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Decisione

11.2011.65

Modifica di sentenza di divorzio: aumento del contributo alimentare per la figlia

30 dicembre 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che in parziale modifica della

clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio

omologata dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il 23 giugno 1999

il contributo di mantenimento a carico di AP 1 in favore della figlia AO 1 (1998) è fissato come segue:

fr.

1430.– mensili dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2013 e

fr.

1610.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o

professionale nel caso in cui, al complemento della maggiore età, questa non

fosse ancora stata ultimata.

Gli

assegni familiari non sono compresi

nel contributo di mantenimento.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 120.– sono poste per un

sesto a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà

all'attrice fr. 3200.– per ripetibili ridotte.

II. Le

spese giudiziarie di appello, di complessivi fr. 1000.–, da anticipare

dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il

resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.–

per ripetibili ridotte.

III. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 con le osservazioni

all'appello è dichiarata senza oggetto.

IV. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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