11.2011.70
Rapporti di vicinato: aperture e distanze di finestre dal fondo vicino
18 dicembre 2013Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2011.70
Data decisione, Autorità:
18.12.2013, ICCA
Titolo:
Rapporti di vicinato: aperture e distanze di finestre dal fondo vicino
DISTANZA PER LE FINESTRE
SERVITÙ PREDIALE
VICINATO
art. 738 cpv. 1 CC
art. 738 cpv. 2 CC
art. 125 LAC
art. 128 LAC
art. 129 LAC
Incarto n.
11.2011.70
Lugano
18 dicembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2007.27 (rapporti
di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con
petizione del 9 marzo 2007 da
AO 1, e
AO 2
(patrocinati dall'avv. dott. PA 1)
contro
AP 1, e
AP 2;
giudicando
sull'appello del 23 maggio 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa dal Pretore l'8 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AO 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella
n. 195 RFD di __________, sezione di __________ (594 m²), su cui sorge una stalla-fienile (subalterno A, 63 m²). Il fondo confina a sud-ovest con la particella n. 196 (2372 m²), comproprietà un mezzo ciascuno di AP 1 e AP 2,
sulla quale si trovano vari stabili adibiti in parte ad abitazione (subalterni
A e B) e in parte a uso agricolo (subalterni C a F). L'abitazione principale
subalterno A, in specie, è contigua agli stabili
agricoli subalterni G, C e D ed è
situata a pochi centimetri dal confine con la
particella n. 195. Strutturata su tre piani, essa ha
una facciata in cui si aprivano al pianterreno due finestre con inferriate, ma
senza persiane, e al primo piano due finestre senza inferriate, ma con
persiane, mentre al terzo piano erano semplicemente dipinte due finestre. La particella n. 195 è gravata dal 31
dicembre 1951 di una servitù di apertura in favore della particella n. 196.
B. L'8 novembre 2004 il Comune di __________ ha rilasciato a AP 1 e AP
2 il permesso di ampliare verso est l'abitazione principale, di demolire la
stalla-fienile subalterno G, oltre agli edifici agricoli subalterni C, D ed E e
parte dell'edificio abitativo subalterno B, come pure per aprire nella facciata
nord dell'edifico principale due finestre in luogo di quelle dipinte al terzo
piano. AO 1 e AO 2 hanno impugnato il rilascio della licenza edilizia prima davanti
al Consiglio di Stato, che con decisione del 4 aprile 2006 ha respinto il ricorso, poi davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che il 7 luglio 2006 ha deciso nello stesso senso (inc. 52.2006.135), e infine davanti al Tribunale federale, che con
sentenza 1P.496/2006 del 16 febbraio 2007 ha respinto in quanto ammissibile un ricorso di diritto pubblico.
C. Il 9
marzo 2007 AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse a AP 1 e AP 2 di
astenersi dal “rialzare e costruire, previa demolizione parziale, il subalterno G” della particella n. 196, dall'“aprire nelle pareti nord ed est
dell'edificio (…) le finestre a prospetto, oltre a quelle autorizzate dall'esistente
servitù, e le finestre irrispettose delle distanze legali”, dal “coprire, demolire, destinare ad altra funzione la fossa a confine” e dall'“iniziare i lavori di demolizione dei subalterni C, G e D (…) senza
aver adottato le misure più appropriate per proteggere la loro proprietà”. Le medesime domande essi hanno formulato
in via cautelare. All'udienza del 21 marzo 2007,
indetta per la discussione cautelare, gli attori si sono confermati nelle loro
richieste, lamentando che nel frattempo i convenuti avessero demolito il
subalterno G e aperto le finestre nella facciata nord. I convenuti hanno
postulato la reiezione dell'istanza.
D. Nella loro risposta di merito del 10 aprile 2007 AP 1 e AP 2 hanno
proposto di respingere la petizione. Gli attori hanno replicato il 3 maggio
2007, ribadendo le loro domande. I convenuti hanno
duplicato il 5 giugno 2007, postulando una volta ancora
il rigetto dell'azione. Nel corso dei lavori AP 1 e AP 2 hanno munito una
finestra del pianterreno (n. 5) di persiane. L'udienza preliminare si è tenuta
il 9 maggio 2008. Il 12 settembre 2008 gli attori hanno chiesto di modificare
le loro domande in modo che fosse ordinato ai convenuti di
“demolire, sub. spostare l'edificazione realizzata sul sub. C/G della
particella n. 196 alla distanza prevista dal fondo degli attori, in toto
sub. limitatamente al balcone sulla facciata est, al tetto ed alla grondaia
sporgenti”, di “chiudere nelle pareti nord ed est dell'edificio
previsto sulla particella n. 196 le finestre irrispettose delle distanze legali
(…)”, di “apporre alla finestra n. 5 la ferriata di
cui all'esistente servitù” e di
“astenersi dal coprire,
demolire,
destinare
ad altra funzione la fossa a confine”. Con decreto del 28 settembre 2009 il Pretore ha autorizzato
la mutazione dell'azione.
Il 9
dicembre 2010 gli attori hanno presentato un'altra domanda processuale volta a
modificare le richieste di petizione, facendo ordine ai convenuti di “demolire, sub. spostare l'edificazione realizzata
sul sub. C/G della particella n. 196 alla distanza prevista dal fondo degli
attori, in toto sub. limitatamente al balcone sulla facciata est, al
tetto ed alla grondaia sporgenti”, di “chiudere nella
parete nord dell'edificio previsto sulla particella n. 196 la finestra
irrispettosa delle distanze legali contrassegnata con il n. 1”
e di “adeguare la finestra al piano terreno
contrassegnata con il n. 5 alla vigente servitù, in particolare apponendovi la
prevista ferriata ed eliminando le imposte”. Il 19 gennaio 2011 il Pretore ha autorizzato anche tale mutazione
dell'azione.
E. L'istruttoria è terminata il 19 gennaio 2011. Nel loro allegato conclusivo del 26 gennaio 2011 gli attori hanno
proposto di stralciare l'istanza cautelare dai ruoli siccome divenuta priva
d'oggetto e hanno ribadito le domande formulate il 9 dicembre 2010, chiedendo
che fosse ordinato ai convenuti di “apporre alla finestra al piano terreno contrassegnata con il n. 5
del doc. L la ferriata di cui all'esistente servitù”. Al dibattimento finale del 1° febbraio 2011 le parti hanno
confermato i loro punti di vista. Statuendo
l'8
aprile 2011, il Pretore ha stralciato l'istanza
cautelare dai ruoli e ha parzialmente accolto la petizione, ordinando ai
convenuti
– di chiudere,
murare, la finestra (apertura) contrassegnata con il numero 1 nel doc. L
situata sulla parete nord dell'edificio che si erige sulla particella n. 196
RFD di __________;
– di adeguare la
finestra contrassegnata con il numero 5 nel doc. L situata sulla parete nord
dell'edificio che si erige sulla particella n. 196 RFD di __________ alla
vigente servitù, eliminando le imposte e apponendovi la prevista ferriata.
La tassa di giustizia di fr. 2000.– è stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno senza assegnazione di ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello del 23 maggio 2011 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato
la petizione sia respinta o, in subordine, accolta limitatamente all'ordine di “apporre un'inferriata alla finestra
contrassegnata con il numero 5 nel doc. L, situata sulla parete nord
dell'edificio che si erge sulla particella n. 196”. Nelle loro osservazioni del 27 giugno 2011 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di dichiararlo
finanche temerario.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate
dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in esito ad azioni negatorie, trattate con
la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
In concreto il Pretore ha fissato tale valore in almeno fr. 30 000.–
(sentenza impugnata, pag. 9, consid. 5), cifra che non appare inverosimile e
che non è contestata dalle parti. La soglia del valore appellabile è pertanto
raggiunta (art. 308 cpv. 2 CPC). Circa la notificazione della sentenza ai convenuti, essa è avvenuta l'11
aprile 2011. Presentato il 24 maggio 2011, l'appello in esame è quindi tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie pasquali (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC).
2. Gli
appellanti accludono al memoriale il verbale di un sopralluogo eseguito il 16
gennaio 2006 dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (allegato 3) e la
scheda di un piano normativo degli interventi edilizi con particolare
riferimento alla zona di confine tra le particelle n. 195 e 196 (allegato 4).
L'ammissibilità di simili mezzi di prova è incerta, poiché appare in contrasto
con i requisiti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Al proposito non soccorre tuttavia
diffondersi, tali documenti non risultando – come si vedrà in appresso –
portare elementi di rilievo per il giudizio. Ciò premesso, nulla osta alla
trattazione dell'appello.
3. Preliminarmente
gli appellanti si dolgono che nel dispositivo della sentenza impugnata la
destinataria delle ingiunzioni sia una certa __________, persona estranea al
procedimento. Al riguardo il Pretore è caduto per vero in una palese
inavvertenza. Giova quindi rettificare la svista e sostituire il nome di __________
con quello di AP 1. Non sussistono dubbi del resto che parte convenuta sia
proprio quest'ultima, pacificamente comproprietaria della particella n. 196. Su
questo punto l'appello merita accoglimento.
4. Sempre
riguardo al dispositivo della sentenza impugnata, a parere degli appellanti il
termine arcaico di “ferriata” adoperato dal Pretore più non esiste. Gli
interessati chiedono così che per quanto attiene alla richiesta di apporre una
“ferriata” alla finestra n. 5 la petizione sia respinta o, per lo meno, che il
termine ferriata sia sostituito con quello di “inferriata”. Ora, la voce in
questione sarà anche desueta, ma rimane perfettamente univoca e non lascia
spazio a esegesi (Battaglia,
Grande dizionario della lingua italiana, vol. V, pag. 859), oltre a essere
tuttora in uso nel Cantone Ticino (cfr. art. 128 LAC), né gli appellanti
pretendono di non avere compreso il significato del vocabolo. Sulla censura, ai
limiti del pretesto, non soccorre dunque attardarsi.
5. Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto anzitutto la richiesta
degli attori intesa a far “demolire o, subordinatamente, spostare l'edificazione
sub. G/C”, tale costruzione non ledendo alcuna norma di legge. Per quanto
attiene alla finestra n. 1 situata al terzo piano, il Pretore ha riassunto i
criteri che disciplinano l'interpretazione di servitù, giungendo alla
conclusione che quella iscritta in favore della particella n. 196 concerne
soltanto l'apertura delle finestre più vecchie, contrassegnate con i numeri 3 e
5, ma non altre, né le nuove esigenze del fondo dominante legittimano l'aggravamento
dell'onere. Accertato che la finestra n. 1 non rispetta le distanze dal confine
previste dagli art. 125 e 129 LAC, il Pretore ha ordinato perciò di “chiudere,
murare” l'apertura. Quanto alla finestra n. 5, secondo il Pretore il contenuto
della servitù è chiaro e stabilisce che tale finestra dev'essere provvista di
inferriata e non di imposte, contrariamente alla finestra al secondo piano, che
va munita appunto di persiane. Egli ha ordinato così l'eliminazione delle
imposte e l'apposizione di un'inferriata.
6. Per quanto attiene alla finestra n. 5, gli appellanti eccepiscono
che nel memoriale conclusivo gli attori hanno lasciato cadere l'ordine
di togliere le imposte, sicché così statuendo il Pretore ha ecceduto i limiti
del giudizio (art. 86 CPC ticinese). A ragione. Relativamente
a tale finestra, nella petizione gli attori chiedevano che si ordinasse ai
convenuti “di non munire la
finestra contrassegnata con il n. 5, a prospetto, di persiane, come previsto
dal progetto” (pag. 15). Preso
atto che i convenuti nel frattempo avevano tolto le inferriate e posato persiane, essi hanno modificato la domanda nel senso che fosse
ordinato ai convenuti di “apporre
alla finestra n. 5 la ferriata di cui all'esistente servitù” (domanda processuale del 12 settembre
2008, pag. 7). Il 9 dicembre 2010 gli attori hanno modificato ulteriormente la
domanda, chiedendo che fosse ingiunto ai convenuti di “adeguare la finestra al piano terreno contrassegnata con il n. 5
alla vigente servitù, in particolare apponendovi la prevista ferriata ed
eliminando le imposte” (domanda
processuale, pag. 6). Nel loro memoriale conclusivo del 26 gennaio 2011,
inoltre, essi hanno chiesto che fosse fatto ordine ai convenuti di “apporre alla finestra al piano terreno
contrassegnata con il n. 5 del doc. L la ferriata di cui all'esistente servitù” (pag. 17). Al dibattimento finale, per
concludere, essi si sono confermati “nelle proprie domande di cui alle conclusioni
26 gennaio 2011” (verbale d'udienza del 1° febbraio 2011). In definitiva gli
attori hanno rinunciato quindi a chiedere la rimozione delle persiane.
Statuendo su una domanda non posta, il Pretore ha così esulato dai limiti del
giudizio (art. 86 CPC ticinese), per di più in una causa non governata dal principio
inquisitorio. Ne discende che l'ordine di eliminare le imposte dev'esse
annullato e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata modificato di conseguenza.
7. In merito alla finestra n. 1 gli appellanti fanno valere che gli attori non ne hanno mai preteso la
muratura (come ha deciso il Pretore), ma si erano limitati a esigerne la chiusura,
di modo che il primo giudice ha trasceso una volta di pi¿l'art. 86 CPC ticinese. Ora, nel memoriale conclusivo gli attori chiedevano – in effetti – di “chiudere nella parete
nord dell'edificio previsto sulla particella n. 196 la finestra
irrispettosa delle distanze legali contrassegnata con il n. 1”. Ordinando spontaneamente non solo di chiudere, ma anche di murare
la finestra, il Pretore si è sospinto così oltre i limiti del principio
dispositivo. Certo, l'ordine di “chiudere” una finestra ancora non precisa il
modo in cui ciò debba avvenire. E i convenuti si dolgono di tale indeterminatezza,
ma non hanno mai sostenuto di non comprendere che cosa intendessero gli attori
per “chiudere” l'apertura, mirando questi con ogni evidenza al ripristino della
situazione originaria (quando la finestra era semplicemente dipinta sulla
facciata). Comunque sia, non spettava al Pretore modificare la richiesta di
giudizio, men che meno senza avere interpellato previamente le parti. Nelle
circostanze descritte il verbo “murare” va quindi tolto dal dispositivo della
sentenza impugnata.
8. Gli appellanti
criticano il modo in cui il Pretore ha interpretato la servitù d'apertura, non
potendosi affermare con sicurezza – a mente loro – che la servitù si riferisca
alle sole finestre indicate dal primo giudice, anche perché all'interno del
locali si notano segni evidenti, come stipiti e architravi, che attestano la
preesistenza della finestra n. 1. Del resto – essi soggiungono – nessuna delle
parti era proprietaria dei fondi al momento della costituzione della servitù,
nel 1951.
a) I
criteri per definire l'estensione di una servitù sono già
stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che nei confronti di
terzi estranei alla costituzione della servitù l'interpretazione dell'atto
costitutivo è limitata dal principio dell'affidamento nell'istituto del
registro fondiario (art. 973 CC; DTF 137 III 149 consid. 3.2.2) e nei documenti
giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC; Hohl, Le contrôle de l'interprétation
des servitudes par le Tribunal fédéral, in: RNRF 2009 pag. 78; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª
edizione, pag. 325 n. 934a). Poco importano circostanze e motivi personali che
abbiano influito sulla volontà di chi ha costituito la servitù: nella misura in
cui non risultano dall'atto costitutivo, tali elementi soggettivi non sono
opponibili a terzi che abbiano fatto assegnamento in buona fede sul contenuto
del registro (DTF 130 III 558 consid. 3.1; RtiD
I-2009 pag. 646 consid. 7; I CCA, sentenza inc. 11.2010.54 del 28
maggio 2013, consid. 7).
b) In
concreto la servitù di apertura è iscritta nel registro fondiario semplicemente come “d/o aperture”. Si tratta di un'iscrizione sommaria
e telegrafica che non permette – da sé sola – di determinare la portata dei diritti e degli obblighi che ne discendono
(DTF 137 III 449 consid. 3.3; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 447 n. 2290; I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del
9 ottobre 2012, consid. 6a). Quanto all'origine
della servitù, la minuta n. 354 del 1951 relativa alla
partita del fondo dominante (“epurazione dei diritti notificati”), cui rinvia
l'iscrizione, precisa che si tratta di un “o. di aperture a favore
part. 196 A (una finestra con ferriata al 1° piano una finestra con
imposte al 2° piano)” (doc. 1).
c) Come
questa Camera ha già avuto modo di accertare, entrambe le parti hanno sempre
ritenuto che la servitù in questione autorizzi l'esistenza di due finestre e
che tali finestre sono le due più vecchie
dello stabile (sentenza inc. 11.2009.2 del 17 novembre 2010, consid. 6:
doc. U). Le parti hanno quindi sempre inteso la servitù
siccome riferita alle sole finestre contrassegnate con i n. 3 e 5, tant'è che
la n. 5 al pianterreno è provvista di inferriata, mentre la n. 3 al primo piano
è munita di imposte. Per di più, nella causa da loro promossa il 25 febbraio
2005 gli appellanti si sono valsi della servitù in questione proprio per
esigere la rimozione di un tramezzo che impediva la
veduta dalla finestra n. 5. E il Pretore ha ordinato allora ai proprietari del
fondo serviente di spostare il tramezzo e il materiale depositato a
ridosso del medesimo
“a una distanza tale da permettere l'esercizio della servitù
d'apertura”. Per le parti, in sostanza, la portata della servitù è sempre stata
chiara. La tesi legata all'esistenza di una servitù all'ultimo piano dello
stabile risulta addotta ora, nella presente causa, in manifesta contraddizione
con quanto gli appellanti hanno preteso in passato. Del resto, che all'interno dell'edificio sussistano tracce di una preesistente
apertura è possibile, ma ciò non conferisce alcun diritto al
ripristino di aperture in deroga alle distanze legali (RtiD II-2006 pag. 650 consid.
3b).
9. A parere degli
appellanti, nulla prova che la finestra in questione violi le distanze da
confine previste dall'art. 125 LAC. Anzi, il Pretore avrebbe erroneamente
calcolato la distanza basandosi sulla fotografia n. 6 acclusa al verbale di
sopralluogo, dalla quale tuttavia non si può desumere nulla di preciso. Per di
più, contrariamente all'opinione del primo giudice, la facciata dello stabile
non è contigua a quella dei vicini né perpendicolare al terreno, sicché la finestra
n. 1 ha una distanza maggiore della finestra n. 5.
L'art.
125 LAC prevede che finestre a prospetto, come quella in rassegna, non possono
aprirsi verso il fondo altrui se non alla distanza di 3 m verso edifici preesistenti con finestra o apertura a prospetto, di 2 m verso una fabbrica con finestra a luce e 1.50 m se verso un fondo aperto o semplicemente cinto o
verso una fabbrica senza aperture (art. 125 LAC). Tali distanze sono ridotte
di un quarto ove trattasi di veduta obliqua e della metà nei casi di vedute
laterali (art. 129 LAC). Nella fattispecie il Pretore ha ravvisato una
violazione delle distanze perché la facciata in cui la
finestra è stata aperta “è
praticamente contigua al fondo degli attori”. Ora, che lo stabile in questione
non sia a confine con la particella n. 195 è vero (doc. S). Sta di fatto che
secondo gli
accertamenti eseguiti in
sede amministrativa, non contestati dagli appellanti, la facciata in cui è
stata praticata la finestra litigiosa dista meno di 95 cm dal fondo vicino (TRAM, sentenza inc. 52.2006.135 del 7 luglio 2006, pag. 2). Ne segue che, pur
considerando la distanza più favorevole ai convenuti di 1.50 m prevista all'art.
125 LAC o di 1.125 m in caso di vista obliqua (art. 129 LAC), la quale nemmeno entrerebbe in linea di conto (Jacomella/ Lucchini, I
rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 84 segg.; Scolari, Commentario della legge edilizia,
Cadenazzo 1996, pag. 655 n. 1467 seg.), l'apertura in questione risulta
essere in palese urto con le distanze legali.
Quanto alla circostanza
che la facciata non sarebbe perpendicolare al terreno, l'allegazione è una mera
affermazione degli appellanti, né ciò si desume dalla documentazione
fotografica o dai progetti edilizi (richiamo III; doc. L, doc. 6). Né può dirsi
notorio in che misura – ammesso che ciò sia vero – nei secoli scorsi si assottigliassero
Fatti
i muri salendo in altezza per garantire la staticità degli immobili. In
proposito l'appello manca di ogni riscontro agli atti.
10. Gli appellanti
ribadiscono che la finestra litigiosa è stata autorizzata dalle autorità
amministrative poiché conforme alla necessità di riordino compositivo prevista
nel piano particolareggiato del nucleo di __________, circostanza che non può
essere trascurata dal giudice civile. Essi rilevano poi che il piano
particolareggiato del comparto impone vincoli più severi rispetto al diritto di
vicinato, ciò che il Pretore avrebbe dovuto esaminare. Ora, giudicando sul rilascio della licenza edilizia, il Tribunale cantonale
amministrativo ha accertato che “l'apertura di nuove finestre nella facciata
nord non altera in misura apprezzabile le caratteristiche morfologiche dello
stabile. La modifica rientra palesemente nei limiti di un riordino compositivo
ammissibile dal profilo dell'art. 12 cpv. 3 lett. b NAPPNV, che disciplina gli
interventi sulle facciate soggette a vincolo conservativo parziale” (sentenza citata, consid. 3.2.2 in fine). Esso ha nondimeno
definito “irrilevante”, ai fini del rilascio della licenza edilizia, “il fatto
che la formazione di nuove aperture sia o meno conforme all'ordinamento della
LAC. La licenza edilizia non pregiudica invero eventuali diritti dei ricorrenti
fondati sulle disposizioni LAC che regolano le aperture” (loc.
cit.). Sulla legittimità delle aperture dal profilo civile AO 1 e AO 2 sono stati rinviati perciò al foro civile. Il che appare del tutto legittimo, ove appena si pensi che l'art. 39
delle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo vecchio di __________
non contiene – come ha accertato il Tribunale cantonale amministrativo – alcuna
disposizione sulle distanze da confine di aperture negli edifici nel nucleo
tradizionale e che l'art. 7 riserva esplicitamente i diritti di terzi per
quanto attiene a tali distanze. L'opinione degli appellanti, secondo cui il
rilascio della licenza edilizia disattiverebbe le disposizioni LAC che regolano
le aperture non trova quindi il benché minimo conforto nemmeno nella lettera
della legge (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2010.51 del 9 agosto
2013, consid. 7).
11. Da ultimo gli
appellanti sostengono di avere agito in buona fede, il Pretore non avendo mai
statuito in via cautelare sulla questione della finestra. L'ordine di chiusura
sarebbe perciò fonte di grave pregiudizio. La doglianza è
infondata. Gli attori hanno tempestivamente fatto valere i loro diritti, presentando
il 9 marzo 2007 una petizione con richiesta di provvedimenti cautelari quando i
lavori edili non erano ancora iniziati. Nonostante ciò, i convenuti hanno dato
avvio ai lavori, procedendo – in particolare – all'apertura della finestra. Che
il Pretore non abbia tempestivamente statuito in via cautelare ancora non
significa che i convenuti potessero ignorare la richiesta pendente. Al
contrario: praticando l'apertura in simili condizioni, costoro hanno deliberatamente
agito a loro rischio e pericolo, consapevoli di dover eliminare la finestra nel
caso in cui gli attori avessero ottenuto causa vinta. Onde, anche a tale
riguardo, l'infondatezza dell'appello.
12. Gli
appellanti contestano infine la suddivisone a metà delle spese processuali e la
mancata assegnazione di ripetibili, facendo valere che per finire l'azione è
stata accolta limitatamente alla chiusura della finestra n. 1 e all'apposizione
dell'inferriata, mentre la postulata demolizione di quanto costruito sul
Considerandi
subalterno C/G è stata respinta. Oltre a ciò – soggiungono – gli attori hanno
desistito dalle domande relative alle finestre n. 2, 4, 7, 8 e 9, al balcone e
alla fossa a confine. Essi chiedono pertanto di addebitare tutti gli oneri
processuali agli attori, condannando questi ultimi a rifondere loro
un'indennità di fr. 2500.–. Il Pretore non ha disconosciuto, nella sentenza
impugnata, che gli attori avevano parzialmente desistito dalla lite, ma ha
ritenuto che in definitiva essi erano usciti vittoriosi su due delle tre
domande residue.
a) Secondo
l'art. 148 CPC ticinese il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare
all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi
era soccombenza reciproca o concorrevano “altri giusti motivi”, egli poteva procedere
a una suddivisione (cpv. 2). In tema di spese e ripetibili il Pretore fruiva di
ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sull'ammontare
dei relativi importi, di modo che la sua decisione era censurabile solo per eccesso
o per abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). La
questione è di sapere se nella fattispecie il riparto degli oneri a metà e la
mancata assegnazione di ripetibili denoti pertanto eccesso o abuso d'apprezzamento.
b) Contrariamente
a quanto ha rilevato il Pretore, nella fattispecie gli attori non hanno
desistito solo dalle richieste inerenti alla chiusura delle finestre n. 2, 4,
6, 7, 8 e 9, ma anche – come sottolineano gli appellanti – da quelle relative
al balcone e alla fossa a confine. E ai fini degli oneri processuali la
desistenza equivale, per principio, a soccombenza (RtiD I-2004 pag. 487
consid. 5). D'altro lato gli attori risultano sì vittoriosi sulla postulata
chiusura della finestra n. 1, sull'eliminazione delle persiane e
sull'apposizione di un'inferriata alla finestra n. 5, ma soccombono sulla
prospettata demolizione di quanto è stato eseguito sui
subalterni C/G o, se non altro, del balcone posto sulla facciata est, del tetto
e della grondaia sporgenti. Ponderato tutto ciò, il grado di soccombenza degli
attori non può reputarsi solo di un mezzo, salvo cadere nell'eccesso di
apprezzamento. Va stabilito in almeno tre quarti.
c) Quanto alle ripetibili che gli appellanti
rivendicano per fr. 2500.–, la giurisprudenza cantonale riconosceva
un'indennità per l'incomodo anche alla parte vittoriosa sprovvista di avvocato
(RtiD II-2005 pag. 680 n. 14c; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008
32.
del 24 settembre 2009, consid. 7e). Nella fattispecie i convenuti hanno
condotto personalmente una causa durata quattro anni, redigendo non meno di
quattro memoriali e partecipando ad almeno sei udienze con trasferte da __________
a __________. Valutato il tempo profuso e l'impegno dedicato alla procedura nel
suo insieme, si giustifica di riconoscere loro un'indennità di fr. 800.–, che
tiene conto altresì del loro grado di soccombenza.
13.
Le
spese giudiziarie seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). Gli appellanti escono vittoriosi solo sull'eliminazione delle persiane e
– parzialmente – sul riparto delle spese e le ripetibili di primo grado. In
simili condizioni si giustifica di porre a loro carico quattro quinti degli
oneri processuali, mentre il resto va addebitato agli attori. Costoro, che
hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, hanno
diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'emanazione del giudizio
odierno non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo concernente
gli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato.
L'esito dell'appello esclude infine una dichiarazione di temerarietà, come
chiedono gli attori.
14.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul
piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2. La petizione è parzialmente accolta,
nel senso che è ordinato a AP 1 e AP 2
a) di chiudere
la finestra contrassegnata con il n. 1 sul doc. L posta nella parete nord dell'edificio
che sorge sulla particella n. 196 RFD di __________;
b) di
adeguare la finestra contrassegnata con il n. 5 sul doc. L posta nella parete
nord dell'edificio che sorge sulla particella n. 196 RFD di __________ alla
servitù iscritta nel registro fondiario, apponendovi l'inferriata prevista.
3. La tassa di giustizia di fr. 2000.– è
posta per tre quarti solidalmente a carico degli attori e per il resto a carico
dei convenuti in solido, cui gli attori rifonderanno, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 800.– complessivi per indennità d'inconvenienza.
II. Le spese
processuali di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dagli appellanti, sono
poste per quattro quinti solidalmente a carico di questi ultimi e per il resto
a carico delle controparti in solido, cui AP 1 e AP 2 rifonderanno, sempre con vincolo
di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione
a:
–e;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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