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Decisione

11.2011.59

Protezione dell'unione coniugale: metodo per il calcolo dei contributi alimentari

22 agosto 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2004.122 del 19 giugno 2006, consid. 8a). A

un esame sommario, anche tenendo conto dell'impegno sostanzialmente immutato

per le pulizie della villa, appare quindi adeguato ricondurre la spesa per la

collaboratrice domestica a fr. 6000.– annui.

e) In merito ai corsi di aggiornamento professionale, riconosciuti

dal Pretore per fr. 2172.– annui, l'appellante afferma che la moglie non ha sostanziato

le proprie affermazioni e da anni non ha più frequentato corsi. A sostegno

della pretesa AO 1 ha prodotto da parte sua una fattura per il pagamento della quota

di affiliazione alla __________ (fr. 280.–) del 2008, una cedola di iscrizione

al congresso annuale del 2009 con relativa trasferta a __________ (complessivi

fr. 600.–), le locandine di iscrizioni a due corsi di aggiornamento con

relativa trasferta e pernottamento, come pure le cedole di versamento per la

partecipazione ad altrettanti corsi (complessivi fr. 1292.–). Considerato che

il tenore di vita cui la moglie ha diritto dev'essere inteso come standard

scelto di comune accordo (sentenza del

Tribunale federale 5A_248/2012

del 28 giugno 2012, consid. 6.2), nulla giustifica di stralciare una voce di

spesa già data prima della separazione. Su questo punto l'appello si rivela

privo di consistenza.

f) Per quel che è dei “profumi e cosmetici” che il Pretore ha riconosciuto

fino a concorrenza di fr. 2149.– annui, l'appellante rileva che gli scontrini dei

grandi magazzini risalgono al 2009, dopo la separazione di fatto, ciò che non

rientra più nel tenore di vita avuto durante la comunione domestica. Ancora una

volta egli non pretende tuttavia che durante la vita in comune la moglie spendesse

meno per profumi e cosmetici, né sostiene che il Pretore abbia sopravvalutato la

posta. Reso verosimile (doc. 11), l'importo va dunque ammesso.

g) Quanto

alle spese per “computer, stampante, tecnico e apparecchio fotografico”, calcolate

dal Pretore in complessivi fr. 3125.– annui, l'appellante assevera che non

si può tenere conto di un ammortamento teorico. Non pretende tuttavia che gli

apparecchi in questione siano estranei al tenore di vita della moglie né contesta

la cifra stimata dal Pretore. Perché poi la suddivisione del costo per l'acquisto

di un nuovo modello sull'arco di più anni sia improponibile egli non spiega,

tanto meno ove si consideri che in caso contrario la moglie potrebbe sollecitare

il versamento di un importo straordinario per la sostituzione periodica. Nell'ipotesi

in cui la convenuta avesse comperato gli apparecchi a rate, del resto, la

relativa quota mensile sarebbe stata inserita nel fabbisogno. Relativamente al

“consumo per foto, carte/cartucce”, riconosciuto dal Pretore nella misura di

fr. 970.– annui, l'appellante rileva che nulla è stato allegato a conforto

della pretesa. Agli atti figurano in

realtà tre fatture per cartucce da stampante (di fr. 280.15, fr. 145.40

e fr. 145.40) del 2008, così come due fatture per carta da foto (di fr. 347.25

e fr. 81.40) del 2008. Ciò rende verosimile l'ammontare della pretesa.

h)

Le spese per “altro foto”, riferite alla quota di

appartenenza al __________, a corsi di aggiornamento e all'allestimento “Espo

Foto”, ammesse dal primo giudice per fr. 2550.– annui, sono contestate

dall'appellante, che le reputa non attendibili. La convenuta ha prodotto nondimeno

una cedola di versamento relativa alla quota sociale per il 2009 della citata

associazione (fr. 50.–), una fattura di __________ per l'allestimento di un

atelier nel 2008 (fr. 1129.80), due cedole di versamento per corsi della __________

di __________ (complessivi fr. 2730.–) del 2008 e una fattura per Workshop “__________”

del 2009 (fr. 800.–). Tanto basta per rendere verosimile l'ammontare della pretesa.

i) Per

quanto attiene ai “viaggi/vacanze” (fr. 20 669.– annui), l'appellante ammette

costi non superiori a fr. 14 000.–. Agli atti si trovano fatture per viaggi compiuti in __________

nel giugno del 2007 e nel giugno del 2008 (€ 3894.35 e € 4332.17),

in __________ nel gennaio del 2008 (€ 3207.90), a __________ nel settembre del 2008 (€ 480.00), in __________ nel febbraio del 2009

(€ 2618.89), in __________ nell'aprile

del 2009 (€ 900.00) e a __________

(__________) nell'agosto del 2009 (€ 414.00). Nulla risulta per vacanze in __________ né week end a __________

o __________. In simili circostanze la spesa fr. 20 669.–, riferita per altro al costo

di tutti i recenti viaggi compiuti dalla moglie, non è sufficientemente resa

verosimile. Non si giustifica di riconoscere pertanto più di quanto ammesso dal

marito (fr. 14 000.–).

l) Delle

“spese extra” stimate dal Pretore in fr. 20 000.– annui l'appellante riconosce

solo fr. 1000.–. In effetti la distinta prodotta dalla convenuta comprende una posta per “spese extra-riserva

aggiustamento poste + varie”, ma nulla è dato di sapere a che cosa si riferisca

concretamente, né l'interessata ha addotto spiegazioni. Riconoscere un costo

del genere sulla base di generiche allegazioni non è possibile. In tali condizioni

nulla più di quanto offre il marito può essere riconosciuto. Dandosi

cambiamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza, l'interessata potrà sempre postulare

una modifica dell'assetto contributivo davanti al Pretore (art. 179 cpv. 1 CC).

m) Riepilogando, il fabbisogno

della moglie risulta di complessivi fr. 124 850.–

annui, ovvero fr. 10

404.– mensili. Tenuto conto del reddito

non contestato di AO 1 (fr. 2732.30 mensili), il contributo alimentare a carico

dell'appellante va fissato per finire in fr. 7875.– mensili (arrotondati). Entro

Considerandi

tale limite l'appello merita accoglimento.

5.

Riguardo

al fabbisogno in denaro della figlia G__________, il Pretore lo ha stimato facendo

capo alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo in fr. 2115.– mensili. Secondo i calcoli dell'appellante

“G__________ ha inciso negli ultimi tre anni con un importo variante fr. 25 000.– e fr. 28 000.– (…), pari a

fr. 1330.– mensili oltre vacanze”. Ora, si conviene che a torto il Pretore ha

considerato l'intero fabbisogno in denaro previsto dalla tabella 2009 correlata

alle raccomandazioni, il quale già include una quota per il costo dell'alloggio

(Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lun­gen

zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 13 in alto) e contempla una posta per cura e educazione da adeguare al

grado di attività lucrativa del genitore affidatario (Rep. 1996 pag. 119 consid.

5; principio definito “corretto” dal

Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo

2002, consid. 5b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30 marzo 2012,

consid. 3).

D'altro lato

non si deve trascurare che nel caso in cui i genitori sostengano

un tenore di vita particolarmente ele­vato le esigenze del figlio vanno stimate

in modo più generoso. Ravvisandosi condizioni

economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro calcolato in

base alle note raccomandazioni può essere maggiorato anche del 25% (RtiD

II-2010 pag. 634 consid. 8). Nella fattispecie è

indubbio che la situazione economica dei genitori (il cui reddito complessivo supera

fr. 30 000.–

mensili) è particolarmente agiata. La figlia ha diritto perciò a un contributo

alimentare adeguato a quel livello tenore di vita. Ciò premesso, si sostituisse

pure nel fabbisogno in denaro di G__________ previsto dalla citata tabella il

costo dell'alloggio con una quota della spesa effettiva a carico della madre e

si riducesse la posta per cura e educazione in funzione delle prestazioni che

la madre (professionalmente attiva solo a tem­po parziale) può fornire in

natura, si giustificherebbe poi di maggiorare il risultato di un 25%. Nell'esito

la stima del primo giudice sfugge dunque a censura. Del resto, lo stesso

appellante prospetta un fabbisogno della figlia nel 2009 di fr. 25 150.– (doc. L), pari

a fr. 2095.– mensili. E tale spesa è in linea con quanto AP 1 sostiene fosse il

tenore di vita della ragazza anche fra il 2006 e il 2008 (doc. M, sezione 7). Mal

si comprende in definitiva perché tale standard non le andrebbe garantito.

6.

Da

ultimo l'appellante lamenta che il Pretore abbia fatto decorrere i contributi

alimentari per moglie e figlia dal gennaio del 2009, accogliendo

la richiesta in tal senso formulata dalla convenuta solo nel memoriale

conclusivo e disattendendo il divieto di mutare l'azione prescriveva dall'art.

74.

CPC ticinese. Né si giustifica a suo parere far decorrere i contributi alimentari

dalla separazione di fatto, intervenuta appunto nel gennaio del 2009, poiché

fino all'ottobre di quell'anno egli ha regolarmente versato quanto occorreva a

moglie e figlia.

a) La

doglianza formale dell'appellante va respinta. È vero che nella sua risposta

scritta del 4 dicembre 2009 la convenuta aveva chiesto contributi alimentari

dal novembre 2009 e che solo nel memoriale conclusivo ne ha anticipato la decorrenza

al gennaio del 2009 “dopo deduzione di quanto nel frattempo versato o altrimenti

goduto”. A prescindere dal fatto però che secondo l'art. 75 lett. b CPC ticinese un'azione non si riteneva mutata per la sola circostanza che una

parte estendesse le sue

domande principali o accessorie (come ha ritenuto il Pretore), nel caso specifico l'istante ha rinunciato al dibattimento finale,

precludendosi in tal modo la possibilità di sollevare

obiezioni. Non

può lamentare ora, pertanto, irregolarità che avrebbe

potuto far valere all'udienza (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2006.93 del 23 giugno

2008, consid. 3g con rinvii).

b) Nel

merito l'argomentazione dell'appellante si dimostra per contro fondata. L'art. 173 cpv. 3 CC (applicabile per analogia anche ai fini

dell'art. 176 CC: Schwander in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 6 ad art. 176 CC) prevede invero che i contributi

pecuniari per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela

dell'unione coniugale possano essere chiesti “per il futuro e per l'anno

precedente l'istanza”. Prima di decidere l'erogazione di un contributo retroattivo,

nondimeno, il giudice deve considerare quanto il marito ha già versato in quel

lasso di tempo (RtiD I-2005 pag. 768 n. 52c; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea

2010, n. 23 ad art. 137 vCC; Chaix,

op. cit., n. 10 ad art. 173 CC).

Nella

sua risposta scritta del 4 dicembre 2009 la convenuta aveva sostanziato la sua

pretesa alimentare davanti al Pretore, affermando che dopo l'avvio della

procedura a tutela dell'unione coniugale il marito aveva “disposto

unilateralmente dei conti e privato improvvisamente la moglie delle entrate ricorrenti

coniugali (…) di cui la signora ha sempre usufruito per le spese ricorrenti

della famiglia” (pag. 3 ad 5). Nel memoriale conclusivo essa ha chiesto poi di

far decorrere i contributi dal gennaio del 2009 “in considerazione dell'art.

173.

cpv. 3 CC”. Certo, spettava al marito dimostrare di avere

completamente finanziato il mantenimento della famiglia durante la vita in

comune. Per ammissione della moglie stessa, tuttavia, fino all'ottobre

del 2009 il tenore di vita suo e della figlia è stato garantito attingendo a

fondi coniugali, né essa ha mai preteso il contrario. Non si giustificava

pertanto di far decorrere i contributi alimentari dalla separazione di fatto.

7.

Dato

l'esito del giudizio, le spese processuali seguono la vicendevole soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sul

contributo alimentare per la moglie e sulla decorrenza dell'obbligo contributivo,

ma esce sconfitto sul contributo di mantenimento per la figlia. Equitativamente

si giustifica così che sopporti due terzi degli oneri processuali e che rifonda

alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Il giudizio odierno non

incide in maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede sulla

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, che può rimanere invariato.

8.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

5. AP

1 è condannato a versare un contributo alimentare per la moglie di

fr. 7875.– mensili dal novembre del 2009.

6. AP

1 è condannato a versare a AO 1 un contributo alimentare per la figlia di fr.

2115.– mensili dal novembre 2009 fino al gennaio 2011 compreso. Tutte le spese

straordinarie sostenute dalla figlia dal novembre del 2009 al gennaio del 2011

sono a carico del padre.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

II. Le spese

processuali di complessivi fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste

per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante

rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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