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Decisione

11.2011.61

Diffida ai debitori

26 maggio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti, supplente

vicecancelliera:

Rossi

sedente per statuire nella causa SO.2011.303 (diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con istanza del 14 aprile 2011 da

AO 1

in sostituzione processuale dei figli

S (1995) e R (1998),

(patrocinata dall'. PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato PA 1),

giudicando

sull'appello del 13 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa

il 10 maggio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza dell'8 gennaio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

ha condannato AP 1 (1958) a versare un contributo alimentare indicizzato di fr.

1250.– mensili per la figlia S__________ (nata il 2 luglio 1995) e un identico

contributo di fr. 1250.– mensili per il figlio R__________ (nato il 25

dicembre 1998), assegni familiari compresi. Statuendo su appello del convenuto,

questa Camera ha confermato tale sentenza il 10 giugno 2008 (inc. 11.2007.13).

Un ricorso in materia civile presentato da

AP 1 contro la sentenza di appello è stato respinto dal Tribunale

federale con sentenza 5A_545/2008 del 28 settem­bre 2009.

B. Il

14 aprile 2011 AO 1 (1965) ha adito il medesimo Pretore in sostituzione processuale

dei figli S__________ e R__________ perché ordinasse alla __________ di __________,

alle cui dipendenze AP 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui i contributi

alimentari di fr. 2500.– mensili per i due minorenni, riversandoli su un

conto bancario a lei intestato. Il Pretore ha notificato l'istanza al convenuto

con un termine di 20 giorni per formulare osservazioni con l'avvertenza che,

decorso infruttuoso il termine, la trattenuta di stipendio sarebbe stata

“senz'altro ordinata”. AP 1 è rimasto silente.

C. Con

sentenza del 10 maggio 2011 il Pretore ha ordinato alla __________ di trattenere

dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 2500.– mensili e di riversarlo su

un conto bancario intestato a AO 1, rendendo attenta la ditta che nel caso in

cui avesse versato la somma al dipendente essa non sarebbe stata liberata dall'obbligo.

Non sono state prelevate spese giudiziarie. AP 1 è stato condannato a rifondere

a AO 1 fr. 900.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto il 13 maggio 2011 a questa Camera per ottenere che – conferito effetto sospensivo al suo appello – il giudizio del

Pretore sia rifor­mato nel senso di respingere l'istanza presentata da AO 1 e

di annullare la trattenuta di stipendio. Contestualmente egli chiede che gli sia

conferito il beneficio del gratuito patrocinio. L'istante non è stata invitata a

formulare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il

giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in

parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La

procedura applicabile è, fuori di un processo sull'obbligo di

mantenimento o di una causa di stato fra genitori, quella sommaria

degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Introdotto nel termine

di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, l'appello in

esame è tempestivo (art. 314 cpv. 1 CPC).

2.

L'appellante

non nega di avere trascurato i suoi doveri di mantenimento verso i figli e nemmeno

contesta che soccorrano nella fattispecie i presupposti dell'art. 291 CC.

Obietta, in sintesi, che con il suo reddito di fr. 3136.55 netti mensili da

impiegato d'ufficio egli non può versare i contributi in questione, non essendo

in grado nemmeno di coprire il proprio fabbisogno minimo. Ora, da­vanti al

Pretore egli non ha fatto valere niente del genere. Chiamato a formulare osservazioni

all'istanza entro 20 giorni, egli non ha reagito. Nell'appello l'interessato

non giustifica tale comportamento. Si limita a rilevare che il diritto di

filiazione è governato dal principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice

indaga i fatti d'ufficio e assume le prove di sua iniziativa. In realtà la

questione non si esaurisce in questi termini.

3.

Nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova possono essere recati in appello soltanto se “dinanzi

alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1

lett. b CPC). AP 1 non pretende – come detto – che gli sarebbe stato impossibile,

formulando osservazioni all'istanza di AO 1, far valere davanti al Pretore gli

argomenti enunciati ora nell'appello. Invoca il principio inquisitorio

illimitato che regge il diritto di filiazione. Tale precetto però non esonera una

parte dal sostanziare per quanto possibile i fatti a lei noti, né impone al

giudice di sopperire alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con

riferimenti; v. anche DTF 128 III 413 consid. 3.2.1). Non impone al giudice, in

altre parole, di supplire ai più elementari doveri di collaborazione di un

genitore, né di rimediare alla più totale negligenza o al più assoluto disinteresse

di quest'ultimo, se non per il bene del figlio. In concreto tuttavia

l'interesse dei figli è quello di vedersi assicurare l'erogazione dei

contributi alimentari, ovvero di vedere pronunciata la trattenuta di stipendio.

Il principio inquisitorio illimitato non giova dunque all'appellante.

4.

Ne

segue che, fondato su argomentazioni che il convenuto ha rinunciato per atti concludenti

a far valere in prima sede, l'appello va dichiarato irricevibile. Si aggiunga, per

abbondanza, che nemmeno competerebbe al giudice della “diffida ai debitori”

ristatuire sull'entità del contributo alimentare a carico del convenuto: quel

giudice deve attenersi, per principio, al contributo alimentare fissato per

sentenza o per convenzione. Incombe al debitore che reputi il contributo troppo

elevato rivolgersi al giudice di merito per farlo modificare. Il giudice della

“diffida ai debitori” è abilitato a scostarsi dall'ammontare stabilito per

sentenza o per convenzione solo se dopo di allora la situazione del convenuto sia

degradata al punto che la trattenuta di stipendio intacchi il di lui fabbisogno

minimo calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo (sentenza del

Tribunale federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006, consid. 2 in principio). Nella fattispecie AP 1 lamenta una lesione del minimo esistenziale garantitogli dal

diritto esecutivo, ma non spiega in che misura la sua situazione sia peggiorata

rispetto al momento in cui il Pretore lo ha condannato l'8 gennaio 2007 a versare il contributo di fr. 1250.– mensili per ogni figlio. Anzi, già allora egli

sosteneva di non avere un'attività fissa e di dover svolgere “lavori saltuari

di ogni tipo” (sentenza 10 giugno 2008 di questa Camera, consid. 5). Carente

di motivazione, anche sotto questo profilo l'appello dimostra pertanto la sua

irricevibilità.

5.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma

nel caso specifico il prelievo di costi si tradurrebbe verosimilmente in

ulteriori oneri per le casse pubbliche, a carico dell'appellante risultando esistere

attestati di carenza di beni (appello, pag. 6 in alto). Tanto vale nelle circostanze descritte rinunciare a ogni incasso.

6.

La

richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante non può trovare accoglimento.

Il beneficio del gratuito patrocinio presuppone infatti non solo che il richiedente

sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese legali e giudiziarie

della procedura, ma altresì che la posizione di lui non appaia senza

probabilità di successo (art. 117 CPC). In concreto l'appello appariva

destinato alla reiezione in ordine fin dal­l'inizio, tanto che non è stato notificato

all'istante. La concessione del gratuito patrocinio non entra pertanto in linea

di conto.

7.

L'emanazione

della decisione odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

8.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili sul piano cantonale contro

l'odierna sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile (DTF 134 III 668 consid. 1), ove appena si

consideri che la trattenuta di fr. 2500.– mensili è dovuta almeno fino alla

maggiore età di S__________ (2 luglio 2013).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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