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Decisione

11.2011.67

Appello su conseguenze pecuniarie e non pecuniarie del divorzio

30 dicembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa OA.2007.548 (divorzio

su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con petizione del 3 settembre 2007 da

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AP 1

(già patrocinato dall'avv. , ),

giudicando

sull'appello del 13 maggio 2011 presentato dal convenuto contro la decisione

emessa dal Pretore il 10 maggio 2011;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 10 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1963) e AO 1 (1967), ha

affidato la figlia E__________ (nata il 2 giugno 1999) alla madre, senza

diritti di visita da parte del padre, ha liquidato il regime matrimoniale

dichiarando ogni coniuge proprietario dei beni in suo possesso, ha riconosciuto

a ciascuno di loro la metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro in

costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale,

ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni una volta passato in giudicato il divorzio per definire l'entità di

tali prestazioni e ha condan­nato AP 1 a versare contributi di mantenimento per la figlia fino alla maggiore età, rispettivamente fino al termine della

formazione professionale. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del

13 maggio 2011 nel quale chiede:

affidamento sub. diritto di visita come

tutti gli altri,

autorità

parentale congiunta se no non potrò nemmeno parlare con il maestro di scuola!

di fatto,

come a tutt'oggi, nessuna interferenza atta a scombussolare gli equilibri

CP – ognuno

tenga il suo capitale

Nessun

versamento degli alimenti se prevale l'idea che sia un “fallito” sub. versamento

degli alimenti su ccb-gioventù E__________ come per il fratello A__________

sino al 2 giugno 2013.

Dato che il

Pretore ha precluso un guadagno di fr. 12 000.–

il pagamento della tassa (50%) a mio carico deve essere annullata sub. venga

rimborsata la somma di fr. 12 000.–.

Il

memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza del Pretore era impugnabile, come figurava nell'indicazione

dei rimedi giuridici sull'ultima pagina, entro 30 giorni con appello giusta

l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC. Il “ricorso” in esa­me, tempestivo, va dunque

trattato a tale stregua.

2.

Nella

sentenza di divorzio il Pretore ha rinunciato a disciplinare diritti di visita a

E__________, le cui relazioni personali con il padre sono ostacolate dalla

madre affidataria, ma turbate anche dalle continue intemperanze e dai

comportamenti di lui. Non intravedendo una via d'uscita a tale “situazione di

stallo” e di “disastro relazionale”, il Pretore si è rimesso in definitiva, per

il bene della figlia, alla “resilienza” della medesima e alla speranza che, con

il tempo, “gli equilibri di questo caso possano cambiare e offrire altre

prospettive” (pag. 3 in basso e pag. 4 in alto). L'appellante non si confronta con tale argomentazione. Rivendica l'affida­mento della figlia, senza

spiegare nemmeno di scorcio come ciò sarebbe fattibile di fronte al “disastro

relazionale” evocato dal Pretore. Chiede in subordine – apoditticamente – un “diritto

di visita come tutti gli altri”, salvo sorvolare sulla circostanza che per anni

e anni non è stato possibile instaurare alcuna relazione tra lui ed E__________,

di modo che non si scorge come ciò potrebbe riuscire oggi. Completamente sprovvisto

di motivazione, su tali punti l'appello si rivela già di primo acchito

irricevibile.

3.

In

materia di autorità parentale congiunta il Pretore ha richiamato esplicitamente

l'art. 133 cpv. 3 CC (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo), il quale stabilisce

che l'esercizio in comune di simile prerogativa richiede – oltre alla

compatibilità con il bene del figlio – un'istanza comune da parte dei genitori.

L'appellante non contesta tale requisito, che al caso specifico fa palese

difetto, di modo che in proposito l'impugnazione va dichiarata una volta ancora

irricevibile.

4.

L'appellante

rimprovera al Pretore che si è occupato della causa prima del __________ di

avere “infranto gli equilibri”, tormentando psicologicamente E__________ e

mostrando compiacenza per la controparte. Al riguardo l'appello risulta

irricevibile già per il fatto di esaurirsi in recriminazioni, senza conclusioni

precise (“nessuna interferenza atta a scombussolare gli equilibri”) e senza che

sia dato di comprendere quali concrete modifiche esso dovrebbe implicare al dispositivo

della decisione impugnata. Sfugge dunque a ulteriore disamina.

5.

Secondo

l'art. 122 cpv. 1 CC se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un

istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso

d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita

dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della

legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio. A tale principio è lecito derogare

solo per convenzione (art. 123 cpv. 1 CC) o qualora la divisione delle

prestazioni d'uscita appaia manifestamente iniqua dal profilo della

liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi

dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). Il Pretore non ha scorto estremi in tal

senso, di modo che si è attenuto al riparto paritario previsto dalla legge

(decisione impugnata, pag. 4 verso l'alto). L'appellante chiede che ogni coniuge

“tenga il suo capitale”, ma non accenna a ipotesi di manifesta ini­quità nel senso

dell'art. 123 cpv. 2 CC. Revoca in dubbio la com­pletezza e l'affidabilità dei

dati relativi al “secondo pilastro”, trascurando però che questioni del genere esulano

dalla competenza del giudice del divorzio. Se i coniugi non si intendono sulla

divisione delle prestazioni d'uscita, in effetti, il giudice del divorzio si

limita a fissare la chiave di riparto e non appena questa sia passata in

giudicato rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del

17.

dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142 cpv. 2 vCC, art. 281 cpv. 3

CPC), che nel Cantone Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LALPP, RL 6.4.8.1). Questo – e non il giudice del

divorzio – accerterà l'ammontare delle prestazioni d'uscita determinanti. Le

critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata cadono pertanto nel vuoto.

6.

L'appellante

chiede di essere autorizzato a versare i contributi alimentari per la figlia su

un “ccb-gioventù” fino al 2 giugno 2013, ovvero “sino al raggiungimento di fr.

42.

000.–

così com'è stato per A__________”, il figlio (oggi maggiorenne) che AO 1 ha avuto da un terzo prima di sposarsi. La richiesta non può entrare in considerazione, ove appena

si pensi che i contributi alimentari servono ai bisogni correnti del minorenne (art.

276.

cpv. 1 CC) e non sono destinati a creare sostanza, seppure di quel capitale

il figlio potrà beneficiare in tempi successivi. L'obbligo di versare

contributi di mantenimento, in altri termini, non va confuso con un'elargizione

di beni liberi a norma dell'art. 321 cpv. 1 CC. Foss'anche ricevibile, al

riguardo l'appello manca di consistenza.

7.

Infine

l'appellante postula l'annullamento delle spese giudiziarie a suo carico per avergli,

il Pretore, “precluso un oggettivo guadagno” di fr. 12 000.–. In via subordinata

l'appellante insta perché gli sia rifusa una somma di pari importo. Ora, a parte

il fatto che la responsabilità dei magistrati giudicanti non può essere fatta

valere contestando le tasse e i costi del processo (esiste a tal fine una legge

e una procedura apposita: RL 2.6.1.1), l'appellante reputa a torto che il

Pretore gli abbia arrecato un danno trascurando la sua richiesta volta a investire

il capitale del “secondo pilastro”. Egli dimentica invero che nella causa di

divorzio la moglie rivendicava la metà della prestazione d'uscita da lui accumulata

presso il relativo istituto di previdenza durante il matrimonio. E senza sapere

a quanto ammonti tale prestazione (contenziosa: sopra, consid. 5), non poteva

entrare in linea di conto nemmeno una liberazione di capitale. Ne segue, una

volta di più, l'infondatezza dell'appello.

8.

Le

spese giudiziarie della decisione odierna seguono il precetto della soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

9.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso

in materia civile è dato sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiose non essendo solo

conseguenze pecuniarie del divorzio, ma anche l'affidamento e le relazioni personali

dell'appellante con la figlia.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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