11.2011.62
Immissioni moleste di rumori e di odori provenienti da uno stabile dove si svolge attività artigianale
2 agosto 2013Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2011.62
Data decisione, Autorità:
02.08.2013, ICCA
Titolo:
Immissioni moleste di rumori e di odori provenienti da uno stabile dove si svolge attività artigianale
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
VICINATO
art. 679 CC
art. 684 CC
Incarto n.
11.2011.62
Lugano
2 agosto 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2004.91 (rapporti
di vicinato: immissioni moleste) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, promossa con petizione del 2 agosto 2004 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 13 maggio 2011 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 4 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietario della particella n. 915 RFD di __________,
sezione di __________, sulla quale sorge dal 1966 la sua casa d'abitazione. Il
fondo confina con la particella n. 914 sottoposta al regime della proprietà per
piani, di cui l'unità n. 21 703 appartiene a M__________ e A__________ __________ in ragione di
metà ciascuno, la n. 21 704 al solo M__________ __________ e la n. 21 705 al solo A__________
__________. Negli immobili situati su tale fondo la ditta AP 1, di cui M__________
__________ è presidente del consiglio d'amministrazione e A__________ __________
membro, produce dagli anni ottanta prodotti panificati e pasticceria. Sin dall'insediamento
della panetteria sul fondo contiguo AO 1 ha lamentato rumori molesti, fumi e odori generati dall'attività diurna e notturna del laboratorio, chiedendo l'intervento
delle autorità amministrative. Con sentenza del 18 febbraio 1991 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli una causa promossa da AO
1 contro M__________ __________ volta alla cessazione di “qualsiasi molestia derivante
dall'esercizio della panetteria”, il convenuto avendo provveduto pendente causa
a interventi tecnici per ridurre le emissioni foniche.
B. Il 2
agosto 2004 AO 1 si è rivolto al medesimo Pretore perché ordinasse alla AP 1,
sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, di porre termine alle emissioni moleste di fumi,
odori e rumori sul suo fondo, adottando i provvedimenti necessari nel termine
di 90 giorni. Nella sua risposta del 25 ottobre 2004 la convenuta ha proposto di
respingere la petizione. L'attore ha replicato il 26 novembre 2004, confermando
le sue richieste. Con duplica del 14 gennaio 2005 la convenuta ha ribadito la
sua posizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 17 febbraio 2005 e l'istruttoria,
durante la quale l'ing. __________ è stato chiamato a rilasciare una perizia sulle
emissioni provenienti dal laboratorio di panetteria-pasticceria e sulle misure da
adottare per contenerle, è stata chiusa il 26 gennaio 2010. Al dibattimento
finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
allegato dell'8 marzo 2010 l'attore ha ribadito le sue richieste, chiedendo
l'adozione delle misure indicate nella perizia (punti 5.1 a 5.13) da eseguire entro 120 giorni, pena il divieto di continuare l'attività. Nel suo memoriale
del 17 marzo 2010 la AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
C. Statuendo
il 4 aprile 2011, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso
che ha ordinato alla AP 1 di porre fine alle emissioni moleste di fumi, odori e
rumori verso il fondo n. 915 e di adottare sullo stabile situato sulla
particella n. 914, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza,
le seguenti misure:
1.1. La porta d'accesso deve rimanere
aperta solo il tempo corrispondente al passaggio dell'utenza. Deve essere
evitato di fissare l'anta in posizione aperta.
1.1.1 Per garantire comunque la
possibilità di accedere all'edificio per effettuare carico e scarico di
materiale e merce, senza che la porta risulti un ostacolo, deve essere
installato un dispositivo automatico di chiusura della porta.
1.1.2 Per evitare rumore durante la fase
di apertura della porta esterna e attraverso i serramenti dei locali, deve
essere creata una zona-tampone. Di conseguenza deve essere installata una nuova
porta all'inizio del corridoio, munita di un dispositivo automatico di
chiusura.
1.2. Il vetro della finestra del WC di
servizio deve essere sostituito con un serramento che possieda dei requisiti di
fono isolamento superiori a 30 dB.
1.3. Il condensatore ad aria per
impianto di refrigerazione cella lievitazione deve essere munito della
protezione fonica 2 proposta dal perito giudiziario.
Di conseguenza il condensatore
ad aria deve essere spostato fino a 50 cm da terra. Sui lati aspirante e
premente il condensatore deve comunque essere schermato con pannelli antirumore,
sopra l'apparecchio e lateralmente (perizia atto XIII, pag. 81).
1.4. Per evitare la fuoriuscita di
rumore dalla finestra del locale con gruppo frigorifero per celle di
refrigerazione __________ e la porta d'accesso attigua, deve essere realizzato
un circuito aeraulico che permetta l'apporto di aria fresca e l'evacuazione di
quella riscaldata.
Per le due unità moto
condensanti deve essere realizzato un locale tecnico confinato che si ottiene
aggiungendo, verso il corridoio, una parete in cartongesso munita di porta d'accesso.
Tutte le partizioni verso i locali attigui devono essere ermetiche
(tamponamento laterale e contro il soffitto) (perizia atto XIII, pag. 83).
1.4.1 Inoltre deve essere realizzato un
circuito aeraulico per l'apporto di aria fresca, munito di silenziatore a
setti, oltre che un adattamento del serramento esistente (perizia atto XIII,
pag. 83).
1.4.2 La porta esterna deve rimanere
aperta solo per il tempo corrispondente al passaggio dell'utenza e, affinché
tale precauzione sia rispettata facilmente, deve avere un dispositivo automatico
di chiusura (perizia atto XIII, pag. 83).
1.5. Tutti i serramenti della facciata
ovest (sul lato opposto rispetto alla proprietà AO 1) devono essere sostituiti
con dei nuovi serramenti che possiedano requisiti di fono isolamento (perizia
atto XIII, pag. 84).
1.6. Per quanto riguarda il condotto d'espulsione
della cappa aspirante __________ e il vapore del forno 1, le canne fumarie dei
forni __________ (forni 2 e 3) e i condotti di adduzione dell'aria per la combustione,
devono essere posati dei silenziatori sulla tratta esterna dei condotti di
queste tre canne fumarie (lunghezza 90 cm) (perizia atto XIII, pag. 86).
1.6.1 Inoltre devono essere sostituiti i
due condotti per l'adduzione dell'aria per i bruciatori con dei silenziatori
circolari in Aluflex (spessore isolamento 5, cm lunghezza massima possibile) (perizia
atto XIII, pag. 85 segg.).
1.7. Per i condensatori a filo finestra
degli impianti di refrigerazione della cella frigorifera e della cella di
congelazione devono essere posato un silenziatore a setti sul lato esterno di
ogni condensatore (perizia atto XIII, pag. 88).
1.8. Le rotelle dei carrelli devono
essere sostituite con delle altre più morbide e adatte a impieghi in ambienti
ad alte temperature. Inoltre le superfici carrabili devono essere regolarizzate
con la sovrapposizione di un rivestimento sintetico (perizia atto XIII, pag. 89
e 90).
1.9. La macchina per il pane
grattugiato deve funzionare solo durante il periodo diurno dalle ore 07:00 alle
ore 19:00 (perizia atto XIII, pag. 91).
1.10 Per evitare la trasmissione del
rumore generato dal processo di lavorazione, devono essere sempre mantenute
chiuse le cupole e la porta basculante (versante nord) (perizia atto XIII, pag.
67 e 68).
1.11 Per poter abbattere gli odori
generati dal condotto d'espulsione della cappa aspirante __________ e vapore
(forno 1) deve essere installata tra il forno e l'esterno una filtrazione con
carbone attivo (perizia atto XIII, pag. 98).
1.12 Sempre per ridurre l'emissioni di
odori, l'impianto di ventilazione deve essere in parte modificato e deve essere
predisposta una nuova installazione.
Il circuito di aspirazione
esistente deve essere modificato mediante l'introduzione di una filtrazione a
carbone attivo. Inoltre deve essere installata una condotta circolare forata
che permetta la creazione di un circuito di mandata nuovo (perizia atto XIII,
pag. 101).
Le
tassa di giustizia e le spese (fr. 4000.– complessivi) sono state poste a
carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 11 000.– per
ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13
maggio 2011 nel quale chiede che la sentenza impugnata sia annullata. Nelle sue
osservazioni del 7 luglio 2011 AO 1 propone di respingere l'appello in
ordine, subordinatamente nel merito.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC).
Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni relative a rapporti
di vicinato, trattate con la procedura ordinaria degli art. 165
segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il
valore litigioso raggiunga fr. 10
000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda la
tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
della convenuta il 13 aprile 2011 (busta d'intimazione prodotta in
appello). Introdotto l'ultimo giorni utile, il 13 maggio 2011, l'appello in
esame è dunque tempestivo.
2. Il
valore litigioso in controversie relative a servitù o diritti di vicinato era
determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla
svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3
CPC ticinese). Analogo principio vige sotto l'egida del Codice di diritto
processuale civile svizzero (Tappy
in: Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 46 ad art. 91 con rimando). In concreto il Pretore
ha fissato tale valore in fr. 153 000.– “pari al costo totale degli interventi
indicati dal perito giudiziario”. L'appellante obietta che dagli atti non
risultano indicazioni sul deprezzamento cagionato dalle immissioni litigiose al
fondo dell'attore, né il maggior valore che ridonderebbe al fondo dei fratelli __________
nel caso in cui l'azione fosse respinta. Ai fini dell'attuale giudizio basti
rilevare che, comunque sia, nel caso in cui l'azione fosse accolta il fondo
dell'attore si apprezzerebbe di almeno fr. 30 000.–. Sapere se in realtà
tale valore sia più elevato o se sia più alto il maggior valore che deriverebbe
al fondo dei fratelli __________ poco importa, l'appellante non chiedendo una riduzione
della tassa di giustizia né delle ripetibili. Anche sotto questo profilo l'appello
è pertanto ricevibile.
3. Secondo
AO 1 l'appello va dichiarato irricevibile per carenza di motivazione e per difetto
di conclusioni sufficientemente chiare. Ora, un appello dev'essere “motivato”
(art. 311 cpv. 1 CPC), ovvero provvisto delle conclusioni, dal memoriale
dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per
quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III
618 consid. 4.2 con riferimenti). Un appellante non può pertanto limitarsi
a proporre l'annullamento della decisione impugnata, ma deve anche – per
principio – formulare conclusioni sul merito. L'art. 318 cpv. 1 lett. c CPC prevede
bensì un effetto cassatorio dell'appello, ma la facoltà di rinviare la causa
alla giurisdizione inferiore, di carattere eccezionale, è concessa all'autorità
superiore solo ove non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione
oppure i fatti debbano essere completati su punti essenziali, ipotesi estranea
al caso specifico. Ciò premesso, è vero che in concreto l'appellante si limita a postulare l'annullamento della sentenza impugnata. Dalla motivazione del ricorso si evince nondimeno che, sollecitando
ciò, essa intende chiedere di respingere la petizione di AO 1. Ancorché ai
limiti, il rimedio giuridico può dunque essere vagliato nel merito.
4. L'appellante
acclude al proprio memoriale un estratto del registro fondiario della particella
n. 915 (doc. C di appello), quattro rapporti del 9 aprile 2010 per il controllo
dei gas di combustione (doc. D di appello), una licenza edilizia del 15 maggio
2009 con fatture del 20 gennaio 2009 e del 31 agosto 2010 per la posa di
serramenti e talune fotografie di serramenti (doc. E di appello), fatture del
14 aprile 2010 per opere da capomastro, del 4 ottobre 2010 per la posa di
un portone sezionale e del 7 maggio 2010 per opere di piastrellista con
relative fotografie (doc. F di appello), una notifica del 17 agosto 2010
per lavori di manutenzione del tetto con fotografie (doc. G di appello) e un
verbale di sopralluogo del Municipio di __________ esperito nel laboratorio
della convenuta il 23 marzo 2011 (doc. H di appello). L'attore definisce tali documenti
irricevibili, facendo valere che questi sono antecedenti al giudizio impugnato
e che quindi la convenuta poteva esibirli già davanti al Pretore.
Ora, a
prescindere dal fatto che i pubblici registri documentano fatti notori di cui
non occorre dimostrare l'esistenza (cfr. DTF 138 II 564 in alto con riferimenti),
nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli
valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art.
317 cpv. 1 CPC). Ci si può domandare se, nella misura in cui non ha
preventivamente adito il Pretore al riguardo, la convenuta possa valersi ora di
tali circostanze. Sta di fatto che, avesse effettivamente la convenuta eseguito
senza riserve tutte le misure pretese dall'attore (e ordinate dal giudice), la
causa sarebbe divenuta priva d'oggetto. Giova quindi tenere conto della documentazione
in rassegna, sulla quale del resto l'attore ha potuto esprimersi.
5. Accertata
la legittimazione passiva della convenuta, messa in dubbio da quest'ultima, il
Pretore ha rilevato che secondo il perito giudiziario il laboratorio di
panetteria cagiona immissioni che superano quanto prevede l'ordinanza federale contro
l'inquinamento fonico per la zona in cui è situato l'immobile. Dopo avere elencato
partitamente le fonti di rumore individuate dentro e fuori del laboratorio e dopo
avere ricordato che una vicina aveva testimoniato confermando l'opinione dell'esperto,
il primo giudice ha ritenuto che i disturbi provenienti dalla panetteria sono
eccessivi sia perché eccedono i limiti legali sia perché causano gravi disagi,
soprattutto di notte. Quanto alle emanazioni di odori, il Pretore non ha
trascurato che per la saltuarietà del fenomeno il perito non era riuscito a
eseguire misurazioni, ma ha reputato nondimeno assodato che il laboratorio non è
in grado di contenere la fuoriuscita di odori caratteristici di una panetteria.
Esalazioni che a suo giudizio sono eccessive, come confermava una vicina, la
quale si diceva costretta in determinati momenti della giornata a chiudere le
finestre. Richiamati i contrapposti interessi delle parti e tenuto conto in
particolare della conformazione dei fondi, il Pretore ha considerato adeguato –
in definitiva – imporre alla convenuta l'esecuzione delle misure indicate dal
perito giudiziario.
6. L'appellante
sostiene che il Pretore non avrebbe dovuto seguire alla lettera una perizia, la
quale, “benché svolta in modo corretto dal profilo tecnico/pratico, non è però
altrettanto corretta e completa dal profilo analitico descrittivo”. A suo dire
il primo giudice avrebbe dovuto valutare il referto in modo critico, distanziandosi
dalle relative conclusioni.
a) Il
giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (art.
157 CPC), come prevedeva anche la vecchia procedura cantonale (art. 253 CPC
ticinese). Trattandosi di una perizia, tuttavia, egli non si scosta dai
relativi accertamenti se non ove il referto risulti lacunoso, inconcludente o
contraddittorio (Guyan in: Basler
Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 6 ad art. 157 con rimandi; Schweizer in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 19 ad art. 157). Per rimettere in causa una
perizia occorrono circostanze precise, che ne revochino in serio dubbio
la credibilità. Tale è il caso – ad esempio – se l'esperto non ha risposto alle
domande, se le sue conclusioni sono manifestamente
contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure se il referto
è viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire
nemmeno all'esame di un giudice privo di conoscenze specifiche (cfr. DTF 136 II 547 consid. 3.2, 133 II 391
consid. 4.2.3; Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253; appendice
2000/2004, n. 9 ad art. 253).
b)
Relativamente ai rumori, per l'appellante l'esperto ha applicato coefficienti
soggettivi, in particolare considerando il parametro di calcolo “K3”
in “4 dBA” allorché quest'ultimo era stato valutato in “0 dBA” dall'autorità cantonale,
in “2 dBA” dalla E__________ incaricata dell'attore e in “0 dBA” dalla I__________
da essa incaricata. Ci si potrebbe domandare se sia questa la sede per muovere simili
contestazioni o se l'interessata non dovesse sottoporre obiezioni del genere al
perito in sede di delucidazione. Sia come sia, la correttezza della formula applicata
dal perito per determinare il livello di valutazione del rumore, che non è di
per sé contestata, corrisponde a quella riportata al punto n. 31 dell'allegato
6 dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (perizia del 15 luglio 2008, risposta al quesito 1, pag. 52 in basso). Quanto ai correttivi previsti nella formula, il perito ha adottato per il correttivo “K3”,
che dipende “dall'udibilità della componente impulsiva del rumore”, un valore
pari a 4 che si giustifica “se la componente impulsiva è distintamente udibile”
(cfr. punto n. 33 dell'allegato 6 all'OIF), indicando che la scelta è dovuta
“all'attivazione degli impianti, allo spostamento dei carrelli e ad altri
rumori isolati legati alla produzione” (perizia, risposta al quesito 1, pag. 53 a metà).
È
vero che nei referti commissionati privatamente dalle parti, così come nel rapporto
di misurazione acustica allestito dall'Ufficio della prevenzione dei rumori,
gli esperti hanno applicato un correttivo “K3” di valore 0 (doc. 2,
pag. 8; doc. 4, pag. 8 n. 4.2.4; doc. 2, pag) o pari a 2 (doc. N, pag. 5 a
metà). Non risulta tuttavia che essi abbiano tenuto conto di rumori isolati,
come quelli accennati dal perito. Infatti il tecnico incaricato dalla convenuta
fa riferimento al “funzionamento continuo” degli impianti (doc. 2, pag. 8),
mentre gli esperti del Cantone hanno misurato solo “il rumore dell'espulsione
del forno” (doc. N, pag. 5 a metà). A loro volta gli altri specialisti hanno
considerato un correttivo “K2” che tiene conto “dell'udibilità
della componente tonale del rumore” (cfr. punto n. 33 dell'allegato 6 all'OIF),
superiore al correttivo 0 applicato dal perito giudiziario, ossia di 2 (doc. N,
pag. 8; doc. 4 pag. 8), rispettivamente di 4 (doc. N, pag. 3). Le divergenze
fra la valutazione del perito giudiziario e quelle degli altri esperti sono
pertanto oggettivamente spiegate nelle indicazioni che figurano nella perizia
medesima. Né risulta che il perito giudiziario abbia adottato correttivi
unilaterali, particolarmente favorevoli all'una o all'altra parte, rispetto a
quanto hanno stimato gli altri esperti. Sotto questo profilo non si ravvisano
pertanto gli estremi per dubitare degli accertamenti peritali.
c) La
convenuta asserisce che una valutazione differenziata da parte del perito per
ogni fonte di rumore e per ogni misura proposta era senz'altro possibile. “Avendo
[il perito] indicato per quale ragione un determinato parametro è stato applicato,
egli avrebbe correttamente dovuto verificare, secondo le proprie proposte di
misure di risanamento possibili, quale risultato avrebbe ottenuto dai propri
calcoli se il parametro da lui scelto fosse stato diverso” (appello, pag. 6
verso l'alto). Per tacere del fatto che, così com'è formulata, la censura è ben
poco chiara, l'esame di una simile argomentazione presuppone nozioni di
carattere scientifico che esulano dalla comune esperienza. In simili
circostanze si sarebbe dovuto interpellare anzitutto il perito nel quadro di
una delucidazione. Per di più, l'azione dell'art. 684 CC è data anche nel caso
di molestie multiple il cui effetto globale sia eccessivo, seppure, considerate
individualmente, tali molestie non possano dirsi esagerate (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 145 ad
art. 684 CC). E nel caso in esame il disturbo è dovuto all’attività svolta
dalla panetteria nel suo complesso. In definitiva, riducendosi a una mera
opinione personale, la critica dell'appellante non è atta a sovvertire la
valenza probatoria della perizia giudiziaria.
7. Per
quel che è delle esalazioni, il perito giudiziario ha dato atto di avere
percepito distintamente una volta nei pressi della panetteria l'odore di
sostanze derivanti “dal processo produttivo”. Egli ha soggiunto nondimeno che
“la saltuarietà dell'evento ha impedito di eseguire misurazioni”, sia perché gli
sarebbe stato impossibile trasportare e installare l'attrezzatura in così breve
tempo, sia perché il cromato grammo riporta tutte le sostanze presenti nell'aria,
sicché l'individuazione di sostanze caratterizzanti l'odore della panetteria
risulta complessa (perizia del 15 luglio 2008, risposta
al quesito 4, pag. 72). La testimone M__________ ha dichiarato
da parte sua che “dalla panetteria provengono pure odori, di natura indefinita,
che si sentono più o meno forti a dipendenza del vento o delle attività, ma che
comunque in determinati momenti mi obbligano a chiudere le finestre che danno
sulla panetteria” (deposizione del 24 maggio 2005: verbale, pag. 2 a metà).
a) Il
limite fra immissione illecita e lecita, ovvero
eccessiva o no, è determinato dall'intensità degli effetti che essa produce. Ciò
si valuta secondo criteri oggettivi. Il giudice deve ponderare gli interessi
reciproci fondandosi su elementi concreti, ai fini del giudizio facendo stato
la sensibilità di una persona media posta in una situazione analoga. Nella
decisione, da prendere secondo il diritto e l'equità, occorre tenere conto non
solo della situazione dei fondi e dell'uso locale, come precisa l'art. 684 cpv.
2 CC, ma anche della concreta situazione individuale nel suo insieme: tutte le
circostanze del caso specifico che possono rivestire un'importanza vanno considerate
secondo il loro rilievo, l'art. 684 cpv. 2 CC dovendo servire a contemperare i
reciproci interessi tra vicini (DTF 138 III 48 consid. 4.4.5, 132 III 51
consid. 2.1, 126 III 227 consid. 4a). Poco importa che l'immissione crei o no
un danno: per essere inammissibile basta che essa sia molesta (Meier-Hayoz, op. cit., n. 96 all'art.
684 CC), ovvero che superi gli usuali limiti di tolleranza (Steinauer, Les droits
réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 215, n. 1814 segg. con rimandi).
b) Nella
fattispecie è pacifico che dal laboratorio di panetteria e pasticceria si liberino
odori “di sostanze derivanti dal processo produttivo”. Poco o nulla è dato di
sapere tuttavia sull'intensità, la frequenza e la durata del fenomeno. L'ing. __________
ha avvertito odori una sola volta, pur avendo compiuto quattro visite non
programmate al laboratorio (perizia del 15 luglio 2008, pag. 72). Dalla deposizione
di __________ si desume che l'immissione è molesta, giacché “in determinati
momenti” l'odore la costringe a chiudere le finestre, ma nulla risulta circa la
durata e l'intensità del disturbo. Il tecnico comunale
di __________ dichiara di avere percepito una volta “un odore proveniente dalla
panetteria” (doc. E). Per i responsabili della Sezione cantonale della protezione
dell'aria e dell'acqua “l'odore di dolciumi constatato può, in certi momenti di
particolari condizioni climatiche, infastidire le persone più sensibili che
stazionano nelle immediate vicinanze”, ma in generale non eccede “i normali
limiti di tollerabilità” né viola l'ordinanza federale contro l'inquinamento
atmosferico (lettera del 8 agosto 2000, nel fascicolo “richiamo dal Municipio
di __________”). Anzi, prima dell'avvio della causa i medesimi funzionari
cantonali avevano addirittura accertato che “le espulsioni dei forni della
panetteria sono muniti di filtri idonei come previsto dall'ordinanza contro
l'inquinamento atmosferico” (lettera del 23 gennaio 2004 all'attore nel fascicolo
“richiamo dal Municipio di __________”).
c) Non si disconosce che misurare l'alterazione
delle condizioni naturali dell'aria può risultare difficile, tant'è che in caso
di
odori non esistono valori limite, tuttavia il perito ha precisato
che nella fattispecie proprio la “saltuarietà” dell'evento, combinata con la
“breve durata e l'imprevedibilità” del fenomeno, ha impedito un monitoraggio
significativo. La deposizione di __________ poi è
chiara, ma non consente di dedurre con che frequenza essa si veda costretta a
chiudere le finestre né per quanto tempo. Altre testimonianze che rispondano a tale
interrogativo non figurano agli atti. E ravvisare immissioni moleste (nel senso
dell'art. 679 o 684 cpv. 2 CC) sulla base di doglianze anche legittime, ma
senza dati quantitativi che facciano apparire oggettivamente intollerabile
l'immissione non è possibile. Tanto più che secondo
giurisprudenza, ancorché in materia di fumi provenienti da comignoli, la mancanza
di una certa sicurezza sull'entità e la frequenza delle immissioni impedisce di ravvisare un'immissione
illecita (sentenza del Tribunale federale 5C.170/2000
del 23 novembre 2000, consid. 2c). Su questo punto
l'appello risulta di conseguenza fondato.
8. L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere ponderato gli interessi in gioco e di non
avere tenuto conto dell'insieme delle circostanze, come la situazione e la destinazione
dei fondi o l'uso locale. Essa ricorda che sulla particella n. 914 si esercita
fin dai primi anni sessanta un'attività artigianale di produzione conforme alla
zona di piano regolatore, ben prima che l'attore, conscio di ciò, edificasse la
sua abitazione. Omettendo di prendere in considerazione tale fatto, il Pretore
avrebbe disatteso il principio della proporzionalità.
a) Quando
l'attore ha acquistato la particella n. 915 non è dato di sapere. AO 1 dichiara
di avere costruito la sua casa d'abitazione nel 1966 e che prima dell'insediamento
della convenuta sul fondo attiguo non esisteva l'attuale struttura in cemento
armato, ma era attiva una fabbrica di pantofole che era ferma di notte e che non
produceva rumori né odori molesti (replica, pag. 3 verso il basso). In duplica la
convenuta ha preso “atto dell'ammissione da parte dell'attore che egli ha
costruito la sua abitazione nei pressi di una rumorosa fabbrica di scarpe”
(pag. 2 in basso). Che la precedente attività svolta sulla particella n. 914 causasse
rumori era, in realtà, una circostanza contestata. Resta il fatto che le particelle
n. 914 e 915 si situano, secondo il piano regolatore comunale, in una zona
residenziale semi estensiva (doc. 4, pag. 6, punto 3.1) nella quale sono ammesse
costruzioni residenziali e aziende non moleste (art. 42 NAPR: doc. BB) con un
grado di sensibilità “II” ai rumori secondo l'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (art. 26 NAPR: doc. BB).
b) Nella
ponderazione dei reciproci interessi, ispirata al
diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento
fonico in particolare – e all'equità, il giudice non deve fondarsi solo sulla
situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684
cpv. 2 vCC), ma deve tenere conto anche di tutte le particolarità del caso specifico
nel loro insieme (sopra, consid. 6c). Vietate sono così tutte le immissioni
moleste, cioè eccessive, ovvero che superano gli usuali limiti di tolleranza (RtiD-2009 pag. 638 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.143 del
6 agosto 2012, consid. 4).
In concreto il Pretore non risulta avere tenuto conto del fatto che la
particella n. 914 era destinata a usi artigianali già prima dell'edificazione
della particella n. 915. Sta di fatto però che il carattere della zona in
cui si trovano i fondi delle parti è principalmente abitativo (fotografie doc.
DD), tanto che l'insediamento di aziende non deve avere ripercussioni incompatibili
con la residenza e deve rispettare le disposizioni federali e cantonali
concernenti la protezione dell'ambiente (art. 42 lett. a NAPR: doc. BB). Né dagli
atti risulta che l'attività artigianale precedente provocasse rumori o odori
molesti, men che meno di notte. Da tale profilo, pertanto, la destinazione precedente
del fondo non è determinante, tanto meno ove si consideri che l'uso anteriore
non conferisce a chi eccede nell'esercizio della sua proprietà alcun miglior
diritto (Steinauer, op. cit., pag.
217 n. 1816; Meier-Hayoz, op.
cit., n. 136 ad art. 684 CC; Rey, Basler
Kommentar, 3ª edizione, n.
13 ad art. 684 CC). L'appellante non può dunque muovere particolari rimproveri
all'attore per avere costruito la propria abitazione in prossimità di una
particella su cui già si svolgevano attività artigianali e industriali.
c) Del
resto il perito non ha trascurato che nell'area in questione il piano
regolatore prevede l'insediamento di attività artigianali. Ha accertato altresì
che l'immobile dell'attore è conforme alle disposizioni di zona e che l'isolamento
fonico rispetta i valori fissati dalle norme in vigore al momento della costruzione
(delucidazione peritale del 4 gennaio 2010, risposta A.2, pag. 7 a metà e in
fondo). Certo, la vicinanza di zone legittimamente adibite a scopo artigianale
impone maggiore tolleranza da parte di chi vi risiede, ma la vicinanza di zone
residenziali impone anche – vicendevolmente – maggiore riguardo da parte di chi
esercita attività artigianali ancorché non moleste. E nel caso in esame i
rumori provenienti dall'attività artigianale dell'appellante superano
incontestabilmente, secondo quanto ha accertato il perito (referto del 15
luglio 2008, risposta 1, pag. 53 in basso e 54 in basso), i valori limite fissati
dall'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico per una zona cui è
attribuito il grado di sensibilità “II” (art. 43 OIF: RS 814.41).
9. Secondo
l'appellante il giudizio impugnato viola il principio della proporzionalità, poiché
il Pretore le ha imposto tutte le misure prospettate dal perito mentre avrebbe dovuto
limitarsi a ordinare le misure necessarie per ricondurre le emissioni nei
limiti di legge, lasciandole la libertà di scegliere quali adottare. Ove in accoglimento
di un'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC accerti immissioni moleste e disponga
provvedimenti idonei a porvi rimedio, il giudice deve limitare in effetti i
provvedimenti – soggiunge l'appellante – a quanto sia indispensabile per
ricondurre le immissioni entro i margini di usuale tolleranza.
a) Nella
fattispecie il perito ha enunciato svariate misure possibili perché l'attività artigianale
della convenuta rimanga nei limiti fonici stabiliti dall'ordinanza federale (referto
del 15 luglio 2008, risposta 6, pagg. 76 a 91). Chiamato in sede di delucidazione
a indicare l'effettivo impatto di ogni proposta da lui suggerita sulla
diminuzione del rumore e dell'odore, egli ha spiegato che siccome “il quadro delle
sorgenti sonore può variare continuamente, non è possibile determinare quale
sia l'effetto di ogni singolo intervento di bonifica acustica”, concludendo che
“per assicurare sempre il rispetto dell'OIF è indispensabile silenziare tutte
le sorgenti descritte nella precedente perizia” (delucidazione del 4 gennaio
2010, risposta B, pag 13 a metà). Ciò posto, per assicurare il rispetto dei
limiti legali in materia d'inquinamento fonico l'adozione di tutte le misure illustrate
dall'esperto risulta giustificata. Né la convenuta pretende
che – per avventura – tali misure siano inidonee a raggiungere lo scopo.
b) Quanto
alla riduzione degli odori, si è visto dianzi che nulla è dato di sapere
concretamente sulla frequenza e la durata delle molestie, ciò che impedisce di
ravvisare gli estremi di immissioni illecite (consid. 7). Al riguardo i
provvedimenti indicati dal perito (filtri a carbone attivo: referto del 15
luglio 2008, risposta 8, pag. 96 a 102) si dimostrano quindi senza oggetto. La modifica
dell'impianto di ventilazione prevista dal perito invece si rivela necessaria
anche per evitare di aprire porte e serramenti, contenendo i rumori (referto
del 15 luglio 2008, pag. 101 a metà; referto del 4 gennaio 2010, pag. 13 in
basso), sicché per finire si giustifica a tale scopo.
10. Infine
la convenuta fa valere che rispetto al momento dell'inoltro della causa (rispettivamente
al momento delle misurazioni peritali), la situazione dello stabile è mutata. Afferma
di avere eseguito nel frattempo svariati lavori di manutenzione ordinaria e di
miglioria, come dimostra la documentazione prodotta in appello, precisando che
tali interventi coincidono – almeno in parte – con le misure ordinate dal
Pretore, ciò che l'attore sa, avendo ricevuto le relative notifiche. Essa
soggiunge che in occasione di un sopralluogo tenutosi poco tempo prima i
responsabili del Comune hanno proposto di far eseguire nuove misurazioni, ipotesi
che però l'attore ha respinto. In ultima analisi essa si duole che il Pretore
ha emanato la sentenza fondandosi su una situazione superata dagli eventi.
a) Intanto
spettava alla convenuta (e non all'attore) informare il primo giudice circa
eventuali opere svolte in pendenza di causa che potessero rendere il litigio –
in tutto o in parte – senza oggetto (Kriech
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S.
Gallo 2011, n. 4 in fine ad art. 242). Rimane il problema
di sapere quali lavori siano stati effettivamente compiuti. In occasione di un
sopralluogo organizzato dal Municipio di __________ il 23 marzo 2011 alla
presenza delle parti si è constatata l'esecuzione delle seguenti opere (verbale
doc. H in appello):
1. Sostituzione della porta d'accesso (n.
5.1 e 5.13, corrispondente al dispositivo n. 1.1).
2. Sostituzione del vetro del locale WC (n.
5.2, corrispondente al dispositivo n. 1.2).
3. Posa di pannelli in legno sulle griglie
degli impianti di refrigerazione, in luogo delle modifiche suggerite dall'esperto
(n. 5.4, corrispondente al dispositivo n. 1.4).
4. Sostituzione dei serramenti del
laboratorio (n. 5.5, corrispondente al dispositivo n. 1.5).
5. Pulizia e manutenzione del condotto di
espulsione della cappa aspirante (n. 5.6, corrispondente ai dispositivi n. 1.4
e 1.12).
6. Chiusura delle aperture presso le celle
frigorifera e di congelazione (n. 5.8, corrispondente al dispositivo n.
1.7).
7. Sostituzione delle ruote dei carrelli e
posa di piastrelle sui pavimenti, senza modifica dei supporti dei carrelli (n.
5.9, corrispondente al dispositivo n. 1.8).
8. Nuove griglie sull'impianto di
ventilazione e blocco dei lucernari (n. 5.10 e n. 5.12, corrispondente al
dispositivo n. 1.10).
9. Spostamento della macchina per il pane
grattugiato e non attivazione di notte (n. 5.11, corrispondente al dispositivo
n. 1.9).
b) Visto
il verbale appena citato, discende che:
– per quel attiene al primo intervento, rispetto all'ingiunzione
del Pretore manca sia il dispositivo automatico di chiusura (dispositivo n.
1.1.1) sia la “nuova porta all'inizio del corridoio munita di dispositivo
automatico di chiusura (dispositivo n. 1.1.2); si ignora inoltre se la
porta installata (compreso l'infisso) garantisca il fonoisolamento “in opera
ponderato R'w + Ctr >30 dB” (perizia del 15 luglio
2008, pag. 78);
– la finestra del WC, oggetto del secondo provvedimento, è stata
sì sostituita, ma non è dato di sapere se il serramento possieda “requisiti di fono isolamento superiori a 30 dB” (dispositivo
n. 1.2);
– relativamente al terzo rimedio, esso differisce totalmente da
quanto ha ordinato il Pretore (dispositivo n. 1.4);
– i serramenti del laboratorio (quarta misura) sono stati tutti
sostituiti e dall'offerta della ditta __________ si evince che essi garantiscono
una “insonorizzazione di RW : 32 dB” (doc. E di appello), corrispondente
all'ingiunzione del Pretore (dispositivo n. 1.5); al riguardo l'appello è
divenuto così privo d'oggetto;
– il “condotto d'espulsione della cappa aspirante” (quinta
opera)
è stato pulito e oggetto di manutenzione, ma non sono stati posati i silenziatori
(dispositivo n. 1.6) né sono stati sostituiti i due condotti per l'adduzione
dell'aria per i bruciatori (dispositivo n. 1.6.1);
– le aperture presso le celle frigorifera e di congelazione (sesto
lavoro) sono state chiuse, ma senza la posa di un “silenziatore a setti” (dispositivo
n. 1.7);
– quanto ai carrelli (settimo intervento), le ruote sono state
sostituite, ma le superfici “carrabili" sono state piastrellate e non
“regolarizzate con la sovrapposizione di un rivestimento sintetico come
previsto dal primo giudice (dispositivo n. 1.8); su questo punto l'azione è
diventata solo parzialmente priva d'oggetto;
– circa l'ottavo provvedimento, sono state posate nuove griglie sull'impianto di ventilazione e bloccati i lucernari, ma
non è stato modificato l'impianto di ventilazione (dispositivo n. 1.10);
– lo spostamento della macchina per il pane grattugiato, infine
(nono punto), non previsto dal Pretore, nulla toglie al fatto che il lavoro non
deve essere eseguito durante le ore notturne.
Se
ne conclude che, salvo la posa dei serramenti e la sostituzione delle ruote dei
carrelli, le misure adottate nel frattempo dall'appellante o corrispondono solo
parzialmente a quelle imposte dal Pretore o non corrispondono affatto. Non si
può affermare perciò che la situazione sia mutata al punto da rendere senza
oggetto l'intera azione. L'appello può essere accolto solo nei limiti appena
descritti.
11. Le
spese giudiziarie seguono la vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittoriosa solo in relazione agli odori
molesti, di cui non si sono ravvisati gli estremi. Per il resto, essa medesima
ha reso parzialmente caduca l'azione senza avvertire il Pretore degli
interventi eseguiti. In simili condizioni si giustifica di porre a suo carico
nove decimi degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato all'attore. Quanto
alle ripetibili, AO 1 rivendica un'indennità di fr. 7000.– evocando la complessità
della causa, la mole dell'incarto che ha dovuto riesaminare ai fini dell'appello,
la necessità di esaminare fatti nuovi addotti dalla convenuta in seconda sede, per
un dispendio di circa 20 ore di lavoro, tutto a causa del “carattere
defatigatorio” dell'appello. Se non che, diversamente da
quanto disponeva l'art. 152 CPC ticinese fino al 31 dicembre 2010, in caso di temerarietà il nuovo art. 115 CPC non prevede più ripetibili maggiorate alla
controparte, ma solo la condanna di chi procede in malafede o con temerarietà al
versamento di spese processuali nelle procedure gratuite, riservate eventuali
sanzioni disciplinari (art. 128 cpv. 3 CPC), di cui tuttavia non si riscontrano
lontanamente i presupposti in concreto.
L'esito
del giudizio odierno impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle
ripetibili di prima sede, senza dimenticare però che l'esecuzione di lavori litigiosi
in pendenza di causa da parte della convenuta raffigura acquiescenza, la quale
equivale a soccombenza.
12. Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso supera – come si è visto (consid. 2) –
la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ricevibile e non è divenuto senza oggetto, l'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta, nel senso che è ordinato alla ditta AP 1 di porre fine alle emissioni moleste
di fumi e rumori sulla particella n. 915 RFD
di __________, sezione di __________, proprietà di AO 1, e di adottare
nello stabile situato sulla particella n. 914 RFD di __________, sezione di __________,
Fatti
i provvedimenti che seguono:
(1.1 a 1.4.2 invariati)
1.5 La richiesta intesa alla
sostituzione di tutti i serramenti della facciata ovest con nuovi serramenti
che possiedano requisiti di fonoisolamento è dichiarata priva d'oggetto.
(1.6 a 1.7 invariati)
1.8 Le superfici carrabili devono
essere regolarizzate con la sovrapposizione di un rivestimento sintetico
(perizia, pag. 89 seg.). La richiesta intesa alla sostituzione delle ruote dei
carrelli con altre più morbide e adatte a impieghi ad alte temperature è
dichiarata priva d'oggetto.
(1.9 e 1.10 invariati)
1.11 Sul condotto d'espulsione della
cappa aspirante __________ e vapore (forno 1) dev'essere installato tra il
forno e l'esterno un silenziatore cilindrico (perizia, pag. 98).
1.12 L'impianto di ventilazione dev'essere
modificato introducendo silenziatori nel circuito di aspirazione esistente e
installando una condotta circolare forata che permetta la creazione di un nuovo
circuito di mandata (perizia, pag. 101).
(2. invariato)
3. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 4000.–, comprese quelle di perizia, sono poste per un decimo a
carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, la quale rifonderà
alla controparte
fr. 10 000.–
per ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Considerandi
II. Le spese processuali
di fr. 2050.– sono poste per nove decimi a carico della AP 1 e per il resto a
carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster