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Decisione

11.2011.47

Suddivisione degli averi di cassa pensione e adeguata indennità

12 marzo 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

2. Litigiosa

è, in concreto, la ripartizione delle prestazioni d'uscita dagli istituti previdenziali.

Ora, conformemente all'art. 289 CPC la pronuncia di un divorzio su richiesta

comune è impugnabile con appello soltanto per vizi della volontà. Tale norma

non riguarda però gli effetti del divorzio, i quali possono essere appellati

alla stessa stregua delle conseguenze rimaste

litigiose (Siehr in: Basler Kommentar ZPO, n. 3 ad art. 289 CPC; Fankhauser in: Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2010, n. 7 ad art. 289). Come nel

vecchio diritto, l'appellante può quindi censurare liberamente

tanto gli accertamenti di fatto quanto l'applicazione del diritto (I CCA,

sentenza inc. 11.2001.60 del 26 luglio 2001, consid. 5 non pubblicato in: RtiD

I-2004 pag. 593 n. 72c). Che il potere di cognizione dell'autorità di secondo

grado sia limitato all'esame delle condizioni per l'omologazione dell'intesa (Tappy in:

Code de procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 16b ad art. 289 CPC) nulla muta, l'appellante principale

facendo valere appunto che su un punto la convenzione è incompleta.

3. Secondo l'appellante le prestazioni d'uscita devono essere ricalcolate

e suddivise in base all'art. 122 (o all'art. 124 CC), giacché la clausola n. 4

della convenzione omologata dal Pretore si riferisce unicamente alla sua prestazione

d'uscita e non a quella della moglie. Egli sostiene che il primo giudice doveva

esaminare la questione d'ufficio e che la metà della prestazione d'uscita della

moglie deve pertanto essergli trasferita. Soggiunge di non sapere se la moglie

sia tuttora affiliata a un istituto di previdenza, ciò che gli impedisce di formulare

una proposta di riparto. AO 1 oppone, dal canto suo, che il marito non ha mai rivendicato

pretese al riguardo, che egli in ogni modo era a conoscenza del versamento in suo

favore di una rendita della cassa pensione e che la convenzione omologata dal

Pretore è stata attentamente esa­minata, tanto da essere sottoscritta anche dai

patrocinatori delle parti.

4. A norma dell'art. 122 cpv. 1 CC, se un coniuge o ambedue i coniugi

sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è

sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ciascuno ha dirit­to alla metà della

prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo

le disposizioni della legge sul libero pas­saggio. Dandosi crediti reciproci,

si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il

giudice può rifiutare la divisione in tutto o in parte, ma solo ove essa

“appaia manifesta­mente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei

beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv.

2 CC). Ove sia già sopraggiunto un caso di previdenza per un coniuge, ovvero

nell'impossibilità di suddividere le prestazioni d'uscita, è dovuta un'adeguata

indennità (art. 124 cpv. CC).

a) Nella

fattispecie la convenzione sugli effetti del divorzio firmata il 21 febbraio e

il 7 marzo 2011 dai coniugi contempla la seguente clausola n. 4:

La prestazione d'uscita ex art. 122 CC del

marito verrà ripartita conformemente all'attestazione 4 febbraio 2011 __________,

ritenuto che della metà di competenza della moglie, il 50% è chiesto a libera disposizione,

mentre il rimanente 50% è da versare su di un conto vincolato fino al

conseguimento dell'età termine AVS di 64 anni della stessa.

Il

Pretore ha omologato l'intero accordo “perché rispetta le esigenze poste dalla

legge”.

b) Che

i coniugi possano sottoporre al Pretore un accordo sulla ripartizione degli

averi di previdenza con le relative modalità di esecuzione è indubbio (art. 141

cpv. 1 vCC, art. 280 CPC), com'è indubbio che il Pretore ratifica un tale

accordo dopo avere accertato che i coniugi hanno concluso l'intesa di loro

libera volontà, dopo matura riflessione, e che la medesima è chiara, completa e

non manifestamente inadeguata (art. 140 cpv. 2 vCC, art. 279 cpv. 1 e 280 cpv.

1 CPC). Sta di fatto che in concreto le parti hanno regolato nell'accordo inoltrato

al Pretore il riparto della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante

il matrimonio, ma nulla hanno previsto circa la prestazione d'uscita accumulata

dalla moglie, la quale è pacificamente affiliata alla Cassa pensioni __________.

Certo, davanti al Pretore il marito non ha alluso alla questione né ha formulato

pretese al riguardo, pur dovendo sapere che la moglie è affiliata a un istituto

di previdenza e riscuote una rendita previdenziale (l'incarto della Cassa

pensioni __________ riguardante AO 1 figura agli atti: richiamo IV). Se non

che, in materia di previdenza professionale si applica il principio

inquisitorio illimitato, onde l'obbligo per il giudice di promuovere le

necessarie indagini (DTF 129 III 487 consid. 3.3; Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 63 ad art. 122 CC e 50 ad art. 124 CC).

c) Il

Pretore, come detto, ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio benché

la stessa disciplinasse soltanto il destino della previdenza del marito, senza

alcun cenno alla sorte di quella della moglie, anch'essa affiliata a una cassa

pensione. In difetto di un elemento essenziale che dev'essere imperativamente

regolato con il divorzio (DTF 136 V 229 consid. 5.3.3), l'accordo non poteva tuttavia

definirsi completo. Accertata la lacuna, il Pretore avrebbe dovuto sollecitare le parti a integrare la clausola n. 4 della convenzione (come

prevedeva anche l'art. 421 cpv. 3 CPC ticinese), a maggior ragione ove si

consideri che nell'accordo il marito non dichiarava di rinunciare al suo

diritto (art. 141 cpv. 3 vCC, 280 cpv. 3 CPC). Non si fosse poi raggiunto un

accordo chiaro in proposito, il Pretore avrebbe dovuto invitare i coniugi a demandargli

la decisione (art. 422 cpv. 2 in fine CPC ticinese). Di per sé, il dispositivo

n. 3 della decisione impugnata, privo di qualsiasi riferimento all'avere

previdenziale della moglie, andrebbe quindi annullato e gli atti ritornati al

Pretore giusta l'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC (cfr.

Reetz/Hilber in: Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, op. cit., n. 35 ad art. 318 CPC). Se in concreto si prescinde da tale facoltà, ciò si riconduce al

fatto che un rinvio degli atti in prima sede si risolverebbe – come si vedrà oltre

– in un mero esercizio di giurisdizione.

5. Dagli

atti risulta che dal 1° febbraio 2002 AO 1 ha percepito una rendita AI intera con un grado d'invalidità del 74% (doc. 3), poi ridotta alla metà dal 1° ottobre 2006 in seguito alla riduzione del grado d'invalidità al 52% (doc. 26). Ora, come il Tribunale federale

ha già avuto modo di precisare, quando si verifica un caso di previdenza per

“invalidità parziale”, un riparto delle prestazioni d'uscita nel senso

dell'art. 122 CC non è più possibile ed è dovuta esclusivamente un'indennità

adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC (DTF 129 III 484 consid. 3.2.3; Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 124

CC; Walser in: Basler Kommentar,

ZGB I, 3ª edizione, n. 5 all'art. 124 CC). E in casi del genere la competenza per

stabilire l'adeguata indennità non è del giudice competente secondo la legge

del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (nel Cantone Ticino il Tribunale

cantonale delle assicurazioni), bensì del giudice del divorzio (DTF 137 III 51

consid. 2, 136 V 228 consid. 5.3.2).

a) Trattandosi

di stabilire “l'indennità adeguata” sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC, il

giudice deve stabilire secondo diritto ed equità (art. 4 CC), ispirandosi al

principio – scelto dal legislatore quando ha promulgato l'art. 122 CC – di

dividere a metà la prestazione d'uscita. A tal fine egli procede in due tappe. Prima

determina l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio, rispettivamente

al momento in cui è intervenuto il caso di previdenza, ed esegue un'ipotetica

divisione a metà nel senso dell'art. 122 CC. Poi, per evitare schematismi,

adatta il risultato ottenuto ai concreti bisogni delle parti, esaminando come le

loro necessità siano garantite dalla rispettiva previdenza professionale, dai rispettivi

redditi o dalla rispettiva sostanza, senza dimenticare il risultato della

liquidazione del regime dei beni (DTF 133 III 404 consid. 3.2, 131 III 4 consid.

4.2; Pichonnaz, op. cit., n. 46 segg. ad art. 124 CC; Walser, op. cit.,

n. 11 ad art. 124 CC). Anche in tale ambito egli

tiene conto dell'art. 123 cpv. 2 CC, per quanto tale norma si riferisca

direttamente solo al riparto della prestazione d'uscita secondo l'art. 122 CC (DTF

137 III 52 consid. 3.1; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_280/2011

del 10 agosto 2011, consid. 3.3).

b) La

situazione di AP 1 è chiara: la

sua prestazione d'uscita maturata in costanza di matrimonio ammonta a fr. 486 010.25. Nulla è

dato di sapere, per contro, sulla prestazione d'uscita di AO 1. Dagli atti si

evince che nel maggio del 2000, quando ha iniziato l'attività di aiuto cuoca al

50% per il __________ di __________, essa è stata affiliata alla Cassa pensioni

__________. In seguito alla scoperta di un tumore al seno, dal 20 febbraio 2001

al 30 aprile 2003 essa è stata ininterrottamente e completamente inabile al

lavoro (doc. 29 e 39). Ciò ha comportato, con il suo accordo, il pensionamento

anticipato per motivi medici. Dal 1° maggio 2004 le è versata così una rendita previdenziale

di fr. 157.50 mensili (lettera del 1° aprile 2003 dell'__________, nel

fascicolo IV [“richia­mo dalla Cassa pensioni __________”] e doc. 33).

c) Considerato

che – pacificamente – fino alla separazione di fatto, intervenuta nella

primavera del 1999, la moglie non ha esercitato un'attività lucrativa e che in

seguito essa ha percepito uno stipendio solo fino al 30 aprile 2003 (fr. 17 649.– annui nel 2001, fr. 16 074.– annui nel 2002 e fr. 5347.– annui nel

2003: doc. 29), AO 1 non può dirsi avere accumulato un gran capitale di

vecchiaia. Tanto meno ove si consideri che

la quota di contributo di risparmio a carico di lei è consistita in fr.

553.– nel 2001, fr. 574.– nel 2002 e fr. 119.– nel 2003 (doc. 29). Inoltre il caso di previdenza risale al mag­gio del 2003 (momento determinante

per calcolare la prestazione d'uscita: sentenza del Tribunale federale 5A_147/2011

del 24 agosto 2011, consid. 5.3) e dopo di allora l'interessata non consta

avere continuato ad alimentare la sua previdenza professionale.

Anzi, in seguito all'erogazione della rendita parziale d'invalidità l'istituto

di previdenza ha diviso l'avere di vecchiaia dell'assicurata in una quota

corrispondente al diritto alla rendita e in una quota attiva (art. 15 cpv. 1

OPP2), di cui solo quest'ultima è equiparata all'avere di vecchiaia ed è

trattata, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3 a 5 della legge federale sul libero passaggio (art. 15 cpv. 2 OPP2). Tutto ciò premesso, la

prestazione d'uscita della moglie da

suddividere con il marito non può ragionevolmente presumersi superiore a

fr. 3000.–.

d) Per quanto concerne la situazione dei coniugi, nella fattispecie la vita in comune è stata lunga: sposatisi nel

novembre del 1976, essi si sono separati di fatto nella

primavera del 1999. In merito alla loro situazione economica, il reddito del marito ammonta a fr. 6828.– mensili a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 3972.60 mensili. Non consta – né è preteso – che egli

disponga di apprezzabile sostanza. Quanto alla moglie, essa è al beneficio di

una mezza rendita AI e di una rendita di cassa pensione,

per complessivi fr. 772.50 mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di

fr. 2221.75 mensili. In

esito al divorzio essa percepirà un contributo alimentare di fr. 1500.–

mensili fino al 64° anno d'età. Come il marito, essa non risulta possedere

sostanza, mentre nessun capitale le è stato assegnato

in liquidazione del regime dei beni.

e) In

definitiva, rispetto al marito, le cui necessità previdenziali appaiono assicurate,

la moglie ha importanti lacune pensionistiche ed è

confrontata con seri problemi. Seppure in seguito al divorzio la Cassa pensioni del marito le verserà

fr. 243 005.–, equitativamente (art. 4 CC: DTF 133 III 404 consid.

3.2) appare giustificato rinunciare a computare l'esiguo avere

di vecchiaia da lei accumulato, la situazione del marito non mutando apprezzabilmente.

Men che meno ove si pensi che il contributo alimentare le sarà soppresso al pensionamento.

Ne discende che in ultima analisi l'appello principale è destinato

all'insuccesso.

Considerandi

II. Sull'appello

incidentale

6.

AO

1.

chiede che il contributo di mantenimento pattuito di fr. 1500.– mensili dal

1° gennaio 2011 decorra dal giorno in cui la Cassa pensioni __________ le avrà

versato la somma di fr. 243 005.–, “ritenuto a questo punto anche l'aggiornamento

[dell'avere di vecchiaia] alla data di crescita in giudicato del divorzio come

di legge, e da lì con l'interesse nel frattempo maturato”. Nella replica

incidentale essa ha poi precisato che “l'importo della quota di libero

passaggio può essere considerato versato al 30 giugno 2011”. Essa fa valere, in sintesi, che l'appello del marito “ha bloccato la ripartizione del suo

avere di Cassa pensioni”, sicché non si giustifica di ridurre il contributo

alimentare a fr. 1500.– mensili già dal 1° gennaio 2011.

7.

Nella

convezione sugli effetti del divorzio il marito si è impegnato, in concreto, a

versare un contributo di mantenimento per la moglie di fr. 1500.– mensili dal

1° gennaio 2011 (clausola n. 3), fermo restando che fino a quella data “farà

stato quanto deciderà la I CCA nel merito dell'appello [in materia

provvisionale]” (clausola n. 5). Ora, se in linea di principio l'obbligo di

mantenimento dopo il divorzio inizia dal passaggio in giudicato della relativa sentenza,

nulla impedisce alle parti di concordare – e al giudice

di omologare – un altro momento (Gloor/Spycher

in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 4 ad art. 126; Pichonnaz, op. cit., n.

8.

ad art. 126 CC). Nella fattispecie non si può dire che

la data di decorrenza sia stata fissata in funzione del noto versamento di fr. 243 005.–, come sostiene AO 1, ancor meno se si

pensa che la convenzione è stata firmata tra la fine di febbraio e inizio di marzo

del 2011. Come essa potesse ragionevolmente supporre di “poter disporre subito

della metà di quanto aveva diritto (…) per tirare avanti” non è dato a

divedere, considerati i tempi per l'omologazione dell'accordo e quelli per il

passaggio in giudicato della decisione. Per di più, dopo il passaggio in

giudicato della decisione, avvenuto il 3 maggio 2011, il Pretore ha ordinato senza

indugio alla Cassa pensioni __________ di eseguire senza indugio il versamento

in favore di AO 1, ciò che è avvenuto il 30 giugno 2011, lasso di tempo ancora ragionevole.

La semplice “richiesta di aggiornamento” della data di

inizio dell'obbligo di mantenimento non giustifica pertanto una riforma della

sentenza impugnata.

8.

L'appellante

chiede altresì di aggiornare la prestazione d'uscita accumulata dal marito alla

data del passaggio in giudicato della decisione. Che di regola l'ammontare

della prestazione d'uscita vada calcolato a quel momento è vero (DTF 132 V 240

consid. 2.3 con riferimenti). Siccome però tale data

non è sempre prevedibile, è lecito fissarne una che sia il più vicino possibile

al presumibile passaggio in giudicato del divorzio (Pichonnaz, op. cit., n.

68.

ad art. 122 CC), nulla impedendo nemmeno alle parti di

prevedere nella convenzione un'altra data (sentenza del Tribunale federale B 26/06

del 1° marzo 2007, consid. 2.2; Walser,

op. cit., n. 20 ad art. 122 CC). Nel caso specifico l'amministrazione della Cassa pensioni __________, così richiesta

dal Pretore, ha attestato il 4 febbraio 2011 la prestazione di libero passaggio

del marito al 31 dicembre 2010. Tenuto conto che nella convenzione sottoscritta

tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2011 le parti hanno ripreso senza riserve quel dato indicato, che la convenzione

è stata omologata il 16 marzo 2011, che il divorzio è passato in giudicato il 3

maggio 2011 e che per finire la cassa pensione ha versato quanto previsto il 30

giugno 2011, il lasso di tempo trascorso può ancora ritenersi accettabile. Ne

discende che l'appello interposto da AP 1 non ha apprezzabilmente dilazionato

il passaggio in giudicato della decisione di divorzio. Non soccorrono quindi

gli estremi per chiedere una nuova attestazione. Anche l'appello incidentale vede

quindi la sua sorte segnata.

III. Sulle

spese giudiziarie

9.

Le

spese giudiziarie di entrambi gli appelli seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Ogni parte assume dunque gli oneri del proprio appello, commisurati all'importanza

del litigio, e verserà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF non supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini

di un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

principale è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

2. Le spese

giudiziarie dell'appello principale di fr. 1000.– sono poste a carico di AP 1,

che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. L'appello

incidentale è respinto e la decisione impugnata è confermata.

4. Le spese

giudiziarie di fr. 500.– sono a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr.

2000.– per ripetibili.

5. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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