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Decisione

11.2011.55

Divorzio: autorità parentale e contributi alimentari per i figli

10 settembre 2014Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i memoriali conclusivi (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Per quanto

riguarda il resto della documentazione prodotta in appello (certificati di

stipendio del 2011, bolletta del canone radiotelevisivo, polizza assicurativa

nuova, fattura della __________, estratto di un “conto fornitori al 31 marzo 2011”), tali atti sono di per sé ricevibili, ma – come si vedrà (consid. 6

e 10c) – poco o punto sussidiano ai fini del giudizio.

2. Litigiosi

rimangono in concreto l'attribuzione dell'autorità paren­tale su A__________ e

G__________ (F__________ ha raggiunto la maggiore età il 27 marzo 2014, in pendenza di appello) e il contributo alimentare per le medesime. Relativamente alla prima

questione, il Pretore ha ricordato che “punto centrale” è il bene del figlio.

Preso atto dell'equilibrio relazionale instauratosi tra i membri della

famiglia, nella fattispecie egli ha ritenuto opportuno confermare “l'assetto attualmente

vigente”, affidando F__________ e G__________ alla madre,

cui ha attribuito l'autorità

parentale, e A__________ al padre, sempre con

attribuzione

dell'autorità parentale (sentenza impugnata, consid. 2.3).

3. L'appellante evoca le

iniziali “difficoltà di accudimento delle figlie da parte della madre”, ma riconosce,

con riferimento agli accertamenti specialistici eseguiti in primo grado, come

le tre ragazze “abbiano potuto raggiungere, anche nell'attuale assetto famigliare,

un buon equilibrio intrapsichico ed un apprezzabile stato psico-affettivo oltre

che un funzionamento sociale consono con la loro età”, non da ultimo grazie al

ruolo importante da lui svolto durante gli anni difficili “per l'integrazione

familiare e per la migliore educazione delle tre figlie” (appello, pag. 4 a metà). Avendo i genitori – egli soggiunge – “finora cresciuto ed educato le loro figlie in un regime

di autorità parentale congiunta, dunque con reciproco rispetto delle loro

diverse visioni della vita e dei loro diversi principi morali ed educativi”,

non si giustifica la decisione pretorile di cambiare tale stato di fatto

(appello, pag. 4 in basso). L'appellante reputa che l'equilibrio raggiunto non

solo dalle minorenni, ma anche dai genitori debba essere salvaguardato mediante

l'attribuzione dell'autorità parentale su tutte loro a entrambi i genitori.

4. In esito al divorzio il

giudice attribuiva l'autorità parentale a uno dei genitori (art. 133 cpv. 1

vCC). Su istanza comune di essi, egli disponeva nondimeno la prosecuzione

dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò fosse compatibile

con il bene del figlio e i genitori gli sottoponessero per omologazione una

convenzione che stabilisse la loro partecipazione alla cura del

figlio e fissasse la

ripartizione delle spese di mantenimento (art. 133 cpv. 3 vCC).

L'esercizio dell'autorità parentale in comune era quindi l'eccezione, ciò che secondo

il Tribunale federale non offendeva l'art. 8 CEDU (DTF 136 I 180 consid. 5.2).

E l'eccezione dell'art. 133 cpv. 3 CC non poteva essere imposta a un genitore

contro la sua volontà (sentenza del Tribunale federale 5A_216/2012 del 23 ottobre

2012, consid. 2.1 con rinvio; I CCA, sentenza inc. 11.2012.3 del 15 febbraio

2013, consid. 4).

a) Il

1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sull'autorità

parentale, del 21 giugno 2013 (RU 2014 pag. 357 segg.). Finché minorenni, i

figli rimangono ora soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della

ma­dre (art. 296 cpv. 2 nCC). Il giudice attribuisce l'autorità parentale

esclusiva a uno dei genitori in una procedura a tutela del­l'unione coniugale o

in una causa di divorzio solo se ciò “è necessario per tutelare il bene del figlio” (art. 298 cpv. 1 nCC cui

rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). L'auto­rità parentale congiunta è quindi

diventata la regola e l'autorità parentale esclusiva l'eccezione. Il problema è

di sapere se nel caso di procedure a tutela del­l'unione coniugale o di cause

di divorzio avviate prima dell'entrata in vigore della legge nuova e tuttora pendenti

l'autorità parentale resti disciplinata dal vecchio ordina­mento o sia già regolata

dal nuovo.

b) Il

sorgere e gli effetti della filiazione – presenti e futuri (Breit­schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 1 ad Art. 12 Tit. fin.) – soggiacciono alla

legge nuova fin dal momento della sua entrata in vigore, eccettuate ipotesi estranee

alla fattispecie (art. 12 cpv. 1 tit. fin. CC). Il trasferimento o la

privazione dell'autorità parentale deciso dall'autorità secondo la legge

anteriore rimane efficace, tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo

diritto (art. 12 cpv. 3 tit. fin. CC). Tali norme sussistevano già prima che

fosse varata la riforma del Codice civile sull'autorità parentale. La novella

legislativa ha aggiunto all'art. 12 tit. fin. CC i nuovi cpv. 4 e 5 (RU 2014

pag. 362 seg.). Il messaggio del Consiglio federale così si esprimeva al proposito

(FF 2011 pag. 8056):

L'autorità parentale è parte degli effetti del

rapporto di filiazione. È quindi essenzialmente retta dal nuovo diritto (art.

12 cpv. 1 tit. fin. CC). Il capoverso 4 illustra gli effetti concreti per i

bambini che, al momento dell'entrata in vigore della presente revisione del

Codice civile, sono soggetti all'autorità parentale di un solo genitore: uno o

entrambi i genitori hanno la possibilità di rivolgersi all'autorità di protezione

dei minori del domicilio del figlio, chiedendole di decidere in merito all'assegnazione

dell'autorità parentale congiunta. È stato volutamente previsto di riconoscere

il diritto di rivolgersi all'autorità di protezione dei minori non soltanto al genitore

che ha perso l'autorità parentale in sede di divorzio, ma anche al padre che fino

a quel momento non l'ha mai avuta non essendo sposato con la madre. L'autorità

di protezione dei minori decide come se i genitori avessero divorziato oppure

il figlio fosse nato dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto. La decisione

va quindi adottata applicando per analogia gli articoli 298a e 298b. Si parla di applicazione per analogia di queste due disposizioni,

perché va tenuto presente che dalla nascita o dal divorzio possono essere

cambiate le circostanze. Se l'autorità parentale deve perseguire il bene del

figlio, nel disciplinarla è necessario tenere conto anche di eventuali

circostanze mutate.

Inoltre il capoverso 5 limita l'effetto

retroattivo in caso di divorzio. La regolamentazione dell'autorità parentale

decisa nell'ambito di un divorzio può essere messa in discussione soltanto se

il divorzio non risale a più di cinque anni prima dell'entrata in vigore del

nuovo diritto. In tal modo si evita che vengano contestate regolamentazioni dell'autorità

parentale che per anni hanno dato buoni risultati. Il disegno tutela così anche

la fiducia dei genitori nell'efficacia giuridica di una sentenza di divorzio pronunciata

anni prima.

Sta

di fatto che né il nuovo cpv. 4 né il nuovo cpv. 5 dell'art. 12 tit. fin.

CC riguardano il caso in rassegna, giacché nessuno dei due si riferisce a

processi in cui l'attribuzione dell'autorità parentale non sia ancora passata

in giudicato (v. anche Gloor/Schweighauser,

Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge – eine Würdigung aus praktischer

Sicht, in: FamPra.ch 2014 pag. 23 seg.). In circostanze del genere continua

dunque ad applicarsi il principio dell'art. 12 cpv. 1 tit. fin. CC, come lascia

intendere per altro il citato messaggio del Consiglio federale (“L'autorità

parentale è parte degli effetti del rap­porto di filiazione. È quindi

essenzialmente retta dal nuovo diritto”). In concreto la questione è

disciplinata perciò dalla legge nuova.

c) Nel

nuovo diritto l'autorità parentale congiunta è presunta nell'interesse dei

figli, sicché – come detto – il giudice attribuisce l'autorità parentale

esclusiva a un genitore solo se ciò occorre per il bene del minorenne (art. 298

cpv. 1 nCC cui rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). I criteri determinanti a tal fine

sono sostanzialmente quelli dell'art. 311 cpv. 1 n. 1 CC, che prevede la

privazione dell'autorità parentale quando per inesperienza, malattia,

infermità, assenza o analoghi motivi il genitore non sia in grado di esercitare

debitamente tale prerogativa (FF 2011 pag. 8052 in alto). A simili motivi la novella del 21 giugno 2013 ha aggiunto la violenza domestica (loc. cit.). L'attribuzione o il mantenimento dell'autorità parentale esclusiva è

pertanto “eccezionale” (FF 2011 pag. 8051 in fondo), il giudice doven­dosi attenere ai principi della sussidiarietà, della complementarità e della

proporzionalità, scegliendo di disciplinare, ove sia necessario, le questioni riguardanti

il luogo di dimora e l'accudimento del figlio piuttosto che privare un genitore

dell'autorità parentale (FF 2011 pag. 8050 a metà).

d) Nel

caso specifico non si scorgono indizi suscettibili di confortare l'ipotesi che per

inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi l'appellan­te

non sia in grado di esercitare debitamente l'autorità parentale su G__________,

tanto meno ove si pensi che accudisce ad A__________ da anni apparentemente senza

problemi. Nelle sue osservazioni del 25 agosto 2014 AO 1 non allega alcun

motivo, del resto, che induca a escludere l'autorità parentale congiunta su G__________.

Anzi, essa pare ammettere implicitamente che tale sia la regola secondo le

nuove norme del diritto, giacché chiede essa medesima l'autorità parentale

congiunta su A__________. E non si intravedono motivi che ostino a quest'ultima

richiesta. Ne segue che al proposito l'appello merita accoglimento, ovvero che

ai genitori va attribuita l'autorità parentale congiunta sulle figlie G__________

e A__________.

5. Quanto ai contributi

alimentari per le figlie, il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in

fr. 5964.60 mensili (fr. 4902.50 da attività lucrativa,

fr. 1062.10 di utili aziendali) a fronte di un fabbisogno minimo di

fr. 2295.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già dedotta la quota

compresa nel fabbisogno in denaro di A__________] fr. 766.65, premio della

cassa malati fr. 179.–). Relativamente a AO 1, egli ha constatato che,

senza redditi, costei ha un fabbisogno minimo di fr. 2052.20 mensili

(minimo esi­stenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già

dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di F__________ e G__________]

fr. 604.60, premio della cassa malati fr. 97.60). Stimato il

fabbisogno in denaro di ogni figlia secon­do le raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo,

il Pretore ha ravvisato un ammanco nel bilancio familiare e, lasciato al

convenuto l'equivalente del fabbisogno minimo, ha ripartito la

differenza (fr. 3668.95 mensili) fra le tre figlie in proporzione ai

rispettivi fabbisogni in denaro, obbligando il padre a versare a F__________ e

a G__________, affidate alla madre, la rispettiva quota (assegni familiari non

compresi).

Per quel che è della decorrenza,

il Pretore ha fatto retroagire la decisione di merito sui contributi alimentari

per le figlie dall'ottobre del 2008, quando A__________ si è trasferita dal

padre, “essendo l'assetto vigente determinato soltanto in via supercautelare”

(sentenza impugnata, consid. 3.4). La legittimità del ragionamento è dubbia, il

giudice del divorzio non essendo abilitato – per principio – a modificare

retroattivamente misure provvisionali adottate in pendenza di causa (DTF 127

III 498 consid. 3a; RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; I CCA, sentenza inc.

11.2012.134 del 20 dicembre 2012, consid. 3a). Per di più, agli atti non

figura alcun decreto supercautelare, ma solo una decisione a tutela dell'unione

coniugale, pur presa inaudita parte. E una misura protettrice dell'unione

coniugale continua a esplicare i suoi effetti fino al passaggio in giudicato

dell'intera sentenza di divorzio (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami;

RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006

pag. 667 n. 34c; ora: art. 276 cpv. 2 CPC). Comunque sia, le parti non

contestano la decorrenza dei contributi alimentari, che per i figli sono

definiti alla stessa stregua prima e dopo il divorzio (art. 285 cpv. 1

CC). Sulla questione non giova dunque attardarsi.

6. L'appellante contesta

anzitutto il proprio fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in

fr. 2295.65 mensili, chiedendo di aumentarlo a fr. 2874.60 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel

fabbisogno in denaro di A__________] fr. 766.65, premio della cassa malati

fr. 244.95, canone radiotelevisivo fr. 43.–, telefono fr. 170.–,

spese per esercitare il diritto di visita fr. 200.–, imposte

fr. 100.–). Ora, il canone radiotelevisivo (doc. 5 di appello) e i costi del

telefono (doc. 6) rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo

(FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141), mentre le spese di

fr. 200.– invocate dall'appellante per esercitare il diritto di visita a G__________

e F__________ non sono suffragate da alcun giustificativo. Le imposte poi non vanno

inserite nel fabbisogno minimo qualora il fabbisogno della famiglia non sia coperto

(DTF 126 III 356 consid. 1a/aa confermato in DTF 127

III 292 consid. 2a/bb). Infine il maggior premio della cassa

malati (da fr. 179.– mensili a fr. 244.95 mensili) è documentato

solo da una comunicazione 4 dicembre 2010 dell'A__________

sulla “modifica del ribasso dei premi” dal 1° gennaio 2011 (v. doc.

4 di appello), ma ancora non dimostra che l'interessato abbia accettato l'aumento

senza scegliere un modello assicurativo meno caro. Sul fabbisogno minimo di AP

1 l'appello è destinato così all'insuccesso.

7. Per quel che

attiene al reddito dell'appellante, il Pretore ha sottolineato la scarsa

collaborazione prestata da AP 1, ciò che non ha permesso di accertare

direttamente la situazione finanziaria di lui, nemmeno sulla base dei dati

fiscali, risultando egli essere stato cancellato dal registro dei contribuenti

alla fine del 2002 e essere stato – verosimilmente – tassato nel 2011 alla

fonte. Il primo giudice ha nondimeno determinato il reddito dell'interessato in

complessivi fr. 5964.60 mensili basandosi sull'incarto fiscale della L__________,

dal quale risulta che nel 2007 AP 1 ha percepito uno stipendio di

fr. 4902.50 mensili netti e incassato utili aziendali per fr. 1062.10

mensili. Alle difficoltà eco­nomiche da lui invocate il Pretore ha opposto che

nel 2007 egli era riuscito a versare fr. 30 000.– per la costituzione di

un diritto di compera e pagava complessivi fr. 2300.– mensili di locazione

(sentenza impugnata, consid. 3.3.1).

a) Nell'appello

AP 1 fa valere che il salario di circa fr. 4900.– mensili da lui conseguito

nel 2008 non è significativo, o perché si trattava (“apparentemente”) di un

periodo particolarmente favorevole o perché il gestore dell'azienda (lui

stesso) aveva operato “valutazioni di natura economica del tutto inopportune” (memoriale,

pag. 5 in basso). Egli sostiene che il suo reddito medio non eccede fr. 2700.–

mensili netti, visto lo stipendio di fr. 1715.– mensili nel 2005 e nel 2006, di

fr. 4652.– mensili nel 2007, di fr. 4693.– mensili nel 2008 e di

fr. 2600.– mensili dal 2009 al 2011. Egli si duole inoltre che il Pretore non

lo abbia sollecitato a documentare i propri redditi, lasciandogli credere che quanto

da lui prodotto fosse sufficiente per dimostrare la sua difficile situazione

finanziaria (appello, pag. 6 a metà). Quanto agli utili della L__________, egli

afferma che il dato del 2007 si riferisce a un “picco” del tutto inspiegabile,

senza paragone con l'utile mensile di qualche decina di franchi degli anni

precedenti e successivi. Né – egli soggiunge – la L__________ ha mai versato

utili ai soci, poiché si trova da un paio d'anni “in uno stato assolutamente

fallimentare” e già la perdita registrata nel 2008 era addirittura superiore

Considerandi

all'utile del 2007. Ad ogni modo egli chiede che nel calcolo delle entrate sia

considerata la media degli ultimi anni sia dei salari, sia degli utili della

società. E un reddito di fr. 2700.– mensili, egli soggiunge, non lascia

spazio al versamento di alcun contributo alimentare.

b) In caso di unità economica fra società anonima e azionista

unico

(o maggioritario), l'azionista va equiparato a un lavoratore indipendente

(teoria della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670 n. 35c). Identico

principio vale dandosi il gerente di una società a garanzia limitata che, come

nella fattispecie, detiene la quasi totalità delle quote sociali (190 di

fr. 100.– ognuna, le restanti 10 appartenendo all'attrice, socia senza

diritto di firma: estratto del registro di commercio della L__________, in:

www.zefix.ch), dispone di un diritto di firma individuale, è l'unico dipendente della società e riscuote gli utili

dell'azienda.

Ciò

premesso, il reddito da attività indipendente di un coniuge è, di regola,

quello medio calcolato sull'arco di più anni – di regola almeno gli ultimi tre

(se non oltre: RtiD II-2004 pag. 617 n.

38c; sentenza del Tribunale federale 5A_171/2011 del 1° luglio 2011,

consid. 2.3.2 con riferimenti) – in modo da compensare eventuali fluttuazioni

(Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger

in: Schwenzer, Praxiskom­mentar

Scheidungs­recht, Berna 2005, n. 34 ad art. 285 CC). Esso deve ancorarsi

al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano

dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni

straordinarie, deduzioni ingiustificate e

consumi privati. Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o

vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi

dalla media (I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre 2013, consid.

4a). Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi fa

stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno

(sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2

pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465).

c) In

concreto il Pretore ha calcolato il reddito del convenuto in complessivi

fr. 5964.40 mensili (fr. 4902.50 mensili netti da attività lucrativa,

fr. 1062.10 mensili da utili aziendali) desumendolo dalla tassazione 2007 della

L__________, senza tenere conto delle tassazioni 2004, 2005 o 2006, avendo egli

rilevato una progressiva crescita degli utili in quegli anni. Dalle tassazioni

degli anni precedenti si evinceva infatti una perdita di fr. 3722.60 mensili

nel 2004, un utile di fr. 463.15 nel 2005 e un altro utile di

fr. 1576.– nel 2006 (conti economici e bilanci nel fascicolo richiamato

dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, doc. II), mentre sul

fronte delle entrate nulla risultava nel 2004, nel 2005 figuravano introiti per

fr. 22 092.– (fr. 1841.– mensili) e nel 2006 ulteriori

introiti per fr. 31 748.65

(fr. 2645.75 mensili). Il problema è che tali dati erano obsoleti per fissare

contributi alimentari dall'ot­to­bre del 2008 in poi (sopra, consid. 5). Dai certificati di salario prodotti dall'appellante il 24 settembre

2009.

(act. III) sembra desumersi per altro che lo stipendio fosse calato a

fr. 2635.48 mensili netti, ciò che avrebbe imposto almeno una verifica.

d) La

documentazione prodotta dall'appellante in questa sede, oltre a essere in parte

irricevibile (sopra, consid. 1b), non è di ausilio per accertare il reddito di

lui, trattandosi di certificati di salario firmati dallo stesso AP 1 come

dipendente e gerente della ditta (plico n. 1), rispettivamente di bilanci e

conti economici della L__________ non verificati da un revisore indipendente

(plico n. 2), equiparabili perciò a mere dichiarazioni di parte. In circostanze

siffatte non rimane che fondarsi sulle tassazioni della società, assunte d'ufficio,

i cui dati sono passati al vaglio dell'autorità fiscale. Ne discende che il red­dito

medio conseguito dall'appellante risulta – come ha accertato il Pretore – di fr. 5964.60 mensili nel 2007 (fr. 4902.50

di stipendio, fr. 1062.10 di utili aziendali), di fr. 6647.50 mensili

nel 2008 (la perdita di fr. 16 271.23

non è stata riconosciuta dall'autorità tributaria) e di fr. 3785.50 nel

2009.

(fr. 2635.50 di stipendio, fr. 1150.– di utili aziendali).

Nel

2010.

la società ha dichiarato il versamento di salari per fr. 2635.50

mensili e un utile di fr. 3642.06, pari a fr. 303.50 mensili. Le rettifiche

cui ha proceduto l'autorità nelle precedenti tassazioni, come pure la scarsa

attendibilità delle dichiarazioni che l'appellante ha rilasciato in sede di interrogato­rio

formale (“Nel 2008 il salario è stato più basso poiché quell'anno il lavoro era

calato”: verbale dell'8 marzo 2010, risposta n. 14) e nell'appello (in cui ha

indicato uno stipendio netto mensile di fr. 4652.– nel 2007 e in

fr. 4693.– nel 2008: pag. 6 in alto) fanno apparire poco affidabile tuttavia

quella dichiarazione d'imposta. In simili circostanze, sulla base delle

tassazioni più recenti in possesso della Camera (dal 2006 al 2009), il reddito

medio dell'ap­pellante va definito in fr. 5150.– mensili arrotondati. Lo

sullo stato “assolutamente fallimentare” della L__________ non trova conferma

nelle tassazioni, non contestate dall'appellante, per tacere del fatto che la società

risulta tuttora attiva. Che l'azienda poi non abbia – a dire dell'interessato –

distribuito utili da anni è una scelta unilaterale dell'appellante che non può

penalizzare le figlie.

8.

Visto il reddito dell'appellante,

di fr. 5150.– mensili e il relativo fabbisogno minimo di fr. 2295.65

mensili (sopra, consid. 6), risulta un margine di fr. 2854.35 mensili che AP

1.

può destinare alle figlie. I fabbisogni in denaro di queste ultime, sta­biliti

dal Pretore in fr. 1673.65 mensili per quanto riguarda F__________ (1996),

in fr. 1958.35 mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2163.35 fino alla maggiore età per quanto concerne A__________

(1997), rispettivamente in fr. 1237.75

mensili fino al 12° com­pleanno e in fr. 1552.75 fino alla maggiore

età per quanto attiene a G__________ (2000), non sono contestati. In ossequio

alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, nondimeno, l'assegno

familiare va tolto dal fabbisogno in denaro, che le raccomandazioni di Zurigo comprendono

(RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), per essere trattato a parte (DTF 137 III 64

consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). Dagli importi appena citati vanno

dedotti così fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno delle figlie e

fr. 250.– mensili dopo di allora (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam:

RS 836.2), ma solo dal 1° gennaio 2013, quando è entrato in vigore l'art. 13

cpv. 2bis LAFam che conferisce il diritto ad assegni familiari anche a

lavoratori indipendenti (I CCA, sentenza inc. 11.2011.117 del 4 dicembre 2013,

consid. 6). Inoltre, sempre in ossequio alla più recente giurisprudenza del

Tribunale federale, i contributi ali­mentari per i figli devono essere fissati

non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso

scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto).

Precisato ciò, il fabbisogno in

denaro di F__________ va accertato in fr. 1423.65 mensili dal gennaio del 2013 in poi (fr. 1673.65 meno fr. 250.–), quello di A__________ in fr. 1963.35 mensili dal

gennaio del 2013 fino al 16° compleanno (fr. 2163.35 meno

fr. 200.–) e in fr. 1913.35

mensili dopo di allora (fr. 2163.35 meno fr. 250.–), quello di G__________ in

fr. 1352.75 mensili dal gennaio del 2013 fino al 16° compleanno (fr.

1552.75

meno fr. 200.–) e in fr. 1302.75 da allora in poi (fr. 1552.75

meno fr. 250.–).

Per quanto riguarda la

definizione dei contributi alimentari a carico dell'appellante (art. 285 CC),

il metodo di calcolo applicato dal Pretore è corretto, l'obbligato

alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo

esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 135 III 67 consid. 2 con

riferimenti, 127 III 68, 126 II 8, 123 III 8). I figli inoltre hanno diritto nei confronti del genitore comune a un identico

livello di vita, ovvero a contributi proporzionalmente uguali per rapporto ai

loro fabbisogni oggettivi (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 e 107 consid. 4.2.1.1

con rimandi; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi). Nella fattispecie

il margine disponibile dell'appellante dev'essere ripartito così tra le figlie nella

misura dei rispettivi fabbisogni in denaro. Da parte sua AO 1, come detto, non ha

redditi, mentre le prestazioni assistenziali e integrative che essa riscuote (sentenza

impugnata, consid. 3.3.2, non contestata dall'appellante su questo punto) non

sono computabili nel calcolo degli alimenti (sentenza del Tribunale federale 5C.38/2000 del 4 mag­gio 2000, consid. 2b con richiami; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2001.109

del 21 agosto 2002, pubblicata in: RDAT I-2003 pag. 282; RtiD

I-2005 pag. 781 consid. 6). In definitiva i contributi alimentari per le figlie

risultano essere i seguenti:

Dall'ottobre

del 2008 al giugno del 2009 (12°

compleanno di A__________)

Fabbisogno in denaro di F__________

(27 marzo 1996) fr. 1673.65

Fabbisogno

in denaro di A__________ (19 giugno 1997) fr. 1958.35

Fabbisogno

in denaro di G__________ (25 aprile 2000) fr. 1237.75

fr.

4869.75

mensili

Contributo

per F__________:

fr.

1673.65

: 4869.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 980.— mensili

Contributo per G__________:

fr. 1237.75 :

4869.75

x 2854.35, arrotondati in fr. 725.— mensili.

Dal

luglio del 2009 all'aprile del 2012 (12°

compleanno di G__________)

Fabbisogno in denaro di F__________ fr.

1673.65

Fabbisogno

in denaro di A__________ fr. 2163.35

Fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 1237.75

fr.

5074.75

mensili

Contributo

per F__________:

fr.

1673.65

: 5074.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 940.— mensili

Contributo per G__________:

fr. 1237.75 :

5074.75

x 2854.35, arrotondati in fr. 695.— mensili.

Dal

maggio al dicembre del 2012 (diritto

agli assegni familiari)

Fabbisogno in denaro di F__________ fr.

1673.65

Fabbisogno

in denaro di A__________ fr. 2163.35

Fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 1552.75

fr.

5389.75

mensili

Contributo

per F__________:

fr.

1673.65

: 5389.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 885.— mensili

Contributo per G__________:

fr. 1552.75 :

5389.75

x 2854.35, arrotondati in fr. 820.— mensili.

Dal gennaio

al giugno del 2013 (16° compleanno di

A__________)

Fabbisogno in denaro di F__________ fr.

1423.65

Fabbisogno

in denaro di A__________ fr. 1963.35

Fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 1352.75

fr.

4739.75

mensili

Contributo

per F__________:

fr.

1423.65

: 4739.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 855.— mensili

Contributo per G__________:

fr. 1352.75 :

4739.75

x 2854.35, arrotondati in fr. 815.— mensili.

Dal

luglio del 2013 al marzo del 2014

(18° compleanno di F__________)

o

fino al termine del percorso scolastico o professionale di F__________

Fabbisogno in denaro di F__________ fr. 1 423.65

Fabbisogno

in denaro di A__________ fr. 1 913.35

Fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 1 352.75

fr. 4 689.75 mensili

Contributo

per F__________:

fr.

1423.65

: 4689.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 865.— mensili

Contributo per G__________:

fr. 1352.75 :

4689.75

x 2854.35, arrotondati in fr. 825.— mensili.

Dall'aprile

del 2014 (o dal termine del percorso

scolastico o professionale di F__________) al giugno del 2015 (18°

compleanno di A__________) o fino al termine del percorso scolastico o

professionale di A__________

Fabbisogno in denaro di A__________ fr.

1913.35

Fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 1352.75

fr.

3266.10

mensili

Contributo

per G__________:

fr. 1352.75 :

3266.10

x 2854.35, arrotondati in fr. 1180.— mensili.

Dal

luglio del 2015 (o dal termine del

percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile

del 2016 (16° compleanno di G__________)

Fabbisogno in denaro di G__________ fr.

1352.75

Contributo

per G__________, arrotondato in fr. 1355.— mensili.

Dal

maggio del 2016 (o dal termine del

percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile

del 2018 (18° compleanno di G__________) o fino al termine del

percorso scolastico o professionale di G__________

Fabbisogno in denaro di G__________ fr.

1302.75

Contributo

per G__________, arrotondato in fr. 1305.— mensili.

In

ultima analisi l'appello merita parziale accoglimento. Qualora la situazione

del convenuto dovesse mutare in modo rilevante e duraturo, i contributi

alimentari potranno essere adattati al nuovo stato di fatto (art. 134 cpv. 2

CC).

9.

Le spese della decisione

odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante esce vittorioso

sulla questione dell'autorità parentale, ma solo per circa un decimo sull'entità

dei contributi alimentari. Appare equo così addebitargli la metà degli oneri

processuali, mentre si prescinde dal riscuotere la differenza, AO 1 non avendo presentato

osservazioni all'appello se non quelle del 25 agosto 2014 limitate alla

questione dell'autorità parentale, in cui però non ha avversato la richiesta di

AP 1. Non potendo essere considerata soccombente, essa non può essere condannata

ad assumere spese né ha diritto a ripetibili (v. DTF 139 III 38 consid. 5 in fine; nel vecchio diritto di procedura: Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Nel complesso il giudizio

attuale non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo riguardante

le spese e le ripetibili di primo grado, che può rimanere immutato.

10.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale non dipende da questioni

di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile sen­za

riguardo all'art. 74 LTF. Per quanto riguarda i contributi

alimentari, il valore litigioso raggiunge in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF. In conformità all'art. 301 lett. b CPC un estratto

dell'attuale decisione è comunicato anche alle figlie A__________ (17 anni) e G__________

(14 anni), a quest'ultima con lettera accompagnatoria.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non è

divenuto senza oggetto sull'affidamento della figlia F__________, l'appello è

parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come

segue:

1.2 La figlia G__________ è affidata

alla custodia della madre, cui è attribuita l'autorità parentale congiunta con

il padre.

1.3 La figlia A__________ è affidata

alla custodia del padre, cui è attribuita l'autorità parentale congiunta con la

madre.

1.5 AP 1 verserà a AO 1, in via

anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti contributi

alimentari:

a) Dall'ottobre del 2008 al giugno del 2009:

fr. 980.– mensili per F__________ e

fr. 725.– mensili per G__________

b) Dal luglio del 2009 all'aprile del 2012:

fr. 940.– mensili per F__________ e

fr. 695.– mensili per G__________

c) Dal maggio del 2012 al dicembre del 2012:

fr. 885.– mensili per F__________ e

fr. 820.– mensili per G__________

d) Dal gennaio del 2013 al giugno del 2013:

fr. 855.– mensili per F__________ e

fr. 815.– mensili per G__________

e) Dal luglio del 2013 al marzo del 2014 (o

fino al termine del percorso scolastico o professionale di F__________):

fr. 865.– mensili per F__________ e

fr. 825.– mensili per G__________

f) Dall'aprile del 2014 (o dal termine del

percorso scolastico o professionale di F__________) al giugno del 2015 (o

fino al termine del percorso scolastico o professionale di A__________):

fr. 1180.– mensili per G__________

g) Dal luglio del 2015 (o dal termine del

percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile

del 2016:

fr. 1355.– mensili per G__________

h) Dal maggio del 2016 (o dal termine del

percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile

del 2018 (o fino al termine del percorso scolastico o professionale di G__________):

fr. 1305.– mensili per G__________.

II. Le spese processuali ridotte, di

fr. 500.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano

ripetibili.

III. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione:

– Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Sud;

– A (in

estratto);

– G (in

estratto, con lettera accompagnatoria).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).