11.2011.55
Divorzio: autorità parentale e contributi alimentari per i figli
10 settembre 2014Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2011.55
Lugano
10 settembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2005.66 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su
richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Sud promossa con petizione dell'8 giugno
2005 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 9 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 24 marzo 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1973) si
sono sposati a __________ il 14 febbraio 1996. Dal matrimonio sono nate F__________,
il 27 marzo 1996, A__________, il 19 giugno 1997 e G__________, il 25 aprile
2000. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2003, quando la moglie ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________ (Vicenza) per trasferirsi con le
figlie in un appartamento prima a __________ e poi a __________. In esito a una
protezione dell'unione coniugale chiesta dalla moglie, con decisione del
23 maggio 2003 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato
le figlie a lei medesima e ha obbligato AP
1 a versare un contributo alimentare di € 500.– mensili per ciascuna
figlia (inc. DI.2003.36). Nel novembre del 2004 anche il marito si è trasferito
nel Ticino, prima a __________, poi a __________ e infine a __________. Egli lavora
per la L__________ a __________, di cui è socio e gerente, ditta attiva – tra
l'altro – nel settore energetico, nel commercio di alimentari, nella gestione
di ristoranti e bar, di spedizioni e trasporti internazionali. AO 1 non
esercita alcuna attività lucrativa. Durante la vita separata essa ha avuto da __________
(1971) la figlia __________, nata il 15 febbraio 2005.
B. L'8 giugno 2005 AO 1 ha
promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento delle figlie e un contributo alimentare
di € 500.– mensili per ciascuna di esse (assegni familiari non compresi).
Nella sua risposta del 21 giugno 2005 AP 1 ha aderito implicitamente al
principio del divorzio, ha proposto l'affidamento in comune delle figlie
(suddividendo “il tempo da trascorrere in compagnia dei genitori” in parti
uguali e di comune accordo) con esercizio comune dell'autorità parentale e ha
offerto un contributo alimentare di € 500.– mensili per ognuna di esse,
con obbligo per la madre di versare l'intero importo su un conto bancario
“destinato a creare un fondo che sarà utilizzato dalle figlie per motivi di
studio o per urgenze particolari legate a problemi di salute”. ll Pretore ha
deciso il 12 luglio 2005 di trattare la causa come divorzio su richiesta comune
con accordo parziale. All'udienza del 23 settembre 2005 i coniugi hanno
ribadito la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle
conseguenze litigiose del divorzio.
C. Dall'autunno del 2008 A__________
vive con il padre, mentre F__________ e G__________ continuano ad abitare con
la madre. Marito e moglie hanno poi confermato la volontà di divorziare, lei il
21 gennaio 2009 e lui il 23 marzo 2009. Invitata a formalizzare le sue
conclusioni sui punti litigiosi del divorzio, nel suo memoriale del 27 maggio
2009 AO 1 ha confermato la propria posizione, ma ha chiesto di regolare il diritto
di visita paterno, di aumentare il contributo alimentare per le figlie a fr.
700.– mensili ciascuna, di fissare un contributo alimentare per lei e di
attribuirle la metà della prestazione d'uscita conseguita dal marito durante il
matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Il 23
aprile 2009 AP 1 ha presentato un suo memoriale sulle conseguenze litigiose del
divorzio, che il Pretore gli ha retrocesso il 5 maggio 2009 poiché “poco chiaro
e senza mezzi di prova”, invitandolo a presentare un nuovo allegato conforme
alle norme della procedura civile ticinese. A tale sollecito l'interessato non
ha dato seguito.
D. L'udienza preliminare sugli
effetti controversi del divorzio si è tenuta il 28 agosto 2009 e l'istruttoria
è terminata l'8 marzo 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato. AO
1 ha introdotto un allegato conclusivo del 21 maggio 2010 in cui ha ribadito le proprie richieste, salvo aumentare quella di contributo alimentare per F__________
e A__________ a fr. 1455.– mensili indicizzati ciascuna dal 2 ottobre 2008 fino
alla maggiore età (assegni familiari non compresi) e quella di contributo
alimentare per G__________ a fr. 1165.– mensili dal 2 ottobre 2008 fino al
12° compleanno e a fr. 1455.– mensili dal 13° compleanno fino alla
maggiore età (assegni familiari non compresi). A contributi alimentari per sé
la moglie ha rinunciato. AP 1 non ha presentato alcun memoriale conclusivo.
E. Statuendo con sentenza del
24 marzo 2011, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato F__________ e
G__________ alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale) e A__________
al padre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), ha regolato i
diritti di visita e ha obbligato il convenuto a versare i seguenti contributi
alimentari indicizzati (assegni familiari non compresi), “riservato l'art. 277
CC”:
Dall'ottobre
del 2008 fino al 12° compleanno di A__________:
fr.
1260.95 mensili per F__________ e
fr. 932.55 mensili per G__________.
Dal
12° compleanno di A__________ fino al 12° compleanno di G__________:
fr.
1210.― mensili per F__________ e
fr. 894.90 mensili per G__________.
Dal 12° compleanno di G__________ fino al 18°
compleanno di F__________:
fr.
1139.30 mensili per F__________ e
fr. 1057.― mensili per G__________.
Dal
18° compleanno di F__________ fino al 18° compleanno di A__________:
fr.
1533.05 mensili per G__________.
Dal
18° compleanno di A__________ fino al 18° compleanno di G__________:
fr.
1552.75 mensili per G__________.
La tassa
di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno. Il convenuto è stato tenuto a rifondere all'attrice
fr. 2000.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stata ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 maggio 2011 nel
quale chiede che, acquisiti agli atti determinati documenti, il giudizio del
Pretore sia riformato nel senso di attribuire l'autorità parentale in comune ai
genitori su tutte le figlie, annullando il contributo alimentare per F__________
e G__________. Il 27 maggio 2011 il presidente di questa Camera ha dichiarato
senza oggetto una richiesta di esecutività anticipata della decisione impugnata
presentata da AO 1. In pendenza di appello costei ha avuto da G__________
(1978) una figlia, As__________, nata il 10 ottobre 2011.
Su richiesta del giudice
delegato, l'8 maggio 2014 l'autorità fiscale ha trasmesso alla Camera le tassazioni
2008 e 2009 unitamente alle dichiarazioni d'imposta dal 2010 al 2012 della L__________.
Invitata il 13 maggio 2014 a esprimersi sui contributi alimentari dopo il
divorzio, AO 1 è rimasta silente. AP 1 ha confermato il 25 agosto 2014 la
richiesta di ottenere, con AO 1, l'autorità parentale sulle figlie ancora minorenni
A__________ e G__________ in forza della nuova norma sull'autorità parentale
entrata in vigore il 1° luglio 2014, precisando di non avere osservazioni circa
gli atti fiscali assunti d'ufficio. AO 1 ha chiesto da parte sua la modifica
del dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata, nel senso di vedersi riconoscere
l'autorità parentale congiunta anche su A__________, affidata al padre.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, i pro-cedimenti pendenti al momento dell'entrata
in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuano a essere
disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si
applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della
decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto l'appello è disciplinato perciò
dalla procedura nuova.
a) In
virtù della legge nuova le sentenze di divorzio intimate
dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 – come nella fattispecie –sono
impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv.
1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie
esclusivamente patrimoniali, il valore litigioso raggiunga
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone,
litigiosa essendo anche l'autorità parentale sulle figlie. Per quanto riguarda
la tempestività dell'appello, la decisione del Pretore è stata notificata al
patrocinatore dell'appellante il 25 marzo 2011 (appello, pag. 3 in alto). Tenuto conto della sospensione dei termini (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), il rimedio
inoltrato il 9 maggio 2011 (data del timbro postale sulla busta d'intimazione),
ultimo giorno utile, è perciò tempestivo.
b) Invocando
l'art. 138 cpv. 1 vCC, l'appellante produce in questa sede una serie di
documenti nuovi. Ora, la norma testé citata è stata sostituita il 1° gennaio
2011 dall'art. 317 cpv. 1 CPC, secondo cui nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi
alla giurisdizione inferiore non fosse possibile farli valere nemmeno con la
diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. Nel caso specifico i certificati
di salario fino al 2010, i bilanci e i conti economici della L__________, il contratto
di locazione e pressoché l'intero plico di documenti sull'indebitamento della ditta
potevano essere sottoposti al Pretore, dovendosi ancora presentare a quel momento
Fatti
i memoriali conclusivi (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Per quanto
riguarda il resto della documentazione prodotta in appello (certificati di
stipendio del 2011, bolletta del canone radiotelevisivo, polizza assicurativa
nuova, fattura della __________, estratto di un “conto fornitori al 31 marzo 2011”), tali atti sono di per sé ricevibili, ma – come si vedrà (consid. 6
e 10c) – poco o punto sussidiano ai fini del giudizio.
2. Litigiosi
rimangono in concreto l'attribuzione dell'autorità parentale su A__________ e
G__________ (F__________ ha raggiunto la maggiore età il 27 marzo 2014, in pendenza di appello) e il contributo alimentare per le medesime. Relativamente alla prima
questione, il Pretore ha ricordato che “punto centrale” è il bene del figlio.
Preso atto dell'equilibrio relazionale instauratosi tra i membri della
famiglia, nella fattispecie egli ha ritenuto opportuno confermare “l'assetto attualmente
vigente”, affidando F__________ e G__________ alla madre,
cui ha attribuito l'autorità
parentale, e A__________ al padre, sempre con
attribuzione
dell'autorità parentale (sentenza impugnata, consid. 2.3).
3. L'appellante evoca le
iniziali “difficoltà di accudimento delle figlie da parte della madre”, ma riconosce,
con riferimento agli accertamenti specialistici eseguiti in primo grado, come
le tre ragazze “abbiano potuto raggiungere, anche nell'attuale assetto famigliare,
un buon equilibrio intrapsichico ed un apprezzabile stato psico-affettivo oltre
che un funzionamento sociale consono con la loro età”, non da ultimo grazie al
ruolo importante da lui svolto durante gli anni difficili “per l'integrazione
familiare e per la migliore educazione delle tre figlie” (appello, pag. 4 a metà). Avendo i genitori – egli soggiunge – “finora cresciuto ed educato le loro figlie in un regime
di autorità parentale congiunta, dunque con reciproco rispetto delle loro
diverse visioni della vita e dei loro diversi principi morali ed educativi”,
non si giustifica la decisione pretorile di cambiare tale stato di fatto
(appello, pag. 4 in basso). L'appellante reputa che l'equilibrio raggiunto non
solo dalle minorenni, ma anche dai genitori debba essere salvaguardato mediante
l'attribuzione dell'autorità parentale su tutte loro a entrambi i genitori.
4. In esito al divorzio il
giudice attribuiva l'autorità parentale a uno dei genitori (art. 133 cpv. 1
vCC). Su istanza comune di essi, egli disponeva nondimeno la prosecuzione
dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò fosse compatibile
con il bene del figlio e i genitori gli sottoponessero per omologazione una
convenzione che stabilisse la loro partecipazione alla cura del
figlio e fissasse la
ripartizione delle spese di mantenimento (art. 133 cpv. 3 vCC).
L'esercizio dell'autorità parentale in comune era quindi l'eccezione, ciò che secondo
il Tribunale federale non offendeva l'art. 8 CEDU (DTF 136 I 180 consid. 5.2).
E l'eccezione dell'art. 133 cpv. 3 CC non poteva essere imposta a un genitore
contro la sua volontà (sentenza del Tribunale federale 5A_216/2012 del 23 ottobre
2012, consid. 2.1 con rinvio; I CCA, sentenza inc. 11.2012.3 del 15 febbraio
2013, consid. 4).
a) Il
1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sull'autorità
parentale, del 21 giugno 2013 (RU 2014 pag. 357 segg.). Finché minorenni, i
figli rimangono ora soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della
madre (art. 296 cpv. 2 nCC). Il giudice attribuisce l'autorità parentale
esclusiva a uno dei genitori in una procedura a tutela dell'unione coniugale o
in una causa di divorzio solo se ciò “è necessario per tutelare il bene del figlio” (art. 298 cpv. 1 nCC cui
rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). L'autorità parentale congiunta è quindi
diventata la regola e l'autorità parentale esclusiva l'eccezione. Il problema è
di sapere se nel caso di procedure a tutela dell'unione coniugale o di cause
di divorzio avviate prima dell'entrata in vigore della legge nuova e tuttora pendenti
l'autorità parentale resti disciplinata dal vecchio ordinamento o sia già regolata
dal nuovo.
b) Il
sorgere e gli effetti della filiazione – presenti e futuri (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 1 ad Art. 12 Tit. fin.) – soggiacciono alla
legge nuova fin dal momento della sua entrata in vigore, eccettuate ipotesi estranee
alla fattispecie (art. 12 cpv. 1 tit. fin. CC). Il trasferimento o la
privazione dell'autorità parentale deciso dall'autorità secondo la legge
anteriore rimane efficace, tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo
diritto (art. 12 cpv. 3 tit. fin. CC). Tali norme sussistevano già prima che
fosse varata la riforma del Codice civile sull'autorità parentale. La novella
legislativa ha aggiunto all'art. 12 tit. fin. CC i nuovi cpv. 4 e 5 (RU 2014
pag. 362 seg.). Il messaggio del Consiglio federale così si esprimeva al proposito
(FF 2011 pag. 8056):
L'autorità parentale è parte degli effetti del
rapporto di filiazione. È quindi essenzialmente retta dal nuovo diritto (art.
12 cpv. 1 tit. fin. CC). Il capoverso 4 illustra gli effetti concreti per i
bambini che, al momento dell'entrata in vigore della presente revisione del
Codice civile, sono soggetti all'autorità parentale di un solo genitore: uno o
entrambi i genitori hanno la possibilità di rivolgersi all'autorità di protezione
dei minori del domicilio del figlio, chiedendole di decidere in merito all'assegnazione
dell'autorità parentale congiunta. È stato volutamente previsto di riconoscere
il diritto di rivolgersi all'autorità di protezione dei minori non soltanto al genitore
che ha perso l'autorità parentale in sede di divorzio, ma anche al padre che fino
a quel momento non l'ha mai avuta non essendo sposato con la madre. L'autorità
di protezione dei minori decide come se i genitori avessero divorziato oppure
il figlio fosse nato dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto. La decisione
va quindi adottata applicando per analogia gli articoli 298a e 298b. Si parla di applicazione per analogia di queste due disposizioni,
perché va tenuto presente che dalla nascita o dal divorzio possono essere
cambiate le circostanze. Se l'autorità parentale deve perseguire il bene del
figlio, nel disciplinarla è necessario tenere conto anche di eventuali
circostanze mutate.
Inoltre il capoverso 5 limita l'effetto
retroattivo in caso di divorzio. La regolamentazione dell'autorità parentale
decisa nell'ambito di un divorzio può essere messa in discussione soltanto se
il divorzio non risale a più di cinque anni prima dell'entrata in vigore del
nuovo diritto. In tal modo si evita che vengano contestate regolamentazioni dell'autorità
parentale che per anni hanno dato buoni risultati. Il disegno tutela così anche
la fiducia dei genitori nell'efficacia giuridica di una sentenza di divorzio pronunciata
anni prima.
Sta
di fatto che né il nuovo cpv. 4 né il nuovo cpv. 5 dell'art. 12 tit. fin.
CC riguardano il caso in rassegna, giacché nessuno dei due si riferisce a
processi in cui l'attribuzione dell'autorità parentale non sia ancora passata
in giudicato (v. anche Gloor/Schweighauser,
Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge – eine Würdigung aus praktischer
Sicht, in: FamPra.ch 2014 pag. 23 seg.). In circostanze del genere continua
dunque ad applicarsi il principio dell'art. 12 cpv. 1 tit. fin. CC, come lascia
intendere per altro il citato messaggio del Consiglio federale (“L'autorità
parentale è parte degli effetti del rapporto di filiazione. È quindi
essenzialmente retta dal nuovo diritto”). In concreto la questione è
disciplinata perciò dalla legge nuova.
c) Nel
nuovo diritto l'autorità parentale congiunta è presunta nell'interesse dei
figli, sicché – come detto – il giudice attribuisce l'autorità parentale
esclusiva a un genitore solo se ciò occorre per il bene del minorenne (art. 298
cpv. 1 nCC cui rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). I criteri determinanti a tal fine
sono sostanzialmente quelli dell'art. 311 cpv. 1 n. 1 CC, che prevede la
privazione dell'autorità parentale quando per inesperienza, malattia,
infermità, assenza o analoghi motivi il genitore non sia in grado di esercitare
debitamente tale prerogativa (FF 2011 pag. 8052 in alto). A simili motivi la novella del 21 giugno 2013 ha aggiunto la violenza domestica (loc. cit.). L'attribuzione o il mantenimento dell'autorità parentale esclusiva è
pertanto “eccezionale” (FF 2011 pag. 8051 in fondo), il giudice dovendosi attenere ai principi della sussidiarietà, della complementarità e della
proporzionalità, scegliendo di disciplinare, ove sia necessario, le questioni riguardanti
il luogo di dimora e l'accudimento del figlio piuttosto che privare un genitore
dell'autorità parentale (FF 2011 pag. 8050 a metà).
d) Nel
caso specifico non si scorgono indizi suscettibili di confortare l'ipotesi che per
inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi l'appellante
non sia in grado di esercitare debitamente l'autorità parentale su G__________,
tanto meno ove si pensi che accudisce ad A__________ da anni apparentemente senza
problemi. Nelle sue osservazioni del 25 agosto 2014 AO 1 non allega alcun
motivo, del resto, che induca a escludere l'autorità parentale congiunta su G__________.
Anzi, essa pare ammettere implicitamente che tale sia la regola secondo le
nuove norme del diritto, giacché chiede essa medesima l'autorità parentale
congiunta su A__________. E non si intravedono motivi che ostino a quest'ultima
richiesta. Ne segue che al proposito l'appello merita accoglimento, ovvero che
ai genitori va attribuita l'autorità parentale congiunta sulle figlie G__________
e A__________.
5. Quanto ai contributi
alimentari per le figlie, il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in
fr. 5964.60 mensili (fr. 4902.50 da attività lucrativa,
fr. 1062.10 di utili aziendali) a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 2295.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già dedotta la quota
compresa nel fabbisogno in denaro di A__________] fr. 766.65, premio della
cassa malati fr. 179.–). Relativamente a AO 1, egli ha constatato che,
senza redditi, costei ha un fabbisogno minimo di fr. 2052.20 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già
dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di F__________ e G__________]
fr. 604.60, premio della cassa malati fr. 97.60). Stimato il
fabbisogno in denaro di ogni figlia secondo le raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo,
il Pretore ha ravvisato un ammanco nel bilancio familiare e, lasciato al
convenuto l'equivalente del fabbisogno minimo, ha ripartito la
differenza (fr. 3668.95 mensili) fra le tre figlie in proporzione ai
rispettivi fabbisogni in denaro, obbligando il padre a versare a F__________ e
a G__________, affidate alla madre, la rispettiva quota (assegni familiari non
compresi).
Per quel che è della decorrenza,
il Pretore ha fatto retroagire la decisione di merito sui contributi alimentari
per le figlie dall'ottobre del 2008, quando A__________ si è trasferita dal
padre, “essendo l'assetto vigente determinato soltanto in via supercautelare”
(sentenza impugnata, consid. 3.4). La legittimità del ragionamento è dubbia, il
giudice del divorzio non essendo abilitato – per principio – a modificare
retroattivamente misure provvisionali adottate in pendenza di causa (DTF 127
III 498 consid. 3a; RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; I CCA, sentenza inc.
11.2012.134 del 20 dicembre 2012, consid. 3a). Per di più, agli atti non
figura alcun decreto supercautelare, ma solo una decisione a tutela dell'unione
coniugale, pur presa inaudita parte. E una misura protettrice dell'unione
coniugale continua a esplicare i suoi effetti fino al passaggio in giudicato
dell'intera sentenza di divorzio (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami;
RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006
pag. 667 n. 34c; ora: art. 276 cpv. 2 CPC). Comunque sia, le parti non
contestano la decorrenza dei contributi alimentari, che per i figli sono
definiti alla stessa stregua prima e dopo il divorzio (art. 285 cpv. 1
CC). Sulla questione non giova dunque attardarsi.
6. L'appellante contesta
anzitutto il proprio fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in
fr. 2295.65 mensili, chiedendo di aumentarlo a fr. 2874.60 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel
fabbisogno in denaro di A__________] fr. 766.65, premio della cassa malati
fr. 244.95, canone radiotelevisivo fr. 43.–, telefono fr. 170.–,
spese per esercitare il diritto di visita fr. 200.–, imposte
fr. 100.–). Ora, il canone radiotelevisivo (doc. 5 di appello) e i costi del
telefono (doc. 6) rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo
(FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141), mentre le spese di
fr. 200.– invocate dall'appellante per esercitare il diritto di visita a G__________
e F__________ non sono suffragate da alcun giustificativo. Le imposte poi non vanno
inserite nel fabbisogno minimo qualora il fabbisogno della famiglia non sia coperto
(DTF 126 III 356 consid. 1a/aa confermato in DTF 127
III 292 consid. 2a/bb). Infine il maggior premio della cassa
malati (da fr. 179.– mensili a fr. 244.95 mensili) è documentato
solo da una comunicazione 4 dicembre 2010 dell'A__________
sulla “modifica del ribasso dei premi” dal 1° gennaio 2011 (v. doc.
4 di appello), ma ancora non dimostra che l'interessato abbia accettato l'aumento
senza scegliere un modello assicurativo meno caro. Sul fabbisogno minimo di AP
1 l'appello è destinato così all'insuccesso.
7. Per quel che
attiene al reddito dell'appellante, il Pretore ha sottolineato la scarsa
collaborazione prestata da AP 1, ciò che non ha permesso di accertare
direttamente la situazione finanziaria di lui, nemmeno sulla base dei dati
fiscali, risultando egli essere stato cancellato dal registro dei contribuenti
alla fine del 2002 e essere stato – verosimilmente – tassato nel 2011 alla
fonte. Il primo giudice ha nondimeno determinato il reddito dell'interessato in
complessivi fr. 5964.60 mensili basandosi sull'incarto fiscale della L__________,
dal quale risulta che nel 2007 AP 1 ha percepito uno stipendio di
fr. 4902.50 mensili netti e incassato utili aziendali per fr. 1062.10
mensili. Alle difficoltà economiche da lui invocate il Pretore ha opposto che
nel 2007 egli era riuscito a versare fr. 30 000.– per la costituzione di
un diritto di compera e pagava complessivi fr. 2300.– mensili di locazione
(sentenza impugnata, consid. 3.3.1).
a) Nell'appello
AP 1 fa valere che il salario di circa fr. 4900.– mensili da lui conseguito
nel 2008 non è significativo, o perché si trattava (“apparentemente”) di un
periodo particolarmente favorevole o perché il gestore dell'azienda (lui
stesso) aveva operato “valutazioni di natura economica del tutto inopportune” (memoriale,
pag. 5 in basso). Egli sostiene che il suo reddito medio non eccede fr. 2700.–
mensili netti, visto lo stipendio di fr. 1715.– mensili nel 2005 e nel 2006, di
fr. 4652.– mensili nel 2007, di fr. 4693.– mensili nel 2008 e di
fr. 2600.– mensili dal 2009 al 2011. Egli si duole inoltre che il Pretore non
lo abbia sollecitato a documentare i propri redditi, lasciandogli credere che quanto
da lui prodotto fosse sufficiente per dimostrare la sua difficile situazione
finanziaria (appello, pag. 6 a metà). Quanto agli utili della L__________, egli
afferma che il dato del 2007 si riferisce a un “picco” del tutto inspiegabile,
senza paragone con l'utile mensile di qualche decina di franchi degli anni
precedenti e successivi. Né – egli soggiunge – la L__________ ha mai versato
utili ai soci, poiché si trova da un paio d'anni “in uno stato assolutamente
fallimentare” e già la perdita registrata nel 2008 era addirittura superiore
Considerandi
all'utile del 2007. Ad ogni modo egli chiede che nel calcolo delle entrate sia
considerata la media degli ultimi anni sia dei salari, sia degli utili della
società. E un reddito di fr. 2700.– mensili, egli soggiunge, non lascia
spazio al versamento di alcun contributo alimentare.
b) In caso di unità economica fra società anonima e azionista
unico
(o maggioritario), l'azionista va equiparato a un lavoratore indipendente
(teoria della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670 n. 35c). Identico
principio vale dandosi il gerente di una società a garanzia limitata che, come
nella fattispecie, detiene la quasi totalità delle quote sociali (190 di
fr. 100.– ognuna, le restanti 10 appartenendo all'attrice, socia senza
diritto di firma: estratto del registro di commercio della L__________, in:
www.zefix.ch), dispone di un diritto di firma individuale, è l'unico dipendente della società e riscuote gli utili
dell'azienda.
Ciò
premesso, il reddito da attività indipendente di un coniuge è, di regola,
quello medio calcolato sull'arco di più anni – di regola almeno gli ultimi tre
(se non oltre: RtiD II-2004 pag. 617 n.
38c; sentenza del Tribunale federale 5A_171/2011 del 1° luglio 2011,
consid. 2.3.2 con riferimenti) – in modo da compensare eventuali fluttuazioni
(Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger
in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Berna 2005, n. 34 ad art. 285 CC). Esso deve ancorarsi
al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano
dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni
straordinarie, deduzioni ingiustificate e
consumi privati. Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o
vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi
dalla media (I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre 2013, consid.
4a). Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi fa
stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno
(sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2
pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465).
c) In
concreto il Pretore ha calcolato il reddito del convenuto in complessivi
fr. 5964.40 mensili (fr. 4902.50 mensili netti da attività lucrativa,
fr. 1062.10 mensili da utili aziendali) desumendolo dalla tassazione 2007 della
L__________, senza tenere conto delle tassazioni 2004, 2005 o 2006, avendo egli
rilevato una progressiva crescita degli utili in quegli anni. Dalle tassazioni
degli anni precedenti si evinceva infatti una perdita di fr. 3722.60 mensili
nel 2004, un utile di fr. 463.15 nel 2005 e un altro utile di
fr. 1576.– nel 2006 (conti economici e bilanci nel fascicolo richiamato
dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, doc. II), mentre sul
fronte delle entrate nulla risultava nel 2004, nel 2005 figuravano introiti per
fr. 22 092.– (fr. 1841.– mensili) e nel 2006 ulteriori
introiti per fr. 31 748.65
(fr. 2645.75 mensili). Il problema è che tali dati erano obsoleti per fissare
contributi alimentari dall'ottobre del 2008 in poi (sopra, consid. 5). Dai certificati di salario prodotti dall'appellante il 24 settembre
2009.
(act. III) sembra desumersi per altro che lo stipendio fosse calato a
fr. 2635.48 mensili netti, ciò che avrebbe imposto almeno una verifica.
d) La
documentazione prodotta dall'appellante in questa sede, oltre a essere in parte
irricevibile (sopra, consid. 1b), non è di ausilio per accertare il reddito di
lui, trattandosi di certificati di salario firmati dallo stesso AP 1 come
dipendente e gerente della ditta (plico n. 1), rispettivamente di bilanci e
conti economici della L__________ non verificati da un revisore indipendente
(plico n. 2), equiparabili perciò a mere dichiarazioni di parte. In circostanze
siffatte non rimane che fondarsi sulle tassazioni della società, assunte d'ufficio,
i cui dati sono passati al vaglio dell'autorità fiscale. Ne discende che il reddito
medio conseguito dall'appellante risulta – come ha accertato il Pretore – di fr. 5964.60 mensili nel 2007 (fr. 4902.50
di stipendio, fr. 1062.10 di utili aziendali), di fr. 6647.50 mensili
nel 2008 (la perdita di fr. 16 271.23
non è stata riconosciuta dall'autorità tributaria) e di fr. 3785.50 nel
2009.
(fr. 2635.50 di stipendio, fr. 1150.– di utili aziendali).
Nel
2010.
la società ha dichiarato il versamento di salari per fr. 2635.50
mensili e un utile di fr. 3642.06, pari a fr. 303.50 mensili. Le rettifiche
cui ha proceduto l'autorità nelle precedenti tassazioni, come pure la scarsa
attendibilità delle dichiarazioni che l'appellante ha rilasciato in sede di interrogatorio
formale (“Nel 2008 il salario è stato più basso poiché quell'anno il lavoro era
calato”: verbale dell'8 marzo 2010, risposta n. 14) e nell'appello (in cui ha
indicato uno stipendio netto mensile di fr. 4652.– nel 2007 e in
fr. 4693.– nel 2008: pag. 6 in alto) fanno apparire poco affidabile tuttavia
quella dichiarazione d'imposta. In simili circostanze, sulla base delle
tassazioni più recenti in possesso della Camera (dal 2006 al 2009), il reddito
medio dell'appellante va definito in fr. 5150.– mensili arrotondati. Lo
sullo stato “assolutamente fallimentare” della L__________ non trova conferma
nelle tassazioni, non contestate dall'appellante, per tacere del fatto che la società
risulta tuttora attiva. Che l'azienda poi non abbia – a dire dell'interessato –
distribuito utili da anni è una scelta unilaterale dell'appellante che non può
penalizzare le figlie.
8.
Visto il reddito dell'appellante,
di fr. 5150.– mensili e il relativo fabbisogno minimo di fr. 2295.65
mensili (sopra, consid. 6), risulta un margine di fr. 2854.35 mensili che AP
1.
può destinare alle figlie. I fabbisogni in denaro di queste ultime, stabiliti
dal Pretore in fr. 1673.65 mensili per quanto riguarda F__________ (1996),
in fr. 1958.35 mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2163.35 fino alla maggiore età per quanto concerne A__________
(1997), rispettivamente in fr. 1237.75
mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1552.75 fino alla maggiore
età per quanto attiene a G__________ (2000), non sono contestati. In ossequio
alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, nondimeno, l'assegno
familiare va tolto dal fabbisogno in denaro, che le raccomandazioni di Zurigo comprendono
(RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), per essere trattato a parte (DTF 137 III 64
consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). Dagli importi appena citati vanno
dedotti così fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno delle figlie e
fr. 250.– mensili dopo di allora (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam:
RS 836.2), ma solo dal 1° gennaio 2013, quando è entrato in vigore l'art. 13
cpv. 2bis LAFam che conferisce il diritto ad assegni familiari anche a
lavoratori indipendenti (I CCA, sentenza inc. 11.2011.117 del 4 dicembre 2013,
consid. 6). Inoltre, sempre in ossequio alla più recente giurisprudenza del
Tribunale federale, i contributi alimentari per i figli devono essere fissati
non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso
scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto).
Precisato ciò, il fabbisogno in
denaro di F__________ va accertato in fr. 1423.65 mensili dal gennaio del 2013 in poi (fr. 1673.65 meno fr. 250.–), quello di A__________ in fr. 1963.35 mensili dal
gennaio del 2013 fino al 16° compleanno (fr. 2163.35 meno
fr. 200.–) e in fr. 1913.35
mensili dopo di allora (fr. 2163.35 meno fr. 250.–), quello di G__________ in
fr. 1352.75 mensili dal gennaio del 2013 fino al 16° compleanno (fr.
1552.75
meno fr. 200.–) e in fr. 1302.75 da allora in poi (fr. 1552.75
meno fr. 250.–).
Per quanto riguarda la
definizione dei contributi alimentari a carico dell'appellante (art. 285 CC),
il metodo di calcolo applicato dal Pretore è corretto, l'obbligato
alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo
esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 135 III 67 consid. 2 con
riferimenti, 127 III 68, 126 II 8, 123 III 8). I figli inoltre hanno diritto nei confronti del genitore comune a un identico
livello di vita, ovvero a contributi proporzionalmente uguali per rapporto ai
loro fabbisogni oggettivi (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 e 107 consid. 4.2.1.1
con rimandi; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi). Nella fattispecie
il margine disponibile dell'appellante dev'essere ripartito così tra le figlie nella
misura dei rispettivi fabbisogni in denaro. Da parte sua AO 1, come detto, non ha
redditi, mentre le prestazioni assistenziali e integrative che essa riscuote (sentenza
impugnata, consid. 3.3.2, non contestata dall'appellante su questo punto) non
sono computabili nel calcolo degli alimenti (sentenza del Tribunale federale 5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b con richiami; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2001.109
del 21 agosto 2002, pubblicata in: RDAT I-2003 pag. 282; RtiD
I-2005 pag. 781 consid. 6). In definitiva i contributi alimentari per le figlie
risultano essere i seguenti:
Dall'ottobre
del 2008 al giugno del 2009 (12°
compleanno di A__________)
Fabbisogno in denaro di F__________
(27 marzo 1996) fr. 1673.65
Fabbisogno
in denaro di A__________ (19 giugno 1997) fr. 1958.35
Fabbisogno
in denaro di G__________ (25 aprile 2000) fr. 1237.75
fr.
4869.75
mensili
Contributo
per F__________:
fr.
1673.65
: 4869.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 980.— mensili
Contributo per G__________:
fr. 1237.75 :
4869.75
x 2854.35, arrotondati in fr. 725.— mensili.
Dal
luglio del 2009 all'aprile del 2012 (12°
compleanno di G__________)
Fabbisogno in denaro di F__________ fr.
1673.65
Fabbisogno
in denaro di A__________ fr. 2163.35
Fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1237.75
fr.
5074.75
mensili
Contributo
per F__________:
fr.
1673.65
: 5074.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 940.— mensili
Contributo per G__________:
fr. 1237.75 :
5074.75
x 2854.35, arrotondati in fr. 695.— mensili.
Dal
maggio al dicembre del 2012 (diritto
agli assegni familiari)
Fabbisogno in denaro di F__________ fr.
1673.65
Fabbisogno
in denaro di A__________ fr. 2163.35
Fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1552.75
fr.
5389.75
mensili
Contributo
per F__________:
fr.
1673.65
: 5389.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 885.— mensili
Contributo per G__________:
fr. 1552.75 :
5389.75
x 2854.35, arrotondati in fr. 820.— mensili.
Dal gennaio
al giugno del 2013 (16° compleanno di
A__________)
Fabbisogno in denaro di F__________ fr.
1423.65
Fabbisogno
in denaro di A__________ fr. 1963.35
Fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1352.75
fr.
4739.75
mensili
Contributo
per F__________:
fr.
1423.65
: 4739.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 855.— mensili
Contributo per G__________:
fr. 1352.75 :
4739.75
x 2854.35, arrotondati in fr. 815.— mensili.
Dal
luglio del 2013 al marzo del 2014
(18° compleanno di F__________)
o
fino al termine del percorso scolastico o professionale di F__________
Fabbisogno in denaro di F__________ fr. 1 423.65
Fabbisogno
in denaro di A__________ fr. 1 913.35
Fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1 352.75
fr. 4 689.75 mensili
Contributo
per F__________:
fr.
1423.65
: 4689.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 865.— mensili
Contributo per G__________:
fr. 1352.75 :
4689.75
x 2854.35, arrotondati in fr. 825.— mensili.
Dall'aprile
del 2014 (o dal termine del percorso
scolastico o professionale di F__________) al giugno del 2015 (18°
compleanno di A__________) o fino al termine del percorso scolastico o
professionale di A__________
Fabbisogno in denaro di A__________ fr.
1913.35
Fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1352.75
fr.
3266.10
mensili
Contributo
per G__________:
fr. 1352.75 :
3266.10
x 2854.35, arrotondati in fr. 1180.— mensili.
Dal
luglio del 2015 (o dal termine del
percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile
del 2016 (16° compleanno di G__________)
Fabbisogno in denaro di G__________ fr.
1352.75
Contributo
per G__________, arrotondato in fr. 1355.— mensili.
Dal
maggio del 2016 (o dal termine del
percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile
del 2018 (18° compleanno di G__________) o fino al termine del
percorso scolastico o professionale di G__________
Fabbisogno in denaro di G__________ fr.
1302.75
Contributo
per G__________, arrotondato in fr. 1305.— mensili.
In
ultima analisi l'appello merita parziale accoglimento. Qualora la situazione
del convenuto dovesse mutare in modo rilevante e duraturo, i contributi
alimentari potranno essere adattati al nuovo stato di fatto (art. 134 cpv. 2
CC).
9.
Le spese della decisione
odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante esce vittorioso
sulla questione dell'autorità parentale, ma solo per circa un decimo sull'entità
dei contributi alimentari. Appare equo così addebitargli la metà degli oneri
processuali, mentre si prescinde dal riscuotere la differenza, AO 1 non avendo presentato
osservazioni all'appello se non quelle del 25 agosto 2014 limitate alla
questione dell'autorità parentale, in cui però non ha avversato la richiesta di
AP 1. Non potendo essere considerata soccombente, essa non può essere condannata
ad assumere spese né ha diritto a ripetibili (v. DTF 139 III 38 consid. 5 in fine; nel vecchio diritto di procedura: Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Nel complesso il giudizio
attuale non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo riguardante
le spese e le ripetibili di primo grado, che può rimanere immutato.
10.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale non dipende da questioni
di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza
riguardo all'art. 74 LTF. Per quanto riguarda i contributi
alimentari, il valore litigioso raggiunge in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF. In conformità all'art. 301 lett. b CPC un estratto
dell'attuale decisione è comunicato anche alle figlie A__________ (17 anni) e G__________
(14 anni), a quest'ultima con lettera accompagnatoria.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non è
divenuto senza oggetto sull'affidamento della figlia F__________, l'appello è
parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come
segue:
1.2 La figlia G__________ è affidata
alla custodia della madre, cui è attribuita l'autorità parentale congiunta con
il padre.
1.3 La figlia A__________ è affidata
alla custodia del padre, cui è attribuita l'autorità parentale congiunta con la
madre.
1.5 AP 1 verserà a AO 1, in via
anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti contributi
alimentari:
a) Dall'ottobre del 2008 al giugno del 2009:
fr. 980.– mensili per F__________ e
fr. 725.– mensili per G__________
b) Dal luglio del 2009 all'aprile del 2012:
fr. 940.– mensili per F__________ e
fr. 695.– mensili per G__________
c) Dal maggio del 2012 al dicembre del 2012:
fr. 885.– mensili per F__________ e
fr. 820.– mensili per G__________
d) Dal gennaio del 2013 al giugno del 2013:
fr. 855.– mensili per F__________ e
fr. 815.– mensili per G__________
e) Dal luglio del 2013 al marzo del 2014 (o
fino al termine del percorso scolastico o professionale di F__________):
fr. 865.– mensili per F__________ e
fr. 825.– mensili per G__________
f) Dall'aprile del 2014 (o dal termine del
percorso scolastico o professionale di F__________) al giugno del 2015 (o
fino al termine del percorso scolastico o professionale di A__________):
fr. 1180.– mensili per G__________
g) Dal luglio del 2015 (o dal termine del
percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile
del 2016:
fr. 1355.– mensili per G__________
h) Dal maggio del 2016 (o dal termine del
percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile
del 2018 (o fino al termine del percorso scolastico o professionale di G__________):
fr. 1305.– mensili per G__________.
II. Le spese processuali ridotte, di
fr. 500.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano
ripetibili.
III. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
– A (in
estratto);
– G (in
estratto, con lettera accompagnatoria).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).