11.2011.7
Interdizione: rimozione del tutore
23 gennaio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2011.7
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, ICCA
Titolo:
Interdizione: rimozione del tutore
RIMOZIONE
art. 445 CC
Incarto n.
11.2011.7
Lugano
23 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 250.2002/R.50.2010 (interdizione:
rimozione di tutori) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1, e
RI 1, ora in
(patrocinati dall' PA 1,)
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
per
quanto riguarda la rimozione di
PI 3,
, e
PI 2,
contutori
della stessa PI 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 dicembre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
13 dicembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 4 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale 4 ha istituito una curatela volontaria in favore di PI 1 (1983). Il 18 settembre 2003 essa ha sostituito
la curatela con una tutela volontaria (art. 372 CC), designando quale tutore PI
3, dell'Ufficio del tutore ufficiale.
B. Nel
luglio del 2005 l'incarto è stato passato per competenza alla Commissione tutoria
8, che il 5 dicembre 2006 ha designato a PI 1 un contutore nella persona di PI
2. Una prima richiesta introdotta dal fratello della tutelata, RI 1, per
ottenere la rimozione del tutore PI 3 è stata respinta dalla Commissione
tutoria regionale l'8 giugno 2006. Una seconda richiesta in tal senso è
stata nuovamente respinta dalla Commissione tutoria regionale il 26 giugno 2007
e tale decisione è stata confermata dall'Autorità di vigilanza prima, il 14
agosto 2007, e da questa Camera poi, il 12 ottobre 2007 (inc. 11.2007.162).
C. Il 9
dicembre 2009 PI 1 e RI 1 hanno postulato congiuntamente la rimozione di entrambi
Fatti
i contutori. La Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta il 22 aprile
2010. Statuendo su ricorso del 5 maggio 2010 presentato da PI 1 e RI 1, il 13
dicembre 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele l'ha respinto e ha confermato
la decisione impugnata.
D. Contro
la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30
dicembre 2010 nel quale chiede di accogliere il suo ricorso del 5 maggio 2010 e
di riformare conseguentemente la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele.
L'appello non è stato notificato per osservazioni. In pendenza di appello, il 7
aprile 2011, la Commissione tutoria regionale ha sostituito PI 3, che il 31
dicembre 2010 ha lasciato l'Ufficio del tutore ufficiale, con __________. Contestualmente
essa ha accettato le dimissioni del contutore PI 2.
Considerandi
in diritto: 1. La
postulata rimozione del tutore PI 3 è divenuta senza oggetto il 7 aprile 2011 in esito alla sostituzione di lui con __________. Lo stesso RI 1, che prevedeva tale circostanza,
ne dà atto nell'appello, specificando di limitarsi ormai a chiedere la destituzione
di PI 2 (memoriale, pag. 4 punto 5). Se non che, tale richiesta è divenuta a
sua volta priva d'oggetto, la Commissione tutoria regionale avendo accettato
nel frattempo anche le dimissioni del contutore. Ne segue che, interamente
caduco, l'appello va stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).
2.
Rimane
da statuire sugli oneri processuali e sulle ripetibili del decreto di stralcio.
Ora, nel caso in cui un contenzioso divenisse senza oggetto o senza interesse
giuridico, l'autorità valutava sommariamente – in applicazione della vecchia
procedura cantonale – quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento
se questo non andasse tolto dai ruoli (art. 71 della procedura civile federale
per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).
a) Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rimproverato ai
ricorrenti di muovere nei confronti dei tutori accuse generiche e non
comprovate, ostacolando anzi
l'operato di entrambi, al punto che PI 3 aveva annunciato l'11
maggio 2010 le proprie dimissioni in seguito al comportamento intimidatorio di RI
1.
Non sussistevano dunque – ha continuato l'Autorità di vigilanza sulle tutele
– gli estremi dell'art. 445 CC. Quanto alle cattive relazioni personali dei
tutori con i parenti della tutelata, l'Autorità di vigilanza ha ricordato che
la precedente curatrice aveva suscitato a sua volta critiche simili da parte
dei ricorrenti, “ciò che fa presupporre che un'ulteriore sostituzione non
risolverebbe le problematiche esistenti”. Infine l'Autorità di vigilanza ha rilevato
che senza la fattiva “collaborazione delle parti coinvolte” l'intervento di tutori
e autorità risulta per forza di cose meno o poco efficace, come nella
fattispecie, senza che di tale conseguenza gli organi amministrativi possano
essere resi responsabili.
b) Nell'appello
l'interessato tornava a lamentare – in sintesi – la mancanza di un
“indispensabile rapporto di fiducia” con PI 2, a suo dire incapace di gestire la difficile situazione della sorella per eccessiva condiscendenza.
Onde, a suo modo di vedere, l'incomprensibile ostinazione dell'autorità tutoria
nel mantenerlo in carica. Quanto al rimprovero di avere intralciato l'opera dei
tutori, l'appellante respingeva ogni addebito, affermando di essersi “sempre
prodigato con tutte le sue forze, magari non nelle forme più consone”, in
favore della sorella, come dimostrerebbero “le innumerevoli segnalazioni ad opera
dello stesso sulle condizioni della sorella nonché i molteplici tentativi di
migliorare la situazione di PI 1”. L'intervento di PI 2 non avendo dato i
risultati sperati, si imponeva di conseguenza – a parere dell'appellante – la
destituzione di lui.
c) A
un primo esame l'appello sarebbe verosimilmente stato destinato all'insuccesso,
se non dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione. L'Autorità di
vigilanza sulle tutele, in effetti, non ha revocato in dubbio che “nella
fattispecie l'intervento da parte dell'autorità e dei tutori si sia reso
particolarmente inefficace”. Ha individuato la causa di ciò, tuttavia, nella
“totale mancanza di collaborazione delle parti coinvolte”, se non nei “messaggi
volgari e nelle intimidazioni da parte del signor RI 1” a PI 3 (decisione impugnata, consid. 4 in fine). Che in simili frangenti “l'adozione di misure o
soluzioni utili” risultasse “particolarmente difficile” – come ha sottolineato
l'Autorità di vigilanza sulle tutele – l'appellante non negava. Nel memoriale egli
continuava a censurare l'inefficienza di PI 2, ma la critica cadeva nel vuoto
di fronte alla spiegazione addotta dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, non
potendosi seriamente imputare scarsa riuscita a un tutore che faticava ad
assolvere il proprio ruolo per il comportamento aggressivo tenuto da parenti
della pupilla. Certo, nell'appello RI 1 respingeva ogni addebito di mancata
collaborazione, affermando di essersi adoperato perché la sorella “potesse finalmente
guardare il futuro con un poco di serenità e solidità”. Non negava però di
avere rivolto, per lo meno a PI 3, “messaggi volgari e intimidatori”. Anzi, riconosceva
per finire di non avere agito “nelle forme più consone” (memoriale, pag. 7
punto 9). Pretendere nelle circostanze descritte che i tutori “assumessero le
proprie responsabilità” appariva di conseguenza ingeneroso. Esigerne la destituzione
era finanche fuori luogo.
d) Se
ne conclude che, in ossequio al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC ticinese), gli oneri processuali dello stralcio devono essere addebitati all'appellante.
Ciò
esclude
l'attribuzione di ripetibili. La tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta per
tenere conto del fatto che la procedura d'appello termina senza sentenza (art.
21.
LTG).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
–,
–
Comunicazione:
–,
–,;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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