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Decisione

11.2011.60

Competenza del giudice e dell'autorità tutoria

24 agosto 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul

ricorso dell'11 maggio 2011

2. L'udienza del 25 marzo 2011, indetta dalla Commissione tutoria regionale

perché i genitori incontrassero il curatore educativo, si è tenuta nel

frattempo – a ragione o a torto – in presenza del solo PI 1. Sotto questo

profilo il ricorso è pertanto divenuto privo d'oggetto. Rimane da decidere in

circostanze del genere chi debba sopportare le spese giudiziarie,

rispettivamente se debbano essere assegnate ripetibili. Ora, trattandosi di

statuire sugli oneri processuali di un contenzioso divenuto senza oggetto o

senza interesse giuridico, l'autorità valuta – sommaria­mente – quale sarebbe

stato il presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai

ruoli e giudica in funzione di ciò (art. 72 della procedura civile federale per

analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).

a) La

decisione dell'8 febbraio 2011 con cui la Commissione tutoria regionale aveva

convocato RI 1 all'udienza del 25 marzo 2011 aveva natura meramente incidentale

(sulla nozione: RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3; cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag.

2342, n. 2 lett. b all'art. 44 LPAmm). Ora, le decisioni incidentali

emesse dalle Commissioni tutorie regionali sono impugnabili davanti all'Autorità

di vigilanza sulle tutele entro lo stesso termine di quelle finali, a

condizione che possano causare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2005

pag. 783 consid. 5). In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha scartato

siffatta ipotesi e di conseguenza ha dichiarato il ricorso irricevibile. La

ricorrente obietta di avere subìto un danno già per il fatto che all'udienza

del 25 marzo 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito la curatela. A

suo avviso inoltre, essendo litigiosa la competenza della Commissione tutoria

regionale sotto tale profilo, la decisione del­­-l'8 febbraio 2011 va

considerata impugnabile senza riguardo all'esistenza di un eventuale danno

irreparabile.

b) Questa

Camera ha avuto modo di spiegare che dal requisito “del danno non altrimenti riparabile” si può prescindere solo – nel solco del diritto federale – qualora

la decisione incidentale riguardi questioni di competenza o di ricusazione

oppure nel caso in cui l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale, consentendo di evitare una pro­ce­dura probatoria defatigante

o dispendiosa (RtiD

II-2007 pag. 681 consid. 4). Sta di fatto che oggetto della

decisione

era unicamente, in concreto, la convocazione a un'udienza e non l'istituzione

della curatela né la designazione del curatore. E che l'udienza si sia tenuta

nonostante la convocazione fosse stata impugnata e il ricorso beneficiasse di effetto

sospensivo ancora non comporta un danno irreparabile. Le censure che la

ricorrente muove all'istituzione della curatela e alla designazione del curatore

(mancata competenza funzionale della Commissione tutoria regionale, violazione

del suo diritto di essere sentita) trascendono manifestamente l'oggetto della

decisione incidentale. Ne segue che ove questa Camera avesse statuito sul

ricorso, RI 1 sarebbe verosimilmente uscita sconfitta. Le spese giudiziarie

vanno dunque a suo carico (art. 31 LPAmm per analogia), mentre non è il caso di

attribuire ripetibili né alla Commissione tutoria (che ha agito nel quadro

delle sue attribuzioni ufficiali) né a PI 1 (che è rimasto silente). Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, poiché al

ricorso mancava sin dall'inizio ogni parvenza di buon esito (art. 3 cpv. 3 LAG).

Considerandi

II. Sul

ricorso del 16 giugno 2011

3.

Fondandosi sulle motivazioni già espresse nella decisione del 7 aprile

2011, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ribadito che il Pretore era

competente dal profilo funzionale per l'istituzione della curatela, alla Commissione

tutoria regionale spettando la sola designazione del curatore. A mente sua, gli

effetti della procedura di separazione non sono decaduti con lo stralcio della

causa dai ruoli, sicché l'istituzione della curatela è rimasta in vigore. Anche

perché – essa ha epilogato – una procedura di divorzio su richiesta unilaterale

era stata avviata nel frattempo da PI 1. Da parte sua il Pretore aveva confermato

che la curatela non era decaduta con lo stralcio della causa di separazione dai

ruoli, “trattandosi di una misura a protezione dell'unione coniugale” (act. 8

nell'inc. R.11.2011).

a) Le

misure a protezione del figlio, compresa la designazione di un curatore (art. 308

CC), sono ordinate – per principio –“dalle autorità tutorie del domicilio del figlio” (art. 315 cpv. 1 CC). Ciò vale a

condizione che sulle relazioni personali dei genitori con il figlio non sia

chiamato a decidere il giudice del divorzio o quello delle misure a protezione

dell'unione coniugale. In tal caso, difatti, il giudice prende anche le misure

necessarie per proteggere il figlio, affidandone l'esecuzione alle autorità

tutorie (art. 315a cpv. 1 CC), sempre che davanti all'autorità tutoria

non sia già pendente una procedura di protezione del figlio o che l'autorità

tutoria non debba intervenire con urgenza e il giudice non sia in grado di

farlo (art. 315a cpv. 3 CC). In concreto il

Pretore ha disposto una curatela educativa in favore di E__________ e N__________ con

decreto cautelare

emanato senza contraddittorio (“ordinanza”) del 20 settembre 2010, salvo stralciare dai ruoli il 17 dicembre 2010 la procedura di separazione su richiesta comune. Ora, contrariamente

a quanto crede la Commissione tutoria regionale, le misure di protezione del

figlio adottate dal giudice non sono procedimenti autonomi. Ove siano adottate

nel corso di una causa di divorzio o di separazione esse configurano provvedimenti

cautelari nel senso dell'art. 137 cpv. 2 CC (Tappy in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 137; Gloor in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 137). Se viene meno la litispendenza, essi decadono eo ipso (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 137 CC; Gloor,

op. cit., n. 14 ad art. 137 CC).

b) Ciò

premesso, al momento in cui ha affidato alla Commissione tutoria regionale

l'esecuzione della misura a protezione dei figli (art. 315a cpv. 1 in fine CC), il Pretore era senz'altro competente per adottare tale misura. Al momento in cui la

Commissione tutoria regionale ha designato __________ quale curatore, invece,

la causa di separazione era ormai stata stralciata dai ruoli,

sicché la misura a protezione del figlio decretata in via provvisionale si era

estinta (v. anche Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 42 ad art. 137 CC). La

Commissione tutoria regionale non poteva quindi designare un curatore sulla

base di un'istituzione di curatela decaduta nel frattempo. È vero che la

caducità dell'azione di separazione può lasciar

sussistere misure previe a tutela dell'unione coniugale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les

effets du mariage, Berna 2000, pag. 351 n. 740; Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 18a ad art. 179 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,

n. 43 ad art. 179 CC). In concreto non consta però che

provvedimenti a protezione dei figli fossero già stati presi nell'ambito della

precedente procedura a tutela dell'unione coniugale. Su

che basi la Commissione tutoria regionale abbia designato il curatore non è dato pertanto di capire. Quanto all'Autorità di vigilanza sulle

tutele, mal si comprende come abbia potuto accomodarsi di un'informazione

telefonica (erronea) rilasciata da una segretaria della Pretura.

c) Non

si disconosce che con la decisione del 25 marzo 2011 la Commissione tutoria

regionale ha istituito essa medesima in favore di E__________ e N__________

“una curatela per la vigilanza delle relazioni personali conformemente all'art.

308.

cpv. 2 CC” (dispositivo n. 1). E dopo la fine di un procedimento giudiziario la competenza per adottare misure a protezione del

figlio spetta pacificamente alle autorità tutorie del domicilio di quest'ultimo

(art. 315 cpv. 1 CC; Meier in: Commentaire romand, op. cit., n. 16 ad. art. 315-315b CC). Non

bisogna trascurare nemmeno, tuttavia, che il 16

dicembre 2010 PI 1 ha adito il Pretore con una causa di divorzio su richiesta

unilaterale (inc. OA.2010.260). A quel momento la Commissione tutoria regionale

rimaneva competente solo per continuare una procedura a protezione del figlio

introdotta prima della causa civile (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC) o per prendere

misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio ove fosse

prevedibile che il giudice non potesse attivarsi tempestivamente (art. 315a

cpv. 3 n. 2 CC). Estremi del genere, però, non sussistevano. Al più

tardi il 16 dicembre 2010 la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto perciò

archiviare il caso. Né consta che – per avventura – nella causa di divorzio il

Pretore abbia nuovamente decretato una curatela in favore dei figli. Nelle

circostanze descritte mal si comprende perciò come l'Autorità di vigilanza

sulle tutele, statuendo il 13 maggio 2011, abbia potuto confermare misure a

protezione dei figli adottate dalla Commissione tutoria regionale il 25 marzo

2011.

Provvisto di buon diritto, l'appello di RI 1 merita pertanto di essere accolto.

4.

Gli oneri di appello seguirebbero la soccombenza

(art. 31 LPAmm), ma la particolarità del caso giustificano di rinunciare

– eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, questa Camera ha

già avuto modo di ricordare che Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti

possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove

abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto

successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite

unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi,

le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza

successo al loro fianco (I CCA, sentenza inc. 11.2009.188 del 19 aprile

2011, destinata a pubblicazione). Nella fattispecie non sussistono

privati che abbiano fiancheggiato la Commissione tutoria

regionale nella proposta di respingere il ricorso (PI 1 è rimasto

silente), sicché questa va tenuta a rifondere alla ricorrente

un'equa indennità per ripetibili. L'esito del ricorso impone altresì la

modifica del pronunciato sulle spese giudiziarie adottato dall'Autorità di

vigilanza, che segue identica sorte.

5.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la designazione di un curatore

può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7

LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

ricorso dell'11 maggio 2011 è dichiarato senza interesse e la causa è

stralciata dai ruoli.

II. Le spese

giudiziarie di fr. 300.– complessivi sono poste a carico della ricorrente.

III. La richiesta

di assistenza giudiziaria è respinta.

IV. Il

ricorso del 16 giugno 2011 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. Il

ricorso di RI 1 è accolto, nel senso che la decisione del 25 marzo 2011 con cui

la CO 1 ha istituito in favore di E__________ e N__________ una curatela per la

vigilanza delle relazioni personali a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, designando

come curatore __________ è annullata.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr.

200.– complessivi sono poste a carico della

CO 1, che rifonderà alla ricorrente fr. 500.– per ripetibili.

V. Non si riscuotono

spese giudiziarie. La CO 1 rifonderà alla ricorrente fr. 1000.– per ripetibili.

VI. Intimazione

a:

;;

,.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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