11.2011.52
Domanda di revisione: momento della scoperta del motivo di revisione
8 novembre 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.52
Data decisione, Autorità:
08.11.2013, ICCA
Titolo:
Domanda di revisione: momento della scoperta del motivo di revisione
REVISIONE
art. 328 cpv. 1 CPC
art. 329 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2011.52
Lugano,
8 novembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa OA.2007.691 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 novembre 2007 da
CO 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 2)
e
IS 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sulla domanda di revisione presentata il 29
aprile 2011 da IS 1 contro la sentenza emessa da questa Camera il 7 gennaio
2009 (inc. 11.2008.168);
Ritenuto
in fatto: A. IS 1 (1947) e CO 1 (1943) si sono sposati a __________ il 14 luglio
1971. Hanno avuto due figli: D__________ (1963-2011) e G__________ (1971). Il
matrimonio è stato sciolto con sentenza dell'11 novembre 2008 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, il quale ha omologato una convenzione
(parziale) sugli effetti del divorzio, accertando per il resto che l'abitazione
coniugale (particella n. 199 RFD di __________, sezione di __________) è in
comproprietà dei coniugi, metà ciascuno. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 600.– sono state poste a carico dei coniugi in parti
uguali, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con
un appello del 2 dicembre 2008 per ottenere l'annullamento del giudizio
impugnato. Nei motivi essa ha addotto di essere venuta a sapere la settimana
prima che il marito è affetto da una grave malattia degenerativa (il morbo di
Alzheimer) e che, gli fosse stata nota tale circostanza fin dall'inizio, essa
non avrebbe mai intrapreso una procedura di divorzio. A sostegno della sua
affermazione AP 1 ha offerto la testimonianza del medico di famiglia che le ha
confidato la notizia, chiedendo che il marito liberi quest'ultimo dal segreto
professionale. Invitato il 15 dicembre 2008 a esprimersi sul ricorso, AO 1 ha dichiarato il 22 dicembre successivo di “aderire all'appello come richiesto da mia moglie”. Constatato che ai coniugi era venuta meno
la volontà di divorziare, con sentenza del 7 gennaio 2009 la Camera ha pertanto accolto l'appello e ha riformato la sentenza del Pretore, respingendo l'istanza
comune di divorzio. La tassa di giustizia e
le spese di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. 11.2008.168).
C. Il
29 aprile 2011 IS 1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione in
cui postula l'annullamento della sentenza predetta e la reiezione dell'appello introdotto
dalla moglie il 2 dicembre 2008. Nelle sue
osservazioni del 7 giugno 2011 quest'ultima
propone di respingere la domanda di revisione.
in diritto: 1. Alle domande di revisione si applica la legge nuova, anche se riguardano
sentenze comunicate sotto l'egida del vecchio diritto di procedura (art. 405
cpv. 2 CPC). La richiesta in esame è disciplinata perciò dall'art. 328 CPC. Nel
suo memoriale IS 1 invoca due titoli di revisione: quello dell'art. 328 cpv. 1
lett. b CPC, sostenendo che l'emanazione della sentenza di appello è stata
influenzata da reati commessi dalla moglie ai suoi danni (truffa e falsità in
documenti), e quello dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, affermando che la sua dichiarazione
del
22 dicembre 2008 era dovuta a errore essenziale e dolo di lei.
Quanto alla tempestività della domanda, ammissibile entro 90 giorni dalla scoperta
del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), IS 1 adduce di avere saputo
della sentenza emessa da questa Camera solo il 1° febbraio 2011, quando la moglie gli ha consegnato un esemplare
della decisione.
2. L'interessato
non contesta, nella domanda di revisione, di avere firmato la lettera
del 22 dicembre 2008 in cui dichiarava a questa Camera di aderire all'appello
della moglie. Pretende però di non avere mai visto l'appello, facendo valere
che l'invito di questa Camera a formulare osservazioni è stato ritirato dalla
moglie a sua insaputa (tanto che la firma apposta sulla ricevuta postale non è la
sua) e di avere sottoscritto la citata dichiarazione del
22 dicembre 2008 solo
perché la moglie gli aveva fatto credere alla necessità di un simile atto “per
questioni relative all'immobile” (la comproprietà sulla particella n. 199 RFD di __________, sezione di __________). Quanto alla decisione
della Camera, egli allega di averne avuto conoscenza – come detto – solo il
1°
febbraio 2011, quando la moglie (con cui vive tuttora in economia domestica) gli
ha consegnato un esemplare della sentenza, una volta ancora ritirato alle sue
spalle. Onde, a suo avviso, la tempestività della domanda di revisione.
3. Nella
menzionata lettera del 22 dicembre 2008 IS 1 dichiarava di “aderire all'appello come richiesto da mia
moglie”. Sapeva perciò che la
moglie aveva presentato appello contro la sentenza del Pretore. Era consapevole
altresì di aderire all'appello, pur ignorandone il contenuto. Doveva attendersi
così una decisione di questa Camera, se non altro – come egli asserisce genericamente
– “per questioni relative all'immobile”. Ora, secondo
giurisprudenza chi deve aspettarsi una decisione è tenuto a prendere le misure
necessarie perché la notifica possa avvenire. Al riguardo non bisogna mostrarsi
troppo esigenti o rigorosi (Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 575 in alto). Trattandosi di una moglie separata che si sia già vista sottrarre una volta dal marito
un avviso postale per il ritiro di un invio raccomandato, nondimeno, la prassi
ha avuto modo di stabilire che costei deve premunirsi e far sì che il marito
non abbia più accesso alla sua corrispondenza. Se omette ogni provvedimento,
non può dolersi poi del fatto che il marito le abbia sottratto un altro avviso
postale e pretendere per tale motivo una restituzione del termine di ricorso (sentenza del Tribunale federale 2C_27/2013 del 18 gennaio
2013 consid. 2.2.2, riassunto in: SJ 2013 I 215).
4. Nel
caso specifico IS 1 era conscio della circostanza che la moglie
aveva ritirato in sua vece l'invito di questa Camera (del 15 dicembre 2008) a
formulare osservazioni all'appello, né spiega come mai egli avrebbe inviato alla
Camera altrimenti la lettera del 22 dicembre 2008. Dovendo egli attendersi una
decisione del tribunale, gli incombeva così di premunirsi affinché la moglie
non potesse nuovamente ritirare in sostituzione sua plichi raccomandati. In
realtà egli non pretende di avere
adottato il benché minimo provvedimento: non ha deviato a un altro
indirizzo la corrispondenza che gli era destinata, non ha indicato a questa
Camera un'eventuale casella postale che facesse capo alla sua persona né ha
designato un rappresentante incaricato di rimettergli in mani proprie almeno le
raccomandate provenienti dal Tribunale d'appello. Non può lamentare il fatto quindi
che la moglie (con la quale continua a vivere in economia domestica) abbia
ritirato la sentenza il 9 gennaio 2009 in sua vece, come in sua vece essa aveva
ritirato l'invito di questa Camera a presentare osservazioni.
5. Nelle
condizioni descritte la notifica al destinatario della decisione presa il 7
gennaio 2009 da questa Camera è regolarmente avvenuta il 9 gennaio successivo (art.
120 cpv. 3 CPC ticinese). E dalla semplice lettura di quella decisione risultava
che la Camera aveva respinto l'istanza comune di divorzio perché dopo la sentenza
del Pretore era venuta meno ai coniugi la volontà di sciogliere il matrimonio. IS
1 non può sostenere pertanto di avere scoperto solo a distanza di due anni (il
1° febbraio 2011), quando la moglie gli ha consegnato un esemplare della decisione,
Fatti
i motivi di revisione da lui invocati nel memoriale. A parte il fatto che con
un minimo di diligenza egli avrebbe potuto scoprire i reali propositi della consorte
già al momento di firmare la lettera del 22 dicembre 2008, ove appena avesse
chiesto di vedere l'appello, al momento in cui gli è stata notificata la
decisione di questa Camera (il 9 gennaio 2009) il preteso inganno non poteva
più sfuggirgli. Da quel momento egli aveva perciò conoscenza dei motivi che
avrebbero giustificato una revisione (nell'odierna accezione del termine: art.
329 cpv. 1 CPC), indipendentemente dal fatto che la decisione soggiaceva al
vecchio rimedio della restituzione in intero contro le sentenze (art. 346 lett.
e CPC ticinese). Presentata due anni dopo di allora, la domanda di revisione
risulta manifestamente tardiva, e come tale irricevibile.
Considerandi
6.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'istante (art.
106.
cpv. 1 CPC), ma nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la
decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia
(art. 21 LTG). Per quel che è delle ripetibili, CO 1 avrebbe diritto a
un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) ove la stesura delle
osservazioni all'appello le avesse cagionato costi particolari oppure avesse richiesto
speciale impegno o avesse comportato perdite di
guadagno. Tale non è il caso nella fattispecie, l'interessata avendo
potuto redigere il memoriale di quattro pagine da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi
di rilievo.
7.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le
cause di stato vertenti sul principio del divorzio possono formare oggetto di ricorso
in materia civile senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La
domanda di revisione è irricevibile.
2. Le spese
processuali di fr. 500.– sono poste a carico di IS 1.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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