometro
percorso. E siccome il marito copre in media 1000 km mensili consumando 70 litri di benzina (come ha stimato il Pretore aggiunto), l'indennità
stanziata dal datore di lavoro ammonta a fr. 400.– mensili. Secondo
l'appellante la spesa per il carburante a
carico di AO 1 non si limita così a fr. 85.– mensili, ma ammonta a fr. 122.50
mensili (70 litri di benzina al prezzo medio di fr. 1.75/litro), salvo che l'indennità di fr. 400.–
mensili erogata dal datore di lavoro riduce per finire i costi d'automobile a fr.
280.45 mensili. Anzi, la citata indennità comporterebbe finanche un saldo
attivo se ci si attenesse a quanto AO 1 ha ammesso durante l'udienza del 23 marzo 2011, ovvero che le sue spese d'automobile sono eccessive e si giustificherebbe
di dimezzarle.
a) Nel
memoriale di risposta del 21 marzo 2011 inoltrato al Pretore il convenuto aveva elencato spese d'automobile per complessivi
fr. 710.– mensili (pag. 5 in basso: leasing fr. 383.–, assicurazione RC
fr. 114.–, imposta di circolazione fr. 63.–, carburante fr. 150.–). Come l'istante
rileva (appello, pag. 5 in fondo), al contraddittorio del 23 marzo successivo egli
ha poi dato atto che l'uso di una __________ per le trasferte poteva apparire esagerato.
Ha chiesto così che gli fossero riconosciute spese d'automobile almeno “in ragione di una metà di quanto indicato nelle
osservazioni a pag. 5” (verbale d'udienza, pag. 2 nel mezzo). Egli
medesimo ha ridotto così la voce di spesa da fr. 710.– mensili a fr. 355.–
mensili complessivi. In circostanze del genere il Pretore aggiunto non poteva manifestamente
includere nel fabbisogno minimo di lui costi d'automobile per fr. 645.45 mensili.
b) Rimane
da esaminare in che misura i costi di fr. 355.– mensili vadano ridotti, se non addirittura
azzerati come sostiene l'appellante. Ora, che il convenuto abbia diritto di
esporre le spese d'automobile nel suo fabbisogno minimo è indiscusso, tanto più
che il contratto di leasing è stato stipulato durante la vita in comune (doc.
8). Non fa dubbio nemmeno che l'indennità di fr. 400.– mensili stanziata dal
datore di lavoro per 1000 km di percorrenza finanzi solo parzialmente il costo del
veicolo a scopi professionali (l'autorità fiscale ammette in casi del genere
deduzioni di fr. –.70/km). Ove si consideri altresì che la metà delle spese esposte
dal convenuto (i menzionati fr. 355.– mensili complessivi) serve per pagare la
rata del leasing, l'assicurazione RC, l'imposta di circolazione e il carburante
(compresa la differenza di prezzo non coperta dal datore di lavoro per le
trasferte professionali), la cifra in questione appare del tutto ragionevole, ancor
più a un esame di verosimiglianza come quello che governa le misure a protezione
dell'unione coniugale (art. 271 lett. a CPC). Non v'è ragione perciò di
ridurla. Dal 1° settembre 2011 invece il convenuto non ha più dovuto pagare il
leasing. Le spese d'automobile da lui esposte si contraggono quindi da fr.
355.– a fr. 163.50 mensili (deduzione di metà di fr. 383.– mensili). Al
proposito l'appello merita accoglimento entro tali limiti.
4. In
secondo luogo l'appellante critica il costo dell'alloggio che il Pretore ha
riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto dal marzo del 2010 al marzo
del 2011 (fr. 250.– mensili), quando il marito alloggiava dalla sorella (il 1°
aprile 2011 AO 1 ha preso in locazione un appartamento da fr. 600.– mensili,
comprensivi delle spese accessorie). Essa si duole che nulla renda verosimile
l'esborso. Sta di fatto che nel memoriale di risposta del 21 marzo 2011 il
convenuto aveva affermato di versare alla sorella fr. 250.– mensili per
l'alloggio, oltre alle spese del vitto (pag. 3). Al contraddittorio del 23
marzo 2011 l'istante ha contestato che si giustificasse di includere nel
fabbisogno minimo di lui una locazione virtuale di fr. 1000.– mensili (come il
convenuto pretendeva: memoriale di risposta, pag. 5 in basso), dovendosi computare in realtà “l'importo effettivo” (verbale d'udienza, pag. 1 in basso). Essa non ha preteso tuttavia che l'importo effettivo fosse inferiore ai fr. 250.–
mensili dichiarati dal marito (che pur ne esponeva fr. 1000.–) o che l'importo non
fosse stato reso verosimile. Non può quindi muovere la contestazione per la
prima volta in appello (cfr. sentenza del
Tribunale federale 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1
pubblicato in: SJ 2013 I 311). Al riguardo l'appello si rivela di conseguenza
irricevibile.
5. Se
ne conclude che il fabbisogno minimo del convenuto ascende a fr. 2762.65 mensili
dal marzo del 2010 al marzo del 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 250.–, premio della cassa malati fr.
390.65, spese d'automobile fr. 355.–, assicurazione RC privata fr. 24.–, debito
nei confronti della __________ per l'acquisto di un terreno nelle Filippine
fr. 338.–, imposte fr. 205.–). Dall'aprile all'agosto del 2011 tale
fabbisogno passa a fr. 3112.65 mensili (aumento del costo dell'alloggio a
fr. 600.–) e dal settembre del 2011 in poi a fr. 2921.15 mensili (fine del
leasing dell'automobile riconosciuto per la metà, ossia fr. 191.50).
6. Da quanto precede
emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal marzo del 2010 al marzo del 2011 (aumento del costo dell'alloggio)
Reddito
del marito (non contestato) fr. 4650.—
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 2509.75
fr.
7159.75 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 5) fr.
2762.65
Fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 1566.50
fr.
4329.15 mensili
Eccedenza
fr. 2830.60 mensili
Metà
eccedenza fr.
1415.30 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2762.65 + fr. 1415.30 = fr. 4177.95
mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
1566.50 + fr. 1415.30 ./. fr. 2509.75 =
fr.
472.05 mensili
arrotondati a fr.
475.— mensili.
Dall'aprile
all'agosto del 2011 (fine del leasing)
Reddito
del marito (non contestato) fr. 4650.—
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 2509.75
fr.
7159.75 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 5) fr.
3112.65
Fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr.
1566.50
fr.
4679.15 mensili
Eccedenza
fr. 2480.60 mensili
Metà
eccedenza fr.
1240.30 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3112.65 + fr. 1240.30 = fr. 4352.95
mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
1566.50 + fr. 1240.30 ./. fr. 2509.75 =
fr.
297.05 mensili
arrotondati a fr.
295.— mensili.
Dal
settembre del 2011 in poi
Reddito
del marito (non contestato) fr. 4650.—
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 2509.75
fr.
7159.75 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 5) fr.
2921.15
Fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr.
1566.50
fr.
4487.65 mensili
Eccedenza
fr. 2672.10 mensili
Metà
eccedenza fr.
1336.05 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
2921.15 + fr. 1336.05 = fr. 4257.20
mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
1566.50 + fr. 1336.05 ./. fr. 2509.75 =
fr.
392.80 mensili
arrotondati a fr.
395.— mensili.
7. Le
spese processuali seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta, ma nel complesso la maggiorazione
del contributo alimentare non eccede un quarto della richiesta. Si giustifica
così che essa sopporti tre quarti dei costi, mentre l'altro quarto andrebbe a
carico del marito, il quale però non ha reagito all'appello e va dunque esente
da spese (analogamente: DTF 139 III 38 consid. 5
in fine; nel vecchio diritto di procedura: Rep. 1997
pag. 137 consid. 4). In simili circostanze tanto vale riscuotere
la sola quota di oneri a carico dell'appellante. Quanto alle ripetibili, il
convenuto non ha presentato osservazioni all'appello e non si giustifica dunque
di attribuirgli indennità. L'esito dell'attuale
giudizio non incide apprezzabilmente invece sul riparto delle spese processuali
e delle ripetibili stabilito nel dispositivo di primo grado, che può rimanere
invariato, a maggior ragione ove si consideri che davanti al Pretore aggiunto
l'istante rivendicava un contributo
alimentare
di ben fr. 1587.75 mensili.
La
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere
accolta. L'istante fruisce – come si è visto (consid. 6) – di una mezza
eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1415.30 mensili dal marzo del 2010 al
marzo del 2011, di fr. 1240.30 mensili dall'aprile all'agosto del 2011 e di fr.
1336.05 mensili dal settembre del 2011 in poi. Non può quindi definirsi
sprovvista dei mezzi necessari per affrontare le spese giudiziarie e di
patrocinio in appello (art. 117 lett. a CPC), avendo essa la manifesta possibilità
di retribuire il suo avvocato a rate nel giro di un anno (DTF 135 I 224 consid.
5.1 in fine).
8. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
Considerandi
fr. 30 000.– ai fini di dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si
consideri l'ammontare dei contributi
alimentari in contestazione fin dal marzo del 2010
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
AO
1 è condannato a versare ad AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
fr.
475.– dal marzo del 2010 al marzo del 2011,
fr.
295.– dall'aprile all'agosto del 2011 e
fr.
395.– dal settembre del 2011 in poi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali ridotte, di fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale all'appello è respinta.
4. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster