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Decisione

11.2011.64

Ritiro di un appello: stralcio dai ruoli per desistenza

31 agosto 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa CA. 2011.1 (provvedimenti cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 3 gennaio 2011 da

AO

1

AO

Considerandi

2.

e

AO

3.

(patrocinati dagli avvocati

PA 2

e)

contro

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

B__________,

(patrocinata dall'avv. dott.);

giudicando

sull'appello del 16 maggio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emanato

dal Pretore il 4 maggio 2011;

premesso

che con decreto cautelare del 4 maggio 2011, emesso previo contraddittorio, il

Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato alla B__________,

agenzia di Locarno,

di

“procedere al blocco immediato della relazione bancaria n. __________

intestata a __________ e/o AP 1 (...), compresi in particolare i beni

depositati sui relativi conti correnti n. __________, n. __________, sulle

rubriche n. 1 e 2 e il relativo portafoglio titoli”;

ricordato

che contestualmente il Pretore ha assegnato a AO 1, AO 2 e AO 3 un termine di

90.

giorni per promuovere la causa di merito, avvertendoli che il provvedimento

cautelare sarebbe decaduto ove il termine fosse decorso infruttuoso;

accertato

che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta con un appello del 16 maggio 2011 a questa Camera, postulando l'annullamento dell'ordine impartito alla banca, subor­dinatamente

la riduzione del blocco alla metà del saldo depositato sulla relazione

bancaria;

ritenuto

che nelle loro osservazioni del 9 giugno 2011 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno proposto

di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato;

preso

atto che con lettera del 27 agosto 2012 AP 1 comunica alla Camera di avere

raggiunto con gli istanti un accor­do in virtù del quale essa dichiara di

ritirare l'appello e gli istanti di rinunciare a indennità per ripetibili;

ricordato

che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art.

106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a

recedere dalla lite;

considerato

che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello

di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie

(art. 106 cpv. 1 CPC);

rilevato

che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che

l'ammontare della tassa di giustizia va adeguatamente ridotto, la procedura di

appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

stabilito

che per quanto attiene alle ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno

liberamente pattuito;

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Le spese

processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Notificazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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