11.2011.47
Suddivisione degli averi di cassa pensione e adeguata indennità
12 marzo 2012Italiano22 min
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Numero d'incarto:
11.2011.47
Data decisione, Autorità:
12.03.2012, ICCA
Titolo:
Suddivisione degli averi di cassa pensione e adeguata indennità
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 124 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2011.47
11.2011.47
Lugano
12 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A.
Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa OA.2005.173 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo completo) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'11 ottobre 2005 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 1)
contro
AO 1 ,
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 12 aprile 2011 presentato
dall'attore contro la sentenza
emessa dal Pretore il 16 marzo 2011 e
sull'appello incidentale del 31 maggio 2011 presentato
dalla convenuta contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1954) e AO 1 (1955) si sono sposati a Locarno il
12 novembre 1976. Dal matrimonio sono nati C__________, il 6 marzo 1977, e J__________,
il 31 luglio 1979. Il marito è agente della polizia cantonale. Di formazione
parrucchiera, durante la comunione domestica la moglie si è dedicata alla
famiglia e al governo della casa. Dopo la fine della vita in comune essa ha cominciato
un'attività di aiuto cuoca al 50% per il __________ di __________, salvo essere
posta dal maggio del 2004 al beneficio di una rendita AI e di una rendita di
cassa pensione. I coniugi vivono separati dalla primavera del 1999, quando il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un
altro appartamento, sempre nello stesso Comune.
B. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, con decreto cautelare del 16 luglio 1999 il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili. Il 4 giugno 1999 AO 1 ha intentato azione di separazione, chiedendo al marito un contributo alimentare di fr. 2000.–
mensili (inc. OA.1999.92). Su richiesta delle parti, con decreto del 30 novembre
2005 il Pretore ha stralciato la causa di separazione dai ruoli (inc. OA.1999.92).
C. Nel
frattempo, l'11 ottobre 2005, AP 1 ha introdotto azione unilaterale di
divorzio, ha offerto un contributo alimentare per la moglie corrispondente alla
“somma mensile mancante alle entrate personali di quest'ultima per raggiungere
l'importo totale massimo di fr. 3000.–, comunque non superiore a
fr. 1100.–”, ha proposto che a ciascun coniuge fosse riconosciuta la
proprietà di quanto in suo possesso e ha chiesto la suddivisione delle prestazioni
d'uscita maturate da ciascuno presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale. Nella sua risposta del 25 novembre 2005 AO
1 ha aderito al principio del divorzio, ha chiesto un importo indeterminato in
liquidazione del regime dei beni, uno altrettanto indefinito a titolo di contributo
alimentare e la trasmissione degli atti al Tribunale delle assicurazioni per
determinare le prestazioni d'uscita previdenziali o, in subordine, lo stanziamento
di un'indennità sulla base dell'art. 124 CC. Il Pretore
ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale
e il 14 marzo 2006 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di
divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del
divorzio. Il marito ha confermato tale volontà il 16 agosto 2006, dopo il
termine bimestrale di riflessione, e la moglie il 6 agosto 2007. Il 3 dicembre
2009 la causa è stata sospesa su richiesta delle parti.
D. In esito a un'istanza di misure cautelari inoltrata da AO 1, con decreto cautelare del 10 giugno 2010 il
Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie dal 1° gennaio 2010 un
contributo alimentare di fr. 2300.– mensili. Un appello introdotto dal marito
contro il decreto cautelare appena citato è stato parzialmente accolto il 28
febbraio 2012 da questa Camera, che ha ridotto il contributo alimentare a fr.
2150.– mensili (inc. 11.2010.82).
E. Nel
frattempo, riattivata la procedura di merito, su invito del Pretore le parti
hanno presentato un memoriale contenente le loro motivazioni e conclusioni sui
punti contestati. Nel proprio, del 23 giugno 2010, AP 1 ha ribadito le sue domande, salvo negare contributi di mantenimento, offrendo in subordine fr. 906.10
mensili. Nel suo allegato del 6 luglio 2010 AO 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino al 19 gennaio 2019, ridotti a
fr. 1800.– mensili fino al 30 novembre 2019 e a fr. 1500.– mensili in poi vita
natural durante, oltre alla metà della prestazione d'uscita maturata dal marito
durante il matrimonio, o subordinatamente, un'indennità sulla base dell'art.
124 CC. La discussione sui punti contestati si è tenuta il 12 ottobre 2010. Nel
corso dell'istruttoria le parti
hanno trasmesso al Pretore, il
7 marzo 2011, un accordo completo sulle conseguenze del divorzio, chiedendo al
Pretore di omologarlo.
F. Con
sentenza del 16 marzo 2011 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato
la convenzione sugli effetti del medesimo e ha ordinato alla Cassa pensioni
__________ di trasferire dal conto di libero passaggio di AP 1, al passaggio in giudicato della decisione, fr. 121 502.50 sul conto di libero passaggio (BR) __________
n. AVS __________ intestato a AO 1 presso la Banca __________ __________ e
fr. 121 502.50 sul conto corrente postale __________,
intestato alla medesima. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 570.– sono state poste a carico delle parti in ragione di
un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza menzionata AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 12 aprile 2011 nel quale chiede di liquidare le prestazioni d'uscita
dai rispettivi istituti di previdenza “conformemente agli art. 122 e 124 CC”,
di ordinare alla Cassa pensioni __________ di trasferire dal suo conto di
libero passaggio, una volta passata in giudicato la sentenza, la metà di fr.
243 005.–
su un conto analogo della moglie e l'altra metà su un conto corrente della
stessa con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
per calcolare e ripartire le prestazioni d'uscita dai rispettivi istituti previdenziali
(la Cassa pensione __________ per il marito e la Cassa pensioni __________ “__________”
o la Banca __________ per la moglie).
Nelle sue
osservazioni del 31 maggio 2011 AO 1 propone di respingere l'appello e con
appello incidentale chiede di far decorrere il contributo alimentare, in riforma
del giudizio impugnato, dal momento in cui avrà ricevuto l'indennità dalla
cassa pensione del marito, di aggiornare la prestazione d'uscita del marito al
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o, in via subordinata, di corrisponderle
fr. 243 005.– come indennità adeguata giusta l'art. 124 CC. Con replica e
osservazioni all'appello incidentale del 27 giugno 2011 AP 1 conferma la sua
richiesta, proponendo di respingere l'appello avversario. Nella sua duplica e
replica incidentale del 13 luglio 2001 AO 1 riafferma nuovamente le sue
domande. Il 25 luglio 2011 AP 1 ha ribadito una volta di più il suo punto di
vista.
H. Nel frattempo, il 24 giugno 2011, il Pretore ha ordinato alla Cassa
pensioni __________ di eseguire il trasferimento dell'avere di previdenza di AP
1 secondo le modalità stabilite nella decisione, passata in giudicato su quel
punto. I due versamenti sono avvenuti alla fine di quello stesso mese.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore, emanata il 16 marzo 2011, è stata
notificata al patrocinatore di AP 1 il 18 marzo successivo. L'appello principale e quello incidentale soggiacciano
pertanto dalla legge nuova. Presentato
contro una “decisione finale di prima
istanza” (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC),
il primo andava introdotto perciò entro 30 giorni
dalla notifica della decisione (art. 311 cpv. 1 CPC) e il secondo con la
risposta all'appello principale (art. 313 CPC). Tempestivi, sotto questo
profilo entrambi gli appelli sono ricevibili.
Fatti
I. Sull'appello
principale
2. Litigiosa
è, in concreto, la ripartizione delle prestazioni d'uscita dagli istituti previdenziali.
Ora, conformemente all'art. 289 CPC la pronuncia di un divorzio su richiesta
comune è impugnabile con appello soltanto per vizi della volontà. Tale norma
non riguarda però gli effetti del divorzio, i quali possono essere appellati
alla stessa stregua delle conseguenze rimaste
litigiose (Siehr in: Basler Kommentar ZPO, n. 3 ad art. 289 CPC; Fankhauser in: Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2010, n. 7 ad art. 289). Come nel
vecchio diritto, l'appellante può quindi censurare liberamente
tanto gli accertamenti di fatto quanto l'applicazione del diritto (I CCA,
sentenza inc. 11.2001.60 del 26 luglio 2001, consid. 5 non pubblicato in: RtiD
I-2004 pag. 593 n. 72c). Che il potere di cognizione dell'autorità di secondo
grado sia limitato all'esame delle condizioni per l'omologazione dell'intesa (Tappy in:
Code de procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 16b ad art. 289 CPC) nulla muta, l'appellante principale
facendo valere appunto che su un punto la convenzione è incompleta.
3. Secondo l'appellante le prestazioni d'uscita devono essere ricalcolate
e suddivise in base all'art. 122 (o all'art. 124 CC), giacché la clausola n. 4
della convenzione omologata dal Pretore si riferisce unicamente alla sua prestazione
d'uscita e non a quella della moglie. Egli sostiene che il primo giudice doveva
esaminare la questione d'ufficio e che la metà della prestazione d'uscita della
moglie deve pertanto essergli trasferita. Soggiunge di non sapere se la moglie
sia tuttora affiliata a un istituto di previdenza, ciò che gli impedisce di formulare
una proposta di riparto. AO 1 oppone, dal canto suo, che il marito non ha mai rivendicato
pretese al riguardo, che egli in ogni modo era a conoscenza del versamento in suo
favore di una rendita della cassa pensione e che la convenzione omologata dal
Pretore è stata attentamente esaminata, tanto da essere sottoscritta anche dai
patrocinatori delle parti.
4. A norma dell'art. 122 cpv. 1 CC, se un coniuge o ambedue i coniugi
sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è
sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ciascuno ha diritto alla metà della
prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo
le disposizioni della legge sul libero passaggio. Dandosi crediti reciproci,
si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il
giudice può rifiutare la divisione in tutto o in parte, ma solo ove essa
“appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei
beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv.
2 CC). Ove sia già sopraggiunto un caso di previdenza per un coniuge, ovvero
nell'impossibilità di suddividere le prestazioni d'uscita, è dovuta un'adeguata
indennità (art. 124 cpv. CC).
a) Nella
fattispecie la convenzione sugli effetti del divorzio firmata il 21 febbraio e
il 7 marzo 2011 dai coniugi contempla la seguente clausola n. 4:
La prestazione d'uscita ex art. 122 CC del
marito verrà ripartita conformemente all'attestazione 4 febbraio 2011 __________,
ritenuto che della metà di competenza della moglie, il 50% è chiesto a libera disposizione,
mentre il rimanente 50% è da versare su di un conto vincolato fino al
conseguimento dell'età termine AVS di 64 anni della stessa.
Il
Pretore ha omologato l'intero accordo “perché rispetta le esigenze poste dalla
legge”.
b) Che
i coniugi possano sottoporre al Pretore un accordo sulla ripartizione degli
averi di previdenza con le relative modalità di esecuzione è indubbio (art. 141
cpv. 1 vCC, art. 280 CPC), com'è indubbio che il Pretore ratifica un tale
accordo dopo avere accertato che i coniugi hanno concluso l'intesa di loro
libera volontà, dopo matura riflessione, e che la medesima è chiara, completa e
non manifestamente inadeguata (art. 140 cpv. 2 vCC, art. 279 cpv. 1 e 280 cpv.
1 CPC). Sta di fatto che in concreto le parti hanno regolato nell'accordo inoltrato
al Pretore il riparto della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante
il matrimonio, ma nulla hanno previsto circa la prestazione d'uscita accumulata
dalla moglie, la quale è pacificamente affiliata alla Cassa pensioni __________.
Certo, davanti al Pretore il marito non ha alluso alla questione né ha formulato
pretese al riguardo, pur dovendo sapere che la moglie è affiliata a un istituto
di previdenza e riscuote una rendita previdenziale (l'incarto della Cassa
pensioni __________ riguardante AO 1 figura agli atti: richiamo IV). Se non
che, in materia di previdenza professionale si applica il principio
inquisitorio illimitato, onde l'obbligo per il giudice di promuovere le
necessarie indagini (DTF 129 III 487 consid. 3.3; Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 63 ad art. 122 CC e 50 ad art. 124 CC).
c) Il
Pretore, come detto, ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio benché
la stessa disciplinasse soltanto il destino della previdenza del marito, senza
alcun cenno alla sorte di quella della moglie, anch'essa affiliata a una cassa
pensione. In difetto di un elemento essenziale che dev'essere imperativamente
regolato con il divorzio (DTF 136 V 229 consid. 5.3.3), l'accordo non poteva tuttavia
definirsi completo. Accertata la lacuna, il Pretore avrebbe dovuto sollecitare le parti a integrare la clausola n. 4 della convenzione (come
prevedeva anche l'art. 421 cpv. 3 CPC ticinese), a maggior ragione ove si
consideri che nell'accordo il marito non dichiarava di rinunciare al suo
diritto (art. 141 cpv. 3 vCC, 280 cpv. 3 CPC). Non si fosse poi raggiunto un
accordo chiaro in proposito, il Pretore avrebbe dovuto invitare i coniugi a demandargli
la decisione (art. 422 cpv. 2 in fine CPC ticinese). Di per sé, il dispositivo
n. 3 della decisione impugnata, privo di qualsiasi riferimento all'avere
previdenziale della moglie, andrebbe quindi annullato e gli atti ritornati al
Pretore giusta l'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC (cfr.
Reetz/Hilber in: Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, op. cit., n. 35 ad art. 318 CPC). Se in concreto si prescinde da tale facoltà, ciò si riconduce al
fatto che un rinvio degli atti in prima sede si risolverebbe – come si vedrà oltre
– in un mero esercizio di giurisdizione.
5. Dagli
atti risulta che dal 1° febbraio 2002 AO 1 ha percepito una rendita AI intera con un grado d'invalidità del 74% (doc. 3), poi ridotta alla metà dal 1° ottobre 2006 in seguito alla riduzione del grado d'invalidità al 52% (doc. 26). Ora, come il Tribunale federale
ha già avuto modo di precisare, quando si verifica un caso di previdenza per
“invalidità parziale”, un riparto delle prestazioni d'uscita nel senso
dell'art. 122 CC non è più possibile ed è dovuta esclusivamente un'indennità
adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC (DTF 129 III 484 consid. 3.2.3; Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 124
CC; Walser in: Basler Kommentar,
ZGB I, 3ª edizione, n. 5 all'art. 124 CC). E in casi del genere la competenza per
stabilire l'adeguata indennità non è del giudice competente secondo la legge
del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (nel Cantone Ticino il Tribunale
cantonale delle assicurazioni), bensì del giudice del divorzio (DTF 137 III 51
consid. 2, 136 V 228 consid. 5.3.2).
a) Trattandosi
di stabilire “l'indennità adeguata” sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC, il
giudice deve stabilire secondo diritto ed equità (art. 4 CC), ispirandosi al
principio – scelto dal legislatore quando ha promulgato l'art. 122 CC – di
dividere a metà la prestazione d'uscita. A tal fine egli procede in due tappe. Prima
determina l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio, rispettivamente
al momento in cui è intervenuto il caso di previdenza, ed esegue un'ipotetica
divisione a metà nel senso dell'art. 122 CC. Poi, per evitare schematismi,
adatta il risultato ottenuto ai concreti bisogni delle parti, esaminando come le
loro necessità siano garantite dalla rispettiva previdenza professionale, dai rispettivi
redditi o dalla rispettiva sostanza, senza dimenticare il risultato della
liquidazione del regime dei beni (DTF 133 III 404 consid. 3.2, 131 III 4 consid.
4.2; Pichonnaz, op. cit., n. 46 segg. ad art. 124 CC; Walser, op. cit.,
n. 11 ad art. 124 CC). Anche in tale ambito egli
tiene conto dell'art. 123 cpv. 2 CC, per quanto tale norma si riferisca
direttamente solo al riparto della prestazione d'uscita secondo l'art. 122 CC (DTF
137 III 52 consid. 3.1; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_280/2011
del 10 agosto 2011, consid. 3.3).
b) La
situazione di AP 1 è chiara: la
sua prestazione d'uscita maturata in costanza di matrimonio ammonta a fr. 486 010.25. Nulla è
dato di sapere, per contro, sulla prestazione d'uscita di AO 1. Dagli atti si
evince che nel maggio del 2000, quando ha iniziato l'attività di aiuto cuoca al
50% per il __________ di __________, essa è stata affiliata alla Cassa pensioni
__________. In seguito alla scoperta di un tumore al seno, dal 20 febbraio 2001
al 30 aprile 2003 essa è stata ininterrottamente e completamente inabile al
lavoro (doc. 29 e 39). Ciò ha comportato, con il suo accordo, il pensionamento
anticipato per motivi medici. Dal 1° maggio 2004 le è versata così una rendita previdenziale
di fr. 157.50 mensili (lettera del 1° aprile 2003 dell'__________, nel
fascicolo IV [“richiamo dalla Cassa pensioni __________”] e doc. 33).
c) Considerato
che – pacificamente – fino alla separazione di fatto, intervenuta nella
primavera del 1999, la moglie non ha esercitato un'attività lucrativa e che in
seguito essa ha percepito uno stipendio solo fino al 30 aprile 2003 (fr. 17 649.– annui nel 2001, fr. 16 074.– annui nel 2002 e fr. 5347.– annui nel
2003: doc. 29), AO 1 non può dirsi avere accumulato un gran capitale di
vecchiaia. Tanto meno ove si consideri che
la quota di contributo di risparmio a carico di lei è consistita in fr.
553.– nel 2001, fr. 574.– nel 2002 e fr. 119.– nel 2003 (doc. 29). Inoltre il caso di previdenza risale al maggio del 2003 (momento determinante
per calcolare la prestazione d'uscita: sentenza del Tribunale federale 5A_147/2011
del 24 agosto 2011, consid. 5.3) e dopo di allora l'interessata non consta
avere continuato ad alimentare la sua previdenza professionale.
Anzi, in seguito all'erogazione della rendita parziale d'invalidità l'istituto
di previdenza ha diviso l'avere di vecchiaia dell'assicurata in una quota
corrispondente al diritto alla rendita e in una quota attiva (art. 15 cpv. 1
OPP2), di cui solo quest'ultima è equiparata all'avere di vecchiaia ed è
trattata, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3 a 5 della legge federale sul libero passaggio (art. 15 cpv. 2 OPP2). Tutto ciò premesso, la
prestazione d'uscita della moglie da
suddividere con il marito non può ragionevolmente presumersi superiore a
fr. 3000.–.
d) Per quanto concerne la situazione dei coniugi, nella fattispecie la vita in comune è stata lunga: sposatisi nel
novembre del 1976, essi si sono separati di fatto nella
primavera del 1999. In merito alla loro situazione economica, il reddito del marito ammonta a fr. 6828.– mensili a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 3972.60 mensili. Non consta – né è preteso – che egli
disponga di apprezzabile sostanza. Quanto alla moglie, essa è al beneficio di
una mezza rendita AI e di una rendita di cassa pensione,
per complessivi fr. 772.50 mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 2221.75 mensili. In
esito al divorzio essa percepirà un contributo alimentare di fr. 1500.–
mensili fino al 64° anno d'età. Come il marito, essa non risulta possedere
sostanza, mentre nessun capitale le è stato assegnato
in liquidazione del regime dei beni.
e) In
definitiva, rispetto al marito, le cui necessità previdenziali appaiono assicurate,
la moglie ha importanti lacune pensionistiche ed è
confrontata con seri problemi. Seppure in seguito al divorzio la Cassa pensioni del marito le verserà
fr. 243 005.–, equitativamente (art. 4 CC: DTF 133 III 404 consid.
3.2) appare giustificato rinunciare a computare l'esiguo avere
di vecchiaia da lei accumulato, la situazione del marito non mutando apprezzabilmente.
Men che meno ove si pensi che il contributo alimentare le sarà soppresso al pensionamento.
Ne discende che in ultima analisi l'appello principale è destinato
all'insuccesso.
Considerandi
II. Sull'appello
incidentale
6.
AO
1.
chiede che il contributo di mantenimento pattuito di fr. 1500.– mensili dal
1° gennaio 2011 decorra dal giorno in cui la Cassa pensioni __________ le avrà
versato la somma di fr. 243 005.–, “ritenuto a questo punto anche l'aggiornamento
[dell'avere di vecchiaia] alla data di crescita in giudicato del divorzio come
di legge, e da lì con l'interesse nel frattempo maturato”. Nella replica
incidentale essa ha poi precisato che “l'importo della quota di libero
passaggio può essere considerato versato al 30 giugno 2011”. Essa fa valere, in sintesi, che l'appello del marito “ha bloccato la ripartizione del suo
avere di Cassa pensioni”, sicché non si giustifica di ridurre il contributo
alimentare a fr. 1500.– mensili già dal 1° gennaio 2011.
7.
Nella
convezione sugli effetti del divorzio il marito si è impegnato, in concreto, a
versare un contributo di mantenimento per la moglie di fr. 1500.– mensili dal
1° gennaio 2011 (clausola n. 3), fermo restando che fino a quella data “farà
stato quanto deciderà la I CCA nel merito dell'appello [in materia
provvisionale]” (clausola n. 5). Ora, se in linea di principio l'obbligo di
mantenimento dopo il divorzio inizia dal passaggio in giudicato della relativa sentenza,
nulla impedisce alle parti di concordare – e al giudice
di omologare – un altro momento (Gloor/Spycher
in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 4 ad art. 126; Pichonnaz, op. cit., n.
8.
ad art. 126 CC). Nella fattispecie non si può dire che
la data di decorrenza sia stata fissata in funzione del noto versamento di fr. 243 005.–, come sostiene AO 1, ancor meno se si
pensa che la convenzione è stata firmata tra la fine di febbraio e inizio di marzo
del 2011. Come essa potesse ragionevolmente supporre di “poter disporre subito
della metà di quanto aveva diritto (…) per tirare avanti” non è dato a
divedere, considerati i tempi per l'omologazione dell'accordo e quelli per il
passaggio in giudicato della decisione. Per di più, dopo il passaggio in
giudicato della decisione, avvenuto il 3 maggio 2011, il Pretore ha ordinato senza
indugio alla Cassa pensioni __________ di eseguire senza indugio il versamento
in favore di AO 1, ciò che è avvenuto il 30 giugno 2011, lasso di tempo ancora ragionevole.
La semplice “richiesta di aggiornamento” della data di
inizio dell'obbligo di mantenimento non giustifica pertanto una riforma della
sentenza impugnata.
8.
L'appellante
chiede altresì di aggiornare la prestazione d'uscita accumulata dal marito alla
data del passaggio in giudicato della decisione. Che di regola l'ammontare
della prestazione d'uscita vada calcolato a quel momento è vero (DTF 132 V 240
consid. 2.3 con riferimenti). Siccome però tale data
non è sempre prevedibile, è lecito fissarne una che sia il più vicino possibile
al presumibile passaggio in giudicato del divorzio (Pichonnaz, op. cit., n.
68.
ad art. 122 CC), nulla impedendo nemmeno alle parti di
prevedere nella convenzione un'altra data (sentenza del Tribunale federale B 26/06
del 1° marzo 2007, consid. 2.2; Walser,
op. cit., n. 20 ad art. 122 CC). Nel caso specifico l'amministrazione della Cassa pensioni __________, così richiesta
dal Pretore, ha attestato il 4 febbraio 2011 la prestazione di libero passaggio
del marito al 31 dicembre 2010. Tenuto conto che nella convenzione sottoscritta
tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2011 le parti hanno ripreso senza riserve quel dato indicato, che la convenzione
è stata omologata il 16 marzo 2011, che il divorzio è passato in giudicato il 3
maggio 2011 e che per finire la cassa pensione ha versato quanto previsto il 30
giugno 2011, il lasso di tempo trascorso può ancora ritenersi accettabile. Ne
discende che l'appello interposto da AP 1 non ha apprezzabilmente dilazionato
il passaggio in giudicato della decisione di divorzio. Non soccorrono quindi
gli estremi per chiedere una nuova attestazione. Anche l'appello incidentale vede
quindi la sua sorte segnata.
III. Sulle
spese giudiziarie
9.
Le
spese giudiziarie di entrambi gli appelli seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Ogni parte assume dunque gli oneri del proprio appello, commisurati all'importanza
del litigio, e verserà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso nella prospettiva dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF non supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini
di un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
principale è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.
2. Le spese
giudiziarie dell'appello principale di fr. 1000.– sono poste a carico di AP 1,
che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. L'appello
incidentale è respinto e la decisione impugnata è confermata.
4. Le spese
giudiziarie di fr. 500.– sono a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr.
2000.– per ripetibili.
5. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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