11.2011.61
Diffida ai debitori
26 maggio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2011.61
Data decisione, Autorità:
26.05.2011, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 291 CC
art. 317 cpv. 1 let. b CPC
Incarto n.
11.2011.61
Lugano,
26 maggio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti, supplente
vicecancelliera:
Rossi
sedente per statuire nella causa SO.2011.303 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 14 aprile 2011 da
AO 1
in sostituzione processuale dei figli
S (1995) e R (1998),
(patrocinata dall'. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato PA 1),
giudicando
sull'appello del 13 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
il 10 maggio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza dell'8 gennaio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
ha condannato AP 1 (1958) a versare un contributo alimentare indicizzato di fr.
1250.– mensili per la figlia S__________ (nata il 2 luglio 1995) e un identico
contributo di fr. 1250.– mensili per il figlio R__________ (nato il 25
dicembre 1998), assegni familiari compresi. Statuendo su appello del convenuto,
questa Camera ha confermato tale sentenza il 10 giugno 2008 (inc. 11.2007.13).
Un ricorso in materia civile presentato da
AP 1 contro la sentenza di appello è stato respinto dal Tribunale
federale con sentenza 5A_545/2008 del 28 settembre 2009.
B. Il
14 aprile 2011 AO 1 (1965) ha adito il medesimo Pretore in sostituzione processuale
dei figli S__________ e R__________ perché ordinasse alla __________ di __________,
alle cui dipendenze AP 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui i contributi
alimentari di fr. 2500.– mensili per i due minorenni, riversandoli su un
conto bancario a lei intestato. Il Pretore ha notificato l'istanza al convenuto
con un termine di 20 giorni per formulare osservazioni con l'avvertenza che,
decorso infruttuoso il termine, la trattenuta di stipendio sarebbe stata
“senz'altro ordinata”. AP 1 è rimasto silente.
C. Con
sentenza del 10 maggio 2011 il Pretore ha ordinato alla __________ di trattenere
dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 2500.– mensili e di riversarlo su
un conto bancario intestato a AO 1, rendendo attenta la ditta che nel caso in
cui avesse versato la somma al dipendente essa non sarebbe stata liberata dall'obbligo.
Non sono state prelevate spese giudiziarie. AP 1 è stato condannato a rifondere
a AO 1 fr. 900.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto il 13 maggio 2011 a questa Camera per ottenere che – conferito effetto sospensivo al suo appello – il giudizio del
Pretore sia riformato nel senso di respingere l'istanza presentata da AO 1 e
di annullare la trattenuta di stipendio. Contestualmente egli chiede che gli sia
conferito il beneficio del gratuito patrocinio. L'istante non è stata invitata a
formulare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il
giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in
parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La
procedura applicabile è, fuori di un processo sull'obbligo di
mantenimento o di una causa di stato fra genitori, quella sommaria
degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Introdotto nel termine
di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, l'appello in
esame è tempestivo (art. 314 cpv. 1 CPC).
2.
L'appellante
non nega di avere trascurato i suoi doveri di mantenimento verso i figli e nemmeno
contesta che soccorrano nella fattispecie i presupposti dell'art. 291 CC.
Obietta, in sintesi, che con il suo reddito di fr. 3136.55 netti mensili da
impiegato d'ufficio egli non può versare i contributi in questione, non essendo
in grado nemmeno di coprire il proprio fabbisogno minimo. Ora, davanti al
Pretore egli non ha fatto valere niente del genere. Chiamato a formulare osservazioni
all'istanza entro 20 giorni, egli non ha reagito. Nell'appello l'interessato
non giustifica tale comportamento. Si limita a rilevare che il diritto di
filiazione è governato dal principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice
indaga i fatti d'ufficio e assume le prove di sua iniziativa. In realtà la
questione non si esaurisce in questi termini.
3.
Nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova possono essere recati in appello soltanto se “dinanzi
alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1
lett. b CPC). AP 1 non pretende – come detto – che gli sarebbe stato impossibile,
formulando osservazioni all'istanza di AO 1, far valere davanti al Pretore gli
argomenti enunciati ora nell'appello. Invoca il principio inquisitorio
illimitato che regge il diritto di filiazione. Tale precetto però non esonera una
parte dal sostanziare per quanto possibile i fatti a lei noti, né impone al
giudice di sopperire alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con
riferimenti; v. anche DTF 128 III 413 consid. 3.2.1). Non impone al giudice, in
altre parole, di supplire ai più elementari doveri di collaborazione di un
genitore, né di rimediare alla più totale negligenza o al più assoluto disinteresse
di quest'ultimo, se non per il bene del figlio. In concreto tuttavia
l'interesse dei figli è quello di vedersi assicurare l'erogazione dei
contributi alimentari, ovvero di vedere pronunciata la trattenuta di stipendio.
Il principio inquisitorio illimitato non giova dunque all'appellante.
4.
Ne
segue che, fondato su argomentazioni che il convenuto ha rinunciato per atti concludenti
a far valere in prima sede, l'appello va dichiarato irricevibile. Si aggiunga, per
abbondanza, che nemmeno competerebbe al giudice della “diffida ai debitori”
ristatuire sull'entità del contributo alimentare a carico del convenuto: quel
giudice deve attenersi, per principio, al contributo alimentare fissato per
sentenza o per convenzione. Incombe al debitore che reputi il contributo troppo
elevato rivolgersi al giudice di merito per farlo modificare. Il giudice della
“diffida ai debitori” è abilitato a scostarsi dall'ammontare stabilito per
sentenza o per convenzione solo se dopo di allora la situazione del convenuto sia
degradata al punto che la trattenuta di stipendio intacchi il di lui fabbisogno
minimo calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo (sentenza del
Tribunale federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006, consid. 2 in principio). Nella fattispecie AP 1 lamenta una lesione del minimo esistenziale garantitogli dal
diritto esecutivo, ma non spiega in che misura la sua situazione sia peggiorata
rispetto al momento in cui il Pretore lo ha condannato l'8 gennaio 2007 a versare il contributo di fr. 1250.– mensili per ogni figlio. Anzi, già allora egli
sosteneva di non avere un'attività fissa e di dover svolgere “lavori saltuari
di ogni tipo” (sentenza 10 giugno 2008 di questa Camera, consid. 5). Carente
di motivazione, anche sotto questo profilo l'appello dimostra pertanto la sua
irricevibilità.
5.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
nel caso specifico il prelievo di costi si tradurrebbe verosimilmente in
ulteriori oneri per le casse pubbliche, a carico dell'appellante risultando esistere
attestati di carenza di beni (appello, pag. 6 in alto). Tanto vale nelle circostanze descritte rinunciare a ogni incasso.
6.
La
richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante non può trovare accoglimento.
Il beneficio del gratuito patrocinio presuppone infatti non solo che il richiedente
sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese legali e giudiziarie
della procedura, ma altresì che la posizione di lui non appaia senza
probabilità di successo (art. 117 CPC). In concreto l'appello appariva
destinato alla reiezione in ordine fin dall'inizio, tanto che non è stato notificato
all'istante. La concessione del gratuito patrocinio non entra pertanto in linea
di conto.
7.
L'emanazione
della decisione odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
8.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili sul piano cantonale contro
l'odierna sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile (DTF 134 III 668 consid. 1), ove appena si
consideri che la trattenuta di fr. 2500.– mensili è dovuta almeno fino alla
maggiore età di S__________ (2 luglio 2013).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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