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Decisione

11.2011.7

Interdizione: rimozione del tutore

23 gennaio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i contutori. La Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta il 22 aprile

2010. Statuendo su ricorso del 5 maggio 2010 presentato da PI 1 e RI 1, il 13

dicembre 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele l'ha respinto e ha confermato

la decisione impugnata.

D. Contro

la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30

dicembre 2010 nel quale chiede di accogliere il suo ricorso del 5 maggio 2010 e

di riformare conseguentemente la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele.

L'appello non è stato notificato per osservazioni. In pendenza di appello, il 7

aprile 2011, la Commissione tutoria regionale ha sostituito PI 3, che il 31

dicembre 2010 ha lasciato l'Ufficio del tutore ufficiale, con __________. Contestualmente

essa ha accettato le dimissioni del contutore PI 2.

Considerandi

in diritto: 1. La

postulata rimozione del tutore PI 3 è divenuta senza oggetto il 7 aprile 2011 in esito alla sostituzione di lui con __________. Lo stesso RI 1, che prevedeva tale circostanza,

ne dà atto nell'appello, specificando di limitarsi ormai a chiedere la destituzione

di PI 2 (memoriale, pag. 4 punto 5). Se non che, tale richiesta è divenuta a

sua volta priva d'oggetto, la Com­missione tutoria regionale avendo accettato

nel frattempo anche le dimissioni del contutore. Ne segue che, interamente

caduco, l'appello va stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).

2.

Rimane

da statuire sugli oneri processuali e sulle ripetibili del decreto di stralcio.

Ora, nel caso in cui un contenzioso divenisse senza oggetto o senza interesse

giuridico, l'autorità valutava sommariamente – in applicazione della vecchia

procedura cantonale – quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento

se questo non andasse tolto dai ruoli (art. 71 della procedura civile federale

per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).

a) Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rimproverato ai

ricorrenti di muovere nei confronti dei tutori accuse generiche e non

comprovate, ostacolando anzi

l'operato di entrambi, al punto che PI 3 aveva annunciato l'11

maggio 2010 le proprie dimissioni in seguito al comportamento intimidatorio di RI

1.

Non sussistevano dunque – ha continuato l'Autorità di vigilanza sulle tutele

– gli estremi dell'art. 445 CC. Quanto alle cattive relazioni personali dei

tutori con i parenti della tutelata, l'Autorità di vigilanza ha ricordato che

la precedente curatrice aveva suscitato a sua volta critiche simili da parte

dei ricorrenti, “ciò che fa presupporre che un'ulteriore sostituzione non

risolverebbe le problematiche esistenti”. Infine l'Autorità di vigilanza ha rilevato

che senza la fattiva “collaborazione delle parti coinvolte” l'intervento di tutori

e autorità risulta per forza di cose meno o poco efficace, come nella

fattispecie, senza che di tale conseguenza gli organi amministrativi possano

essere resi responsabili.

b) Nell'appello

l'interessato tornava a lamentare – in sintesi – la mancanza di un

“indispensabile rapporto di fiducia” con PI 2, a suo dire incapace di gestire la difficile situazione della sorella per eccessiva condiscendenza.

Onde, a suo modo di vedere, l'incomprensibile ostinazione dell'autorità tutoria

nel mantenerlo in carica. Quanto al rimprovero di avere intralciato l'opera dei

tutori, l'appellante respingeva ogni addebito, affermando di essersi “sempre

prodigato con tutte le sue forze, magari non nelle forme più consone”, in

favore della sorella, come dimostrerebbero “le innumerevoli segnalazioni ad opera

dello stesso sulle condizioni della sorella nonché i molteplici tentativi di

migliorare la situazione di PI 1”. L'intervento di PI 2 non avendo dato i

risultati sperati, si imponeva di conseguenza – a parere dell'appellante – la

destituzione di lui.

c) A

un primo esame l'appello sarebbe verosimilmente stato destinato all'insuccesso,

se non dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione. L'Autorità di

vigilanza sulle tutele, in effetti, non ha revocato in dubbio che “nella

fattispecie l'intervento da parte dell'autorità e dei tutori si sia reso

particolarmente inefficace”. Ha individuato la causa di ciò, tuttavia, nella

“totale mancanza di collaborazione delle parti coinvolte”, se non nei “messaggi

volgari e nelle intimidazioni da parte del signor RI 1” a PI 3 (decisione impugnata, consid. 4 in fine). Che in simili frangenti “l'ado­zione di misure o

soluzioni utili” risultasse “particolarmente difficile” – come ha sottolineato

l'Autorità di vigilanza sulle tutele – l'appellante non negava. Nel memoriale egli

continuava a censurare l'inefficienza di PI 2, ma la critica cadeva nel vuoto

di fronte alla spiegazione addotta dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, non

potendosi seriamente imputare scarsa riuscita a un tutore che faticava ad

assolvere il proprio ruolo per il comportamento aggressivo tenuto da parenti

della pupilla. Certo, nell'appello RI 1 respingeva ogni addebito di mancata

collaborazione, affermando di essersi adoperato perché la sorella “potesse finalmente

guardare il futuro con un poco di serenità e solidità”. Non negava però di

avere rivolto, per lo meno a PI 3, “messaggi volgari e intimidatori”. Anzi, riconosceva

per finire di non avere agito “nelle forme più consone” (memoriale, pag. 7

punto 9). Pretendere nelle circostanze descritte che i tutori “assumessero le

proprie responsabilità” appariva di conseguenza ingeneroso. Esigerne la destituzione

era finanche fuori luogo.

d) Se

ne conclude che, in ossequio al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC ticinese), gli oneri processuali dello stralcio devono essere addebitati all'appellante.

Ciò

esclude

l'attribuzione di ripetibili. La tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta per

tenere conto del fatto che la procedura d'appello termina senza sentenza (art.

21.

LTG).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

–,

Comunicazione:

–,

–,;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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