11.2011.63
Contestazione di delibera assembleare: interventi edilizi su parti comuni
16 gennaio 2013Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2011.63
Lugano
16 gennaio 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa OA.2004.740 (proprietà
per piani: contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 12 novembre 2004
dall'
AO
1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2)
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 16 maggio 2011 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 28 marzo 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è titolare delle
proprietà per piani n. 728 (appartamento n. 23, nello stabile “V”), 1380 (appartamento
n. 1B, nello stabile “U”) e 1401 (autorimessa), pari a 15/1000, 9/1000 e 1/1000 della
particella n. 641 RFD di __________, situata nella frazione di __________. I
due appartamenti si trovano al piano terreno di un complesso immobiliare (“__________”)
costituito di tre palazzi (“U”, “V” e “Z”), a valle della via __________, con
giardino a lago e darsena.
B. Un'azione promossa il
4 giugno 1999 da AO 1 nei confronti della AP 1 per far dichiarare nulle –
subordinatamente far annullare – talune risoluzioni prese il 12 novembre 1998 dall'assemblea
generale dei comproprietari, segnatamente sulle spese per il risanamento della
condotta verticale che in ognuno dei tre edifici raccorda gli scarichi degli
appartamenti al collettore fognario secondo i millesimi di comproprietà, è
stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con sentenza del
9 gennaio 2001. Su appello presentato il 29 gennaio 2001 da AO 1, tale sentenza
è stata confermata da questa Camera il 13 agosto 2001 (inc. 11.2001.22).
C. Con sentenza del 24
febbraio 2004 il medesimo Pretore ha respinto una petizione del
19 dicembre 2000 con cui AP 1 intendeva far dichiarare nulle –
subordinatamente annullare – determinate risoluzioni prese dalla successiva
assemblea generale dei comproprietari il 21 novembre 2000, tra le quali
l'approvazione del
consuntivo 1999 in cui erano riportate le spese per il rifacimento delle
colonne verticali. Un appello presentato il 15 marzo 2004 da AP 1 contro tale
sentenza è stato respinto il 28 luglio 2005
in quanto ricevibile da questa Camera, che ha confermato una volta ancora la
decisione del Pretore (inc. 11.2004.37).
D. Nel frattempo, all'assemblea
ordinaria del 15 ottobre 2004 i comproprietari hanno discusso – tra l'altro – i
seguenti oggetti, così descritti nell'ordine del giorno:
7. Tabella
ripartizione dei costi per nuovo regolamento
(...)
9. Colonne
di scarico blocco “C”
Le proposte
dell'amministrazione al riguardo sono state approvati, nonostante il voto
contrario di AO 1.
E. Il 12 novembre 2004 AO
1 ha nuovamente promosso causa contro la AP
1 per ottenere l'annullamento delle delibere appena citate. Nella sua
risposta del 2 settembre 2005 la convenuta ha proposto di respingere
l'azione, rilevando
che l'oggetto n. 7 era superato, i comproprietari avendo deciso all'assemblea ordinaria
del 18 aprile 2005 di rinunciare ad applicare la tabella adottata l'anno prima.
L'udienza preliminare si è tenuta il 19 gennaio 2006 e l'istruttoria, iniziata
il 6 novembre 2006, è terminata il 4 dicembre 2009. Al dibattimento finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 20 gennaio 2010 l'attore ha riconfermato le proprie domande. Analoga
posizione ha ribadito la convenuta il 21 gennaio 2010. Statuendo con sentenza
del 28 marzo 2011, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso
che ha dichiarato priva d'oggetto la delibera n. 7 e ha annullato la n. 9. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono state poste a
carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 3000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza predetta
la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 maggio 2011 nel quale
chiede di respingere la petizione per quel che riguarda l'oggetto n. 9, di
porre tutte le spese processuali con le ripetibili a carico dell'attore e di
riformare conseguentemente il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio
2012 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita le cause già pendenti al momento dell'entrata
in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere
regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si
applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Secondo il nuovo diritto le
decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro
30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie
patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
tale requisito senz'altro è senz'altro dato, il Pretore avendo fissato il
valore litigioso in fr. 18 000.– (ordinanza
del 30 novembre 2011). La sentenza impugnata inoltre è stata notificata al
patrocinatore della convenuta il 30 marzo 2011 (timbro postale sulla busta
d'invio). Il termine per appellare, sospeso durante le ferie giudiziarie dal 17
aprile al 1° maggio
2011 (art. 145 cpv.
1 lett. a CPC), sarebbe scaduto così sabato 14 maggio 2011, ma si è protratto fino
a lunedì 16 maggio 2011 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Dichiarata priva
d'oggetto la petizione per quanto riguardava la delibera n. 7, nella sua
decisione il Pretore ha rilevato che ciò si doveva nondimeno ad acquiescenza, onde
l'addebito di spese e ripetibili alla convenuta. Quanto all'oggetto n. 9, egli
ha ricordato che un comproprietario può impugnare una delibera assembleare seppure
Fatti
i costi che a lui derivano da tale risoluzione non sono ancora noti. Ciò premesso,
egli ha accertato che in concreto le proprietà per piani dell'attore non fanno minimamente
capo alle condotte di scarico verticali, poiché si trovano al piano terreno e
sono collegate direttamente al collettore fognario attraverso canalizzazioni
orizzontali. In accoglimento dell'azione, egli ha ritenuto così che il riparto
per millesimi delle spese di rifacimento e manutenzione di tali colonne, quantunque
conforme al regolamento per l'amministrazione e l'uso del AP 1, fosse contrario
all'art. 712h cpv. 3 CC. Ha annullato di conseguenza la delibera n.
9 e posto le spese giudiziarie una volta ancora a carico della convenuta.
3. Per quanto riguarda l'oggetto
n. 7 l'appellante non contesta l'intervenuta caducità dell'azione, ma sostiene
che non si giustifica di addebitarle spese processuali e ripetibili. Fa valere
– in sintesi – che fra la rinuncia all'applicazione della tabella sul riparto
delle spese comuni adottata dall'assemblea generale il 15 ottobre 2004 e
l'azione promossa da AO 1 non v'è relazione diretta, giacché la modifica del
regolamento è legata al cambio di amministratore intervenuto il 1° novembre
2004. Essa non può dunque considerarsi acquiescente.
a) All'assemblea
ordinaria del 15 ottobre 2004 i comproprietari avevano approvato, a
maggioranza, una nuova chiave di riparto delle spese condominiali (oggetto n. 7),
ma alla successiva assemblea ordinaria del 18 aprile 2005 sono tornati alla suddivisione
dei costi originaria per il fatto che “un condomino aveva interposto reclamo” (doc.
2 pag. 4). Che si trattasse di AO 1 non fa dubbio. Ciò nondimeno, davanti al
Pretore la AP 1 non ha dichiarato di aderire su questo punto alla petizione. Non
sussiste perciò – contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza impugnata,
pag. 2 in basso) – acquiescenza alcuna. In realtà sul postulato annullamento
della risoluzione n. 7 la petizione è divenuta senza oggetto, come il Pretore stesso
ha accertato per finire nel dispositivo n. 2 della sentenza impugnata. Rimane
da statuire, ciò premesso, sull'addebito delle spese processuali e delle
ripetibili dovute allo stralcio della causa per sopraggiunta caducità.
b) Quando
un appello diventava senza oggetto o senza interesse giuridico si applicava per
analogia, nel diritto ticinese, l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD
I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Il tribunale dichiarava quindi il
processo terminato e statuiva con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
lite”. Tale principio trovava tuttavia i
suoi limiti nel caso in cui la caducità della lite fosse dovuta non a
circostanze fortuite, a fatti imputabili a terzi o a cause di forza maggiore, bensì al comportamento di una parte. Una
parte che rendeva una procedura senza oggetto o senza interesse, in
altre parole, andava chiamata per principio a rispondere dei suoi atti (RtiD
I-2004 pag. 616 n. 134c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.63 del 6
luglio 2011, consid. 4). In concreto la perdita d'interesse giuridico si deve
all'operato dell'appellante medesima, la quale in pendenza di causa ha
rinunciato alla nuova regolamentazione dei costi adottata l'anno prima per il
fatto che – come detto – “un condomino aveva interposto reclamo”. Che ciò sia
avvenuto per iniziativa del nuovo amministratore, come si sottolinea nell'appello,
poco importa. L'addebito delle spese
processuali e delle ripetibili alla convenuta è pertinente. Su questo
punto l'appello si rivela infondato.
4. Per
Considerandi
quanto attiene all'oggetto n. 9 l'appellante afferma che all'assemblea generale
del 15 ottobre 2004 i comproprietari hanno deciso unicamente di sostituire le condotte
di scarico verticali del blocco “C”, senza adottare alcuna risoluzione sul
riparto dei costi. Essa adduce inoltre che l'attore non ha contestato la necessità
dell'intervento, ma solo di dover contribuire alle spese. E al momento della
delibera il costo a carico dei condomini non era ancora stato quantificato. Per
di più, essa soggiunge, non è dimostrato che le canalizzazioni dell'attore
“nulla hanno a che vedere con il blocco C del condominio”.
a) Che
ogni intervento edile su parti comuni – sottoposto in mancanza di
regolamentazione diversa alle norme sulla comproprietà in virtù del rinvio
contenuto nell'art. 712g cpv. 1 CC – debba essere deciso dall'assemblea
dei comproprietari secondo le maggioranze previste dagli art. 647c a 647e
CC è pacifico (Wermelinger in:
Zürcher Kommentar, edizione 2010, n. 143 ad art. 712a CC). All'assemblea
chiamata a decidere l'intervento va proposta altresì la chiave di finanziamento,
a cominciare dal riparto dei costi (Wermelinger,
loc. cit.), poiché solo in tal modo i comproprietari possono valutare le
conseguenze della decisione e formarsi un'opinione al riguardo (Thurnherr, Bauliche Massnahmen bei Mit- und
Stockwerkeigentum, Zurigo 2010, pag. 194 n. 385).
b) Nella
fattispecie la convocazione all'assemblea ordinaria del 15 ottobre 2004 indicava
come oggetto n. 9 semplici “Eventuali” (doc. A). All'apertura dell'assemblea tuttavia
l'amministratore ha chiesto che si inserisse nell'ordine del giorno un nuovo oggetto
n. 8 (recte: 9) vertente sulle “Colonne di scarico blocco C”. La proposta
è stata approvata all'unanimità (doc. B, pag. 3
in fine). L'assemblea ha poi deciso di limitare la discussione alla
sostituzione della condotta verticale riguardante un'unica proprietà per
piani, quella __________, e l'ha approvata con il solo voto contrario di AO 1
(doc. B, pag. 10 e 11 in alto).
c) A
giusto titolo l'appellante fa valere, nelle circostanze descritte, che il 15 ottobre 2004
l'assemblea dei comproprietari non ha deciso né sull'ammontare della spesa né
sul relativo riparto. Tanto meno si può dire – con il Pretore – che il costo dell'intervento
sia emerso in seguito. La documentazione prodotta da __________ riguarda infatti
la riparazione di condotte verticali in un'altra proprietà per piani, appartenente
a __________, e non in quella sovrastante, dell'Immobiliare __________. Sta di
fatto che, proprio a causa di ciò, l'attore non ha potuto votare con cognizione
di causa. Determinante era sapere anzitutto, per lui, se la decisione lo
toccasse finanziariamente oppure se, non essendo egli chiamato a contribuire,
riguardasse solo altri comproprietari. Dell'operazione però tutto si ignorava:
per tacere dell'entità dei lavori, nulla era dato di conoscere sulla spesa né
sul modo di sovvenzionarla. Ciò offende il principio per cui un comproprietario
chiamato a deliberare un intervento deve ragionevolmente conoscere, per potersi
esprimere, l'impiego del denaro e la chiave di finanziamento (sopra, consid. a).
d) Se
ne conclude che la risoluzione sull'oggetto n. 9 all'ordine del giorno adottata
dall'assemblea dei comproprietari andava annullata. Non perché contraria all'art.
712h cpv. 3 CC, sul riparto delle spese l'assemblea non avendo (ancora) deliberato,
ma perché lesiva del diritto di voto dell'attore. Nel risultato, comunque sia, la
sentenza del Pretore resiste alla critica. A torto poi l'appellante definisce
non provato il fatto che le canalizzazioni dell'attore siano estranee alle
colonne di scarico del blocco “C”. Così argomentando, essa dimentica che in
realtà il fatto è già stato accertato da questa Camera (sentenza inc.
11.2004.37
del 28 luglio 2005, consid. 6a).
5.
Le
spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 18 000.–: sopra, consid. 1) non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.