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Decisione

11.2011.6

Azione di manutenzione. Azione possessoria: tutela di una servitù di limitazione di altezze

11 dicembre 2013Italiano16 min

motivazione – eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata – emergeva

Source ti.ch

Incarto n.

11.2011.6

Lugano

11 dicembre 2013/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Jaques

segretaria:

F.

Bernasconi, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa DI.2008.109

(azione di manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con petizione del 2 giugno 2008 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AO 1

AO 2 , e

AO 3

(patrocinati

dall'avv. PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di

questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 gennaio 2011

presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

14 dicembre 2010 dal Pretore della giurisdizione

di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 era proprietaria della

particella n. 152 RFD di __________ (648 m²). Il fondo confina a nord-est con

la soprastante particella n. 675 (473 m²), proprietà di AP 1, su cui sorge una

casa d'abitazione. I due fondi sono gravati di una servitù reciproca, iscritta

nel registro fondiario come “limitazione altezza costruzioni e piantagioni”. Il

15 maggio 2008 AO 2, AO 3 e AO 1 hanno ottenuto la licenza edilizia per

costruire sulla particella n. 152

una casa

d'abitazione unifamiliare. AP 1 ha impugnato il rilascio della licenza edilizia

prima davanti al Consiglio di Stato, che con decisione del 19 agosto 2008 ha

respinto il ricorso, poi davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che con

decisione del 3 novembre 2008 ha deciso nello stesso senso (inc. 52.2008.327),

e infine davanti al Tribunale federale, che con sentenza 1C.576/2008 del 16

marzo 2009 ha respinto in quanto ammissibile un ricorso di diritto pubblico.

B. Il 2 giugno 2008 AP 1

ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'azione

possessoria, chiedendo che fosse vietato ad AO 2, a AO 3 e

a AO 1 di erigere la costruzione oggetto della licenza edilizia. AO 1 ha donato il 20 aprile 2009 la particella n. 152

alla figlia AO 2. Nel corso della discussione indetta dal Pretore,

cominciata il 15 ottobre 2009 e proseguita il 10 novembre successivo, i

convenuti hanno proposto di respingere l'azione. Il 30 agosto 2010 AO 2 ha

donato al marito AO 3 la comproprietà di un mezzo sul proprio fondo. L'istruttoria

è terminata l'8 ottobre 2010. Al dibattimento finale del 17 novembre 2010 le

parti hanno confermato le rispettive conclusioni sulla scorta di un memoriale

conclusivo. Statuendo il 14 dicembre 2010, il Pretore ha respinto l'azione. La tassa di giustizia di fr. 1800.–

e le spese di fr. 380.– sono state poste

a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2400.–

per ripetibili.

C. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 gennaio 2011

nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato o, in subordine, di

rinviare la causa al Pretore per nuovo giudizio. Nelle loro osservazioni del 4

febbraio 2011 AO 2, AO 3 e AO 1 propongono di respingere l'appello in ordine,

eventualmente nel merito.

Considerando

in diritto: 1. La causa è stata trattata

con la vecchia procedura (sommaria) contenziosa di camera di consiglio (art.

361 segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 374). A quest'ultima continuano a

soggiacere, anche in appello, tutte le decisioni comunicate dai Pretori anteriormente

al 1° gennaio 2011 (art. 405 cpv. 1 CPC; DTF 137 III 130 consid. 2), le

quali erano appellabili così nel termine di dieci giorni senza riguardo al

valore litigioso (da ultimo: I CCA, senten­za inc. 11.2010.42 del 6

novembre 2012, consid. 1). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata

il 14 dicembre 2010 ed è pervenuta alla legale dell'attrice il 22 dicembre 2010

(estratto “Track and Trace” relativo all'invio n. __________). Introdotto

il 3 gennaio 2011, l'appello in esame è dunque tempestivo.

2. Se l'oggetto

litigioso era alienato, nel vecchio rito il processo continuava fra le parti in

causa e la sentenza passava in giudicato anche nei confronti dell'acquirente,

riservate le disposizioni del diritto civile

circa l'acquisto del terzo in buona fede (art. 110 cpv. 1 CPC ticinese).

Poco importa quindi che il 20 aprile 2009, in pendenza

di causa, AO 1 abbia donato la particella n. 152 alla figlia AO 2. Non dimessa

dalla lite, essa continua a rimanere convenuta nell'azione possessoria.

3. All'appello AP 1

acclude una petizione del 31 marzo 2008 inviata alla Pretura, una lettera con

cui la Pretura le aveva ritornato la petizione siccome carente di requisiti

formali e la fotocopia di fotografie scattate durante il sopralluogo del

Pretore. Queste ultime fanno già parte del fascicolo processuale. La petizione

e la lettera della Pretura, fossero anche ricevibili (in contrasto con il divieto

generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), non sono in ogni modo di

rilievo per il giudizio.

4. I convenuti chiedono

anzitutto che l'appello sia dichiarato irricevi­bile poiché non indica il loro

indirizzo in modo corretto (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC ticinese) e non enuncia

con precisione i punti contestati della sentenza appellata (art. 309 cpv. 2

lett. d CPC ticinese), né le prove rifiutate dal Pretore di cui è chiesta

l'assunzione (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC), né – tanto meno – gli atti da

annullare (art. 309 cpv. 4 CPC ticinese). Inoltre esso non rispetterebbe i

requisiti grammaticali e lessicali indispensabili per la sua comprensione (art.

117 cpv. 1 CPC ticinese).

a) Un

appello doveva contenere l'indicazione esatta delle parti e del loro domicilio

(art. 309 cpv. 2 lett. b CPC ticinese). Secondo giurisprudenza tuttavia un

simile atto non era nullo per il solo fatto di non contemplare la designazione

esatta della controparte, sempre che quest'ultima avesse avuto modo di

rispondere al ricorso (citazioni in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 309). Nella

fattispecie i convenuti hanno potuto presentare regolarmente le loro

osservazioni all'appello. L'insufficienza di forma è pertanto sanata.

b) L'indicazione

dei punti contestati della sentenza appellata (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC

ticinese) riguardava i dispositivi oggetto di ricorso, i quali andavano

specificati. Ove ciò non fosse, ad ogni modo, l'appello non era nullo se dal

suo contesto appariva chiaro quali punti della sentenza fossero impugnati (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art.

309 CPC). Nel caso in esame non fa dubbio che l'istante insorge contro entrambi

Fatti

i dispositivi n. 1 (merito) e n. 2 (spese e ripetibili) della decisione

pretorile. Quanto all'indicazione delle prove rifiutate dal Pretore (art. 309

cpv. 2 lett. g CPC ticinese), essa presupponeva che l'appellante chiedesse

la riassunzione di tali prove (art. 322 lett. b CPC ticinese), eventualità

che non si verifica in concreto. Analogo principio vale per l'indicazione degli

atti da annullare (art. 309 cpv. 4 CPC ticinese), la quale presupponeva che il

Pretore fosse caduto in vizi di forma (art. 146 CPC ticinese), mentre nel caso

in rassegna l'appellante sollecita l'annullamento della sentenza impugnata nel

merito.

c) Più

delicata è l'ammissibilità della richiesta di giudizio meramente cassatoria

avanzata in via principale dall'appellante. Nel diritto ticinese infatti

l'appello era un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio, tranne

nell'ipotesi dell'art. 326 CPC (estranea al caso precipuo). Anche al proposito

la giurisprudenza aveva avuto modo di ricordare però che, seppure sprovvisto di

conclusioni di merito, un appello poteva risultare ammissibile se dalla sua

motivazione – eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata – emergeva

senza ombra di dubbio che cosa il ricorrente voleva ottenere (cfr. DTF 136 V

135 consid. 1.2 con riferimenti, 133 III 489 consid. 3). AP 1 persegue con ogni

evidenza l'accoglimento della propria istanza, come si desume reiteratamente a

chiare lettere dalla penultima pagina del memoriale (pag. 8). L'appello va

dunque interpretato di conseguenza. Irricevibile è invece la conclusione

subordinata intesa all'annullamento della sentenza impugnata e al rinvio della

causa al Pretore per nuovo giudizio, una simile evenienza entrando in linea di

conto solo – come si è accennato – ove si ravvisassero gli estremi dell'art.

326 CPC ticinese. L'appellante medesima non prospettando nulla di simile, non

v'è ragione di ritornare gli atti al Pretore in caso di accoglimento dell'appello.

d) Per

quanto attiene all'uso della lingua italiana, l'appello è perfettamente

comprensibile quand'anche non sia ineccepibile dal profilo grammaticale (a

norma dell'art. 117 cpv. 1 CPC ticinese), tant'è che i convenuti sono stati in

grado di formulare osservazioni senza lamentare problemi. In proposito non

soccorre dunque attardarsi.

5. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha evocato anzitutto i requisiti cui soggiace un'azione di

manutenzione (art. 928 CC), ricordando che essa ha natura puramente sommaria e

può riguardare solo questioni di fatto, non incombendo al giudice esaminare

problemi di diritto, in particolare per quel che attiene al contenuto di

servitù. E in concreto, a mente del Pretore, la turbativa provocata dalla

costruzione litigiosa non è per nulla chiara. Già in una precedente causa

tendente a impedire l'esecuzione di un altro progetto edilizio sulla particella

n. 152 (causa promossa nell'ottobre del 1984 e terminata con sentenza 4 giugno

1987 del Tribunale federale: doc. 2 a 4) la servitù in favore della particella

n. 675 era stata oggetto di esegesi contrastanti da parte dei vari gradi

di giurisdizione. Verificare la conformità del progetto edilizio presentato dai

convenuti con le limitazioni poste dalla servitù richiederebbe un'analisi

approfondita, se non una perizia (come nella causa pregressa). Indagini

siffatte non sono compatibili con una valutazione di apparenza. A un esame

sommario – ha epilogato il Pretore – il progetto non sembra ad ogni modo in

urto palese con la servitù prediale, l'abitazione prospettata risultando

simile, con un piano fuori terra e un seminterrato, a quella formante oggetto

della procedura anteriore, nel cui ambito il Tribunale federale aveva rilevato

come l'attrice dovesse “lasciarsi opporre un'interpretazione che corrisponde al

modello edilizio da lei realizzato”, le servitù gravanti le due particelle

essendo reciproche. Senza contare – ha concluso il Pretore – che il progetto

non lede la finalità della servitù, consistente nel garantire la vista sul Lago

__________.

6. L'appellante

fa valere che nel 1987 il Tribunale federale ha vietato ai precedenti

proprietari della particella n. 152 l'edificazione di un edificio analogo a

quello in discorso, accertando che la servitù permette unicamente la

costruzione di un sottosuolo abitabile e di un piano completo. L'abitazione

progettata dai convenuti, composta di un piano cantina, di un'autorimessa posta

sopra il livello del terreno originale (punto 465.93), di un piano fuori terra

che sovrasta per oltre la metà della sua altezza il terreno originale e di un

altro piano interamente sopra il terreno originale e sopra quello sistemato

viola apertamente la servitù così com'è stata interpretata dal Tribunale

federale. Circa il confronto con la sua abitazione, l'attrice sottolinea che

questa è di soli due piani (un sottosuolo

abitabile e un piano

completo), segue la conformazione naturale del terreno e rispetta dunque la

servitù. A parer suo, l'azione di manutenzione andava pertanto accolta senza

necessità di approfondimenti, la turbativa del possesso rivelandosi chiara e

lampante.

7. L'art. 928 CC

conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita

violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il

divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Tale facoltà

compete anche al beneficiario di una servitù (Steinauer,

Considerandi

Les droits réels, vol. II, 4ª

edizione, pag. 454 n. 2302 seg.; Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione,

nota 74 dell'introduzione agli art. 926–929 CC), l'effettivo esercizio di un

diritto reale limitato essendo parificato al possesso della cosa (art. 919 cpv.

2.

CC). Un'azione possessoria presuppone, per il resto, che sia reso verosimile

l'esercizio della servitù e che quest'ultima sia iscritta nel registro

fondiario (DTF 83 II 146; RtiD I-2004 n. 29c pag. 543 consid. 3;

Stark, op. cit., n. 12 dell'introduzione

agli art. 926–929 e nota 5 ad art. 928 CC). Quanto alla tempestività del

reclamo, che dev'essere esaminata d'ufficio (Rep. 1996 pag. 190; 1989 pag. 485;

1981.

pag. 348), in concreto essa è fuori discussione, l'istante essendosi

opposta alla costruzione progettata dai convenuti sin dal rilascio della

licenza edilizia.

8.

Tutela

del possesso e protezione del diritto sono istituti diversi. Un'azione possessoria persegue solo la conservazione o il ripristino

dello stato di fatto e assicura all'istante una tutela essenzialmente

provvisoria (DTF 133 III 638 con rinvii). Ove riscontri un atto di illecita

violenza, in altri termini, il giudice dell'azione possessoria ordina per

principio il mantenimento o il ristabilimento della situazione. La legittimità

dello stato di fatto o del comportamento del convenuto andrà poi risolta dal

giudice di merito (RtiD II-2011 n. 24c pag. 708 consid. 4).

L'interpretazione di una servitù è manifestamente una questione di diritto,

estranea all'indole di un'azione di manutenzione (Stark, op. cit., nota 92 dell'introduzione agli art. 926–929

CC). Certo, la questione del possesso non può essere scissa completamente da

quella del diritto (DTF 135 III 635 consid. 3.1), il giudice

dell'azione possessoria non potendo valutare gli estremi di un'illecita

violenza senza considerare il rapporto giuridico instauratosi tra le parti. A

tal fine occorre però che la situazione sia chiara. Una possessoria non deve

confondersi, invero, con una petitoria (RtiD I-2004 n. 29c pag. 543 consid. 4).

9.

Nella fattispecie la

turbativa censurata dall'istante non appare evidente. È vero che nella citata

sentenza C 500/1986 del 4 giugno 1987 il Tribunale federale ha avuto modo di interpretare

la portata della servitù gravante la particella n. 152 (“limitazione altezza

costruzioni e piantagioni”), rilevando come il relativo contenuto non emerga con

chiarezza dalla laconica iscrizione nel registro fondiario, onde la necessità

di determinarne l'estensione fondandosi sull'atto costitutivo del 12 marzo 1964

(doc. G). Ora, in virtù di quest'ultimo non possono essere eretti sulla

particella n. 152 “fabbricati oltre il limite di un piano completo oltre il

sottosuolo abitabile e le piantagioni vi saranno limitate sì da permettere la

vista sul lago da parte della nuova particella” n. 675 (pag. 3, clausola n. 5).

Un'interpretazione ragionata del termine “sottosuolo abitabile” significa – secondo

il Tribunale federale – “che dal livello originale della china simile piano

interrato venga a rientrare nel pendio”. Se non che – esso ha continuato –

“l'attrice deve lasciarsi opporre un'interpretazione che corrisponde al modello

edilizio da lei realizzato”, il quale “si adegua all'andamento del terreno

naturale: sul lato a monte presenta un solo piano, in direzione del lago e

verso nord due, sostenuti da un muro eretto a valle”. Seppure in base a tale

interpretazione, tuttavia, il progetto di allora risultava inconciliabile con

la servitù, poiché la facciata posteriore del piano intermedio dello stabile,

verso la montagna, sporgeva dal livello del terreno (consid. 4).

10.

Secondo l'appellante il nuovo edificio consta, come il precedente, di tre piani tutti

visibili dal lago, di cui quello intermedio (seminterrato abitabile) sovrasta

per oltre la metà della sua altezza il terreno originale (precedente la

costruzione dell'accesso stradale, avvenuta dopo l'iscrizione della servitù),

ciò che viola palesemente la servitù. In realtà dalle planimetrie relative alla

nuova costruzione (doc. N, 1° foglio e doc. O) e dall'“ana­lisi dei profili del

terreno” (doc. 10, 3° foglio) la facciata posteriore del piano intermedio

(“piano terra” o “sottosuolo abitato”) sembra trovarsi sotto la linea del

terreno originale quand'anche, seguendo la tesi dell'attrice, tale linea collegasse

il confine a monte del fondo (sulla soprastante strada privata) al piede del

muro di sostegno posto sul confine a valle (punto 465.93) e non al ciglio

opposto della via __________, come sostengono i convenuti. Ciò appare evincersi

altresì dalla linea tracciata a matita dalla stessa appellante sul doc. O. Il prospettato

pianterreno abitabile, di conseguenza, sembra conforme alla servitù, finanche

nell'ipotesi in cui la china del terreno originale fosse quella pretesa dall'appellante.

Interrogarsi sulla pendenza del terreno originale in circostanze del genere

(appello, pag. 5 in basso) appare superfluo, per tacere del fatto che __________

e __________, sentiti in via di rogatoria, hanno dichiarato di non ricordare

nulla al proposito (deposizioni del 7 e del 22 giugno 2010, verbali pag. 5).

Non si disconosce

che, vista dal lago, la casa progettata dai convenuti mostra tre piani, mentre quella

dell'attrice solo due, sorretti da un muro a valle. Già nel progetto

precedente, tuttavia, sotto i due piani abitabili era previsto un piano

cantina, con locali per l'impianto di riscaldamento, la lavanderia, un rifugio

e un deposito (doc. I; appello, pag. 4 punto 5), senza che il Tribunale federale

ritenesse il terzo piano, non abitabile, lesivo del diritto reale limitato. Del

resto l'atto costitutivo della servitù si riferisce soltanto a due piani

abitabili, mirando a limitare i volumi scoperti, senza vietare – apparentemente

– altri piani non abitabili completamente interrati, siano essi adibiti a

cantina o ad autorimessa. L'unica differenza rispetto alla casa dell'attrice si

riconduce al fatto che nel muro di sostegno sarà praticata la porta dell'autorimessa,

ma a ciò l'appellante neppure allude. Quanto al preteso intralcio alla vista

sul lago, che per il Pretore non sussiste (sentenza impugnata, consid. 6 in

fine), l'istante più non se ne duole in appello. Se ne conclude che, almeno a

un giudizio di apparenza come quello che governa l'esame di un'azione possessoria,

il progetto edilizio dei convenuti non risulta ledere la servitù in favore

della particella n. 675.

11.

Gli oneri del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante rifonderà

ai convenuti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un avvocato,

un'adeguata

indennità per ripetibili.

12.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di almeno fr. 50 000.– (decisione impugnata, consid. 7)

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.–

b) spese fr.

50.–

fr.

950.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti fr. 2000.–

complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).