11.2011.5
Omologazione di una modifica di convenzione sugli effetti del divorzio non passata in giudicato
2 febbraio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2011.5
Data decisione, Autorità:
02.02.2011, ICCA
Titolo:
Omologazione di una modifica di convenzione sugli effetti del divorzio non passata in giudicato
OMOLOGAZIONE DELLA CONVENZIONE
art. 140 CC
Incarto n.
11.2011.5
Lugano
2 febbraio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.96 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 maggio 2007 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1);
esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 6 dicembre 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato
il divorzio tra AO 1 (1955) e AP 1 (1959), omologando una convenzione sugli effetti
nella quale i coniugi hanno previsto quanto segue:
2.1 A titolo di contributo alimentare AO
1 verserà a AP 1 l'importo di fr. 1000.– mensili per una durata di 10 anni,
ridotti a 8 anni qualora la signora AP 1 fosse posta al beneficio di
prestazioni di assicurazione invalidità. Per tale eventualità, allo scadere
dell'ottavo anno, AP 1 si impegna già sin d'ora a consegnare a AO 1 una
dichiarazione dell'assicurazione invalidità attestante che nessuna prestazione
le è stata corrisposta o è stata decisa a suo favore fino a quella data. Il
contributo continuerà a essere versato direttamente tramite la cassa pensioni
dello Stato.
2.2 (…)
2.3 A titolo di liquidazione del regime
dei beni, l'importo di fr. 20 000.– presso il notaio avv. __________ sarà liberato
in favore del marito, dietro presentazione della sentenza di divorzio passata in giudicato. Per il resto, ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo
possesso e/o a lui intestati e debitore dei debiti da lui contratti e/o a lui
intestati.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 31 dicembre 2010 per
ottenere, fra l'altro, l'aumento del contributo alimentare a fr. 1500.–
mensili. Contestualmente essa ha postulato il conferimento
dell'assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
C. Il 12 gennaio 2011 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello per intervenuta transazione e il 25 gennaio 2011 ha fatto seguire alla Camera uno scambio di corrispondenza con la controparte dal quale si
evince il seguente accordo:
A modifica del punto 2.3 della sentenza di divorzio 6 dicembre 2010 (OA.2007.96)
le parti concordano che l'importo che doveva essere in deposito presso il notaio
avv. __________ (ovvero effettivi fr. 13 500.– a seguito della deduzione della TUI) essendo in
realtà già stato versato in favore della signora AP 1, AO 1 compenserà il
mancato incasso interrompendo il versamento di fr. 1000.– a titolo di contributo
alimentare così come disposto al punto 2.1 della sentenza, 13 mesi prima dei
termini previsti al punto 2.1 ovvero 13 mesi prima della decorrenza del termine
di 10 anni a partire dalla sentenza, rispettivamente 13 mesi prima dello
scadere di 8 anni in caso di invalidità. L'ultimo mese di obbligo alimentare
verranno versati soltanto fr. 500.–.
Considerandi
in diritto: 1. Le
parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica di un effetto del
divorzio previsto nella convenzione sulle conseguenze dello scioglimento del
matrimonio omologata dal Pretore. Una tale modifica richiede anch'essa
l'omologazione del giudice, la quale ha effetto costitutivo (art. 140 CC).
2.
Prima
di omologare l'accordo il giudice si assicura che i coniugi abbiano firmato la
convenzione “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”, verificando che
essa sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata” (art. 140 cpv. 2
CC). In concreto le parti hanno raggiunto un'intesa sulla riduzione
dell'importo dovuto al marito in liquidazione del regime dei beni e su una
diversa modalità di corresponsione del contributo alimentare per la moglie, in
modo da tenere conto del fatto che – contrariamente a quanto prevedeva la
convenzione – il notaio __________
aveva
liberato il deposito (fr. 13 500.– al netto d'imposta) in favore della stessa AP 1. Tale modifica
non appare manifestamente inadeguata. Anzi, rispecchia sostanzialmente gli accordi
originari e può essere approvata. Ciò posto, il dispositivo n. 2.3 della
sentenza impugnata va modificato di conseguenza e l'appello stralciato dai
ruoli.
3.
Per
quanto riguarda gli oneri processuali, le parti nulla hanno previsto. Ora, una
convenzione sull'ammontare dei contributi di mantenimento può assimilarsi, per
la sua valenza pecuniaria, a una transazione. E dandosi transazione, salvo
diverso accordo il giudice suddivide gli oneri e le ripetibili secondo il
risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con quanto
stipulato dalle parti nel caso precipuo, senza trascurare il comportamento
processuale dell'una o dell'altra (RtiD II-2005
pag. 682 n. 16c). Nella
fattispecie l'appellante vede, in esito alla transazione, ridurre la liquidazione
del regime dei beni che spetta al marito (da fr. 20 000.– a fr. 13 500.–), ma niente
di più, sicché per rapporto alle richieste di giudizio esce in larga misura soccombente.
Nondimeno si giustifica di tenere conto delle condizioni economiche verosimilmente
precarie in cui essa versa e di rinunciare alla riscossione di oneri processuali.
Non si pone inoltre problema di ripetibili alla controparte, cui l'appello
nemmeno è stato intimato.
4.
Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa merita di essere
accolta limitatamente alla questione oggetto dell'accordo, dato che per il resto l'appellante medesima ha desistito dalle
sue pretese, ciò che rende senza interesse il beneficio dell'assistenza
giudiziaria (RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.61 del 9 giugno 2010,
consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'accordo intervenuto
tra le parti è omologato e il dispositivo n. 2.3
della sentenza impugnata è così riformato:
In liquidazione del regime dei beni AP 1 riconosce a AO 1 una spettanza
di fr. 13 500.–. Da parte sua AO 1 è autorizzato a compensare la spettanza interrompendo
il versamento di fr. 1000.– a titolo di contributo alimentare disposto al punto
2.1 della sentenza 13 mesi prima dei termini previsti al punto 2.1, ovvero 13
mesi prima della decorrenza del termine di 10 anni a partire dalla sentenza,
rispettivamente 13 mesi prima dello scadere di 8 anni in caso di invalidità.
L'ultimo mese di obbligo alimentare verranno versati soltanto fr. 500.–. Per il
resto, ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e/o a lui
intestati e debitore dei debiti da lui contratti e/o a lui intestati.
Gli altri
dispositivi della sentenza impugnata rimangono invariati.
II. L'appello
del 31 dicembre 2010 presentato da AP 1 è stralciato dai ruoli.
III. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
IV. AP 1 è
ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'__________PA 1 limitatamente
alla questione del contributo alimentare.
V. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio
il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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