11.2011.58
Protezione dell'unione coniugale: relazioni personali e contributo di mantenimento per le figlie
8 febbraio 2013Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2011.58
Data decisione, Autorità:
08.02.2013, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: relazioni personali e contributo di mantenimento per le figlie
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
RELAZIONE PERSONALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2011.58
Lugano
8 febbraio
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2010.1563
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 14 ottobre 2010 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello (“ricorso”) del 12 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 29 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 26
aprile 1991. Dal matrimonio sono nate Si__________, il 29 gennaio 1994, e St__________,
il 21 ottobre 1997. Il marito è
agente di sicurezza nell’__________ ed
esercita
accessoriamente l'attività di imbianchino. La moglie è assistente geriatra a tempo
parziale per l'associazione __________, __________. I coniugi si sono separati
nell'agosto del 2010, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella
n. 255 RFD di __________, comproprietà per un mezzo di AP 1, per un sesto di AO
1 per un sesto di __________ e per un altro sesto di __________) e si è trasferito
in appartamento a __________.
B. Il
14 ottobre 2010 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via
cautelare – l'affidamento delle figlie con esercizio esclusivo dell'autorità
parentale e un contributo alimentare dal 5 agosto 2010 di fr. 790.– mensili
per sé, di fr. 1585.– mensili per Si__________ e di fr. 1450.– mensili per
St__________, assegni familiari non compresi. All'udienza del 3 novembre
2010, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, le parti si sono
accordate sull'autorizzazione a vivere separate, sull'assegnazione dell'alloggio
coniugale alla moglie, sull'affidamento delle figlie a quest'ultima e sul
diritto di visita paterno, da esercitare una sera la settimana (con cena) dalle
ore 18 alle 21, oltre a regolari contatti telefonici. Sui punti rimasti litigiosi
l'istante ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha postulato l'autorità
parentale congiunta e ha offerto un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per
ogni figlia (assegni familiari non compresi), instando per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Si__________ e St__________ sono state sentite nel novembre del
2010. Chiusa l'istruttoria il 31 gennaio 2011, alla discussione finale del 16
marzo 2011 le parti hanno confermato l'accordo parziale raggiunto all'udienza
del 3 novembre 2010 e hanno ribadito le loro domande.
C. Con decisione del 29 aprile 2011 il Pretore ha autorizzato i coniugi
a vivere separati, ha affidato le figlie alla moglie, cui ha attribuito l'abitazione
coniugale, ha fissato in una sera infrasettimanale (con cena) il diritto di
vista paterno, prevedendo che “progressivamente, e compatibilmente
con gli sviluppi del percorso preparatorio che verrà predisposto presso Comunità
familiare” gli incontri si sarebbero estesi sull'arco di un fine settimana, al
pernottamento e alle vacanze, e ha obbligato AO 1 a versare dall'agosto del 2010 un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 935.– mensili (assegni
familiari non compresi) con facoltà di compensare i contributi arretrati con “gli
importi inerenti alle fatture di cui ai documenti 16 e 26 tramite la
presentazione dei giustificativi”. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e
le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. AO 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12
maggio 2011 per ottenere – previa condanna del marito a versarle una provvigione
ad litem di fr. 8000.– o previo conferimento dell'assistenza giudiziaria
– che l'autorizzazione a vivere separati decorra dal 1° agosto 2010, che il
diritto di visita paterno sia fissato in modo “compatibile con i suoi impegni
lavorativi e con le esigenze personali delle figlie”, che gli incontri presso
la Comunità familiare siano revocati e che AO 1 sia condannato a versare un
contributo alimentare di fr. 500.– mensili per lei, di fr. 1585.– mensili per
Si__________ e di fr. 1450.– per St__________ mensili, assegni familiari non
compresi. Analoghe richieste essa ha formulato già in via cautelare. Con
decreto del 17 maggio 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di provvedimenti cautelari. Nelle sue osservazioni del 14 gennaio
2013 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
E. Preso
atto che il 29 gennaio 2012 Si__________ è divenuta maggiorenne, il giudice
delegato della Camera ha impartito alla medesima il 16 gennaio 2013 un breve
termine per comunicare se ratificasse le richieste formulate dalla madre quanto
al contributo di mantenimento in suo favore dopo la maggiore età. Si__________
ha comunicato il 22 gennaio 2013 di approvare
l'operato
della madre.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento in
cui è comunicata la decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela dell'unione
coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili
pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni
esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale eccezione
non ricorre, litigiose essendo anche le relazioni personali tra padre e figlie.
Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
L'appellante
postula l'interrogatorio delle
parti, rifiutato dal Pretore. La richiesta è di per sé ricevibile (art. 316
cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1), ma quanto l'interessata vorrebbe
chiarire con tale mezzo di prova (i motivi della separazione) sarebbe ininfluente
ai fini del giudizio. Per quel che è delle figlie, esse sono già state sentite in
primo grado. Infine il richiamo degli atti relativi all'azione di divorzio avviata
nel frattempo davanti al Pretore, chiesto da AO 1, non sarebbe di migliore
ausilio. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.
3.
Litigiosi
rimangono, in concreto, la decorrenza dell'autorizzazione a vivere separati, il
diritto di visita paterno e i contributi alimentari per moglie e figlie. Per quanto si riferisce alla sospensione della comunione domestica,
anzitutto, l'appellante rimprovera al Pretore di non averne specificato la decorrenza,
“importante per fini futuri pensando non solo a una fattispecie nazionale ma
eventualmente anche a carattere internazionale”, data che a suo parere va
fissata il 1° agosto 2010, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale.
In realtà l'argomento non è di alcun interesse pratico, la data in questione
non incidendo né sull'attribuzione dell'alloggio coniugale né sull'inizio dell'obbligo
contributivo né sulla pronuncia della separazione dei beni (ZR 102/2003 pag. 64
n. 13). Nemmeno l'appellante spiega, del resto, per quale effetto del divorzio la
data potrebbe essere di rilievo. Tanto meno ove si consideri che tale accertamento
facilita sì il computo del termine biennale previsto dall'art. 114 CC, ma non è
una condizione necessaria, il giudice del divorzio non essendo vincolato alla
constatazione del giudice delle misure protettrici (Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 2 ad
art. 175). Ciò posto, sulla questione non soccorre attardarsi ulteriormente.
4.
In
merito al diritto di visita paterno il Pretore ha accertato che i rapporti tra
le parti sono particolarmente tesi e che le relazioni delle figlie con il padre
non sono mai state fattivamente incoraggiate dall'istante, continuamente
disturbata dalle reiterate ingerenze della famiglia d'origine. Il padre, da
parte sua, non aveva facilitato le cose con certi suoi atteggiamenti poco
inclini alla ricerca di soluzioni mediate. Il primo giudice ha riscontrato inoltre
una resistenza manifesta delle figlie a incontrare il convenuto e una mancanza
pressoché assoluta di collaborazione tra genitori per riattivare le visite. Ciò
premesso, egli ha deciso di mantenere le relazioni tra padre e figlie tramite incontri
fissati da un operatore di Comunità familiare e ha invitato i genitori a prendere
contatto con lui per fissare un programma di riavvicinamento, prevedendo nel
contempo un diritto di visita da esercitare – indicativamente – una sera la
settimana (con cena), oltre a regolari contatti telefonici, con progressiva
estensione degli incontri ai fine settimana (con pernottamento) e alle vacanze.
a) L'appellante
rievoca i motivi all'origine delle difficoltà relazionali tra padre e figlie, sostenendo
che il comportamento del marito ha fatto perdere alle ragazze stima e affetto per
lui. Essa si duole inoltre che il convenuto chieda un esteso diritto di visita
senza preoccuparsi degli impegni scolastici e sportivi delle figlie. A suo parere
le relazioni personali andrebbero esercitate secondo i rispettivi impegni,
mentre forzare gli incontri sarebbe controproducente, tanto più che le ragazze
sono ormai adolescenti e i loro desideri vanno adeguatamente considerati.
L'appellante contesta infine di ostacolare gli incontri, negando che la sua famiglia
interferisca nei rapporti tra padre e figlie.
b) Il 29 gennaio 2012 Si__________ è diventata maggiorenne, sicché il diritto
di visita nei suoi confronti si è estinto (Leuba
in: Commentaire romand, op. cit., n. 31 ad art. 273
CC). Al riguardo l'appello è divenuto senza oggetto. Relativamente
a St__________, l'appellante chiede un diritto di visita compatibile con gli
impegni lavorativi di AO 1 e con le esigenze personali delle figlie. Se non che,
una domanda del genere è talmente vaga e indeterminata da risultare ineseguibile,
onde la sua improponibilità (cfr. I CCA, sentenza inc.
11.2007.164
del 20 marzo 2008, consid. 6b con richiamo). A maggior ragione ove si consideri che il genitore titolare di un
diritto di visita può esigere una regolamentazione precisa di tale diritto (art.
273.
cpv. 3 CC). Né il principio inquisitorio illimitato
che vige in materia di filiazione esonera una parte dal
formulare domande puntuali, ovvero conclusioni che
esprimano chiaramente che cosa essa intenda ottenere (cfr. DTF 137 III 621
consid. 5 con riferimenti). In concreto nemmeno dalla
motivazione dell'appello si evince in che modo l'appellante vorrebbe vedere
riformata la decisione del Pretore. La questione sfuggirebbe così, già per tali
ragioni, a ulteriore disamina.
c) Sia come sia, nel caso specifico il delegato all'ascolto delle figlie
ha avuto modo di accertare una netta chiusura di queste ultime verso il padre,
rilevando come in simili circostanze l'imposizione di incontri forzati rischierebbe
di risultare controproducente. Non per ciò soltanto tuttavia egli ha ritenuto
che l'esercizio del diritto di visita andasse soppresso. Anzi, a mente sua le
relazioni tra padre e figlie andavano riprese per assicurare alle ragazze – e
specialmente a St__________, tredicenne – un equilibrio psicofisico e un'evoluzione
sociale soddisfacente (rapporto del 26
gennaio 2011, pag. 3). Appurata tre mesi dopo la separazione dei
genitori, la posizione di St__________ non appariva del
resto consolidata né autonoma, non potendosi escludere influenze della madre. Che
dal novembre del 2011 il convenuto non veda più la
figlia ancora non significa dunque, a un sommario esame come quello che
presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale, che le relazioni personali vadano soppresse (analogamente: sentenza del
Tribunale federale 5C.250/2005 del 3 gennaio 2006, consid. 3.2.1, pubblicato in: FamPra.ch 2006 pag. 752; Leuba, op. cit., n. 13 ad art. 273 CC; Schwenzer in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,n.
11.
ad art. 273). Circa la
regolamentazione degli incontri, quella minima fissata dal Pretore (una sera infrasettimanale, con cena, oltre a regolari contatti
telefonici, dopo un programma di riavvicinamento) appare adeguata alla
situazione (cfr. DTF 127 III 298 consid. 4).
d) Il Pretore ha esortato AP 1 a fare tutto il possibile per incoraggiare la ripresa e lo sviluppo delle relazioni
personali delle figlie con il padre, sollecitando entrambi i genitori
a interpellare Comunità familiare per un programma di riavvicinamento a tal
fine. Simili misure a protezione del figlio (art. 307
cpv. 1 e 3 CC; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_457/2009 del 9 dicembre
2009, consid. 4 in RSPC 6/2010 pag.143), adottate sulla base dell'art. 315a
cpv. 1 CC, sono informate però al bene del minorenne
e non dipendono da eventuali colpe dei genitori
né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 4 ad art. 307 CC; Meier in: Commentaire romand, op. cit., n. 28 all'introduzione agli art. 307–315b
CC). Sentire le parti e le figlie sulle circostanze delle separazione o su
eventuali mancanze di AO 1 non sarebbe pertanto di alcun sussidio. Ciò premesso, per il delegato all'ascolto delle figlie le relazioni
personali con il padre vanno riprese nell'interesse
di St__________, ma ciò richiede la mediazione di un terzo (rapporto di __________
del 26 gennaio 2011, pag. 3). Anche sotto questo profilo la misura adottata dal
Pretore appare dunque idonea allo scopo.
L'appellante sostiene che l'invito del
Pretore contrasta con il desiderio dei genitori, i
quali non vogliono interferenze nella disciplina delle relazioni personali. Essa
non tenta neppure di spiegare, tuttavia, per quale ragione il sollecito del primo
giudice non sarebbe compatibile con il bene di St__________. Che all'udienza del 16 marzo 2011 le parti abbiano chiesto di “non
più passare dal Consultorio familiare” poco importa, il Pretore non essendo
vincolato alle loro domande. Quanto ai costi della misura, essi sono sì a
carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC; Breitschmid, op. cit.,
n. 13 ad art. 307 CC), ma qualora i genitori non siano in grado di assumerli
dovrà farsene carico l'ente pubblico (Meier, op. cit., n. 44 all'introduzione
agli art. 307 a 315b CC). Ne discende che su questo punto l'appello è
destinato all'insuccesso.
5.
L'appellante contesta altresì i contributi alimentari per sé e le figlie.
Il Pretore li ha fissati dopo avere accertato il reddito del marito in fr. 5495.–
mensili (fr. 5295.– come dipendente dell'__________ e fr. 200.– come
imbianchino) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3625.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio
fr. 1330.–, premio della cassa malati fr. 370.90,
premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'assicurazione
economia domestica fr. 33.35, rimborso di un debito verso la __________ fr.
437.
, imposta di circolazione fr. 37.65, assicurazione dell'automobile fr.
116.
, onere fiscale fr. 100.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito
in fr. 3815.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3070.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 640.–, premio della
cassa malati fr. 345.70, premio dell'assicurazione contro la responsabilità
civile e dell'assicurazione economia domestica fr. 85.–, imposta di
circolazione fr. 43.80, assicurazione dell'automobile fr. 149.70, leasing dell'automobile
fr. 356.15, onere fiscale fr. 100.–). Infine egli
ha stimato il fabbisogno in denaro di ogni figlia, ispirandosi alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, in fr. 1585.– mensili, coperti in
parte dagli assegni familiari (fr. 250.– per Si__________, fr. 200.–
mensili per St__________). Constatato un ammanco nel bilancio
familiare, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente del fabbisogno
minimo, obbligandolo a versare il resto alle figlie (fr. 935.– mensili ciascuna,
assegni familiari non compresi), e identico principio ha applicato alla moglie,
cui non ha riconosciuto contributi di mantenimento.
a) L'appellante sostiene che, lavorando
per l'Università della Svizzera Italiana, il marito guadagna fr. 5782.90
mensili (tredicesima compresa) e non solo fr. 5295.– mensili come ha accertato
il Pretore. Ora, trattandosi di un lavoratore dipendente, il reddito
determinante è quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026
n. 25c), cui si aggiungono gli assegni familiari, la quota di tredicesima e le
eventuali indennità supplementari se costituiscono un'entrata regolare (RtiD
I-2004 pag. 596, n. 80c). Dal conteggio di stipendio dell'agosto 2010 risulta che AO 1 percepisce uno stipendio di fr. 5520.10 mensili
lordi, oltre a fr. 450.– mensili di assegni per i figli (doc. B). Se si considera
che la tredicesima consiste – di regola – nello stipendio di base senza le eventuali
indennità (e nella fattispecie senza gli assegni familiari), ma anche senza la
deduzione per il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11
ottobre 2012, consid. 6a con richiami), la quota di tredicesima risulta di
fr. 428.65 mensili (stipendio di fr. 5520.10 senza gli assegni familiari
di fr. 450.–, dedotti gli oneri sociali, ma non il "secondo pilastro” di
fr. 255.75, diviso 12).
Relativamente
agli assegni familiari questa Camera si è sempre dipartita – per principio –
dal reddito dell'obbligato
alimentare
comprensivo di tali prestazioni, fissando contributi alimentari per i figli che
già includevano tali sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30
marzo 2012, consid. 8). La prassi non è condivisa però dal Tribunale federale, secondo
cui conformemente alla giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 285
cpv. 2 CC gli assegni familiari non vanno aggiunti al reddito del genitore che
li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (sentenza 5A_200/2011
del 20 giugno 2012 consid. 4.4.1; v. anche DTF 137 III 64 consid.
4.2
). Ciò posto, il reddito da attività
dipendente di AO 1 va fissato in fr. 5316.70 mensili (fr. 5766.70 ./.
fr. 450.–).
Per
quanto riguarda il reddito da attività accessoria, “anche alla luce delle verifiche
effettuate interpellando il direttore dell'__________” il Pretore lo ha stimato
in fr. 200.– mensili netti. L'appellante fa valere che il marito dichiara entrate
per fr. 5000.– annui, ma che la cifra è senz'altro superiore e rimprovera
al primo giudice di non avere assunto le prove da lei offerte. In realtà nulla induce
a dubitare della somma stimata dal Pretore, tanto meno ove si consideri che la
moglie stessa l'aveva prospettata (interrogatorio informale del 3 novembre
2010: verbali, pag. 4). Per di più, il datore di lavoro, venuto a sapere dell'attività
accessoria, ha diffidato il dipendente a cessarla (doc. 33). È vero che __________,
segretario generale dell'__________, non ha escluso il rilascio di un'autorizzazione
(lettera del 6 dicembre 2010 nel fascicolo “corrispondenza”), ma non risulta
che il convenuto l'abbia poi ottenuta. A un sommario esame come quello che
governa le misure a protezione dell'unione coniugale non si giustifica dunque
di imputare al convenuto più di fr. 200.– mensili. Dovessero mutare le
circostanze oppure rivelarsi inesatte o incomplete le constatazioni alla base
del presente giudizio, l'istante potrà
sempre chiedere l'adattamento delle misure a norma dell'art. 179 cpv. 1 CC. Ne
discende che il reddito del marito va fissato in fr. 5516.70 mensili.
b) Per
quanto attiene al fabbisogno minimo del marito, stabilito dal Pretore in fr. 3625.–
mensili, l'appellante chiede di ridurre il costo dell'alloggio a fr. 500.– mensili e di stralciare il debito verso la
__________ di fr. 437.50
mensili. Riguardo alla locazione, risulta che per un appartamento di tre locali
e mezzo a __________ il marito paga fr. 1330.– mensili, compreso il posteggio, di
cui fr. 150.– di acconto per le spese accessorie (doc. 7). Seppure al
limite (come ha rilevato il Pretore), si tratta di una spesa ancora accettabile
per il bilancio familiare.
Circa
il debito contratto con la __________, il rimborso di un mutuo
va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano
sufficienti allo scopo, per lo meno ove il prestito sia stato contratto prima
della separazione o i coniugi siano
solidalmente responsabili del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, sentenza
del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.3.2 in: SJ 132/2010 I 327). Nella fattispecie il debito
risale al 2006, quando ancora sussisteva la comunione domestica (doc. 13), e l'istante
non
ha
reso verosimile che esso si riconduca a una decisione unilaterale del convenuto.
Considerato che – come si vedrà in appresso – il bilancio familiare consente di
far fronte all'esborso, non si ravvisano gli estremi per non tenerne conto.
Quanto alla scadenza del debito, dagli atti emerge che al momento della separazione
il marito era ancora debitore di fr. 20 627.10 (doc. 13). L'estinzione
non appare dunque imminente.
D'ufficio
va stralciato invece dal fabbisogno minimo del convenuto l'onere fiscale (fr.
100.
– mensili), che ridurrebbe il bilancio familiare in ammanco (DTF 126 III
356.
consid. aa, confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). In
definitiva il fabbisogno minimo del marito ammonta quindi a fr. 3525.–
mensili.
c) Il
Pretore ha ridotto il fabbisogno minimo dell'istante da fr. 3767.90
mensili a fr. 3070.– mensili, riducendo
l'onere fiscale da fr. 265.30 a fr. 100.– mensili e stralciando spese mediche
per fr. 562.50 mensili, pur riconoscendo fr. 30.– mensili in più per le
assicurazioni. L'appellante chiede di confermare il suo fabbisogno minimo di
fr. 3767.90 mensili “così come documentato”. La pretesa potrebbe invero essere
dichiarata irricevibile già per carenza di motivazione. L'onere fiscale però va
tolto d'ufficio dal fabbisogno minimo dei coniugi, come si è appena visto. Quanto
alle spese mediche, agli atti figura unicamente la nota d'onorario di un dentista,
di fr. 702.–, per un trattamento del 22 luglio 2010 (doc. P, 1° foglio), e la nota
d'onorario di uno psicologo, di fr. 504.–, per quattro sedute nel mese di
luglio (doc. P, 2° foglio). Ciò non basta, in mancanza di chiare diagnosi, per
rendere verosimile il carattere duraturo della
spesa (RtiD I-2005 pag. 747 consid.
6e, II-2004 pag. 589 consid. 8c). Circa la nota d'onorario del pediatra
dott. __________ (doc. BB), la prestazione riguarda St__________ e non va
inserita nel fabbisogno minimo della madre. Il
fabbisogno minimo dell'appellante risulta in definitiva in fr. 2970.– mensili (arrotondati).
d)
Per quel che attiene al fabbisogno in denaro delle figlie, il Pretore l'ha
stimato in fr. 1585.– mensili ognuna, assegni familiari compresi. L'appellante
sostiene che quello di Si__________ ammonta a fr. 1450.– mensili, ma non si
vede perché dovrebbe essere ridotto. Come si è visto (sopra, consid. 7c), invece,
vanno tolti dal fabbisogno in denaro delle figlie gli assegni
familiari, come si è fatto per il reddito del convenuto. Il fabbisogno in
denaro di Si__________ ammonta così a fr. 1335.– e quello di St__________ a fr.
1385.
– mensili.
Il
29.
gennaio 2012 Si__________ è diventata maggiorenne. L'obbligo di mantenimento
dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC), ovvero fino al 18°
compleanno (art. 14 CC), a meno che non ricorrano le condizioni dell'art. 277
cpv. 2 CC. E il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato
a disciplinare solo lo statuto di figli minorenni (art. 176 cpv. 3 CC). Trattandosi
di fissare contributi alimentari, nondimeno, egli può estenderne la durata
anche oltre la maggiore età dei figli (art. 133 cpv. 1
seconda frase CC per analogia). Che in una causa di stato il detentore dell'autorità parentale sia legittimato a esercitare in suo nome i
diritti dei figli minorenni facendo valere personalmente in giudizio le pretese
alimentari è indubbio (DTF 136 III 365 consid. 2), anche in una procedura a
protezione dell'unione coniugale (DTF 83 II 263 consid. 1). Ove il figlio
diventi maggiorenne nel corso della procedura, la prerogativa accordata al
genitore detentore dell'autorità parentale continua per i contributi successivi
al raggiungimento della maggiore età, a condizione che il figlio divenuto maggiorenne
vi acconsenta (DTF 129 III
55.
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 14 agosto
2012.
consid. 3.1.3).
Nella fattispecie Si__________ ha dichiarato espressamente di
ratificare le richieste della madre per il suo mantenimento dopo la maggiore
età. Ora, ai fini dell'art. 277 cpv. 2 CC il fabbisogno di un figlio
maggiorenne agli studi andrebbe determinato – come per tutti i maggiorenni – in
base ai criteri del diritto esecutivo, non più in base alle raccomandazioni edite
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, come crede l'appellante (Rep. 1995 pag. 153; I CCA, sentenza inc.
11.2001.95
dell'11 luglio 2002, consid. 11c). Comprende dunque il minimo esistenziale,
il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le spese di trasferta e i
costi del materiale scolastico (cfr. Rep. 1995 pag. 153
n. 28). A un esame di verosimiglianza nulla induce a credere
nondimeno che dal mese successivo alla maggiore età il fabbisogno di Si__________
sia mutato apprezzabilmente. Si giustifica perciò di continuare a riconoscerle
un contributo alimentare di fr. 1335.– mensili. Dovessero essere mutate le
circostanze nel frattempo, AO 1 potrà sempre chiedere la modifica dell'attuale
decisione (art. 179 cpv. 1 CC).
6.
Da
quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:
Reddito del marito
fr. 5516.–
Reddito
della moglie fr. 3815.–
fr.
9331.
– mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3525.–-
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2970.–-
Fabbisogno
in denaro di Si__________ fr. 1335.–
Fabbisogno
in denaro di St__________ fr. 1385.–
fr.
9215.
– mensili
Eccedenza fr.
116.
–
Metà
eccedenza fr. 58.– mensili
il marito può
conservare per sé:
fr.
3525.
– + fr. 58.– = fr. 3583.–
mensili,
deve
destinare alle figlie fr. 1933.–
mensili,
di
cui per Si__________ fr. 950.–
mensili
e
per St__________ fr. 984.–
mensili.
Entrambi i genitori conservano in tal modo l'equivalente del fabbisogno
minimo, più mezza eccedenza, garantendo parità di trattamento alle figlie.
7.
L'appellante
contesta la facoltà concessa dal Pretore al marito di compensare i contributi alimentari
arretrati con “le spese di cui alla fatture prodotte sub doc. 16 a 26 (…) unicamente previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento” e con i “fr. 4700.– che il
marito sostiene di aver consegnato alla moglie e che questa contesta di aver
ricevuto”. Ora, secondo giurisprudenza, ove un debitore alimentare paghi direttamente oneri rientranti nel fabbisogno
dei figli o del creditore alimentare, sussiste per lui un
diritto alla compensazione, nel senso che egli può dedurre dall'ammontare del
contributo alimentare quanto ha versato direttamente (cfr. RtiD I-2005 pag.
765.
consid. 13; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2008.8
del 2 settembre 2012, consid. 5g). Ciò è ammissibile
tuttavia a condizione che le spese assunte si riferiscano a una voce del
fabbisogno della moglie o dei figli accertata dal giudice e che il debitore
dimostri di avere effettivamente eseguito il pagamento.
In
concreto AO 1 è tenuto a versare contributi alimentari per le sole figlie, ragione
per cui può compensare solo costi assunti in favore delle figlie e non anche costi
che riguardano la moglie. Il Pretore ha abilitato il convenuto a compensare
tutto quanto risulta dai documenti 16 a 26, ma a un sommario esame l'unica spesa
riconducibile alle figlie in quel carteggio è una fattura della __________ dell'agosto
2010.
relativa a Si__________ di fr. 63.70 (doc. 21). Tutto il resto si
riferisce o al marito medesimo (doc. 16 e 18) o alla sola moglie (doc. 19) o
all'economia domestica in genere (doc. 17, 20, 22 a 26). Anche per quanto riguarda l'importo di fr. 63.70, poi, non risulta né che si tratti di una
cifra fissa mensile né che le fatture relative al cellulare della figlia siano
regolarmente recapitate al convenuto. Quanto infine all'importo di fr. 4700.–
cui il primo giudice accenna nei motivi della sentenza, la sua eventuale compensazione
con contributi alimentari non figura nel dispositivo pretorile. È quindi senza
interesse.
8.
Le spese della decisione odierna seguono la reciproca soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta – di poco – sui
contributi alimentari per le figlie, mentre esce sconfitta sul resto. In simili
circostanze si giustifica che sopporti tre quarti degli oneri processuali, mentre
il resto va a carico del convenuto, cui l'appellante rifonderà ripetibili
ridotte. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, per contro,
sul dispositivo di prima sede relativo alla tassa di giustizia, alle spese e
alle ripetibili, che può rimanere invariato.
9.
L'appellante
chiede lo stanziamento di una provvigione ad litem di fr. 8000.– per coprire
le spese processuali e di patrocinio di secondo grado. La pretesa è
irricevibile già per il fatto che le misure a protezione dell'unione coniugale
non contemplano provvigioni ad litem (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.1 del 30 gennaio 2012, consid, 11c). Il
giudice decide con la sentenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le
ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione. Se mai,
dovesse una simile procedura rivelarsi troppo lunga perché l'istante possa
attendere il dispositivo finale sulle spese e le ripetibili, il giudice può
tenere conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo alimentare
(cfr. DTF 114 II 25 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2010.11 del 25 maggio
2012, consid. 6). In concreto tuttavia le ristrettezze del bilancio familiare
non avrebbero lasciato spazio a eventualità del genere.
10.
In subordine
l'interessata postula il beneficio del gratuito patrocinio. Visto il bilancio
familiare (sopra, consid. 6), essa non consta in effetti avere mezzi sufficienti
per finanziare le spese legali, la possibilità per lei di ottenere un mutuo
ipotecario gravando la sua quota di comproprietà sulla particella n. 255 RFD
di __________, sezione di __________, risultando aleatoria. Quanto alle
possibilità di successo dell'appello, esse erano date almeno in parte. Si
giustifica dunque di concedere all'istante il beneficio richiesto. Per quel che riguarda l'indennità spettante al patrocinatore
d'ufficio, incombeva all'avvocato produrre una nota d'onorario
(sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3).
In mancanza di ciò, occorre procedere per apprezzamento. Ora, un avvocato
ragionevolmente speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di
un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'appello (11 pagine)
in una causa già nota, circa otto ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una:
art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%:
art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA
(8%). L'indennità di patrocinio va fissata dunque in fr. 1700.–
complessivi.
11.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è
parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata
è annullato e il dispositivo n. 7 è così riformato:
AO 1 è condannato a versare dal 1° agosto 2010, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, ad AP 1 seguenti contributi alimentari:
fr. 950.– mensili, per Si__________, più
l'assegno familiare, e
fr. 984.– mensili per St__________, più l'assegno
familiare.
Dal 30 gennaio 2012 il contributo
alimentare per Si__________ va corrisposto direttamente alla beneficiaria.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali, di complessivi fr. 500.–, sono poste per tre
quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, cui la
controparte rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
3. AP 1 è ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1 Lo Stato del Cantone Ticino verserà
per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–.
4. Notificazione
a:
–;
–.;
– Stato del Cantone
Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in
estratto, dispositivo n. 3).
Comunicazione
a:
– Si, (in
estratto, dispositivo n. 1);
– St, (in
estratto, fino al consid. 5);
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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