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Decisione

11.2011.52

Domanda di revisione: momento della scoperta del motivo di revisione

8 novembre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi di revisione da lui invocati nel memoriale. A parte il fatto che con

un minimo di diligenza egli avrebbe potuto scoprire i reali propositi della consorte

già al momento di firmare la lettera del 22 dicembre 2008, ove appena avesse

chiesto di vedere l'appello, al momento in cui gli è stata notificata la

decisione di questa Camera (il 9 gennaio 2009) il preteso inganno non poteva

più sfuggirgli. Da quel momento egli aveva perciò conoscenza dei motivi che

avrebbero giustificato una revisione (nell'odierna accezione del termine: art.

329 cpv. 1 CPC), indipendentemente dal fatto che la decisione soggiaceva al

vecchio rimedio della restituzione in intero contro le sentenze (art. 346 lett.

e CPC ticinese). Presentata due anni dopo di allora, la domanda di revisione

risulta manifestamente tardiva, e come tale irricevibile.

Considerandi

6.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell'istante (art.

106.

cpv. 1 CPC), ma nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la

decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia

(art. 21 LTG). Per quel che è delle ripetibili, CO 1 avrebbe diritto a

un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) ove la stesura delle

osservazioni all'appello le avesse cagionato costi particolari oppure avesse richiesto

speciale impegno o avesse comportato perdite di

guadagno. Tale non è il caso nella fattispecie, l'interessata avendo

potuto redigere il memoriale di quattro pagine da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi

di rilievo.

7.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le

cause di stato vertenti sul principio del divorzio possono formare oggetto di ricorso

in materia civile senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La

domanda di revisione è irricevibile.

2. Le spese

processuali di fr. 500.– sono poste a carico di IS 1.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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