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Decisione

11.2011.58

Protezione dell'unione coniugale: relazioni personali e contributo di mantenimento per le figlie

8 febbraio 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DI.2010.1563

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 14 ottobre 2010 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando

sull'appello (“ricorso”) del 12 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 29 aprile 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 26

aprile 1991. Dal matrimonio sono nate Si__________, il 29 gennaio 1994, e St__________,

il 21 ottobre 1997. Il marito è

agente di sicurezza nell’__________ ed

esercita

accessoriamente l'attività di imbianchino. La moglie è assistente geriatra a tempo

parziale per l'associazione __________, __________. I coniugi si sono separati

nell'agosto del 2010, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella

n. 255 RFD di __________, comproprietà per un mezzo di AP 1, per un sesto di AO

1 per un sesto di __________ e per un altro sesto di __________) e si è trasferito

in appartamento a __________.

B. Il

14 ottobre 2010 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via

cautelare – l'affida­mento delle figlie con esercizio esclusivo dell'autorità

parentale e un contributo alimentare dal 5 agosto 2010 di fr. 790.– mensili

per sé, di fr. 1585.– mensili per Si__________ e di fr. 1450.– mensili per

St__________, assegni familiari non compresi. All'udienza del 3 novembre

2010, indetta per la discussione cautelare e del­l'istanza, le parti si sono

accordate sull'autorizzazione a vivere separate, sull'assegnazione dell'alloggio

coniugale alla moglie, sull'affidamento delle figlie a quest'ultima e sul

diritto di visita paterno, da esercitare una sera la settimana (con cena) dalle

ore 18 alle 21, oltre a regolari contatti telefonici. Sui punti rimasti litigiosi

l'istante ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha postulato l'autorità

parentale congiunta e ha offerto un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per

ogni figlia (assegni familiari non compresi), instando per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria. Si__________ e St__________ sono state sentite nel novembre del

2010. Chiusa l'istruttoria il 31 gennaio 2011, alla discussione finale del 16

marzo 2011 le parti hanno confermato l'accordo parziale raggiunto all'udienza

del 3 novembre 2010 e hanno ribadito le loro domande.

C. Con decisione del 29 aprile 2011 il Pretore ha autorizzato i coniugi

a vivere separati, ha affidato le figlie alla moglie, cui ha attribuito l'abitazione

coniugale, ha fissato in una sera infrasettima­nale (con cena) il diritto di

vista paterno, prevedendo che “progressivamente, e compatibilmente

con gli sviluppi del percorso preparatorio che verrà predisposto presso Comunità

familiare” gli incontri si sarebbero estesi sull'arco di un fine settimana, al

pernottamento e alle vacanze, e ha obbligato AO 1 a versare dall'agosto del 2010 un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 935.– mensili (assegni

familiari non compresi) con facoltà di compensare i contributi arretrati con “gli

importi inerenti alle fatture di cui ai documenti 16 e 26 tramite la

presentazione dei giustificativi”. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e

le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili. AO 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12

maggio 2011 per ottenere – previa condanna del marito a versarle una provvigione

ad litem di fr. 8000.– o previo conferimento dell'assistenza giudiziaria

– che l'autorizzazione a vivere separati decorra dal 1° agosto 2010, che il

diritto di visita paterno sia fissato in modo “compatibile con i suoi impegni

lavorativi e con le esigenze personali delle figlie”, che gli incontri presso

la Comunità familiare siano revocati e che AO 1 sia condannato a versare un

contributo alimentare di fr. 500.– mensili per lei, di fr. 1585.– mensili per

Si__________ e di fr. 1450.– per St__________ mensili, assegni familiari non

compresi. Analoghe richieste essa ha formulato già in via cautelare. Con

decreto del 17 maggio 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di provvedimenti cautelari. Nelle sue osservazioni del 14 gennaio

2013 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

E. Preso

atto che il 29 gennaio 2012 Si__________ è divenuta maggiorenne, il giudice

delegato della Camera ha impartito alla medesima il 16 gennaio 2013 un breve

termine per comunicare se ratificasse le richieste formulate dalla madre quanto

al contributo di mantenimento in suo favore dopo la maggiore età. Si__________

ha comunicato il 22 gennaio 2013 di approvare

l'operato

della madre.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento in

cui è comunicata la decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela dell'unione

coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili

pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni

esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il valore

litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale eccezione

non ricorre, litigiose essendo anche le relazioni personali tra padre e figlie.

Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

L'appellante

postula l'interrogatorio delle

parti, rifiutato dal Pretore. La richiesta è di per sé ricevi­bile (art. 316

cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1), ma quanto l'interessata vorrebbe

chiarire con tale mezzo di prova (i motivi della separazione) sarebbe ininfluente

ai fini del giudizio. Per quel che è delle figlie, esse sono già state sentite in

primo grado. Infine il richiamo degli atti relativi al­l'azione di divorzio avviata

nel frattempo davanti al Pretore, chiesto da AO 1, non sarebbe di migliore

ausilio. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.

3.

Litigiosi

rimangono, in concreto, la decorrenza dell'autorizzazione a vivere separati, il

diritto di visita paterno e i contributi alimentari per moglie e figlie. Per quanto si riferisce alla sospensione della comunione domestica,

anzitutto, l'appellante rimprovera al Pretore di non averne specificato la decorrenza,

“importante per fini futuri pensando non solo a una fattispecie nazionale ma

eventualmente anche a carattere internazionale”, data che a suo parere va

fissata il 1° agosto 2010, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale.

In realtà l'argomento non è di alcun interesse pratico, la data in que­stione

non incidendo né sull'attribuzione dell'alloggio coniugale né sull'inizio dell'obbligo

contributivo né sulla pronuncia della separazione dei beni (ZR 102/2003 pag. 64

n. 13). Nemmeno l'appellante spiega, del resto, per quale effetto del divorzio la

data potrebbe essere di rilievo. Tanto meno ove si consideri che tale accertamento

facilita sì il computo del termine biennale previsto dall'art. 114 CC, ma non è

una con­dizione necessaria, il giudice del divorzio non essendo vincolato alla

constatazione del giudice delle misure protettrici (Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 2 ad

art. 175). Ciò posto, sulla questione non soccorre attardarsi ulteriormente.

4.

In

merito al diritto di visita paterno il Pretore ha accertato che i rapporti tra

le parti sono particolarmente tesi e che le relazioni delle figlie con il padre

non sono mai state fattivamente incorag­giate dall'istante, continuamente

disturbata dalle reiterate ingerenze della famiglia d'origine. Il padre, da

parte sua, non aveva facilitato le cose con certi suoi atteggiamenti poco

inclini alla ricerca di soluzioni mediate. Il primo giudice ha riscontrato inoltre

una resistenza manifesta delle figlie a incontrare il convenuto e una mancanza

pressoché assoluta di collaborazione tra genitori per riattivare le visite. Ciò

premesso, egli ha deciso di mantenere le relazioni tra padre e figlie tramite incontri

fissati da un operatore di Comunità familiare e ha invitato i genitori a prendere

contatto con lui per fissare un programma di riavvicinamento, prevedendo nel

contempo un diritto di visita da esercitare – indicativa­mente – una sera la

settimana (con cena), oltre a regolari contatti telefonici, con progressiva

estensione degli incontri ai fine settimana (con pernottamento) e alle vacanze.

a) L'appellante

rievoca i motivi all'origine delle difficoltà relazionali tra padre e figlie, sostenendo

che il comportamento del marito ha fatto perdere alle ragazze stima e affetto per

lui. Essa si duole inoltre che il convenuto chieda un esteso diritto di visita

senza preoccuparsi degli impegni scolastici e sportivi delle figlie. A suo parere

le relazioni personali andrebbero esercitate secondo i rispettivi impegni,

mentre forzare gli incontri sarebbe controproducente, tanto più che le ragazze

sono ormai adolescenti e i loro desideri vanno adeguatamente considerati.

L'appellante contesta infine di ostacolare gli incontri, negando che la sua famiglia

interferisca nei rapporti tra padre e figlie.

b) Il 29 gennaio 2012 Si__________ è diventata maggiorenne, sicché il diritto

di visita nei suoi confronti si è estinto (Leuba

in: Commentaire romand, op. cit., n. 31 ad art. 273

CC). Al riguardo l'appello è divenuto senza oggetto. Relativamente

a St__________, l'appellante chiede un diritto di visita compatibile con gli

impegni lavorativi di AO 1 e con le esigenze personali delle figlie. Se non che,

una domanda del genere è talmente vaga e indeterminata da risultare ineseguibile,

onde la sua improponibilità (cfr. I CCA, sentenza inc.

11.2007.164

del 20 marzo 2008, consid. 6b con richiamo). A maggior ragione ove si consideri che il genitore titolare di un

diritto di visita può esigere una regolamentazione precisa di tale diritto (art.

273.

cpv. 3 CC). Né il principio inquisitorio illimitato

che vige in materia di filiazione esonera una parte dal

formulare domande puntuali, ovvero conclusioni che

esprimano chiaramente che cosa essa intenda ottenere (cfr. DTF 137 III 621

consid. 5 con riferimenti). In concreto nemmeno dalla

motivazione dell'appello si evince in che modo l'appellante vorrebbe vedere

riformata la decisione del Pretore. La questione sfuggirebbe così, già per tali

ragioni, a ulteriore disamina.

c) Sia come sia, nel caso specifico il delegato all'ascolto delle figlie

ha avuto modo di accertare una netta chiusura di queste ultime verso il padre,

rilevando come in simili circostanze l'imposizione di incontri forzati rischierebbe

di risultare controproducente. Non per ciò soltanto tuttavia egli ha ritenuto

che l'esercizio del diritto di visita andasse soppresso. Anzi, a mente sua le

relazioni tra padre e figlie andavano riprese per assicurare alle ragazze – e

specialmente a St__________, tredicenne – un equilibrio psicofisico e un'evoluzione

sociale soddisfacente (rapporto del 26

gennaio 2011, pag. 3). Appurata tre mesi dopo la separazione dei

genitori, la posizione di St__________ non appariva del

resto consolidata né autonoma, non potendosi escludere influenze della madre. Che

dal novembre del 2011 il convenuto non veda più la

figlia ancora non significa dunque, a un som­mario esame come quello che

presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale, che le relazioni personali vadano soppresse (analogamente: sentenza del

Tribunale federale 5C.250/2005 del 3 gennaio 2006, consid. 3.2.1, pubblicato in: FamPra.ch 2006 pag. 752; Leuba, op. cit., n. 13 ad art. 273 CC; Schwenzer in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,n.

11.

ad art. 273). Circa la

regolamentazione degli incontri, quella minima fissata dal Pretore (una sera infrasettimanale, con cena, oltre a regolari contatti

telefonici, dopo un programma di riavvicinamento) appare adeguata alla

situazione (cfr. DTF 127 III 298 consid. 4).

d) Il Pretore ha esortato AP 1 a fare tutto il possibile per incoraggiare la ripresa e lo sviluppo delle relazioni

personali delle figlie con il padre, sollecitando entrambi i genitori

a interpellare Comunità familiare per un programma di riavvicinamento a tal

fine. Simili misure a protezione del figlio (art. 307

cpv. 1 e 3 CC; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_457/2009 del 9 dicembre

2009, consid. 4 in RSPC 6/2010 pag.143), adottate sulla base dell'art. 315a

cpv. 1 CC, sono informate però al bene del minorenne

e non dipendono da eventuali colpe dei genitori

né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 4 ad art. 307 CC; Meier in: Commentaire romand, op. cit., n. 28 all'introduzione agli art. 307–315b

CC). Sentire le parti e le figlie sulle circostanze delle separazione o su

eventuali mancanze di AO 1 non sarebbe pertanto di alcun sussidio. Ciò premesso, per il delegato all'ascolto delle figlie le relazioni

personali con il padre vanno riprese nell'interesse

di St__________, ma ciò richiede la mediazione di un terzo (rapporto di __________

del 26 gennaio 2011, pag. 3). Anche sotto questo profilo la misura adottata dal

Pretore appare dunque idonea allo scopo.

L'appellante sostiene che l'invito del

Pretore contrasta con il desiderio dei genitori, i

quali non vogliono interferenze nella disciplina delle relazioni personali. Essa

non tenta neppure di spiegare, tuttavia, per quale ragione il sollecito del primo

giudice non sarebbe compatibile con il bene di St__________. Che all'udienza del 16 marzo 2011 le parti abbiano chiesto di “non

più passare dal Consultorio familiare” poco importa, il Pretore non essendo

vincolato alle loro domande. Quanto ai costi della misura, essi sono sì a

carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC; Breitschmid, op. cit.,

n. 13 ad art. 307 CC), ma qualora i genitori non siano in grado di assumerli

dovrà farsene carico l'ente pubblico (Meier, op. cit., n. 44 all'introduzione

agli art. 307 a 315b CC). Ne discende che su questo punto l'appello è

destinato all'insuccesso.

5.

L'appellante contesta altresì i contributi alimentari per sé e le figlie.

Il Pretore li ha fissati dopo avere accertato il reddito del marito in fr. 5495.–

mensili (fr. 5295.– come dipendente dell'__________ e fr. 200.– come

imbianchino) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3625.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio

fr. 1330.–, premio della cassa malati fr. 370.90,

premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'assicurazione

economia domestica fr. 33.35, rimborso di un debito verso la __________ fr.

437.

, imposta di circolazione fr. 37.65, assicurazione dell'automobile fr.

116.

, onere fiscale fr. 100.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito

in fr. 3815.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3070.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 640.–, premio della

cassa malati fr. 345.70, premio dell'assicurazione contro la responsabilità

civile e dell'assicurazione economia domestica fr. 85.–, imposta di

circolazione fr. 43.80, assicurazione dell'automobile fr. 149.70, leasing dell'automobile

fr. 356.15, onere fiscale fr. 100.–). Infine egli

ha stimato il fabbisogno in denaro di ogni figlia, ispirandosi alle racco­mandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, in fr. 1585.– mensili, coperti in

parte dagli assegni familiari (fr. 250.– per Si__________, fr. 200.–

mensili per St__________). Constatato un ammanco nel bilancio

familiare, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente del fabbisogno

minimo, obbligandolo a versare il resto alle figlie (fr. 935.– mensili ciascuna,

assegni familiari non compresi), e identico principio ha applicato alla moglie,

cui non ha riconosciuto contributi di mantenimento.

a) L'appellante sostiene che, lavorando

per l'Università della Svizzera Italiana, il marito guadagna fr. 5782.90

mensili (tredicesima compresa) e non solo fr. 5295.– mensili come ha accertato

il Pretore. Ora, trattandosi di un lavoratore dipendente, il reddito

determinante è quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026

n. 25c), cui si aggiungono gli assegni familiari, la quota di tredicesima e le

eventuali indennità supplementari se costituiscono un'entrata regolare (RtiD

I-2004 pag. 596, n. 80c). Dal conteggio di stipendio dell'agosto 2010 risulta che AO 1 percepisce uno stipendio di fr. 5520.10 mensili

lordi, oltre a fr. 450.– mensili di assegni per i figli (doc. B). Se si considera

che la tredicesima consiste – di regola – nello stipendio di base senza le eventuali

indennità (e nella fattispecie senza gli assegni familiari), ma anche senza la

deduzione per il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11

ottobre 2012, consid. 6a con richiami), la quota di tredicesima risulta di

fr. 428.65 mensili (stipendio di fr. 5520.10 senza gli assegni familiari

di fr. 450.–, dedotti gli oneri sociali, ma non il "secondo pilastro” di

fr. 255.75, diviso 12).

Relativamente

agli assegni familiari questa Camera si è sempre dipartita – per principio –

dal reddito dell'obbligato

alimentare

comprensivo di tali prestazioni, fissando contributi alimentari per i figli che

già includevano tali sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30

marzo 2012, consid. 8). La prassi non è condivisa però dal Tribunale federale, secondo

cui conformemente alla giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 285

cpv. 2 CC gli assegni familiari non vanno aggiunti al reddito del genitore che

li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (sentenza 5A_200/2011

del 20 giugno 2012 consid. 4.4.1; v. anche DTF 137 III 64 consid.

4.2

). Ciò posto, il reddito da attività

dipendente di AO 1 va fissato in fr. 5316.70 mensili (fr. 5766.70 ./.

fr. 450.–).

Per

quanto riguarda il reddito da attività accessoria, “anche alla luce delle verifiche

effettuate interpellando il direttore dell'__________” il Pretore lo ha stimato

in fr. 200.– mensili netti. L'appellante fa valere che il marito dichiara entrate

per fr. 5000.– annui, ma che la cifra è senz'altro superiore e rimprovera

al primo giudice di non avere assunto le prove da lei offerte. In realtà nulla induce

a dubitare della somma stimata dal Pretore, tanto meno ove si consideri che la

moglie stessa l'aveva prospettata (interrogatorio informale del 3 novembre

2010: verbali, pag. 4). Per di più, il datore di lavoro, venuto a sapere dell'attività

accessoria, ha diffidato il dipendente a cessarla (doc. 33). È vero che __________,

segretario generale dell'__________, non ha escluso il rilascio di un'autorizzazione

(lettera del 6 dicembre 2010 nel fascicolo “corrispondenza”), ma non risulta

che il convenuto l'abbia poi ottenuta. A un sommario esame come quello che

governa le misure a protezione dell'unione coniugale non si giustifica dunque

di imputare al convenuto più di fr. 200.– mensili. Dovessero mutare le

circostanze oppure rivelarsi inesatte o incomplete le constatazioni alla base

del presente giudizio, l'istante potrà

sempre chiedere l'adattamento delle misure a norma dell'art. 179 cpv. 1 CC. Ne

discende che il reddito del marito va fissato in fr. 5516.70 mensili.

b) Per

quanto attiene al fabbisogno minimo del marito, stabilito dal Pretore in fr. 3625.–

mensili, l'appellante chiede di ridurre il costo dell'alloggio a fr. 500.– mensili e di stralciare il debito verso la

__________ di fr. 437.50

mensili. Riguardo alla locazione, risulta che per un appartamento di tre locali

e mezzo a __________ il marito paga fr. 1330.– mensili, compreso il posteggio, di

cui fr. 150.– di acconto per le spese accessorie (doc. 7). Seppure al

limite (come ha rilevato il Pretore), si tratta di una spesa ancora accettabile

per il bilancio familiare.

Circa

il debito contratto con la __________, il rimborso di un mutuo

va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano

sufficienti allo scopo, per lo meno ove il prestito sia stato contratto prima

della separazione o i coniugi siano

solidalmente responsabili del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, sentenza

del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.3.2 in: SJ 132/2010 I 327). Nella fattispecie il debito

risale al 2006, quando ancora sussisteva la comunione domestica (doc. 13), e l'istante

non

ha

reso verosimile che esso si riconduca a una decisione unilaterale del convenuto.

Considerato che – come si vedrà in appresso – il bilancio familiare consente di

far fronte al­l'esborso, non si ravvisano gli estremi per non tenerne conto.

Quanto alla scadenza del debito, dagli atti emerge che al momento della separazione

il marito era ancora debitore di fr. 20 627.10 (doc. 13). L'estinzione

non appare dunque imminente.

D'ufficio

va stralciato invece dal fabbisogno minimo del convenuto l'onere fiscale (fr.

100.

– mensili), che ridurrebbe il bilancio familiare in ammanco (DTF 126 III

356.

consid. aa, confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). In

definitiva il fabbisogno minimo del marito ammonta quindi a fr. 3525.–

mensili.

c) Il

Pretore ha ridotto il fabbisogno minimo dell'istante da fr. 3767.90

mensili a fr. 3070.– mensili, riducendo

l'onere fiscale da fr. 265.30 a fr. 100.– mensili e stralciando spese mediche

per fr. 562.50 mensili, pur riconoscendo fr. 30.– mensili in più per le

assicurazioni. L'appellante chiede di confermare il suo fabbisogno minimo di

fr. 3767.90 mensili “così come documentato”. La pretesa potrebbe invero essere

dichiarata irricevibile già per carenza di motivazione. L'onere fiscale però va

tolto d'ufficio dal fabbisogno minimo dei coniugi, come si è appena visto. Quanto

alle spese mediche, agli atti figura unicamente la nota d'onorario di un dentista,

di fr. 702.–, per un trattamento del 22 luglio 2010 (doc. P, 1° foglio), e la nota

d'onorario di uno psicologo, di fr. 504.–, per quattro sedute nel mese di

luglio (doc. P, 2° foglio). Ciò non basta, in mancanza di chiare diagnosi, per

rendere verosimile il carattere duraturo della

spesa (RtiD I-2005 pag. 747 consid.

6e, II-2004 pag. 589 consid. 8c). Circa la nota d'onorario del pediatra

dott. __________ (doc. BB), la prestazione riguarda St__________ e non va

inserita nel fabbisogno minimo della madre. Il

fabbisogno minimo dell'appellante risulta in definitiva in fr. 2970.– mensili (arrotondati).

d)

Per quel che attiene al fabbisogno in denaro delle figlie, il Pretore l'ha

stimato in fr. 1585.– mensili ognuna, assegni familiari compresi. L'appellante

sostiene che quello di Si__________ ammonta a fr. 1450.– mensili, ma non si

vede perché dovrebbe essere ridotto. Come si è visto (sopra, consid. 7c), invece,

vanno tolti dal fabbisogno in denaro delle figlie gli assegni

familiari, come si è fatto per il reddito del convenuto. Il fabbisogno in

denaro di Si__________ ammonta così a fr. 1335.– e quello di St__________ a fr.

1385.

– mensili.

Il

29.

gennaio 2012 Si__________ è diventata maggiorenne. L'obbligo di mantenimento

dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC), ovvero fino al 18°

compleanno (art. 14 CC), a meno che non ricorrano le condizioni dell'art. 277

cpv. 2 CC. E il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato

a disciplinare solo lo statuto di figli minorenni (art. 176 cpv. 3 CC). Trattandosi

di fissare contributi ali­mentari, nondimeno, egli può estenderne la durata

anche oltre la maggiore età dei figli (art. 133 cpv. 1

seconda frase CC per analogia). Che in una causa di stato il detentore dell'autorità parentale sia legittimato a esercitare in suo nome i

diritti dei figli minorenni facendo valere personalmente in giudizio le pretese

alimentari è indubbio (DTF 136 III 365 consid. 2), anche in una procedura a

protezione dell'unione coniugale (DTF 83 II 263 consid. 1). Ove il figlio

diventi maggiorenne nel corso della procedura, la prerogativa accordata al

genitore detentore dell'autorità parentale continua per i contributi successivi

al raggiungimento della maggiore età, a condizione che il figlio divenuto maggiorenne

vi acconsenta (DTF 129 III

55.

consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 14 agosto

2012.

consid. 3.1.3).

Nella fattispecie Si__________ ha dichiarato espressamente di

ratificare le richieste della madre per il suo mantenimento dopo la maggiore

età. Ora, ai fini dell'art. 277 cpv. 2 CC il fabbisogno di un figlio

maggiorenne agli studi andrebbe determinato – come per tutti i maggiorenni – in

base ai criteri del diritto esecutivo, non più in base alle raccomandazioni edite

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo, come crede l'appellante (Rep. 1995 pag. 153; I CCA, sentenza inc.

11.2001.95

dell'11 luglio 2002, consid. 11c). Comprende dunque il minimo esistenziale,

il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le spese di trasferta e i

costi del materiale scolastico (cfr. Rep. 1995 pag. 153

n. 28). A un esame di verosimiglianza nulla induce a credere

nondimeno che dal mese successivo alla maggiore età il fabbisogno di Si__________

sia mutato apprezzabilmente. Si giustifica perciò di continuare a riconoscerle

un contributo alimentare di fr. 1335.– mensili. Dovessero essere mutate le

circostanze nel frattempo, AO 1 potrà sempre chiedere la modifica dell'attuale

decisione (art. 179 cpv. 1 CC).

6.

Da

quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:

Reddito del marito

fr. 5516.–

Reddito

della moglie fr. 3815.–

fr.

9331.

– mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 3525.–-

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2970.–-

Fabbisogno

in denaro di Si__________ fr. 1335.–

Fabbisogno

in denaro di St__________ fr. 1385.–

fr.

9215.

– mensili

Eccedenza fr.

116.

Metà

eccedenza fr. 58.– mensili

il marito può

conservare per sé:

fr.

3525.

– + fr. 58.– = fr. 3583.–

mensili,

deve

destinare alle figlie fr. 1933.–

mensili,

di

cui per Si__________ fr. 950.–

mensili

e

per St__________ fr. 984.–

mensili.

Entrambi i genitori conservano in tal modo l'equivalente del fabbisogno

minimo, più mezza eccedenza, garantendo parità di trattamento alle figlie.

7.

L'appellante

contesta la facoltà concessa dal Pretore al marito di compensare i contributi alimentari

arretrati con “le spese di cui alla fatture prodotte sub doc. 16 a 26 (…) unicamente previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento” e con i “fr. 4700.– che il

marito sostiene di aver consegnato alla moglie e che questa contesta di aver

ricevuto”. Ora, secondo giurisprudenza, ove un debitore alimentare paghi direttamente oneri rientranti nel fabbisogno

dei figli o del creditore alimentare, sussiste per lui un

diritto alla compensazione, nel sen­so che egli può dedurre dall'ammontare del

contributo ali­mentare quanto ha versato direttamente (cfr. RtiD I-2005 pag.

765.

consid. 13; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2008.8

del 2 settembre 2012, consid. 5g). Ciò è ammissibile

tuttavia a condizione che le spese assunte si riferiscano a una voce del

fabbisogno della moglie o dei figli accertata dal giudice e che il debitore

dimostri di avere effettivamente eseguito il pagamento.

In

concreto AO 1 è tenuto a versare contributi alimentari per le sole figlie, ragione

per cui può compensare solo costi assunti in favore delle figlie e non anche costi

che riguardano la moglie. Il Pretore ha abilitato il convenuto a compensare

tutto quanto risulta dai documenti 16 a 26, ma a un sommario esame l'unica spesa

riconducibile alle figlie in quel carteggio è una fattura della __________ dell'agosto

2010.

relativa a Si__________ di fr. 63.70 (doc. 21). Tutto il resto si

riferisce o al marito medesimo (doc. 16 e 18) o alla sola moglie (doc. 19) o

all'eco­nomia domestica in genere (doc. 17, 20, 22 a 26). Anche per quanto riguarda l'importo di fr. 63.70, poi, non risulta né che si tratti di una

cifra fissa mensile né che le fatture relative al cellulare della figlia siano

regolarmente recapitate al convenuto. Quanto infine all'importo di fr. 4700.–

cui il primo giudice accenna nei motivi della sentenza, la sua eventuale compensazione

con contributi alimentari non figura nel dispositivo pretorile. È quindi senza

interesse.

8.

Le spese della decisione odierna seguono la reciproca soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta – di poco – sui

contributi alimentari per le figlie, mentre esce sconfitta sul resto. In simili

circostanze si giustifica che sopporti tre quarti degli oneri processuali, mentre

il resto va a carico del convenuto, cui l'appellante rifonderà ripetibili

ridotte. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, per contro,

sul dispositivo di prima sede relativo alla tassa di giustizia, alle spese e

alle ripetibili, che può rimanere invariato.

9.

L'appellante

chiede lo stanziamento di una provvigione ad litem di fr. 8000.– per coprire

le spese processuali e di patrocinio di secondo grado. La pretesa è

irricevibile già per il fatto che le misure a protezione dell'unione coniuga­le

non contemplano provvigioni ad litem (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.1 del 30 gennaio 2012, consid, 11c). Il

giudice decide con la sen­tenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le

ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione. Se mai,

dovesse una simile procedura rivelarsi troppo lunga perché l'istante possa

attendere il dispositivo finale sulle spese e le ripetibili, il giudice può

tenere conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo alimentare

(cfr. DTF 114 II 25 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2010.11 del 25 maggio

2012, consid. 6). In concreto tuttavia le ristrettezze del bilancio familiare

non avrebbero lasciato spazio a eventualità del genere.

10.

In subordine

l'interessata postula il beneficio del gratuito patrocinio. Visto il bilancio

familiare (sopra, consid. 6), essa non consta in effetti avere mezzi sufficienti

per finanziare le spese legali, la possibilità per lei di ottenere un mutuo

ipotecario gravando la sua quota di comproprietà sulla particella n. 255 RFD

di __________, sezione di __________, risultando aleatoria. Quanto alle

possibilità di successo dell'appello, esse erano date almeno in parte. Si

giustifica dunque di concedere all'istante il beneficio richiesto. Per quel che riguarda l'indennità spettante al patrocinatore

d'ufficio, incombeva all'avvocato produrre una nota d'onorario

(sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3).

In mancanza di ciò, occorre procedere per apprezzamento. Ora, un avvocato

ragionevolmente speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di

un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'appello (11 pagine)

in una causa già nota, circa otto ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una:

art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%:

art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA

(8%). L'indennità di patrocinio va fissata dunque in fr. 1700.–

complessivi.

11.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è

parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata

è annullato e il dispositivo n. 7 è così riformato:

AO 1 è condannato a versare dal 1° agosto 2010, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, ad AP 1 seguenti contributi alimentari:

fr. 950.– mensili, per Si__________, più

l'assegno familiare, e

fr. 984.– mensili per St__________, più l'assegno

familiare.

Dal 30 gennaio 2012 il contributo

alimentare per Si__________ va corrisposto direttamente alla beneficiaria.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali, di complessivi fr. 500.–, sono poste per tre

quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, cui la

controparte rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

3. AP 1 è ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1 Lo Stato del Cantone Ticino verserà

per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–.

4. Notificazione

a:

–;

–.;

– Stato del Cantone

Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in

estratto, dispositivo n. 3).

Comunicazione

a:

– Si, (in

estratto, dispositivo n. 1);

– St, (in

estratto, fino al consid. 5);

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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