11.2011.64
Ritiro di un appello: stralcio dai ruoli per desistenza
31 agosto 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2011.64
Data decisione, Autorità:
31.08.2012, ICCA
Titolo:
Ritiro di un appello: stralcio dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 106 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2011.64
Lugano,
31 agosto
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa CA. 2011.1 (provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 3 gennaio 2011 da
AO
1
AO
Considerandi
2.
e
AO
3.
(patrocinati dagli avvocati
PA 2
e)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
B__________,
(patrocinata dall'avv. dott.);
giudicando
sull'appello del 16 maggio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emanato
dal Pretore il 4 maggio 2011;
premesso
che con decreto cautelare del 4 maggio 2011, emesso previo contraddittorio, il
Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato alla B__________,
agenzia di Locarno,
di
“procedere al blocco immediato della relazione bancaria n. __________
intestata a __________ e/o AP 1 (...), compresi in particolare i beni
depositati sui relativi conti correnti n. __________, n. __________, sulle
rubriche n. 1 e 2 e il relativo portafoglio titoli”;
ricordato
che contestualmente il Pretore ha assegnato a AO 1, AO 2 e AO 3 un termine di
90.
giorni per promuovere la causa di merito, avvertendoli che il provvedimento
cautelare sarebbe decaduto ove il termine fosse decorso infruttuoso;
accertato
che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta con un appello del 16 maggio 2011 a questa Camera, postulando l'annullamento dell'ordine impartito alla banca, subordinatamente
la riduzione del blocco alla metà del saldo depositato sulla relazione
bancaria;
ritenuto
che nelle loro osservazioni del 9 giugno 2011 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno proposto
di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato;
preso
atto che con lettera del 27 agosto 2012 AP 1 comunica alla Camera di avere
raggiunto con gli istanti un accordo in virtù del quale essa dichiara di
ritirare l'appello e gli istanti di rinunciare a indennità per ripetibili;
ricordato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art.
106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a
recedere dalla lite;
considerato
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello
di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie
(art. 106 cpv. 1 CPC);
rilevato
che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che
l'ammontare della tassa di giustizia va adeguatamente ridotto, la procedura di
appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
stabilito
che per quanto attiene alle ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno
liberamente pattuito;
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Le spese
processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Notificazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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