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Decisione

11.2011.5

Omologazione di una modifica di convenzione sugli effetti del divorzio non passata in giudicato

2 febbraio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.96 (divorzio

su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 maggio 2007 da

AO 1

(patrocinato dall' PA 2)

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA 1);

esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 6 dicembre 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pro­nunciato

il divorzio tra AO 1 (1955) e AP 1 (1959), omologando una convenzione sugli effetti

nella quale i coniugi hanno previsto quanto segue:

2.1 A titolo di contributo alimentare AO

1 verserà a AP 1 l'importo di fr. 1000.– mensili per una durata di 10 anni,

ridotti a 8 anni qualora la signora AP 1 fosse posta al beneficio di

prestazioni di assicurazione invalidità. Per tale eventualità, allo scadere

dell'ottavo anno, AP 1 si impegna già sin d'ora a consegnare a AO 1 una

dichiarazione dell'assicurazione invalidità attestante che nessuna prestazione

le è stata corrisposta o è stata decisa a suo favore fino a quella data. Il

contributo continuerà a essere versato direttamente tramite la cassa pensioni

dello Stato.

2.2 (…)

2.3 A titolo di liquidazione del regime

dei beni, l'importo di fr. 20 000.– presso il notaio avv. __________ sarà liberato

in favore del marito, dietro presentazione della sentenza di divorzio passata in giudicato. Per il resto, ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo

possesso e/o a lui intestati e debitore dei debiti da lui contratti e/o a lui

intestati.

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 31 dicembre 2010 per

ottenere, fra l'altro, l'aumento del contributo alimentare a fr. 1500.–

mensili. Contestualmente essa ha postulato il conferimento

dell'assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato

oggetto di intimazione.

C. Il 12 gennaio 2011 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello per intervenuta transazione e il 25 gennaio 2011 ha fatto seguire alla Camera uno scambio di corrispondenza con la controparte dal quale si

evince il seguente accordo:

A modifica del punto 2.3 della sentenza di divorzio 6 dicembre 2010 (OA.2007.96)

le parti concordano che l'importo che doveva essere in deposito presso il notaio

avv. __________ (ovvero effettivi fr. 13 500.– a seguito della deduzione della TUI) essendo in

realtà già stato versato in favore della signora AP 1, AO 1 compenserà il

mancato incasso interrompendo il versamento di fr. 1000.– a titolo di contributo

alimentare così come disposto al punto 2.1 della sentenza, 13 mesi prima dei

termini previsti al punto 2.1 ovvero 13 mesi prima della decorrenza del termine

di 10 anni a partire dalla sentenza, rispettivamente 13 mesi prima dello

scadere di 8 anni in caso di invalidità. L'ultimo mese di obbligo alimentare

verranno versati soltanto fr. 500.–.

Considerandi

in diritto: 1. Le

parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica di un effetto del

divorzio previsto nella convenzione sulle conseguenze dello scioglimento del

matrimonio omologata dal Pretore. Una tale modifica richiede anch'essa

l'omologazione del giudice, la quale ha effetto costitutivo (art. 140 CC).

2.

Prima

di omologare l'accordo il giudice si assicura che i coniugi abbiano firmato la

convenzione “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”, verificando che

essa sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata” (art. 140 cpv. 2

CC). In concreto le parti hanno raggiunto un'intesa sulla riduzione

dell'importo dovuto al marito in liquidazione del regime dei beni e su una

diversa modalità di corresponsione del contributo alimentare per la moglie, in

modo da tenere conto del fatto che – contrariamente a quanto prevedeva la

convenzione – il notaio __________

aveva

liberato il deposito (fr. 13 500.– al netto d'imposta) in favore della stessa AP 1. Tale modifica

non appare manifestamente inadeguata. Anzi, rispecchia sostanzialmente gli accordi

originari e può essere approvata. Ciò posto, il dispositivo n. 2.3 della

sentenza impugnata va modificato di conseguenza e l'appello stralciato dai

ruoli.

3.

Per

quanto riguarda gli oneri processuali, le parti nulla hanno previsto. Ora, una

convenzione sull'ammontare dei contributi di mantenimento può assimilarsi, per

la sua valenza pecuniaria, a una transazione. E dandosi transazione, salvo

diverso accordo il giudice suddivide gli oneri e le ripetibili secondo il

risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con quanto

stipulato dalle parti nel caso precipuo, senza trascurare il comportamento

processuale dell'una o dell'altra (RtiD II-2005

pag. 682 n. 16c). Nella

fattispecie l'appellante vede, in esito alla transazione, ridurre la liquidazione

del regime dei beni che spetta al marito (da fr. 20 000.– a fr. 13 500.–), ma niente

di più, sicché per rapporto alle richieste di giudizio esce in larga misura soccombente.

Nondimeno si giustifica di tenere conto delle condizioni economiche verosimilmente

precarie in cui essa versa e di rinunciare alla riscossione di oneri processuali.

Non si pone inoltre problema di ripetibili alla controparte, cui l'appello

nemmeno è stato intimato.

4.

Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa merita di essere

accolta limitatamente alla questione oggetto dell'accordo, dato che per il resto l'appellante medesima ha desistito dalle

sue pretese, ciò che rende senza interesse il beneficio dell'assistenza

giudiziaria (RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.61 del 9 giugno 2010,

consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'accordo intervenuto

tra le parti è omologato e il dispositivo n. 2.3

della sentenza impugnata è così riformato:

In liquidazione del regime dei beni AP 1 riconosce a AO 1 una spettanza

di fr. 13 500.–. Da parte sua AO 1 è autorizzato a compensare la spettanza interrompendo

il versamento di fr. 1000.– a titolo di contributo alimentare disposto al punto

2.1 della sentenza 13 mesi prima dei termini previsti al punto 2.1, ovvero 13

mesi prima della decorrenza del termine di 10 anni a partire dalla sentenza,

rispettivamente 13 mesi prima dello scadere di 8 anni in caso di invalidità.

L'ultimo mese di obbligo alimentare verranno versati soltanto fr. 500.–. Per il

resto, ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e/o a lui

intestati e debitore dei debiti da lui contratti e/o a lui intestati.

Gli altri

dispositivi della sentenza impugnata rimangono invariati.

II. L'appello

del 31 dicembre 2010 presentato da AP 1 è stralciato dai ruoli.

III. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

IV. AP 1 è

ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'__________PA 1 limitatamente

alla questione del contributo alimentare.

V. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio

il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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