11.2011.65
Modifica di sentenza di divorzio: aumento del contributo alimentare per la figlia
30 dicembre 2013Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2011.65
Data decisione, Autorità:
30.12.2013, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio: aumento del contributo alimentare per la figlia
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 134 cpv. 2 CC
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2011.65
Lugano,
30 dicembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2009.65
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
petizione del 17 luglio 2009 da
AO 1 (1998),
(rappresentata dalla madre RA 1,
e ora patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 16 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 4 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 giugno 1999 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Città ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (1969) e RA 1 (1973), cittadina
portoghese, omologando una convenzione in cui il marito si impegnava a versare
per la figlia AO 1 (nata il 17 maggio 1998), affidata
alla madre, un contributo alimentare di fr. 350.– mensili fino
al
6° compleanno, di fr. 450.– mensili dal 7° al 12° compleanno, di
fr. 600.– dal 13° al 16° compleanno e di fr. 700.– fino alla maggiore
età “ed anche oltre nel caso in cui la figlia non avesse a quel tempo ancora
terminato la formazione scolastica o professionale”. Gli assegni familiari erano
compresi nell'ammontare del contributo. Il padre inoltre sarebbe stato liberato
dall'obbligo alimentare ove non avesse esercitato “il diritto di visita estivo
nel corso di tre settimane, anche non consecutivamente”. Al momento del
divorzio AP 1 era maestro conducente in proprio, mentre RA 1 non svolgeva
attività lucrativa.
B. Il
17 luglio 2009 AO 1 ha convenuto il padre davanti al medesimo Pretore, chiedendo
che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il contributo
alimentare per lei fosse aumentato retroattivamente dal 1° luglio 2008 a fr. 1422.– mensili fino al 31 agosto 2009, a fr. 1515.– mensili dal 1° settembre 2009 fino al 12° compleanno e a fr. 1742.– mensili
dal 12° compleanno fino al termine della formazione
scolastica o professionale, assegni familiari non compresi. Nella sua risposta
del 6 novembre 2009 AP 1 ha offerto alla figlia un contributo alimentare di fr. 850.–
mensili dal 1° agosto 2009 in poi. L'attrice ha replicato il 9 dicembre 2009, riducendo
la pretesa a fr. 1265.– mensili dal 1° luglio 2008 al 31 agosto 2009, a fr. 1350.– mensili dal 1° settembre 2009 fino al 12° compleanno e a fr. 1550.– mensili
fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari
non compresi. Il convenuto ha duplicato il 18 gennaio 2010, confermando l'offerta
formulata con la risposta.
C. L'udienza
preliminare si è tenuta il 9 marzo 2009 e l'istruttoria, cominciata il 12 maggio
2010, si è chiusa il 21 gennaio 2011. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato. AO 1 ha presentato un memoriale conclusivo del 13 gennaio 2011 in cui ha ribadito le sue domande di replica. Il convenuto è rimasto silente. Statuendo con sentenza
del 4 aprile 2011, il Pretore ha accolto la petizione, nel senso che ha aumentato
il contributo
alimentare per AO 1 a:
fr. 1365.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008,
fr. 1380.–
mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2009,
fr. 1465.–
mensili dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010,
fr.
1660.– mensili dal 18 maggio 2010 al 31 dicembre 2013 e
fr. 1835.–
mensili dal 1° gennaio 2014 fino alla maggiore età o al termine della formazione
scolastica o professionale, assegni familiari non compresi.
La
tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 120.– sono state poste
a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla figlia fr. 3800.– per
ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16
maggio 2011 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di fissare
per la figlia i seguenti contributi alimentari:
fr. 1013.90 mensili dal 17 luglio al 31 dicembre 2008,
fr. 1024.50 mensili
dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2009,
fr. 1139.50 mensili
dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010,
fr. 1330.10 mensili
dal 18 maggio al 31 dicembre 2010,
fr. 1159.— mensili
dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2013,
fr. 1374.10 mensili
dal 1° maggio al 31 dicembre 2013,
fr. 1526.20 mensili
dal 1° gennaio 2014 al 17 maggio 2014 e
fr. 1504.20 mensili
dal 18 maggio 2014 alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o
professionale, assegni familiari compresi.
Nelle
sue osservazioni del 7 luglio 2011 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio era retta, nelle cause
promosse anteriormente al 1° gennaio 2011, dalla procedura cantonale (art. 404
cpv. 1 CPC), ovvero dal rito ordinario dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese (comprese
le cause vertenti sulla modifica di contributi alimentari per minorenni: RtiD
I-2009 pag. 613 consid. 1). Alle impugnazioni si applica invece la procedura
in vigore al momento in cui è comunicata la decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). L'appello
è disciplinato così dalla legge nuova, la quale prevede un termine per appellare
di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – trattandosi di controversie
patrimoniali, come nel caso in esame – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri il
valore del contributo litigioso nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore. Quanto
alla notifica della sentenza impugnata al
patrocinatore di AP 1, essa è avvenuta il 5 aprile 2011, ma il termine
di ricorso è rimasto sospeso dal 17 aprile al 1° maggio 2011 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Poco importa quindi che l'appello sia
stato introdotto il 16 maggio 2011 (come il convenuto sostiene) o solo l'indomani
(come risulta dal timbro postale sulla busta d'invio). Anche nella seconda
ipotesi il rimedio giuridico sarebbe, comunque sia, tempestivo.
2. I
contributi di mantenimento per figli minorenni fissati in una sentenza di
divorzio passata in giudicato possono essere modificati o soppressi su istanza
di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate”
(art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2 CC). La modifica o la
soppressione di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione
economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole,
duraturo e non previsto rispetto al momento in cui il contributo è stato
fissato (ad esempio, al momento del divorzio: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13
ad art. 286), fermo restando che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno
non deve ricondursi a una decisione unilaterale del debitore. La procedura inoltre
non ha lo scopo di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle
nuove circostanze (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii). Essa comporta quindi
un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovano le parti al momento
in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la
nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustifichi una riduzione o una
soppressione del contributo non è poi solo una questione di diritto, ma anche
di equità, tenuto conto degli interessi rispettivi del figlio e di ciascuno dei
genitori (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; DTF 137 III 606 consid. 4.1.1
con rinvii).
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che nel caso
specifico la situazione dei genitori è notevolmente e durevolmente mutata
rispetto ai tempi del divorzio. Da maestro conducente in proprio con un reddito
netto di fr. 2416.– mensili, AP 1 è diventato, frequentando la SUPSI dal
settembre del 2003 all'ottobre del 2006, ingegnere elettronico con un reddito
netto di fr. 5836.05 mensili. Da persona senza attività lucrativa, la
moglie ha ricominciato a lavorare come venditrice in un supermercato e guadagna
fr. 3458.70 netti mensili, assegni familiari compresi. Sussistono dunque
le premesse – ha rilevato il Pretore – per rivedere il contributo di
mantenimento in favore della figlia.
Ciò posto,
il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 in fr. 1923.–
mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, in fr. 1943.– mensili dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2009, in fr. 2063.– mensili dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010, in fr. 2408.– mensili dal 18 maggio al 31 dicembre 2010 e in fr. 2413.– dal 1° gennaio 2011 in poi. Relativamente ai fabbisogni minimi dei genitori, egli ha calcolato quello di AP 1 in fr. 4178.45 mensili e quello di RA 1 in fr. 2780.85 mensili, onde un margine disponibile di fr.
1660.– mensili a beneficio del primo e uno di fr. 680.– mensili a
beneficio della seconda. Nelle circostanze descritte il Pretore ha suddiviso aritmeticamente
il fabbisogno in denaro della figlia in proporzione ai margini disponibili dei
genitori, determinando il contributo alimentare del padre nelle cifre scalari enunciate
dianzi.
4. L'appellante
non nega che rispetto al momento in cui il giudice del divorzio ha omologato il
contributo alimentare per AO 1, nel giugno del 1999, siano intervenuti mutamenti
durevoli e importanti, né contesta l'ammontare del proprio reddito come ingegnere
elettronico. Non discute nemmeno il fabbisogno in denaro della figlia che il
Pretore ha determinato in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, né critica il
metodo di calcolo adottato dal primo giudice per suddividere il fabbisogno in
denaro della figlia tra genitori. Censura l'accertamento del proprio fabbisogno
minimo (fr. 4178.45 mensili), dolendosi che il Pretore non gli abbia
riconosciuto una spesa di fr. 500.– mensili per “rimborso debito __________” da
lui fatta valere nel memoriale di risposta.
a) Il
Pretore non ha inserito nel fabbisogno minimo del convenuto il rimborso rateale
del mutuo elargito a AP 1 dall'amico __________ (fr. 500.– mensili dal giugno
del 2010 all'aprile del 2013) non perché il debito non esistesse, ma perché non
se ne conosceva l'entità esatta e non ne era risultata “del tutto chiara” la
destinazione. In condizioni del genere non era dimostrato – secondo il Pretore
– che il denaro fosse stato usato per la sua riqualificazione professionale,
come il convenuto pretendeva (sentenza impugnata, pag. 11 in alto).
b) L'appellante
ribadisce di avere ottenuto dall'ing. __________ un mutuo di fr. 17 000.– rimborsabile
in 34 rate di fr. 500.– mensili dal giugno del 2010 all'aprile del 2013
compresi, debito contratto “per mangiare, pagare il premio della cassa malati,
la pigione e, più in generale, sopravvivere in quei tre difficili anni di riqualificazione
professionale” (memoriale, pag. 6 a metà). Sta di fatto che con la motivazione
del Pretore egli non si confronta, il che basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile.
Ad ogni buon conto l'ing. __________ ha sì dichiarato nella sua deposizione testimoniale
del 24 giugno 2010 che a quel momento il convenuto gli doveva ancora fr. 17 000.– (verbale
d'udienza, pag. 2) ed era solito restituirgli fr. 500.– mensili, ma ha
soggiunto che nel frattempo il rimborso del prestito era stato sospeso di comune
accordo. Per di più, come ha sottolineato il Pretore, egli non è stato in grado
di indicare a che cosa fosse servito quel denaro. Ne segue che le affermazioni
del convenuto circa la destinazione dei fondi potranno anche apparire
plausibili, tuttavia difettano di ogni riscontro probatorio. E siccome il mantenimento
della figlia è prioritario rispetto a obblighi di altra natura, l'appellante
non può pretendere di vedere inseriti i citati fr. 500.– mensili nel fabbisogno
minimo, per principio intangibile (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid.
2, 133 III 59 consid. 2). Al proposito l'appello va pertanto disatteso.
5. Il
convenuto sostiene in secondo luogo che il reddito conseguito da RA 1 non è di
soli fr. 3458.70 mensili, come ha accertato il Pretore fondandosi
sull'ultimo conteggio di stipendio agli atti (del marzo 2010), ma ammonta ad almeno
fr. 3720.– mensili, come risulta dall'ultimo certificato di salario annuo
(del 2009). Nelle sue osservazioni all'appello l'attrice reputa la doglianza
tardiva, ma a torto. Se è vero infatti che il convenuto ha rinunciato al dibattimento
finale, è altrettanto vero che l'attrice medesima ha prodotto la documentazione
invocata ora da AP 1 (doc. S). E in una causa retta dal principio inquisitorio
illimitato come quello che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294) il giudice accerta d'ufficio i fatti sulla
scorta delle risultanze istruttorie, senza riguardo a quanto sostiene una parte
o a quanto eccepisce (o non eccepisce) l'altra.
In
concreto si evince dal certificato di salario annuo che nel 2009 RA 1 ha guadagnato fr. 44 602.–
netti (doc. S, 1° foglio), stipendio che sarebbe anche potuto essere maggiore se
per un certo periodo essa non fosse stata in malattia (doc. S, 2° foglio). A ragione
il convenuto allega perciò che il Pretore avrebbe dovuto fondarsi almeno sulla
capacità lucrativa dell'ex moglie nel 2009. Considerare il solo conteggio di
stipendio del marzo 2010 (doc. S, 3° foglio), che non contempla la quota
di tredicesima e che attesta una retribuzione parzialmente ridotta in quel
periodo per malattia, è arbitrario. Contrariamente all'opinione dell'appellante,
invece, dalla rimunerazione di RA 1 si deve dedurre l'assegno familiare
(fr. 200.– mensili), che in ossequio alla più recente giurisprudenza del
Tribunale federale non va incluso nel reddito del genitore cui è esso corrisposto,
ma dev'essere tolto dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid.
4.2.3, 65 consid. 4.3.2). Ne discende che il reddito da attività lucrativa di RA
1 va stabilito in fr. 3520.– netti mensili (fr. 3750.–, meno l'assegno familiare).
Parallelamente dev'essere rettificato il fabbisogno in denaro della figlia (non
contestato nella sua entità), che al netto dell'assegno familiare risulta di:
fr. 1723.–
mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008,
fr. 1743.–
mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2009,
fr. 1863.–
mensili dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010,
fr.
2208.– mensili dal 18 maggio al 31 dicembre 2010,
fr.
2213.– mensili dal 1° gennaio 2011 al 17 maggio 2014,
fr.
2163.– mensili dal 18 maggio 2014 in poi, l'assegno familiare diventando dal 16°
compleanno assegno di formazione (fr. 250.– mensili). Su questo punto l'appello
merita accoglimento.
6. L'appellante
contesta altresì il fabbisogno minimo di RA 1, calcolato dal Pretore in fr.
2780.85 mensili. Egli ricorda che fino al 31 agosto 2009 il minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario era di fr. 1250.– mensili, non
di fr. 1350.– mensili, sicché fino ad allora il fabbisogno minimo della moglie
va accertato in fr. 2680.85 mensili. Di per sé l'asserzione sarebbe corretta (FU 68/2009 pag. 6292). Si procedesse in tal senso,
nondimeno, nel segno della parità di trattamento andrebbe ridotto da fr.
1200.– a fr. 1100.– mensili fino al 31 agosto 2009 anche il minimo esistenziale
del diritto esecutivo per debitore solo che il Pretore ha inserito nel
fabbisogno minimo dell'appellante. Con il risultato che, in definitiva, per
quanto riguarda la proporzione fra i margini disponibili dei genitori (sulla
base dei quali il Pretore ha ripartito il fabbisogno in denaro della figlia) nulla
muterebbe ai fini del contributo alimentare posto a carico del convenuto.
L'appellante
fa valere dipoi che la rata del leasing per l'automobile riconosciuta dal
Pretore nel fabbisogno minimo dell'ex moglie (fr. 283.35 mensili) è venuta
meno nel dicembre del 2010, il relativo contratto essendo giunto al termine,
ciò che rende superflua anche l'assicurazione “casco totale” del veicolo (fr.
80.– mensili), sicché dal 1° gennaio 2011 il fabbisogno minimo di RA 1 non eccede
fr. 2465.– mensili. Ora, che il contratto di leasing sia giunto al termine nel
dicembre del 2010 è vero (doc. I: 60 rate mensili a decorrere dal dicembre
2005). Che il Pretore avrebbe dovuto ravvisare tale circostanza d'ufficio è
evidente. Dal contratto si desume tuttavia, per altro verso, che alla scadenza
del leasing RA 1 avrebbe dovuto corrispondere un valore di riscatto di fr.
4000.–, salvo restituire il veicolo (una __________ del 2005). L'appellante non
asserisce che l'ex moglie, ammessa dal Pretore al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, disponesse del denaro necessario. Non pretende nemmeno – né ha mai
preteso – che per lei l'automobile sia un bene dispensabile,
estraneo
al fabbisogno minimo, o che l'interessata potesse procurarsi un'automobile in
un altro modo. Nel risultato il Pretore poteva ragionevolmente presumere pertanto
che a RA 1 rimanesse solo la possibilità di continuare come in precedenza, stipulando
un contratto di leasing analogo. Per sostenere il contrario, del resto, sarebbe
bastato che il convenuto comparisse al dibattimento finale. In proposito
l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
7. Se
ne conclude che la disponibilità finanziaria dell'appellante
ascende a
fr. 1660.– mensili fino al 31 dicembre 2013 e a fr. 2160.– mensili dopo di
allora (come ha accertato il Pretore: sentenza impugnata, pag. 13 a metà), mentre quella dell'ex moglie a fr. 740.– mensili arrotondati (fr. 3520.– meno il
fabbisogno minimo fr. 2780.85). Suddiviso fra i genitori in base alle
rispettive disponibilità (chiave di riparto non contestata dall'appellante), il
fabbisogno in denaro della figlia risulta dover essere finanziato da AP 1 nella
misura seguente:
fr. 1190.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008,
fr. 1205.–
mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2009,
fr. 1290.–
mensili dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010,
fr.
1525.– mensili dal 18 maggio 2010 al 31 dicembre 2010,
fr.
1530.– mensili dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e
fr.
1610.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino alla maggiore età o al termine della formazione
scolastica o professionale, assegni familiari non
compresi.
Per
semplicità si giustifica di raggruppare i primi cinque scaglioni in cui è
suddiviso il contributo alimentare dovuto (cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), precisionismo senza utilità pratica, definendone una
media per il relativo arco di tempo. Dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre
2013 conviene fissare così un contributo alimentare unico di fr. 1430.– mensili
(arrotondati), mentre dal 1° gennaio 2014 decorre quello di fr. 1610.– mensili.
L'appello va accolto di conseguenza entro tali limiti.
8. Le
spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
106 cpv. 2 CPC). Nella sentenza impugnata il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla figlia, oltre a quanto dovuto secondo la convenzione omologata dal giudice del divorzio
nel giugno del 1999, circa fr. 100 500.– complessivi (presumendo la scadenza del
contributo alla maggiore età della figlia). Oltre al dovuto l'appellante offriva
circa fr. 47 000.– complessivi. In esito all'attuale sentenza egli si vede tenuto
a versare circa fr. 86 000.– complessivi. Approssimativamente ottiene dunque causa vinta
per un quarto. Deve sopportare così i tre quarti delle spese processuali e rifondere
alla figlia, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un
avvocato, un'equa indennità per ripetibili ridotte. Ciò rende senza oggetto la
richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 con le osservazioni all'appello
(analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006,
consid. 3).
L'attuale
giudizio si riflette anche sul dispositivo inerente agli
oneri
processuali e alle ripetibili di primo grado. Rispetto alla richiesta di
giudizio dell'attrice, che sollecitava contributi alimentari per circa fr. 102 500.– complessivi oltre
a quanto dovutole per convenzione omologata dal giudice del divorzio, il convenuto
risulta vittorioso per circa un sesto. Gli vanno addebitati pertanto cinque
sesti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere all'attrice un'equa
indennità per ripetibili ridotte.
9. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che in parziale modifica della
clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
omologata dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il 23 giugno 1999
il contributo di mantenimento a carico di AP 1 in favore della figlia AO 1 (1998) è fissato come segue:
fr.
1430.– mensili dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2013 e
fr.
1610.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o
professionale nel caso in cui, al complemento della maggiore età, questa non
fosse ancora stata ultimata.
Gli
assegni familiari non sono compresi
nel contributo di mantenimento.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 120.– sono poste per un
sesto a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà
all'attrice fr. 3200.– per ripetibili ridotte.
II. Le
spese giudiziarie di appello, di complessivi fr. 1000.–, da anticipare
dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il
resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.–
per ripetibili ridotte.
III. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 con le osservazioni
all'appello è dichiarata senza oggetto.
IV. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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