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Decisione

11.2011.63

Contestazione di delibera assembleare: interventi edilizi su parti comuni

16 gennaio 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i costi che a lui derivano da tale risoluzione non sono ancora noti. Ciò premesso,

egli ha accertato che in concreto le proprietà per piani dell'attore non fanno minimamente

capo alle condotte di scarico verticali, poiché si trovano al piano terreno e

sono collegate direttamente al collettore fognario attraverso canalizzazioni

orizzontali. In accoglimento dell'azione, egli ha ritenuto così che il riparto

per millesimi delle spese di rifacimento e manutenzione di tali colonne, quantunque

conforme al regolamento per l'amministrazione e l'uso del AP 1, fosse contrario

all'art. 712h cpv. 3 CC. Ha annullato di conseguenza la delibera n.

9 e posto le spese giudiziarie una volta ancora a carico della convenuta.

3. Per quanto riguarda l'oggetto

n. 7 l'appellante non contesta l'intervenuta caducità dell'azione, ma sostiene

che non si giustifica di addebitarle spese processuali e ripetibili. Fa valere

– in sintesi – che fra la rinuncia all'applicazione della tabella sul riparto

delle spese comuni adottata dall'assemblea generale il 15 ottobre 2004 e

l'azione promossa da AO 1 non v'è relazione diretta, giacché la modifica del

regolamento è legata al cambio di amministratore intervenuto il 1° novembre

2004. Essa non può dunque considerarsi acquiescente.

a) All'assemblea

ordinaria del 15 ottobre 2004 i comproprietari avevano approvato, a

maggioranza, una nuova chiave di riparto delle spese condominiali (oggetto n. 7),

ma alla successiva assemblea ordinaria del 18 aprile 2005 sono tornati alla suddivisione

dei costi originaria per il fatto che “un condomino aveva interposto reclamo” (doc.

2 pag. 4). Che si trattasse di AO 1 non fa dubbio. Ciò nondimeno, davanti al

Pretore la AP 1 non ha dichiarato di aderire su questo punto alla petizione. Non

sussiste perciò – contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza impugnata,

pag. 2 in basso) – acquiescenza alcuna. In realtà sul postulato annullamento

della risoluzione n. 7 la petizione è divenuta senza oggetto, come il Pretore stesso

ha accertato per finire nel dispositivo n. 2 della sentenza impugnata. Rimane

da statuire, ciò premesso, sull'addebito delle spese processuali e delle

ripetibili dovute allo stralcio della causa per sopraggiunta caducità.

b) Quando

un appello diventava senza oggetto o senza interesse giuridico si applicava per

analogia, nel diritto ticinese, l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD

I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Il tribunale dichiarava quindi il

processo terminato e sta­tuiva con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo

conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la

lite”. Tale principio trovava tuttavia i

suoi limiti nel caso in cui la caducità della lite fosse dovuta non a

circostanze fortuite, a fatti imputabili a terzi o a cause di forza maggiore, bensì al comportamento di una parte. Una

parte che rendeva una procedura senza oggetto o senza interesse, in

altre parole, andava chiamata per principio a rispondere dei suoi atti (RtiD

I-2004 pag. 616 n. 134c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.63 del 6

luglio 2011, consid. 4). In concreto la perdita d'interesse giuridico si deve

all'operato dell'appellante medesima, la quale in pendenza di causa ha

rinunciato alla nuova regolamentazione dei costi adottata l'anno prima per il

fatto che – come detto – “un condomino aveva interposto reclamo”. Che ciò sia

avvenuto per iniziativa del nuovo amministratore, come si sottolinea nell'appello,

poco importa. L'addebito delle spese

processuali e delle ripetibili alla convenuta è pertinente. Su questo

punto l'appello si rivela infondato.

4. Per

Considerandi

quanto attiene all'oggetto n. 9 l'appellante afferma che all'assemblea generale

del 15 ottobre 2004 i comproprietari hanno deciso unicamente di sostituire le condotte

di scarico verticali del blocco “C”, senza adottare alcuna risoluzione sul

riparto dei costi. Essa adduce inoltre che l'attore non ha contestato la necessità

dell'intervento, ma solo di dover contribuire alle spese. E al momento della

delibera il costo a carico dei condomini non era ancora stato quantificato. Per

di più, essa soggiunge, non è dimostrato che le canalizzazioni dell'attore

“nulla hanno a che vedere con il blocco C del condominio”.

a) Che

ogni intervento edile su parti comuni – sottoposto in mancanza di

regolamentazione diversa alle norme sulla comproprietà in virtù del rinvio

contenuto nell'art. 712g cpv. 1 CC – debba essere deciso dall'assemblea

dei comproprietari secondo le maggioranze previste dagli art. 647c a 647e

CC è pacifico (Wermelinger in:

Zürcher Kommentar, edizione 2010, n. 143 ad art. 712a CC). All'assemblea

chiamata a decidere l'intervento va proposta altresì la chiave di finanziamento,

a cominciare dal riparto dei costi (Wermelinger,

loc. cit.), poiché solo in tal modo i comproprietari possono valutare le

conseguenze della decisione e formarsi un'opinione al riguardo (Thurnherr, Bauliche Massnahmen bei Mit- und

Stockwerk­eigentum, Zurigo 2010, pag. 194 n. 385).

b) Nella

fattispecie la convocazione all'assemblea ordinaria del 15 ottobre 2004 indicava

come oggetto n. 9 semplici “Eventuali” (doc. A). All'apertura dell'assemblea tuttavia

l'amministratore ha chiesto che si inserisse nell'ordine del giorno un nuovo oggetto

n. 8 (recte: 9) vertente sulle “Colonne di scarico blocco C”. La proposta

è stata approvata all'unanimità (doc. B, pag. 3

in fine). L'assemblea ha poi deciso di limitare la discussione alla

sostituzione della condotta verticale riguar­dante un'unica proprietà per

piani, quella __________, e l'ha approvata con il solo voto contrario di AO 1

(doc. B, pag. 10 e 11 in alto).

c) A

giusto titolo l'appellante fa valere, nelle circostanze descritte, che il 15 ottobre 2004

l'assemblea dei comproprietari non ha deciso né sull'ammontare della spesa né

sul relativo riparto. Tanto meno si può dire – con il Pretore – che il costo dell'intervento

sia emerso in seguito. La documentazione prodotta da __________ riguarda infatti

la riparazione di condotte verti­cali in un'altra proprietà per piani, appartenente

a __________, e non in quella sovrastante, dell'Immobiliare __________. Sta di

fatto che, proprio a causa di ciò, l'attore non ha potuto votare con cognizione

di causa. Determinante era sapere anzitutto, per lui, se la decisione lo

toccasse finanziariamente oppure se, non essendo egli chiamato a contribuire,

riguardasse solo altri comproprietari. Dell'operazione però tutto si ignorava:

per tacere dell'entità dei lavori, nulla era dato di conoscere sulla spesa né

sul modo di sovvenzionarla. Ciò offende il principio per cui un comproprietario

chiamato a deliberare un intervento deve ragionevolmente conoscere, per potersi

esprimere, l'impiego del denaro e la chiave di finanziamento (sopra, consid. a).

d) Se

ne conclude che la risoluzione sull'oggetto n. 9 all'ordine del giorno adottata

dall'assemblea dei comproprietari andava annullata. Non perché contraria all'art.

712h cpv. 3 CC, sul riparto delle spese l'assemblea non avendo (ancora) deliberato,

ma perché lesiva del diritto di voto dell'attore. Nel risultato, comunque sia, la

sentenza del Pretore resiste alla critica. A torto poi l'appellante definisce

non provato il fatto che le canalizzazioni dell'attore siano estranee alle

colonne di scarico del blocco “C”. Così argomentando, essa dimentica che in

realtà il fatto è già stato accertato da questa Camera (sentenza inc.

11.2004.37

del 28 luglio 2005, consid. 6a).

5.

Le

spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 18 000.–: sopra, consid. 1) non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.