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Decisione

11.2011.70

Rapporti di vicinato: aperture e distanze di finestre dal fondo vicino

18 dicembre 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i muri salendo in altezza per garantire la staticità degli immobili. In

proposito l'appello manca di ogni riscontro agli atti.

10. Gli appellanti

ribadiscono che la finestra litigiosa è stata autorizzata dalle autorità

amministrative poiché conforme alla necessità di riordino compositivo prevista

nel piano particolareggiato del nucleo di __________, circostanza che non può

essere trascurata dal giudice civile. Essi rilevano poi che il piano

particolareggiato del comparto impone vincoli più severi rispetto al diritto di

vicinato, ciò che il Pretore avrebbe dovuto esaminare. Ora, giudicando sul rilascio della licenza edilizia, il Tribunale cantonale

amministrativo ha accertato che “l'apertura di nuove finestre nella facciata

nord non altera in misura apprezzabile le caratteristiche morfologiche dello

stabile. La modifica rientra palesemente nei limiti di un riordino compositivo

ammissibile dal profilo dell'art. 12 cpv. 3 lett. b NAPPNV, che disciplina gli

interventi sulle facciate soggette a vincolo conservativo parziale” (sentenza citata, consid. 3.2.2 in fine). Esso ha nondimeno

definito “irrilevante”, ai fini del rilascio della licenza edilizia, “il fatto

che la formazione di nuove aperture sia o meno conforme all'ordinamento della

LAC. La licenza edilizia non pregiudica invero eventuali diritti dei ricorrenti

fondati sulle disposizioni LAC che regolano le aperture” (loc.

cit.). Sulla legittimità delle aperture dal profilo civile AO 1 e AO 2 sono stati rinviati perciò al foro civile. Il che appare del tutto legittimo, ove appena si pensi che l'art. 39

delle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo vecchio di __________

non contiene – come ha accertato il Tribunale cantonale amministrativo – alcuna

disposizione sulle distanze da confine di aperture negli edifici nel nucleo

tradizionale e che l'art. 7 riserva esplicitamente i diritti di terzi per

quanto attiene a tali distanze. L'opinione degli appellanti, secondo cui il

rilascio della licenza edilizia disattiverebbe le disposizioni LAC che regolano

le aperture non trova quindi il benché minimo conforto nemmeno nella lettera

della legge (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2010.51 del 9 agosto

2013, consid. 7).

11. Da ultimo gli

appellanti sostengono di avere agito in buona fede, il Pretore non avendo mai

statuito in via cautelare sulla questione della finestra. L'ordine di chiusura

sarebbe perciò fonte di grave pregiudizio. La doglianza è

infondata. Gli attori hanno tempestivamente fatto valere i loro diritti, presentando

il 9 marzo 2007 una petizione con richiesta di provvedimenti cautelari quando i

lavori edili non erano ancora iniziati. Nonostante ciò, i convenuti hanno dato

avvio ai lavori, procedendo – in particolare – all'apertura della finestra. Che

il Pretore non abbia tempestivamente statuito in via cautelare ancora non

significa che i convenuti potessero ignorare la richiesta pendente. Al

contrario: praticando l'apertura in simili condizioni, costoro hanno deliberatamente

agito a loro rischio e pericolo, consapevoli di dover eliminare la finestra nel

caso in cui gli attori avessero ottenuto causa vinta. Onde, anche a tale

riguardo, l'infondatezza dell'appello.

12. Gli

appellanti contestano infine la suddivisone a metà delle spese processuali e la

mancata assegnazione di ripetibili, facendo valere che per finire l'azione è

stata accolta limitatamente alla chiusura della finestra n. 1 e all'apposizione

dell'inferriata, mentre la postulata demolizione di quanto costruito sul

Considerandi

subalterno C/G è stata respinta. Oltre a ciò – soggiungono – gli attori hanno

desistito dalle domande relative alle finestre n. 2, 4, 7, 8 e 9, al balcone e

alla fossa a confine. Essi chiedono pertanto di addebitare tutti gli oneri

processuali agli attori, condannando questi ultimi a rifondere loro

un'indennità di fr. 2500.–. Il Pretore non ha disconosciuto, nella sentenza

impugnata, che gli attori avevano parzialmente desistito dalla lite, ma ha

ritenuto che in definitiva essi erano usciti vittoriosi su due delle tre

domande residue.

a) Secondo

l'art. 148 CPC ticinese il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare

all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi

era soccombenza reciproca o concorrevano “altri giusti motivi”, egli poteva procedere

a una suddivisione (cpv. 2). In tema di spese e ripetibili il Pretore fruiva di

ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sull'ammontare

dei relativi importi, di modo che la sua decisione era censurabile solo per ecces­so

o per abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). La

questione è di sapere se nella fattispecie il riparto degli oneri a metà e la

mancata assegnazione di ripetibili denoti pertanto eccesso o abuso d'apprezzamento.

b) Contrariamente

a quanto ha rilevato il Pretore, nella fattispecie gli attori non hanno

desistito solo dalle richieste inerenti alla chiusura delle finestre n. 2, 4,

6, 7, 8 e 9, ma anche – come sottolineano gli appellanti – da quelle relative

al balcone e alla fossa a confine. E ai fini degli oneri processuali la

desistenza equivale, per principio, a soccombenza (RtiD I-2004 pag. 487

consid. 5). D'altro lato gli attori risultano sì vittoriosi sulla postulata

chiusura della finestra n. 1, sull'eliminazione delle persiane e

sull'apposizione di un'inferriata alla finestra n. 5, ma soccombono sulla

prospettata demolizione di quanto è stato eseguito sui

subalterni C/G o, se non altro, del balcone posto sulla facciata est, del tetto

e della grondaia sporgenti. Ponderato tutto ciò, il grado di soccombenza degli

attori non può reputarsi solo di un mezzo, salvo cadere nell'eccesso di

apprezzamento. Va stabilito in almeno tre quarti.

c) Quanto alle ripetibili che gli appellanti

rivendicano per fr. 2500.–, la giurisprudenza cantonale riconosceva

un'indennità per l'incomodo anche alla parte vittoriosa sprovvista di avvocato

(RtiD II-2005 pag. 680 n. 14c; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008

32.

del 24 settembre 2009, consid. 7e). Nella fattispecie i convenuti hanno

condotto personalmente una causa durata quattro anni, redigendo non meno di

quattro memoriali e partecipando ad almeno sei udienze con trasferte da __________

a __________. Valutato il tempo profuso e l'impegno dedicato alla procedura nel

suo insieme, si giustifica di riconoscere loro un'indennità di fr. 800.–, che

tiene conto altresì del loro grado di soccombenza.

13.

Le

spese giudiziarie seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). Gli appellanti escono vittoriosi solo sull'eliminazione delle persiane e

– parzialmente – sul riparto delle spese e le ripetibili di primo grado. In

simili condizioni si giustifica di porre a loro carico quattro quinti degli

oneri processuali, mentre il resto va addebitato agli attori. Costoro, che

hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, hanno

diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'emanazione del giudizio

odierno non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo concernente

gli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato.

L'esito dell'appello esclude infine una dichiarazione di temerarietà, come

chiedono gli attori.

14.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul

piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

2. La petizione è parzialmente accolta,

nel senso che è ordinato a AP 1 e AP 2

a) di chiudere

la finestra contrassegnata con il n. 1 sul doc. L posta nella parete nord dell'edificio

che sorge sulla particella n. 196 RFD di __________;

b) di

adeguare la finestra contrassegnata con il n. 5 sul doc. L posta nella parete

nord dell'edificio che sorge sulla particella n. 196 RFD di __________ alla

servitù iscritta nel registro fondiario, apponendovi l'inferriata prevista.

3. La tassa di giustizia di fr. 2000.– è

posta per tre quarti solidalmente a carico degli attori e per il resto a carico

dei convenuti in solido, cui gli attori rifonderanno, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 800.– complessivi per indennità d'inconvenienza.

II. Le spese

processuali di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dagli appellanti, sono

poste per quattro quinti solidalmente a carico di questi ultimi e per il resto

a carico delle controparti in solido, cui AP 1 e AP 2 rifonderanno, sempre con vincolo

di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione

a:

–e;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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