11.2011.59
Protezione dell'unione coniugale: metodo per il calcolo dei contributi alimentari
22 agosto 2012Italiano25 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2011.59
Data decisione, Autorità:
22.08.2012, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: metodo per il calcolo dei contributi alimentari
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 163 CC
art. 176 cpv. 1 let. 1 CC
Incarto n.
11.2011.59
Lugano
22 agosto
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DI.2009.1556 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 ottobre 2009 da
AP 1
(ora patrocinato dall'avv. PA 1, )
contro
AO 1 ,
(ora patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 13 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 2 maggio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1960) e AO 1 (1960) si sono sposati a Lugano il 12 settembre
1986. Dal matrimonio sono nati F__________, il 21 febbraio 1990, e G__________,
il 21 gennaio 1993. Il marito è amministratore delegato della __________, __________,
presidente del consiglio di amministrazione della __________, __________, e
membro del consiglio di amministrazione della __________, __________. Di formazione
igienista dentale, la moglie lavora a tempo parziale per il dott. __________ di
__________. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 2009, quando il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 714, 715, 716
della particella n. 641 RFD di __________, sezione __________, comproprietà dei
coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in appartamento a __________.
B. Il 28
ottobre 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione
coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separato, l'assegnazione alla
moglie dell'alloggio coniugale, l'affidamento di G__________ alla medesima (riservato
il suo diritto di visita) e la pronuncia della separazione dei beni, offrendo un
contributo alimentare di fr. 4350.– mensili (più le imposte) per la moglie,
uno di fr. 1555.– mensili per G__________ e uno di fr. 380.– mensili per F__________.
All'udienza del 4 dicembre 2009, indetta per il contraddittorio, i coniugi si sono
dati atto di vivere separati, accordandosi sull'assegnazione dell'alloggio coniugale
alla moglie, sull'affidamento della figlia a quest'ultima (riservato il diritto
di visita paterno) e sul contributo alimentare per F__________. Per il resto, AO
1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 12 176.– per il novembre del 2009,
di fr. 11 000.– per il dicembre successivo e di fr. 10 800.– mensili da allora in poi
sulla base del proprio tenore di vita, così come un contributo alimentare per la
figlia di fr. 2500.– mensili dal 1° novembre 2009, oltre all'assunzione delle
spese straordinarie da parte del padre.
C. Terminata
l'istruttoria, il 29 ottobre 2010 le parti hanno rinunciato alla discussione finale,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 31 gennaio 2011 AP
1 ha sostanzialmente ribadito le proprie domande. Con allegato del 31 gennaio
2011 AO 1 ha a sua volta riaffermato le proprie, aumentando tuttavia la richiesta
di contributo alimentare per sé a fr. 19 825.– mensili dal gennaio del 2009
al gennaio del 2011 e a fr. 21 075.– mensili in poi, sulla base del metodo della ripartizione dell'eccedenza.
D. Statuendo
il 2 maggio 2011, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito
l'abitazione di __________ alla moglie, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 10 528.– mensili per la moglie dal gennaio del 2009 e uno di fr. 2115.–
mensili per la figlia G__________ dal gennaio del 2009 al gennaio del 2011, oltre
ad assumere tutte le spese straordinarie, prendendo atto che egli si impegnava
a finanziare anche il mantenimento del figlio F__________. La tassa di giustizia
di fr. 3000.– e le spese sono state poste per quattro quinti a carico dell'istante
e per il resto a carico della convenuta, alla quale il marito è stato è stato tenuto
a rifondere fr. 3500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 13 maggio 2011 a questa Camera in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di ridurre a fr. 4350.–
mensili il contributo alimentare per la moglie dal novembre del 2009 e a fr.
1550.– mensili quello per la figlia. Con decreto del 20 settembre 2011 il
vicepresidente della Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo priva
d'oggetto. Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2011 AO 1 conclude per il
rigetto dell'appello. Con decreto del 21 maggio 2012 il presidente della Camera
ha poi parzialmente accolto una nuova domanda di effetto sospensivo introdotta
da AP 1, concedendo tale effetto limitatamente al pagamento dei contributi
alimentari fissati nella decisione impugnata fino al maggio del 2011 compreso, ma
respingendola per i contributi dovuti in seguito.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il
1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria
(art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni
esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il
valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità
dei contributi alimentari in discussione. Introdotto il 13 maggio 2011, l'appello
dell'istante è inoltre tempestivo.
2. Litigiosi
rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per la moglie e la figlia,
così come la loro decorrenza. Il Pretore, visto l'elevato reddito del marito, si
è scostato dall'abituale metodo consistente nel suddividere a metà l'eccedenza
del bilancio coniugale, fondandosi su quello legato al tenore di vita sostenuto
dai coniugi durante la comunione domestica, come proponevano in un primo tempo entrambe
le parti. A tal fine egli ha accertato il guadagno del marito in fr. 37 281.90 mensili, senza
stabilirne il fabbisogno. Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito
in fr. 2732.– mensili e il tenore di vita in fr. 13 260.– mensili. Il
fabbisogno in denaro di G__________ è stato stimato in base alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo in fr. 2115.– mensili. Sulla scorta di tali
dati il primo giudice ha fissato un contributo alimentare di fr. 10 528.– mensili dal
gennaio del 2009 per la moglie e di fr. 2115.– mensili per G__________ dal
gennaio del 2009 al gennaio del 2011.
3. L'appellante contesta il reddito accertato dal Pretore
in fr. 37 281.– mensili (fr. 9351.– mensili dalla __________, fr. 27 187.30 mensili dalla
__________, fr. 571.– mensili dalla __________ e fr. 172.30 mensili dalla sostanza), sostenendo di non guadagnare più
di fr. 26 601.– mensili o, tutt'al più, fr. 31 570.– mensili: fr. 8250.– dalla
__________ (media degli ultimi tre anni) e
fr. 22 575.– dalla __________ (a torto il Pretore ha computato in tale
reddito la vendita di stock options che rientra invece nella sostanza).
Fa valere inoltre che il tasso di cambio euro-franco applicato dal Pretore
(1.57) non è più attuale, giacché ammonta ormai a 1.25.
a) Ove sia giustificata la sospensione della
comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a
protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da
un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa
quale metodo si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a
disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue
forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto
federale è il criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste
nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli
minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con
rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11. 2011. 155 del15 marzo 2012, consid.
9). Tale metodo non deve condurre tuttavia a una ridistribuzione del patrimonio
coniugale o a una liquidazione anticipata del regime matrimoniale. Il limite
superiore del diritto al mantenimento è costituito infatti, per principio, dal
tenore di vita che i coniugi sostenevano durante la vita in comune (loc. cit.).
Il metodo di calcolo appena citato non si applica, di conseguenza,
ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero
tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivessero in modo
parsimonioso, sotto le loro possibilità, ad esempio per risparmiare fondi destinati
all'acquisto di una casa (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b con rinvii). Per
il suo relativo schematismo esso non si applica nemmeno, tuttavia, qualora durante
la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni finanziarie particolarmente
agiate, nel caso di persone abbienti facendo stato l'ammontare delle spese effettive
concretamente indispensabili per mantenere il livello di vita del coniuge creditore
prima della separazione (sentenza del
Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 5.2 in: SJ
2010 I 327; Hohl in: Fountoulakis/Pichonnaz/Rumo-Jungo,
Droit de la famille et nouvelle procédure, Ginevra/Zurigo/Basilea 2012, pag. 95
verso il basso con citazioni di giurisprudenza). Visti i redditi del marito nella
fattispecie, giustamente il Pretore si è fondato pertanto su quest'ultimo
criterio.
b) Per quanto riguarda il guadagno conseguito dall'appellante alle
dipendenze di __________, il Pretore si è fondato su quello del 2008, di fr.
112 216.–,
mentre AP 1 chiede di fissarlo in base alla media degli ultimi tre anni (fr. 99 015.–). A torto. Per
giurisprudenza invalsa il reddito di un lavoratore dipendente è quello conseguito
al momento del giudizio, cui si aggiungono gli assegni familiari, la quota di
tredicesima e le eventuali indennità supplementari, se costituiscono un'entrata
regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 richiami; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2010.11 del 25 maggio 2002, consid, 3b). Perché il Pretore avrebbe
dovuto derogare a tale principio l'appellante non spiega, tanto meno se si
pensa che i contributi litigiosi decorrono dal gennaio del 2009. Sulla questione
non giova dunque attardarsi.
Relativamente
al reddito percepito da __________, il Pretore lo ha accertato in fr. 326 247.40 annui sulla scorta
delle entrate 2006, 2007 e 2008, applicando la media annuale del tasso di
cambio euro-franco dell'1.57, 1.65 e 1.57. L'appellante chiede di applicare un
cambio medio di 1.58 per tutti i periodi. Sta di fatto che secondo i suoi
stessi calcoli, pur facendo capo al tasso di 1.58 il reddito varierebbe per
finire di fr. 1830.– annui, pari a fr. 153.– mensili (appello, pag. 15). Ciò che
non influirebbe apprezzabilmente sul giudizio. L'appellante si duole altresì
che nei redditi in questione il Pretore abbia incluso anche proventi dalla
vendita di stock options, ma dimentica
che egli medesimo ha sempre tenuto conto di simili ricavi per valutare il
tenore di vita della famiglia (doc. M, riassunto dei dati). Del resto anche la
Corte di cassazione italiana ha deciso con sentenza n. 11214/2011 del 20 maggio
2011 che la plusvalenza derivante dall'esercizio
di un diritto di opzione su azioni concesso da una società per azioni a
un proprio dirigente costituisce una componente del reddito da lavoro dipendente
(__________). Circa il tasso di cambio euro-franco, è
notorio che dal 6 settembre 2011 la __________ lo ha fissato in 1.20, ma non è
dato a divedere perché esso dovrebbe applicarsi a contributi
alimentari
del 2009. Per di più, nulla si conosce sul reddito dell'interessato negli
ultimi anni, di modo che a un sommario esame il deprezzamento della moneta
europea non può dirsi avergli cagionato una perdita del potere d'acquisto. Egli
potrà sempre chiedere al giudice, in ogni modo, di adeguare le misure
protettrici dell'unione coniugale alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).
Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
4. Circa
il tenore di vita della moglie prima della separazione, il Pretore si è sostanzialmente
tenuto alla distinta spese annuali presentata dalla medesima, accertandolo in
fr. 159 116.50.– annui: commestibili fr. 12 000.–,
vettura __________ “__________” fr. 8205.–, ristoranti fr. 2500.–, telefoni e
televisione fr. 4263.–, elettricità fr. 900.–, vestiti fr. 7500.–, sport fr.
1900.–, lavanderia fr. 540.–, sartoria fr. 350.–, dischi-video fr. 200.–, libri,
riviste e giornali fr. 898.–, fiori e piante fr. 350.–, regali fr. 1500.–, beneficienza
fr. 2000.–, spese bancarie e carte di credito fr. 490.50, varie fr. 500.–, cinema
e spettacoli fr. 500.–, tempo libero e palestra fr. 1300.–, pulizie fr. 7600.–,
“altra salute-fisio” fr. 500.–, “tutto per gli occhi” fr. 800.–, premio
della cassa malati fr. 4500.–, franchigia e partecipazione ai costi fr. 2500.–,
corsi per adulti fr. 1420.–, corsi di aggiornamento DH fr. 2172.–, altre
assicurazioni fr. 2265.–, contributo “terzo pilastro” fr. 6300.–, parrucchiere fr.
1700.–, prodotti cosmetici per capelli fr. 260.–, prodotti cosmetici fr. 1089.–,
profumi fr. 800.–, computer/stampante e tecnico PC fr. 3220.–, apparecchio
fotografico fr. 875.–, altro foto fr. 2550.–, viaggi e vacanze fr. 20 669.–, spese condominiali fr. 14 000.–, spese extra fr. 20 000.–, imposte fr. 20 000.–, per una media di fr. 13 260.–
mensili.
a) Sostiene
l'appellante che la distinta citata è inattendibile e irrealistica, poiché
avendo l'intera famiglia speso negli ultimi anni mediamente fr. 208 340.– senza imposte,
una quota per la sola moglie di fr. 139 000.– avrebbe lasciato agli
altri tre membri una disponibilità di appena fr. 78 000.–. Per l'appellante dalla
suddivisione dell'effettivo dispendio tra i membri della famiglia risulta una quota
per la sola moglie, sempre al netto delle imposte, di fr. 82 012.–, sufficiente
per garantire a costei il tenore di vita precedente, tenuto conto anche dell'occupazione
della villa coniugale. L'appellante contesta partitamente inoltre otto voci di
spesa riconosciute dal Pretore (commestibili, pulizie, corsi di aggiornamento
professionale, prodotti cosmetici e profumi, computer, apparecchi fotografici e
consumo carta per foto, viaggi e spese extra), mentre per le restanti 29 rinvia
al contenuto del suo memoriale conclusivo.
b) Da
quest'ultima allegazione va subito sgombrato il campo. La
motivazione di un appello deve figurare nell'atto
medesimo (art. 311 cpv. 1 CPC). Un appello che si esaurisce nella testuale
o quasi testuale trascrizione del memoriale conclusivo è inammissibile (RtiD
I-2010 pag. 683 n. 7c; sentenza del Tribunale federale 5A_879/2011 del 9
marzo 2012, consid. 4), l'appellante dovendo spiegare non
perché le proprie argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Non basta dunque che egli quantifichi
gli importi contestati per ogni singola voce (appello, pag. 10). Deve esporre anche
le ragioni per cui la decisione del Pretore andrebbe riformata. Al proposito l'appello
si rivela già di primo acchito carente di requisiti formali e va dichiarato irricevibile.
c) Relativamente
ai “commestibili” (intesi come alimentari e prodotti per la casa) riconosciuti
dal primo giudice per complessivi fr. 12 000.– annui, l'appellante sostiene
che negli anni precedenti la famiglia spendeva fr. 14 000.– l'anno
per quattro persone e che alla sola moglie vanno riconosciuti perciò fr. 4000.–
al massimo. Ora, indicare le spese
che rientravano nel tenore di vita precedente la separazione e renderle verosimili
incombeva al coniuge creditore (DTF 115 III 425 consid. 2; sentenza del Tribunale federale
5A_515/2008 del 1° dicembre 2008, consid. 2.1 pubblicato in FamPra.ch 2009
pag. 429). In concreto nulla è stato addotto né tanto meno reso verosimile
dalla moglie. Se si tien conto del fatto nel 2008 le famiglie svizzere hanno
speso complessivamente,
in media, fr. 600.– mensili per gli alimentari e poco più di fr. 125.– per le bevande
(comunicato stampa dell'Ufficio federale
di statistica del 15 novembre 2011 in merito all'indagine sul budget delle economie domestiche 2009), a un sommario esame come quello che governa l'emanazione
di misure a tutela dell'unione coniugale una spesa di fr. 5000.– annui per
la sola moglie, compresi i prodotti per la casa, appare consona nella fattispecie al presumibile livello di vita anteriore.
d) Circa
le “pulizie” (personale domestico) riconosciute dal primo giudice per un costo
di fr. 7600.– annui, l'appellante afferma che da quando egli ha lasciato l'abitazione
coniugale tale spesa è diminuita almeno a fr. 3500.–, giacché una delle due
collaboratrici domestiche al servizio della casa si occupava soltanto del suo
abbigliamento. Ora, non si può negare che la partenza di un membro della famiglia
influisca sull'entità del lavoro domestico (basti pensare al bucato e ai lavori
da stiro:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2004.122 del 19 giugno 2006, consid. 8a). A
un esame sommario, anche tenendo conto dell'impegno sostanzialmente immutato
per le pulizie della villa, appare quindi adeguato ricondurre la spesa per la
collaboratrice domestica a fr. 6000.– annui.
e) In merito ai corsi di aggiornamento professionale, riconosciuti
dal Pretore per fr. 2172.– annui, l'appellante afferma che la moglie non ha sostanziato
le proprie affermazioni e da anni non ha più frequentato corsi. A sostegno
della pretesa AO 1 ha prodotto da parte sua una fattura per il pagamento della quota
di affiliazione alla __________ (fr. 280.–) del 2008, una cedola di iscrizione
al congresso annuale del 2009 con relativa trasferta a __________ (complessivi
fr. 600.–), le locandine di iscrizioni a due corsi di aggiornamento con
relativa trasferta e pernottamento, come pure le cedole di versamento per la
partecipazione ad altrettanti corsi (complessivi fr. 1292.–). Considerato che
il tenore di vita cui la moglie ha diritto dev'essere inteso come standard
scelto di comune accordo (sentenza del
Tribunale federale 5A_248/2012
del 28 giugno 2012, consid. 6.2), nulla giustifica di stralciare una voce di
spesa già data prima della separazione. Su questo punto l'appello si rivela
privo di consistenza.
f) Per quel che è dei “profumi e cosmetici” che il Pretore ha riconosciuto
fino a concorrenza di fr. 2149.– annui, l'appellante rileva che gli scontrini dei
grandi magazzini risalgono al 2009, dopo la separazione di fatto, ciò che non
rientra più nel tenore di vita avuto durante la comunione domestica. Ancora una
volta egli non pretende tuttavia che durante la vita in comune la moglie spendesse
meno per profumi e cosmetici, né sostiene che il Pretore abbia sopravvalutato la
posta. Reso verosimile (doc. 11), l'importo va dunque ammesso.
g) Quanto
alle spese per “computer, stampante, tecnico e apparecchio fotografico”, calcolate
dal Pretore in complessivi fr. 3125.– annui, l'appellante assevera che non
si può tenere conto di un ammortamento teorico. Non pretende tuttavia che gli
apparecchi in questione siano estranei al tenore di vita della moglie né contesta
la cifra stimata dal Pretore. Perché poi la suddivisione del costo per l'acquisto
di un nuovo modello sull'arco di più anni sia improponibile egli non spiega,
tanto meno ove si consideri che in caso contrario la moglie potrebbe sollecitare
il versamento di un importo straordinario per la sostituzione periodica. Nell'ipotesi
in cui la convenuta avesse comperato gli apparecchi a rate, del resto, la
relativa quota mensile sarebbe stata inserita nel fabbisogno. Relativamente al
“consumo per foto, carte/cartucce”, riconosciuto dal Pretore nella misura di
fr. 970.– annui, l'appellante rileva che nulla è stato allegato a conforto
della pretesa. Agli atti figurano in
realtà tre fatture per cartucce da stampante (di fr. 280.15, fr. 145.40
e fr. 145.40) del 2008, così come due fatture per carta da foto (di fr. 347.25
e fr. 81.40) del 2008. Ciò rende verosimile l'ammontare della pretesa.
h)
Le spese per “altro foto”, riferite alla quota di
appartenenza al __________, a corsi di aggiornamento e all'allestimento “Espo
Foto”, ammesse dal primo giudice per fr. 2550.– annui, sono contestate
dall'appellante, che le reputa non attendibili. La convenuta ha prodotto nondimeno
una cedola di versamento relativa alla quota sociale per il 2009 della citata
associazione (fr. 50.–), una fattura di __________ per l'allestimento di un
atelier nel 2008 (fr. 1129.80), due cedole di versamento per corsi della __________
di __________ (complessivi fr. 2730.–) del 2008 e una fattura per Workshop “__________”
del 2009 (fr. 800.–). Tanto basta per rendere verosimile l'ammontare della pretesa.
i) Per
quanto attiene ai “viaggi/vacanze” (fr. 20 669.– annui), l'appellante ammette
costi non superiori a fr. 14 000.–. Agli atti si trovano fatture per viaggi compiuti in __________
nel giugno del 2007 e nel giugno del 2008 (€ 3894.35 e € 4332.17),
in __________ nel gennaio del 2008 (€ 3207.90), a __________ nel settembre del 2008 (€ 480.00), in __________ nel febbraio del 2009
(€ 2618.89), in __________ nell'aprile
del 2009 (€ 900.00) e a __________
(__________) nell'agosto del 2009 (€ 414.00). Nulla risulta per vacanze in __________ né week end a __________
o __________. In simili circostanze la spesa fr. 20 669.–, riferita per altro al costo
di tutti i recenti viaggi compiuti dalla moglie, non è sufficientemente resa
verosimile. Non si giustifica di riconoscere pertanto più di quanto ammesso dal
marito (fr. 14 000.–).
l) Delle
“spese extra” stimate dal Pretore in fr. 20 000.– annui l'appellante riconosce
solo fr. 1000.–. In effetti la distinta prodotta dalla convenuta comprende una posta per “spese extra-riserva
aggiustamento poste + varie”, ma nulla è dato di sapere a che cosa si riferisca
concretamente, né l'interessata ha addotto spiegazioni. Riconoscere un costo
del genere sulla base di generiche allegazioni non è possibile. In tali condizioni
nulla più di quanto offre il marito può essere riconosciuto. Dandosi
cambiamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza, l'interessata potrà sempre postulare
una modifica dell'assetto contributivo davanti al Pretore (art. 179 cpv. 1 CC).
m) Riepilogando, il fabbisogno
della moglie risulta di complessivi fr. 124 850.–
annui, ovvero fr. 10
404.– mensili. Tenuto conto del reddito
non contestato di AO 1 (fr. 2732.30 mensili), il contributo alimentare a carico
dell'appellante va fissato per finire in fr. 7875.– mensili (arrotondati). Entro
Considerandi
tale limite l'appello merita accoglimento.
5.
Riguardo
al fabbisogno in denaro della figlia G__________, il Pretore lo ha stimato facendo
capo alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo in fr. 2115.– mensili. Secondo i calcoli dell'appellante
“G__________ ha inciso negli ultimi tre anni con un importo variante fr. 25 000.– e fr. 28 000.– (…), pari a
fr. 1330.– mensili oltre vacanze”. Ora, si conviene che a torto il Pretore ha
considerato l'intero fabbisogno in denaro previsto dalla tabella 2009 correlata
alle raccomandazioni, il quale già include una quota per il costo dell'alloggio
(Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 13 in alto) e contempla una posta per cura e educazione da adeguare al
grado di attività lucrativa del genitore affidatario (Rep. 1996 pag. 119 consid.
5; principio definito “corretto” dal
Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo
2002, consid. 5b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30 marzo 2012,
consid. 3).
D'altro lato
non si deve trascurare che nel caso in cui i genitori sostengano
un tenore di vita particolarmente elevato le esigenze del figlio vanno stimate
in modo più generoso. Ravvisandosi condizioni
economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro calcolato in
base alle note raccomandazioni può essere maggiorato anche del 25% (RtiD
II-2010 pag. 634 consid. 8). Nella fattispecie è
indubbio che la situazione economica dei genitori (il cui reddito complessivo supera
fr. 30 000.–
mensili) è particolarmente agiata. La figlia ha diritto perciò a un contributo
alimentare adeguato a quel livello tenore di vita. Ciò premesso, si sostituisse
pure nel fabbisogno in denaro di G__________ previsto dalla citata tabella il
costo dell'alloggio con una quota della spesa effettiva a carico della madre e
si riducesse la posta per cura e educazione in funzione delle prestazioni che
la madre (professionalmente attiva solo a tempo parziale) può fornire in
natura, si giustificherebbe poi di maggiorare il risultato di un 25%. Nell'esito
la stima del primo giudice sfugge dunque a censura. Del resto, lo stesso
appellante prospetta un fabbisogno della figlia nel 2009 di fr. 25 150.– (doc. L), pari
a fr. 2095.– mensili. E tale spesa è in linea con quanto AP 1 sostiene fosse il
tenore di vita della ragazza anche fra il 2006 e il 2008 (doc. M, sezione 7). Mal
si comprende in definitiva perché tale standard non le andrebbe garantito.
6.
Da
ultimo l'appellante lamenta che il Pretore abbia fatto decorrere i contributi
alimentari per moglie e figlia dal gennaio del 2009, accogliendo
la richiesta in tal senso formulata dalla convenuta solo nel memoriale
conclusivo e disattendendo il divieto di mutare l'azione prescriveva dall'art.
74.
CPC ticinese. Né si giustifica a suo parere far decorrere i contributi alimentari
dalla separazione di fatto, intervenuta appunto nel gennaio del 2009, poiché
fino all'ottobre di quell'anno egli ha regolarmente versato quanto occorreva a
moglie e figlia.
a) La
doglianza formale dell'appellante va respinta. È vero che nella sua risposta
scritta del 4 dicembre 2009 la convenuta aveva chiesto contributi alimentari
dal novembre 2009 e che solo nel memoriale conclusivo ne ha anticipato la decorrenza
al gennaio del 2009 “dopo deduzione di quanto nel frattempo versato o altrimenti
goduto”. A prescindere dal fatto però che secondo l'art. 75 lett. b CPC ticinese un'azione non si riteneva mutata per la sola circostanza che una
parte estendesse le sue
domande principali o accessorie (come ha ritenuto il Pretore), nel caso specifico l'istante ha rinunciato al dibattimento finale,
precludendosi in tal modo la possibilità di sollevare
obiezioni. Non
può lamentare ora, pertanto, irregolarità che avrebbe
potuto far valere all'udienza (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2006.93 del 23 giugno
2008, consid. 3g con rinvii).
b) Nel
merito l'argomentazione dell'appellante si dimostra per contro fondata. L'art. 173 cpv. 3 CC (applicabile per analogia anche ai fini
dell'art. 176 CC: Schwander in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176 CC) prevede invero che i contributi
pecuniari per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela
dell'unione coniugale possano essere chiesti “per il futuro e per l'anno
precedente l'istanza”. Prima di decidere l'erogazione di un contributo retroattivo,
nondimeno, il giudice deve considerare quanto il marito ha già versato in quel
lasso di tempo (RtiD I-2005 pag. 768 n. 52c; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea
2010, n. 23 ad art. 137 vCC; Chaix,
op. cit., n. 10 ad art. 173 CC).
Nella
sua risposta scritta del 4 dicembre 2009 la convenuta aveva sostanziato la sua
pretesa alimentare davanti al Pretore, affermando che dopo l'avvio della
procedura a tutela dell'unione coniugale il marito aveva “disposto
unilateralmente dei conti e privato improvvisamente la moglie delle entrate ricorrenti
coniugali (…) di cui la signora ha sempre usufruito per le spese ricorrenti
della famiglia” (pag. 3 ad 5). Nel memoriale conclusivo essa ha chiesto poi di
far decorrere i contributi dal gennaio del 2009 “in considerazione dell'art.
173.
cpv. 3 CC”. Certo, spettava al marito dimostrare di avere
completamente finanziato il mantenimento della famiglia durante la vita in
comune. Per ammissione della moglie stessa, tuttavia, fino all'ottobre
del 2009 il tenore di vita suo e della figlia è stato garantito attingendo a
fondi coniugali, né essa ha mai preteso il contrario. Non si giustificava
pertanto di far decorrere i contributi alimentari dalla separazione di fatto.
7.
Dato
l'esito del giudizio, le spese processuali seguono la vicendevole soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sul
contributo alimentare per la moglie e sulla decorrenza dell'obbligo contributivo,
ma esce sconfitto sul contributo di mantenimento per la figlia. Equitativamente
si giustifica così che sopporti due terzi degli oneri processuali e che rifonda
alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Il giudizio odierno non
incide in maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede sulla
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, che può rimanere invariato.
8.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
5. AP
1 è condannato a versare un contributo alimentare per la moglie di
fr. 7875.– mensili dal novembre del 2009.
6. AP
1 è condannato a versare a AO 1 un contributo alimentare per la figlia di fr.
2115.– mensili dal novembre 2009 fino al gennaio 2011 compreso. Tutte le spese
straordinarie sostenute dalla figlia dal novembre del 2009 al gennaio del 2011
sono a carico del padre.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese
processuali di complessivi fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste
per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante
rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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