11.2011.67
Appello su conseguenze pecuniarie e non pecuniarie del divorzio
30 dicembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2011.67
Data decisione, Autorità:
30.12.2011, ICCA
Titolo:
Appello su conseguenze pecuniarie e non pecuniarie del divorzio
DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI
EFFETTI
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 122 CC
art. 133 CC
Incarto n.
11.2011.67
Lugano,
30 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa OA.2007.548 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 3 settembre 2007 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1
(già patrocinato dall'avv. , ),
giudicando
sull'appello del 13 maggio 2011 presentato dal convenuto contro la decisione
emessa dal Pretore il 10 maggio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1963) e AO 1 (1967), ha
affidato la figlia E__________ (nata il 2 giugno 1999) alla madre, senza
diritti di visita da parte del padre, ha liquidato il regime matrimoniale
dichiarando ogni coniuge proprietario dei beni in suo possesso, ha riconosciuto
a ciascuno di loro la metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro in
costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale,
ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni una volta passato in giudicato il divorzio per definire l'entità di
tali prestazioni e ha condannato AP 1 a versare contributi di mantenimento per la figlia fino alla maggiore età, rispettivamente fino al termine della
formazione professionale. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del
13 maggio 2011 nel quale chiede:
affidamento sub. diritto di visita come
tutti gli altri,
autorità
parentale congiunta se no non potrò nemmeno parlare con il maestro di scuola!
di fatto,
come a tutt'oggi, nessuna interferenza atta a scombussolare gli equilibri
CP – ognuno
tenga il suo capitale
Nessun
versamento degli alimenti se prevale l'idea che sia un “fallito” sub. versamento
degli alimenti su ccb-gioventù E__________ come per il fratello A__________
sino al 2 giugno 2013.
Dato che il
Pretore ha precluso un guadagno di fr. 12 000.–
il pagamento della tassa (50%) a mio carico deve essere annullata sub. venga
rimborsata la somma di fr. 12 000.–.
Il
memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza del Pretore era impugnabile, come figurava nell'indicazione
dei rimedi giuridici sull'ultima pagina, entro 30 giorni con appello giusta
l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC. Il “ricorso” in esame, tempestivo, va dunque
trattato a tale stregua.
2.
Nella
sentenza di divorzio il Pretore ha rinunciato a disciplinare diritti di visita a
E__________, le cui relazioni personali con il padre sono ostacolate dalla
madre affidataria, ma turbate anche dalle continue intemperanze e dai
comportamenti di lui. Non intravedendo una via d'uscita a tale “situazione di
stallo” e di “disastro relazionale”, il Pretore si è rimesso in definitiva, per
il bene della figlia, alla “resilienza” della medesima e alla speranza che, con
il tempo, “gli equilibri di questo caso possano cambiare e offrire altre
prospettive” (pag. 3 in basso e pag. 4 in alto). L'appellante non si confronta con tale argomentazione. Rivendica l'affidamento della figlia, senza
spiegare nemmeno di scorcio come ciò sarebbe fattibile di fronte al “disastro
relazionale” evocato dal Pretore. Chiede in subordine – apoditticamente – un “diritto
di visita come tutti gli altri”, salvo sorvolare sulla circostanza che per anni
e anni non è stato possibile instaurare alcuna relazione tra lui ed E__________,
di modo che non si scorge come ciò potrebbe riuscire oggi. Completamente sprovvisto
di motivazione, su tali punti l'appello si rivela già di primo acchito
irricevibile.
3.
In
materia di autorità parentale congiunta il Pretore ha richiamato esplicitamente
l'art. 133 cpv. 3 CC (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo), il quale stabilisce
che l'esercizio in comune di simile prerogativa richiede – oltre alla
compatibilità con il bene del figlio – un'istanza comune da parte dei genitori.
L'appellante non contesta tale requisito, che al caso specifico fa palese
difetto, di modo che in proposito l'impugnazione va dichiarata una volta ancora
irricevibile.
4.
L'appellante
rimprovera al Pretore che si è occupato della causa prima del __________ di
avere “infranto gli equilibri”, tormentando psicologicamente E__________ e
mostrando compiacenza per la controparte. Al riguardo l'appello risulta
irricevibile già per il fatto di esaurirsi in recriminazioni, senza conclusioni
precise (“nessuna interferenza atta a scombussolare gli equilibri”) e senza che
sia dato di comprendere quali concrete modifiche esso dovrebbe implicare al dispositivo
della decisione impugnata. Sfugge dunque a ulteriore disamina.
5.
Secondo
l'art. 122 cpv. 1 CC se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un
istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso
d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita
dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della
legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio. A tale principio è lecito derogare
solo per convenzione (art. 123 cpv. 1 CC) o qualora la divisione delle
prestazioni d'uscita appaia manifestamente iniqua dal profilo della
liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi
dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). Il Pretore non ha scorto estremi in tal
senso, di modo che si è attenuto al riparto paritario previsto dalla legge
(decisione impugnata, pag. 4 verso l'alto). L'appellante chiede che ogni coniuge
“tenga il suo capitale”, ma non accenna a ipotesi di manifesta iniquità nel senso
dell'art. 123 cpv. 2 CC. Revoca in dubbio la completezza e l'affidabilità dei
dati relativi al “secondo pilastro”, trascurando però che questioni del genere esulano
dalla competenza del giudice del divorzio. Se i coniugi non si intendono sulla
divisione delle prestazioni d'uscita, in effetti, il giudice del divorzio si
limita a fissare la chiave di riparto e non appena questa sia passata in
giudicato rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del
17.
dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142 cpv. 2 vCC, art. 281 cpv. 3
CPC), che nel Cantone Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LALPP, RL 6.4.8.1). Questo – e non il giudice del
divorzio – accerterà l'ammontare delle prestazioni d'uscita determinanti. Le
critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata cadono pertanto nel vuoto.
6.
L'appellante
chiede di essere autorizzato a versare i contributi alimentari per la figlia su
un “ccb-gioventù” fino al 2 giugno 2013, ovvero “sino al raggiungimento di fr.
42.
000.–
così com'è stato per A__________”, il figlio (oggi maggiorenne) che AO 1 ha avuto da un terzo prima di sposarsi. La richiesta non può entrare in considerazione, ove appena
si pensi che i contributi alimentari servono ai bisogni correnti del minorenne (art.
276.
cpv. 1 CC) e non sono destinati a creare sostanza, seppure di quel capitale
il figlio potrà beneficiare in tempi successivi. L'obbligo di versare
contributi di mantenimento, in altri termini, non va confuso con un'elargizione
di beni liberi a norma dell'art. 321 cpv. 1 CC. Foss'anche ricevibile, al
riguardo l'appello manca di consistenza.
7.
Infine
l'appellante postula l'annullamento delle spese giudiziarie a suo carico per avergli,
il Pretore, “precluso un oggettivo guadagno” di fr. 12 000.–. In via subordinata
l'appellante insta perché gli sia rifusa una somma di pari importo. Ora, a parte
il fatto che la responsabilità dei magistrati giudicanti non può essere fatta
valere contestando le tasse e i costi del processo (esiste a tal fine una legge
e una procedura apposita: RL 2.6.1.1), l'appellante reputa a torto che il
Pretore gli abbia arrecato un danno trascurando la sua richiesta volta a investire
il capitale del “secondo pilastro”. Egli dimentica invero che nella causa di
divorzio la moglie rivendicava la metà della prestazione d'uscita da lui accumulata
presso il relativo istituto di previdenza durante il matrimonio. E senza sapere
a quanto ammonti tale prestazione (contenziosa: sopra, consid. 5), non poteva
entrare in linea di conto nemmeno una liberazione di capitale. Ne segue, una
volta di più, l'infondatezza dell'appello.
8.
Le
spese giudiziarie della decisione odierna seguono il precetto della soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
9.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso
in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiose non essendo solo
conseguenze pecuniarie del divorzio, ma anche l'affidamento e le relazioni personali
dell'appellante con la figlia.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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